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Decisione

14.2024.154

Rigetto definitivo dell’opposizione. Imposta comunale. Precetto esecutivo notificato durante le ferie esecutive. Rappresentanza. Procura. Diritto di essere sentite delle parti

21 marzo 2025Italiano11 min

la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 6 novembre 2024 per ottenerne l’annullamento

Source ti.ch

Incarto n.

14.2024.154

Lugano

21 marzo 2025

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques,

presidente

cancelliera:

Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) nella causa SO.2024.881 (rigetto definitivo dell’opposizione) della

Giudicatura di pace del Circolo di Lugano Ovest promossa con istanza 6 agosto

2024 dal

Comune di Lugano, Lugano

(rappresentato dall’Ufficio contribuzioni,

Lugano)

contro

RE 1

giudicando sul reclamo del 6 novembre 2024 presentato da RE 1 contro la

decisione emessa il 28 ottobre 2024 dal Giudice di pace;

ritenuto

in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 7 marzo 2024 dalla sede

di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione, il Comune di Lugano ha escusso RE 1 per l’incasso

di fr. 3'224.10 oltre agli interessi del 3.5% dal 29 febbraio 2024

(indicando quale causa del credito le “imposte comunali per l’anno 2022”), fr. 50.–

(per “spese diffida”) e fr. 45.05 (per “interessi

calcolati fino al 28-02-2024”);

Fatti

B. Avendo

RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 6 agosto

2024 il Comune di Lugano ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Giudicatura

di pace del Circolo di Lugano Ovest. Nel termine impartito, il convenuto si è

opposto al­l’istanza con osservazioni scritte del 21 agosto 2024 e con replica

del 4 settembre 2024 il Comune di Lugano ha ribadito il suo punto di vista.

C. Statuendo con decisione del 28 ottobre 2024, il Giudice di pace ha

accolto l’istanza e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dal

convenuto, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 220.–.

D. Contro

la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 6 novembre 2024 per ottenerne l’annullamento

e la reiezione dell’istanza, protestate spese e ripetibili.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’oppo­sizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

3.

CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla

Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.

e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro

dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentato in concreto

il 7 novembre 2024 (data del timbro postale) contro la sentenza notificata a RE

1.

al più presto il 29 ottobre 2024, il reclamo è tempestivo.

1.2

La

Camera decide in linea di

principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327

cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle

censure motivate (art. 321

cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 147 III 176 consid. 4.2.1, pag. 179 e i

rimandi). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono

essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento

manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili

conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

2.

In

virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione

ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria

esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che

dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il

pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura

di rigetto è una procedura sommaria documentale (Urkundenpro­zess), il cui

scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza

di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo

prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva

senza indugio (art. 84 cpv. 2 LEF) ove l’escusso non dimostri immediatamente

una delle eccezioni liberatorie enumerate all’art. 81 LEF (DTF 139 III 444,

consid. 4.1.1).

3.

Nella

decisione impugnata, il Giudice di pace ha considerato che le decisioni

prodotte dall’istante sono passate in giudicato sicché costituiscono un valido

titolo di rigetto per l’imposta comunale 2022, le spese di diffida e gl’interessi

di mora. Ha d’altronde constatato che diversi tentativi di notifica del

precetto esecutivo in via postale, anche attraverso una “distribuzione speciale”, sono andati a vuoto, perché l’escusso non l’ha ritirato, sicché è

stato necessario, il 17 luglio 2024,

pubblicarlo nel Foglio ufficiale svizzero di com­mercio (FUSC).

4.

Nel

reclamo RE 1 sostiene che il precetto esecutivo è “nullo, da annullare o inadempibile” poiché gli è stato notificato durante le ferie esecutive (art. 56 LEF),

ciò che vale sia per i tre tentativi per posta (durante le ferie pasquali), sia

per la pubblicazione nel FUSC (durante le ferie estive).

4.1

Secondo

consolidata giurisprudenza, invero, un atto di esecuzio­ne compiuto durante le

ferie esecutive non è né nullo né annullabile, ma esplica i suoi effetti solo a

partire dal primo giorno utile che segue la conclusione delle ferie (DTF 121

III 284 consid. 2/b; Schmid/Bauer in:

Basler Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n. 51 ad art. 56 LEF). Detto altrimenti, la sanzione della

notifica del precetto esecutivo durante le ferie è unicamente l’inefficacia

temporanea, nel senso che il termine per interporre opposizione comincia a

decorrere solo dal primo giorno utile che segue la conclusio­ne delle ferie (sentenza

della CEF 15.2024.1 del 27 marzo 2024 pag. 2 con rinvii).

4.2

La

censura del reclamante è quindi infondata e per di più senza interesse, siccome

egli non ha subìto alcun pregiudizio, dal momento

che ha interposto opposizione al precetto esecutivo il 19 lu­glio 2024 (nello

stesso senso la citata 15.2024.1, pag. 2).

5.

RE

1.

ribadisce poi che l’istanza di rigetto andava dichiarata irricevibile d’ufficio

(art. 60 CPC) per “manifesta

incapacità processuale del firmatario” (art. 68 e 130

CPC), perché firmata da un unico rappresentante del Comune, la cui firma non è

né verificata né verificabile con certezza, siccome il nominativo indicato non

ne chiarisce l’identità personale. D’altronde, egli censura il fatto che la

procura data dal Municipio l’11 maggio 2021 in particolare a Danilo Sala è “vetusta, non attuale”, è prodotta solo in copia e su carta non intestata e non specifica se

è collettiva o singola, mentre a suo dire la sottoscrizione di atti a nome dell’autorità

comunale necessita sempre due firme valide.

5.1

In

realtà l’identità personale del firmatario dell’istanza di rigetto è immediatamente riconoscibile poiché in calce il nominativo “D. Sa­la” è indicato sotto la dicitura “Ufficio Contribuzioni” con la firma e il timbro dell’Ufficio contribuzioni di Lugano. Il nome

di Danilo Sala figura poi nella procura prodotta con l’istanza (doc. E) e nella

stes­sa egli è indicato come “Responsabile del

Servizio contribuzioni”.

Non vi è dunque motivo di dubitare che l’istanza di

rigetto è stata firmata da un valido rappresentante del Comune di Lugano.

5.2

La

procura agli atti (doc. E), d’altronde, non menziona l’esigenza di una doppia

firma. E il reclamante non cita la fonte legale dalla quale si dedurrebbe che sarebbero

invece sempre necessarie due firme valide, sicché l’istanza di rigetto avrebbe

dovuto essere firmata da due rappresentati del Municipio. L’art. 9 cpv. 4 della

legge organica comunale (LOC, RL 181.100) prevede invero che

il regolamento comunale, fissandone i limiti, può legittimare il municipio a delegare in particolare ai funzionari dell’amministrazione

com­petenze decisionali municipali che la legge non attribuisce in mo­do

vincolante al municipio. Giusta l’art. 62bis del Regolamento comunale

della città di Lugano del 14 marzo 1989 (n. 1.1.1) le competenze delegate dal

Municipio sono stabilite tramite ordinanza municipale, segnatamente dall’ordinanza municipale sulle deleghe operative dell’11

novembre 2021 (n. 1.1.6) che prevede in materia di contribuzioni la

delega di rappresentanza – inclusa la sottoscrizione d’istanze – per relazioni

con autorità amministrative, esecutive e giudiziarie in prima battuta al “Responsabile contribuzioni” (n. 2.33). Bastava

quindi la firma del solo responsabile del Servizio contribuzioni, vale a dire

di Danilo Sala.

5.3

Ove

il primo giudice non abbia avuto dubbi sulla validità della procura, spetta al

reclamante spiegare perché egli avrebbe ecceduto il proprio potere d’apprezzamento

nel rinunciare a richiedere una procura attuale e più circostanziata di quella

agli atti, pena l’inammissibilità del

reclamo (sentenza della CEF 14.2020.45 del 31 ago­sto 2020, consid. 4). Nella

fattispecie il reclamante non adduce alcun motivo per cui la procura agli atti

non rispecchierebbe la situazione attuale, che come già rilevato risulta anche

direttamente dal diritto comunale (sopra

consid. 5.2).

5.4

RE

1.

disconosce inoltre che

nella procedura civile i documenti possono in linea di

massima essere prodotti in copia e solo in caso di dubbio

sull’autenticità del titolo il giudice o la

controparte possono esigere la produzione dell’originale o di una copia

certificata autentica (art. 180 cpv. 1 CPC, sentenza della

CEF 14.2019.117 del 18 novembre 2019 consid. 5.4).

Nel caso di specie, anche se la procura non è redatta su carta intestata,

vi è apposto il timbro ufficiale del Municipio e la stessa, comunque sia, è

conforme al diritto comunale (sopra consid. 5.2).

5.5

A

fronte dell’inconsistenza delle contestazioni meramente formaliste e

speculative mosse dal convenuto, non si può seriamente rimproverare al primo

giudice di non avere avuto dubbi sulla validità della procura prodotta dal

rappresentante dell’istante. In definitiva la censura è priva di pregio.

6.

Il

reclamante si duole che la replica di prima sede è firmata da “R. Leoni”, il quale non

compare sulla procura. Lamenta pure che l’i­stante l’ha inoltrata tardivamente,

ossia diciotto giorni dopo la fissazione del termine, e ch’essa non gli è stata

trasmessa subito, ma solamente due mesi dopo, insieme alla decisione impugnata.

6.1

La

replica è firmata anche da “D.

Sala”, che come visto dispone al riguardo di un

diritto di firma individuale (sopra consid. 5.2). La doglianza è pertanto

infondata.

6.2

Stante

il diritto di essere sentite delle parti (art. 53 CPC), il Giudice di pace avrebbe

dovuto trasmettere la replica al convenuto prima di notificare la decisione

impugnata e, siccome aveva assegnato un termine all’istante per presentare

un’eventuale replica, per parità di trattamento avrebbe dovuto impartire al

convenuto un termine per formulare un’eventuale duplica (sentenza della CEF

14.2019.174

del 30 settembre 2019 consid. 1.3/a e 1.3/d).

6.2.1

Il

diritto di essere sentito (art. 29 cpv. 2 Cost.) è una garanzia di natura

formale, la cui disattenzione determina di principio l’annullamento della

decisione impugnata, indipendentemente dalle possibilità di successo del

ricorso nel merito, perlomeno ove sia ravvisabile l’influenza che la lesione

del diritto di essere sentito potrebbe avere avuto sulla procedura (cfr. DTF 143 IV 380 consid. 1.4.1 con rinvii; sentenze del Tribunale

federale 4A_641/2023 del 17 settembre 2024

consid. 4.1.2 e della CEF 14.2023.24 del 18 settembre 2023 consid. 3).

6.2.2

Nel

caso in esame, RE 1 non indica quali motivi suscettibili di cambiare l’esito

del giudizio impugnato avrebbe potuto far valere con la duplica. Egli in particolare

non espone alcuna ragione per cui le decisioni prodotte dall’istante non

dovrebbero es-sere considerate validi titoli di rigetto definitivo

dell’opposizione, limitandosi a sollevare le censure formali già esaminate. Non

si giustifica pertanto di annullare la sentenza impugnata neppure per l’inosservanza

dell’art. 53 CPC in prima sede. In definitiva, il reclamo va di conseguenza respinto.

7.

La

tassa del presente giudizio,

stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di

ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è stato notificato per

osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede.

8.

Circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 3'274.10,

non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia:

1. Il reclamo è respinto.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 250.– relative al presente giudizio,

già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.

3. Notificazione a:

– ;

– Comune

di Lugano, Ufficio contribuzioni, Via della Posta 8,

Lugano.

Comunicazione

alla Giudicatura di pace del Circolo di Lugano Ovest.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

cancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF

(art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie

(art. 46 cpv. 1 LTF).