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Decisione

14.2024.20

Rigetto definitivo dell'opposizione. Contratto di accoglienza in una casa per anziani. Produzione del contratto firmato soltanto con il reclamo

3 luglio 2024Italiano5 min

di fr. 20'825.75, indicando quale causa del credito “Fatture diverse per rette + fatture per

Source ti.ch

Incarto n.

14.2024.20

Lugano

3 luglio 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Jaques,

presidente

cancelliere:

Ferrari

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) nella causa SO.__________ (rigetto provvisorio dell'opposizione) della

Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord promossa con istanza 7 dicembre 2023

dall’

RE 1, __________

contro

CO 1, __________

giudicando sul reclamo del 31 gennaio 2024 presentato dall’RE 1 contro

la decisione emessa il 24 gennaio 2024 dal Pretore aggiunto;

ritenuto in fatto e

considerando in diritto:

che con precetto esecutivo n. __________ emesso l’11 ottobre 2023

dalla sede di Mendrisio dell'Ufficio d'esecuzione, l’RE 1 ha escusso CO 1 per l’incasso

Fatti

di fr. 20'825.75, indicando quale causa del credito “Fatture diverse per rette + fatture per

trasporti”;

che

avendo CO 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 7

dicembre 2023 l’RE 1 ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Pretura della

Giurisdizione di Mendrisio-Nord;

che

statuendo con decisione del 24 gennaio 2024, il Pretore aggiunto

ha respinto l'istanza, ponendo a carico dell'istante le spese processuali di

fr. 350.–;

che

contro la sentenza appena citata l’RE 1 è insorto a questa

Camera con un reclamo del 31 gennaio 2024 per ottenerne implicitamente la riforma, nel senso dell’accoglimento

dell’istanza;

che

la sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto

dell'opposizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile

(art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319

lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale

d'appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso;

che

la Camera decide in linea di

principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327

cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle

censure motivate (art. 321

cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 147 III 176 consid. 4.2.1, pag. 179 e i

rimandi);

che secondo

l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione

errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo

restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di

prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC);

che

con la decisione impugnata il Pretore aggiunto ha respinto l’istanza,

giacché ha accertato che dai documenti agli atti, in particolare dalle fatture

prodotte, non emergeva alcun riconoscimento di debito, ovvero nessun impegno, firmato

Considerandi

da CO 1, a versare all’RE 1 l’importo posto in esecuzione;

che

nel reclamo l’RE 1 afferma che il riconoscimento di debito è costituito dal contratto di accoglienza del 27 ottobre

2022, firmato da CO 1, e dal regolamento

interno della casa per anziani allegato al contratto (che per il

soggiorno stabilisce “inizialmente”

una retta giornaliera di fr. 84.–),

entrambi prodotti con l’impugnativa;

che tuttavia tali documenti

sono stati prodotti per la prima volta soltanto in seconda sede, ovvero

inammissibilmente (art. 326 cpv. 1 CPC), sicché il reclamo, interamente fondato

su di essi, si avvera irricevibile;

che la nuova documentazione non

costituisce del resto da sé sola un sufficiente riconoscimento del debito posto

in esecuzione in assenza di un riconoscimento scritto da parte dell’escussa dei

costi effettivi di trasporto e della durata del soggiorno oggetto delle rette

poste in esecuzione o di un’altra prova documentale oggettiva (ciò che non è il

caso della scheda contabile acclusa al reclamo);

che se l’istante dovesse

disporre di un simile riconoscimento (come ad esempio formulari di ammissione e

dimissione sottoscritti dal­l’escussa

o dal suo rappresentante, attestazione di terzi), la decisio­ne odierna non gl’impedisce d’inoltrare

se del caso una nuova domanda di rigetto provvisorio

dell’opposizione in procedura sommaria,

anche nella stessa esecuzione, accludendo

questa volta tutti i documenti idonei a ottenere l’accoglimento della

sua pretesa (DTF 143 III 564 consid. 4.1 e 140 III 461 consid. 2.5);

che

nel caso contrario le rimane aperta la via della procedura ordinaria, preceduta da un tentativo di

conciliazione (art. 197 segg. CPC), in cui potrebbe far valere tutti i mezzi di

prova consentiti dalla legge (e non soltanto

un riconoscimento di debito firmato dal­l’escussa) e chiedere a titolo

accessorio il rigetto definitivo

dell’opposizione (art. 79 LEF);

che

la tassa del presente giudizio,

stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC);

che

non si pone invece problema di ripetibili, la controparte, cui il

reclamo non è stato notificato per osservazioni, non essendo incorsa in spese

in questa sede;

che

circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 20'825.75,

non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia:

1. Il reclamo è irricevibile.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 200.– relative al presente giudizio,

già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico.

3. Notificazione a:

– RE 1, __________,

__________;

– CO 1, __________,

__________, __________.

Comunicazione

alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente Il

cancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF

(art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie

(art. 46 cpv. 1 LTF).