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Decisione

14.2024.153

Rigetto definitivo dell’opposizione. Reclamo irricevibile poiché insufficientemente motivato

21 marzo 2025Italiano6 min

mantenendone l’autono­mia nel senso che i dispositivi restano separati e possono

Source ti.ch

Incarto n.

14.2024.153

Lugano

21 marzo 2025

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques,

presidente

cancelliera:

Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) nelle cause SO.2023.546 e SO.2023.547 (rigetto definitivo dell’opposizione)

della Giudicatura di pace del Circolo di Lugano Ovest promossa con istanze 2

febbraio 2023 dal

Comune di Lugano, Lugano

(rappresentato dall’Ufficio contribuzioni, Lugano)

contro

RE 1

giudicando sul reclamo del 7 novembre 2024 presentato da RE 1 Pereira

contro le decisioni emesse il 30 ottobre 2024 dal Giudice di pace;

ritenuto in fatto e

considerando in diritto:

che

con precetti esecutivi n. __________01 e __________81 emessi ambedue il 20

ottobre 2022 dalla sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione, il Comune di

Lugano ha escusso RE 1 per l’incasso delle imposte comunali del 2019 e del

2018, rispettivamente di fr. 323.10 e fr. 1'251.50, oltre agli

interessi del 2.5% dal 19 ottobre 2022 in ambedue i casi, “interessi su R.A.” (di

fr. 38.70 solo nella seconda esecuzione), “interessi calcolati fino al 18-10-2022”

(di fr. 3.75 e 14.60) e spese di diffida (di fr. 50.– in ogni esecuzione);

che

avendo RE 1 interposto opposizione a ambedue i precetti esecutivi, con istanze

separate del 2 febbraio 2023 il Comune di Lugano ne ha chiesto il rigetto definitivo

alla Giudicatura di pace del Circolo di Lugano Ovest;

che

nei termini impartiti, la convenuta si è opposta alle istanze con un unico atto

d’osservazioni scritte del 15 maggio 2023, cui il Comune di Lugano ha replicato

con unico scritto del 19 luglio 2023;

che statuendo con decisioni separate del 30 ottobre 2024, il Giudice di pace ha accolto le istanze e rigettato

in via definitiva le op­posizioni interposte dalla convenuta, ponendo a suo

carico le spe­se processuali di fr. 100.– nella causa relativa alla prima

esecu­zione (SO.2023.546) e di fr. 150.– nella seconda (SO.2023.547);

che

contro le sentenze appena citate RE 1 è

insorta a questa

Camera con un unico reclamo

del 7 no­vembre 2024 per ottenere

che le sue opposizioni alle esecuzioni n. __________ e n. __________

venissero “accolte e

rivalutate”;

che le sentenze impugnate – emanate in materia di rigetto dell’op­­posizione

– sono decisioni di prima istanza finali e inappellabili (art. 309 lett. b n. 3

CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla

Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.

e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso;

che

presentato il 7 novembre 2024, contro le decisioni notificatole al più presto

Fatti

il 31 ottobre 2024, il reclamo è tempestivo (art. 251 lett. a e 321 cpv. 2

CPC);

che

il reclamo in esame è diretto contro decisioni simili, fondate su un medesimo

complesso di fatti e vertenti sull’applicazione delle stesse norme giuridiche,

sicché si giustifica, per economia di procedura, di congiungere le due

procedure e di emanare una sentenza unica (art. 125 lett. c CPC), pur

mantenendone l’autono­mia nel senso che i dispositivi restano separati e possono

essere impugnati anche singolarmente;

che

il reclamo dev’essere “motivato” (art. 321 cpv. 1 CPC) –

ciò che la Camera verifica d’ufficio – nel senso che dal memoriale de­ve

evincersi per quali ragioni la sentenza di primo grado è contestata (DTF 142 I

93 consid. 8.2 con rinvii);

che

doglianze generiche e recriminazioni di carattere generale non sono

sufficienti, come non basta ripetere nel reclamo le argomentazioni esposte in

prima sede;

che

spetta al reclamante confrontarsi con la motivazione addotta nella sentenza

impugnata, indicando in modo preciso i passaggi da lui contestati e i documenti

del fascicolo su cui si basa la sua critica (DTF 141 III 569 consid. 2.3.3) e spiegando

in che modo le sue argomentazioni possono influenzare la soluzione adottata dal

primo giudice (sentenza del Tribunale federale 5A_734/2023 del 18 dicembre 2023

consid. 3.3);

che

solo a tali condizioni è possibile entrare nel merito del ricorso, poiché

Considerandi

giudicare un reclamo non significa rifare il processo di pri­mo grado, ma

verificare se la sentenza impugnata resiste alla critica;

che

nelle decisioni impugnate, il Giudice di pace ha considerato che le decisioni d’imposta cantonale 2018 e 2019,

così come le dif­fide, sono passate in giudicato, onde l’accoglimento

delle istanze;

che

nel reclamo RE 1 non si confronta con la motivazione delle decisioni impugnate

ma ribadisce di avere gravi problemi di salute e di trovarsi in una situazione

di ristrettezze economiche tali da non consentirle di pagare quanto

richiestole;

che

il reclamo si avvera quindi irricevibile, poiché è insufficientemente motivato;

che

la decisione impugnata è del resto corretta, giacché censure riguardanti la

situazione economica e medica dell’escusso – seppur spiacevole dal profilo

umano – non costituiscono un motivo che secondo la legge – e segnatamente l’art.

81.

LEF – l’autorità giudiziaria può prendere in considerazione per respingere (o

sospendere) l’istanza di rigetto definitivo dell’opposizione, come già

segnalato alla reclamante nella richiesta di anticipo

delle spese processuali presumibili emessa l’11 novembre 2024;

che

delle sue difficoltà finanziarie si potrà tenere conto in sede di pignoramento,

misura che può vertere unicamente sulla parte che eccede il minimo esistenziale

dell’escusso (art. 93 LEF) (tra tante: sentenze della CEF 14.2023.77

del 12 dicembre 2023 e 14.2023.3 del 19 maggio 2023);

che

la tassa del presente giudizio segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC);

che non si pone

invece problema di spese ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è stato

notificato per osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede;

che circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), i valori litigiosi, di fr. 373.10

(323.10 + 50) nella prima causa (SO.2023.546) e di fr. 1'301.50 (1'251.50

+ 50) nella seconda (SO.2023.547), non raggiungono la soglia di fr. 30'000.– ai fini del­l’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia:

1. Le cause dipendenti dai reclami

contro le decisioni nelle procedure SO.2023.546

e SO.2023.547 sono congiunte.

2. Il reclamo nella causa SO.2023.546 è irricevibile.

3. Il reclamo nella causa SO.2023.547 è irricevibile.

4. Le spese processuali di fr. 100.–, già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo

carico.

5. Notificazione a:

– __________;

– __________

.

Comunicazione

alla Giudicatura di pace del Circolo di Lugano Ovest.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

cancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF

(art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie

(art. 46 cpv. 1 LTF).