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Decisione

14.2024.152

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Compravendita di un pacchetto azionario. Eccezione d’inadempimento in merito alla proprietà delle azioni. Simulazione

24 marzo 2025Italiano17 min

oltre agli interessi del 5% dal 25 dicembre 2022, indicando quale causa del credito il “Contratto denominato

Source ti.ch

Incarto n.

14.2024.152

Lugano

24 marzo 2025

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques,

presidente

cancelliera:

Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) nella causa SO.2024.4116 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della

Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 7 agosto 2024

da

RE 1

(patrocinato

dagli avv. PA 1, __________)

contro

CO 1

(patrocinato dall’avv. PA 2 __________)

giudicando sul reclamo dell’8 novembre 2024 presentato da RE 1 contro

la decisione emessa il 28 ottobre 2024 dal Pretore;

ritenuto

in fatto: A. Il 25 novembre 2022 RE 1 come venditore e CO 1 come acquirente hanno

sottoscritto un accordo di trasferimento dell’intero pacchetto azionario dell’PI

1 di __________ per € 480'000.– da pagare entro un mese dalla firma del

contratto.

Fatti

B. Con

precetto esecutivo n. __________ emesso il 28 giugno 2024 dal­la sede di Lugano

dell’Ufficio d’esecuzione, RE 1 ha escusso CO 1 per l’incasso di fr. 459'046.56

oltre agli interessi del 5% dal 25 dicembre 2022, indicando quale causa del credito il “Contratto denominato

"Agreement on the transfer of shares of the company PI 1 – pagamento del prezzo pattuito

alla clausola 3.1 "Price and Payments"”.

C. Avendo

CO 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 7 agosto

2024 RE 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura del Distretto di

Lugano, sezione 5. Nel termine impartito,

il convenuto si è opposto all’istan­­za con osservazioni scritte del 18

settembre 2024. Con replica e duplica spontanee del 30 settembre e 9 ottobre

2024 le parti han­no ribadito le loro posizioni contrastanti.

D. Statuendo con decisione del 28 ottobre 2024, il Pretore ha respin­to l’istanza,

ponendo a carico dell’istante le spese processuali di fr. 600.– e un’indennità

di fr. 5'600.– a favore del convenuto.

E. Contro

la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo dell’8 novembre 2024 per ottener­ne

l’annullamento e l’accoglimento dell’istanza, protestate spese e ripetibili.

Nelle sue osservazioni del 5 dicembre 2024, CO 1 ha concluso per la reiezione

del reclamo.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’oppo­­sizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

3.

CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla

Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.

e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro

dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è

avvenuta in concreto ai patrocinatori di RE 1 il 29 ottobre 2024, il termine d’impugnazione

è scaduto venerdì 8 novembre. Presentato quello stesso giorno (data del timbro

postale), il reclamo è dunque tempestivo.

1.2

La Camera decide in linea di principio in

base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2

CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate

(art. 321 cpv. 1 CPC)

contenute nel reclamo (DTF 147 III 176 consid. 4.2.1, pag. 179 e i rimandi). Secondo l’art. 320

CPC con il re-clamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del

diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che

sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi

(art. 326 cpv. 1 CPC).

2.

In

virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione

ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito

constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso

sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il

riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura

sommaria documentale (Urkundenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in

esecuzione, bensì l’esistenza di un titolo esecutivo (DTF 147 III 176 consid. 4.2.1), così da determinare

rapidamente i ruoli delle parti in un eventuale processo ordinario (art.

79.

o 83 cpv. 2 LEF; sentenza del Tribunale federale 5A_552/2021 del 5 gennaio

2022.

consid. 2.3). Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo

prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza

esecutiva senza indugio (art. 84 cpv. 2 LEF) ove l’escusso non renda

immediatamente verosimili eccezioni liberatorie, in linea di massima mediante

documenti (art. 254 cpv. 1 CPC; DTF 145 III 160 consid. 5.1). La decisione di

rigetto provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza

regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 148 III 225 consid. 4.1.1).

Il pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente

il litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 143 III 564

consid. 4.1 e 136 III 528 consid. 3.2).

3.

Nella

decisione impugnata, il Pretore ha considerato che, contrariamente a quanto

sostenuto dall’istante, non era irrilevante che il venditore fosse proprietario

delle azioni al momento della firma del contratto, poiché nulla nel contratto lascia

intendere che il trasferimento delle azioni non dovesse avvenire

immediatamente. Ha quindi ritenuto che la contestazione del convenuto, secondo

cui l’istante non era proprietario delle azioni quando ha firmato il contratto,

il quale era simulato, risulta sufficientemente circostanziata e non

manifestamente infondata (nel senso della “Basler Praxis” relativa ai

contratti bilaterali) viste le date (non precisate) risultanti dal registro

degli aventi diritto economici del 27 novembre 2023 (doc. D) e dalle

spiegazioni del convenuto (non specificate) sostanziate dai documenti (da 1-3)

da lui prodotti. Non avendo il venditore apportato la prova che sia stato lui a

trasferire il pacchetto azionario, ma solamente (ciò che peraltro non era

contestato) che l’acquirente ne è poi divenuto azionista e beneficiario

economico, il Pretore ha reputato che non si potesse escludere che questi lo fosse

diventato “per altre vie”, motivo per cui ha respinto l’istanza.

4.

Nel

reclamo RE 1 espone che il contratto di compravendita poneva al suo carico solo

l’obbligo di vendere e trasferire (“sells and transfers”) all’acquirente il

pacchetto azionario, sicché la questione di sapere se ne era proprietario al

momento della firma del contratto – ciò di cui le parti si sono del resto date

atto nelle premesse dello stesso – era inconferente per quanto attiene alla

possibilità di venderle, dal momento che è possibile vendere un bene anche

senza esserne proprietario. Rileva d’altronde che l’estratto del registro (doc.

D) dà atto del trasferimento delle azioni all’escusso, ciò che del resto questi

non contesta, e che non risulta dal contratto che il trasferimento dei titoli

dovesse avvenire immediatamente. Il reclamante reputa perciò errata, poiché

fondata su premesse errate, la conclusione del Pretore secondo cui non si può

escludere che il convenuto sia diventato proprietario della società “per altre vie”.

5.

Con

le osservazioni al reclamo CO 1 espone, in buona sostanza, che il Pretore ha correttamente

applicato la “Basler Praxis” e che a fronte della sua contestazione dell’adempimento della

prestazione posta a carico di RE 1, questi avrebbe dovuto comprovare di essere

proprietario delle azioni e di averne trasferito la proprietà ad CO 1. Solo in

queste circostanze il contratto avrebbe potuto fungere da titolo di rigetto.

6.

Secondo la giurisprudenza di questa Camera,

qualora l’escusso abbia

contestato in modo sufficientemente circostanziato, non

palesemente insostenibile e tempestivo la correttezza dell’adempi­­mento delle

prestazioni dovutegli dall’escutente nell’ambito di un contratto sinallagmatico

o bilaterale in cui la prestazione anticipata è a carico del procedente,

incombe a quest’ultimo, in virtù dell’art.

82.

CO, dimostrare di avere adempiuto correttamente i propri obblighi

onde ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione all’ese­­cuzione volta

all’incasso della propria pretesa (cosiddetta “Basler Praxis”: sentenza della CEF 14.2017.73 del 27 dicembre 2017,

consid. 5.6/a, RtiD 2018 II 823 n. 42c, confermata in particolare nella

sentenza 14.2023.112 del 30 aprile 2024, RtiD 2024 II 720 n. 34c, consid. 5).

Il Tribunale federale segue la Basler

Praxis per quanto

attiene all’eccezione d’inadempimento (DTF 145 III 25 con­sid. 4.3.2),

mentre ha lasciato aperta la questione della sua applicabilità in generale all’eccezione

di adempimento difettoso (sentenze

5A_704/2021 del 1° marzo 2022 consid. 4.2 e 5A_65/2020 del 7 luglio 2020

consid. 5.2.2), lasciando tuttavia intendere implicitamente che vi si applica

se l’eccezione può fondarsi sull’art. 82 CO (DTF 149 III 310 consid. 5.1;

sentenze del Tribunale federale 4A_623/2023 del 13 marzo 2024 consid. 4.1.3 e

della CEF 14. 2024.130 del 5 febbraio 2025 consid. 4.1 e 4.2).

6.1

Ove

le parti non abbiano convenuto che la fornitura della merce venduta fosse condizionata al versamento dell’intero

prezzo di ven­dita (sentenza della CEF 14.2020163 del 29 aprile 2021

consid. 5.3), il contratto di compravendita sottoscritto dal compratore costituisce di principio titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione

per il pagamento del prezzo di vendita, purché sia esigibile al momen­to della notifica del precetto esecutivo, a

condizione che il vendito­re abbia consegnato la cosa venduta oppure l’abbia

depositata se il prezzo era pagabile in anticipo o a contanti. L’eccezione,

tuttavia, è inopponibile in caso di esecuzione (o di offerta di esecuzio­ne)

della controprestazione, pur tardiva, purché il compratore non abbia, prima di

accettare la consegna, rescisso il contratto di compravendita in virtù dell’art. 190 CO (sentenza della CEF 14.2016.165

del 7 novembre 2016 consid. 5 e 5.2, massimata in RtiD 2017 II 889 n. 52c).

6.2

In

prima sede, CO 1 ha eccepito l’inadempimento del contratto da parte del

venditore ai sensi dell’art. 82 CO, per non aver questi comprovato di essere

stato effettivamente proprietario dell’PI 1 al momento della sottoscrizione del

contratto di vendita. Orbene, tale atto pone a carico del venditore solo l’obbligo di vendere e trasferire – “sells and transfers” (doc. C ad 2.1) – all’acquirente il pacchetto

azionario, ciò che non è contestato sia

avvenuto e risulta, comunque sia, dall’estratto 27 novembre 2023 del registro degli aventi diritto economici

relativo alla società (doc. D). Non si evince dal contratto che il venditore

fosse tenuto a comprovare di essere proprietario delle azioni della società né

che il trapasso delle stesse dovesse avvenire direttamen­te dal patrimonio del

venditore a quello dell’acquirente. Tutt’al più l’inosservanza della premessa “A” del contratto, secondo cui il ven­ditore si è dichiarato proprietario delle azioni (“WHEREAS”: “The seller is the owner of the 100% of the share capital of the

company __________”), avrebbe potuto legittimare l’acquirente a farlo

invalidare per vizio di volontà, facendo valere che la premes­sa era una

condizione di fatto da lui considerata come un necessario elemento del

contratto secondo la buona fede nei rapporti d’affari

(errore essenziale secondo l’art. 24

cpv. 1 n. 4 CO), riconoscibile dalla controparte (DTF 118 II 297 consid. 2/b), oppure un’in­dicazione dolosa del

venditore (art. 28 CO), ma si sarebbe trattato di un’eccezione che nella

procedura di rigetto gli spettava rendere verosimile (art. 82 cpv. 2 CO), e non

di una contestazione d’ina­dempimento nel senso dell’art. 82 CO (sentenza della

CEF 14.2019.173 del 10 febbraio 2020 consid. 6.1).

6.3

Che

il contratto sia stato firmato il 25 novembre 2022 (doc. C) e l’acquirente

iscritto nel registro delle azioni come avente diritto economico solo il 26

aprile 2023 (doc. D) non è determinante ai fini del giudizio, contrariamente a

quanto apparentemente ritenuto dal Pretore. L’adempimento tardivo della

prestazione non è infatti eccepibile secondo l’art. 82 CO se il compratore non ha,

prima di accettare la consegna, rescisso il

contratto di compravendita in vir­tù dell’art. 190 CO (sopra consid.

6.1). Semmai il ritardo può avere conseguenze per la questione degl’interessi

di mora, ma non sotto il profilo dell’art. 82 CO. La sentenza impugnata risulta

di conseguenza giuridicamente errata laddove il Pretore ammette l’ecce­zione d’inadempimento

sollevata dal convenuto.

6.4

Anche

volendo ritenere l’art. 82 CO applicabile nella fattispecie, ad ogni modo l’eccezione

sollevata dal convenuto non poteva reputarsi sufficientemente circostanziata, poiché egli

non ha indicato la persona, diversa dal venditore, da chi avrebbe ricevuto le

azioni né menzionato il contratto, diverso

da quello del 25 novembre 2022 agli atti, in base al quale il cambio di

proprietario sarebbe stato registrato nel Liechtenstein. D’altronde, le sue

allegazioni in merito al fatto che l’PI 1 ha

conferito a un terzo, e non a RE 1, l’uso di alcuni beni (villetta e

imbarcazione da diporto) acquistati con investimenti parziali di tale terzo

(osservazioni ad 6-7 e doc. 1-3) non indica nulla sull’appartenenza delle

azioni né sulla costituzione della società (il cui atto costitutivo non è agli

atti). L’istante non era tenuto a determinarsi su allegazioni senza rilievo. In queste circostanze, ritenere che l’acquirente abbia ricevuto le azioni “per altre vie” (non

specificate), e non in base al contratto del 25 novembre 2022, è palesemente insostenibile. Pu­re sotto questo profilo la sentenza

andrebbe riformata.

7.

Nelle osservazioni al reclamo (ad n. 7) CO 1 ribadisce l’eccezione di simulazione del

contratto di vendita, che fonda sul fatto che RE 1 avrebbe accettato un

pagamento di € 480.– (e non € 480'000.–) quale “saldo quote”

(osservazioni al­l’istanza, n. 14-16 e doc. 4). Non è chiaro se il Pretore

abbia accolto tale eccezione. Sembra

piuttosto che la reiezione dell’istanza sia fondata unicamente sulla mancata prova dell’adempimento del­la

prestazione dovuta dall’istante. Il reclamante ha nondimeno sostenuto che ammettere la tesi del convenuto,

benché egli non aves­se spiegato le ragioni per cui le parti non

avrebbero inteso conferire al contratto di trasferimento effetti giuridici

vincolanti, sovvertirebbe il principio dell’art. 82 cpv. 2 LEF secondo cui

spetta al­l’e­scusso rendere verosimili le eccezioni da lui sollevate (reclamo,

n. 23-25).

7.1

A

norma dell’art. 82 cpv. 2 LEF, all’escusso incombe l’onere di rendere

immediatamente verosimili le eccezioni od obiezioni che deduce in giudizio. Esse

non solo devono essere esposte in modo convincente, ma devono anche essere

sostanziate in modo perlomeno verosimile nel senso che a conforto delle

allegazioni devono esserci riscontri oggettivi (DTF 132 III 140 consid. 4.1.2,

pag. 144), di principio documentali (art. 254 cpv. 1 CPC; DTF 145 III 160

consid. 5.1). La verosimiglianza (semplice) di un fatto è raggiunta quando il

giudice, fondandosi su indizi oggettivi che risultano dagli atti (art. 254 cpv.

1.

CPC), ne ricava l’impressione che il fatto allegato si è realizzato, senza

dover escludere la possibilità che abbia potuto svolgersi in un altro modo (già

citata DTF 132 III 140 consid. 4.1.2, pag. 144, DTF 142 III 720 consid. 4.1,

pag. 723). Tra le possibili eccezioni rientra quella di simulazione (sentenze

del Tribunale federale 5A_434/2015 del 21 agosto 2015 consid. 6.1.2 e

della CEF 14.2018.95 del 28 gennaio 2019 consid. 6 e segg.; Veuillet in :

Abbet/Veuillet (ed.), La mainlevée de l’op­position, 2022, n. 114 ad art. 82

LEF).

7.2

Per giurisprudenza invalsa, un atto è simulato ai

sensi dell’art. 18 cpv. 1 CO quando le due parti contrattuali sono d’accordo

che gli effetti giuridici corrispondenti al senso oggettivo delle loro

dichiarazioni non debbano prodursi, sia perché esse hanno inteso crea­re l’apparenza

di un negozio giuridico inesistente sia perché han­no inteso celarne un altro.

In tal caso l’atto simulato è nullo, siccome non voluto dalle parti, mentre

quello dissimulato è valido, sempre che siano adempiute le esigenze di forma previste

da quest’altro negozio giuridico e sempre che lo stesso sia esistente (DTF 123 IV 61 consid. 5c/cc, pag.

68, DTF 112 II 337 consid. 4/a,

pag. 343, DTF 97 II 201 consid. 5; sentenza del

Tribunale federale 4C.279/2002 del 28 novembre 2003 consid. 5).

7.3

Il

reclamante evidenzia a ragione che l’escusso non ha spiegato il motivo per il

quale le parti avrebbero inteso non conferire effetti giuridici vincolanti alla pattuizione, né quale fosse l’oggetto del con­tratto

dissimulato (e pertanto la ragione per cui CO 1 ha nondimeno firmato il

contratto di trasferimento). Contrariamente a quanto afferma il

resistente, tali precisazioni non esulano dallo scopo della procedura di

rigetto, poiché incombeva a lui rendere verosimile l’eccezione di simulazione

(art. 82 cpv. 2 LEF). Ora, non si capisce nemmeno se l’allegata simulazione

verte sul prez­zo – l’importo di € 480.– sullo screenshot del cellulare

di CO 1 (doc. 5) risulta essere un “saldo”, peraltro di “quote” e non di azioni (doc. 4) – o sulla persona del

venditore/proprietario, perché il convenuto non ha indicato qual era il prezzo

né chi era il venditore nel contratto dissimulato realmente pattuito, e ancor

me­no prodotto indizi documentali al riguardo. Egli misconosce di nuo­vo l’onere

della prova stabilito art. 82 cpv. 2 LEF laddove conside­-ra “altamente significativo” che RE 1 non si sia spiegato sul versamento di € 480.–.

Quest’ultimo poteva infatti limitar­si a contestare l’eccezione (replica

spontanea, pag. 4, n. 12). Poiché l’escusso non ha esposto in modo convincente

e sostanziato con riscontri oggettivi – quello che non sono due screenshot

del proprio cellulare – i fatti e i motivi da cui risulterebbe la simulazio­ne,

l’eccezione non può ritenersi verosimile (sopra consid. 7.1).

Si

può concordare con CO 1 che potrebbe trattarsi di una “questione fattuale densa di

ricadute giuridiche” da chiarire nell’ambito di una

procedura giudiziaria di merito (osservazioni

al

reclamo, n. 7).

Ambedue le parti sono state molto (troppo) elusive nella procedura di rigetto,

non permettendo ai giudici di capire i retroscena – si auspica non illeciti –

del loro accordo. Tuttavia, il giudice adito con un’istanza di rigetto

provvisorio dell’opposizione deve limitarsi ad applicare l’art. 82 LEF, così da

determinare rapidamente i ruoli delle parti in un eventuale processo ordinario

(sopra consid. 2). Non avendo il convenuto, nella fattispecie, reso verosimile

il carattere simulato del contratto del 25 novembre 2022, il reclamo va accolto

e la decisione impugnata riformata nel senso dell’accoglimento

dell’istanza, di modo che la questione andrà sem­mai esaminata nel

merito in una procedura di disconoscimento di debito (art. 83 cpv. 2 LEF).

8.

In

entrambe le sedi la tassa,

stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), come le

ripetibili, determinate in virtù dell’art. 11 cpv. 1-2

RTar (RL 178.310) per il rinvio dell’art.

96.

CPC, seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC).

9.

Circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 459'046.56,

raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia:

1. Il reclamo è accolto e di conseguenza i

dispositivi n. 1 e 2 della decisione impugnata sono così riformati:

1. L’istanza è accolta e di conseguenza l’opposizione al precetto

esecutivo n. __________ dell’Ufficio d’esecuzione di Lugano è rigettata in via

provvisoria.

2. Le spese processuali di complessivi fr. 600.–

sono poste a carico del convenuto, che le rifonderà all’istante oltre a

ripetibili di fr. 5'600.–.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 1'500.– relative al presente

giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a carico di CO 1, che le

rifonderà a RE 1 oltre a ripetibili di fr. 1'700.–.

3. Notificazione a:

– ;

.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

cancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).