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Decisione

14.2024.175

Rigetto definitivo dell’opposizione. Reclamo consegnato alla posta italiana l’ultimo giorno del termine. Tardività

15 gennaio 2025Italiano7 min

nella fattispecie, come si evince dal tracciamento EasyTrack relativo alla raccomandata n. 98.41.910450.00007530,

Source ti.ch

RE 1

Incarto n.

14.2024.175

Lugano

15 gennaio 2025

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques,

presidente

cancelliera:

Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) nella causa SO.2024.325 (rigetto definitivo dell’opposizione) della

Giudicatura di pace del Circolo di Balerna promossa con istanza 26 settembre

2024 dall’

CO 1

(patrocinato dall’avv. PA 1, __________)

contro

RE 1

giudicando sul reclamo del 9 dicembre 2024

presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 20 novembre 2024 dal Giudice

di pace;

ritenuto in fatto e considerando in diritto:

che

con precetto esecutivo n. __________ emesso il 19 luglio 2024 dalla sede di

Mendrisio dell’Ufficio d’esecuzione, l’CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di un

credito di fr. 5'143.41 oltre agli accessori;

che

statuendo con decisione del 20 novembre 2024 il Giudice di pace del Circolo di

Balerna ha parzialmente accolto l’istanza presentata dall’CO 1 il 26 settembre

Fatti

2024 e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dall’e­­scusso

limitatamente a fr. 4'843.41 oltre agli accessori, ponendo a suo carico le

spese processuali di fr. 280.– e un’indennità di fr. 650.– a favore

dell’istante;

che

contro la sentenza appena citata RE 1 è in-sorto a questa Camera con un reclamo

del 9 dicembre 2024 per farla “annullare

e revocare”;

che

la sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’op­­posizione – è

una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3

CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla

Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.

e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso;

che

pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è

impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC);

che

nella fattispecie, come si evince dal tracciamento EasyTrack relativo alla raccomandata n. 98.41.910450.00007530,

il reclaman­te ha ritirato la decisione impugnata il 28 novembre 2024;

che

il termine d’impugnazione ha quindi iniziato a decorrere il gior­no

successivo (art. 142 cpv. 1 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF) ed

è scaduto domenica 8 dicembre, per cui la scadenza è stata riportata a lunedì 9

dicembre (art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF);

che

RE 1 ha consegnato il reclamo alla posta italiana di Bergamo Centro il 9

dicembre 2024 (come risulta dal timbro postale sulla busta d’invio);

che

la raccomandata è giunta in Svizzera solo il 12 dicembre 2024 (tracciamento relativo

alla raccomandata n. RC291035872IT);

che

secondo l’art. 143 cpv. 1 CPC gli atti scritti devono essere consegnati al

tribunale oppure, all’indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una

rappresentanza diplomatica o consolare svizzera il più tardi l’ultimo giorno

del termine;

che

in caso di deposito presso un ufficio postale estero, lo scritto deve arrivare

all’autorità al più tardi entro l’ultimo giorno del termi­ne o la Posta

Svizzera deve prenderne possesso prima della scadenza del termine (DTF 92 II

215; sentenze del Tribunale federale 5A_427/2018 del 2 luglio 2018, consid. 4.1,

e 4A_468/2013 del 21 ottobre 2013, consid. 3.1, e della CEF 15.2016.112 del 12

gennaio 2017 consid. 1);

che

in diverse decisioni il Tribunale federale ha però stabilito che l’indicazione

dei rimedi giuridici deve comprendere la menzione secondo cui la memoria dev’essere

consegnata all’ufficio postale svizzero o a una rappresentanza diplomatica o

Considerandi

consolare svizzera e che in caso contrario l’atto consegnato entro il termine

all’ufficio postale estero si considera inoltrato

in tempo utile (DTF 145 IV 259, consid.

1.4

[in merito agli art. 81 cpv. 1 e 92 cpv. 2 CPP]; 144 II 401 consid.

3.1

e 125 V 65 consid. 4 [ambedue circa gli art. 21 cpv. 1 e 35 cpv. 2 PA]);

che

la dottrina è divisa sulla questione di sapere se tale giurisprudenza si

applica anche in ambito civile (pro:

Abbet in: Petit commentaire CPC, 2020, n. 4 ad

art. 143 CPC; contra: Tappy in: Commentaire romand, Code de

procédure civile, 2ª ed. 2018, n. 13 ad art. 1 CPC n. 143 CPC; non discute la

questione: Benn in: Basler Kommentar, ZPO, 3a ed.

2017, n. 9 ad art. 143 CPC);

che

nelle decisioni citate sopra (del 2013 e 2018) emesse in materia civile il

Tribunale federale non si è riferito a quelle emesse in ambito pubblico, mentre

la CEF ha lasciato la questione aperta;

che

non è neppure necessario risolvere il quesito nella fattispecie in esame,

siccome la decisione impugnata non è stata notificata all’estero, bensì al

domicilio di RE 1 a __________;

che,

come per tutti gli altri destinatari di atti giudiziari in Svizzera, l’art. 143

cpv. 1 CPC va reputato noto al reclamante;

che

non si pongono poi i problemi evocati nella DTF 145 IV 259

(consid. 1.4.3

e 1.4.4), ovvero della necessità d’informare il destinatario sulla possibilità

di consegnare il proprio ricorso all’estero presso una rappresentanza

diplomatica o consolare svizzera né di preservare la parte dallo svantaggio di

una notifica inadeguata della decisione;

che,

di conseguenza, il reclamante deve sopportare il rischio di aver scelto d’inviare

il reclamo dall’estero consegnandolo l’ultimo giorno del termine d’impugnazione

senza verificare se tale inusua­le modo di procedere fosse giuridicamente

corretto;

che,

per di più, il reclamo risulta spedito da un avvocato di __________ (avv. __________,

il cui timbro figura sulla busta), dal quale ci si poteva aspettare una

verifica del termine d’impugnazione;

che

RE 1 risponde della negligenza dell’avvocato da lui scelto (anche se ha

presentato e firmato il reclamo a nome proprio);

che

il reclamo è di conseguenza tardivo (art. 143 CPC per il rinvio dell’art. 31

LEF), ovvero inammissibile, ciò che va accertato d’uf­ficio (art. 60 CPC);

che

la tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61

cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), tenuto

conto dell’esito del giudizio, che ha comportato un onere lavorativo limitato

(cfr. sentenza della CEF 14.2021.109 del 17 febbraio 2022 consid. 6),

segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC);

che

non si pone invece problema di ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è

stato notificato per osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede;

che,

circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1

lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 4'843.41, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.–

ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è irricevibile.

2. La

tassa di giustizia del presente giudizio, di fr. 150.–, è posta a carico

del reclamante. Fatta salva un’eventuale compensazione, la parte eccedente dell’anticipo

da lui versato, di fr. 100.–, gli è restituita.

3. Notificazione a:

– ;

– .

Comunicazione

alla Giudicatura di pace del Circolo di Balerna.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

cancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF

(art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie

(art. 46 cpv. 1 LTF).