14.2024.152
Rigetto provvisorio dell’opposizione. Compravendita di un pacchetto azionario. Eccezione d’inadempimento in merito alla proprietà delle azioni. Simulazione
24 marzo 2025Italiano17 min
oltre agli interessi del 5% dal 25 dicembre 2022, indicando quale causa del credito il “Contratto denominato
Source ti.ch
Incarto n.
14.2024.152
Lugano
24 marzo 2025
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
cancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa SO.2024.4116 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della
Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 7 agosto 2024
da
RE 1
(patrocinato
dagli avv. PA 1, __________)
contro
CO 1
(patrocinato dall’avv. PA 2 __________)
giudicando sul reclamo dell’8 novembre 2024 presentato da RE 1 contro
la decisione emessa il 28 ottobre 2024 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Il 25 novembre 2022 RE 1 come venditore e CO 1 come acquirente hanno
sottoscritto un accordo di trasferimento dell’intero pacchetto azionario dell’PI
1 di __________ per € 480'000.– da pagare entro un mese dalla firma del
contratto.
Fatti
B. Con
precetto esecutivo n. __________ emesso il 28 giugno 2024 dalla sede di Lugano
dell’Ufficio d’esecuzione, RE 1 ha escusso CO 1 per l’incasso di fr. 459'046.56
oltre agli interessi del 5% dal 25 dicembre 2022, indicando quale causa del credito il “Contratto denominato
"Agreement on the transfer of shares of the company PI 1 – pagamento del prezzo pattuito
alla clausola 3.1 "Price and Payments"”.
C. Avendo
CO 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 7 agosto
2024 RE 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura del Distretto di
Lugano, sezione 5. Nel termine impartito,
il convenuto si è opposto all’istanza con osservazioni scritte del 18
settembre 2024. Con replica e duplica spontanee del 30 settembre e 9 ottobre
2024 le parti hanno ribadito le loro posizioni contrastanti.
D. Statuendo con decisione del 28 ottobre 2024, il Pretore ha respinto l’istanza,
ponendo a carico dell’istante le spese processuali di fr. 600.– e un’indennità
di fr. 5'600.– a favore del convenuto.
E. Contro
la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo dell’8 novembre 2024 per ottenerne
l’annullamento e l’accoglimento dell’istanza, protestate spese e ripetibili.
Nelle sue osservazioni del 5 dicembre 2024, CO 1 ha concluso per la reiezione
del reclamo.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3.
CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla
Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.
e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro
dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è
avvenuta in concreto ai patrocinatori di RE 1 il 29 ottobre 2024, il termine d’impugnazione
è scaduto venerdì 8 novembre. Presentato quello stesso giorno (data del timbro
postale), il reclamo è dunque tempestivo.
1.2
La Camera decide in linea di principio in
base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2
CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate
(art. 321 cpv. 1 CPC)
contenute nel reclamo (DTF 147 III 176 consid. 4.2.1, pag. 179 e i rimandi). Secondo l’art. 320
CPC con il re-clamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del
diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che
sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi
(art. 326 cpv. 1 CPC).
2.
In
virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione
ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito
constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso
sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il
riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura
sommaria documentale (Urkundenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in
esecuzione, bensì l’esistenza di un titolo esecutivo (DTF 147 III 176 consid. 4.2.1), così da determinare
rapidamente i ruoli delle parti in un eventuale processo ordinario (art.
79.
o 83 cpv. 2 LEF; sentenza del Tribunale federale 5A_552/2021 del 5 gennaio
2022.
consid. 2.3). Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo
prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza
esecutiva senza indugio (art. 84 cpv. 2 LEF) ove l’escusso non renda
immediatamente verosimili eccezioni liberatorie, in linea di massima mediante
documenti (art. 254 cpv. 1 CPC; DTF 145 III 160 consid. 5.1). La decisione di
rigetto provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza
regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 148 III 225 consid. 4.1.1).
Il pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente
il litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 143 III 564
consid. 4.1 e 136 III 528 consid. 3.2).
3.
Nella
decisione impugnata, il Pretore ha considerato che, contrariamente a quanto
sostenuto dall’istante, non era irrilevante che il venditore fosse proprietario
delle azioni al momento della firma del contratto, poiché nulla nel contratto lascia
intendere che il trasferimento delle azioni non dovesse avvenire
immediatamente. Ha quindi ritenuto che la contestazione del convenuto, secondo
cui l’istante non era proprietario delle azioni quando ha firmato il contratto,
il quale era simulato, risulta sufficientemente circostanziata e non
manifestamente infondata (nel senso della “Basler Praxis” relativa ai
contratti bilaterali) viste le date (non precisate) risultanti dal registro
degli aventi diritto economici del 27 novembre 2023 (doc. D) e dalle
spiegazioni del convenuto (non specificate) sostanziate dai documenti (da 1-3)
da lui prodotti. Non avendo il venditore apportato la prova che sia stato lui a
trasferire il pacchetto azionario, ma solamente (ciò che peraltro non era
contestato) che l’acquirente ne è poi divenuto azionista e beneficiario
economico, il Pretore ha reputato che non si potesse escludere che questi lo fosse
diventato “per altre vie”, motivo per cui ha respinto l’istanza.
4.
Nel
reclamo RE 1 espone che il contratto di compravendita poneva al suo carico solo
l’obbligo di vendere e trasferire (“sells and transfers”) all’acquirente il
pacchetto azionario, sicché la questione di sapere se ne era proprietario al
momento della firma del contratto – ciò di cui le parti si sono del resto date
atto nelle premesse dello stesso – era inconferente per quanto attiene alla
possibilità di venderle, dal momento che è possibile vendere un bene anche
senza esserne proprietario. Rileva d’altronde che l’estratto del registro (doc.
D) dà atto del trasferimento delle azioni all’escusso, ciò che del resto questi
non contesta, e che non risulta dal contratto che il trasferimento dei titoli
dovesse avvenire immediatamente. Il reclamante reputa perciò errata, poiché
fondata su premesse errate, la conclusione del Pretore secondo cui non si può
escludere che il convenuto sia diventato proprietario della società “per altre vie”.
5.
Con
le osservazioni al reclamo CO 1 espone, in buona sostanza, che il Pretore ha correttamente
applicato la “Basler Praxis” e che a fronte della sua contestazione dell’adempimento della
prestazione posta a carico di RE 1, questi avrebbe dovuto comprovare di essere
proprietario delle azioni e di averne trasferito la proprietà ad CO 1. Solo in
queste circostanze il contratto avrebbe potuto fungere da titolo di rigetto.
6.
Secondo la giurisprudenza di questa Camera,
qualora l’escusso abbia
contestato in modo sufficientemente circostanziato, non
palesemente insostenibile e tempestivo la correttezza dell’adempimento delle
prestazioni dovutegli dall’escutente nell’ambito di un contratto sinallagmatico
o bilaterale in cui la prestazione anticipata è a carico del procedente,
incombe a quest’ultimo, in virtù dell’art.
82.
CO, dimostrare di avere adempiuto correttamente i propri obblighi
onde ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione all’esecuzione volta
all’incasso della propria pretesa (cosiddetta “Basler Praxis”: sentenza della CEF 14.2017.73 del 27 dicembre 2017,
consid. 5.6/a, RtiD 2018 II 823 n. 42c, confermata in particolare nella
sentenza 14.2023.112 del 30 aprile 2024, RtiD 2024 II 720 n. 34c, consid. 5).
Il Tribunale federale segue la Basler
Praxis per quanto
attiene all’eccezione d’inadempimento (DTF 145 III 25 consid. 4.3.2),
mentre ha lasciato aperta la questione della sua applicabilità in generale all’eccezione
di adempimento difettoso (sentenze
5A_704/2021 del 1° marzo 2022 consid. 4.2 e 5A_65/2020 del 7 luglio 2020
consid. 5.2.2), lasciando tuttavia intendere implicitamente che vi si applica
se l’eccezione può fondarsi sull’art. 82 CO (DTF 149 III 310 consid. 5.1;
sentenze del Tribunale federale 4A_623/2023 del 13 marzo 2024 consid. 4.1.3 e
della CEF 14. 2024.130 del 5 febbraio 2025 consid. 4.1 e 4.2).
6.1
Ove
le parti non abbiano convenuto che la fornitura della merce venduta fosse condizionata al versamento dell’intero
prezzo di vendita (sentenza della CEF 14.2020163 del 29 aprile 2021
consid. 5.3), il contratto di compravendita sottoscritto dal compratore costituisce di principio titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione
per il pagamento del prezzo di vendita, purché sia esigibile al momento della notifica del precetto esecutivo, a
condizione che il venditore abbia consegnato la cosa venduta oppure l’abbia
depositata se il prezzo era pagabile in anticipo o a contanti. L’eccezione,
tuttavia, è inopponibile in caso di esecuzione (o di offerta di esecuzione)
della controprestazione, pur tardiva, purché il compratore non abbia, prima di
accettare la consegna, rescisso il contratto di compravendita in virtù dell’art. 190 CO (sentenza della CEF 14.2016.165
del 7 novembre 2016 consid. 5 e 5.2, massimata in RtiD 2017 II 889 n. 52c).
6.2
In
prima sede, CO 1 ha eccepito l’inadempimento del contratto da parte del
venditore ai sensi dell’art. 82 CO, per non aver questi comprovato di essere
stato effettivamente proprietario dell’PI 1 al momento della sottoscrizione del
contratto di vendita. Orbene, tale atto pone a carico del venditore solo l’obbligo di vendere e trasferire – “sells and transfers” (doc. C ad 2.1) – all’acquirente il pacchetto
azionario, ciò che non è contestato sia
avvenuto e risulta, comunque sia, dall’estratto 27 novembre 2023 del registro degli aventi diritto economici
relativo alla società (doc. D). Non si evince dal contratto che il venditore
fosse tenuto a comprovare di essere proprietario delle azioni della società né
che il trapasso delle stesse dovesse avvenire direttamente dal patrimonio del
venditore a quello dell’acquirente. Tutt’al più l’inosservanza della premessa “A” del contratto, secondo cui il venditore si è dichiarato proprietario delle azioni (“WHEREAS”: “The seller is the owner of the 100% of the share capital of the
company __________”), avrebbe potuto legittimare l’acquirente a farlo
invalidare per vizio di volontà, facendo valere che la premessa era una
condizione di fatto da lui considerata come un necessario elemento del
contratto secondo la buona fede nei rapporti d’affari
(errore essenziale secondo l’art. 24
cpv. 1 n. 4 CO), riconoscibile dalla controparte (DTF 118 II 297 consid. 2/b), oppure un’indicazione dolosa del
venditore (art. 28 CO), ma si sarebbe trattato di un’eccezione che nella
procedura di rigetto gli spettava rendere verosimile (art. 82 cpv. 2 CO), e non
di una contestazione d’inadempimento nel senso dell’art. 82 CO (sentenza della
CEF 14.2019.173 del 10 febbraio 2020 consid. 6.1).
6.3
Che
il contratto sia stato firmato il 25 novembre 2022 (doc. C) e l’acquirente
iscritto nel registro delle azioni come avente diritto economico solo il 26
aprile 2023 (doc. D) non è determinante ai fini del giudizio, contrariamente a
quanto apparentemente ritenuto dal Pretore. L’adempimento tardivo della
prestazione non è infatti eccepibile secondo l’art. 82 CO se il compratore non ha,
prima di accettare la consegna, rescisso il
contratto di compravendita in virtù dell’art. 190 CO (sopra consid.
6.1). Semmai il ritardo può avere conseguenze per la questione degl’interessi
di mora, ma non sotto il profilo dell’art. 82 CO. La sentenza impugnata risulta
di conseguenza giuridicamente errata laddove il Pretore ammette l’eccezione d’inadempimento
sollevata dal convenuto.
6.4
Anche
volendo ritenere l’art. 82 CO applicabile nella fattispecie, ad ogni modo l’eccezione
sollevata dal convenuto non poteva reputarsi sufficientemente circostanziata, poiché egli
non ha indicato la persona, diversa dal venditore, da chi avrebbe ricevuto le
azioni né menzionato il contratto, diverso
da quello del 25 novembre 2022 agli atti, in base al quale il cambio di
proprietario sarebbe stato registrato nel Liechtenstein. D’altronde, le sue
allegazioni in merito al fatto che l’PI 1 ha
conferito a un terzo, e non a RE 1, l’uso di alcuni beni (villetta e
imbarcazione da diporto) acquistati con investimenti parziali di tale terzo
(osservazioni ad 6-7 e doc. 1-3) non indica nulla sull’appartenenza delle
azioni né sulla costituzione della società (il cui atto costitutivo non è agli
atti). L’istante non era tenuto a determinarsi su allegazioni senza rilievo. In queste circostanze, ritenere che l’acquirente abbia ricevuto le azioni “per altre vie” (non
specificate), e non in base al contratto del 25 novembre 2022, è palesemente insostenibile. Pure sotto questo profilo la sentenza
andrebbe riformata.
7.
Nelle osservazioni al reclamo (ad n. 7) CO 1 ribadisce l’eccezione di simulazione del
contratto di vendita, che fonda sul fatto che RE 1 avrebbe accettato un
pagamento di € 480.– (e non € 480'000.–) quale “saldo quote”
(osservazioni all’istanza, n. 14-16 e doc. 4). Non è chiaro se il Pretore
abbia accolto tale eccezione. Sembra
piuttosto che la reiezione dell’istanza sia fondata unicamente sulla mancata prova dell’adempimento della
prestazione dovuta dall’istante. Il reclamante ha nondimeno sostenuto che ammettere la tesi del convenuto,
benché egli non avesse spiegato le ragioni per cui le parti non
avrebbero inteso conferire al contratto di trasferimento effetti giuridici
vincolanti, sovvertirebbe il principio dell’art. 82 cpv. 2 LEF secondo cui
spetta all’escusso rendere verosimili le eccezioni da lui sollevate (reclamo,
n. 23-25).
7.1
A
norma dell’art. 82 cpv. 2 LEF, all’escusso incombe l’onere di rendere
immediatamente verosimili le eccezioni od obiezioni che deduce in giudizio. Esse
non solo devono essere esposte in modo convincente, ma devono anche essere
sostanziate in modo perlomeno verosimile nel senso che a conforto delle
allegazioni devono esserci riscontri oggettivi (DTF 132 III 140 consid. 4.1.2,
pag. 144), di principio documentali (art. 254 cpv. 1 CPC; DTF 145 III 160
consid. 5.1). La verosimiglianza (semplice) di un fatto è raggiunta quando il
giudice, fondandosi su indizi oggettivi che risultano dagli atti (art. 254 cpv.
1.
CPC), ne ricava l’impressione che il fatto allegato si è realizzato, senza
dover escludere la possibilità che abbia potuto svolgersi in un altro modo (già
citata DTF 132 III 140 consid. 4.1.2, pag. 144, DTF 142 III 720 consid. 4.1,
pag. 723). Tra le possibili eccezioni rientra quella di simulazione (sentenze
del Tribunale federale 5A_434/2015 del 21 agosto 2015 consid. 6.1.2 e
della CEF 14.2018.95 del 28 gennaio 2019 consid. 6 e segg.; Veuillet in :
Abbet/Veuillet (ed.), La mainlevée de l’opposition, 2022, n. 114 ad art. 82
LEF).
7.2
Per giurisprudenza invalsa, un atto è simulato ai
sensi dell’art. 18 cpv. 1 CO quando le due parti contrattuali sono d’accordo
che gli effetti giuridici corrispondenti al senso oggettivo delle loro
dichiarazioni non debbano prodursi, sia perché esse hanno inteso creare l’apparenza
di un negozio giuridico inesistente sia perché hanno inteso celarne un altro.
In tal caso l’atto simulato è nullo, siccome non voluto dalle parti, mentre
quello dissimulato è valido, sempre che siano adempiute le esigenze di forma previste
da quest’altro negozio giuridico e sempre che lo stesso sia esistente (DTF 123 IV 61 consid. 5c/cc, pag.
68, DTF 112 II 337 consid. 4/a,
pag. 343, DTF 97 II 201 consid. 5; sentenza del
Tribunale federale 4C.279/2002 del 28 novembre 2003 consid. 5).
7.3
Il
reclamante evidenzia a ragione che l’escusso non ha spiegato il motivo per il
quale le parti avrebbero inteso non conferire effetti giuridici vincolanti alla pattuizione, né quale fosse l’oggetto del contratto
dissimulato (e pertanto la ragione per cui CO 1 ha nondimeno firmato il
contratto di trasferimento). Contrariamente a quanto afferma il
resistente, tali precisazioni non esulano dallo scopo della procedura di
rigetto, poiché incombeva a lui rendere verosimile l’eccezione di simulazione
(art. 82 cpv. 2 LEF). Ora, non si capisce nemmeno se l’allegata simulazione
verte sul prezzo – l’importo di € 480.– sullo screenshot del cellulare
di CO 1 (doc. 5) risulta essere un “saldo”, peraltro di “quote” e non di azioni (doc. 4) – o sulla persona del
venditore/proprietario, perché il convenuto non ha indicato qual era il prezzo
né chi era il venditore nel contratto dissimulato realmente pattuito, e ancor
meno prodotto indizi documentali al riguardo. Egli misconosce di nuovo l’onere
della prova stabilito art. 82 cpv. 2 LEF laddove conside-ra “altamente significativo” che RE 1 non si sia spiegato sul versamento di € 480.–.
Quest’ultimo poteva infatti limitarsi a contestare l’eccezione (replica
spontanea, pag. 4, n. 12). Poiché l’escusso non ha esposto in modo convincente
e sostanziato con riscontri oggettivi – quello che non sono due screenshot
del proprio cellulare – i fatti e i motivi da cui risulterebbe la simulazione,
l’eccezione non può ritenersi verosimile (sopra consid. 7.1).
Si
può concordare con CO 1 che potrebbe trattarsi di una “questione fattuale densa di
ricadute giuridiche” da chiarire nell’ambito di una
procedura giudiziaria di merito (osservazioni
al
reclamo, n. 7).
Ambedue le parti sono state molto (troppo) elusive nella procedura di rigetto,
non permettendo ai giudici di capire i retroscena – si auspica non illeciti –
del loro accordo. Tuttavia, il giudice adito con un’istanza di rigetto
provvisorio dell’opposizione deve limitarsi ad applicare l’art. 82 LEF, così da
determinare rapidamente i ruoli delle parti in un eventuale processo ordinario
(sopra consid. 2). Non avendo il convenuto, nella fattispecie, reso verosimile
il carattere simulato del contratto del 25 novembre 2022, il reclamo va accolto
e la decisione impugnata riformata nel senso dell’accoglimento
dell’istanza, di modo che la questione andrà semmai esaminata nel
merito in una procedura di disconoscimento di debito (art. 83 cpv. 2 LEF).
8.
In
entrambe le sedi la tassa,
stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), come le
ripetibili, determinate in virtù dell’art. 11 cpv. 1-2
RTar (RL 178.310) per il rinvio dell’art.
96.
CPC, seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC).
9.
Circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 459'046.56,
raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.
74.
cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia:
1. Il reclamo è accolto e di conseguenza i
dispositivi n. 1 e 2 della decisione impugnata sono così riformati:
1. L’istanza è accolta e di conseguenza l’opposizione al precetto
esecutivo n. __________ dell’Ufficio d’esecuzione di Lugano è rigettata in via
provvisoria.
2. Le spese processuali di complessivi fr. 600.–
sono poste a carico del convenuto, che le rifonderà all’istante oltre a
ripetibili di fr. 5'600.–.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 1'500.– relative al presente
giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a carico di CO 1, che le
rifonderà a RE 1 oltre a ripetibili di fr. 1'700.–.
3. Notificazione a:
– ;
–
.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
cancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).