14.2024.168
Rigetto definitivo dell’opposizione. Foro (giurisdizione) nel caso in cui il titolo di rigetto è una sentenza di divorzio emessa all’estero, di cui l’escusso ha chiesto la modifica. Litispendenza e sospensione della causa svizzera giusta la LDIP
12 maggio 2025Italiano21 min
sei precetti esecutivi emessi il 12 marzo 2024 dalla sede di Lugano dell’Ufficio
Source ti.ch
Incarto n.
14.2024.168
Lugano
12 maggio 2025
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
cancelliere:
Ferrari
statuendo nelle sei cause SO.__________
(rigetto definitivo dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Lugano,
sezione 5, promossa con istanza 12 luglio 2024 da
CO 1, US – Florida
(patrocinata dall’avv. PA 2, __________)
contro
RE 1, __________
(patrocinato dall’avv. PA 1, __________)
giudicando sul reclamo del 29 novembre 2024 presentato da RE 1 contro
la decisione emessa il 15 novembre 2024 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Mediante sentenza di divorzio (“Judgment of Dissolution of Marriage”) del 9 giugno 2011, la Circuit Court In and For Manatee County in
Florida (in seguito: la Corte di Manatee) ha sciolto il matrimonio
contratto da RE 1 e CO 1, nonché approvato e incorporato nella sentenza l’accordo
sulle conseguenze accessorie del divorzio
(“Marital Settlement Agreement”) concluso dalle parti il 6 giugno precedente, con il quale il marito si
è impegnato a pagare alla moglie un
contributo di mantenimento (“alimony”) mensile di $ 20'000.–
dal giugno del 2011, entro il decimo giorno di ogni me-se. La Corte ha
precisato di mantenere la giurisdizione sulla causa per l’esecuzione e per
altri motivi (“retains jurisdiction over the
cause for enforcement and otherwise”).
Fatti
B. Mediante istanza (“Supplemental Petition”) del
10 marzo 2020, RE 1 ha chiesto alla stessa Corte di modificare la sentenza di
divorzio in punto al contributo di mantenimento, con effetto retroattivo dal
luglio del 2019. Il procedimento è tuttora pendente.
C. Con
sei precetti esecutivi emessi il 12 marzo 2024 dalla sede di Lugano dell’Ufficio
d’esecuzione, CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso dei seguenti contributi di
mantenimento, oltreché, per ciascuno di essi, gl’interessi a tassi varianti dal
4.25 all’8.54% decorrenti dal giorno 11:
–
fr. 195'662.30 (luglio 2019-aprile 2020; precetto n. __________);
–
fr. 183'523.80 (maggio 2020-febbraio 2021; n. __________);
–
fr. 183'318.70 (marzo-dicembre 2021; n. __________);
–
fr. 191'215.40 (gennaio-ottobre 2022; n. __________);
–
fr. 183'218.50 (novembre 2022-agosto 2023; n. __________);
–
fr. 123'672.30 (settembre 2023-marzo 2024; n. __________).
D. Avendo
RE 1 interposto opposizione ai precetti esecutivi, con istanze del 12 luglio
2024 CO 1 ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Pretura del Distretto di
Lugano, sezione 5. Nel termine impartito, il convenuto si è opposto alle
istanze con osservazioni scritte del 19 agosto. Con repliche e dupliche
spontanee del 6 e 23 settembre, le parti si sono riconfermate nelle rispettive
e antitetiche posizioni.
E. Statuendo con un’unica decisione del 15
novembre 2024, il Pretore ha dapprima riuniti i sei procedimenti, quindi ha
accolto le istanze e rigettato in via definitiva le opposizioni
interposte dal convenuto, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 300.–
complessivi (fr. 50.– per ogni causa) e un’indennità di fr. 3'000.– in
totale (fr. 500.– per ogni causa) a favore dell’istante.
F. Contro
la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con sei reclami del 29 novembre 2024 per ottenere,
“in via pregiudiziale”, l’accertamento dell’“incompetenza
giurisdizionale” della Pretura e la sospensione dei
procedimenti giusta l’art. 9 LDIP, protestate tasse, spese e congrue ripetibili
di seconda sede, quantificate in almeno fr. 5'000.– per ogni reclamo, e
nel merito la riforma della decisione impugnata nel senso della reiezione delle
istanze, protestate tasse, spese e congrue ripetibili di prima e
seconda sede.
G. Il
2 dicembre 2024, il presidente della Camera ha disposto la congiunzione dei
procedimenti e il 20 dicembre ha respinto le domande di effetto sospensivo
presentate con le impugnazioni.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3.
CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla
Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.
e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro
dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è
avvenuta in concreto alla patrocinatrice di RE 1 il 19 novembre 2024, il
termine d’impugnazione è scaduto venerdì 29 novembre. Presentato quello stesso giorno (data del timbro postale), il
reclamo è dunque tempestivo.
1.2
La Camera decide in linea di principio in
base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2
CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate
(art. 321 cpv. 1 CPC)
contenute nel reclamo (DTF 147 III 176 consid. 4.2.1, pag. 179 e i rimandi). Secondo l’art. 320
CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del
diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che
sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi
(art. 326 cpv. 1 CPC).
2.
In
virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione
ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria
esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che
dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il
pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura
di rigetto è una procedura sommaria documentale (Urkundenprozess), il cui
scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza
di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo
prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva
senza indugio (art. 84 cpv. 2 LEF) ove l’escusso non dimostri immediatamente
una delle eccezioni liberatorie enumerate all’art. 81 LEF (DTF 139 III 444,
consid. 4.1.1).
3.
Premesso
che la procedura di rigetto dell’opposizione è documentale e caratterizzata
dalla celerità, nella sentenza impugnata il Pretore ha respinto la richiesta di
RE 1 volta al richiamo dell’incarto del
procedimento pendente negli Stati Uniti. D’altronde, ha osservato che nulla avrebbe impedito al
convenuto di produrre i documenti dell’incarto richiamato di cui intendeva
avvalersi.
3.1
Nei reclami, RE 1 sostiene che il primo giudice avrebbe
invece dovuto richiamare l’incarto, perché gli era necessario per provare
alcune censure, esposte in prima sede e ribadite in seconda.
3.2
Sennonché,
RE 1 misconosce che il richiamo d’incarti relativi ad altre cause è di
principio escluso nella procedura sommaria di rigetto dell’opposizione per il
principio di celerità citato dal Pretore, specie ove, come nella
fattispecie, la parte avrebbe potuto senza difficoltà produrre già in prima
sede tutti i documenti che riteneva necessari alla tutela dei propri interessi (tra tante: sentenze della CEF 14.2023.140 del 27 marzo 2024, consid.
4.3, e 14.2018.150 del 27 maggio 2019 consid. 3.2). Il richiamo, comunque sia,
è del resto inutile (v. sotto consid. 4.3, 4.6 e 5.1.2). Sul punto, il reclamo
è privo di pregio.
4.
In
merito all’eccezione d’incompetenza sollevata dal convenuto, il Pretore ha rammentato,
da un lato, che giusta l’art. 84 LEF il
giudice competente per la procedura di rigetto dell’opposizione è quello del
luogo dell’esecuzione, il cosiddetto foro esecutivo, ossia il luogo in
cui ha sede l’ufficio d’esecuzione che ha emesso il precetto cui è stata fatta
opposizione, dall’altro, che il foro esecutivo è imperativo, ciò che ne esclude
sia la proroga, sia l’accettazione tacita. Appurato che l’escusso non aveva
presentato ricorso contro i precetti esecutivi e posto ch’egli è domiciliato in
Svizzera, il primo giudice ha pertanto escluso che la Corte di Manatee sia
competente per la procedura di rigetto, rilevando che la precisazione, secondo
cui la Corte “retains
jurisdiction over the cause for enforcement and otherwise”, non può essere intesa nel senso che un giudice statunitense può (o
deve) adottare misure esecutive in Svizzera. Il magistrato si è pertanto
dichiarato competente.
4.1
RE
1.
afferma che, per vari motivi, il Pretore non ha giurisdizione per le
questioni relative all’esecuzione della sentenza di divorzio, compresi la
procedura di rigetto dell’opposizione e il preventivo riconoscimento. Chiede
pertanto, in via principale, l’accertamento dell’“incompetenza giurisdizionale” della Pretura. Prima di esaminare singolarmente i motivi del reclamante,
occorre però esporre le basi legali che disciplinano la competenza del giudice
del rigetto dell’opposizione in materia internazionale.
4.2
L’art.
30a LEF riserva i trattati internazionali e le disposizioni della legge
federale sul diritto internazionale privato (LDIP, RS 291). La Svizzera e gli Stati Uniti non essendo parte di accordi
internazionali concernenti l’esecuzione delle decisioni, la questione
della giurisdizione (internazionale) e competenza locale sarebbe semmai
disciplinata dalla LDIP. Tale legge si applica però di principio solo in
materia civile (e commerciale). All’interno del suo campo d’applicazione
materiale, i rinvii della LDIP si estendono tuttavia al diritto straniero nella sua integralità, ovvero anche, eventualmente,
alle norme di diritto pubblico che dal punto di vista svizzero sono rilevanti
per gli aspetti di diritto sostanziale della fattispecie di diritto privato (cfr. art.
13.
LDIP; Grolimund/Loacker/Schnyder
in: Basler Kommentar, IPRG, 4ª ed. 2020, n. 12 ad art. 1 LDIP; Bucher in: Commentaire romand, LDIP/CL, 2ª
ed. 2025, n. 2 ad art. 1 LDIP). Non regolamenta però espressamente la
legge applicabile in materia di procedura, tranne per alcune questioni
specifiche come la competenza dei tribunali e delle autorità svizzere (art. 1
cpv. 1 lett. a), la litispendenza (art. 9), alcuni
aspetti dell’assistenza internazionale (art. 11 segg.), il
riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni estere (art. 25 segg.), in
particolare in materia di fallimento e concordato (art. 166 segg.), ma non in
materia di esecuzioni (speciali e individuali) per debiti. La questione di
sapere se la legge estera applicabile al merito della lite disciplina anche
specifici quesiti processuali oppure se si
applica il diritto svizzero è una questione d’interpretazione (Bucher, op. cit., n. 5 ad art. 1). In
linea di massima, alle questioni processuali si applica la legge del foro (lex processualis fori) (sentenza del
Tribunale federale 4A_503/2021 del 25 aprile 2022, consid. 4.3; Bucher, op. cit., n. 68 ad art. 13),
specie in materia di esecuzione forzata (sentenze della CEF 15.2025.15 del 14 aprile 2025,
consid. 4.1, e 15.2025.25/36 del 4 aprile 2025, consid. 2.2.2.2).
4.2.1
In materia internazionale, la giurisdizione (o competenza secondo la terminologia della LDIP) svizzera può essere
stabilita direttamente in base alla LEF solo se la LIDP o un trattato
internazionale lo consentono. Ciò è da negarsi di regola per le azioni di
diritto sostanziale. Nei procedimenti puramente
esecutivi, invece, anche nei rapporti internazionali il
foro è determinato direttamente in base alla LEF, in virtù del principio di
territorialità, che si basa sul principio di sovranità, secondo
cui ogni Stato disciplina l’esecuzione forzata sul proprio territorio e applica
esclusivamente il proprio diritto nazionale (DTF 138 III 11 consid. 7.2.4; Stojilković/Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 3a
ed. 2021, n. 2a ad art. 30a LEF; Vock
in: Kurzkommentar, SchKG, 2ª ed. 2014, n. 9 ad art. 84 LEF; nello stesso senso Schwander/Jakob in: Kurzkommentar,
SchKG, 3ª ed. 2025, n. 21 lett. a ad art. 30a LEF).
4.2.2
In
diritto svizzero, la concessione del rigetto dell’opposizione è un puro incidente dell’esecuzione, motivo per
cui, in particolare, la nozione di titolo di rigetto
dell’opposizione, e dunque
di riconoscimento di debito o di atto pubblico giusta l’art. 82 cpv. 1 LEF
oppure di decisione secondo l’art. 80 LEF, sono definite, secondo l’opinione comune, esclusivamente
dal diritto svizzero quale lex fori anche in presenza di elementi d’estraneità (cfr. DTF 145 III 213 consid. 6.1.1; sentenze della CEF 14.2020.193
dell’11 maggio 2021, RtiD 2022 I 658 n. 37c, consid. 6, e 14.2017.76 del 7 giugno 2017, RtiD 2018 I
770.
n. 41c, consid. 5.1e i rinvii).
Parimenti,
il foro dell’art. 84 LEF è considerato esclusivo anche in materia internazionale (sentenza della CEF 14.2015.9 del 13 maggio 2015,
RtiD 2016 I 736 n. 50c, consid. 1.3; Staehelin
in:
Basler Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n. 18 ad art. 84 LEF; Abbet in: Abbet/Veuillet (a cura di), La mainlevée de l’opposition, 2a
ed. 2022, n. 14 ad art. 84 LEF; Vock,
op. cit. loc. cit.), persino per rapporto alla Convenzione di Lugano (DTF 136
III 566 consid. 3.3; sentenza 5A_213/2013 del 7 ottobre 2013 consid. 3),
sicché una proroga di foro o una costituzione
in giudizio sono
inammissibili (citata DTF 136 III 566 consid. 3.3).
4.3
Quale primo argomento a sostegno dell’eccezione d’“incompetenza
giurisdizionale” della Pretura, RE
1.
fa valere che la stessa sentenza statunitense precisa come “This Court retains jurisdiction over the
cause for enforcement and otherwise”, ove l’“enforcement”
è l’esecuzione.
4.3.1
Stante
il principio della territorialità dell’esecuzione forzata (sopra consid.
4.2.1), l’interpretazione più immediata del dispositivo in questione è che la
Corte di Manatee si è dichiarata competente per disciplinare l’esecuzione della
propria decisione sul territorio degli Stati Uniti, sicché non si verifica
alcun conflitto di giurisdizione con quella
del Pretore, che verte su un incidente dell’esecuzione svizzera, limitata per
natura ai beni dell’escusso in Svizzera (sentenza della CEF 15.2021.28 del 15 ottobre 2021, consid. 2.5 e riferimenti
citati).
4.3.2
Anche
se, contro ogni attesa, la decisione statunitense dovesse stabilire una
competenza esecutiva della Corte anche per i beni situati in Svizzera, andrebbe considerata lesiva della sovranità svizzera
e priva di ogni effetto nella procedura di rigetto e nell’esecuzione. Il primo
motivo del reclamante è pertanto inconferente.
4.4
In
secondo luogo, RE 1 sostiene che CO 1 ha accettato la competenza esclusiva
della Corte di Manatee, sia perché non ha impugnato la sentenza di divorzio,
sia perché si è costituita nella procedura di modifica della stessa, le parti
avendo dunque prorogato il foro giusta l’art. 5 LDIP. Scrive che “la giurisdizione inferiore ha ritenuto che la
competenza territoriale fosse determinata dal luogo d’esecuzione, ignorando che
il foro di necessità
di cui all’art. 3 LDIP non è applicabile poiché esiste una proroga di foro
accettata dalla controparte e valida anche per le procedure esecutive”.
Ora,
le regole di foro della LDIP non si applicano di principio alle procedure esclusivamente
esecutive (sopra consid. 4.2.1), segnatamente alle cause di rigetto dell’opposizione,
il cui foro, anche in materia internazionale, è determinato esclusivamente dall’art.
84.
cpv. 1 LEF (sopra consid. 4.2.2). Siccome il foro dell’esecuzione è situato
in concreto a Lugano (art. 46 LEF), il Pretore del Distretto omonimo era competente per rigettare l’opposizione
(sentenza della CEF 14.2018.55 del 18 settembre 2018, RtiD 2019 I 636
n. 63c, consid. 2.4). Anche su questo punto il reclamo è infondato.
4.5
In terzo luogo, RE 1 evoca il “principio di continuità
giurisdizionale”,
secondo cui “il tribunale che ha emesso la sentenza iniziale mantiene la competenza
per eventuali modifiche ed esecuzioni”, e afferma che violarlo
rischia di portare a decisioni contraddittorie, con grave danno per lui, o meglio
la condanna a pagare la somma posta in esecuzione e il pignoramento dei propri
beni per un importo superiore al dovuto.
4.5.1
In
realtà, il principio evocato dal reclamante, sempreché esista, corrisponde nei
suoi effetti a quelli esplicati, secondo lui, dalla sentenza statunitense,
laddove ha stabilito che “This
Court retains jurisdiction over the cause for enforcement and otherwise”. Si può pertanto semplicemente rinviare ai motivi della confutazione
di quel primo argomento (sopra consid. 4.3).
4.5.2
A
scanso di equivoci, va precisato che una sentenza di rigetto dell’opposizione,
che tende solo alla verifica dell’esistenza di un titolo esecutivo (sopra
consid. 2), non può entrare in contraddizione con una decisione di merito (in casu di modifica
di sentenza di divorzio), che verte invece sull’esistenza del credito posto in
esecuzione (sentenza della CEF 14.2023.39 del 22 settembre 2023 consid. 7.1).
Da un lato, la decisione di rigetto dell’opposizione non è una decisione di
condanna e dall’altro l’escusso che paga più del dovuto, spontaneamente o in
seguito alla realizzazione dei suoi beni, può chiederne la restituzione
mediante l’azione di ripetizione (art. 86 cpv. 1 LEF; DTF 132 III 539
consid. 3.3), provando semplicemente che il debito non esiste (più)
(cpv. 3). Non sussiste dunque, neppure sotto questo profilo, alcuna ragione di
derogare al foro esclusivo dell’art. 84 LEF.
4.6
In
quarto e ultimo luogo, RE 1 asserisce che la competenza esclusiva della Corte
di Manatee gli ha impedito di costituirsi in giudizio in Svizzera, precisando
che la sua costituzione in quello di rigetto non è stata incondizionata, poiché
ha sollevato l’eccezione d’incompetenza del Pretore. Tuttavia, non si capisce come
tale circostanza incida sulla competenza del primo giudice, che – si ribadisce
– è esclusiva. Anche sul punto, il reclamo è privo di pregio.
5.
Rammentato
che la procedura di rigetto dell’opposizione ha scopo e oggetto diversi da
quella pendente negli Stati Uniti, giacché ha effetti esclusivamente esecutivi,
privi di regiudicata quanto all’esistenza dei crediti posti in esecuzione, il
Pretore ha riconosciuto, in generale, che l’esistenza di procedimenti paralleli
può sì giustificare la sospensione di uno dei procedimenti giusta l’art. 126
CPC, se evita il rischio di decisioni contraddittorie, ma ha precisato che non
basta la sola aspettativa di vedersi chiarire questioni di diritto o di prova,
aggiungendo che nella procedura di rigetto la sospensione è possibile in casi
rarissimi, poiché tale procedura è sommaria e caratterizzata dall’esigenza di
celerità. Ha pertanto rifiutato di sospendere il procedimento di rigetto sia
per litispendenza, sia in forza dell’art. 126 CPC.
5.1
RE
1.
lamenta una violazione dell’art. 9 LDIP, il cui primo capoverso prevede che
il giudice svizzero deve sospendere il procedimento, se all’estero ne è
pendente un altro, con le stesse parti e lo stesso oggetto, purché sia
presumibile che il giudice estero emetta, entro congruo termine, una decisione
riconoscibile in Svizzera. In merito, scrive che le parti e l’oggetto del
procedimento pendente negli Stati Uniti sono gli stessi che nella causa
svizzera di rigetto, entrambi vertenti sui contributi di mantenimento dal mese
di luglio 2019 al mese di marzo 2024 e sulla loro esecuzione. Sostiene d’altronde
che la litispendenza risulti “chiaramente” da un affidavit dell’avv. __________ e dall’istanza tendente
alla modifica della sentenza di divorzio. Afferma pure che la Corte di Manatee emetterà
nell’“immediato futuro” una decisione riconoscibile in Svizzera, motivo per cui chiede, sempre in via principale, la sospensione dei procedimenti giusta
l’art. 9 LDIP.
5.1.1
La LDIP non si applica di principio alle procedure speciali e individuali esclusivamente esecutive (sopra consid.
4.2.1). Una sospensione in virtù dell’art. 9 LDIP non entra pertanto in
considerazione.
5.1.2
Ad
ogni modo, la procedura pendente negli Stati Uniti e quella svizzera di
rigetto non hanno lo stesso oggetto litigioso, giacché riguardano controversie
diverse ed esplicano effetti giuridici differenti, la prima vertente sull’obbligo
di pagare il contributo di mantenimento (o
sul suo importo) e la seconda sull’esistenza di un titolo esecutivo
(sopra consid. 2 e 4.5.2). Non hanno pertanto lo stesso oggetto
litigioso nel senso dell’art. 9 cpv. 1 LDIP secondo la “teoria del punto
centrale” (Kernpunkttheorie) adottata dal Tribunale federale (sentenze
4A_248/2024 del 4 marzo 2025, destinata alla pubblicazione nelle DTF, consid.
5.2.5, e 4C.351/2005 del 28 febbraio 2006, consid. 4.3;
DTF 138 III 570 consid. 4.2.2), per cui l’oggetto litigioso (la pretesa o “Anspruch”) è identico se le conclusioni
delle due domande giudiziarie riguardano, al centro, la stessa controversia, concernente
effetti giuridici derivanti dalle stesse circostanze di fatto (“Lebenssachverhalt”) intese in senso ampio.
5.2
A giustificazione della sospensione della causa di rigetto giusta l’art.
126.
CPC, il reclamante ribadisce i rischi di decisioni contraddittorie e di
grave danno per lui, senza confrontarsi con le decisioni citate dal Pretore
(sentenze della CEF 14.2015.241 del 19 maggio 2015, RtiD 2017 I 715 n. 35c, consid.
6.
[relativa ad alimenti], e 14.2013.104 del 19 novembre 2013, RtiD 2014 II 905
n. 62c, consid. 6.1). La ricevibilità della censura, insufficientemente
motivata, è pertanto dubbia. Ad ogni modo, la decisione impugnata è conforme
alla giurisprudenza secondo cui la causa di rigetto non può di principio essere
sospesa fino al termine di un altro procedimento, ad esempio di annullamento
dell’obbligo di mantenimento posto a carico dell’escusso (sentenze del Tribunale federale 5A_311/ 2012 del 13 maggio
2015, consid. 3.2, e della CEF 14.2023.39 del 22 settembre 2023, consid. 7.1; Staehelin, op. cit., n. 63 ad art. 84).
La natura esecutiva della decisione di rigetto esclude i rischi invocati dal
reclamante (sopra consid. 4.5.2).
6.
Nel
merito, ritenuto in via pregiudiziale che la sentenza di divorzio è
riconoscibile in Svizzera giusta l’art. 25 LDIP, il Pretore ha respinto l’eccezione
del convenuto secondo cui la sentenza non è esecutiva a causa della
presentazione dell’istanza tendente alla sua modifica, rilevando che il
convenuto non aveva preteso che la Corte di Manatee ne avesse sospeso l’esecutività
e considerando poco credibile che la presentazione di tale istanza l’avesse
sospesa di diritto. Il magistrato ha pertanto reputato la sentenza statunitense
esecutiva in Svizzera e idonea quale titolo di rigetto giusta l’art. 80 LEF,
onde l’accoglimento delle istanze e il rigetto definitivo delle opposizioni
interposte dall’escusso.
6.1
Il
reclamante contesta che la sentenza di divorzio sia riconoscibile in Svizzera giusta
l’art. 25 LDIP e costituisca un titolo “definitivo
ed esecutivo” per il rigetto dell’opposizione, facendo nuovamente
valere la pendenza della procedura tendente alla sua modifica. Chiede pertanto
la riforma della decisione impugnata nel senso della reiezione
delle istanze.
6.2
Così
argomentando, il reclamante misconosce che dal 1° gennaio 2011 la decisione
giudiziaria, per assurgere a titolo di rigetto definitivo dell’opposizione, non
deve (più) essere definitiva, ossia passata in giudicato (ciò che in concreto
pare comunque il caso della decisione di divorzio), ma solo esecutiva (art. 80
cpv. 1 LEF; DTF 146 III 285 consid. 2.1 e
145.
III 35 consid. 7.3.3.2; tra tante: sentenza della CEF 14.2023.61 del
25.
aprile 2024, consid. 5.2 e i riferimenti).
Orbene, egli non cita alcuna disposizione, decisione o contributo di
dottrina statunitense secondo cui la sola presentazione dell’istanza di
modifica di sentenza di divorzio ne sospenderebbe di diritto l’esecutività né
produce una decisione che in concreto sospende l’esecutività del dispositivo
della decisione della Corte di Manatee relativo agli alimenti posti in
esecuzione, ciò che gli sarebbe spettato fare per ottenere la reiezione delle
istanze (Abbet, op. cit., n. 74 ad
art. 80 e n. 2 ad art. 81; Staehelin,
op. cit., n. 9 e 55 ad art. 80 e i rinvii). Privo di pregio anche su questo
punto, il reclamo deve pertanto essere respinto.
7.
La tassa del presente giudizio, stabilita
in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece
problema di ripetibili, la controparte, cui i reclami non sono stati notificati
per osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede.
8.
Circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 123'672.30
nella causa dal valore minore, in ogni causa raggiunge dunque agevolmente la
soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1
lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia:
1. Il reclamo nella causa SO.__________ è respinto.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 500.– relative al dispositivo n. 1,
già anticipate da RE 1, sono poste a suo carico.
3. Il
reclamo nella causa SO.__________ è respinto.
4. Le spese processuali di complessivi fr. 500.–
relative al dispositivo n. 3, già anticipate da RE 1, sono poste a suo carico.
5. Il
reclamo nella causa SO.__________ è respinto.
6. Le spese processuali di complessivi fr. 500.–
relative al dispositivo n. 5, già anticipate da RE 1, sono poste a suo carico.
7. Il
reclamo nella causa SO.__________ è respinto.
8. Le spese processuali di complessivi fr. 500.–
relative al dispositivo n. 7, già anticipate da RE 1, sono poste a suo carico.
9. Il
reclamo nella causa SO.__________ è respinto.
10. Le spese processuali di complessivi fr. 500.–
relative al dispositivo n. 9, già anticipate da RE 1, sono poste a suo carico.
11. Il
reclamo nella causa SO.__________ è respinto.
12. Le
spese processuali di complessivi fr. 500.– relative al dispositivo n. 11,
già anticipate da RE 1, sono poste a
suo carico.
13. Notificazione a:
– avv. PA
1, __________, __________, __________;
– avv. PA
2, __________,
__________,
__________.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente Il
cancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).