14.2024.175
Rigetto definitivo dell’opposizione. Reclamo consegnato alla posta italiana l’ultimo giorno del termine. Tardività
15 gennaio 2025Italiano7 min
nella fattispecie, come si evince dal tracciamento EasyTrack relativo alla raccomandata n. 98.41.910450.00007530,
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RE 1
Incarto n.
14.2024.175
Lugano
15 gennaio 2025
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
cancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa SO.2024.325 (rigetto definitivo dell’opposizione) della
Giudicatura di pace del Circolo di Balerna promossa con istanza 26 settembre
2024 dall’
CO 1
(patrocinato dall’avv. PA 1, __________)
contro
RE 1
giudicando sul reclamo del 9 dicembre 2024
presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 20 novembre 2024 dal Giudice
di pace;
ritenuto in fatto e considerando in diritto:
che
con precetto esecutivo n. __________ emesso il 19 luglio 2024 dalla sede di
Mendrisio dell’Ufficio d’esecuzione, l’CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di un
credito di fr. 5'143.41 oltre agli accessori;
che
statuendo con decisione del 20 novembre 2024 il Giudice di pace del Circolo di
Balerna ha parzialmente accolto l’istanza presentata dall’CO 1 il 26 settembre
Fatti
2024 e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dall’escusso
limitatamente a fr. 4'843.41 oltre agli accessori, ponendo a suo carico le
spese processuali di fr. 280.– e un’indennità di fr. 650.– a favore
dell’istante;
che
contro la sentenza appena citata RE 1 è in-sorto a questa Camera con un reclamo
del 9 dicembre 2024 per farla “annullare
e revocare”;
che
la sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione – è
una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3
CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla
Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.
e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso;
che
pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è
impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC);
che
nella fattispecie, come si evince dal tracciamento EasyTrack relativo alla raccomandata n. 98.41.910450.00007530,
il reclamante ha ritirato la decisione impugnata il 28 novembre 2024;
che
il termine d’impugnazione ha quindi iniziato a decorrere il giorno
successivo (art. 142 cpv. 1 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF) ed
è scaduto domenica 8 dicembre, per cui la scadenza è stata riportata a lunedì 9
dicembre (art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF);
che
RE 1 ha consegnato il reclamo alla posta italiana di Bergamo Centro il 9
dicembre 2024 (come risulta dal timbro postale sulla busta d’invio);
che
la raccomandata è giunta in Svizzera solo il 12 dicembre 2024 (tracciamento relativo
alla raccomandata n. RC291035872IT);
che
secondo l’art. 143 cpv. 1 CPC gli atti scritti devono essere consegnati al
tribunale oppure, all’indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una
rappresentanza diplomatica o consolare svizzera il più tardi l’ultimo giorno
del termine;
che
in caso di deposito presso un ufficio postale estero, lo scritto deve arrivare
all’autorità al più tardi entro l’ultimo giorno del termine o la Posta
Svizzera deve prenderne possesso prima della scadenza del termine (DTF 92 II
215; sentenze del Tribunale federale 5A_427/2018 del 2 luglio 2018, consid. 4.1,
e 4A_468/2013 del 21 ottobre 2013, consid. 3.1, e della CEF 15.2016.112 del 12
gennaio 2017 consid. 1);
che
in diverse decisioni il Tribunale federale ha però stabilito che l’indicazione
dei rimedi giuridici deve comprendere la menzione secondo cui la memoria dev’essere
consegnata all’ufficio postale svizzero o a una rappresentanza diplomatica o
Considerandi
consolare svizzera e che in caso contrario l’atto consegnato entro il termine
all’ufficio postale estero si considera inoltrato
in tempo utile (DTF 145 IV 259, consid.
1.4
[in merito agli art. 81 cpv. 1 e 92 cpv. 2 CPP]; 144 II 401 consid.
3.1
e 125 V 65 consid. 4 [ambedue circa gli art. 21 cpv. 1 e 35 cpv. 2 PA]);
che
la dottrina è divisa sulla questione di sapere se tale giurisprudenza si
applica anche in ambito civile (pro:
Abbet in: Petit commentaire CPC, 2020, n. 4 ad
art. 143 CPC; contra: Tappy in: Commentaire romand, Code de
procédure civile, 2ª ed. 2018, n. 13 ad art. 1 CPC n. 143 CPC; non discute la
questione: Benn in: Basler Kommentar, ZPO, 3a ed.
2017, n. 9 ad art. 143 CPC);
che
nelle decisioni citate sopra (del 2013 e 2018) emesse in materia civile il
Tribunale federale non si è riferito a quelle emesse in ambito pubblico, mentre
la CEF ha lasciato la questione aperta;
che
non è neppure necessario risolvere il quesito nella fattispecie in esame,
siccome la decisione impugnata non è stata notificata all’estero, bensì al
domicilio di RE 1 a __________;
che,
come per tutti gli altri destinatari di atti giudiziari in Svizzera, l’art. 143
cpv. 1 CPC va reputato noto al reclamante;
che
non si pongono poi i problemi evocati nella DTF 145 IV 259
(consid. 1.4.3
e 1.4.4), ovvero della necessità d’informare il destinatario sulla possibilità
di consegnare il proprio ricorso all’estero presso una rappresentanza
diplomatica o consolare svizzera né di preservare la parte dallo svantaggio di
una notifica inadeguata della decisione;
che,
di conseguenza, il reclamante deve sopportare il rischio di aver scelto d’inviare
il reclamo dall’estero consegnandolo l’ultimo giorno del termine d’impugnazione
senza verificare se tale inusuale modo di procedere fosse giuridicamente
corretto;
che,
per di più, il reclamo risulta spedito da un avvocato di __________ (avv. __________,
il cui timbro figura sulla busta), dal quale ci si poteva aspettare una
verifica del termine d’impugnazione;
che
RE 1 risponde della negligenza dell’avvocato da lui scelto (anche se ha
presentato e firmato il reclamo a nome proprio);
che
il reclamo è di conseguenza tardivo (art. 143 CPC per il rinvio dell’art. 31
LEF), ovvero inammissibile, ciò che va accertato d’ufficio (art. 60 CPC);
che
la tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61
cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), tenuto
conto dell’esito del giudizio, che ha comportato un onere lavorativo limitato
(cfr. sentenza della CEF 14.2021.109 del 17 febbraio 2022 consid. 6),
segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC);
che
non si pone invece problema di ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è
stato notificato per osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede;
che,
circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1
lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 4'843.41, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.–
ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è irricevibile.
2. La
tassa di giustizia del presente giudizio, di fr. 150.–, è posta a carico
del reclamante. Fatta salva un’eventuale compensazione, la parte eccedente dell’anticipo
da lui versato, di fr. 100.–, gli è restituita.
3. Notificazione a:
– ;
– .
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del Circolo di Balerna.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
cancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto
è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF
(art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie
(art. 46 cpv. 1 LTF).