14.2024.165
Fallimento. Estinzione del credito dell’istante dopo la pronuncia. Solvibilità
7 gennaio 2025Italiano7 min
con decisione del 20 novembre 2024 il Pretore ha di-chiarato il fallimento di RE
Source ti.ch
Incarto n.
14.2024.165
Lugano
7 gennaio 2025
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
cancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a
giudice unico (art. 48b LOG) nella causa SO.2024.278 (fallimento) della
Pretura del Distretto di Riviera promossa con istanza 15 ottobre 2024 dalla
CO 1
(rappresentata dalla RA 1, __________)
contro
RE 1
giudicando sul reclamo del 29 novembre 2024 presentato da RE 1 contro
la decisione emessa il 20 novembre 2024 dal Pretore;
ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Nell’ambito dell’esecuzione
n. __________ della sede di Biasca dell’Ufficio d’esecuzione, il 15
ottobre 2024 la CO 1 ha chiesto alla
Pretura del Distretto di Riviera di decretare il fallimento di RE 1 per il
mancato pagamento di fr. 1'309.60 oltre a interessi e spese.
B. All’udienza
di discussione del 20 novembre 2024 nessuno è comparso.
C. Statuendo
con decisione del 20 novembre 2024 il Pretore ha di-chiarato il fallimento di RE
1 dal giorno successivo alle ore 09:00, ponendo a carico della massa
fallimentare la tassa di giustizia di fr. 100.–.
D. Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a
questa Camera con un reclamo del 29 novembre 2024 per ottenere l’annullamento del fallimento, asserendo di avere saldato
il credito posto in esecuzione. Stante il prevedibile esito del giudizio odierno,
il reclamo non è stato intimato alla controparte per osservazioni.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una
decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC),
contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a
CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48.
lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro
dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv. 2 CPC). Visto
che la notifica è avvenuta in concreto a RE 1 il 21 novembre 2024, il termine
d’impugnazione è scaduto domenica 1° dicembre, per cui la scadenza è stata
riportata a lunedì 2 dicembre (art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art. 31
LEF). Presentato tre giorni prima (data del timbro postale), il reclamo è
dunque senz’altro tempestivo.
2.
In
virtù
dell’art. 174 cpv. 2 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la
dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende
verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo
il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto (n. 1), o che l’importo
dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a
disposizione del creditore (n. 2), oppure che il creditore ha ritirato la
domanda di fallimento (n. 3). L’enumerazione è esaustiva.
2.1
Questi
fatti nuovi (e le relative prove), subentrati dopo la dichiarazione di
fallimento (nova
autentici o in senso proprio, denominati in
tedesco “echte Nova”, in
contrapposizione agli pseudonova o “unechte
Nova” citati all’art. 174 cpv. 1, 2° periodo
LEF), non vengono considerati d’ufficio, ma spetta al debitore farli valere
espressamente e provarne l’adempimento con documenti, sempre che renda
verosimile la sua solvibilità. Un fatto è reso verosimile se il giudice, nel
suo libero esame, giunge alla conclusione ch’esso corrisponde con una
sufficiente probabilità alle allegazioni della parte (DTF 120 II 393 consid. 4/c).
Concretamente è pertanto sufficiente per l’annullamento della dichiarazione di
fallimento che la solvibilità del fallito sia più probabile della sua
insolvibilità. A tal proposito non devono essere poste esigenze troppo severe,
in modo particolare allorquando la possibilità che l’azienda sopravviva
economicamente non può essere negata a priori (FF 1991 III 80) e la
mancanza di liquidità sufficiente appare
passeggera (sentenza del Tribunale federale 5A_328/2011
dell’11 agosto 2011, consid. 2).
L’illiquidità
dev’essere oggettiva, tale da impedire al debitore di tacitare i suoi creditori
alla scadenza dei loro crediti. Un indizio d’insolvibilità può emergere dal
numero e dall’importo delle esecuzioni pendenti, così come da eventuali nuove
istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di fallimento impugnato.
Anche il fatto di non essere in grado di pagare modesti importi indica
insolvibilità. La solvibilità dev’essere resa verosimile sulla base di
riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti, estratti bancari, contratti di credito e
così via, mentre semplici dichiarazioni del debitore sono insufficienti
(Giroud/Theus Simoni in: Basler
Kommentar, SchKG II, 3a ed. 2021, n. 26d ad art. 174 LEF).
2.2
Nel
caso in esame il reclamante ha prodotto una ricevuta rilasciata il 25 novembre
2024.
dalla sede di Biasca dell’Ufficio d’esecuzione relativa al versamento di fr. 1'476.70
a saldo dell’esecuzione promossa dall’istante, per cui il presupposto di cui
all’art. 174 cpv. 2 n. 1 risulta adempiuto.
2.3
Per
quel che riguarda invece il requisito della solvibilità – condizione
indispensabile per ottenere l’annullamento della decisione impugnata poiché,
come visto, il pagamento della somma posta in esecuzione è avvenuto soltanto
dopo la pronuncia del fallimento – il reclamante non ha allegato nulla né
trasmesso documentazione atta a rendere verosimile la propria solvibilità, se
non altre due ricevute dell’Ufficio d’esecuzione del 29 novembre 2024 riferite
al pagamento di fr. 482.55 e fr. 2'434.50 a saldo di ulteriori due esecuzioni
(n. __________ e __________). La Camera ha però accertato d’ufficio (art. 255
lett. a CPC) che nei confronti del ricorrente erano pendenti quindici
esecuzioni per oltre fr. 24'000.– complessivi, di cui otto giunte allo stadio
dell’avviso di pignoramento. Determinante è pure che diverse di queste
esecuzioni vertono su importi modesti (ad es. n. __________, __________ o __________)
e che la reclamante ha pagato all’ultimo momento tre esecuzioni giunte allo sta-dio
della comminatoria di fallimento (già menzionate n. __________ e __________,
come pure la n. __________), a testimonianza di rilevanti difficoltà di
tresoreria.
Ciò
porta a concludere che il reclamante non dispone di liquidità sufficiente per
far fronte ai suoi impegni, nemmeno per pagare le tasse (sei esecuzioni) e gli
oneri sociali (tre esecuzioni). In queste circostanze si può quindi affermare
che l’incapacità di pagamento del reclamante appare più probabile della sua
capacità di pagamento. Il presupposto della solvibilità non essendo stato reso
verosimile, il reclamo va respinto e il fallimento di RE 1 confermato.
3.
Non
essendo stato concesso effetto sospensivo al gravame, il fallimento non dev’essere
nuovamente pronunciato.
4.
La
tassa di giustizia, calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), è posta a
carico della parte soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC). Alla controparte non si
assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere osservazioni al
reclamo.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è respinto.
2. La
tassa di giustizia del presente giudizio, di fr. 250.–, è posta a carico
di RE 1.
3. Notificazione a:
– ;
– ;
– Ufficio
d’esecuzione, Biasca;
– Ufficio
dei fallimenti, Viganello.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Riviera.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
cancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).