14.2024.153
Rigetto definitivo dell’opposizione. Reclamo irricevibile poiché insufficientemente motivato
21 marzo 2025Italiano6 min
mantenendone l’autonomia nel senso che i dispositivi restano separati e possono
Source ti.ch
Incarto n.
14.2024.153
Lugano
21 marzo 2025
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
cancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nelle cause SO.2023.546 e SO.2023.547 (rigetto definitivo dell’opposizione)
della Giudicatura di pace del Circolo di Lugano Ovest promossa con istanze 2
febbraio 2023 dal
Comune di Lugano, Lugano
(rappresentato dall’Ufficio contribuzioni, Lugano)
contro
RE 1
giudicando sul reclamo del 7 novembre 2024 presentato da RE 1 Pereira
contro le decisioni emesse il 30 ottobre 2024 dal Giudice di pace;
ritenuto in fatto e
considerando in diritto:
che
con precetti esecutivi n. __________01 e __________81 emessi ambedue il 20
ottobre 2022 dalla sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione, il Comune di
Lugano ha escusso RE 1 per l’incasso delle imposte comunali del 2019 e del
2018, rispettivamente di fr. 323.10 e fr. 1'251.50, oltre agli
interessi del 2.5% dal 19 ottobre 2022 in ambedue i casi, “interessi su R.A.” (di
fr. 38.70 solo nella seconda esecuzione), “interessi calcolati fino al 18-10-2022”
(di fr. 3.75 e 14.60) e spese di diffida (di fr. 50.– in ogni esecuzione);
che
avendo RE 1 interposto opposizione a ambedue i precetti esecutivi, con istanze
separate del 2 febbraio 2023 il Comune di Lugano ne ha chiesto il rigetto definitivo
alla Giudicatura di pace del Circolo di Lugano Ovest;
che
nei termini impartiti, la convenuta si è opposta alle istanze con un unico atto
d’osservazioni scritte del 15 maggio 2023, cui il Comune di Lugano ha replicato
con unico scritto del 19 luglio 2023;
che statuendo con decisioni separate del 30 ottobre 2024, il Giudice di pace ha accolto le istanze e rigettato
in via definitiva le opposizioni interposte dalla convenuta, ponendo a suo
carico le spese processuali di fr. 100.– nella causa relativa alla prima
esecuzione (SO.2023.546) e di fr. 150.– nella seconda (SO.2023.547);
che
contro le sentenze appena citate RE 1 è
insorta a questa
Camera con un unico reclamo
del 7 novembre 2024 per ottenere
che le sue opposizioni alle esecuzioni n. __________ e n. __________
venissero “accolte e
rivalutate”;
che le sentenze impugnate – emanate in materia di rigetto dell’opposizione
– sono decisioni di prima istanza finali e inappellabili (art. 309 lett. b n. 3
CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla
Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.
e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso;
che
presentato il 7 novembre 2024, contro le decisioni notificatole al più presto
Fatti
il 31 ottobre 2024, il reclamo è tempestivo (art. 251 lett. a e 321 cpv. 2
CPC);
che
il reclamo in esame è diretto contro decisioni simili, fondate su un medesimo
complesso di fatti e vertenti sull’applicazione delle stesse norme giuridiche,
sicché si giustifica, per economia di procedura, di congiungere le due
procedure e di emanare una sentenza unica (art. 125 lett. c CPC), pur
mantenendone l’autonomia nel senso che i dispositivi restano separati e possono
essere impugnati anche singolarmente;
che
il reclamo dev’essere “motivato” (art. 321 cpv. 1 CPC) –
ciò che la Camera verifica d’ufficio – nel senso che dal memoriale deve
evincersi per quali ragioni la sentenza di primo grado è contestata (DTF 142 I
93 consid. 8.2 con rinvii);
che
doglianze generiche e recriminazioni di carattere generale non sono
sufficienti, come non basta ripetere nel reclamo le argomentazioni esposte in
prima sede;
che
spetta al reclamante confrontarsi con la motivazione addotta nella sentenza
impugnata, indicando in modo preciso i passaggi da lui contestati e i documenti
del fascicolo su cui si basa la sua critica (DTF 141 III 569 consid. 2.3.3) e spiegando
in che modo le sue argomentazioni possono influenzare la soluzione adottata dal
primo giudice (sentenza del Tribunale federale 5A_734/2023 del 18 dicembre 2023
consid. 3.3);
che
solo a tali condizioni è possibile entrare nel merito del ricorso, poiché
Considerandi
giudicare un reclamo non significa rifare il processo di primo grado, ma
verificare se la sentenza impugnata resiste alla critica;
che
nelle decisioni impugnate, il Giudice di pace ha considerato che le decisioni d’imposta cantonale 2018 e 2019,
così come le diffide, sono passate in giudicato, onde l’accoglimento
delle istanze;
che
nel reclamo RE 1 non si confronta con la motivazione delle decisioni impugnate
ma ribadisce di avere gravi problemi di salute e di trovarsi in una situazione
di ristrettezze economiche tali da non consentirle di pagare quanto
richiestole;
che
il reclamo si avvera quindi irricevibile, poiché è insufficientemente motivato;
che
la decisione impugnata è del resto corretta, giacché censure riguardanti la
situazione economica e medica dell’escusso – seppur spiacevole dal profilo
umano – non costituiscono un motivo che secondo la legge – e segnatamente l’art.
81.
LEF – l’autorità giudiziaria può prendere in considerazione per respingere (o
sospendere) l’istanza di rigetto definitivo dell’opposizione, come già
segnalato alla reclamante nella richiesta di anticipo
delle spese processuali presumibili emessa l’11 novembre 2024;
che
delle sue difficoltà finanziarie si potrà tenere conto in sede di pignoramento,
misura che può vertere unicamente sulla parte che eccede il minimo esistenziale
dell’escusso (art. 93 LEF) (tra tante: sentenze della CEF 14.2023.77
del 12 dicembre 2023 e 14.2023.3 del 19 maggio 2023);
che
la tassa del presente giudizio segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC);
che non si pone
invece problema di spese ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è stato
notificato per osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede;
che circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), i valori litigiosi, di fr. 373.10
(323.10 + 50) nella prima causa (SO.2023.546) e di fr. 1'301.50 (1'251.50
+ 50) nella seconda (SO.2023.547), non raggiungono la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia:
1. Le cause dipendenti dai reclami
contro le decisioni nelle procedure SO.2023.546
e SO.2023.547 sono congiunte.
2. Il reclamo nella causa SO.2023.546 è irricevibile.
3. Il reclamo nella causa SO.2023.547 è irricevibile.
4. Le spese processuali di fr. 100.–, già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo
carico.
5. Notificazione a:
– __________;
– __________
.
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del Circolo di Lugano Ovest.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
cancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto
è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF
(art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie
(art. 46 cpv. 1 LTF).