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Decisione

14.2024.168

Rigetto definitivo dell’opposizione. Foro (giurisdizione) nel caso in cui il titolo di rigetto è una sentenza di divorzio emessa all’estero, di cui l’escusso ha chiesto la modifica. Litispendenza e sospensione della causa svizzera giusta la LDIP

12 maggio 2025Italiano21 min

sei precetti esecutivi emessi il 12 marzo 2024 dalla sede di Lugano dell’Ufficio

Source ti.ch

Incarto n.

14.2024.168

Lugano

12 maggio 2025

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta dei giudici:

Jaques,

presidente

Walser

e Grisanti

cancelliere:

Ferrari

statuendo nelle sei cause SO.__________

(rigetto definitivo dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Lugano,

sezione 5, promossa con istanza 12 luglio 2024 da

CO 1, US – Florida

(patrocinata dall’avv. PA 2, __________)

contro

RE 1, __________

(patrocinato dall’avv. PA 1, __________)

giudicando sul reclamo del 29 novembre 2024 presentato da RE 1 contro

la decisione emessa il 15 novembre 2024 dal Pretore;

ritenuto

in fatto: A. Mediante sentenza di divorzio (“Judgment of Dissolution of Marria­ge”) del 9 giugno 2011, la Circuit Court In and For Manatee County in

Florida (in seguito: la Corte di Manatee) ha sciolto il matrimonio

contratto da RE 1 e CO 1, nonché approvato e incorporato nella sentenza l’accordo

sulle conseguenze accessorie del divorzio

(“Marital Settlement Agreement”) concluso dalle parti il 6 giugno precedente, con il quale il marito si

è impegnato a pagare alla moglie un

contributo di mantenimento (“alimony”) mensile di $ 20'000.–

dal giugno del 2011, entro il decimo giorno di ogni me­-se. La Corte ha

precisato di mantenere la giurisdizione sulla causa per l’esecuzione e per

altri motivi (“retains jurisdiction over the

cau­se for enforcement and otherwise”).

Fatti

B. Mediante istanza (“Supplemental Petition”) del

10 marzo 2020, RE 1 ha chiesto alla stessa Corte di modificare la senten­za di

divorzio in punto al contributo di mantenimento, con effetto retroattivo dal

luglio del 2019. Il procedimento è tuttora pendente.

C. Con

sei precetti esecutivi emessi il 12 marzo 2024 dalla sede di Lugano dell’Ufficio

d’esecuzione, CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso dei seguenti contributi di

mantenimento, oltreché, per ciascuno di essi, gl’interessi a tassi varianti dal

4.25 all’8.54% decorrenti dal giorno 11:

fr. 195'662.30 (luglio 2019-aprile 2020; precetto n. __________);

fr. 183'523.80 (maggio 2020-febbraio 2021; n. __________);

fr. 183'318.70 (marzo-dicembre 2021; n. __________);

fr. 191'215.40 (gennaio-ottobre 2022; n. __________);

fr. 183'218.50 (novembre 2022-agosto 2023; n. __________);

fr. 123'672.30 (settembre 2023-marzo 2024; n. __________).

D. Avendo

RE 1 interposto opposizione ai precetti esecutivi, con istanze del 12 luglio

2024 CO 1 ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Pretura del Distretto di

Lugano, sezione 5. Nel termine impartito, il convenuto si è opposto alle

istanze con osservazioni scritte del 19 agosto. Con repliche e dupliche

spontanee del 6 e 23 settembre, le parti si sono riconfermate nelle rispettive

e antitetiche posizioni.

E. Statuendo con un’unica decisione del 15

novembre 2024, il Preto­re ha dapprima riuniti i sei procedimenti, quindi ha

accolto le istan­ze e rigettato in via definitiva le opposizioni

interposte dal convenuto, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 300.–

complessivi (fr. 50.– per ogni causa) e un’indennità di fr. 3'000.– in

totale (fr. 500.– per ogni causa) a favore dell’istante.

F. Contro

la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con sei reclami del 29 novembre 2024 per ottenere,

“in via pregiudiziale”, l’accertamento dell’“incompetenza

giurisdizionale” della Pretura e la sospensione dei

procedimenti giusta l’art. 9 LDIP, protestate tasse, spese e congrue ripetibili

di seconda se­de, quantificate in almeno fr. 5'000.– per ogni reclamo, e

nel merito la riforma della decisione impugnata nel senso della reiezione delle

istanze, protestate tasse, spese e congrue ripetibili di prima e

seconda sede.

G. Il

2 dicembre 2024, il presidente della Camera ha disposto la congiunzione dei

procedimenti e il 20 dicembre ha respinto le doman­de di effetto sospensivo

presentate con le impugnazioni.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’oppo­­sizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

3.

CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla

Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.

e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro

dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è

avvenuta in concreto alla patrocinatrice di RE 1 il 19 novembre 2024, il

termine d’impugnazione è scaduto venerdì 29 novembre. Presentato quel­lo stesso giorno (data del timbro postale), il

reclamo è dunque tem­pestivo.

1.2

La Camera decide in linea di principio in

base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2

CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate

(art. 321 cpv. 1 CPC)

contenute nel reclamo (DTF 147 III 176 consid. 4.2.1, pag. 179 e i rimandi). Secondo l’art. 320

CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del

diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che

sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi

(art. 326 cpv. 1 CPC).

2.

In

virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione

ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria

esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che

dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il

pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura

di rigetto è una procedura sommaria documentale (Urkundenprozess), il cui

scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza

di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo

prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva

senza indugio (art. 84 cpv. 2 LEF) ove l’escusso non dimostri immediatamente

una delle eccezioni liberatorie enumerate all’art. 81 LEF (DTF 139 III 444,

consid. 4.1.1).

3.

Premesso

che la procedura di rigetto dell’opposizione è documentale e caratterizzata

dalla celerità, nella sentenza impugnata il Pretore ha respinto la richiesta di

RE 1 volta al richiamo dell’incarto del

procedimento pendente negli Stati Uniti. D’altronde, ha osservato che nulla avrebbe impedito al

convenuto di produrre i documenti dell’incarto richiamato di cui intendeva

avvalersi.

3.1

Nei reclami, RE 1 sostiene che il primo giudice avrebbe

invece dovuto richiamare l’incarto, perché gli era necessario per provare

alcune censure, esposte in prima sede e ribadite in seconda.

3.2

Sennonché,

RE 1 misconosce che il richiamo d’incarti relativi ad altre cause è di

principio escluso nella procedura sommaria di rigetto dell’opposizione per il

principio di celerità citato dal Pretore, specie ove, come nella

fattispecie, la parte avrebbe potuto senza difficoltà produrre già in prima

sede tutti i documenti che riteneva necessari alla tutela dei propri interessi (tra tante: sentenze della CEF 14.2023.140 del 27 marzo 2024, consid.

4.3, e 14.2018.150 del 27 maggio 2019 consid. 3.2). Il richiamo, comunque sia,

è del resto inutile (v. sotto consid. 4.3, 4.6 e 5.1.2). Sul punto, il reclamo

è privo di pregio.

4.

In

merito all’eccezione d’incompetenza sollevata dal convenuto, il Pretore ha rammentato,

da un lato, che giusta l’art. 84 LEF il

giudice competente per la procedura di rigetto dell’opposizione è quel­lo del

luogo dell’esecuzione, il cosiddetto foro esecutivo, ossia il luogo in

cui ha sede l’ufficio d’esecuzione che ha emesso il precetto cui è stata fatta

opposizione, dall’altro, che il foro esecutivo è imperativo, ciò che ne esclude

sia la proroga, sia l’accettazione tacita. Appurato che l’escusso non aveva

presentato ricorso contro i precetti esecutivi e posto ch’egli è domiciliato in

Svizzera, il primo giudice ha pertanto escluso che la Corte di Manatee sia

competente per la procedura di rigetto, rilevando che la precisazione, secondo

cui la Corte “retains

jurisdiction over the cause for enforcement and otherwise”, non può essere intesa nel senso che un giudice statunitense può (o

deve) adottare misure esecutive in Svizzera. Il magistrato si è pertanto

dichiarato competente.

4.1

RE

1.

afferma che, per vari motivi, il Pretore non ha giurisdizione per le

questioni relative all’esecuzione della sentenza di divorzio, compresi la

procedura di rigetto dell’opposizione e il preventivo riconoscimento. Chiede

pertanto, in via principale, l’accer­tamento dell’“incompetenza giurisdizionale” della Pretura. Prima di esaminare singolarmente i motivi del reclamante,

occorre però esporre le basi legali che disciplinano la competenza del giudice

del rigetto dell’opposizione in materia internazionale.

4.2

L’art.

30a LEF riserva i trattati internazionali e le disposizioni della legge

federale sul diritto internazionale privato (LDIP, RS 291). La Svizzera e gli Stati Uniti non essendo parte di accordi

internazionali concernenti l’esecuzione delle decisioni, la questione

della giurisdizione (internazionale) e competenza locale sarebbe semmai

disciplinata dalla LDIP. Tale legge si applica però di principio solo in

materia civile (e commerciale). All’interno del suo campo d’applicazione

materiale, i rinvii della LDIP si estendono tuttavia al diritto straniero nella sua integralità, ovvero anche, eventualmen­te,

alle norme di diritto pubblico che dal punto di vista svizzero sono rilevanti

per gli aspetti di diritto sostanziale della fattispecie di diritto privato (cfr. art.

13.

LDIP; Grolimund/Loacker/Schnyder

in: Basler Kommentar, IPRG, 4ª ed. 2020, n. 12 ad art. 1 LDIP; Bucher in: Commentaire romand, LDIP/CL, 2ª

ed. 2025, n. 2 ad art. 1 LDIP). Non regolamenta però espressamente la

legge applicabile in materia di procedura, tranne per alcune questioni

specifiche come la competenza dei tribunali e delle autorità svizzere (art. 1

cpv. 1 lett. a), la litispendenza (art. 9), alcuni

aspetti dell’as­sistenza internazionale (art. 11 segg.), il

riconoscimento e l’ese­cuzione delle decisioni estere (art. 25 segg.), in

particolare in materia di fallimento e concordato (art. 166 segg.), ma non in

materia di esecuzioni (speciali e individuali) per debiti. La questione di

sapere se la legge estera applicabile al merito della lite disciplina anche

specifici quesiti processuali oppure se si

applica il diritto svizzero è una questione d’interpretazione (Bucher, op. cit., n. 5 ad art. 1). In

linea di massima, alle questioni processuali si applica la legge del foro (lex processualis fori) (sentenza del

Tribunale federale 4A_503/2021 del 25 aprile 2022, consid. 4.3; Bucher, op. cit., n. 68 ad art. 13),

specie in materia di esecuzione forzata (sentenze della CEF 15.2025.15 del 14 aprile 2025,

consid. 4.1, e 15.2025.25/36 del 4 aprile 2025, consid. 2.2.2.2).

4.2.1

In materia internazionale, la giurisdizione (o competenza secondo la terminologia della LDIP) svizzera può essere

stabilita direttamen­te in base alla LEF solo se la LIDP o un trattato

internazionale lo consentono. Ciò è da negarsi di regola per le azioni di

diritto sostanziale. Nei procedimenti puramente

esecutivi, invece, anche nei rapporti internazionali il

foro è determinato direttamente in base alla LEF, in virtù del principio di

territorialità, che si basa sul principio di sovranità, secondo

cui ogni Stato disciplina l’esecuzione forzata sul proprio territorio e applica

esclusivamente il proprio diritto nazionale (DTF 138 III 11 consid. 7.2.4; Stojilković/Stae­helin in: Basler Kommentar, SchKG I, 3a

ed. 2021, n. 2a ad art. 30a LEF; Vock

in: Kurzkommentar, SchKG, 2ª ed. 2014, n. 9 ad art. 84 LEF; nello stesso senso Schwander/Jakob in: Kurzkommentar,

SchKG, 3ª ed. 2025, n. 21 lett. a ad art. 30a LEF).

4.2.2

In

diritto svizzero, la concessione del rigetto dell’opposizione è un puro incidente dell’esecuzione, motivo per

cui, in particolare, la nozione di titolo di rigetto

dell’opposizione, e dunque

di riconoscimen­to di debito o di atto pubblico giusta l’art. 82 cpv. 1 LEF

oppure di decisione secondo l’art. 80 LEF, sono definite, secondo l’opinione comune, esclusivamente

dal diritto svizzero quale lex fori anche in presenza di elementi d’estraneità (cfr. DTF 145 III 213 consid. 6.1.1; sentenze della CEF 14.2020.193

dell’11 maggio 2021, RtiD 2022 I 658 n. 37c, consid. 6, e 14.2017.76 del 7 giugno 2017, RtiD 2018 I

770.

n. 41c, consid. 5.1e i rinvii).

Parimenti,

il foro dell’art. 84 LEF è considerato esclusivo anche in materia internazionale (sentenza della CEF 14.2015.9 del 13 mag­gio 2015,

RtiD 2016 I 736 n. 50c, consid. 1.3; Staehelin

in:

Basler Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n. 18 ad art. 84 LEF; Abbet in: Abbet/Veuillet (a cura di), La mainlevée de l’opposition, 2a

ed. 2022, n. 14 ad art. 84 LEF; Vock,

op. cit. loc. cit.), persino per rapporto alla Convenzione di Lugano (DTF 136

III 566 consid. 3.3; senten­za 5A_213/2013 del 7 ottobre 2013 consid. 3),

sicché una proroga di foro o una costituzione

in giudizio sono

inammissibili (citata DTF 136 III 566 consid. 3.3).

4.3

Quale primo argomento a sostegno dell’eccezione d’“incompeten­­za

giurisdizionale” della Pretura, RE

1.

fa valere che la stessa sentenza statunitense precisa come “This Court retains jurisdiction over the

cause for enforcement and otherwise”, ove l’“en­forcement”

è l’esecuzione.

4.3.1

Stante

il principio della territorialità dell’esecuzione forzata (sopra consid.

4.2.1), l’interpretazione più immediata del dispositivo in questione è che la

Corte di Manatee si è dichiarata competente per disciplinare l’esecuzione della

propria decisione sul territorio degli Stati Uniti, sicché non si verifica

alcun conflitto di giurisdizio­ne con quella

del Pretore, che verte su un incidente dell’esecuzione svizzera, limitata per

natura ai beni dell’escusso in Svizzera (sen­tenza della CEF 15.2021.28 del 15 ottobre 2021, consid. 2.5 e ri­ferimenti

citati).

4.3.2

Anche

se, contro ogni attesa, la decisione statunitense dovesse stabilire una

competenza esecutiva della Corte anche per i beni situati in Svizzera, andrebbe considerata lesiva della sovranità sviz­zera

e priva di ogni effetto nella procedura di rigetto e nell’esecu­zione. Il primo

motivo del reclamante è pertanto inconferente.

4.4

In

secondo luogo, RE 1 sostiene che CO 1 ha accettato la competenza esclusiva

della Corte di Manatee, sia perché non ha impugnato la sentenza di divorzio,

sia perché si è costituita nella procedura di modifica della stessa, le parti

avendo dunque prorogato il foro giusta l’art. 5 LDIP. Scrive che “la giurisdizione inferiore ha ritenuto che la

competenza territoriale fosse determinata dal luogo d’esecuzione, ignorando che

il foro di necessità

di cui all’art. 3 LDIP non è applicabile poiché esiste una proroga di foro

accettata dalla controparte e valida anche per le procedure esecutive”.

Ora,

le regole di foro della LDIP non si applicano di principio alle procedure esclusivamente

esecutive (sopra consid. 4.2.1), segnatamente alle cause di rigetto dell’opposizione,

il cui foro, anche in materia internazionale, è determinato esclusivamente dall’art.

84.

cpv. 1 LEF (sopra consid. 4.2.2). Siccome il foro dell’esecuzione è situato

in concreto a Lugano (art. 46 LEF), il Pretore del Distretto omonimo era competente per rigettare l’opposizione

(sentenza del­la CEF 14.2018.55 del 18 settembre 2018, RtiD 2019 I 636

n. 63c, consid. 2.4). Anche su questo punto il reclamo è infondato.

4.5

In terzo luogo, RE 1 evoca il “principio di continuità

giuris­dizionale”,

secondo cui “il tribunale che ha emesso la sentenza iniziale mantiene la competenza

per eventuali modifiche ed esecuzioni”, e afferma che violarlo

rischia di portare a decisioni contraddittorie, con grave danno per lui, o meglio

la condanna a pagare la somma posta in esecuzione e il pignoramento dei propri

beni per un importo superiore al dovuto.

4.5.1

In

realtà, il principio evocato dal reclamante, sempreché esista, corrisponde nei

suoi effetti a quelli esplicati, secondo lui, dalla sentenza statunitense,

laddove ha stabilito che “This

Court retains jurisdiction over the cause for enforcement and otherwise”. Si può pertanto semplicemente rinviare ai motivi della confutazione

di quel primo argomento (sopra consid. 4.3).

4.5.2

A

scanso di equivoci, va precisato che una sentenza di rigetto del­l’opposizione,

che tende solo alla verifica dell’esistenza di un titolo esecutivo (sopra

consid. 2), non può entrare in contraddizione con una decisione di merito (in casu di modifica

di sentenza di divorzio), che verte invece sull’esistenza del credito posto in

esecuzio­ne (sentenza della CEF 14.2023.39 del 22 settembre 2023 consid. 7.1).

Da un lato, la decisione di rigetto dell’opposizione non è una decisione di

condanna e dall’altro l’escusso che paga più del dovuto, spontaneamente o in

seguito alla realizzazione dei suoi beni, può chiederne la restituzione

mediante l’azione di ripetizione (art. 86 cpv. 1 LEF; DTF 132 III 539

consid. 3.3), provando semplicemente che il debito non esiste (più)

(cpv. 3). Non sussiste dunque, neppure sotto questo profilo, alcuna ragione di

derogare al foro esclusivo dell’art. 84 LEF.

4.6

In

quarto e ultimo luogo, RE 1 asserisce che la competenza esclusiva della Corte

di Manatee gli ha impedito di costituirsi in giudizio in Svizzera, precisando

che la sua costituzione in quello di rigetto non è stata incondizionata, poiché

ha sollevato l’ecce­zione d’incompetenza del Pretore. Tuttavia, non si capisce come

tale circostanza incida sulla competenza del primo giudice, che – si ribadisce

– è esclusiva. Anche sul punto, il reclamo è privo di pregio.

5.

Rammentato

che la procedura di rigetto dell’opposizione ha scopo e oggetto diversi da

quella pendente negli Stati Uniti, giacché ha effetti esclusivamente esecutivi,

privi di regiudicata quanto all’esi­stenza dei crediti posti in esecuzione, il

Pretore ha riconosciuto, in generale, che l’esistenza di procedimenti paralleli

può sì giustificare la sospensione di uno dei procedimenti giusta l’art. 126

CPC, se evita il rischio di decisioni contraddittorie, ma ha precisato che non

basta la sola aspettativa di vedersi chiarire questioni di diritto o di prova,

aggiungendo che nella procedura di rigetto la sospensione è possibile in casi

rarissimi, poiché tale procedura è sommaria e caratterizzata dall’esigenza di

celerità. Ha pertanto rifiutato di sospendere il procedimento di rigetto sia

per litispendenza, sia in forza dell’art. 126 CPC.

5.1

RE

1.

lamenta una violazione dell’art. 9 LDIP, il cui pri­mo capoverso prevede che

il giudice svizzero deve sospendere il procedimento, se all’estero ne è

pendente un altro, con le stesse parti e lo stesso oggetto, purché sia

presumibile che il giudice estero emetta, entro congruo termine, una decisione

riconoscibile in Svizzera. In merito, scrive che le parti e l’oggetto del

procedimento pendente negli Stati Uniti sono gli stessi che nella causa

svizzera di rigetto, entrambi vertenti sui contributi di mantenimento dal mese

di luglio 2019 al mese di marzo 2024 e sulla loro esecuzione. Sostiene d’altronde

che la litispendenza risulti “chiaramen­te” da un affidavit dell’avv. __________ e dall’istanza tendente

alla modifica della sentenza di divorzio. Afferma pure che la Corte di Manatee emetterà

nell’“immediato futuro” una decisione riconoscibile in Svizzera, motivo per cui chiede, sempre in via principale, la sospensione dei procedimenti giusta

l’art. 9 LDIP.

5.1.1

La LDIP non si applica di principio alle procedure speciali e individuali esclusivamente esecutive (sopra consid.

4.2.1). Una sospen­sione in virtù dell’art. 9 LDIP non entra pertanto in

considerazione.

5.1.2

Ad

ogni modo, la procedura pendente negli Stati Uniti e quella svizzera di

rigetto non hanno lo stesso oggetto litigioso, giacché riguardano controversie

diverse ed esplicano effetti giuridici differenti, la prima vertente sull’obbligo

di pagare il contributo di mantenimento (o

sul suo importo) e la seconda sull’esistenza di un ti­tolo esecutivo

(sopra consid. 2 e 4.5.2). Non hanno pertanto lo stesso oggetto

litigioso nel senso dell’art. 9 cpv. 1 LDIP secondo la “teoria del punto

centrale” (Kernpunkttheorie) adottata dal Tribunale federale (sentenze

4A_248/2024 del 4 marzo 2025, destinata alla pubblicazione nelle DTF, consid.

5.2.5, e 4C.351/2005 del 28 febbraio 2006, consid. 4.3;

DTF 138 III 570 consid. 4.2.2), per cui l’oggetto litigioso (la pretesa o “Anspruch”) è identico se le conclusioni

delle due domande giudiziarie riguardano, al centro, la stessa controversia, concernente

effetti giuridici derivanti dalle stesse circostanze di fatto (“Lebenssachverhalt”) intese in senso ampio.

5.2

A giustificazione della sospensione della causa di rigetto giusta l’art.

126.

CPC, il reclamante ribadisce i rischi di decisioni contraddittorie e di

grave danno per lui, senza confrontarsi con le decisioni citate dal Pretore

(sentenze della CEF 14.2015.241 del 19 maggio 2015, RtiD 2017 I 715 n. 35c, consid.

6.

[relativa ad alimenti], e 14.2013.104 del 19 novembre 2013, RtiD 2014 II 905

n. 62c, consid. 6.1). La ricevibilità della censura, insufficientemente

motivata, è pertanto dubbia. Ad ogni modo, la decisione impugnata è conforme

alla giurisprudenza secondo cui la causa di rigetto non può di principio essere

sospesa fino al termine di un altro procedimen­to, ad esempio di annullamento

dell’obbligo di mantenimento posto a carico dell’escusso (sentenze del Tribunale federale 5A_311/ 2012 del 13 maggio

2015, consid. 3.2, e della CEF 14.2023.39 del 22 settembre 2023, consid. 7.1; Staehelin, op. cit., n. 63 ad art. 84).

La natura esecutiva della decisione di rigetto esclude i rischi invocati dal

reclamante (sopra consid. 4.5.2).

6.

Nel

merito, ritenuto in via pregiudiziale che la sentenza di divorzio è

riconoscibile in Svizzera giusta l’art. 25 LDIP, il Pretore ha respinto l’eccezione

del convenuto secondo cui la sentenza non è esecutiva a causa della

presentazione dell’istanza tendente alla sua modifica, rilevando che il

convenuto non aveva preteso che la Corte di Manatee ne avesse sospeso l’esecutività

e considerando poco credibile che la presentazione di tale istanza l’avesse

sospesa di diritto. Il magistrato ha pertanto reputato la sentenza statunitense

esecutiva in Svizzera e idonea quale titolo di rigetto giusta l’art. 80 LEF,

onde l’accoglimento delle istanze e il rigetto definitivo delle opposizioni

interposte dall’escusso.

6.1

Il

reclamante contesta che la sentenza di divorzio sia riconoscibile in Svizzera giusta

l’art. 25 LDIP e costituisca un titolo “definitivo

ed esecutivo” per il rigetto dell’opposizione, facendo nuovamente

valere la pendenza della procedura tendente alla sua modifica. Chie­de pertanto

la riforma della decisione impugnata nel senso della reiezione

delle istanze.

6.2

Così

argomentando, il reclamante misconosce che dal 1° gennaio 2011 la decisione

giudiziaria, per assurgere a titolo di rigetto definitivo dell’opposizione, non

deve (più) essere definitiva, ossia passata in giudicato (ciò che in concreto

pare comunque il caso della decisione di divorzio), ma solo esecutiva (art. 80

cpv. 1 LEF; DTF 146 III 285 consid. 2.1 e

145.

III 35 consid. 7.3.3.2; tra tante: sentenza della CEF 14.2023.61 del

25.

aprile 2024, consid. 5.2 e i riferimen­ti).

Orbene, egli non cita alcuna disposizione, decisione o contribu­to di

dottrina statunitense secondo cui la sola presentazione del­l’istanza di

modifica di sentenza di divorzio ne sospenderebbe di diritto l’esecutività né

produce una decisione che in concreto sospende l’esecutività del dispositivo

della decisione della Corte di Manatee relativo agli alimenti posti in

esecuzione, ciò che gli sarebbe spettato fare per ottenere la reiezione delle

istanze (Abbet, op. cit., n. 74 ad

art. 80 e n. 2 ad art. 81; Staehelin,

op. cit., n. 9 e 55 ad art. 80 e i rinvii). Privo di pregio anche su questo

punto, il reclamo deve pertanto essere respinto.

7.

La tassa del presente giudizio, stabilita

in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece

problema di ripetibili, la controparte, cui i reclami non sono stati notificati

per osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede.

8.

Circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 123'672.30

nella causa dal valore minore, in ogni causa raggiunge dunque agevolmente la

soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1

lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia:

1. Il reclamo nella causa SO.__________ è respinto.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 500.– relative al dispositivo n. 1,

già anticipate da RE 1, sono poste a suo carico.

3. Il

reclamo nella causa SO.__________ è respinto.

4. Le spese processuali di complessivi fr. 500.–

relative al dispositivo n. 3, già anticipate da RE 1, sono poste a suo carico.

5. Il

reclamo nella causa SO.__________ è respinto.

6. Le spese processuali di complessivi fr. 500.–

relative al dispositivo n. 5, già anticipate da RE 1, sono poste a suo carico.

7. Il

reclamo nella causa SO.__________ è respinto.

8. Le spese processuali di complessivi fr. 500.–

relative al dispositivo n. 7, già anticipate da RE 1, sono poste a suo carico.

9. Il

reclamo nella causa SO.__________ è respinto.

10. Le spese processuali di complessivi fr. 500.–

relative al dispositivo n. 9, già anticipate da RE 1, sono poste a suo carico.

11. Il

reclamo nella causa SO.__________ è respinto.

12. Le

spese processuali di complessivi fr. 500.– relative al dispositivo n. 11,

già anticipate da RE 1, sono poste a

suo carico.

13. Notificazione a:

– avv. PA

1, __________, __________, __________;

– avv. PA

2, __________,

__________,

__________.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente Il

cancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).