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Decisione

14.2024.183

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Contratto di mutuo. Credito al consumo. Esame della capacità creditizia del mutuatario. Eccessivo indebitamento

6 giugno 2025Italiano16 min

reclamante si duole infine che le ripetibili assegnate dal primo giudice alla AO1 sono esose, giacché la stessa avrebbe

Source ti.ch

Incarto n.

14.2024.183

Lugano

6 giugno 2025

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques,

presidente

cancelliera:

Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) nella causa SO.2023.5600 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della

Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 22 novembre

2023 dalla

AO1,

H______

(patrocinata dall’avv. PA1, Z______)

contro

AP1,

P______

giudicando sul reclamo del 27 dicembre 2024 presentato da AP1 contro la decisione emessa l’11 dicembre

2024 dal Pretore;

ritenuto

in fatto: A. Con contratto di credito del 1° gennaio 2020 S______ B______ (ora AP1, dopo l’autorizzazione del Comune a

cambiare no­me) si è impegnato a rimborsare alla AO1

fr. 18'000.– oltre a costi assicurativi di fr. 1'966.20 e interessi

del 9.9% mediante ottantaquattro rate di fr. 326.10 l’una, la prima con

scaden­za al 31 gennaio 2020. Il 24

gennaio 2023 la AO1 ha disdetto il contratto stante la mora della

mutuataria, che a quel mo­mento risultava debitrice per fr. 18'687.45.

B. Con

precetto esecutivo n. _____55 emesso il 9

febbraio 2023 dal­la sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione, la AO1 ha escusso AP1

per l’incasso di fr. 17'872.50 oltre agl’in­­teressi del 9.9% dal 9

febbraio 2023 (indicando quale causa del credito il “Saldo dovuto sul contratto _____89”), fr. 50.–

(per “Spe­se esecutive

creditore”) e fr. 64.90 (per “Interessi di mora”).

C. Avendo

AP1 interposto opposizione al precetto

esecutivo, con istanza del 22 novembre 2023 la AO1

ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura del Distretto di Lugano,

sezione 5 per fr. 17'850.45 oltre interessi del 9.9% dal 9 febbraio 2023, fr. 64.90

d’interessi dal 31 gennaio 2020 all’8 febbraio 2023 e fr. 103.30 di spese

d’esecuzione. Nel termine impartito, la convenuta si è opposta all’istanza con

osservazioni scritte del 26 gennaio 2024. Con replica spontanea del 31 gennaio

2024 e duplica spontanea del 9 febbraio 2024 le parti hanno ribadito le loro

posizioni contrastanti.

D. Statuendo con decisione dell’11 dicembre 2024, il Pretore ha

(parzialmente) accolto l’istanza e rigettato in via provvisoria l’opposi­­zione

interposta dalla convenuta per fr. 17'915.41 (17'850.45 + 64.90) oltre

interessi del 9.9% su fr. 17'850.45 dal 9 febbraio 2023 (senza le spese d’esecuzione

di fr. 103.30), ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 200.–

e un’indennità di fr. 600.– a favore dell’istante.

E. Contro

la sentenza appena citata AP1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 27 dicembre

2024 per ottenerne l’annullamento e la reiezione dell’istanza,

protestate spese e ripetibili. Stante il prevedibile esito dell’odierno

giudizio, il reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni.

Considerando

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’oppo­­sizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla

Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.

e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1 Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro

dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è

avvenuta in concreto a AP1 il 19 dicembre

2024 durante le ferie esecutive natalizie (art. 56 n. 2 vLEF e 145 cpv. 4 vCPC;

DTF 143 III 149 consid. 2.4.1.1), il termine d’impugnazione, iniziato a

decorrere il pri-mo giorno utile dopo le ferie (DTF 121 III 285 consid. 2/b e

49 III 76), ossia il 2 gennaio 2025, è scaduto domenica 12 gennaio, per cui la

scadenza è stata riportata a lunedì 13 gennaio 2025 (art. 142 cpv. 3 CPC per il

rinvio dell’art. 31 LEF). Presentato il 27 dicembre 2024 (data del timbro

postale), il reclamo è dunque sen­z’altro tempestivo.

1.2 La Camera decide in linea di principio in

base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2

CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate

(art. 321 cpv. 1 CPC)

contenute nel reclamo (DTF 147 III 176 consid. 4.2.1, pag. 179 e i rimandi). Secondo l’art. 320

CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del

diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che

sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi

(art. 326 cpv. 1 CPC).

2. In

virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione

ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito

constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso

sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il

riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura

sommaria documentale (Urkundenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in

esecuzione, bensì l’esistenza di un titolo esecutivo (DTF 147 III 176 consid. 4.2.1), così da determinare

rapidamente i ruoli delle parti in un eventuale processo ordinario (art.

79 o 83 cpv. 2 LEF; sentenza del Tribunale federale 5A_552/2021 del 5 gennaio

2022 consid. 2.3). Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo

prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza

esecutiva senza indugio (art. 84 cpv. 2 LEF) ove l’escusso non renda

immediatamente verosimili eccezioni liberatorie, in linea di massima mediante

documenti (art. 254 cpv. 1 CPC; DTF 145 III 160 consid. 5.1). La decisione di

rigetto provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza

regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 148 III 225 consid. 4.1.1).

Il pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente

il litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 143 III 564

consid. 4.1 e 136 III 528 consid. 3.2).

3. Nella

decisione impugnata, il Pretore ha stabilito che il contratto di mutuo prodotto dall’istante costituisce un valido

titolo di rigetto prov­visorio per fr. 17'850.45 oltre agl’interessi

di mora dall’avvio dell’e­­secuzione (9 febbraio 2023) e per interessi

capitalizzati di fr. 64.96 dal 31 gennaio 2020 fino al 24 gennaio 2023 (anziché

fino all’8 febbraio 2023), data che corrisponde alla fine anticipata del con-tratto

per volontà della mutuante. Egli ha determinato la somma di fr. 17'850.45 considerando

il debito originario di fr. 19'966.20 (credito di base di fr. 18'000.–

e costi assicurativi di fr. 1'966.20), oltre ai costi aggiuntivi di

diffide e dilazioni (fr. 980.–) e agl’interessi contrattuali (fr. 3'480.50),

dedotti gli acconti versati dalla convenu­ta, di complessivi fr. 6'576.25.

Ha

d’altronde respinto l’eccezione della convenuta secondo cui l’i­­stante avrebbe

concluso il contratto senza aver precedentemen­te eseguito un’analisi seria

della solvibilità della mutuataria, causandole un eccessivo indebitamento. La

convenuta, ha continuato il primo giudice, pareva intendere che il suo caso

dovesse essere trattato sotto l’egida dell’art. 32 della Legge federale

sul credito al consumo [LCC, RS 221.214.1] che

sancisce, per sommi capi, che in difetto di un esame serio e approfondito della

capacità creditizia del mutuatario il creditore professionale perde il credito

concesso, ciò che presuppone un’irregolarità nell’esame della capacità

creditizia operato dal creditore (art. 28 LCC). In base agli atti, il Pretore ha

negato che AO1 avesse violato tali suoi doveri, puntualizzando che il tentativo

della convenuta di ribaltare le proprie responsabilità sulla controparte non

meritava protezione.

4. Nel

reclamo AP1 ribadisce in buona sostanza che il

contratto di prestito non poteva costituire un valido titolo di rigetto e che

il Pretore ha commesso errori e omissioni nel valutare i suoi argomenti.

5. Ora

a fronte di un valido titolo di rigetto, ossia il contratto di prestito del 1°

gennaio 2020, a sostegno del quale l’istante ha indicato il calcolo eseguito

per accertare la capacità creditizia del mutuatario (istanza pagg. 13 e 14),

incombeva all’escussa sollevare valide eccezioni in virtù dell’art. 82 cpv. 2

LEF.

5.1 A

norma della disposizione appena citata, all’escusso incombe l’o­­nere di

rendere immediatamente verosimili le eccezioni od obiezioni che deduce in

giudizio. Esse non solo devono essere esposte in modo convincente, ma devono

anche essere sostanziate in modo perlomeno verosimile nel senso che a conforto

delle allegazioni devono esserci riscontri oggettivi (DTF 132 III 140 consid.

4.1.2, pag. 144), di principio documentali (art. 254 cpv. 1 CPC; DTF 145 III

160 consid. 5.1).

Come

correttamente rilevato dal Pretore, l’art. 32 LCC sanziona il creditore che

viola l’art. 28 LCC; se lo fa in modo grave egli perde l’importo del credito

concesso, compresi gl’interessi e le spese, mentre se la violazione è lieve il

creditore perde unicamente gli interessi e le spese, di modo che in quest’ultima

ipotesi il contratto vale perlomeno titolo di rigetto per il rimborso dell’importo

del credito concesso (sul tema vedi Abbet

in: Abbet/Veuillet (a cura di), La mainlevée de l’opposition, 2a ed.

2022, n. 172 ad art. 82 LEF).

5.2

AP1 si duole (pag. 3) che il Pretore ha

deciso che non si potesse muovere rimproveri alla AO1 circa la questio­ne dell’eccessivo indebitamento

ai sensi della legge sul credito al consumo, e in particolare la violazione

dell’art. 28 LCC, senza pe­rò motivarlo “in modo incontrovertibile”.

5.2.1 Orbene,

nella decisione impugnata il Pretore ha concluso che AO1 non aveva violato i

propri doveri poiché aveva analizzato la capacità creditizia della mutuataria.

In effetti l’analisi dell’istante risultava dagli atti (doc. 7, calcolo dell’eccedenza

mensile di budget, ove risultava un saldo di fr. 665.– dalla differenza

tra entrate di fr. 3'536.05 e uscite di fr. 2'871.05), unitamente al

conteggio salario del 13 dicembre 2019 fornito dalla mutuante stessa (doc. 36,

ove risulta per un reddito lordo di fr. 3'733.– oltre alla tredicesima di fr. 1'866.50),

nonché dall’analisi di ammortamento giusta l’art. 28 cpv. 4 LCC a cura della

creditrice (doc. 37). Il primo giudice ha osservato quindi che da una prima

valutazione non si configuravano gli estremi per muovere rimproveri all’istante

a fronte del suo approccio. Anche approfondendo l’analisi, il Pretore ha

conferma­to che il dato reddituale risulta riportato (al ribasso) nel

formulario di calcolo dell’eccedenza (doc. 7, che indica come reddito netto fr. 3'536.05),

in calce al quale si trova la firma autografa della convenuta, che

sottoscrivendo il documento ha confermato la correttezza dei dati ivi ripresi,

la ricezione di tutte le informazioni relative alla composizione del budget e la

verifica dell’esattezza delle singole posizioni del budget.

5.2.2 Ciò

posto il rimprovero di carente motivazione della decisione impugnata è

insostenibile. Spettava alla reclamante confrontarsi con i motivi chiaramente

esposti dal Pretore (sotto consid. 5.2), ciò che non ha fatto. AP1 non spiega ad esempio la ragione per cui

la documentazione citata dal Pretore (doc. 36), da lei stes­sa fornita e firmata

(doc. 7), non adempirebbe i presupposti di un’analisi corretta ai sensi dell’art.

28 LLC. Ella si limita a criticare in modo generico la motivazione definendola “carente” quando in

realtà non lo è affatto. Insufficientemente motivata, la censura è

irricevibile.

5.2.3 Ella si duole poi (pag. 3) che “alcuni documenti allegati come probanti” non stati vagliati né tanto meno menzionati nella decisione senza

neanche esporre di quali documenti sta parlando e che in-flusso avrebbero avuto

sull’esito della decisione impugnata. La censura si avvera pertanto

inammissibile.

5.2.4 Si

precisa, per abbondanza, che giusta l’art. 31 LCC il creditore professionale

può di principio fare affidamento sulle indicazioni fornite dal consumatore in

merito alla propria situazione finanziaria (art. 28 cpv. 3 e 4) o economica

(art. 29 cpv. 2 e 30 cpv. 1). Sono fatte

salve le indicazioni manifestamente inesatte o in contraddizione con i

dati di cui dispone la Centrale d’informazione (cpv. 2) o i casi in cui il

creditore ha dubbi sull’esattezza delle indicazioni

fornite dal consumatore (cpv. 3). Ciò significa che la AO1 poteva fidarsi dei dati forniti da AP1 in merito alla sua situazione finanziaria.

Ella non specifica per quale motivo AO1 avrebbe dovuto scostarsene.

5.3 La

reclamante lamenta (pag. 3 infine e 5 ab initio) poi una violazione del diritto a un equo processo (art. 6 CEDU), del

principio d’uguaglianza giuridica (art. 8 Cost.) e di parità di trattamento. Secondo

lei incombe al giudice il dovere di applicare alle controversie anche norme

giuridiche o principi ai quali le parti non hanno fatto alcun accenno, pur nel

rispetto del loro diritto di essere sentite visto l’effetto sorpresa che ne

deriva. Rileva inoltre che, secondo dottrina e giurisprudenza, un’autorità

abusa del suo potere discrezionale, tra l’altro, quando adotta criteri

inadeguati, non tie­ne conto o non effettua

un esame completo delle circostanze pertinenti, oppure non applica

criteri oggettivi. Ciò significa a suo dire, che ogni parte al processo ha

diritto di esporre e provare le proprie ragioni in condizioni tali da non

essere svantaggiata rispetto alla controparte.

La

doglianza è del tutto generica e astratta. La reclamante non specifica in che

cosa consisterebbero, nel caso

concreto, le violazioni ai principi da lei citati né

quali criteri inadeguati o errati il Pretore avrebbe adottato. Misconosce che, stante

l’esigenza di motivazione del reclamo (art. 321 cpv. 1 CPC), spetta a lei

confrontarsi con la motivazione addotta nella sentenza impugnata, indicando in

modo preciso i passaggi da lei contestati e i documenti del fascicolo su cui si

basa la sua critica (DTF 141 III 569 consid. 2.3.3) e spiegando in che modo le

sue argomentazioni possano modificare la soluzione adottata dal primo giudice (sentenza

del Tribunale federale 5A_734/2023 del 18 dicembre 2023 consid. 3.3). Anche su

questo punto il reclamo è irricevibile in quanto insufficientemente motivato.

6. La

reclamante (pag. 5) sostiene che il Pretore non ha applicato al caso concreto “le corrette normative vigenti in fatto di sovraindebita-mento

in quanto ha omesso di allegare delle prove documentali in cui si metteva in

evidenza, senza ombra di dubbio, che AO1

era ben consapevole delle difficoltà economiche pregresse della mutuataria. Nonostante

ciò l’istituto di credito ha avvallato l’aumento di una seconda linea di

credito violando il proprio obbligo di accurato controllo atto a prevenire

forme di eccessivo indebitamento”.

Così

argomentando, AP1 perde di vista che non

incombeva al giudice allegare i fatti e addurne le prove, bensì a lei allegare

e rendere verosimili i fatti sui quali fondare la pretesa violazione dell’art.

28 LCC (art. 55 cpv. 1 CPC e sopra consid. 5.1). Al riguardo, l’allegazione decontestualizzata circa la concessione del­l’aumento

di una seconda linea di credito non rende ancora verosimile che la banca non

abbia effettuato il controllo prescritto dalla legge. La censura cade dunque

nel vuoto.

7. La

reclamante fa anche valere (pag. 5

in fine e pag. 6 ab initio) che nella

decisione pretorile non viene approfondito “e forse neppure menzionato” il

motivo della mancata attivazione della polizza assicurativa in corso d’incapacità

(anche parziale) al lavoro, attivazio­ne che avrebbe permesso di coprire il

saldo del debito residuo.

7.1 A

parte il fatto che non è possibile allegare fatti nuovi con una duplica

spontanea (DTF 146 III 237 consid. 3.1; sentenza della CEF 14.2023.159 del 4

luglio 2024 consid. 3.2.2), la doglianza in questione era senza pertinenza per

il giudizio del Pretore, dal momento che la convenuta non aveva allegato né

reso verosimile, come le incombeva (art. 82 cpv. 2 LEF), che l’assicurazione

aves­se pagato il credito posto in esecuzione o che il suo rimborso fos­se

contrattualmente sospeso in attesa di una decisione dell’assi­­curazione.

7.2 Per

Fatti

i medesimi motivi, la critica è pure irrilevante in questa sede.

8. La

reclamante si duole infine che le ripetibili assegnate dal primo giudice alla AO1 sono esose, giacché la stessa avrebbe

certamente potuto avvalersi internamente anche dei servigi di un suo giurista,

evitando di dare mandato a un legale esterno.

8.1 In virtù dell’art. 68 cpv. 1 CPC ogni parte con capacità processuale

può farsi rappresentare nel processo. Tale

facoltà non presuppone un grado

minimo di complessità della causa (Bohnet,

in: Commen­taire

romand, Code de

procédure civile, 2a ed. 2018, n. 5

ad art. 68 CPC; cfr. Trezzini, in: Trezzini et al. [curatori], Commentario

pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, vol. I, 3a

ed. 2025, n. 3 ad art. 68 CPC). E le spese giudiziarie – comprese le spese per la

rappresentanza professionale in giudizio (art. 95 cpv. 1 lett. b CPC), dette

ripetibili (art. 95 cpv. 3 lett. b) – sono di regola a carico della parte

soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC). Tra i

criteri contemplati da siffatta norma, però, non rientra quello della necessità

Considerandi

del patrocinio (cfr. art. 95 cpv. 3 lett. b CPC e, a contrario, lett. a; Tappy in:

Commentaire romand,

Code de procédure civile, 2a ed. 2018, n. 29 ad art. 95 CPC), invero rilevante

solo nel quadro della concessione del gratuito patrocinio (art. 118 cpv. 1

lett. c CPC). Del fattore della difficoltà si tiene conto nella commisurazione dell’indennità

per ripetibili (art. 11 cpv. 5 RTar; sentenza

del­la CEF 14.2019.21 del 18 giugno 2019 consid. 6).

8.2

Ne discende che le parti possono far capo a un

rappresentante legale senza riguardo alla difficoltà del caso o dal suo valore

litigioso, e ciò anche nella procedura di rigetto dell’opposizione, non

esistendo procedimenti, nel Codice di

procedura civile svizzero, in cui l’assistenza di un legale sia vietata (Trezzini, op. cit., n. 3 ad art. 68). La reclamante

poteva evitare le ripetibili oggetto della sua critica astenendosi dall’interporre

opposizione al precetto esecutivo senza validi motivi. Il reclamo si rivela

infondato anche sotto questo profilo e va pertanto

respinto

nella limitata misura in cui è ricevibile.

9.

La tassa del presente giudizio, stabilita

in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di

ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è stato notificato per

osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede.

10.

Circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 17'915.41, non raggiunge la soglia

di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia:

1. Nella misura in cui è ricevibile, il

reclamo è respinto.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 400.– relative al presente giudizio,

già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico.

3. Notificazione a:

– _________

.

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

cancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF

(art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie

(art. 46 cpv. 1 LTF).