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Decisione

14.2024.160

Fallimento. Estinzione del credito dell’istante dopo la pronuncia

22 gennaio 2025Italiano8 min

questa Camera con un reclamo del 13 novembre 2024 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento

Source ti.ch

Incarto n.

14.2024.160

Lugano

22 gennaio 2025

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques,

presidente

cancelliera:

Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) nella causa SO.2024.4200 (fallimento) della Pretura del Distretto di

Lugano, sezione 5, promossa con istanza 13 agosto 2024 dalla

CO 1

(rappresentata dalla RA 1, __________)

contro

RE 1

giudicando sul reclamo del 13 novembre 2024 presentato da RE 1 contro

la decisione emessa il 4 novembre 2024 dal Pretore;

ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Nell’ambito dell’esecuzione

n. __________ della sede di Lugano del­l’Ufficio d’esecuzione, il 13

agosto 2024 la CO 1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5,

di decretare il fallimento di RE 1 per il mancato pagamento di fr. 1'234.10

oltre a interessi e spese.

B. All’udienza di discussione del 29 ottobre 2024

nessuno è comparso.

C. Statuendo

con decisione del 4 novembre 2024 il Pretore ha dichiarato il fallimento di RE

1 dal giorno successivo alle ore 10:00, ponendo a carico della massa

fallimentare la tassa di giustizia di fr. 80.– e un acconto di fr. 920.–

per le spese esecutive.

D. Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a

questa Camera con un reclamo del 13 novembre 2024 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento

del fallimento, asserendo di avere saldato il credito posto in esecuzione. Il

15 novembre 2024 il presidente della Camera ha parzialmente accolto la domanda

di effetto sospensivo. Il reclamo non è stato intimato alla controparte per

osservazioni, avendo la stessa perso ogni interesse alla causa in seguito all’estinzione

del suo credito.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una

decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC),

contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a

CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.

48.

lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro

dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv. 2 CPC). Visto

che la notifica è da considerare avvenuta

in concreto ad RE 1 al più tardi il 13 no­vembre 2024, il termine d’impugnazione

non è scaduto prima di sabato 23 novembre, per cui la scadenza è stata

riportata a lunedì 25 novembre (art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art. 31

LEF). Presentato già il 13 novembre 2024 (data del timbro postale), il reclamo

è dunque senz’altro tempestivo.

2.

In

virtù

dell’art. 174 cpv. 2 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la

dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende

verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo

il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto (n. 1), o che l’importo

dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a

disposizione del creditore (n. 2), oppure che il creditore ha ritirato la

domanda di fallimento (n. 3). L’enumerazione è esaustiva.

2.1

Questi

fatti nuovi (e le relative prove), subentrati dopo la dichiarazione di

fallimento (nova

autentici o in senso proprio, denominati in

tedesco “echte Nova”, in

contrapposizione agli pseudonova o “unechte

Nova” citati all’art. 174 cpv. 1, 2° periodo

LEF), non vengono considerati d’ufficio, ma spetta al debitore farli valere

espres-samente e provarne l’adempimento con documenti, sempre che renda

verosimile la sua solvibilità. Un fatto è reso verosimile se il giudice, nel

suo libero esame, giunge alla conclusione ch’esso corrisponde con una

sufficiente probabilità alle allegazioni della parte (DTF 120 II 393 consid. 4/c).

Concretamente è pertanto sufficiente per l’annullamento della dichiarazione di

fallimento che la solvibilità del fallito sia più probabile della sua

insolvibilità. A tal proposito non devono essere poste esigenze troppo severe,

in modo particolare allorquando la possibilità che l’azienda sopravviva

economicamente non può essere negata a priori (FF 1991 III 80) e la

mancanza di liquidità sufficiente appare

passeggera (sentenza del Tribunale federale 5A_328/2011 dell’11

agosto 2011, consid. 2).

L’illiquidità

dev’essere oggettiva, tale da impedire al debitore di tacitare i suoi creditori

alla scadenza dei loro crediti. Un indizio d’in­solvibilità può emergere dal

numero e dall’importo delle esecuzioni pendenti, così come da eventuali nuove

istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di fallimento impugna­to.

Anche il fatto di non essere in grado di pagare modesti importi indica

insolvibilità. La solvibilità dev’essere resa verosimile sulla base di

riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti, estratti

bancari, contratti di credito e così via, mentre semplici dichiarazioni del debitore sono insufficienti (Giroud/Theus Si­moni in:

Basler Kommentar, SchKG II, 3a ed. 2021, n. 26d ad art. 174

LEF).

2.2

Nel

caso in esame il reclamante ha prodotto una ricevuta rilasciata il 13 novembre 2024 dall’Ufficio d’esecuzione

relativa al versamen­to di fr. 6'788.35 a saldo in particolare dell’esecuzione

promossa dall’istante, per cui il presupposto di cui all’art. 174 cpv. 2 n. 1

risulta adempiuto.

2.3

Per quel che riguarda invece il requisito della

solvibilità – condizio­ne indispensabile per ottenere l’annullamento

della decisione impugnata poiché, come visto, il pagamento della somma posta in

esecuzione è avvenuto soltanto dopo la pronuncia del fallimento – la Camera ha

verificato d’ufficio (art. 255 lett. a CPC), già in sede di concessione dell’effetto

sospensivo, che la somma versata sul conto dell’Ufficio il 13 novembre 2024 bastava

anche a estingue­re le altre sei esecuzioni allora in corso nei sui confronti,

ciò che è del resto avvenuto con i pagamenti effettuati dall’Ufficio d’esecu­zione

in base allo stato di ripartizione del 10 gennaio 2025. Non risultavano – e non

risultano tuttora – attestati di carenza di beni a carico del reclamante (ma

solo una nuova esecuzione avviata i 19 dicembre 2024 per poco più di fr. 1'000.–).

Ciò

porta a ritenere che la sopravvivenza economica dell’impresa individuale di RE

1.

non sia minacciata a breve. Ricordato che secondo giurisprudenza e dottrina

non si possono imporre esigenze troppo severe alla verosimiglianza della

solvibilità, nel caso che ci occupa si può affermare che la capacità di

pagamento del reclamante appare più probabile della sua incapacità di

pagamento, per cui la prognosi in merito alla sua situazione finanziaria può

essere ritenuta favorevole e la sua solvibilità sufficientemente verosimile.

Risultando adempiuti i requisiti di cui all’art. 174 cpv. 2 LEF, il fallimento di

RE 1 va annullato.

3.

La

tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come

pure le spese dell’Ufficio dei fallimenti, sono poste in ambo le sedi a carico del

reclamante, il cui pagamento tardivo ha reso necessario l’avvio della procedura

giudiziaria (cfr. art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Alla controparte non si

assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere osservazioni al

reclamo. La

tassa di giustizia di primo grado sarà riversata all’istante prelevandola sull’anticipo

versato in questa sede.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: I. Il reclamo è accolto e di conseguenza:

1. La dichiarazione di

fallimento pronunciata il 4 novembre 2024 dalla Pretura del Distretto di

Lugano, sezione 5, nei confronti di RE 1 è annullata.

2. La tassa di giustizia di

prima sede di fr. 80.–, da anticipare come di rito, è posta a carico di RE

1.

3. Le spese dell’Ufficio

dei fallimenti, da anticipare come di rito, sono poste a carico di RE 1.

II. La

tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.– è posta a carico di RE

1. La parte eccedente dell’anticipo corrisposto dal reclamante in questa

sede, pari a fr. 80.–, è versata alla CO 1 quale rimborso della tassa di

giustizia di primo grado di cui al soprastante dispositivo n. I.2.

III. Notificazione a:

– ;

– ;

– Ufficio

d’esecuzione, Lugano;

– Ufficio

dei fallimenti, Viganello;

– Ufficio

cantonale del Registro di commercio, Biasca;

– Ufficio

del Registro fondiario del Distretto di Lugano, Lugano.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

cancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).