14.2024.183
Rigetto provvisorio dell’opposizione. Contratto di mutuo. Credito al consumo. Esame della capacità creditizia del mutuatario. Eccessivo indebitamento
6 giugno 2025Italiano16 min
reclamante si duole infine che le ripetibili assegnate dal primo giudice alla AO1 sono esose, giacché la stessa avrebbe
Source ti.ch
Incarto n.
14.2024.183
Lugano
6 giugno 2025
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
cancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa SO.2023.5600 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della
Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 22 novembre
2023 dalla
AO1,
H______
(patrocinata dall’avv. PA1, Z______)
contro
AP1,
P______
giudicando sul reclamo del 27 dicembre 2024 presentato da AP1 contro la decisione emessa l’11 dicembre
2024 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Con contratto di credito del 1° gennaio 2020 S______ B______ (ora AP1, dopo l’autorizzazione del Comune a
cambiare nome) si è impegnato a rimborsare alla AO1
fr. 18'000.– oltre a costi assicurativi di fr. 1'966.20 e interessi
del 9.9% mediante ottantaquattro rate di fr. 326.10 l’una, la prima con
scadenza al 31 gennaio 2020. Il 24
gennaio 2023 la AO1 ha disdetto il contratto stante la mora della
mutuataria, che a quel momento risultava debitrice per fr. 18'687.45.
B. Con
precetto esecutivo n. _____55 emesso il 9
febbraio 2023 dalla sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione, la AO1 ha escusso AP1
per l’incasso di fr. 17'872.50 oltre agl’interessi del 9.9% dal 9
febbraio 2023 (indicando quale causa del credito il “Saldo dovuto sul contratto _____89”), fr. 50.–
(per “Spese esecutive
creditore”) e fr. 64.90 (per “Interessi di mora”).
C. Avendo
AP1 interposto opposizione al precetto
esecutivo, con istanza del 22 novembre 2023 la AO1
ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura del Distretto di Lugano,
sezione 5 per fr. 17'850.45 oltre interessi del 9.9% dal 9 febbraio 2023, fr. 64.90
d’interessi dal 31 gennaio 2020 all’8 febbraio 2023 e fr. 103.30 di spese
d’esecuzione. Nel termine impartito, la convenuta si è opposta all’istanza con
osservazioni scritte del 26 gennaio 2024. Con replica spontanea del 31 gennaio
2024 e duplica spontanea del 9 febbraio 2024 le parti hanno ribadito le loro
posizioni contrastanti.
D. Statuendo con decisione dell’11 dicembre 2024, il Pretore ha
(parzialmente) accolto l’istanza e rigettato in via provvisoria l’opposizione
interposta dalla convenuta per fr. 17'915.41 (17'850.45 + 64.90) oltre
interessi del 9.9% su fr. 17'850.45 dal 9 febbraio 2023 (senza le spese d’esecuzione
di fr. 103.30), ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 200.–
e un’indennità di fr. 600.– a favore dell’istante.
E. Contro
la sentenza appena citata AP1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 27 dicembre
2024 per ottenerne l’annullamento e la reiezione dell’istanza,
protestate spese e ripetibili. Stante il prevedibile esito dell’odierno
giudizio, il reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni.
Considerando
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla
Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.
e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1 Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro
dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è
avvenuta in concreto a AP1 il 19 dicembre
2024 durante le ferie esecutive natalizie (art. 56 n. 2 vLEF e 145 cpv. 4 vCPC;
DTF 143 III 149 consid. 2.4.1.1), il termine d’impugnazione, iniziato a
decorrere il pri-mo giorno utile dopo le ferie (DTF 121 III 285 consid. 2/b e
49 III 76), ossia il 2 gennaio 2025, è scaduto domenica 12 gennaio, per cui la
scadenza è stata riportata a lunedì 13 gennaio 2025 (art. 142 cpv. 3 CPC per il
rinvio dell’art. 31 LEF). Presentato il 27 dicembre 2024 (data del timbro
postale), il reclamo è dunque senz’altro tempestivo.
1.2 La Camera decide in linea di principio in
base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2
CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate
(art. 321 cpv. 1 CPC)
contenute nel reclamo (DTF 147 III 176 consid. 4.2.1, pag. 179 e i rimandi). Secondo l’art. 320
CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del
diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che
sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi
(art. 326 cpv. 1 CPC).
2. In
virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione
ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito
constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso
sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il
riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura
sommaria documentale (Urkundenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in
esecuzione, bensì l’esistenza di un titolo esecutivo (DTF 147 III 176 consid. 4.2.1), così da determinare
rapidamente i ruoli delle parti in un eventuale processo ordinario (art.
79 o 83 cpv. 2 LEF; sentenza del Tribunale federale 5A_552/2021 del 5 gennaio
2022 consid. 2.3). Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo
prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza
esecutiva senza indugio (art. 84 cpv. 2 LEF) ove l’escusso non renda
immediatamente verosimili eccezioni liberatorie, in linea di massima mediante
documenti (art. 254 cpv. 1 CPC; DTF 145 III 160 consid. 5.1). La decisione di
rigetto provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza
regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 148 III 225 consid. 4.1.1).
Il pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente
il litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 143 III 564
consid. 4.1 e 136 III 528 consid. 3.2).
3. Nella
decisione impugnata, il Pretore ha stabilito che il contratto di mutuo prodotto dall’istante costituisce un valido
titolo di rigetto provvisorio per fr. 17'850.45 oltre agl’interessi
di mora dall’avvio dell’esecuzione (9 febbraio 2023) e per interessi
capitalizzati di fr. 64.96 dal 31 gennaio 2020 fino al 24 gennaio 2023 (anziché
fino all’8 febbraio 2023), data che corrisponde alla fine anticipata del con-tratto
per volontà della mutuante. Egli ha determinato la somma di fr. 17'850.45 considerando
il debito originario di fr. 19'966.20 (credito di base di fr. 18'000.–
e costi assicurativi di fr. 1'966.20), oltre ai costi aggiuntivi di
diffide e dilazioni (fr. 980.–) e agl’interessi contrattuali (fr. 3'480.50),
dedotti gli acconti versati dalla convenuta, di complessivi fr. 6'576.25.
Ha
d’altronde respinto l’eccezione della convenuta secondo cui l’istante avrebbe
concluso il contratto senza aver precedentemente eseguito un’analisi seria
della solvibilità della mutuataria, causandole un eccessivo indebitamento. La
convenuta, ha continuato il primo giudice, pareva intendere che il suo caso
dovesse essere trattato sotto l’egida dell’art. 32 della Legge federale
sul credito al consumo [LCC, RS 221.214.1] che
sancisce, per sommi capi, che in difetto di un esame serio e approfondito della
capacità creditizia del mutuatario il creditore professionale perde il credito
concesso, ciò che presuppone un’irregolarità nell’esame della capacità
creditizia operato dal creditore (art. 28 LCC). In base agli atti, il Pretore ha
negato che AO1 avesse violato tali suoi doveri, puntualizzando che il tentativo
della convenuta di ribaltare le proprie responsabilità sulla controparte non
meritava protezione.
4. Nel
reclamo AP1 ribadisce in buona sostanza che il
contratto di prestito non poteva costituire un valido titolo di rigetto e che
il Pretore ha commesso errori e omissioni nel valutare i suoi argomenti.
5. Ora
a fronte di un valido titolo di rigetto, ossia il contratto di prestito del 1°
gennaio 2020, a sostegno del quale l’istante ha indicato il calcolo eseguito
per accertare la capacità creditizia del mutuatario (istanza pagg. 13 e 14),
incombeva all’escussa sollevare valide eccezioni in virtù dell’art. 82 cpv. 2
LEF.
5.1 A
norma della disposizione appena citata, all’escusso incombe l’onere di
rendere immediatamente verosimili le eccezioni od obiezioni che deduce in
giudizio. Esse non solo devono essere esposte in modo convincente, ma devono
anche essere sostanziate in modo perlomeno verosimile nel senso che a conforto
delle allegazioni devono esserci riscontri oggettivi (DTF 132 III 140 consid.
4.1.2, pag. 144), di principio documentali (art. 254 cpv. 1 CPC; DTF 145 III
160 consid. 5.1).
Come
correttamente rilevato dal Pretore, l’art. 32 LCC sanziona il creditore che
viola l’art. 28 LCC; se lo fa in modo grave egli perde l’importo del credito
concesso, compresi gl’interessi e le spese, mentre se la violazione è lieve il
creditore perde unicamente gli interessi e le spese, di modo che in quest’ultima
ipotesi il contratto vale perlomeno titolo di rigetto per il rimborso dell’importo
del credito concesso (sul tema vedi Abbet
in: Abbet/Veuillet (a cura di), La mainlevée de l’opposition, 2a ed.
2022, n. 172 ad art. 82 LEF).
5.2
AP1 si duole (pag. 3) che il Pretore ha
deciso che non si potesse muovere rimproveri alla AO1 circa la questione dell’eccessivo indebitamento
ai sensi della legge sul credito al consumo, e in particolare la violazione
dell’art. 28 LCC, senza però motivarlo “in modo incontrovertibile”.
5.2.1 Orbene,
nella decisione impugnata il Pretore ha concluso che AO1 non aveva violato i
propri doveri poiché aveva analizzato la capacità creditizia della mutuataria.
In effetti l’analisi dell’istante risultava dagli atti (doc. 7, calcolo dell’eccedenza
mensile di budget, ove risultava un saldo di fr. 665.– dalla differenza
tra entrate di fr. 3'536.05 e uscite di fr. 2'871.05), unitamente al
conteggio salario del 13 dicembre 2019 fornito dalla mutuante stessa (doc. 36,
ove risulta per un reddito lordo di fr. 3'733.– oltre alla tredicesima di fr. 1'866.50),
nonché dall’analisi di ammortamento giusta l’art. 28 cpv. 4 LCC a cura della
creditrice (doc. 37). Il primo giudice ha osservato quindi che da una prima
valutazione non si configuravano gli estremi per muovere rimproveri all’istante
a fronte del suo approccio. Anche approfondendo l’analisi, il Pretore ha
confermato che il dato reddituale risulta riportato (al ribasso) nel
formulario di calcolo dell’eccedenza (doc. 7, che indica come reddito netto fr. 3'536.05),
in calce al quale si trova la firma autografa della convenuta, che
sottoscrivendo il documento ha confermato la correttezza dei dati ivi ripresi,
la ricezione di tutte le informazioni relative alla composizione del budget e la
verifica dell’esattezza delle singole posizioni del budget.
5.2.2 Ciò
posto il rimprovero di carente motivazione della decisione impugnata è
insostenibile. Spettava alla reclamante confrontarsi con i motivi chiaramente
esposti dal Pretore (sotto consid. 5.2), ciò che non ha fatto. AP1 non spiega ad esempio la ragione per cui
la documentazione citata dal Pretore (doc. 36), da lei stessa fornita e firmata
(doc. 7), non adempirebbe i presupposti di un’analisi corretta ai sensi dell’art.
28 LLC. Ella si limita a criticare in modo generico la motivazione definendola “carente” quando in
realtà non lo è affatto. Insufficientemente motivata, la censura è
irricevibile.
5.2.3 Ella si duole poi (pag. 3) che “alcuni documenti allegati come probanti” non stati vagliati né tanto meno menzionati nella decisione senza
neanche esporre di quali documenti sta parlando e che in-flusso avrebbero avuto
sull’esito della decisione impugnata. La censura si avvera pertanto
inammissibile.
5.2.4 Si
precisa, per abbondanza, che giusta l’art. 31 LCC il creditore professionale
può di principio fare affidamento sulle indicazioni fornite dal consumatore in
merito alla propria situazione finanziaria (art. 28 cpv. 3 e 4) o economica
(art. 29 cpv. 2 e 30 cpv. 1). Sono fatte
salve le indicazioni manifestamente inesatte o in contraddizione con i
dati di cui dispone la Centrale d’informazione (cpv. 2) o i casi in cui il
creditore ha dubbi sull’esattezza delle indicazioni
fornite dal consumatore (cpv. 3). Ciò significa che la AO1 poteva fidarsi dei dati forniti da AP1 in merito alla sua situazione finanziaria.
Ella non specifica per quale motivo AO1 avrebbe dovuto scostarsene.
5.3 La
reclamante lamenta (pag. 3 infine e 5 ab initio) poi una violazione del diritto a un equo processo (art. 6 CEDU), del
principio d’uguaglianza giuridica (art. 8 Cost.) e di parità di trattamento. Secondo
lei incombe al giudice il dovere di applicare alle controversie anche norme
giuridiche o principi ai quali le parti non hanno fatto alcun accenno, pur nel
rispetto del loro diritto di essere sentite visto l’effetto sorpresa che ne
deriva. Rileva inoltre che, secondo dottrina e giurisprudenza, un’autorità
abusa del suo potere discrezionale, tra l’altro, quando adotta criteri
inadeguati, non tiene conto o non effettua
un esame completo delle circostanze pertinenti, oppure non applica
criteri oggettivi. Ciò significa a suo dire, che ogni parte al processo ha
diritto di esporre e provare le proprie ragioni in condizioni tali da non
essere svantaggiata rispetto alla controparte.
La
doglianza è del tutto generica e astratta. La reclamante non specifica in che
cosa consisterebbero, nel caso
concreto, le violazioni ai principi da lei citati né
quali criteri inadeguati o errati il Pretore avrebbe adottato. Misconosce che, stante
l’esigenza di motivazione del reclamo (art. 321 cpv. 1 CPC), spetta a lei
confrontarsi con la motivazione addotta nella sentenza impugnata, indicando in
modo preciso i passaggi da lei contestati e i documenti del fascicolo su cui si
basa la sua critica (DTF 141 III 569 consid. 2.3.3) e spiegando in che modo le
sue argomentazioni possano modificare la soluzione adottata dal primo giudice (sentenza
del Tribunale federale 5A_734/2023 del 18 dicembre 2023 consid. 3.3). Anche su
questo punto il reclamo è irricevibile in quanto insufficientemente motivato.
6. La
reclamante (pag. 5) sostiene che il Pretore non ha applicato al caso concreto “le corrette normative vigenti in fatto di sovraindebita-mento
in quanto ha omesso di allegare delle prove documentali in cui si metteva in
evidenza, senza ombra di dubbio, che AO1
era ben consapevole delle difficoltà economiche pregresse della mutuataria. Nonostante
ciò l’istituto di credito ha avvallato l’aumento di una seconda linea di
credito violando il proprio obbligo di accurato controllo atto a prevenire
forme di eccessivo indebitamento”.
Così
argomentando, AP1 perde di vista che non
incombeva al giudice allegare i fatti e addurne le prove, bensì a lei allegare
e rendere verosimili i fatti sui quali fondare la pretesa violazione dell’art.
28 LCC (art. 55 cpv. 1 CPC e sopra consid. 5.1). Al riguardo, l’allegazione decontestualizzata circa la concessione dell’aumento
di una seconda linea di credito non rende ancora verosimile che la banca non
abbia effettuato il controllo prescritto dalla legge. La censura cade dunque
nel vuoto.
7. La
reclamante fa anche valere (pag. 5
in fine e pag. 6 ab initio) che nella
decisione pretorile non viene approfondito “e forse neppure menzionato” il
motivo della mancata attivazione della polizza assicurativa in corso d’incapacità
(anche parziale) al lavoro, attivazione che avrebbe permesso di coprire il
saldo del debito residuo.
7.1 A
parte il fatto che non è possibile allegare fatti nuovi con una duplica
spontanea (DTF 146 III 237 consid. 3.1; sentenza della CEF 14.2023.159 del 4
luglio 2024 consid. 3.2.2), la doglianza in questione era senza pertinenza per
il giudizio del Pretore, dal momento che la convenuta non aveva allegato né
reso verosimile, come le incombeva (art. 82 cpv. 2 LEF), che l’assicurazione
avesse pagato il credito posto in esecuzione o che il suo rimborso fosse
contrattualmente sospeso in attesa di una decisione dell’assicurazione.
7.2 Per
Fatti
i medesimi motivi, la critica è pure irrilevante in questa sede.
8. La
reclamante si duole infine che le ripetibili assegnate dal primo giudice alla AO1 sono esose, giacché la stessa avrebbe
certamente potuto avvalersi internamente anche dei servigi di un suo giurista,
evitando di dare mandato a un legale esterno.
8.1 In virtù dell’art. 68 cpv. 1 CPC ogni parte con capacità processuale
può farsi rappresentare nel processo. Tale
facoltà non presuppone un grado
minimo di complessità della causa (Bohnet,
in: Commentaire
romand, Code de
procédure civile, 2a ed. 2018, n. 5
ad art. 68 CPC; cfr. Trezzini, in: Trezzini et al. [curatori], Commentario
pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, vol. I, 3a
ed. 2025, n. 3 ad art. 68 CPC). E le spese giudiziarie – comprese le spese per la
rappresentanza professionale in giudizio (art. 95 cpv. 1 lett. b CPC), dette
ripetibili (art. 95 cpv. 3 lett. b) – sono di regola a carico della parte
soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC). Tra i
criteri contemplati da siffatta norma, però, non rientra quello della necessità
Considerandi
del patrocinio (cfr. art. 95 cpv. 3 lett. b CPC e, a contrario, lett. a; Tappy in:
Commentaire romand,
Code de procédure civile, 2a ed. 2018, n. 29 ad art. 95 CPC), invero rilevante
solo nel quadro della concessione del gratuito patrocinio (art. 118 cpv. 1
lett. c CPC). Del fattore della difficoltà si tiene conto nella commisurazione dell’indennità
per ripetibili (art. 11 cpv. 5 RTar; sentenza
della CEF 14.2019.21 del 18 giugno 2019 consid. 6).
8.2
Ne discende che le parti possono far capo a un
rappresentante legale senza riguardo alla difficoltà del caso o dal suo valore
litigioso, e ciò anche nella procedura di rigetto dell’opposizione, non
esistendo procedimenti, nel Codice di
procedura civile svizzero, in cui l’assistenza di un legale sia vietata (Trezzini, op. cit., n. 3 ad art. 68). La reclamante
poteva evitare le ripetibili oggetto della sua critica astenendosi dall’interporre
opposizione al precetto esecutivo senza validi motivi. Il reclamo si rivela
infondato anche sotto questo profilo e va pertanto
respinto
nella limitata misura in cui è ricevibile.
9.
La tassa del presente giudizio, stabilita
in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di
ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è stato notificato per
osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede.
10.
Circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 17'915.41, non raggiunge la soglia
di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia:
1. Nella misura in cui è ricevibile, il
reclamo è respinto.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 400.– relative al presente giudizio,
già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico.
3. Notificazione a:
– _________
.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
cancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto
è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF
(art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie
(art. 46 cpv. 1 LTF).