Lexipedia

Decisione

14.2024.162

Rigetto definitivo dell’opposizione. Termine per le osservazioni all’istanza. Obiezione di compensazione. Genere e grado di prova del credito compensante

4 giugno 2025Italiano18 min

sono stati estinti per compensazione nella precedente procedura di rigetto definitivo

Source ti.ch

Incarto n.

14.2024.162

Lugano

4 giugno 2025

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta dei giudici:

Jaques,

presidente

Walser

e Grisanti

cancelliera:

Bertoni

statuendo nella causa SO.2024.882 (rigetto definitivo

dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo di Lugano Ovest

promossa con istanza 8 agosto 2024 da

AP1,

V______

contro

AO1,

L_____

(patrocinata dall’avv. PA1,

C______)

giudicando sul reclamo del 15 novembre 2024 presentato da AO1 contro la decisione emessa il 4 novembre

2024 dal Giudice di pace;

ritenuto

in fatto: A. Con precetto esecutivo n. _______

emesso il 12 luglio 2024 dalla sede di

Lugano dell’Ufficio d’esecuzione, AP1 ha

escus­so la moglie AO1 per l’incasso

di fr. 2'800.– oltre agl’interessi del

5% dal 10 gennaio 2018 (indicando quale cau­sa del credito il “decreto di stralcio 10.1.2018 DI.2008.836”) e fr. 250.– oltre

agl’interessi del 5% dal 10 gennaio 2018 (per “decreto di stralcio DI.2010.1579”).

B. Avendo

AO1 interposto opposizione al precetto

esecutivo, con istanza dell’8 agosto 2024 AP1

ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Giudicatura di pace del Circolo di

Lugano Ovest. La convenuta si è opposta all’istanza con osservazioni scritte

del 7 ottobre 2024. Con replica e duplica del 17 e 29 ottobre 2024 inoltrate

nei termini impartiti dal giudice, le parti hanno ribadito il loro punto di

vista.

C. Statuendo con decisione del 4 novembre 2024, il Giudice di pace ha

accolto l’istanza e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dalla

convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 100.– e un’indennità

di fr. 150.– a favore di AP1.

D. Contro

la sentenza appena citata AO1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 15 novembre

2024 per ottenerne l’annullamento e la dichiarazione d’irricevibilità

dell’i­­stanza, così come la cancellazione del precetto esecutivo, protestate

spese e ripetibili. Nelle osservazioni del 18 dicembre 2024, AP1 ha concluso per la reiezione del reclamo. Il 10

gen­naio 2025, egli ha chiesto l’assunzione di nuovi mezzi di prova

nella causa di reclamo.

Considerando

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’oppo­­sizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla

Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.

e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1 Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro

dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è

avvenuta in concreto al patrocinatore di AO1

il 5 novembre 2024, il termine d’impugnazione è scaduto venerdì 15 novembre.

Presentato quello stesso giorno (data del timbro postale), il reclamo è dunque

tempestivo.

1.2 La Camera decide in linea di principio in

base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2

CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate

(art. 321 cpv. 1 CPC)

contenute nel reclamo (DTF 147 III 176 consid. 4.2.1, pag. 179 e i rimandi). Secondo l’art. 320

CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del

diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che

sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi

(art. 326 cpv. 1 CPC). Il doc. B accluso al reclamo e i nuovi mezzi di prova di

cui AP1 ha chiesto l’assunzione nel suo scritto del 10 gennaio 2025 sono pertanto in­ammissibili,

sicché non se ne terrà conto ai fini del giudizio odier­no.

1.3 La

reclamante lamenta che il giudice le ha intimato lo scritto del 31 ottobre 2024

di AP1 solo con la decisione impugna­ta e

non ha potuto presentare osservazioni.

Sennonché

tale scritto era una semplice lettera con cui AP1

– in merito al termine fissato a AO1 per

duplicare – poneva in dubbio i poteri di rappresentanza del patrocinatore di lei

in assenza di produzione di una procura. Il primo giudice non ha però

considerato questo elemento nella decisione impugnata né ha considerato che la

stessa non fosse validamente rappresentata. Non si vede come una preventiva

notifica di tale atto avrebbe potuto portarla a formulare osservazioni in

qualche modo rilevanti ai fini di un esito diverso del giudizio impugnato. Non

occorre quindi perdere ulteriore tempo al riguardo.

1.4 Con

le osservazioni al reclamo AP1 si duole

dell’intem­­pestività delle osservazioni all’istanza di rigetto di prima sede,

sicché l’eccezione (recte: obiezione) di compensazione della convenuta – respinta dal primo

giudice – era secondo lui inammissibile già solo per questo motivo. Inutile

sarebbe quindi entrare nel merito del reclamo.

1.4.1 Ora,

l’ordinanza del 22 agosto 2024 in cui è impartito alla convenuta il termine di

quindici giorni per presentare eventuali osservazioni all’istanza le è

pervenuta solo il 20 settembre 2024 dopo che il termine di ritiro della

raccomandata era stato da lei prorogato. Ella ha poi presentato le sue

osservazioni il 7 ottobre 2024, ossia quindici giorni dopo, il 5 ottobre 2024

essendo un sabato. Il primo giudice ha ritenuto che tali osservazioni fossero tempestive, senza ulteriori

approfondimenti.

1.4.2 Fatto salvo un abuso di diritto

manifesto, la finzione dell’art. 138 cpv. 3 lett. a CPC non

vale di regola per gli atti introduttivi d’istanza (DTF 142 III 599 consid. 2.5), in particolare per la notifica dell’i­­stanza

di rigetto dell’opposizione (DTF 138 III 225 consid. 3.1; sentenza della CEF 14.2024.140 del 10 dicembre 2024 pag. 2

e i rif.). Non incombe

al destinatario di un atto giudiziario dimostrare di non averne avuto

conoscenza, bensì all’autorità mittente, con la collaborazione della parte che

se ne prevale (art. 8 CC), provare – e non solo rendere verosimile – l’avvenuta

notifica se è contestata. (sentenza della CEF 14.2024.121 del 29 gennaio 2025

consid. 5.3.1.2 e 6.1, con i rinvii). Nella fattispecie, non è

dimostrato che AO1 abbia avuto, prima dell’ordine

di proro­ga, conoscenza del contenuto della raccomandata e nemmeno dell’identità

del mittente, siccome la raccomanda ordinaria cui ha fatto capo la Pretura, a

differenza di quella specifica per gli atti giudiziari (GU/AJ/AG), non menziona

il mittente, il quale non è neppure indicato sull’avviso di ritiro, e la Posta

non rinvia l’atto non appena trascorso il termine di giacenza postale di sette

giorni con un’in­formazione scritta al destinatario, come avviene invece per la

raccomandata specifica (www.______

briefe-gerichtsurkunde-broschuere.pdf?vs=7&sc_lang=it&hash=28E081AF751 C5D4C3C22867196ED28B2; citata CEF 14.2024.140, pag. 3). Presentate entro il

termine (di 15 giorni) fissato nell’ordinanza del 22

agosto 2024 effettivamente ritirata il 20 settembre 2024, le osservazioni all’istanza sono tempestive, come lo è pure

l’obiezione di com­pensazione contestata. Nulla osta quindi a entrare

senza indugio nel merito del reclamo.

2. In

virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione

ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria

esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che

dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il

pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura

di rigetto è una procedura sommaria documentale (Urkundenpro­zess), il cui

scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza

di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo

prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva

senza indugio (art. 84 cpv. 2 LEF) ove l’escusso non dimostri immediatamente

una delle eccezioni liberatorie enumerate all’art. 81 LEF (DTF 139 III 444,

consid. 4.1.1).

3. Nella

decisione impugnata, il Giudice di pace ha constatato che i decreti di stralcio

prodotti dall’istante, siccome passati in giudica­to, costituiscono un valido

titolo di rigetto definitivo dell’opposizio­­ne per gl’importi posti in

esecuzione di fr. 2'800.– e fr. 250.– oltre agl’interessi e che l’obiezione

di compensazione sollevata dalla convenuta con una pretesa di fr. 29'928.80

per alimenti arretrati esula dalla sua competenza per valore di fr. 5'000.–

al massimo, di modo che secondo il magistrato tale pretesa deve se del caso

fare l’oggetto di una nuova istanza da presentare alla Pretura, motivo per cui

ha accolto l’istanza.

4. Nel

reclamo AO1 sostiene in buona sostanza che

il primo giudice era competente per valutare l’obiezione di compensazione in

virtù dell’art. 81 cpv. 1 LEF a prescindere dal valore litigioso della pretesa

opposta in compensazione. Secondo lei, il primo giudice non ha compreso ch’ella

sosteneva in via principale che le pretese dell’istante erano già state da lei

saldate (ossia erano già estinte per compensazione) come risulta dalla sentenza

del 21 febbraio 2019 del Pretore del distretto di Lugano, sezione 5, che in una

precedente esecuzione n. _______ (che

comprendeva i medesimi crediti di fr. 2'800.– e 250.– ora fatti valere nell’esecuzione

n. _______) aveva respinto l’istanza del

marito ritenendo comprovata l’obiezione di compensazione da lei solleva­ta con

pretese verso di lui per contributi alimentari da febbraio a settembre 2018 e

per rifusione di spese giudiziarie di fr. 7'920.40 complessivi. La

reclamante specifica di aver obiettato in via solo subordinata la compensazione

con crediti per alimenti attuali, riconosciuti da AP1 nella lettera del 5 agosto 2024 per almeno

fr. 29'928.80.

5. Determinante

per la fissazione del valore litigioso è sempre e solo la domanda, ossia le

conclusioni (art. 91 cpv. 1 CPC). Invece le eccezioni

od obiezioni, se non si traducono in una domanda (even­tualmente

riconvenzionale) non influiscono sul valore litigioso. Il Giudice di pace non poteva

quindi rifiutare di esaminare l’ecce­zione di compensazione sollevata dalla

convenuta perché esulerebbe dalla sua competenza per valore, in assenza di una

doman­da riconvenzionale volta a condannare l’escutente a pagare la parte non

compensata del credito vantata dall’escussa (sentenza della CEF 14.2021.57 del

6 ottobre 2021 consid. 5 e i rinvii). Aven­do

la reclamante riproposto in questa sede l’obiezione di compensazione

senza postulare la retrocessione della causa al Giudice di pace ai fini di un

nuovo esame, occorre trattare la questione senza indugio in questa sede, la

causa essendo matura per il giudizio (art. 327 cpv. 3 lett. b CPC).

6. In

via principale, la reclamante sostiene, in base alla sentenza di rigetto dell’opposizione

del 21 febbraio 2019, che le pretese poste in esecuzione sono estinte, sicché l’istanza

andava dichiarata irricevibile (recte: respinta, v. sotto consid. 7).

6.1 Secondo

l’art. 81 cpv. 1 LEF se il credito è fondato su una decisione

esecutiva di un tribunale svizzero o di un’autorità amministrativa svizzera, l’opposizione

è rigettata in via definitiva a meno che l’escusso provi con documenti che dopo

l’emanazione della decisione il debito è stato estinto o il termine per il

pagamento è stato prorogato ovvero che è intervenuta la prescrizione. Il

giudice deve verificare se l’estinzione, la proroga o la prescrizione sono

valide dal punto di vista del diritto civile. Sono ammissibili

solo le eccezioni esplicitamente sollevate e dimostrate con

documenti assolutamente chiari e univoci (DTF 140 III 372 consid. 3.1 e i

rinvii; sentenza della CEF 14.2020.30 del 24 agosto 2020, RtiD 2021 I 751 n.

37c consid. 7.1, con rimandi). A differenza di quanto vale per

il rigetto provvisorio (art. 82 cpv. 2 LEF), non è sufficiente rendere l’estinzione

del credito semplicemente verosimile. La presunzione che il debito esiste

risultante dal titolo di rigetto definitivo (art. 81 cpv. 1 LEF) può essere

rovesciata soltanto con la prova rigorosa del contrario, da addure con

documenti come nell’azione in annullamento o sospensione dell’esecuzione a norma

dell’art. 85 LEF (sentenza del Tribunale federale 5A_529/2016 del 14 novembre

2017 consid. 2).

Quale

estinzione del debito la legge non prevede solo il pagamen­to, ma pure ogni

altra causa del diritto civile, in particolare la compensazione (cfr. DTF 136 III 624 consid. 4.2.1 con

rinvio a DTF 124 III 501 consid. 3/b). Una tale eccezione può tuttavia essere ammessa solo se il credito compensante

risulta esso stesso da un titolo esecutivo (giusta l’art. 80 LEF) o se è stato

riconosciuto sen­za riserva dall’escutente (DTF 136 III 624 consid. 4.2.1 e

4.2.3; sentenze del Tribunale federale 5D_211/2018 del 24 maggio 2019 consid.

3.1 e della CEF 14.2019.182 del 26 febbraio 2020 consid. 7; Abbet in: Abbet/Veuillet (a cura di), La

mainlevée de l’opposi­tion, 2a ed. 2022, n. 13 ad art. 81 LEF e

Sylvain Marchand, La compensation

dans la procédure de poursuite, JdT 2012 II 64, secondo i quali, a meno che non

sia fantasiosa, anche una contestazione non giudiziaria presentata oralmente o

per iscritto è sufficiente per impedire la compensazione, ma la DTF 136

riguarda­va invero un caso di contestazione giudiziaria; critico: Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 3ª ed.

2021, n. 10 ad art. 81 LEF, secondo cui un riconoscimento di debito giusta l’art.

82 cpv. 1 LEF basta se l’escutente non rende verosimili eccezioni nel senso del­l’art.

82 cpv. 2 LEF). Tale rigore corrisponde alla volontà del

legislatore e vale anche per le pretese alimentari derivanti dal diritto di famiglia,

che godono di diversi privilegi nel diritto sostanziale ed esecutivo (già

citata DTF 115 III 97 consid. 4 infine, con rinvio alla DTF 104 Ia 16).

6.2 Nella fattispecie, la

reclamante fonda la sua obiezione principale sulla sentenza di rigetto del 21

febbraio 2019 (doc. 4 prodotto con la duplica), con cui il Pretore del

distretto di Lugano, sezione 5, ha respinto l’istanza, promossa dal marito,

volta al rigetto definitivo dell’opposizione da lei interposta in una

precedente esecuzione (comprendente anche i crediti di fr. 2'800.– e fr. 250.–

fatti valere nella causa ora in esame, fondati sui decreti del 10 gennaio 2018

nelle cause DI.2010.1579 e DI 2008.836), in quanto ha accolto l’obiezione di

compensazione da lei sollevata con crediti risultanti da sentenze giudiziarie

esecutive che attestavano una pretesa per complessivi fr. 7'920.40

relativa a contributi alimentari da febbraio a settembre 2018 e spese

giudiziarie (inc. OA.2006.593) (doc. 4, pag. 6), con il rilievo che “poggiano per contro su documentazione sufficiente, in

quanto trattasi di decisioni giudiziarie esecutive prodot­te agli atti, le

pretese creditorie per i contributi alimentari di fr. 958.80 mensili da

febbraio a settembre 2018 (doc. 7) e di rifusione delle spe­se giudiziarie di

cui alla procedura no. OA.2006.593 della Pretura di Lugano (doc. 9),

sicché il “credito che può essere

riconosciuto per l’eccezione di compensazione è di quindi fr. 7'920.40 [(958.80*8 mesi

+ 250)]”.

6.2.1 Ora,

una sentenza di rigetto dell’opposizione, sia esso provvisorio o

definitivo, non è una decisione esecutiva secondo l’art. 80 LEF, poiché non

condanna il convenuto a pagare una somma di denaro o a prestare una garanzia,

ma dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza

regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 583 consid. 2.3; sentenza della CEF 14.2019.107 del 25

ottobre 2019 consid. 5.2 con rinvii).

In concreto, la reclamante non fonda però la sua argomentazione sulla decisione

di rigetto in sé, ma sull’estinzione per compensazione dei crediti, allora e

tuttora vantati dal marito, con quelli risultanti dalle sentenze

giudiziarie esecutive citate nella decisione di rigetto come “doc. 7 e 9”.

6.2.2 Il problema è

che la reclamante non ha prodotto quelle sentenze nella causa ora al vaglio.

Orbene, stante il carattere documentale della procedura di rigetto (sopra

consid. 2), la produzione del titolo di rigetto – ossia la decisione che

obbliga l’escusso a pagare il credito posto in esecuzione – non può essere

sostituita con la produzione di una decisione che riporta il contenuto del

titolo in questione (sentenza della CEF 14.2017.204 del 21 giugno 2018, consid.

6.2/a). Occorre però considerare che l’esigenza fatta al creditore di produrre

il titolo esecutivo per ottenere il rigetto definitivo dell’opposizione poggia

sull’art. 80 LEF, mentre l’art. 81 menziona solo l’esigenza di prova dell’estinzione,

sospensione o prescrizione del credito. Anche la giurisprudenza e la dottrina

ammettono come prova giusta l’art. 81 LEF non solo i titoli esecutivi giusta l’art.

80 LEF, ma pure il riconoscimento del credito senza riserva da parte dell’escutente

(sopra consid. 6.1) e persino un attestato di carenza di beni dopo fallimento

ove l’escutente abbia riconosciuto la pretesa compensante (Abbet, op. cit., n. 13 ad art. 81 e gli

autori citati). D’altronde la dottrina maggioritaria considera che le esigenze

probatorie appena citate riguardino la questione del­l’esistenza e dell’esigibilità

del contro-credito, mentre la recipro-cità,

l’identità, l’esigibilità del credito compensante e l’eseguibilità del credito

compensato possono secondo loro essere dimostrate con documenti che non

costituiscono un titolo di rigetto (Staehe­lin, op. cit., n.

10 ad art. 81; Abbet, op. cit., n.

14 ad art. 81; Vock in:

Kurzkommentar, SchKG, 3ª ed. 2025, n. 3 ad art. 81 LEF; contra: Schmid in: Commentaire romand, Poursuite et

faillite, 2005, n. 5 ad art. 81 LEF). A ben vedere,

il criterio decisivo è che la prova dell’estinzione per compensazione poggi su

documenti assolutamente chiari e univoci (DTF 140 III 372

consid. 3.1), ovvero su una prova documentale rigorosa (DTF 136 III 624 consid. 4.2.3), come

nell’azione in annullamento o sospensione dell’esecuzione a nor­ma dell’art. 85

LEF (sopra consid. 6.1, 1° capoverso in fine),

in cui non esiste una limitazione del tipo di documenti con cui la prova può

essere portata. Non vi sono validi motivi di restringere l’elenco dei documenti

contenuto nell’art. 177 CPC (così: Vock, op. cit., n.

2 ad art. 81; Vock/Aepli-Wirz in:

Kren-Kostkiewicz/Vock (a cura di), Kommentar SchKG, 2017, n. 4 ad art. 81 LEF; contra: Stae­helin, op. cit., n. 4 ad art. 81; Abbet, op. cit., n. 6 ad art. 81), determinante

essendo al riguardo la forza probante del o dei documenti prodotti dall’escusso

(art. 157 CPC).

6.2.3 Nel

caso in rassegna, si evince chiaramente dalla decisione di rigetto del 2019 che

Fatti

i crediti di fr. 2'800.– e fr. 250.– nuovamente posti

in esecuzione da AP1 nella causa al vaglio

sono stati estinti per compensazione nella precedente procedura di rigetto definitivo

dell’opposizione (SO.2018.4088) in base alle sentenze citate dal Pretore in

quella decisione (a pag. 6). AP1 non

ha speso una parola in merito nelle osservazioni al reclamo e quindi non ne

contesta né l’esistenza né il contenuto riportato dal Pretore,

neppure per quanto attiene all’identità delle parti e all’ammontare delle

pretese di fr. 7'920.40 complessivi. Ne segue che la decisione di rigetto

del 2019 costituisce una prova documentale chiara e univoca dell’avvenuta

compensazione, anche nel senso dell’art. 85 LEF, a prescindere dalla mancata

produzione nella presente procedura delle decisioni citate nella decisione del

2019. Verificatasi dopo l’emanazione del decreto di stralcio DI.2008.836 del 10 gennaio 2018 invocato a

sostegno dell’i­stanza, ovvero nel corso della procedura di rigetto del

2019, l’e­stinzione per compensazione, da

ritenersi totale dal momento che il credito compensante (di fr. 7'920.40

oltre agli accessori) supera ampiamente quello compensato (di fr. 3'050.–

oltre agli accesso­ri), costituiva un motivo di reiezione della nuova istanza

Considerandi

di rigetto giusta l’art. 81 cpv. 1 LEF. Il reclamo va pertanto accolto e la

sentenza impugnata riformata nel senso della reiezione dell’istanza (e non

dichiarata irricevibile come concluso dalla reclamante sen­za motivi). Ciò

rende superfluo l’esame degli altri motivi

del re-clamo, fondati in particolare sulla decisione del 15 aprile 2014

(DI.2009.402) e sullo scritto del 5 agosto 2024 di AP1.

7.

È

irricevibile la domanda della reclamante volta a ordinare all’Ufficio d’esecuzione

di cancellare il precetto esecutivo perché si trat­ta di una questione che compete esclusivamente all’ufficio

d’esecuzione e, su ricorso (art. 17 LEF), all’autorità di vigilanza (sentenza

della CEF 14.2023.34 del 18 settembre 2023 consid. 6.2 e il rinvio alla 14.2021.44 del 6 settembre 2021, RtiD

2022.

I 641 n. 30c, consid. 4.3.1).

8.

In

entrambe le sedi la tassa,

stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), come le

ripetibili, determinate in virtù dell’art. 12 RTar (RL 178.310) per il

rinvio dell’art. 96 CPC, seguono la

reciproca soccombenza parziale (art. 106 cpv. 2 CPC), limitata per la

reclamante alla questione dell’annullamento del precetto esecutivo (già chiesta

in prima sede con la duplica).

9.

Circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 3'050.–,

non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia:

1. Nella misura in cui è ricevibile, il

reclamo è parzialmente accolto e di conseguenza i dispositivi n. 1 e 2 della

sentenza impugnata sono così riformati:

“1. L’istanza è respinta.

2. Le spese processuali di fr. 100.–, già

anticipate dall’istante, sono po­ste a suo carico per ¾ e il rimanente ¼

a carico della convenuta. AP1 rifonderà a AO1 fr. 150.– per ripetibili ridotte.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 250.– relative al presente giudizio,

già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico per fr. 60.– e i

rimanenti fr. 190.– a carico di AP1,

il quale rifonderà a AO1 fr. 100.–

per ripetibili ridotte.

3. Notificazione a:

– ________

.

Comunicazione

alla Giudicatura di pace del Circolo di Lugano Ovest.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

cancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF

(art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie

(art. 46 cpv. 1 LTF).