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Decisione

14.2024.155

Rigetto definitivo dell’opposizione. Contestazione della tassa di giustizia. Costi di notifica tramite polizia. Ricusa

26 marzo 2025Italiano6 min

manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 147 III 176 consid.

Source ti.ch

Incarto n.

14.2024.155

Lugano

26 marzo 2025

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques,

presidente

cancelliera:

Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) nella causa SO.2023.353 (rigetto definitivo dell’opposizione) della

Giudicatura di pace del Circolo di Lugano Est promossa con istanza 2 novembre

2023 dallo

Stato del Cantone Ticino, Bellinzona

(rappresentato dalla Sezione delle Finanze,

Bellinzona)

contro

RE 1

giudicando sul reclamo dell’8 novembre 2024 presentato da RE 1 contro

la decisione emessa il 23 ottobre 2024 dal Giudice di pace;

ritenuto in fatto e

considerando in diritto:

che

con precetto esecutivo n. __________ emesso il 17 agosto 2023 dalla sede di

Lugano dell’Ufficio d’esecuzione, lo Stato del Canto­ne Ticino ha escusso RE 1

per l’incasso degl’interessi di

fr. 307.50 per il 2022 relativi a un prestito di studio di

fr. 12'300.–;

che avendo RE 1 interposto opposizione al

precetto ese­cutivo, con istanza del 2 novembre 2023 lo Stato del

Cantone Ticino ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Giudicatura di pace del

Circolo di Lugano Est;

che

nel termine impartito per presentare osservazioni la convenuta è rimasta

silente;

che

statuendo con decisione del 23 ottobre 2024, il Giudice di

pa­ce ha accolto l’istanza e rigettato in via definitiva l’opposizione

interposta dalla convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 150.–;

che

contro la sentenza appena citata RE 1 è insorta a questa

Camera con un reclamo dell’8 novembre 2024 “in materia di tasse di giustizia” per ottenerne in via principale l’annullamento apparentemente

limitato al dispositivo sulle spese e in via subordinata il rinvio della causa

al primo giudice “per una più

equa ripartizione delle tasse di giustizia”, protestate le spese giudiziali;

che la sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’op­posizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

Fatti

3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla

Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.

e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso;

che

pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è

impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC);

che

presentato l’8 novembre 2024 (data del timbro postale), entro dieci giorni

dalla notifica avvenuta il 31 ottobre 2024, il reclamo è senz’altro tempestivo;

che

la

Camera decide in

linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore

(art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze

manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 147 III 176 consid.

4.2.1, pag. 179 e i rimandi);

che secondo

l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione

errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti;

che

nel reclamo RE 1 si duole che la tassa di giustizia di fr. 150.– è troppo

elevata, considerato che si è recata ella stes­sa presso il posto di polizia di

Viganello a ritirare l’istanza e l’ordinanza 3 novembre 2023 di assegnazione

del termine di risposta, rendendo così inutile la consegna degli atti presso il

suo domicilio;

che

la censura risulta irricevibile, poiché la reclamante non ha

specificato l’importo secondo lei corretto al quale la tassa dovrebbe essere

fissata, disattendo l’obbligo di quantificare le pretese pecuniarie (DTF 137

III 617 consid. 4.3), che vale anche per quelle intese a modificare il dispositivo

sulle spese (sentenze del Tribunale federale 4D_61/2011 del 26 ottobre

2011 consid. 2.2 e della CEF 14.2024. 149

del 22 gennaio 2025 pag. 3);

che ad

ogni modo nel fissare l’importo delle spese processuali al­l’interno dei limiti

Considerandi

prescritti dalla legge, il giudice dispone di un ampio potere di apprezzamento,

sicché l’autorità giudiziaria superio­re deve dar prova di un certo ritegno nel

sostituire la propria valutazione a quella del primo giudice (citata

14.2024.149

pag. 3);

che per una causa sommaria prescritta dalla LEF il cui valore litigioso,

come in concreto (fr. 307.50), non ecceda fr. 1'000.–, l’art. 48

OTLEF prevede una tassa di giustizia onnicomprensiva tra fr. 40.– e fr. 150.–;

che

siccome rientra nei limiti di legge, non appare sproporzionata la tassa di

giustizia di fr. 150.– in questione, la quale comprende il costo d’intervento

della polizia cantonale, di fr. 100.–, secondo l’art. 1 lett. h del Regolamento concernente le tasse per prestazioni della polizia cantonale (RL 561.250), che la

reclamante avreb­be potuto evitare ritirando il precedente invio postale

raccomandato;

che

RE 1 sostiene anche che la tassa non è giustificata visto il lungo tempo

trascorso dall’introduzione della causa;

che

anche questa censura è inammissibile, siccome non quantificata, ed è comunque

sia infondata, la durata di trattazione della causa non essendo un criterio

contemplato dall’art. 48 OTLEF, per tacere del fatto che la reclamante non ha

dimostrato di aver sollecitato l’emanazione della sentenza (cfr. citata

14.2024.149

pag. 2);

che

RE 1 rammenta inoltre di aver ricusato per prevenzione il Giudice di pace, nel

frattempo dimessosi, che aveva ordinato la notifica dell’istanza e

dell’ordinanza 3 novembre 2023 a mezzo di polizia;

che

la reclamante non dimostra con documenti la propria affermazione, che non trova

riscontro negli atti, non specifica nemmeno i fatti sui quali poggia il motivo

di ricusazione e ancora meno li ren­de verosimili (art. 49 cpv. 1 CPC; sentenza

della CEF 14.2016.268 del 13 dicembre 2016 consid. 4), e non ne trae

conclusioni, sicché anche tale censura si avvera d’acchito inammissibile;

che

in definitiva il reclamo si avvera integralmente irricevibile;

che la tassa del presente giudizio,

stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC);

che

non si pone invece problema d’indennità, il reclamo non essendo stato

notificato alla controparte per osservazioni;

che circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 307.50,

non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia:

1. Il reclamo è irricevibile.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 50.– relative al presente giudizio,

già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico.

3. Notificazione a:

– __________;

– __________.

Comunicazione

alla Giudicatura di pace del Circolo di Lugano Est.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

cancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF

(art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie

(art. 46 cpv. 1 LTF).