14.2024.20
Rigetto definitivo dell'opposizione. Contratto di accoglienza in una casa per anziani. Produzione del contratto firmato soltanto con il reclamo
3 luglio 2024Italiano5 min
di fr. 20'825.75, indicando quale causa del credito “Fatture diverse per rette + fatture per
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Incarto n.
14.2024.20
Lugano
3 luglio 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
cancelliere:
Ferrari
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa SO.__________ (rigetto provvisorio dell'opposizione) della
Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord promossa con istanza 7 dicembre 2023
dall’
RE 1, __________
contro
CO 1, __________
giudicando sul reclamo del 31 gennaio 2024 presentato dall’RE 1 contro
la decisione emessa il 24 gennaio 2024 dal Pretore aggiunto;
ritenuto in fatto e
considerando in diritto:
che con precetto esecutivo n. __________ emesso l’11 ottobre 2023
dalla sede di Mendrisio dell'Ufficio d'esecuzione, l’RE 1 ha escusso CO 1 per l’incasso
Fatti
di fr. 20'825.75, indicando quale causa del credito “Fatture diverse per rette + fatture per
trasporti”;
che
avendo CO 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 7
dicembre 2023 l’RE 1 ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Pretura della
Giurisdizione di Mendrisio-Nord;
che
statuendo con decisione del 24 gennaio 2024, il Pretore aggiunto
ha respinto l'istanza, ponendo a carico dell'istante le spese processuali di
fr. 350.–;
che
contro la sentenza appena citata l’RE 1 è insorto a questa
Camera con un reclamo del 31 gennaio 2024 per ottenerne implicitamente la riforma, nel senso dell’accoglimento
dell’istanza;
che
la sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto
dell'opposizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile
(art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319
lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale
d'appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso;
che
la Camera decide in linea di
principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327
cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle
censure motivate (art. 321
cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 147 III 176 consid. 4.2.1, pag. 179 e i
rimandi);
che secondo
l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione
errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo
restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di
prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC);
che
con la decisione impugnata il Pretore aggiunto ha respinto l’istanza,
giacché ha accertato che dai documenti agli atti, in particolare dalle fatture
prodotte, non emergeva alcun riconoscimento di debito, ovvero nessun impegno, firmato
Considerandi
da CO 1, a versare all’RE 1 l’importo posto in esecuzione;
che
nel reclamo l’RE 1 afferma che il riconoscimento di debito è costituito dal contratto di accoglienza del 27 ottobre
2022, firmato da CO 1, e dal regolamento
interno della casa per anziani allegato al contratto (che per il
soggiorno stabilisce “inizialmente”
una retta giornaliera di fr. 84.–),
entrambi prodotti con l’impugnativa;
che tuttavia tali documenti
sono stati prodotti per la prima volta soltanto in seconda sede, ovvero
inammissibilmente (art. 326 cpv. 1 CPC), sicché il reclamo, interamente fondato
su di essi, si avvera irricevibile;
che la nuova documentazione non
costituisce del resto da sé sola un sufficiente riconoscimento del debito posto
in esecuzione in assenza di un riconoscimento scritto da parte dell’escussa dei
costi effettivi di trasporto e della durata del soggiorno oggetto delle rette
poste in esecuzione o di un’altra prova documentale oggettiva (ciò che non è il
caso della scheda contabile acclusa al reclamo);
che se l’istante dovesse
disporre di un simile riconoscimento (come ad esempio formulari di ammissione e
dimissione sottoscritti dall’escussa
o dal suo rappresentante, attestazione di terzi), la decisione odierna non gl’impedisce d’inoltrare
se del caso una nuova domanda di rigetto provvisorio
dell’opposizione in procedura sommaria,
anche nella stessa esecuzione, accludendo
questa volta tutti i documenti idonei a ottenere l’accoglimento della
sua pretesa (DTF 143 III 564 consid. 4.1 e 140 III 461 consid. 2.5);
che
nel caso contrario le rimane aperta la via della procedura ordinaria, preceduta da un tentativo di
conciliazione (art. 197 segg. CPC), in cui potrebbe far valere tutti i mezzi di
prova consentiti dalla legge (e non soltanto
un riconoscimento di debito firmato dall’escussa) e chiedere a titolo
accessorio il rigetto definitivo
dell’opposizione (art. 79 LEF);
che
la tassa del presente giudizio,
stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC);
che
non si pone invece problema di ripetibili, la controparte, cui il
reclamo non è stato notificato per osservazioni, non essendo incorsa in spese
in questa sede;
che
circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 20'825.75,
non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.
74.
cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia:
1. Il reclamo è irricevibile.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 200.– relative al presente giudizio,
già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico.
3. Notificazione a:
– RE 1, __________,
__________;
– CO 1, __________,
__________, __________.
Comunicazione
alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente Il
cancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto
è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF
(art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie
(art. 46 cpv. 1 LTF).