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Decisione

14.2024.180

Fallimento. Assenza delle parti all’udienza per un errore d’interpretazione della citazione. “Istanza congiunta per revoca della dichiarazione di fallimento” firmata dalle parti dopo la pronuncia del fallimento

14 febbraio 2025Italiano8 min

con decisione dell’11 dicembre 2024 il Pretore ha dichiarato il fallimento della

Source ti.ch

Incarto n.

14.2024.180

Lugano

14 febbraio 2025

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques,

presidente

cancelliera:

Bertoni

statuendo nella composizione a

giudice unico (art. 48b LOG) nella causa SO.2024.1674 (fallimento) della

Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 14 marzo 2024

dalla

CO 1

contro

RE 1

giudicando sul reclamo del 20 dicembre 2024 presentato dalla RE 1

contro la decisione emessa l’11 dicembre 2024 dal Pretore;

ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Nell’ambito dell’esecuzione

n. __________ della sede di Lugano del­l’Ufficio d’esecuzione, il 14 marzo

2024 la CO 1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, di

decreta­re il fallimento della RE 1 per il mancato pagamento di fr. 3'142.–

oltre a interessi e spese.

B. All’udienza

di discussione del 10 luglio 2024, il Pretore, a richiesta delle parti, le ha

citate seduta stante a una nuova udienza fissata per l’11 dicembre 2024, cui

però nessuna di esse è comparsa.

C. Statuendo

con decisione dell’11 dicembre 2024 il Pretore ha dichiarato il fallimento della

RE 1 dal giorno suc-cessivo alle ore

10:00, ponendo a carico della massa fallimentare la tassa di giustizia di fr. 80.–

e un acconto di fr. 920.– per le spese esecutive.

D. Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 20 dicembre 2024

per ottenere, previo

conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamen­­to del fallimento e

la concessione di un congruo termine per consentirle di adempiere alle sue

obbligazioni nei confronti dell’istan­­te, in conformità con gli accordi presi

con la stessa. Il 27 dicembre 2024 il presidente della Camera ha respinto la

domanda di effetto sospensivo. Stante il prevedibile esito del giudizio

odierno, il reclamo non è stato intimato alla controparte per osservazioni.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una

decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC),

contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a

CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.

48.

lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro

dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv. 2 CPC). Visto

che la notifica è avvenuta in concreto alla RE 1 il 13 dicembre 2024, il

termine d’impugnazione è scaduto lunedì 23 dicembre 2024 durante le ferie

natalizie (dal 18 dicembre al 1° gennaio inclusi 2024: art. 56 n. 2 LEF [DTF

143.

III 149 consid. 2.4.1.1]) ed .stato prorogato per legge fino al terzo

giorno utile dopo la fine delle stesse (art. 63 LEF per il rinvio dell’art. 145

cpv. 4 CPC; DTF 108 III 49), ossia martedì 7 gennaio 2025, il 6 gennaio essendo

festivo in Ticino (giorno dell’Epifania) e

il 4 gennaio un sabato. Presentato il 20 di­cembre 2024 (data del timbro

postale), il reclamo è dunque sen­z’altro tempestivo.

2.

La

reclamante si duole anzitutto che la sentenza impugnata è sta­ta emessa in

assenza delle parti alla seconda udienza dell’11 dicembre 2024, “a causa di un mero errore interpretativo”, “non intenzionale”, di ambedue le parti, che hanno erroneamente ritenuto che sarebbero

state riconvocate con un ulteriore atto di citazione. Come ammesso dalla stessa

reclamante, si trattava di un evidente errore, poiché il verbale della prima

udienza indicava sen­z’alcuna ambiguità valere “quale formale citazione”. In

queste cir-costanze, la reclamante non può ovviamente dedurre,

implicitamente, da un proprio errore una violazione del suo diritto di essere

sentita. La censura va pertanto respinta.

3.

Nel merito, la reclamante rileva di aver firmato con l’istante

il 16 dicembre 2024 un’“istanza congiunta per

revoca della dichiarazione di fallimento”, con cui hanno chiesto al Pretore di revocare la decisione di

fallimento e di concedere un termine di alcuni mesi per consentire alla

convenuta di completare il piano di rientro in corso e di “rientrare in bonis”, l’istante dichiarando

che il fallimento non rispecchia la sua volontà.

3.1

Ora, tale convenzione, già per il fatto che è stata conclusa

solo dopo il fallimento, non può adempiere le condizioni perché il Pretore

potesse, come addotto dalla reclamante, respingere l’istanza secondo l’art. 172

n. 1 o 2 LEF o differire il fallimento in virtù del­l’art. 173 LEF. L’art. 172

LEF riguarda del resto ipotesi (annullamento della comminatoria di fallimento,

restituzione del termine per interporre opposizione al precetto esecutivo o

ammissione al beneficio dell’opposizione tardiva giusta l’art. 77 LEF) senza

attinenza con l’oggetto della convenzione. Nemmeno era, e non è tuttora dato il

presupposto per un differimento della decisione giusta l’art. 173 LEF, in

mancanza di una decisione dell’autorità di vigilanza o del giudice in

applicazione degli art. 85 o 85a LEF, oppure di un atto esecutivo nullo.

Anche al riguardo il reclamo è infondato.

3.2

Non

sono neppure realizzati i presupposti dell’art. 174 cpv. 2 LEF, in virtù del

quale l’autorità giudiziaria superiore può annullare la dichiarazione di fallimento

se il debitore, impugnando la decisione, rende verosimile la sua solvibilità e

prova per mezzo di documenti che nel frattempo il debito, compresi gli

interessi e le spese, è stato estinto (n. 1), o che l’importo dovuto è stato

depositato pres­so l’autorità giudiziaria superiore a disposizione del

creditore (n. 2), oppure che il creditore ha ritirato la domanda di fallimento

(n. 3). L’enumerazione è infatti esaustiva (sentenza del Tribunale federale 5A_243/2019

del 17 maggio 2019 consid. 3.1; Giroud/ Theus

Simoni in: Basler Kommentar, SchKG II, 3ª ed.

2021, n. 20c ad art. 174 LEF) e non contempla

quali motivi di revoca del fallimento né una dilazione né una proroga di

pagamento accordata dall’istante.

3.3

Secondo

l’art. 174 cpv. 2 LEF, la revoca del fallimento è subordinata al verificarsi di

uno dei tre motivi esaustivamente elencati dal­la norma – estinzione del debito

verso l’istante (n. 1), deposito della somma dovuta presso l’autorità

giudiziaria superiore a dispo-sizione del creditore (n. 2) oppure ritiro della

domanda di fallimen­to (n. 3) – e al fatto che il reclamante abbia reso verosimile

la propria solvibilità. Entrambi i presupposti devono essere realizzati entro

la scadenza del termine di reclamo (DTF 136 III 295 consid. 3.2).

Orbene,

la reclamante non ha né allegato né dimostrato tali presupposti né con il

reclamo, ma neppure entro la scadenza del termine di ricorso, ossia entro il 7

gennaio 2025 (sopra consid. 1). Non ha invero neppure ritirato le due prime

raccomandate contenenti la decisione di reiezione dell’effetto sospensivo e la

richiesta di anticipazione delle spese processuali presumibili, inviate il 30

dicembre 2024 alla sua sede indicata a registro di commercio (via __________) e

il 3 gennaio 2025 all’indirizzo menzionato sul reclamo (__________). Da una

verifica d’ufficio (art. 255 lett. a CPC) del registro delle esecuzioni, si

evin­ce d’altronde che la reclamante è ufficialmente insolvibile, giacché nei

suoi confronti sono stati rilasciati undici attestati di carenza di beni per

quasi fr. 6'000.– complessivi. Il reclamo va pertanto respinto.

4.

Non

essendo stato concesso effetto sospensivo al gravame, il fallimento non dev’essere

nuovamente pronunciato. La decisione va notificata al presidente della sua

gerenza, come la terza raccomandata del 20 gennaio 2025, l’unica andata a buon

fine.

5.

La

tassa di giustizia, calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), è posta a

carico della parte soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC). Alla controparte non si

assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere osservazioni al

reclamo.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è respinto.

2. La

tassa di giustizia del presente giudizio, di fr. 150.–, è posta a carico

della RE 1.

3. Notificazione a:

– c/o __________,

;

– ;

– Ufficio

d’esecuzione, Lugano;

– Ufficio

dei fallimenti, Viganello;

Comunicazione

a:

– Tribunale federale, II

Corte di diritto civile, Av. du Tribunal fédéral 29, Losanna (con riferimento

all’inc. 5A_72/2025);

– Pretura del Distretto di

Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

cancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).