14.2024.2
Fallimento. Mancata citazione delle parti a un’udienza. Estinzione del credito dell’istante dopo la pronuncia
25 gennaio 2024Italiano6 min
questa Camera con un reclamo del 4 gennaio 2024 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento
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Incarto n.
14.2024.2
Lugano
25 gennaio 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
cancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a
giudice unico (art. 48b LOG) nella causa SO.2023.273 (fallimento) della
Pretura del Distretto di Riviera promossa con istanza 2 novembre 2023 dalla
CO 1
contro
RE 1
giudicando sul reclamo del 4 gennaio 2024 presentato dall’RE 1 contro
la decisione emessa il 3 gennaio 2024 dal Pretore;
ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Nell’ambito dell’esecuzione
n. __________ della sede di Biasca dell’Ufficio d’esecuzione, il 2
novembre 2023 la CO 1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Riviera di
decretare il fallimento dell’RE 1 per il mancato pagamento di fr. 15'081.35
oltre a interessi e spese.
B. Entro
il termine assegnato dal Pretore, la convenuta non ha presentato osservazioni
scritte e ha pagato solo una parte del debito posto in esecuzione, e le parti
non hanno chiesto la tenuta di un’udienza.
C. Statuendo
con decisione del 3 gennaio 2024 il Pretore ha dichiarato il fallimento dell’RE
1 dal giorno successivo alle ore 09:00, ponendo a carico della massa
fallimentare la tassa di giustizia di fr. 100.–.
D. Contro la sentenza appena citata l’RE 1 è insorta a
questa Camera con un reclamo del 4 gennaio 2024 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento
del fallimento. L’indomani il vicepresidente della Camera ha concesso
all’impugnazione effetto sospensivo. Il 18 gennaio 2024, la reclamante ha prodotto una dichiarazione dell’istante
che conferma l’integrale pagamento del credito posto in esecuzione. Per
questo motivo, il reclamo non le è stato intimato per osservazioni, avendo la
stessa perso ogni interesse alla causa in seguito all’estinzione del suo
credito.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una
decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC),
contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a
CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48.
lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro
dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv. 2 CPC). Visto
che la notifica è avvenuta in concreto all’RE 1 il 4 gennaio 2024, il termine
d’impugnazione è scaduto domenica 14 gennaio, per cui la scadenza è stata
riportata a lunedì 15 gennaio (art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art. 31
LEF). Presentato già il 4 gennaio 2024 (data del timbro postale), il reclamo è
dunque senz’altro tempestivo.
2.
Presentata
la domanda di fallimento, le parti sono avvisate, almeno tre giorni prima, della trattazione giudiziale della medesima. Devono
essere citate anche se la domanda di fallimento appare inammissibile (sentenza
della CEF 14.2013.130 del 23 settembre 2013 consid. 2). Le parti possono
comparire personalmente in giudizio o farsi rappresentare (art. 168 LEF). La
pronuncia del fallimento deve, in caso di reclamo, essere annullata se il
convenuto non è stato regolarmente citato, o non in tempo utile (Cometta
in:
Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 3 ad art. 168 LEF). La
prassi della Pretura del distretto di Riviera, secondo cui
al convenuto viene fissato un termine per presentare eventuali osserva-zioni
scritte e alle parti per chiedere di essere citate a un’udienza, è contraria
all’art. 168 LEF, il quale obbliga chiaramente il giudice del fallimento a
citare le parti a un’udienza prima di statuire, pena l’annullamento della decisione di fallimento, perlomeno quando
il convenuto, come nella fattispecie, non è intervenuto nella lite (sentenze della CEF 14.2022.52 del 22
luglio 2022 consid. 3.4 e 3.5, e 14.2022.106 del 28 novembre 2022 consid. 2).
2.1
Nel caso in esame, la reclamante non ha invero contestato
esplicitamente il modo scelto dal Pretore per garantire il contraddittorio. Ciò
nonostante, benché la giurisdizione cantonale superiore debba di principio
limitare il suo esame alle censure motivate contenute nel reclamo (art. 321
cpv. 1 CPC), vanno ad ogni modo pur fatte salve carenze manifeste (DTF 147 III
179.
consid. 4.2.1 e i rimandi). Ora, la violazione dell’art. 168 LEF è una
carenza manifesta, da rilevare dunque
d’ufficio (sentenza della CEF 14.2022.157 del 23 gennaio 2023, consid.
2.1).
2.2
Il
reclamo va pertanto accolto, sicché la decisione impugnata andrebbe annullata e
la causa rinviata al primo giudice per
nuovo giudizio previa convocazione delle parti a un’udienza. Sennonché la
reclamante ha nel frattempo estinto l’esecuzione che ha portato al fallimento,
di modo che, in caso di annullamento del fallimento e di rinvio della causa, il
Pretore potrebbe solo respingere l’istanza in virtù dell’art. 172 n. 3 LEF.
Tanto vale in tale circostanza che la Camera respinga essa stessa l’istanza in
riforma della sentenza impugnata (art. 327 cpv. 3 lett. b CPC; sentenze della
CEF 14.2023.37 del 28 aprile 2023 consid. 2.3, e citate 14.2022.157 consid. 2.2
e 14.2022.106 consid. 2.2).
3.
La
tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come
pure le spese dell’Ufficio dei fallimenti, sono poste in ambo le sedi a carico della
reclamante, il cui pagamento tardivo ha reso necessario l’avvio della procedura
giudiziaria (cfr. art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Non si assegnano
ripetibili alla controparte, che non è stata chiamata a presentare osservazioni
al reclamo. La
tassa di giustizia di primo grado sarà riversata all’istante prelevandola
sull’anticipo versato in questa sede.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: I. Il reclamo è accolto e di conseguenza:
1. La dichiarazione di
fallimento pronunciata il 3 gennaio 2024 dalla Pretura del Distretto di Riviera
nei confronti dell’RE 1 è annullata.
2. La tassa di giustizia di
prima sede di fr. 100.–, da anticipare come di rito, è posta a carico dell’RE
1.
3. Le spese dell’Ufficio
dei fallimenti, da anticipare come di rito, sono poste a carico dell’RE 1.
II. La
tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 130.– è posta a carico dell’RE
1. La parte eccedente dell’anticipo corrisposto dalla reclamante in
questa sede, pari a fr. 100.–, è versata alla CO 1 quale rimborso della
tassa di giustizia di primo grado di cui al soprastante dispositivo n. I.2.
III. Notificazione a:
– ;
– ;
– Ufficio
d’esecuzione, Biasca;
– Ufficio
dei fallimenti, Viganello;
– Ufficio
cantonale del Registro di commercio, Biasca;
– Ufficio
del Registro fondiario del Distretto di Riviera, Biasca.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Riviera.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
cancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine
di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).