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Decisione

14.2024.169

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Mancato anticipo delle spese processuali presunte. Domanda di revisione della decisione d’irricevibilità

24 febbraio 2025Italiano3 min

14.2024.169

Source ti.ch

RE 1

Incarto n.

Fatti

14.2024.169

Istanza di revisione

Lugano

24 febbraio 2025

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques,

presidente

cancelliera:

Bertoni

statuendo quale giudice unico (art. 48b LOG) nella

procedura iniziata con il reclamo interposto il 19 novembre 2024 da

RE 1 __________

(c/o avv. RA 1, __________)

contro

la decisione emessa il 19

dicembre 2023 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, nella causa

SO.2023.2449 (rigetto provvisorio dell’opposizione) promossa contro il

reclamante dalla

CO 1

richiamata la decisione emessa il 31 gennaio

2025 da questa Camera, con cui ha dichiarato il reclamo irricevibile per

mancato versamento delle spese processuali presumibili fissate in fr. 150.–

Considerandi

entro la scadenza del(l’ultimo) termine suppletorio del 20 gennaio 2025;

preso atto dello scritto 10

febbraio 2025 del reclamante con cui chiede di rimettere la causa al ruolo,

facendo valere di aver inoltrato alla propria banca già il 4 dicembre 2024 la

richiesta di procedere al versamento dell’anticipo richiesto, di non aver mai

ricevuto l’ordinanza del 3 gennaio 2025 con cui è stato concesso il termine

suppletorio fino al 20 gennaio 2025 e di aver appurato che il suo consulente

bancario aveva proceduto al pagamento lo stesso 10 febbraio 2025;

considerato che la richiesta di RE 1 pare intesa come

una domanda di revisione nel senso dell’art. 329 CPC;

ricordato, come già indicato nell’ordinanza del 3

gennaio 2025, che il termine di pagamento dell’anticipo è rispettato se l’importo dovuto

è versato alla posta svizzera, oppure addebitato a un conto postale o bancario

in Svizzera, in favore del tribunale il più tardi l’ultimo giorno del termine

(art. 143 cpv. 3 CPC) e che spetta al ricorrente dimostrare il tempestivo versamento

o addebito (DTF 139 III 365 consid. 3.1) producendo un’attesta­zione della

Postfinance o della banca;

constatato, per quanto riguarda il caso concreto, che

il termine di pagamento non è pertanto osservato con la semplice formulazione

di una richiesta di pagamento alla propria banca e che il pagamento effettivo è

avvenuto solo il 10 febbraio 2025, ovvero dopo l’ul­tima scadenza del 20 gennaio 2025 (motivo per cui è stato stornato

dal Tribunale il successivo 12 febbraio);

rammentato, come già precisato nella decisione di

stralcio del 31 gennaio 2025, che l’or­dinanza

del 3 gennaio 2025, secondo l’art. 138 cpv. 3 lett. a CPC, è stata validamente notificata all’indirizzo

indicato nel reclamo presso l’avv. RA 1, sicché RE 1 non può lamentarsi

di un’eventuale mancata comunicazione di tale ordinanza da parte del suo

ausiliario;

ritenuto che la domanda di revisione è infondata e

come tale va respinta;

atteso che, eccezionalmente, si prescinde dal

prelevare oneri processuali per la decisione odierna;

Dispositivo

per questi motivi,

decide: 1. La domanda di revisione è respinta.

2. Non

si riscuotono spese processuali.

3. Notificazione a

.

Per la Camera esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

cancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia

civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,

entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di

ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).