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Decisione

14.2024.165

Fallimento. Estinzione del credito dell’istante dopo la pronuncia. Solvibilità

7 gennaio 2025Italiano7 min

con decisione del 20 novembre 2024 il Pretore ha di-chiarato il fallimento di RE

Source ti.ch

Incarto n.

14.2024.165

Lugano

7 gennaio 2025

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques,

presidente

cancelliera:

Bertoni

statuendo nella composizione a

giudice unico (art. 48b LOG) nella causa SO.2024.278 (fallimento) della

Pretura del Distretto di Riviera promossa con istanza 15 ottobre 2024 dalla

CO 1

(rappresentata dalla RA 1, __________)

contro

RE 1

giudicando sul reclamo del 29 novembre 2024 presentato da RE 1 contro

la decisione emessa il 20 novembre 2024 dal Pretore;

ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Nell’ambito dell’esecuzione

n. __________ della sede di Biasca del­l’Ufficio d’esecuzione, il 15

ottobre 2024 la CO 1 ha chiesto alla

Pretura del Distretto di Riviera di decretare il fal­limento di RE 1 per il

mancato pagamento di fr. 1'309.60 oltre a interessi e spese.

B. All’udienza

di discussione del 20 novembre 2024 nessuno è comparso.

C. Statuendo

con decisione del 20 novembre 2024 il Pretore ha di-chiarato il fallimento di RE

1 dal giorno successivo alle ore 09:00, ponendo a carico della massa

fallimentare la tassa di giustizia di fr. 100.–.

D. Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a

questa Camera con un reclamo del 29 novembre 2024 per ottenere l’annullamento del fallimento, asserendo di avere saldato

il credito posto in esecuzione. Stante il prevedibile esito del giudizio odier­no,

il reclamo non è stato intimato alla controparte per osservazio­ni.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una

decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC),

contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a

CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.

48.

lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro

dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv. 2 CPC). Visto

che la notifica è avvenuta in concreto a RE 1 il 21 novembre 2024, il termine

d’impugnazione è scaduto domenica 1° dicembre, per cui la scadenza è stata

riportata a lunedì 2 dicembre (art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art. 31

LEF). Presentato tre giorni prima (data del timbro postale), il reclamo è

dunque senz’altro tempestivo.

2.

In

virtù

dell’art. 174 cpv. 2 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la

dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende

verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo

il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto (n. 1), o che l’importo

dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a

disposizione del creditore (n. 2), oppure che il creditore ha ritirato la

domanda di fallimento (n. 3). L’enumerazione è esaustiva.

2.1

Questi

fatti nuovi (e le relative prove), subentrati dopo la dichiarazione di

fallimento (nova

autentici o in senso proprio, denominati in

tedesco “echte Nova”, in

contrapposizione agli pseudonova o “unechte

Nova” citati all’art. 174 cpv. 1, 2° periodo

LEF), non vengono considerati d’ufficio, ma spetta al debitore farli valere

espressamente e provarne l’adempimento con documenti, sempre che renda

verosimile la sua solvibilità. Un fatto è reso verosimile se il giudice, nel

suo libero esame, giunge alla conclusione ch’esso corrisponde con una

sufficiente probabilità alle allegazioni della parte (DTF 120 II 393 consid. 4/c).

Concretamente è pertanto sufficiente per l’annullamento della dichiarazione di

fallimento che la solvibilità del fallito sia più probabile della sua

insolvibilità. A tal proposito non devono essere poste esigenze troppo severe,

in modo particolare allorquando la possibilità che l’azienda sopravviva

economicamente non può essere negata a priori (FF 1991 III 80) e la

mancanza di liquidità sufficiente appare

passeggera (sentenza del Tribunale federale 5A_328/2011

dell’11 agosto 2011, consid. 2).

L’illiquidità

dev’essere oggettiva, tale da impedire al debitore di tacitare i suoi creditori

alla scadenza dei loro crediti. Un indizio d’insolvibilità può emergere dal

numero e dall’importo delle esecuzioni pendenti, così come da eventuali nuove

istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di fallimento impugna­to.

Anche il fatto di non essere in grado di pagare modesti importi indica

insolvibilità. La solvibilità dev’essere resa verosimile sulla base di

riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamen­ti, estratti bancari, contratti di credito e

così via, mentre semplici dichiarazioni del debitore sono insufficienti

(Giroud/Theus Simoni in: Basler

Kommentar, SchKG II, 3a ed. 2021, n. 26d ad art. 174 LEF).

2.2

Nel

caso in esame il reclamante ha prodotto una ricevuta rilasciata il 25 novembre

2024.

dalla sede di Biasca dell’Ufficio d’esecuzione relativa al versamento di fr. 1'476.70

a saldo dell’esecuzione promossa dall’istante, per cui il presupposto di cui

all’art. 174 cpv. 2 n. 1 risulta adempiuto.

2.3

Per

quel che riguarda invece il requisito della solvibilità – condizione

indispensabile per ottenere l’annullamento della decisione impugnata poiché,

come visto, il pagamento della somma posta in esecuzione è avvenuto soltanto

dopo la pronuncia del fallimen­to – il reclamante non ha allegato nulla né

trasmesso documentazione atta a rendere verosimile la propria solvibilità, se

non altre due ricevute dell’Ufficio d’esecuzione del 29 novembre 2024 riferite

al pagamento di fr. 482.55 e fr. 2'434.50 a saldo di ulteriori due esecuzioni

(n. __________ e __________). La Camera ha però accertato d’ufficio (art. 255

lett. a CPC) che nei confronti del ricorrente erano pendenti quindici

esecuzioni per oltre fr. 24'000.– complessivi, di cui otto giunte allo stadio

dell’avviso di pignoramento. Determinante è pure che diverse di queste

esecuzioni vertono su importi modesti (ad es. n. __________, __________ o __________)

e che la reclamante ha pagato all’ultimo momento tre esecuzioni giunte allo sta-dio

della comminatoria di fallimento (già menzionate n. __________ e __________,

come pure la n. __________), a testimonianza di rilevanti difficoltà di

tresoreria.

Ciò

porta a concludere che il reclamante non dispone di liquidità sufficiente per

far fronte ai suoi impegni, nemmeno per pagare le tasse (sei esecuzioni) e gli

oneri sociali (tre esecuzioni). In queste circostanze si può quindi affermare

che l’incapacità di pagamento del reclamante appare più probabile della sua

capacità di pagamento. Il presupposto della solvibilità non essendo stato reso

verosimile, il reclamo va respinto e il fallimento di RE 1 confermato.

3.

Non

essendo stato concesso effetto sospensivo al gravame, il fallimento non dev’essere

nuovamente pronunciato.

4.

La

tassa di giustizia, calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), è posta a

carico della parte soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC). Alla controparte non si

assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere osservazioni al

reclamo.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è respinto.

2. La

tassa di giustizia del presente giudizio, di fr. 250.–, è posta a carico

di RE 1.

3. Notificazione a:

– ;

– ;

– Ufficio

d’esecuzione, Biasca;

– Ufficio

dei fallimenti, Viganello.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Riviera.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

cancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).