14.2024.18
Fallimento. Estinzione del credito dell’istante dopo la pronuncia. Solvibilità
15 febbraio 2024Italiano7 min
5, di decretare il fallimento della RE 1 per il mancato pagamento di fr. 1'922.65
Source ti.ch
Incarto
n.
14.2024.18
Lugano
15
febbraio 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
cancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa SO.2023.5794 (fallimento) della Pretura del Distretto di
Lugano, sezione 5, promossa con istanza 5 dicembre 2023 dalla
CO 1
contro
RE 1
(patrocinata dall’avv. PA 1, __________)
giudicando sul reclamo del 29 gennaio 2024 presentato dalla RE 1 contro
la decisione emessa il 23 gennaio 2024 dal Pretore;
ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Nell’ambito dell’esecuzione
n. __________ della sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione, il 5
dicembre 2023 la CO 1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione
5, di decretare il fallimento della RE 1 per il mancato pagamento di fr. 1'922.65
oltre a interessi e spese.
B. All’udienza
di discussione del 23 gennaio 2024 nessuno è comparso.
C. Statuendo
con decisione del 23 gennaio 2024 il Pretore ha dichia-rato il fallimento della
RE 1 dal giorno successivo alle ore 10:00, ponendo a carico della massa
fallimentare la tassa di giustizia di fr. 80.– e un acconto di fr. 920.–
per le spese esecutive.
D. Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 29 gennaio 2024
per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo,
l’annullamento del fallimento, asserendo di avere saldato il credito posto in esecuzione.
Il 31 gennaio 2024 il presidente della Camera ha parzialmente accolto la
domanda di effetto sospensivo. Nelle sue osservazioni del 5 febbraio 2024, la CO
1 ha confermato il pagamento del credito fatto valere con l’istanza e di
un’altra esecuzione dell’omonima cassa di compensazione, dichiarando il suo
disinteresse per la causa di fallimento.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una
decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC),
contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a
CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48.
lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro
dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv. 2 CPC). Visto
che la notifica è avvenuta in concreto alla RE 1 il 24 gennaio 2024, il termine
d’impugnazione è scaduto sabato 3 febbraio, per cui la scadenza è stata
riportata a lunedì 5 febbraio (art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art. 31
LEF). Presentato il 29 gennaio 2024 (data del timbro postale), il reclamo è
dunque senz’altro tempestivo.
2.
In
virtù
dell’art. 174 cpv. 2 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la
dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende
verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo
il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto (n. 1), o che l’importo
dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a
disposizione del creditore (n. 2), oppure che il creditore ha ritirato la
domanda di fallimento (n. 3). L’enumerazione è esaustiva.
2.1
Questi
fatti nuovi (e le relative prove), subentrati dopo la dichiarazione di
fallimento (nova
autentici o in senso proprio, denominati in
tedesco “echte Nova”, in
contrapposizione agli pseudonova o “unechte
Nova” citati all’art. 174 cpv. 1, 2° periodo
LEF), non vengono considerati d’ufficio, ma spetta al debitore farli valere
espressamente e provarne l’adempimento con documenti, sempre che renda
verosimile la sua solvibilità. Un fatto è reso verosimile se il giudice, nel
suo libero esame, giunge alla conclusione ch’esso corrisponde con una
sufficiente probabilità alle allegazioni della parte (DTF 120 II 393 consid. 4/c).
Concretamente è pertanto sufficiente per l’annullamento della dichiarazione di
fallimento che la solvibilità del fallito sia più probabile della sua
insolvibilità. A tal proposito non devono essere poste esigenze troppo severe,
in modo particolare allorquando la possibilità che l’azienda sopravviva
economicamente non può essere negata a priori (FF 1991 III 80) e la
mancanza di liquidità sufficiente appare
passeggera (sentenza del Tribunale federale 5A_328/2011 dell’11
agosto 2011, consid. 2).
L’illiquidità
dev’essere oggettiva, tale da impedire al debitore di tacitare i suoi creditori
alla scadenza dei loro crediti. Un indizio d’insolvibilità può emergere dal
numero e dall’importo delle esecuzioni pendenti, così come da eventuali nuove
istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di fallimento
impugnato. Anche il fatto di non essere in grado di pagare modesti importi
indica insolvibilità. La solvibilità dev’essere resa verosimile sulla base di
riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti, estratti
bancari, contratti di credito e così via, mentre semplici dichiarazioni del debitore sono insufficienti (Giroud/Theus Simoni in: Basler
Kommentar, SchKG II, 3a ed. 2021, n. 26d ad art. 174 LEF).
2.2
Nel
caso in esame la reclamante ha prodotto una ricevuta rilasciata il 24 gennaio
2024.
dall’Ufficio d’esecuzione (doc. B) relativa al versamento di fr. 1'957.25
a saldo dell’esecuzione promossa dall’istante, per cui il presupposto di cui
all’art. 174 cpv. 2 n. 1 risulta adempiuto.
2.3
Per
quel che riguarda invece il requisito della solvibilità – condizione
indispensabile per ottenere l’annullamento della decisione impugnata poiché,
come visto, il pagamento della somma posta in esecuzione è avvenuto soltanto
dopo la pronuncia del fallimento – la reclamante ha provato di aver pagato altre due
esecuzioni per oltre fr. 11'700.– (doc. C e D), sicché che nei suoi
confronti rimanevano pendenti cinque esecuzioni per poco più di
fr. 25'000.– complessivi, ma nessun attestato di carenza di beni
(doc. E). Tenuto conto del ritiro dell’esecuzione n. 3511837 della CO 1 di
compensazione, a carico della reclamante rimangono tuttora solo quattro
esecuzione per circa fr. 17'000.– totali di cui tre dell’istante o dell’omonima
cassa di compensazione.
Ciò
porta a ritenere che la sua sopravvivenza economica non sia minacciata a breve,
visto anche il suo principale creditore non pare temere difficoltà
nell’immediato futuro, siccome ha rinunciato a chiedere la conferma del
fallimento. Ricordato che secondo giurisprudenza e dottrina non si possono
imporre esigenze troppo severe alla verosimiglianza della solvibilità, nel caso
che ci occupa si può affermare che la capacità di pagamento della reclamante
appare più probabile della sua incapacità di pagamento, per cui la prognosi in
merito alla sua situazione finanziaria può essere ritenuta favorevole e la sua
solvibilità sufficientemente verosimile. Risultando adempiuti i requisiti di
cui all’art. 174 cpv. 2 LEF, il fallimento della RE 1 va annullato.
3.
La
tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come
pure le spese dell’Ufficio dei fallimenti, sono poste in ambo le sedi a carico della
reclamante, il cui pagamento tardivo ha reso necessario l’avvio della procedura
giudiziaria (cfr. art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Alla controparte non si
assegnano ripetibili perché non ha formulato alcuna domanda al riguardo (cfr.
art. 95 cpv. 3 lett. c CPC).
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: I. Il reclamo è accolto e di conseguenza:
1. La dichiarazione di
fallimento pronunciata il 23 gennaio 2024 dalla Pretura del Distretto di
Lugano, sezione 5, nei confronti della RE 1 è annullata.
2. La tassa di giustizia di
prima sede di fr. 80.–, da anticipare come di rito, è posta a carico della
RE 1.
3. Le spese dell’Ufficio
dei fallimenti, da anticipare come di rito, sono poste a carico della RE 1.
II. La
tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 230.– è posta a carico della
RE 1.
III. Notificazione a:
–
;
– ;
– Ufficio
d’esecuzione, Lugano;
– Ufficio
dei fallimenti, Viganello;
– Ufficio
cantonale del Registro di commercio, Biasca;
– Ufficio
del Registro fondiario del Distretto di Lugano, Lugano.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
cancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).