14.2024.162
Rigetto definitivo dell’opposizione. Termine per le osservazioni all’istanza. Obiezione di compensazione. Genere e grado di prova del credito compensante
4 giugno 2025Italiano18 min
sono stati estinti per compensazione nella precedente procedura di rigetto definitivo
Source ti.ch
Incarto n.
14.2024.162
Lugano
4 giugno 2025
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
cancelliera:
Bertoni
statuendo nella causa SO.2024.882 (rigetto definitivo
dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo di Lugano Ovest
promossa con istanza 8 agosto 2024 da
AP1,
V______
contro
AO1,
L_____
(patrocinata dall’avv. PA1,
C______)
giudicando sul reclamo del 15 novembre 2024 presentato da AO1 contro la decisione emessa il 4 novembre
2024 dal Giudice di pace;
ritenuto
in fatto: A. Con precetto esecutivo n. _______
emesso il 12 luglio 2024 dalla sede di
Lugano dell’Ufficio d’esecuzione, AP1 ha
escusso la moglie AO1 per l’incasso
di fr. 2'800.– oltre agl’interessi del
5% dal 10 gennaio 2018 (indicando quale causa del credito il “decreto di stralcio 10.1.2018 DI.2008.836”) e fr. 250.– oltre
agl’interessi del 5% dal 10 gennaio 2018 (per “decreto di stralcio DI.2010.1579”).
B. Avendo
AO1 interposto opposizione al precetto
esecutivo, con istanza dell’8 agosto 2024 AP1
ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Giudicatura di pace del Circolo di
Lugano Ovest. La convenuta si è opposta all’istanza con osservazioni scritte
del 7 ottobre 2024. Con replica e duplica del 17 e 29 ottobre 2024 inoltrate
nei termini impartiti dal giudice, le parti hanno ribadito il loro punto di
vista.
C. Statuendo con decisione del 4 novembre 2024, il Giudice di pace ha
accolto l’istanza e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dalla
convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 100.– e un’indennità
di fr. 150.– a favore di AP1.
D. Contro
la sentenza appena citata AO1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 15 novembre
2024 per ottenerne l’annullamento e la dichiarazione d’irricevibilità
dell’istanza, così come la cancellazione del precetto esecutivo, protestate
spese e ripetibili. Nelle osservazioni del 18 dicembre 2024, AP1 ha concluso per la reiezione del reclamo. Il 10
gennaio 2025, egli ha chiesto l’assunzione di nuovi mezzi di prova
nella causa di reclamo.
Considerando
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla
Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.
e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1 Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro
dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è
avvenuta in concreto al patrocinatore di AO1
il 5 novembre 2024, il termine d’impugnazione è scaduto venerdì 15 novembre.
Presentato quello stesso giorno (data del timbro postale), il reclamo è dunque
tempestivo.
1.2 La Camera decide in linea di principio in
base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2
CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate
(art. 321 cpv. 1 CPC)
contenute nel reclamo (DTF 147 III 176 consid. 4.2.1, pag. 179 e i rimandi). Secondo l’art. 320
CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del
diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che
sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi
(art. 326 cpv. 1 CPC). Il doc. B accluso al reclamo e i nuovi mezzi di prova di
cui AP1 ha chiesto l’assunzione nel suo scritto del 10 gennaio 2025 sono pertanto inammissibili,
sicché non se ne terrà conto ai fini del giudizio odierno.
1.3 La
reclamante lamenta che il giudice le ha intimato lo scritto del 31 ottobre 2024
di AP1 solo con la decisione impugnata e
non ha potuto presentare osservazioni.
Sennonché
tale scritto era una semplice lettera con cui AP1
– in merito al termine fissato a AO1 per
duplicare – poneva in dubbio i poteri di rappresentanza del patrocinatore di lei
in assenza di produzione di una procura. Il primo giudice non ha però
considerato questo elemento nella decisione impugnata né ha considerato che la
stessa non fosse validamente rappresentata. Non si vede come una preventiva
notifica di tale atto avrebbe potuto portarla a formulare osservazioni in
qualche modo rilevanti ai fini di un esito diverso del giudizio impugnato. Non
occorre quindi perdere ulteriore tempo al riguardo.
1.4 Con
le osservazioni al reclamo AP1 si duole
dell’intempestività delle osservazioni all’istanza di rigetto di prima sede,
sicché l’eccezione (recte: obiezione) di compensazione della convenuta – respinta dal primo
giudice – era secondo lui inammissibile già solo per questo motivo. Inutile
sarebbe quindi entrare nel merito del reclamo.
1.4.1 Ora,
l’ordinanza del 22 agosto 2024 in cui è impartito alla convenuta il termine di
quindici giorni per presentare eventuali osservazioni all’istanza le è
pervenuta solo il 20 settembre 2024 dopo che il termine di ritiro della
raccomandata era stato da lei prorogato. Ella ha poi presentato le sue
osservazioni il 7 ottobre 2024, ossia quindici giorni dopo, il 5 ottobre 2024
essendo un sabato. Il primo giudice ha ritenuto che tali osservazioni fossero tempestive, senza ulteriori
approfondimenti.
1.4.2 Fatto salvo un abuso di diritto
manifesto, la finzione dell’art. 138 cpv. 3 lett. a CPC non
vale di regola per gli atti introduttivi d’istanza (DTF 142 III 599 consid. 2.5), in particolare per la notifica dell’istanza
di rigetto dell’opposizione (DTF 138 III 225 consid. 3.1; sentenza della CEF 14.2024.140 del 10 dicembre 2024 pag. 2
e i rif.). Non incombe
al destinatario di un atto giudiziario dimostrare di non averne avuto
conoscenza, bensì all’autorità mittente, con la collaborazione della parte che
se ne prevale (art. 8 CC), provare – e non solo rendere verosimile – l’avvenuta
notifica se è contestata. (sentenza della CEF 14.2024.121 del 29 gennaio 2025
consid. 5.3.1.2 e 6.1, con i rinvii). Nella fattispecie, non è
dimostrato che AO1 abbia avuto, prima dell’ordine
di proroga, conoscenza del contenuto della raccomandata e nemmeno dell’identità
del mittente, siccome la raccomanda ordinaria cui ha fatto capo la Pretura, a
differenza di quella specifica per gli atti giudiziari (GU/AJ/AG), non menziona
il mittente, il quale non è neppure indicato sull’avviso di ritiro, e la Posta
non rinvia l’atto non appena trascorso il termine di giacenza postale di sette
giorni con un’informazione scritta al destinatario, come avviene invece per la
raccomandata specifica (www.______
briefe-gerichtsurkunde-broschuere.pdf?vs=7&sc_lang=it&hash=28E081AF751 C5D4C3C22867196ED28B2; citata CEF 14.2024.140, pag. 3). Presentate entro il
termine (di 15 giorni) fissato nell’ordinanza del 22
agosto 2024 effettivamente ritirata il 20 settembre 2024, le osservazioni all’istanza sono tempestive, come lo è pure
l’obiezione di compensazione contestata. Nulla osta quindi a entrare
senza indugio nel merito del reclamo.
2. In
virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione
ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria
esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che
dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il
pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura
di rigetto è una procedura sommaria documentale (Urkundenprozess), il cui
scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza
di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo
prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva
senza indugio (art. 84 cpv. 2 LEF) ove l’escusso non dimostri immediatamente
una delle eccezioni liberatorie enumerate all’art. 81 LEF (DTF 139 III 444,
consid. 4.1.1).
3. Nella
decisione impugnata, il Giudice di pace ha constatato che i decreti di stralcio
prodotti dall’istante, siccome passati in giudicato, costituiscono un valido
titolo di rigetto definitivo dell’opposizione per gl’importi posti in
esecuzione di fr. 2'800.– e fr. 250.– oltre agl’interessi e che l’obiezione
di compensazione sollevata dalla convenuta con una pretesa di fr. 29'928.80
per alimenti arretrati esula dalla sua competenza per valore di fr. 5'000.–
al massimo, di modo che secondo il magistrato tale pretesa deve se del caso
fare l’oggetto di una nuova istanza da presentare alla Pretura, motivo per cui
ha accolto l’istanza.
4. Nel
reclamo AO1 sostiene in buona sostanza che
il primo giudice era competente per valutare l’obiezione di compensazione in
virtù dell’art. 81 cpv. 1 LEF a prescindere dal valore litigioso della pretesa
opposta in compensazione. Secondo lei, il primo giudice non ha compreso ch’ella
sosteneva in via principale che le pretese dell’istante erano già state da lei
saldate (ossia erano già estinte per compensazione) come risulta dalla sentenza
del 21 febbraio 2019 del Pretore del distretto di Lugano, sezione 5, che in una
precedente esecuzione n. _______ (che
comprendeva i medesimi crediti di fr. 2'800.– e 250.– ora fatti valere nell’esecuzione
n. _______) aveva respinto l’istanza del
marito ritenendo comprovata l’obiezione di compensazione da lei sollevata con
pretese verso di lui per contributi alimentari da febbraio a settembre 2018 e
per rifusione di spese giudiziarie di fr. 7'920.40 complessivi. La
reclamante specifica di aver obiettato in via solo subordinata la compensazione
con crediti per alimenti attuali, riconosciuti da AP1 nella lettera del 5 agosto 2024 per almeno
fr. 29'928.80.
5. Determinante
per la fissazione del valore litigioso è sempre e solo la domanda, ossia le
conclusioni (art. 91 cpv. 1 CPC). Invece le eccezioni
od obiezioni, se non si traducono in una domanda (eventualmente
riconvenzionale) non influiscono sul valore litigioso. Il Giudice di pace non poteva
quindi rifiutare di esaminare l’eccezione di compensazione sollevata dalla
convenuta perché esulerebbe dalla sua competenza per valore, in assenza di una
domanda riconvenzionale volta a condannare l’escutente a pagare la parte non
compensata del credito vantata dall’escussa (sentenza della CEF 14.2021.57 del
6 ottobre 2021 consid. 5 e i rinvii). Avendo
la reclamante riproposto in questa sede l’obiezione di compensazione
senza postulare la retrocessione della causa al Giudice di pace ai fini di un
nuovo esame, occorre trattare la questione senza indugio in questa sede, la
causa essendo matura per il giudizio (art. 327 cpv. 3 lett. b CPC).
6. In
via principale, la reclamante sostiene, in base alla sentenza di rigetto dell’opposizione
del 21 febbraio 2019, che le pretese poste in esecuzione sono estinte, sicché l’istanza
andava dichiarata irricevibile (recte: respinta, v. sotto consid. 7).
6.1 Secondo
l’art. 81 cpv. 1 LEF se il credito è fondato su una decisione
esecutiva di un tribunale svizzero o di un’autorità amministrativa svizzera, l’opposizione
è rigettata in via definitiva a meno che l’escusso provi con documenti che dopo
l’emanazione della decisione il debito è stato estinto o il termine per il
pagamento è stato prorogato ovvero che è intervenuta la prescrizione. Il
giudice deve verificare se l’estinzione, la proroga o la prescrizione sono
valide dal punto di vista del diritto civile. Sono ammissibili
solo le eccezioni esplicitamente sollevate e dimostrate con
documenti assolutamente chiari e univoci (DTF 140 III 372 consid. 3.1 e i
rinvii; sentenza della CEF 14.2020.30 del 24 agosto 2020, RtiD 2021 I 751 n.
37c consid. 7.1, con rimandi). A differenza di quanto vale per
il rigetto provvisorio (art. 82 cpv. 2 LEF), non è sufficiente rendere l’estinzione
del credito semplicemente verosimile. La presunzione che il debito esiste
risultante dal titolo di rigetto definitivo (art. 81 cpv. 1 LEF) può essere
rovesciata soltanto con la prova rigorosa del contrario, da addure con
documenti come nell’azione in annullamento o sospensione dell’esecuzione a norma
dell’art. 85 LEF (sentenza del Tribunale federale 5A_529/2016 del 14 novembre
2017 consid. 2).
Quale
estinzione del debito la legge non prevede solo il pagamento, ma pure ogni
altra causa del diritto civile, in particolare la compensazione (cfr. DTF 136 III 624 consid. 4.2.1 con
rinvio a DTF 124 III 501 consid. 3/b). Una tale eccezione può tuttavia essere ammessa solo se il credito compensante
risulta esso stesso da un titolo esecutivo (giusta l’art. 80 LEF) o se è stato
riconosciuto senza riserva dall’escutente (DTF 136 III 624 consid. 4.2.1 e
4.2.3; sentenze del Tribunale federale 5D_211/2018 del 24 maggio 2019 consid.
3.1 e della CEF 14.2019.182 del 26 febbraio 2020 consid. 7; Abbet in: Abbet/Veuillet (a cura di), La
mainlevée de l’opposition, 2a ed. 2022, n. 13 ad art. 81 LEF e
Sylvain Marchand, La compensation
dans la procédure de poursuite, JdT 2012 II 64, secondo i quali, a meno che non
sia fantasiosa, anche una contestazione non giudiziaria presentata oralmente o
per iscritto è sufficiente per impedire la compensazione, ma la DTF 136
riguardava invero un caso di contestazione giudiziaria; critico: Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 3ª ed.
2021, n. 10 ad art. 81 LEF, secondo cui un riconoscimento di debito giusta l’art.
82 cpv. 1 LEF basta se l’escutente non rende verosimili eccezioni nel senso dell’art.
82 cpv. 2 LEF). Tale rigore corrisponde alla volontà del
legislatore e vale anche per le pretese alimentari derivanti dal diritto di famiglia,
che godono di diversi privilegi nel diritto sostanziale ed esecutivo (già
citata DTF 115 III 97 consid. 4 infine, con rinvio alla DTF 104 Ia 16).
6.2 Nella fattispecie, la
reclamante fonda la sua obiezione principale sulla sentenza di rigetto del 21
febbraio 2019 (doc. 4 prodotto con la duplica), con cui il Pretore del
distretto di Lugano, sezione 5, ha respinto l’istanza, promossa dal marito,
volta al rigetto definitivo dell’opposizione da lei interposta in una
precedente esecuzione (comprendente anche i crediti di fr. 2'800.– e fr. 250.–
fatti valere nella causa ora in esame, fondati sui decreti del 10 gennaio 2018
nelle cause DI.2010.1579 e DI 2008.836), in quanto ha accolto l’obiezione di
compensazione da lei sollevata con crediti risultanti da sentenze giudiziarie
esecutive che attestavano una pretesa per complessivi fr. 7'920.40
relativa a contributi alimentari da febbraio a settembre 2018 e spese
giudiziarie (inc. OA.2006.593) (doc. 4, pag. 6), con il rilievo che “poggiano per contro su documentazione sufficiente, in
quanto trattasi di decisioni giudiziarie esecutive prodotte agli atti, le
pretese creditorie per i contributi alimentari di fr. 958.80 mensili da
febbraio a settembre 2018 (doc. 7) e di rifusione delle spese giudiziarie di
cui alla procedura no. OA.2006.593 della Pretura di Lugano (doc. 9),
sicché il “credito che può essere
riconosciuto per l’eccezione di compensazione è di quindi fr. 7'920.40 [(958.80*8 mesi
+ 250)]”.
6.2.1 Ora,
una sentenza di rigetto dell’opposizione, sia esso provvisorio o
definitivo, non è una decisione esecutiva secondo l’art. 80 LEF, poiché non
condanna il convenuto a pagare una somma di denaro o a prestare una garanzia,
ma dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza
regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 583 consid. 2.3; sentenza della CEF 14.2019.107 del 25
ottobre 2019 consid. 5.2 con rinvii).
In concreto, la reclamante non fonda però la sua argomentazione sulla decisione
di rigetto in sé, ma sull’estinzione per compensazione dei crediti, allora e
tuttora vantati dal marito, con quelli risultanti dalle sentenze
giudiziarie esecutive citate nella decisione di rigetto come “doc. 7 e 9”.
6.2.2 Il problema è
che la reclamante non ha prodotto quelle sentenze nella causa ora al vaglio.
Orbene, stante il carattere documentale della procedura di rigetto (sopra
consid. 2), la produzione del titolo di rigetto – ossia la decisione che
obbliga l’escusso a pagare il credito posto in esecuzione – non può essere
sostituita con la produzione di una decisione che riporta il contenuto del
titolo in questione (sentenza della CEF 14.2017.204 del 21 giugno 2018, consid.
6.2/a). Occorre però considerare che l’esigenza fatta al creditore di produrre
il titolo esecutivo per ottenere il rigetto definitivo dell’opposizione poggia
sull’art. 80 LEF, mentre l’art. 81 menziona solo l’esigenza di prova dell’estinzione,
sospensione o prescrizione del credito. Anche la giurisprudenza e la dottrina
ammettono come prova giusta l’art. 81 LEF non solo i titoli esecutivi giusta l’art.
80 LEF, ma pure il riconoscimento del credito senza riserva da parte dell’escutente
(sopra consid. 6.1) e persino un attestato di carenza di beni dopo fallimento
ove l’escutente abbia riconosciuto la pretesa compensante (Abbet, op. cit., n. 13 ad art. 81 e gli
autori citati). D’altronde la dottrina maggioritaria considera che le esigenze
probatorie appena citate riguardino la questione dell’esistenza e dell’esigibilità
del contro-credito, mentre la recipro-cità,
l’identità, l’esigibilità del credito compensante e l’eseguibilità del credito
compensato possono secondo loro essere dimostrate con documenti che non
costituiscono un titolo di rigetto (Staehelin, op. cit., n.
10 ad art. 81; Abbet, op. cit., n.
14 ad art. 81; Vock in:
Kurzkommentar, SchKG, 3ª ed. 2025, n. 3 ad art. 81 LEF; contra: Schmid in: Commentaire romand, Poursuite et
faillite, 2005, n. 5 ad art. 81 LEF). A ben vedere,
il criterio decisivo è che la prova dell’estinzione per compensazione poggi su
documenti assolutamente chiari e univoci (DTF 140 III 372
consid. 3.1), ovvero su una prova documentale rigorosa (DTF 136 III 624 consid. 4.2.3), come
nell’azione in annullamento o sospensione dell’esecuzione a norma dell’art. 85
LEF (sopra consid. 6.1, 1° capoverso in fine),
in cui non esiste una limitazione del tipo di documenti con cui la prova può
essere portata. Non vi sono validi motivi di restringere l’elenco dei documenti
contenuto nell’art. 177 CPC (così: Vock, op. cit., n.
2 ad art. 81; Vock/Aepli-Wirz in:
Kren-Kostkiewicz/Vock (a cura di), Kommentar SchKG, 2017, n. 4 ad art. 81 LEF; contra: Staehelin, op. cit., n. 4 ad art. 81; Abbet, op. cit., n. 6 ad art. 81), determinante
essendo al riguardo la forza probante del o dei documenti prodotti dall’escusso
(art. 157 CPC).
6.2.3 Nel
caso in rassegna, si evince chiaramente dalla decisione di rigetto del 2019 che
Fatti
i crediti di fr. 2'800.– e fr. 250.– nuovamente posti
in esecuzione da AP1 nella causa al vaglio
sono stati estinti per compensazione nella precedente procedura di rigetto definitivo
dell’opposizione (SO.2018.4088) in base alle sentenze citate dal Pretore in
quella decisione (a pag. 6). AP1 non
ha speso una parola in merito nelle osservazioni al reclamo e quindi non ne
contesta né l’esistenza né il contenuto riportato dal Pretore,
neppure per quanto attiene all’identità delle parti e all’ammontare delle
pretese di fr. 7'920.40 complessivi. Ne segue che la decisione di rigetto
del 2019 costituisce una prova documentale chiara e univoca dell’avvenuta
compensazione, anche nel senso dell’art. 85 LEF, a prescindere dalla mancata
produzione nella presente procedura delle decisioni citate nella decisione del
2019. Verificatasi dopo l’emanazione del decreto di stralcio DI.2008.836 del 10 gennaio 2018 invocato a
sostegno dell’istanza, ovvero nel corso della procedura di rigetto del
2019, l’estinzione per compensazione, da
ritenersi totale dal momento che il credito compensante (di fr. 7'920.40
oltre agli accessori) supera ampiamente quello compensato (di fr. 3'050.–
oltre agli accessori), costituiva un motivo di reiezione della nuova istanza
Considerandi
di rigetto giusta l’art. 81 cpv. 1 LEF. Il reclamo va pertanto accolto e la
sentenza impugnata riformata nel senso della reiezione dell’istanza (e non
dichiarata irricevibile come concluso dalla reclamante senza motivi). Ciò
rende superfluo l’esame degli altri motivi
del re-clamo, fondati in particolare sulla decisione del 15 aprile 2014
(DI.2009.402) e sullo scritto del 5 agosto 2024 di AP1.
7.
È
irricevibile la domanda della reclamante volta a ordinare all’Ufficio d’esecuzione
di cancellare il precetto esecutivo perché si tratta di una questione che compete esclusivamente all’ufficio
d’esecuzione e, su ricorso (art. 17 LEF), all’autorità di vigilanza (sentenza
della CEF 14.2023.34 del 18 settembre 2023 consid. 6.2 e il rinvio alla 14.2021.44 del 6 settembre 2021, RtiD
2022.
I 641 n. 30c, consid. 4.3.1).
8.
In
entrambe le sedi la tassa,
stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), come le
ripetibili, determinate in virtù dell’art. 12 RTar (RL 178.310) per il
rinvio dell’art. 96 CPC, seguono la
reciproca soccombenza parziale (art. 106 cpv. 2 CPC), limitata per la
reclamante alla questione dell’annullamento del precetto esecutivo (già chiesta
in prima sede con la duplica).
9.
Circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 3'050.–,
non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.
74.
cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia:
1. Nella misura in cui è ricevibile, il
reclamo è parzialmente accolto e di conseguenza i dispositivi n. 1 e 2 della
sentenza impugnata sono così riformati:
“1. L’istanza è respinta.
2. Le spese processuali di fr. 100.–, già
anticipate dall’istante, sono poste a suo carico per ¾ e il rimanente ¼
a carico della convenuta. AP1 rifonderà a AO1 fr. 150.– per ripetibili ridotte.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 250.– relative al presente giudizio,
già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico per fr. 60.– e i
rimanenti fr. 190.– a carico di AP1,
il quale rifonderà a AO1 fr. 100.–
per ripetibili ridotte.
3. Notificazione a:
– ________
.
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del Circolo di Lugano Ovest.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
cancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto
è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF
(art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie
(art. 46 cpv. 1 LTF).