14.2024.180
Fallimento. Assenza delle parti all’udienza per un errore d’interpretazione della citazione. “Istanza congiunta per revoca della dichiarazione di fallimento” firmata dalle parti dopo la pronuncia del fallimento
14 febbraio 2025Italiano8 min
con decisione dell’11 dicembre 2024 il Pretore ha dichiarato il fallimento della
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Incarto n.
14.2024.180
Lugano
14 febbraio 2025
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
cancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a
giudice unico (art. 48b LOG) nella causa SO.2024.1674 (fallimento) della
Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 14 marzo 2024
dalla
CO 1
contro
RE 1
giudicando sul reclamo del 20 dicembre 2024 presentato dalla RE 1
contro la decisione emessa l’11 dicembre 2024 dal Pretore;
ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Nell’ambito dell’esecuzione
n. __________ della sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione, il 14 marzo
2024 la CO 1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, di
decretare il fallimento della RE 1 per il mancato pagamento di fr. 3'142.–
oltre a interessi e spese.
B. All’udienza
di discussione del 10 luglio 2024, il Pretore, a richiesta delle parti, le ha
citate seduta stante a una nuova udienza fissata per l’11 dicembre 2024, cui
però nessuna di esse è comparsa.
C. Statuendo
con decisione dell’11 dicembre 2024 il Pretore ha dichiarato il fallimento della
RE 1 dal giorno suc-cessivo alle ore
10:00, ponendo a carico della massa fallimentare la tassa di giustizia di fr. 80.–
e un acconto di fr. 920.– per le spese esecutive.
D. Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 20 dicembre 2024
per ottenere, previo
conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento del fallimento e
la concessione di un congruo termine per consentirle di adempiere alle sue
obbligazioni nei confronti dell’istante, in conformità con gli accordi presi
con la stessa. Il 27 dicembre 2024 il presidente della Camera ha respinto la
domanda di effetto sospensivo. Stante il prevedibile esito del giudizio
odierno, il reclamo non è stato intimato alla controparte per osservazioni.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una
decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC),
contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a
CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48.
lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro
dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv. 2 CPC). Visto
che la notifica è avvenuta in concreto alla RE 1 il 13 dicembre 2024, il
termine d’impugnazione è scaduto lunedì 23 dicembre 2024 durante le ferie
natalizie (dal 18 dicembre al 1° gennaio inclusi 2024: art. 56 n. 2 LEF [DTF
143.
III 149 consid. 2.4.1.1]) ed .stato prorogato per legge fino al terzo
giorno utile dopo la fine delle stesse (art. 63 LEF per il rinvio dell’art. 145
cpv. 4 CPC; DTF 108 III 49), ossia martedì 7 gennaio 2025, il 6 gennaio essendo
festivo in Ticino (giorno dell’Epifania) e
il 4 gennaio un sabato. Presentato il 20 dicembre 2024 (data del timbro
postale), il reclamo è dunque senz’altro tempestivo.
2.
La
reclamante si duole anzitutto che la sentenza impugnata è stata emessa in
assenza delle parti alla seconda udienza dell’11 dicembre 2024, “a causa di un mero errore interpretativo”, “non intenzionale”, di ambedue le parti, che hanno erroneamente ritenuto che sarebbero
state riconvocate con un ulteriore atto di citazione. Come ammesso dalla stessa
reclamante, si trattava di un evidente errore, poiché il verbale della prima
udienza indicava senz’alcuna ambiguità valere “quale formale citazione”. In
queste cir-costanze, la reclamante non può ovviamente dedurre,
implicitamente, da un proprio errore una violazione del suo diritto di essere
sentita. La censura va pertanto respinta.
3.
Nel merito, la reclamante rileva di aver firmato con l’istante
il 16 dicembre 2024 un’“istanza congiunta per
revoca della dichiarazione di fallimento”, con cui hanno chiesto al Pretore di revocare la decisione di
fallimento e di concedere un termine di alcuni mesi per consentire alla
convenuta di completare il piano di rientro in corso e di “rientrare in bonis”, l’istante dichiarando
che il fallimento non rispecchia la sua volontà.
3.1
Ora, tale convenzione, già per il fatto che è stata conclusa
solo dopo il fallimento, non può adempiere le condizioni perché il Pretore
potesse, come addotto dalla reclamante, respingere l’istanza secondo l’art. 172
n. 1 o 2 LEF o differire il fallimento in virtù dell’art. 173 LEF. L’art. 172
LEF riguarda del resto ipotesi (annullamento della comminatoria di fallimento,
restituzione del termine per interporre opposizione al precetto esecutivo o
ammissione al beneficio dell’opposizione tardiva giusta l’art. 77 LEF) senza
attinenza con l’oggetto della convenzione. Nemmeno era, e non è tuttora dato il
presupposto per un differimento della decisione giusta l’art. 173 LEF, in
mancanza di una decisione dell’autorità di vigilanza o del giudice in
applicazione degli art. 85 o 85a LEF, oppure di un atto esecutivo nullo.
Anche al riguardo il reclamo è infondato.
3.2
Non
sono neppure realizzati i presupposti dell’art. 174 cpv. 2 LEF, in virtù del
quale l’autorità giudiziaria superiore può annullare la dichiarazione di fallimento
se il debitore, impugnando la decisione, rende verosimile la sua solvibilità e
prova per mezzo di documenti che nel frattempo il debito, compresi gli
interessi e le spese, è stato estinto (n. 1), o che l’importo dovuto è stato
depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a disposizione del
creditore (n. 2), oppure che il creditore ha ritirato la domanda di fallimento
(n. 3). L’enumerazione è infatti esaustiva (sentenza del Tribunale federale 5A_243/2019
del 17 maggio 2019 consid. 3.1; Giroud/ Theus
Simoni in: Basler Kommentar, SchKG II, 3ª ed.
2021, n. 20c ad art. 174 LEF) e non contempla
quali motivi di revoca del fallimento né una dilazione né una proroga di
pagamento accordata dall’istante.
3.3
Secondo
l’art. 174 cpv. 2 LEF, la revoca del fallimento è subordinata al verificarsi di
uno dei tre motivi esaustivamente elencati dalla norma – estinzione del debito
verso l’istante (n. 1), deposito della somma dovuta presso l’autorità
giudiziaria superiore a dispo-sizione del creditore (n. 2) oppure ritiro della
domanda di fallimento (n. 3) – e al fatto che il reclamante abbia reso verosimile
la propria solvibilità. Entrambi i presupposti devono essere realizzati entro
la scadenza del termine di reclamo (DTF 136 III 295 consid. 3.2).
Orbene,
la reclamante non ha né allegato né dimostrato tali presupposti né con il
reclamo, ma neppure entro la scadenza del termine di ricorso, ossia entro il 7
gennaio 2025 (sopra consid. 1). Non ha invero neppure ritirato le due prime
raccomandate contenenti la decisione di reiezione dell’effetto sospensivo e la
richiesta di anticipazione delle spese processuali presumibili, inviate il 30
dicembre 2024 alla sua sede indicata a registro di commercio (via __________) e
il 3 gennaio 2025 all’indirizzo menzionato sul reclamo (__________). Da una
verifica d’ufficio (art. 255 lett. a CPC) del registro delle esecuzioni, si
evince d’altronde che la reclamante è ufficialmente insolvibile, giacché nei
suoi confronti sono stati rilasciati undici attestati di carenza di beni per
quasi fr. 6'000.– complessivi. Il reclamo va pertanto respinto.
4.
Non
essendo stato concesso effetto sospensivo al gravame, il fallimento non dev’essere
nuovamente pronunciato. La decisione va notificata al presidente della sua
gerenza, come la terza raccomandata del 20 gennaio 2025, l’unica andata a buon
fine.
5.
La
tassa di giustizia, calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), è posta a
carico della parte soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC). Alla controparte non si
assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere osservazioni al
reclamo.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è respinto.
2. La
tassa di giustizia del presente giudizio, di fr. 150.–, è posta a carico
della RE 1.
3. Notificazione a:
– c/o __________,
;
– ;
– Ufficio
d’esecuzione, Lugano;
– Ufficio
dei fallimenti, Viganello;
Comunicazione
a:
– Tribunale federale, II
Corte di diritto civile, Av. du Tribunal fédéral 29, Losanna (con riferimento
all’inc. 5A_72/2025);
– Pretura del Distretto di
Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
cancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).