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Decisione

14.2024.167

Rigetto definitivo dell'opposizione. Opposizione al sequestro. Provisio ad litem. Compensazione

27 dicembre 2024Italiano16 min

mainlevée de l'opposition, 2a ed. 2022, n. 14 ad art. 81 LEF; Sylvain Marchand, La compensation dans la

Source ti.ch

Incarto n.

14.2024.167

Lugano

27 dicembre 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Jaques,

presidente

Walser

e Grisanti

cancelliere:

Ferrari

statuendo nella causa SO.2024.771 (rigetto definitivo

dell'opposizione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa

con istanza 7 febbraio 2024 da

CO 1

(PA2)

contro

RE 1

(PA1)

nonché sulla causa SO.2024.996 (opposizione al sequestro) della stessa

Pretura promossa con opposizione 19 febbraio 2024 da

RE 1, __________

contro

CO 1, __________

giudicando sul reclamo del 29 novembre 2024 presentato da RE 1 contro

la decisione unica emessa il 20 novembre 2024 dal Pretore;

ritenuto

in fatto: A. Con decisione del 21 dicembre 2023, il Pretore del Distretto di

Lugano, sezione 6, ha condannato RE 1 a versare all’ex moglie CO 1 una provisio ad litem di

fr. 40'000.– per coprire le spese della procedura d’appello da lei presentato

il 14 luglio 2023 contro la decisione di divorzio pronunciato dallo stesso

Pretore il 6 giugno 2023.

B. Con

precetto esecutivo n. __________5 emesso dalla sede di Lugano dell’Ufficio

d’esecuzione il 31 gennaio 2024, RI 1 ha escusso PI 1 per l’incasso della

citata provisio ad litem di fr. 40'000.– oltre agl’interessi del 5% dal 22 dicembre 2023.

C. Mediante

istanza del 2 febbraio 2024, CO 1 ha postulato il sequestro di ogni relazione

bancaria intestata a RE 1 presso l’__________ sino a concorrenza di fr. 48'100.–.

Con decisione del 5 febbraio 2024, il Pretore del Distretto di Lugano, sezione

5, ha parzialmente accolto l’istanza e decretato il sequestro delle relazioni

bancarie citate dall’istante limitatamente a fr. 41'500.–.

D. Avendo

RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 7 febbraio

2024 CO 1 ne ha postulato il rigetto definitivo alla Pretura del Distretto di

Lugano, sezione 5. Nel termine impartito, il convenuto ha chiesto, con

osservazioni scritte dell'8 marzo 2024, di limitare il rigetto a fr. 7'955.95.

Nella replica spontanea del 25 marzo CO 1 ha confermato le proprie conclusioni,

mentre nella duplica spontanea dell’8 aprile 2024 RE 1 ha concluso per il

rigetto dell’opposizione limitatamente a fr. 6'455.95.

E. Nel frattempo, RE 1 ha presentato al Pretore della

sezio­ne 5 opposizione al sequestro, chiedendo di ridurlo a fr. 7'467.50 e

di obbligare la sequestrante a versare una garanzia di fr. 5'000.–. Mediante

osservazioni del 25 marzo 2024, la sequestrante ha postulato la reiezione sia

dell’opposizione al sequestro sia della richiesta di garanzia. In replica

spontanea (dell’8 aprile) l’opponente ha chiesto di ridurre il sequestro a fr.

5'967.50 e confermato la domanda di garanzia, mentre la sequestrante, con

duplica spontanea (del 22 aprile) si è riconfermata nelle proprie conclusioni.

F. Statuendo con un’unica decisione del

20 novembre 2024, il Pretore ha congiunto le due cause, accolto parzialmente la

prima istanza e rigettato in via definitiva l'opposizione interposta dal

convenuto al precetto esecutivo limitatamente a fr. 38'500.– oltre

agl’interessi del 5% dal 22 dicembre 2023, accolto pure parzialmente la seconda

istanza e confermato il sequestro per fr. 40'000.– e, in ambedue le cause,

posto a carico di RE 1 le spese proces-suali di fr. 270.– in ragione di 26⁄27 e ripetibili di

fr. 1'000.– a favore di CO 1, tenuta a rifondere il saldo delle spese di 1⁄27.

G. Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 29 novembre 2024 per ottenere, previo conferimento

dell’effetto sospensivo, in via principale, la riforma dei dispositivi n. da 2

a 5, nel senso dell’accoglimento di ambedue le istanze limitatamente a fr. 6'455.95 e l’addossamento, in ambedue le cause, delle spese processuali a

carico di CO 1 in ragione di 7⁄8 e di ripetibili di fr. 900.– a favore di lui, e, in via subordinata, l’annullamento dei dispositivi n. da 2 a

5 e la retrocessione dell’incarto al Pretore per nuovo giudizio, protestate spese e ripetibili.

Considerando

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto

dell'opposizione e di opposizione al sequestro – è una decisione di prima

istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 e 6 CPC), contro cui è

dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e

fallimenti (CEF) del Tribunale d'appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza

riguardo al valore litigioso.

1.1 Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro

dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è

avvenuta in concreto al patrocinatore di RE 1 il 21 novembre 2024, il termine

d'impugnazione è scaduto domenica 1° dicembre, per cui la scadenza è stata

riportata a lunedì 2 dicembre (art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio dell'art. 31

LEF). Presentato tre giorni prima (data del timbro postale), il reclamo è

dunque senz'altro tempestivo.

1.2 La Camera decide in linea di principio in

base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2

CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate

(art. 321 cpv. 1 CPC)

contenute nel reclamo (DTF 147 III 176 consid. 4.2.1, pag. 179 e i rimandi). Secondo l’art. 320

CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del

diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono

inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art.

326 cpv. 1 CPC), tranne che nella procedura di opposizione al sequestro in cui tutte

le parti possono far valere fatti e mezzi di prova nuovi (art. 278 cpv. 3 LEF e

326 cpv. 2 CPC; RtiD 2017 I 757 n. 51c consid. 1.4/a) fino all’inizio delle deliberazioni (DTF 142 III

413 consid. 2.2.5; sentenza della CEF 14.2022. 141 del 23 giugno 2023 consid.

1.2.2), ma fatti e mezzi di prova nuovi sono ammissibili soltanto se vengono

addotti non appena sono noti e – qualora siano sorti prima del giudizio

impugnato (pseudonova) – se dinanzi alla giurisdizione

inferiore non era possibile addurli nemmeno con la diligenza

ragionevolmente esigibile tenuto conto delle circostanze (art. 317 CPC per analogia:

DTF 145 III 324 consid. 6.6.4).

2. In

virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione

ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria

esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che

dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il

pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura

di rigetto è una procedura sommaria documentale (Urkundenpro­zess), il cui

scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza

di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo

prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva

senza indugio (art. 84 cpv. 2 LEF) ove l’escusso non dimostri immediatamente

una delle eccezioni liberatorie enumerate all’art. 81 LEF (DTF 139 III 444,

consid. 4.1.1).

Il

decreto di sequestro (art. 274 cpv. 2 LEF) può essere contestato dal debitore o

dai terzi toccati nei propri diritti con opposizione (art. 278 LEF) allo stesso

giudice che l’ha pronunciato. Egli riesamina tutti i presupposti del sequestro

– purché contestati – con un potere di cognizione immutato, ma in

contraddittorio, quindi alla luce anche degli argomenti dell’opponente. Il

giudice deve riesaminare il caso nella sua interezza e tenere conto della

situazione esisten­te al momento della decisione sull’opposizione (DTF 140 III

466 consid. 4.2.3). La sua disamina è sommaria sia in fatto che in diritto, ciò

che gli lascia un certo potere d’apprezzamento

(sentenze della CEF 14.2022.138 del 9 giugno 2023 consid. 2.2 e 14.2022. 56 del 16 novembre 2022 consid.

4.4.1, massimata in RtiD 2023 II 728 n. 43c).

3. Nella

decisione impugnata, il Pretore ha osservato che, secondo la giurisprudenza federale e cantonale, RE 1

avrebbe do­vuto sollevare l’obiezione di compensazione della provisio ad litem con

crediti suoi di fr. 39'443.40 (già parzialmente compensati) e fr. 3'850.–

oltre agli interessi, derivanti da due sentenze del 3 apri­le e 18 agosto 2023,

già nella procedura di merito in cui è stata stabilita la provisio ad litem

(avviata il 25 ottobre e decisa il 21 dicembre 2023), sicché l’obiezione in

questione non poteva più essere fatta valere nella procedura di rigetto in

virtù dell’art. 81 LEF. Ha considerato invece valida la compensazione con la

pretesa di fr. 1'500.– per ripetibili stabilite nella decisione del 21 marzo

2024, siccome sorta dopo l’avvio (recte: fine) della procedura di emanazione

della provisio ad litem, motivo per cui ha rigettato l’opposizione al precetto esecutivo

limitatamente a fr. 38'500.– (in luogo di fr. 40'000.–) oltre

agl’interessi. Per la medesima ragione, ha reputato

il sequestro verosimile per fr. 40'000.– (anziché fr. 41'500.–),

confermandolo pertanto nella corrispondente misura.

4. Nel

reclamo RE 1 sostiene che, contrariamente a quanto giudicato dal Pretore, nulla

gl'impediva di far valere l’obiezione di compensazione dopo l'emanazione della

decisione relativa alla provisio

ad litem, come risulterebbe dalla decisione del

Tribunale federale 5D_43/2019 del 24 maggio 2019 (consid. 5.2.1). Rileva di aver obiettato la compensazione per la prima volta

solo con l'op­posizione al sequestro, il 19 febbraio 2024, di modo che

il credito dell’istante si è parzialmente estinto unicamente a quel momento. Fa

notare inoltre di non averlo potuto fare nella procedura di merito, poiché il

suo obbligo di prestare la provisio

ad litem è sorto soltanto con la decisione che l’ha

stabilita, il 21 dicembre 2023. Conclude per

l’accoglimento parziale dell’istanza di rigetto e il man­tenimento del

sequestro limitatamente a fr. 6'455.95 e la modifica dei dispositivi sulle

spese, ponendone a suo carico solo 1⁄8 (anziché 26⁄27) e riconoscendogli ripetibili di fr. 900.– in

ciascuna delle cause.

5. In virtù dell’art. 81 cpv. 1 LEF l’escusso può opporsi al rigetto

definitivo ove provi con documenti che dopo la sentenza il debito è stato

estinto o il termine per il pagamento è stato prorogato ovvero dimostri che è

prescritto. L’enumerazione dei mezzi di difesa non è esaustiva (DTF 140 III 180

consid. 5.2.1, pag. 190). Motivi di estinzione – compresa la compensazione

(DTF 124 III 501 consid. 3/b) – verificatisi prima e che

sarebbero potuti essere sollevati già nella procedura che ha portato alla

sentenza non possono più essere fatti valere in sede di rigetto (DTF 143 III

564 consid. 4.3.1; 138 III 583 consid. 6.1.2,

pag. 586; sentenza della CEF 14.2015.14 del 23 marzo 2015 consid. 5.2). Il

giudice deve verificare se l’estinzione, la proroga o la prescrizione sono

valide dal punto di vista del diritto civile (sentenza della CEF

14.2021.37 del 30 agosto 2021, RtiD 2022 I 665

n. 36c, consid. 6.1, con rinvio a Staehelin

in: Basler Kommentar, SchKG I, 3a

ed. 2021, n. 4 ad art. 81 LEF).

5.1 Il

Pretore si è quindi correttamente fondato sulla giurisprudenza e la dottrina

dominante secondo cui la compensazione non può più essere sollevata nella

procedura di rigetto dell'opposizione se poteva già essere dichiarata e obiettata

nel procedimento di merito (sentenze del

Tribunale federale 5A_877/2018 del 25 ottobre 2019 consid. 2.2 e della

CEF 14.2020.87 del 24 dicembre 2020 consid. 7.2 e 14.2016.147 del 13 dicembre

2016, consid. 5.1; Staehelin, op. cit., n. 10a

ad art. 81 e i rinvii a decisioni e autori). Contrariamente a quanto allega il

reclamante, nella sentenza 5D_43/2019 del 24 maggio

2019 (consid. 5.2.1) il Tribunale federale non giun­ge alla conclusione da lui

auspicata, ma si limita a citare Abbet e

Marchand (v. sotto consid. 5.2)

senza prendere posizione (“selon

une partie de la doctrine”). D’altronde, il diritto a una

provvigione ad litem sorge già con la domanda giudiziale del coniuge che

ne pretende l’erogazione, sicché è adempibile (nel

senso dell’art. 81 CO) e quindi compensabile prima della decisione che lo

accerta

(citata 14.2016.83 consid. 6.2).

5.2 Secondo

Fatti

i due autori citati dal reclamante (Abbet in: Abbet/Veuillet (a cura di), La

mainlevée de l'opposition, 2a ed. 2022, n. 14 ad art. 81 LEF; Sylvain Marchand, La compensation dans la

procédure de poursuite, in JdT 2012 II 61, pagg. 64 seg.), la compensazione può

essere invocata nella procedura di rigetto anche se il credito compensato era

esigibile prima dell’emanazione della sentenza da eseguire, tenendo presente

che la compensazione si realizza materialmente con la dichiarazione di compensazione,

che è un atto formativo (sentenza del Tribunale federale 4A_601/2013 del 31

marzo 2014 consid. 3.3 e riferimenti). Ora, come per il pagamento del credito

posto in esecuzione, non sembra esistere a carico del debitore un obbligo

legale di compensare il debito già durante la procedura di merito, di modo che

in un caso (pagamento) come nell’altro

(compensazione) egli può obiettare l’estinzione nel­la causa di rigetto, in

virtù dell’art. 81 LEF, se si verifica, pur a di­screzione del debitore,

solo dopo l’emanazione della decisione di merito.

Pur ammettendo che la giurisprudenza e dottrina dominanti sono prive di

motivazione, Staehelin (op cit.,

n. 10a ad art. 81) reputa tuttavia che sanciscono un principio del diritto

consuetudinario. È però dubbio che l’uso in questione possa essere vincolante,

poiché l’art. 81 LEF non pare essere lacunoso sulla questio­ne discussa (cfr.

DTF 119 Ia 59 consid. 4/b), giacché consente di obiettare l’estinzione (anche

per compensazione) del credito posto in esecuzione “dopo l’emanazione della

decisione” senza limitare tale possibilità ai casi in cui anche la nascita o

l’esigibilità del credito posto in compensazione è posteriore alla decisione di

merito. Il quesito può tuttavia essere lasciato indeciso nella fattispecie, perché

la sentenza impugnata va confermata, per sostituzio­ne di motivi, per un’altra

ragione.

5.3 In

effetti, nella replica spontanea di prima sede (pag. 7 ad n. 19-20), CO 1 ha contestato

che la provvigione ad litem po-tesse

essere compensata con riguardo all’art. 125 n. 2 CO. Nella duplica spontanea

(pag. 5), RE 1 ha evidenziato come l’argomentazione

dell’ex moglie non trovi riscontro né giurispruden­ziale né dottrinale e

l’ha oltre tutto qualificata come inammissibile, siccome nuova.

5.3.1 Solo

i fatti e le allegazioni nuove addotti con la replica o duplica spontanea sono

irricevibili (DTF 146 III 237 consid. 3.1; sentenza

della CEF 14.2023.159 del 4 luglio 2024 consid. 3.2.2), non

le nuove argomentazioni giuridiche, giacché il giudice di prima come di secon­da

sede (sentenza della CEF 14.2021.176 del 13 maggio 2022 consid. 6)

esamina il diritto d’ufficio (art. 57 CPC). Incombe­va pertanto al Pretore – e

spetta ora a questa Camera – esamina­re se la provisio

ad litem possa essere estinta mediante compensazione.

Considerandi

5.3.2

Orbene,

per la sua stessa particolare natura, la provisio

ad litem dev’essere

effettivamente corrisposta alla parte che vi ha diritto perché essa possa

veramente accedere alla giustizia, anticipando al tribunale le spese

processuali presumibili o al proprio patrocinatore i costi e onorari di difesa.

Per questo motivo, l’estinzione della provvigione per compensazione è esclusa

(art. 125 n. 2 CO; Jeandin/Hulliger

in: Commentaire romand, Code des obligations I/1, 3a ed. 2021, n. 6

ad art. 125 CO; Müller in: Basler

Kommentar, Obligationenrecht I, 7a ed. 2019, n. 7 ad art. 125 CO; Zellwe­ger-Gutknecht, Berner Kommentar

VI/1.7.2, 2012, n. 73 ad art. 125 CO; Aepli,

Zürcher Kommentar V/1h, 3a ed. 1991, n. 64 ad art. 125 CO). La

contestazione dell’istante risulta quindi fondata.

5.3.3

In

sede di duplica, il reclamante ha sostenuto che l’istante potreb­be far fronte

all’anticipo delle spese di secondo grado per il tramite della “riserva

di soccorso” indicata nella sentenza del 21 dicembre 2023. Egli

misconosce però che il Pretore della sezione 6 si è

riferito a tale riserva per giustificare la reiezione della richiesta di provvigione ad litem per quanto attiene alle spese di

patrocinio del­l’ex moglie (doc. B pagg. 5-6), ma l’ha

accolta per quanto riguarda l’anticipo delle spese processuali di fr. 40'000.–

richiesto dalla ICCA, con una decisione ormai passata in giudicato, sulla quale

RE 1 non può legittimamente pretendere di tornare in sede di rigetto

dell’opposizione. Poiché egli non ha dimostrato di aver estinto per

compensazione il credito posto in esecuzione giusta l’art. 81 cpv. 1 LEF, la

decisione impugnata va confermata e il reclamo respinto in merito alla causa di

rigetto dell’opposizione.

6.

Per

quanto attiene alla causa di opposizione al sequestro, per il medesimo motivo

appena esposto si deve considerare che il re-clamante non è riuscito a rendere

verosimile, secondo l’art. 272 cpv. 1 n. 1 LEF a contrario, di aver estinto

per compensazione il credito garantito dal sequestro. Il reclamo si rivela di

conseguenza infondato anche per la seconda causa.

7.

In

assenza di reclamo dell’istante, la Camera non può riformare la decisione

impugnata a scapito del reclamante annullando la compensazione parziale ammessa

dal Pretore (divieto della reformatio

in peius, cfr. art. 58 cpv. 1 CPC e sentenza della CEF

14.2019.110/ 111 del 15 ottobre 2019, RtiD 2020 I 704 n. 39c, consid. 6.1/c).

8.

Stante

l’esito del giudizio odierno, la domanda volta al conferimen­to dell’effetto

sospensivo al reclamo diventa senza oggetto.

9.

La tassa del presente giudizio, stabilita

in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza

(art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, la

controparte, cui il reclamo non è stato notificato per osservazioni, non

essendo incorsa in spese in questa sede.

10.

Circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di almeno

fr. 32'044.05 (38'500.– ./. 6'455.95), raggiunge la

soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia:

1. Il reclamo è respinto.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 500.– relative al presente giudizio,

già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.

3. Notificazione a:

– ;

– .

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente Il

cancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).