14.2024.167
Rigetto definitivo dell'opposizione. Opposizione al sequestro. Provisio ad litem. Compensazione
27 dicembre 2024Italiano16 min
mainlevée de l'opposition, 2a ed. 2022, n. 14 ad art. 81 LEF; Sylvain Marchand, La compensation dans la
Source ti.ch
Incarto n.
14.2024.167
Lugano
27 dicembre 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
cancelliere:
Ferrari
statuendo nella causa SO.2024.771 (rigetto definitivo
dell'opposizione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa
con istanza 7 febbraio 2024 da
CO 1
(PA2)
contro
RE 1
(PA1)
nonché sulla causa SO.2024.996 (opposizione al sequestro) della stessa
Pretura promossa con opposizione 19 febbraio 2024 da
RE 1, __________
contro
CO 1, __________
giudicando sul reclamo del 29 novembre 2024 presentato da RE 1 contro
la decisione unica emessa il 20 novembre 2024 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Con decisione del 21 dicembre 2023, il Pretore del Distretto di
Lugano, sezione 6, ha condannato RE 1 a versare all’ex moglie CO 1 una provisio ad litem di
fr. 40'000.– per coprire le spese della procedura d’appello da lei presentato
il 14 luglio 2023 contro la decisione di divorzio pronunciato dallo stesso
Pretore il 6 giugno 2023.
B. Con
precetto esecutivo n. __________5 emesso dalla sede di Lugano dell’Ufficio
d’esecuzione il 31 gennaio 2024, RI 1 ha escusso PI 1 per l’incasso della
citata provisio ad litem di fr. 40'000.– oltre agl’interessi del 5% dal 22 dicembre 2023.
C. Mediante
istanza del 2 febbraio 2024, CO 1 ha postulato il sequestro di ogni relazione
bancaria intestata a RE 1 presso l’__________ sino a concorrenza di fr. 48'100.–.
Con decisione del 5 febbraio 2024, il Pretore del Distretto di Lugano, sezione
5, ha parzialmente accolto l’istanza e decretato il sequestro delle relazioni
bancarie citate dall’istante limitatamente a fr. 41'500.–.
D. Avendo
RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 7 febbraio
2024 CO 1 ne ha postulato il rigetto definitivo alla Pretura del Distretto di
Lugano, sezione 5. Nel termine impartito, il convenuto ha chiesto, con
osservazioni scritte dell'8 marzo 2024, di limitare il rigetto a fr. 7'955.95.
Nella replica spontanea del 25 marzo CO 1 ha confermato le proprie conclusioni,
mentre nella duplica spontanea dell’8 aprile 2024 RE 1 ha concluso per il
rigetto dell’opposizione limitatamente a fr. 6'455.95.
E. Nel frattempo, RE 1 ha presentato al Pretore della
sezione 5 opposizione al sequestro, chiedendo di ridurlo a fr. 7'467.50 e
di obbligare la sequestrante a versare una garanzia di fr. 5'000.–. Mediante
osservazioni del 25 marzo 2024, la sequestrante ha postulato la reiezione sia
dell’opposizione al sequestro sia della richiesta di garanzia. In replica
spontanea (dell’8 aprile) l’opponente ha chiesto di ridurre il sequestro a fr.
5'967.50 e confermato la domanda di garanzia, mentre la sequestrante, con
duplica spontanea (del 22 aprile) si è riconfermata nelle proprie conclusioni.
F. Statuendo con un’unica decisione del
20 novembre 2024, il Pretore ha congiunto le due cause, accolto parzialmente la
prima istanza e rigettato in via definitiva l'opposizione interposta dal
convenuto al precetto esecutivo limitatamente a fr. 38'500.– oltre
agl’interessi del 5% dal 22 dicembre 2023, accolto pure parzialmente la seconda
istanza e confermato il sequestro per fr. 40'000.– e, in ambedue le cause,
posto a carico di RE 1 le spese proces-suali di fr. 270.– in ragione di 26⁄27 e ripetibili di
fr. 1'000.– a favore di CO 1, tenuta a rifondere il saldo delle spese di 1⁄27.
G. Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 29 novembre 2024 per ottenere, previo conferimento
dell’effetto sospensivo, in via principale, la riforma dei dispositivi n. da 2
a 5, nel senso dell’accoglimento di ambedue le istanze limitatamente a fr. 6'455.95 e l’addossamento, in ambedue le cause, delle spese processuali a
carico di CO 1 in ragione di 7⁄8 e di ripetibili di fr. 900.– a favore di lui, e, in via subordinata, l’annullamento dei dispositivi n. da 2 a
5 e la retrocessione dell’incarto al Pretore per nuovo giudizio, protestate spese e ripetibili.
Considerando
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto
dell'opposizione e di opposizione al sequestro – è una decisione di prima
istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 e 6 CPC), contro cui è
dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e
fallimenti (CEF) del Tribunale d'appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza
riguardo al valore litigioso.
1.1 Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro
dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è
avvenuta in concreto al patrocinatore di RE 1 il 21 novembre 2024, il termine
d'impugnazione è scaduto domenica 1° dicembre, per cui la scadenza è stata
riportata a lunedì 2 dicembre (art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio dell'art. 31
LEF). Presentato tre giorni prima (data del timbro postale), il reclamo è
dunque senz'altro tempestivo.
1.2 La Camera decide in linea di principio in
base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2
CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate
(art. 321 cpv. 1 CPC)
contenute nel reclamo (DTF 147 III 176 consid. 4.2.1, pag. 179 e i rimandi). Secondo l’art. 320
CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del
diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono
inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art.
326 cpv. 1 CPC), tranne che nella procedura di opposizione al sequestro in cui tutte
le parti possono far valere fatti e mezzi di prova nuovi (art. 278 cpv. 3 LEF e
326 cpv. 2 CPC; RtiD 2017 I 757 n. 51c consid. 1.4/a) fino all’inizio delle deliberazioni (DTF 142 III
413 consid. 2.2.5; sentenza della CEF 14.2022. 141 del 23 giugno 2023 consid.
1.2.2), ma fatti e mezzi di prova nuovi sono ammissibili soltanto se vengono
addotti non appena sono noti e – qualora siano sorti prima del giudizio
impugnato (pseudonova) – se dinanzi alla giurisdizione
inferiore non era possibile addurli nemmeno con la diligenza
ragionevolmente esigibile tenuto conto delle circostanze (art. 317 CPC per analogia:
DTF 145 III 324 consid. 6.6.4).
2. In
virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione
ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria
esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che
dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il
pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura
di rigetto è una procedura sommaria documentale (Urkundenprozess), il cui
scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza
di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo
prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva
senza indugio (art. 84 cpv. 2 LEF) ove l’escusso non dimostri immediatamente
una delle eccezioni liberatorie enumerate all’art. 81 LEF (DTF 139 III 444,
consid. 4.1.1).
Il
decreto di sequestro (art. 274 cpv. 2 LEF) può essere contestato dal debitore o
dai terzi toccati nei propri diritti con opposizione (art. 278 LEF) allo stesso
giudice che l’ha pronunciato. Egli riesamina tutti i presupposti del sequestro
– purché contestati – con un potere di cognizione immutato, ma in
contraddittorio, quindi alla luce anche degli argomenti dell’opponente. Il
giudice deve riesaminare il caso nella sua interezza e tenere conto della
situazione esistente al momento della decisione sull’opposizione (DTF 140 III
466 consid. 4.2.3). La sua disamina è sommaria sia in fatto che in diritto, ciò
che gli lascia un certo potere d’apprezzamento
(sentenze della CEF 14.2022.138 del 9 giugno 2023 consid. 2.2 e 14.2022. 56 del 16 novembre 2022 consid.
4.4.1, massimata in RtiD 2023 II 728 n. 43c).
3. Nella
decisione impugnata, il Pretore ha osservato che, secondo la giurisprudenza federale e cantonale, RE 1
avrebbe dovuto sollevare l’obiezione di compensazione della provisio ad litem con
crediti suoi di fr. 39'443.40 (già parzialmente compensati) e fr. 3'850.–
oltre agli interessi, derivanti da due sentenze del 3 aprile e 18 agosto 2023,
già nella procedura di merito in cui è stata stabilita la provisio ad litem
(avviata il 25 ottobre e decisa il 21 dicembre 2023), sicché l’obiezione in
questione non poteva più essere fatta valere nella procedura di rigetto in
virtù dell’art. 81 LEF. Ha considerato invece valida la compensazione con la
pretesa di fr. 1'500.– per ripetibili stabilite nella decisione del 21 marzo
2024, siccome sorta dopo l’avvio (recte: fine) della procedura di emanazione
della provisio ad litem, motivo per cui ha rigettato l’opposizione al precetto esecutivo
limitatamente a fr. 38'500.– (in luogo di fr. 40'000.–) oltre
agl’interessi. Per la medesima ragione, ha reputato
il sequestro verosimile per fr. 40'000.– (anziché fr. 41'500.–),
confermandolo pertanto nella corrispondente misura.
4. Nel
reclamo RE 1 sostiene che, contrariamente a quanto giudicato dal Pretore, nulla
gl'impediva di far valere l’obiezione di compensazione dopo l'emanazione della
decisione relativa alla provisio
ad litem, come risulterebbe dalla decisione del
Tribunale federale 5D_43/2019 del 24 maggio 2019 (consid. 5.2.1). Rileva di aver obiettato la compensazione per la prima volta
solo con l'opposizione al sequestro, il 19 febbraio 2024, di modo che
il credito dell’istante si è parzialmente estinto unicamente a quel momento. Fa
notare inoltre di non averlo potuto fare nella procedura di merito, poiché il
suo obbligo di prestare la provisio
ad litem è sorto soltanto con la decisione che l’ha
stabilita, il 21 dicembre 2023. Conclude per
l’accoglimento parziale dell’istanza di rigetto e il mantenimento del
sequestro limitatamente a fr. 6'455.95 e la modifica dei dispositivi sulle
spese, ponendone a suo carico solo 1⁄8 (anziché 26⁄27) e riconoscendogli ripetibili di fr. 900.– in
ciascuna delle cause.
5. In virtù dell’art. 81 cpv. 1 LEF l’escusso può opporsi al rigetto
definitivo ove provi con documenti che dopo la sentenza il debito è stato
estinto o il termine per il pagamento è stato prorogato ovvero dimostri che è
prescritto. L’enumerazione dei mezzi di difesa non è esaustiva (DTF 140 III 180
consid. 5.2.1, pag. 190). Motivi di estinzione – compresa la compensazione
(DTF 124 III 501 consid. 3/b) – verificatisi prima e che
sarebbero potuti essere sollevati già nella procedura che ha portato alla
sentenza non possono più essere fatti valere in sede di rigetto (DTF 143 III
564 consid. 4.3.1; 138 III 583 consid. 6.1.2,
pag. 586; sentenza della CEF 14.2015.14 del 23 marzo 2015 consid. 5.2). Il
giudice deve verificare se l’estinzione, la proroga o la prescrizione sono
valide dal punto di vista del diritto civile (sentenza della CEF
14.2021.37 del 30 agosto 2021, RtiD 2022 I 665
n. 36c, consid. 6.1, con rinvio a Staehelin
in: Basler Kommentar, SchKG I, 3a
ed. 2021, n. 4 ad art. 81 LEF).
5.1 Il
Pretore si è quindi correttamente fondato sulla giurisprudenza e la dottrina
dominante secondo cui la compensazione non può più essere sollevata nella
procedura di rigetto dell'opposizione se poteva già essere dichiarata e obiettata
nel procedimento di merito (sentenze del
Tribunale federale 5A_877/2018 del 25 ottobre 2019 consid. 2.2 e della
CEF 14.2020.87 del 24 dicembre 2020 consid. 7.2 e 14.2016.147 del 13 dicembre
2016, consid. 5.1; Staehelin, op. cit., n. 10a
ad art. 81 e i rinvii a decisioni e autori). Contrariamente a quanto allega il
reclamante, nella sentenza 5D_43/2019 del 24 maggio
2019 (consid. 5.2.1) il Tribunale federale non giunge alla conclusione da lui
auspicata, ma si limita a citare Abbet e
Marchand (v. sotto consid. 5.2)
senza prendere posizione (“selon
une partie de la doctrine”). D’altronde, il diritto a una
provvigione ad litem sorge già con la domanda giudiziale del coniuge che
ne pretende l’erogazione, sicché è adempibile (nel
senso dell’art. 81 CO) e quindi compensabile prima della decisione che lo
accerta
(citata 14.2016.83 consid. 6.2).
5.2 Secondo
Fatti
i due autori citati dal reclamante (Abbet in: Abbet/Veuillet (a cura di), La
mainlevée de l'opposition, 2a ed. 2022, n. 14 ad art. 81 LEF; Sylvain Marchand, La compensation dans la
procédure de poursuite, in JdT 2012 II 61, pagg. 64 seg.), la compensazione può
essere invocata nella procedura di rigetto anche se il credito compensato era
esigibile prima dell’emanazione della sentenza da eseguire, tenendo presente
che la compensazione si realizza materialmente con la dichiarazione di compensazione,
che è un atto formativo (sentenza del Tribunale federale 4A_601/2013 del 31
marzo 2014 consid. 3.3 e riferimenti). Ora, come per il pagamento del credito
posto in esecuzione, non sembra esistere a carico del debitore un obbligo
legale di compensare il debito già durante la procedura di merito, di modo che
in un caso (pagamento) come nell’altro
(compensazione) egli può obiettare l’estinzione nella causa di rigetto, in
virtù dell’art. 81 LEF, se si verifica, pur a discrezione del debitore,
solo dopo l’emanazione della decisione di merito.
Pur ammettendo che la giurisprudenza e dottrina dominanti sono prive di
motivazione, Staehelin (op cit.,
n. 10a ad art. 81) reputa tuttavia che sanciscono un principio del diritto
consuetudinario. È però dubbio che l’uso in questione possa essere vincolante,
poiché l’art. 81 LEF non pare essere lacunoso sulla questione discussa (cfr.
DTF 119 Ia 59 consid. 4/b), giacché consente di obiettare l’estinzione (anche
per compensazione) del credito posto in esecuzione “dopo l’emanazione della
decisione” senza limitare tale possibilità ai casi in cui anche la nascita o
l’esigibilità del credito posto in compensazione è posteriore alla decisione di
merito. Il quesito può tuttavia essere lasciato indeciso nella fattispecie, perché
la sentenza impugnata va confermata, per sostituzione di motivi, per un’altra
ragione.
5.3 In
effetti, nella replica spontanea di prima sede (pag. 7 ad n. 19-20), CO 1 ha contestato
che la provvigione ad litem po-tesse
essere compensata con riguardo all’art. 125 n. 2 CO. Nella duplica spontanea
(pag. 5), RE 1 ha evidenziato come l’argomentazione
dell’ex moglie non trovi riscontro né giurisprudenziale né dottrinale e
l’ha oltre tutto qualificata come inammissibile, siccome nuova.
5.3.1 Solo
i fatti e le allegazioni nuove addotti con la replica o duplica spontanea sono
irricevibili (DTF 146 III 237 consid. 3.1; sentenza
della CEF 14.2023.159 del 4 luglio 2024 consid. 3.2.2), non
le nuove argomentazioni giuridiche, giacché il giudice di prima come di seconda
sede (sentenza della CEF 14.2021.176 del 13 maggio 2022 consid. 6)
esamina il diritto d’ufficio (art. 57 CPC). Incombeva pertanto al Pretore – e
spetta ora a questa Camera – esaminare se la provisio
ad litem possa essere estinta mediante compensazione.
Considerandi
5.3.2
Orbene,
per la sua stessa particolare natura, la provisio
ad litem dev’essere
effettivamente corrisposta alla parte che vi ha diritto perché essa possa
veramente accedere alla giustizia, anticipando al tribunale le spese
processuali presumibili o al proprio patrocinatore i costi e onorari di difesa.
Per questo motivo, l’estinzione della provvigione per compensazione è esclusa
(art. 125 n. 2 CO; Jeandin/Hulliger
in: Commentaire romand, Code des obligations I/1, 3a ed. 2021, n. 6
ad art. 125 CO; Müller in: Basler
Kommentar, Obligationenrecht I, 7a ed. 2019, n. 7 ad art. 125 CO; Zellweger-Gutknecht, Berner Kommentar
VI/1.7.2, 2012, n. 73 ad art. 125 CO; Aepli,
Zürcher Kommentar V/1h, 3a ed. 1991, n. 64 ad art. 125 CO). La
contestazione dell’istante risulta quindi fondata.
5.3.3
In
sede di duplica, il reclamante ha sostenuto che l’istante potrebbe far fronte
all’anticipo delle spese di secondo grado per il tramite della “riserva
di soccorso” indicata nella sentenza del 21 dicembre 2023. Egli
misconosce però che il Pretore della sezione 6 si è
riferito a tale riserva per giustificare la reiezione della richiesta di provvigione ad litem per quanto attiene alle spese di
patrocinio dell’ex moglie (doc. B pagg. 5-6), ma l’ha
accolta per quanto riguarda l’anticipo delle spese processuali di fr. 40'000.–
richiesto dalla ICCA, con una decisione ormai passata in giudicato, sulla quale
RE 1 non può legittimamente pretendere di tornare in sede di rigetto
dell’opposizione. Poiché egli non ha dimostrato di aver estinto per
compensazione il credito posto in esecuzione giusta l’art. 81 cpv. 1 LEF, la
decisione impugnata va confermata e il reclamo respinto in merito alla causa di
rigetto dell’opposizione.
6.
Per
quanto attiene alla causa di opposizione al sequestro, per il medesimo motivo
appena esposto si deve considerare che il re-clamante non è riuscito a rendere
verosimile, secondo l’art. 272 cpv. 1 n. 1 LEF a contrario, di aver estinto
per compensazione il credito garantito dal sequestro. Il reclamo si rivela di
conseguenza infondato anche per la seconda causa.
7.
In
assenza di reclamo dell’istante, la Camera non può riformare la decisione
impugnata a scapito del reclamante annullando la compensazione parziale ammessa
dal Pretore (divieto della reformatio
in peius, cfr. art. 58 cpv. 1 CPC e sentenza della CEF
14.2019.110/ 111 del 15 ottobre 2019, RtiD 2020 I 704 n. 39c, consid. 6.1/c).
8.
Stante
l’esito del giudizio odierno, la domanda volta al conferimento dell’effetto
sospensivo al reclamo diventa senza oggetto.
9.
La tassa del presente giudizio, stabilita
in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza
(art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, la
controparte, cui il reclamo non è stato notificato per osservazioni, non
essendo incorsa in spese in questa sede.
10.
Circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di almeno
fr. 32'044.05 (38'500.– ./. 6'455.95), raggiunge la
soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia:
1. Il reclamo è respinto.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 500.– relative al presente giudizio,
già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.
3. Notificazione a:
– ;
– .
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente Il
cancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).