Lexipedia

Decisione

14.2024.2

Fallimento. Mancata citazione delle parti a un’udienza. Estinzione del credito dell’istante dopo la pronuncia

25 gennaio 2024Italiano6 min

questa Camera con un reclamo del 4 gennaio 2024 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento

Source ti.ch

Incarto n.

14.2024.2

Lugano

25 gennaio 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques,

presidente

cancelliera:

Bertoni

statuendo nella composizione a

giudice unico (art. 48b LOG) nella causa SO.2023.273 (fallimento) della

Pretura del Distretto di Riviera promossa con istanza 2 novembre 2023 dalla

CO 1

contro

RE 1

giudicando sul reclamo del 4 gennaio 2024 presentato dall’RE 1 contro

la decisione emessa il 3 gennaio 2024 dal Pretore;

ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Nell’ambito dell’esecuzione

n. __________ della sede di Biasca del­l’Ufficio d’esecuzione, il 2

novembre 2023 la CO 1 ha chiesto alla Pretura del Distret­to di Riviera di

decretare il fallimento dell’RE 1 per il mancato pagamento di fr. 15'081.35

oltre a interessi e spe­se.

B. Entro

il termine assegnato dal Pretore, la convenuta non ha presentato osservazioni

scritte e ha pagato solo una parte del debito posto in esecuzione, e le parti

non hanno chiesto la tenuta di un’u­dienza.

C. Statuendo

con decisione del 3 gennaio 2024 il Pretore ha dichiarato il fallimento dell’RE

1 dal giorno successivo alle ore 09:00, ponendo a carico della massa

fallimentare la tassa di giustizia di fr. 100.–.

D. Contro la sentenza appena citata l’RE 1 è insorta a

questa Camera con un reclamo del 4 gennaio 2024 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento

del fallimento. L’indomani il vicepresidente della Camera ha concesso

all’impugnazione effetto sospensivo. Il 18 gennaio 2024, la reclamante ha prodotto una dichiarazione dell’istante

che conferma l’in­tegrale pagamento del credito posto in esecuzione. Per

questo motivo, il reclamo non le è stato intimato per osservazioni, avendo la

stessa perso ogni interesse alla causa in seguito all’estinzione del suo

credito.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una

decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC),

contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a

CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.

48.

lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro

dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv. 2 CPC). Visto

che la notifica è avvenuta in concreto all’RE 1 il 4 gennaio 2024, il termine

d’impugnazione è scaduto domenica 14 gennaio, per cui la scadenza è stata

riportata a lunedì 15 gennaio (art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art. 31

LEF). Presentato già il 4 gennaio 2024 (data del timbro postale), il reclamo è

dunque senz’altro tempestivo.

2.

Presentata

la domanda di fallimento, le parti sono avvisate, alme­no tre giorni prima, della trattazione giudiziale della medesima. Devono

essere citate anche se la domanda di fallimento appare inammissibile (sentenza

della CEF 14.2013.130 del 23 settembre 2013 consid. 2). Le parti possono

comparire personalmente in giudizio o farsi rappresentare (art. 168 LEF). La

pronuncia del fallimento deve, in caso di reclamo, essere annullata se il

convenuto non è stato regolarmente citato, o non in tempo utile (Cometta

in:

Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 3 ad art. 168 LEF). La

prassi della Pretura del distretto di Riviera, secondo cui

al convenuto viene fissato un termine per presentare eventuali osserva-zioni

scritte e alle parti per chiedere di essere citate a un’udienza, è contraria

all’art. 168 LEF, il quale obbliga chiaramente il giudice del fallimento a

citare le parti a un’udienza prima di statuire, pena l’annullamento della decisione di fallimento, perlomeno quando

il convenuto, come nella fattispecie, non è intervenuto nella lite (sentenze della CEF 14.2022.52 del 22

luglio 2022 consid. 3.4 e 3.5, e 14.2022.106 del 28 novembre 2022 consid. 2).

2.1

Nel caso in esame, la reclamante non ha invero contestato

esplicitamente il modo scelto dal Pretore per garantire il contraddittorio. Ciò

nonostante, benché la giurisdizione cantonale superiore debba di principio

limitare il suo esame alle censure motivate contenute nel reclamo (art. 321

cpv. 1 CPC), vanno ad ogni modo pur fatte salve carenze manifeste (DTF 147 III

179.

consid. 4.2.1 e i rimandi). Ora, la violazione dell’art. 168 LEF è una

carenza manifesta, da rilevare dunque

d’ufficio (sentenza della CEF 14.2022.157 del 23 gennaio 2023, consid.

2.1).

2.2

Il

reclamo va pertanto accolto, sicché la decisione impugnata andrebbe annullata e

la causa rinviata al primo giudice per

nuovo giudizio previa convocazione delle parti a un’udienza. Sennonché la

reclamante ha nel frattempo estinto l’esecuzione che ha portato al fallimento,

di modo che, in caso di annullamento del fallimento e di rinvio della causa, il

Pretore potrebbe solo respingere l’istanza in virtù dell’art. 172 n. 3 LEF.

Tanto vale in tale circostanza che la Camera respinga essa stessa l’istanza in

riforma della sentenza impugnata (art. 327 cpv. 3 lett. b CPC; sentenze della

CEF 14.2023.37 del 28 aprile 2023 consid. 2.3, e citate 14.2022.157 consid. 2.2

e 14.2022.106 consid. 2.2).

3.

La

tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come

pure le spese dell’Ufficio dei fallimenti, sono poste in ambo le sedi a carico della

reclamante, il cui pagamento tardivo ha reso necessario l’avvio della procedura

giudiziaria (cfr. art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Non si assegnano

ripetibili alla controparte, che non è stata chiamata a presentare osservazioni

al reclamo. La

tassa di giustizia di primo grado sarà riversata all’istante prelevandola

sull’anticipo versato in questa sede.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: I. Il reclamo è accolto e di conseguenza:

1. La dichiarazione di

fallimento pronunciata il 3 gennaio 2024 dalla Pretura del Distretto di Riviera

nei confronti dell’RE 1 è annullata.

2. La tassa di giustizia di

prima sede di fr. 100.–, da anticipare come di rito, è posta a carico dell’RE

1.

3. Le spese dell’Ufficio

dei fallimenti, da anticipare come di rito, sono poste a carico dell’RE 1.

II. La

tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 130.– è posta a carico dell’RE

1. La parte eccedente dell’anticipo corrisposto dalla reclamante in

questa sede, pari a fr. 100.–, è versata alla CO 1 quale rimborso della

tassa di giustizia di primo grado di cui al soprastante dispositivo n. I.2.

III. Notificazione a:

– ;

– ;

– Ufficio

d’esecuzione, Biasca;

– Ufficio

dei fallimenti, Viganello;

– Ufficio

cantonale del Registro di commercio, Biasca;

– Ufficio

del Registro fondiario del Distretto di Riviera, Biasca.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Riviera.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

cancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine

di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).