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Decisione

14.2024.21

Fallimento. Contestazione della via del fallimento in merito a premi della cassa malattia anche per il rischio d’infortunio

1 marzo 2024Italiano7 min

nei confronti dell’istante di una pretesa di rimborso di fatture mediche di fr. 493.15.

Source ti.ch

Incarto n.

14.2024.21

Lugano

1

marzo 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques,

presidente

cancelliera:

Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) nella causa SO.2023.1409 (fallimento) della Pretura del Distretto di

Bellinzona promossa con istanza 6 novembre 2023 dalla

CO 1

(rappresentata dalla RA 1, __________)

contro

RE 1

giudicando sul reclamo del 5 febbraio 2024 presentato da RE 1 contro la

decisione emessa il 29 gennaio 2024 dal Pretore aggiunto;

ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Nell’ambito dell’esecuzione n. __________

della sede di Bellinzona del­l’Ufficio

d’esecuzione, il 6 novembre 2023 la CO 1 ha chiesto alla Pretura del

Distretto di Bellinzona di decretare il fallimento di RE 1 per il mancato

pagamento di fr. 274.75 oltre a interessi e spese.

B. All’udienza

di discussione del 22 gennaio 2024 il convenuto ha chiesto l’annullamento o la

sospensione della comminatoria di fallimento facendo valere di essere creditore

nei confronti dell’istante di una pretesa di rimborso di fatture mediche di fr. 493.15.

C. Statuendo

con decisione del 29 gennaio 2024 il Pretore aggiunto ha dichiarato il

fallimento di RE 1 dal giorno successivo alle ore 09:00, ponendo a carico della

massa fallimentare la tassa di giustizia di fr. 80.–.

D. Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a

questa Camera con un reclamo del 5 febbraio 2024 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento

del fallimento. Il presidente della Camera ha respinto la richiesta di

concessione dell’effetto sospensivo con ordinanza del 9 febbraio 2024.

Stante

il prevedibile esito del giudizio odierno, il reclamo non è stato intimato alla

controparte per osservazioni.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una

decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC),

contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a

CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.

48.

lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro

dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv. 2 CPC). Visto

che la notifica è avvenuta in concreto ad RE 1 il 30 gennaio 2024, il termine d’impugnazione

è scaduto venerdì 9 febbraio. Presentato già il 5 febbraio 2024 (data del

timbro postale), il reclamo è dunque sen­z’altro tempestivo.

2.

In

virtù

dell’art. 172 n. 1 LEF, il giudice rigetta la domanda di fallimento in

particolare quando la comminatoria sia stata annullata dall’autorità di

vigilanza. Se l’autorità di vigilanza in seguito a ricorso o il giudice in

applicazione degli art. 85 o 85a cpv. 2 LEF hanno ordinato la

sospensione dell’esecuzione, il giudice differisce la decisione sulla domanda

di fallimento. La decisione del giudice del fallimento può essere impugnata

entro dieci giorni mediante reclamo secondo il CPC (art. 174 cpv. 1 LEF).

3.

Il

reclamante ribadisce, come già fatto con il ricorso contro la comminatoria di fallimento (inc. 15.2023.128), che l’esecuzione

non po­teva continuare in via di fallimento per la parte dei premi

dovuti alla cassa istante relativa all’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni

stante l’esclusione prevista dall’art. 43 cpv. 1bis LEF. Si duole che l’Ufficio

d’esecuzione non ha tenuto conto del suo ricor­so, benché gliel’avesse

trasmesso questa Camera.

3.1

Il

ricorrente non considera tuttavia ch’egli non aveva chiesto il conferimento

dell’effetto sospensivo al ricorso, il quale per legge non sospende

automaticamente l’esecuzione (art. 36 LEF). Questa Camera ha trasmesso il

ricorso all’Ufficio solo perché procedesse all’istruttoria preliminare prevista

dall’art. 9 della legge cantonale sulla procedura di

ricorso in materia di esecuzione e fallimento (LPR, RL 280.200), ciò che ha

concluso con la trasmissione delle sue osservazioni del 6 febbraio 2024. Ad

ogni modo l’operato del­l’Ufficio è terminato con la notifica della

comminatoria di fallimen­to. La censura è pertanto priva di rilevanza.

3.2

Con

decisione odierna (inc. 15.2023.128), la Camera ha respinto il ricorso

interposto da RE 1 contro la comminatoria di fallimento emessa nell’esecuzione

sfociata nell’apertura del fallimento (e

nell’esecuzione n. __________ promossa dalla stessa istan­te),

considerando che la parte dei premi posti in esecuzione relativa all’assicurazione

infortuni era stata estinta dai sussidi erogati al reclamante, sicché le esecuzioni

potevano validamente proseguire in toto in via di fallimento (art. 43 LEF

a

contrario; DTF 139 III 288 consid. 2.1.1).

Inoltre,

il reclamante non ha dimostrato di aver estinto la parte dei premi posti in esecuzione relativa all’assicurazione

malattia, di mo­do che il suo fallimento andava comunque sia decretato a

prescindere da un eventuale splitting dell’esecuzione

per la parte del credito relativo all’assicurazione infortuni. Il reclamo è dunque

infondato su questo punto.

4.

Per il

resto, il reclamante rimprovera all’istante diverse mancanze, dalle quali

risulterebbe ch’egli non avrebbe potuto risparmiare quello che avrebbe potuto cambiando

cassa e che l’istante non ha preso in considerazione alcune ricette mediche e due

infortuni.

Si

tratta però di censure sostanziali (ossia relativa all’esistenza e all’importo

dei crediti posti in esecuzione) che RE 1 avrebbe dovuto far valere opponendosi alla decisione 11 febbraio 2023 (notificatagli

per posta A+ il 14 febbraio 2023), con cui la CO 1 ha stabilito l’importo da lui dovuto e

rigettato in via de­finitiva l’opposizione

al precetto esecutivo,

ciò ch’egli non dimostra di aver fatto. Nella procedura di fallimento,

queste censure sono improponibili. Sotto questo profilo, il reclamo è di

conseguenza irricevibile.

5.

Il

reclamante rileva che il Pretore aggiunto ha rigettato definitivamente la sua

domanda di annullamento o sospensione dell’ese­cuzione giusta gli art. 85 o 85a

LEF.

5.1

In

realtà il primo giudice si è dichiarato a ragione incompetente a statuire in

merito. RE 1 non formula del resto alcuna critica motivata al riguardo. Non si poneva neppure la questione di un

eventuale differimento del fallimento nel senso dell’art. 173 cpv. 1 LEF,

poiché il convenuto non prova di aver depositato, prima dell’udienza, alcuna

istanza formale di sospensione provvisoria ai sensi dell’art. 85a

cpv. 2 LEF (v. DTF 133 III 684 consid. 3.2).

5.2

Sia

come sia, un’azione del genere pareva d’acchito

esclusa, giacché il reclamante avrebbe potuto – e quindi dovuto – far

valere le sue censure con un’opposizione (giusta l’art. 52 della

legge sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali [LPGA, RS

830.1]) contro la decisione con cui la CO 1, in virtù dell’art.

49.

LPGA, ha stabilito che RE 1 è suo debitore di fr. 236.95 e rigettato in

via definitiva l’opposizione (giusta l’art. 74 LEF) da lui interposta al

precetto esecutivo (art. 79 LEF). Non avendolo fatto, la decisione è passata in

giudicato e dunque non avrebbe potuto essere rimessa in discussione con un’azione

di annullamento o sospensione dell’esecuzione a norma degli art. 85 o 85a

LEF fondata su fatti anteriori al passaggio

in giudicato (sentenza del Tribunale federale 9C_492/2019 del 24 ottobre 2019

consid. 4; Bangert in: Basler Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n. 11a e 11e ad art. 85a LEF). Ne

segue che il reclamo, nella misura in cui non è irricevibile, è infondato e

come tale va respinto.

Non

essendo stato concesso effetto sospensivo al gravame, il fallimento non dev’essere

nuovamente pronunciato.

6.

La

tassa di giustizia, calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), è posta a

carico della parte soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC).

Alla

controparte non si assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere

osservazioni al reclamo.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, il reclamo è respinto.

2. La

tassa di giustizia del presente giudizio, di fr. 150.–, è posta a carico

di RE 1.

3. Notificazione a:

– ;

– ;

– Ufficio

d’esecuzione, Bellinzona;

– Ufficio

dei fallimenti, Viganello.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente La

cancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).