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Decisione

14.2024.22

Fallimento. Estinzione del credito dell’istante dopo la pronuncia. Solvibilità

21 febbraio 2024Italiano7 min

questa Camera con un reclamo del 5 febbraio 2024 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento

Source ti.ch

Incarto n.

14.2024.22

Lugano

21

febbraio 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques,

presidente

cancelliera:

Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) nella causa SO.2023.1195 (fallimento) della Pretura della Giurisdizione di

Locarno-Campagna promossa con istanza 28 novembre 2023 dalla

CO 1

(rappresentata dalla RA 1, __________)

contro

RE 1RE 1

(titolare dell’impresa individuale __________

di RE 1,

patrocinato dall’avv. PA 1, __________)

giudicando sul reclamo del 5 febbraio 2024 presentato da RE 1 contro la

decisione emessa il 23 gennaio 2024 dal Pretore;

ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Nell’ambito dell’esecuzione

n. __________ della sede di Locarno del­l’Ufficio d’esecuzione, il 28

novembre 2023 la CO 1 ha chiesto alla Pretura della Giurisdizione di

Locarno-Campagna di decretare il fallimento di RE 1 per il mancato pagamento di

fr. 1'273.10 oltre a interessi e spese.

B. All’udienza

di discussione del 23 gennaio 2024 nessuno è comparso.

C. Statuendo

con decisione del 23 gennaio 2024 il Pretore ha dichiarato il fallimento di RE

1 dal giorno successivo alle ore 10:00, ponendo a carico della massa

fallimentare la tassa di giustizia di fr. 100.–.

D. Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a

questa Camera con un reclamo del 5 febbraio 2024 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento

del fallimento, asserendo di avere saldato il credito posto in esecuzione. Con

ordinanza del 7 febbraio 2024, il presidente della Camera ha respinto la

domanda di effetto sospensivo contenuta nell’impu­gnazione. Stante il

prevedibile esito del giudizio odierno, il recla­mo non è stato intimato alla

controparte per osservazioni.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una

decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC),

contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a

CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.

48.

lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro

dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv. 2 CPC). RE 1 è

stato avvisato dalla posta il 24 gennaio 2024 dell’arrivo della raccomandata

contenente la decisione di fallimento, ma non l’ha ritirata entro il termine di giacenza postale, pur

dovendoselo aspettare, giac­ché la citazione all’udienza fallimentare

gli era stata consegnata dalla polizia, tramite la compagna, il 20 dicembre

2023.

Egli asserisce nel reclamo di aver appreso del fallimento solo il 26

gennaio 2024 quando è “casualmente” comparso presso l’Ufficio d’esecu­zione.

Il termine d’impugnazione è scaduto lunedì 5 febbraio 2024. Presentato quello stesso giorno (data del timbro postale), il recla­mo

è dunque tempestivo.

2.

In

virtù

dell’art. 174 cpv. 2 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la

dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende

verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo

il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto (n. 1), o che l’importo

dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a

disposizione del cre-ditore (n. 2), oppure che il creditore ha ritirato la

domanda di fallimento (n. 3). L’enumerazione è esaustiva.

2.1

Questi

fatti nuovi (e le relative prove), subentrati dopo la dichiarazione di

fallimento (nova

autentici o in senso proprio, denominati in

tedesco “echte Nova”, in

contrapposizione agli pseudonova o “unechte

Nova” citati all’art. 174 cpv. 1, 2° periodo

LEF), non vengono considerati d’ufficio, ma spetta al debitore farli valere

espressamente e provarne l’adempimento con documenti, sempre che renda

verosimile la sua solvibilità. Un fatto è reso verosimile se il giudice, nel

suo libero esame, giunge alla conclusione ch’esso corrisponde con una

sufficiente probabilità alle allegazioni della parte (DTF 120 II 393 consid. 4/c).

Concretamente è pertanto sufficiente per l’annullamento della dichiarazione di

fallimento che la solvibilità del fallito sia più probabile della sua insolvibilità.

A tal proposito non devono essere poste esigenze troppo severe, in modo

particolare allorquando la possibilità che l’azienda sopravviva economicamente

non può essere negata a priori (FF 1991 III 80) e la mancanza di

liquidità sufficiente appare passeggera

(sentenza del Tribunale federale 5A_328/2011 dell’11

agosto 2011, consid. 2).

L’illiquidità dev’essere oggettiva, tale da

impedire al debitore di tacitare i suoi creditori alla scadenza dei loro

crediti. Un indizio d’in­­solvibilità può emergere dal numero e dall’importo

delle esecuzioni pendenti, così come da eventuali nuove istanze di fallimento

pervenute posteriormente al decreto di fallimento impugnato. Anche il fatto di

non essere in grado di pagare modesti importi indica insolvibilità. La

solvibilità dev’essere resa verosimile sulla base di riscontri oggettivi, quali

giustificativi concernenti pagamenti, estratti bancari, contratti di credito e

così via, mentre semplici dichiarazioni del debitore sono insufficienti (Giroud/Theus Simoni in: Basler Kommentar, SchKG II, 3a ed. 2021,

n. 26d ad art. 174 LEF).

2.2

Nel

caso in esame il reclamante ha prodotto una ricevuta rilasciata il 26 gennaio

2024.

dall’Ufficio d’esecuzione relativa al versamento di fr. 1'480.10 a

saldo dell’esecuzione promossa dall’istante, per cui il presupposto di cui all’art.

174.

cpv. 2 n. 1 risulta adempiuto.

2.3

Per

quel che riguarda invece il requisito della solvibilità – condizione

indispensabile per ottenere l’annullamento della decisione impugnata poiché,

come visto, il pagamento della somma posta in esecuzione è avvenuto soltanto

dopo la pronuncia del fallimen­to – il reclamante afferma di aver

concordato con l’Ufficio d’esecuzione il pagamento rateale di non meglio

definite esecuzioni nei suoi confronti, che stava "tranquillamente" onorando, senza tuttavia

produrre né l’accordo, né la prova del suo rispetto e nemmeno l’estratto delle

sue esecuzioni. Ora, la Camera ha accertato d’ufficio (art. 255 lett. a CPC),

già in sede di trattazione della domanda di effetto sospensivo, che nei

confronti del reclamante sono stati rilasciati cinque attestati di carenza di

beni (ACB) per complessivi fr. 5'271.10, che già di per sé ne certificano

ufficialmente l’insolvibilità, e sono pendenti 72 esecuzioni per oltre fr. 270'000.–

in totale, di cui 47 si trovano già allo stadio della continuazione. Nel

frattempo la situazione è rimasta immutata, se non per l’aumento degl’interessi

di mora.

Ciò porta a concludere che il reclamante non dispone di liquidità

sufficiente per far fronte ai suoi impegni, nemmeno per pagare le tasse, gli

oneri sociali e i premi della cassa malati (in parte già oggetto di ACB). In

queste circostanze si può quindi affermare che l’incapacità di pagamento del reclamante

appare più probabile della sua capacità di pagamento. Il presupposto della

solvibilità non essendo stato reso verosimile, il reclamo va respinto e il

fallimento di RE 1 confermato, senza necessità di ripronunciarlo, siccome non stato concesso effetto sospensivo al gravame.

3.

La

tassa di giustizia, calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), è posta a

carico della parte soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC). Alla controparte non si

assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere osservazioni al

reclamo.

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è respinto.

2.

La

tassa di giustizia del presente giudizio, di fr. 250.–, è posta a carico

di RE 1.

3.

Notificazione a:

– ;

– ;

– Ufficio

d’esecuzione, Locarno;

– Ufficio

dei fallimenti, Viganello.

Comunicazione

alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

cancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,

1000.

Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).