14.2024.160
Fallimento. Estinzione del credito dell’istante dopo la pronuncia
22 gennaio 2025Italiano8 min
questa Camera con un reclamo del 13 novembre 2024 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento
Source ti.ch
Incarto n.
14.2024.160
Lugano
22 gennaio 2025
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
cancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa SO.2024.4200 (fallimento) della Pretura del Distretto di
Lugano, sezione 5, promossa con istanza 13 agosto 2024 dalla
CO 1
(rappresentata dalla RA 1, __________)
contro
RE 1
giudicando sul reclamo del 13 novembre 2024 presentato da RE 1 contro
la decisione emessa il 4 novembre 2024 dal Pretore;
ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Nell’ambito dell’esecuzione
n. __________ della sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione, il 13
agosto 2024 la CO 1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5,
di decretare il fallimento di RE 1 per il mancato pagamento di fr. 1'234.10
oltre a interessi e spese.
B. All’udienza di discussione del 29 ottobre 2024
nessuno è comparso.
C. Statuendo
con decisione del 4 novembre 2024 il Pretore ha dichiarato il fallimento di RE
1 dal giorno successivo alle ore 10:00, ponendo a carico della massa
fallimentare la tassa di giustizia di fr. 80.– e un acconto di fr. 920.–
per le spese esecutive.
D. Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a
questa Camera con un reclamo del 13 novembre 2024 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento
del fallimento, asserendo di avere saldato il credito posto in esecuzione. Il
15 novembre 2024 il presidente della Camera ha parzialmente accolto la domanda
di effetto sospensivo. Il reclamo non è stato intimato alla controparte per
osservazioni, avendo la stessa perso ogni interesse alla causa in seguito all’estinzione
del suo credito.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una
decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC),
contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a
CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48.
lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro
dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv. 2 CPC). Visto
che la notifica è da considerare avvenuta
in concreto ad RE 1 al più tardi il 13 novembre 2024, il termine d’impugnazione
non è scaduto prima di sabato 23 novembre, per cui la scadenza è stata
riportata a lunedì 25 novembre (art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art. 31
LEF). Presentato già il 13 novembre 2024 (data del timbro postale), il reclamo
è dunque senz’altro tempestivo.
2.
In
virtù
dell’art. 174 cpv. 2 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la
dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende
verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo
il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto (n. 1), o che l’importo
dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a
disposizione del creditore (n. 2), oppure che il creditore ha ritirato la
domanda di fallimento (n. 3). L’enumerazione è esaustiva.
2.1
Questi
fatti nuovi (e le relative prove), subentrati dopo la dichiarazione di
fallimento (nova
autentici o in senso proprio, denominati in
tedesco “echte Nova”, in
contrapposizione agli pseudonova o “unechte
Nova” citati all’art. 174 cpv. 1, 2° periodo
LEF), non vengono considerati d’ufficio, ma spetta al debitore farli valere
espres-samente e provarne l’adempimento con documenti, sempre che renda
verosimile la sua solvibilità. Un fatto è reso verosimile se il giudice, nel
suo libero esame, giunge alla conclusione ch’esso corrisponde con una
sufficiente probabilità alle allegazioni della parte (DTF 120 II 393 consid. 4/c).
Concretamente è pertanto sufficiente per l’annullamento della dichiarazione di
fallimento che la solvibilità del fallito sia più probabile della sua
insolvibilità. A tal proposito non devono essere poste esigenze troppo severe,
in modo particolare allorquando la possibilità che l’azienda sopravviva
economicamente non può essere negata a priori (FF 1991 III 80) e la
mancanza di liquidità sufficiente appare
passeggera (sentenza del Tribunale federale 5A_328/2011 dell’11
agosto 2011, consid. 2).
L’illiquidità
dev’essere oggettiva, tale da impedire al debitore di tacitare i suoi creditori
alla scadenza dei loro crediti. Un indizio d’insolvibilità può emergere dal
numero e dall’importo delle esecuzioni pendenti, così come da eventuali nuove
istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di fallimento impugnato.
Anche il fatto di non essere in grado di pagare modesti importi indica
insolvibilità. La solvibilità dev’essere resa verosimile sulla base di
riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti, estratti
bancari, contratti di credito e così via, mentre semplici dichiarazioni del debitore sono insufficienti (Giroud/Theus Simoni in:
Basler Kommentar, SchKG II, 3a ed. 2021, n. 26d ad art. 174
LEF).
2.2
Nel
caso in esame il reclamante ha prodotto una ricevuta rilasciata il 13 novembre 2024 dall’Ufficio d’esecuzione
relativa al versamento di fr. 6'788.35 a saldo in particolare dell’esecuzione
promossa dall’istante, per cui il presupposto di cui all’art. 174 cpv. 2 n. 1
risulta adempiuto.
2.3
Per quel che riguarda invece il requisito della
solvibilità – condizione indispensabile per ottenere l’annullamento
della decisione impugnata poiché, come visto, il pagamento della somma posta in
esecuzione è avvenuto soltanto dopo la pronuncia del fallimento – la Camera ha
verificato d’ufficio (art. 255 lett. a CPC), già in sede di concessione dell’effetto
sospensivo, che la somma versata sul conto dell’Ufficio il 13 novembre 2024 bastava
anche a estinguere le altre sei esecuzioni allora in corso nei sui confronti,
ciò che è del resto avvenuto con i pagamenti effettuati dall’Ufficio d’esecuzione
in base allo stato di ripartizione del 10 gennaio 2025. Non risultavano – e non
risultano tuttora – attestati di carenza di beni a carico del reclamante (ma
solo una nuova esecuzione avviata i 19 dicembre 2024 per poco più di fr. 1'000.–).
Ciò
porta a ritenere che la sopravvivenza economica dell’impresa individuale di RE
1.
non sia minacciata a breve. Ricordato che secondo giurisprudenza e dottrina
non si possono imporre esigenze troppo severe alla verosimiglianza della
solvibilità, nel caso che ci occupa si può affermare che la capacità di
pagamento del reclamante appare più probabile della sua incapacità di
pagamento, per cui la prognosi in merito alla sua situazione finanziaria può
essere ritenuta favorevole e la sua solvibilità sufficientemente verosimile.
Risultando adempiuti i requisiti di cui all’art. 174 cpv. 2 LEF, il fallimento di
RE 1 va annullato.
3.
La
tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come
pure le spese dell’Ufficio dei fallimenti, sono poste in ambo le sedi a carico del
reclamante, il cui pagamento tardivo ha reso necessario l’avvio della procedura
giudiziaria (cfr. art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Alla controparte non si
assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere osservazioni al
reclamo. La
tassa di giustizia di primo grado sarà riversata all’istante prelevandola sull’anticipo
versato in questa sede.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: I. Il reclamo è accolto e di conseguenza:
1. La dichiarazione di
fallimento pronunciata il 4 novembre 2024 dalla Pretura del Distretto di
Lugano, sezione 5, nei confronti di RE 1 è annullata.
2. La tassa di giustizia di
prima sede di fr. 80.–, da anticipare come di rito, è posta a carico di RE
1.
3. Le spese dell’Ufficio
dei fallimenti, da anticipare come di rito, sono poste a carico di RE 1.
II. La
tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.– è posta a carico di RE
1. La parte eccedente dell’anticipo corrisposto dal reclamante in questa
sede, pari a fr. 80.–, è versata alla CO 1 quale rimborso della tassa di
giustizia di primo grado di cui al soprastante dispositivo n. I.2.
III. Notificazione a:
– ;
– ;
– Ufficio
d’esecuzione, Lugano;
– Ufficio
dei fallimenti, Viganello;
– Ufficio
cantonale del Registro di commercio, Biasca;
– Ufficio
del Registro fondiario del Distretto di Lugano, Lugano.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
cancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).