14.2024.21
Fallimento. Contestazione della via del fallimento in merito a premi della cassa malattia anche per il rischio d’infortunio
1 marzo 2024Italiano7 min
nei confronti dell’istante di una pretesa di rimborso di fatture mediche di fr. 493.15.
Source ti.ch
Incarto n.
14.2024.21
Lugano
1
marzo 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
cancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa SO.2023.1409 (fallimento) della Pretura del Distretto di
Bellinzona promossa con istanza 6 novembre 2023 dalla
CO 1
(rappresentata dalla RA 1, __________)
contro
RE 1
giudicando sul reclamo del 5 febbraio 2024 presentato da RE 1 contro la
decisione emessa il 29 gennaio 2024 dal Pretore aggiunto;
ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Nell’ambito dell’esecuzione n. __________
della sede di Bellinzona dell’Ufficio
d’esecuzione, il 6 novembre 2023 la CO 1 ha chiesto alla Pretura del
Distretto di Bellinzona di decretare il fallimento di RE 1 per il mancato
pagamento di fr. 274.75 oltre a interessi e spese.
B. All’udienza
di discussione del 22 gennaio 2024 il convenuto ha chiesto l’annullamento o la
sospensione della comminatoria di fallimento facendo valere di essere creditore
nei confronti dell’istante di una pretesa di rimborso di fatture mediche di fr. 493.15.
C. Statuendo
con decisione del 29 gennaio 2024 il Pretore aggiunto ha dichiarato il
fallimento di RE 1 dal giorno successivo alle ore 09:00, ponendo a carico della
massa fallimentare la tassa di giustizia di fr. 80.–.
D. Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a
questa Camera con un reclamo del 5 febbraio 2024 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento
del fallimento. Il presidente della Camera ha respinto la richiesta di
concessione dell’effetto sospensivo con ordinanza del 9 febbraio 2024.
Stante
il prevedibile esito del giudizio odierno, il reclamo non è stato intimato alla
controparte per osservazioni.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una
decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC),
contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a
CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48.
lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro
dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv. 2 CPC). Visto
che la notifica è avvenuta in concreto ad RE 1 il 30 gennaio 2024, il termine d’impugnazione
è scaduto venerdì 9 febbraio. Presentato già il 5 febbraio 2024 (data del
timbro postale), il reclamo è dunque senz’altro tempestivo.
2.
In
virtù
dell’art. 172 n. 1 LEF, il giudice rigetta la domanda di fallimento in
particolare quando la comminatoria sia stata annullata dall’autorità di
vigilanza. Se l’autorità di vigilanza in seguito a ricorso o il giudice in
applicazione degli art. 85 o 85a cpv. 2 LEF hanno ordinato la
sospensione dell’esecuzione, il giudice differisce la decisione sulla domanda
di fallimento. La decisione del giudice del fallimento può essere impugnata
entro dieci giorni mediante reclamo secondo il CPC (art. 174 cpv. 1 LEF).
3.
Il
reclamante ribadisce, come già fatto con il ricorso contro la comminatoria di fallimento (inc. 15.2023.128), che l’esecuzione
non poteva continuare in via di fallimento per la parte dei premi
dovuti alla cassa istante relativa all’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni
stante l’esclusione prevista dall’art. 43 cpv. 1bis LEF. Si duole che l’Ufficio
d’esecuzione non ha tenuto conto del suo ricorso, benché gliel’avesse
trasmesso questa Camera.
3.1
Il
ricorrente non considera tuttavia ch’egli non aveva chiesto il conferimento
dell’effetto sospensivo al ricorso, il quale per legge non sospende
automaticamente l’esecuzione (art. 36 LEF). Questa Camera ha trasmesso il
ricorso all’Ufficio solo perché procedesse all’istruttoria preliminare prevista
dall’art. 9 della legge cantonale sulla procedura di
ricorso in materia di esecuzione e fallimento (LPR, RL 280.200), ciò che ha
concluso con la trasmissione delle sue osservazioni del 6 febbraio 2024. Ad
ogni modo l’operato dell’Ufficio è terminato con la notifica della
comminatoria di fallimento. La censura è pertanto priva di rilevanza.
3.2
Con
decisione odierna (inc. 15.2023.128), la Camera ha respinto il ricorso
interposto da RE 1 contro la comminatoria di fallimento emessa nell’esecuzione
sfociata nell’apertura del fallimento (e
nell’esecuzione n. __________ promossa dalla stessa istante),
considerando che la parte dei premi posti in esecuzione relativa all’assicurazione
infortuni era stata estinta dai sussidi erogati al reclamante, sicché le esecuzioni
potevano validamente proseguire in toto in via di fallimento (art. 43 LEF
a
contrario; DTF 139 III 288 consid. 2.1.1).
Inoltre,
il reclamante non ha dimostrato di aver estinto la parte dei premi posti in esecuzione relativa all’assicurazione
malattia, di modo che il suo fallimento andava comunque sia decretato a
prescindere da un eventuale splitting dell’esecuzione
per la parte del credito relativo all’assicurazione infortuni. Il reclamo è dunque
infondato su questo punto.
4.
Per il
resto, il reclamante rimprovera all’istante diverse mancanze, dalle quali
risulterebbe ch’egli non avrebbe potuto risparmiare quello che avrebbe potuto cambiando
cassa e che l’istante non ha preso in considerazione alcune ricette mediche e due
infortuni.
Si
tratta però di censure sostanziali (ossia relativa all’esistenza e all’importo
dei crediti posti in esecuzione) che RE 1 avrebbe dovuto far valere opponendosi alla decisione 11 febbraio 2023 (notificatagli
per posta A+ il 14 febbraio 2023), con cui la CO 1 ha stabilito l’importo da lui dovuto e
rigettato in via definitiva l’opposizione
al precetto esecutivo,
ciò ch’egli non dimostra di aver fatto. Nella procedura di fallimento,
queste censure sono improponibili. Sotto questo profilo, il reclamo è di
conseguenza irricevibile.
5.
Il
reclamante rileva che il Pretore aggiunto ha rigettato definitivamente la sua
domanda di annullamento o sospensione dell’esecuzione giusta gli art. 85 o 85a
LEF.
5.1
In
realtà il primo giudice si è dichiarato a ragione incompetente a statuire in
merito. RE 1 non formula del resto alcuna critica motivata al riguardo. Non si poneva neppure la questione di un
eventuale differimento del fallimento nel senso dell’art. 173 cpv. 1 LEF,
poiché il convenuto non prova di aver depositato, prima dell’udienza, alcuna
istanza formale di sospensione provvisoria ai sensi dell’art. 85a
cpv. 2 LEF (v. DTF 133 III 684 consid. 3.2).
5.2
Sia
come sia, un’azione del genere pareva d’acchito
esclusa, giacché il reclamante avrebbe potuto – e quindi dovuto – far
valere le sue censure con un’opposizione (giusta l’art. 52 della
legge sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali [LPGA, RS
830.1]) contro la decisione con cui la CO 1, in virtù dell’art.
49.
LPGA, ha stabilito che RE 1 è suo debitore di fr. 236.95 e rigettato in
via definitiva l’opposizione (giusta l’art. 74 LEF) da lui interposta al
precetto esecutivo (art. 79 LEF). Non avendolo fatto, la decisione è passata in
giudicato e dunque non avrebbe potuto essere rimessa in discussione con un’azione
di annullamento o sospensione dell’esecuzione a norma degli art. 85 o 85a
LEF fondata su fatti anteriori al passaggio
in giudicato (sentenza del Tribunale federale 9C_492/2019 del 24 ottobre 2019
consid. 4; Bangert in: Basler Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n. 11a e 11e ad art. 85a LEF). Ne
segue che il reclamo, nella misura in cui non è irricevibile, è infondato e
come tale va respinto.
Non
essendo stato concesso effetto sospensivo al gravame, il fallimento non dev’essere
nuovamente pronunciato.
6.
La
tassa di giustizia, calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), è posta a
carico della parte soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC).
Alla
controparte non si assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere
osservazioni al reclamo.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, il reclamo è respinto.
2. La
tassa di giustizia del presente giudizio, di fr. 150.–, è posta a carico
di RE 1.
3. Notificazione a:
– ;
– ;
– Ufficio
d’esecuzione, Bellinzona;
– Ufficio
dei fallimenti, Viganello.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente La
cancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).