14.2024.155
Rigetto definitivo dell’opposizione. Contestazione della tassa di giustizia. Costi di notifica tramite polizia. Ricusa
26 marzo 2025Italiano6 min
manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 147 III 176 consid.
Source ti.ch
Incarto n.
14.2024.155
Lugano
26 marzo 2025
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
cancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa SO.2023.353 (rigetto definitivo dell’opposizione) della
Giudicatura di pace del Circolo di Lugano Est promossa con istanza 2 novembre
2023 dallo
Stato del Cantone Ticino, Bellinzona
(rappresentato dalla Sezione delle Finanze,
Bellinzona)
contro
RE 1
giudicando sul reclamo dell’8 novembre 2024 presentato da RE 1 contro
la decisione emessa il 23 ottobre 2024 dal Giudice di pace;
ritenuto in fatto e
considerando in diritto:
che
con precetto esecutivo n. __________ emesso il 17 agosto 2023 dalla sede di
Lugano dell’Ufficio d’esecuzione, lo Stato del Cantone Ticino ha escusso RE 1
per l’incasso degl’interessi di
fr. 307.50 per il 2022 relativi a un prestito di studio di
fr. 12'300.–;
che avendo RE 1 interposto opposizione al
precetto esecutivo, con istanza del 2 novembre 2023 lo Stato del
Cantone Ticino ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Giudicatura di pace del
Circolo di Lugano Est;
che
nel termine impartito per presentare osservazioni la convenuta è rimasta
silente;
che
statuendo con decisione del 23 ottobre 2024, il Giudice di
pace ha accolto l’istanza e rigettato in via definitiva l’opposizione
interposta dalla convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 150.–;
che
contro la sentenza appena citata RE 1 è insorta a questa
Camera con un reclamo dell’8 novembre 2024 “in materia di tasse di giustizia” per ottenerne in via principale l’annullamento apparentemente
limitato al dispositivo sulle spese e in via subordinata il rinvio della causa
al primo giudice “per una più
equa ripartizione delle tasse di giustizia”, protestate le spese giudiziali;
che la sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
Fatti
3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla
Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.
e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso;
che
pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è
impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC);
che
presentato l’8 novembre 2024 (data del timbro postale), entro dieci giorni
dalla notifica avvenuta il 31 ottobre 2024, il reclamo è senz’altro tempestivo;
che
la
Camera decide in
linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore
(art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze
manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 147 III 176 consid.
4.2.1, pag. 179 e i rimandi);
che secondo
l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione
errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti;
che
nel reclamo RE 1 si duole che la tassa di giustizia di fr. 150.– è troppo
elevata, considerato che si è recata ella stessa presso il posto di polizia di
Viganello a ritirare l’istanza e l’ordinanza 3 novembre 2023 di assegnazione
del termine di risposta, rendendo così inutile la consegna degli atti presso il
suo domicilio;
che
la censura risulta irricevibile, poiché la reclamante non ha
specificato l’importo secondo lei corretto al quale la tassa dovrebbe essere
fissata, disattendo l’obbligo di quantificare le pretese pecuniarie (DTF 137
III 617 consid. 4.3), che vale anche per quelle intese a modificare il dispositivo
sulle spese (sentenze del Tribunale federale 4D_61/2011 del 26 ottobre
2011 consid. 2.2 e della CEF 14.2024. 149
del 22 gennaio 2025 pag. 3);
che ad
ogni modo nel fissare l’importo delle spese processuali all’interno dei limiti
Considerandi
prescritti dalla legge, il giudice dispone di un ampio potere di apprezzamento,
sicché l’autorità giudiziaria superiore deve dar prova di un certo ritegno nel
sostituire la propria valutazione a quella del primo giudice (citata
14.2024.149
pag. 3);
che per una causa sommaria prescritta dalla LEF il cui valore litigioso,
come in concreto (fr. 307.50), non ecceda fr. 1'000.–, l’art. 48
OTLEF prevede una tassa di giustizia onnicomprensiva tra fr. 40.– e fr. 150.–;
che
siccome rientra nei limiti di legge, non appare sproporzionata la tassa di
giustizia di fr. 150.– in questione, la quale comprende il costo d’intervento
della polizia cantonale, di fr. 100.–, secondo l’art. 1 lett. h del Regolamento concernente le tasse per prestazioni della polizia cantonale (RL 561.250), che la
reclamante avrebbe potuto evitare ritirando il precedente invio postale
raccomandato;
che
RE 1 sostiene anche che la tassa non è giustificata visto il lungo tempo
trascorso dall’introduzione della causa;
che
anche questa censura è inammissibile, siccome non quantificata, ed è comunque
sia infondata, la durata di trattazione della causa non essendo un criterio
contemplato dall’art. 48 OTLEF, per tacere del fatto che la reclamante non ha
dimostrato di aver sollecitato l’emanazione della sentenza (cfr. citata
14.2024.149
pag. 2);
che
RE 1 rammenta inoltre di aver ricusato per prevenzione il Giudice di pace, nel
frattempo dimessosi, che aveva ordinato la notifica dell’istanza e
dell’ordinanza 3 novembre 2023 a mezzo di polizia;
che
la reclamante non dimostra con documenti la propria affermazione, che non trova
riscontro negli atti, non specifica nemmeno i fatti sui quali poggia il motivo
di ricusazione e ancora meno li rende verosimili (art. 49 cpv. 1 CPC; sentenza
della CEF 14.2016.268 del 13 dicembre 2016 consid. 4), e non ne trae
conclusioni, sicché anche tale censura si avvera d’acchito inammissibile;
che
in definitiva il reclamo si avvera integralmente irricevibile;
che la tassa del presente giudizio,
stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC);
che
non si pone invece problema d’indennità, il reclamo non essendo stato
notificato alla controparte per osservazioni;
che circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 307.50,
non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.
74.
cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia:
1. Il reclamo è irricevibile.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 50.– relative al presente giudizio,
già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico.
3. Notificazione a:
– __________;
– __________.
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del Circolo di Lugano Est.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
cancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto
è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF
(art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie
(art. 46 cpv. 1 LTF).