14.2024.22
Fallimento. Estinzione del credito dell’istante dopo la pronuncia. Solvibilità
21 febbraio 2024Italiano7 min
questa Camera con un reclamo del 5 febbraio 2024 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento
Source ti.ch
Incarto n.
14.2024.22
Lugano
21
febbraio 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
cancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa SO.2023.1195 (fallimento) della Pretura della Giurisdizione di
Locarno-Campagna promossa con istanza 28 novembre 2023 dalla
CO 1
(rappresentata dalla RA 1, __________)
contro
RE 1RE 1
(titolare dell’impresa individuale __________
di RE 1,
patrocinato dall’avv. PA 1, __________)
giudicando sul reclamo del 5 febbraio 2024 presentato da RE 1 contro la
decisione emessa il 23 gennaio 2024 dal Pretore;
ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Nell’ambito dell’esecuzione
n. __________ della sede di Locarno dell’Ufficio d’esecuzione, il 28
novembre 2023 la CO 1 ha chiesto alla Pretura della Giurisdizione di
Locarno-Campagna di decretare il fallimento di RE 1 per il mancato pagamento di
fr. 1'273.10 oltre a interessi e spese.
B. All’udienza
di discussione del 23 gennaio 2024 nessuno è comparso.
C. Statuendo
con decisione del 23 gennaio 2024 il Pretore ha dichiarato il fallimento di RE
1 dal giorno successivo alle ore 10:00, ponendo a carico della massa
fallimentare la tassa di giustizia di fr. 100.–.
D. Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a
questa Camera con un reclamo del 5 febbraio 2024 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento
del fallimento, asserendo di avere saldato il credito posto in esecuzione. Con
ordinanza del 7 febbraio 2024, il presidente della Camera ha respinto la
domanda di effetto sospensivo contenuta nell’impugnazione. Stante il
prevedibile esito del giudizio odierno, il reclamo non è stato intimato alla
controparte per osservazioni.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una
decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC),
contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a
CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48.
lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro
dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv. 2 CPC). RE 1 è
stato avvisato dalla posta il 24 gennaio 2024 dell’arrivo della raccomandata
contenente la decisione di fallimento, ma non l’ha ritirata entro il termine di giacenza postale, pur
dovendoselo aspettare, giacché la citazione all’udienza fallimentare
gli era stata consegnata dalla polizia, tramite la compagna, il 20 dicembre
2023.
Egli asserisce nel reclamo di aver appreso del fallimento solo il 26
gennaio 2024 quando è “casualmente” comparso presso l’Ufficio d’esecuzione.
Il termine d’impugnazione è scaduto lunedì 5 febbraio 2024. Presentato quello stesso giorno (data del timbro postale), il reclamo
è dunque tempestivo.
2.
In
virtù
dell’art. 174 cpv. 2 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la
dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende
verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo
il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto (n. 1), o che l’importo
dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a
disposizione del cre-ditore (n. 2), oppure che il creditore ha ritirato la
domanda di fallimento (n. 3). L’enumerazione è esaustiva.
2.1
Questi
fatti nuovi (e le relative prove), subentrati dopo la dichiarazione di
fallimento (nova
autentici o in senso proprio, denominati in
tedesco “echte Nova”, in
contrapposizione agli pseudonova o “unechte
Nova” citati all’art. 174 cpv. 1, 2° periodo
LEF), non vengono considerati d’ufficio, ma spetta al debitore farli valere
espressamente e provarne l’adempimento con documenti, sempre che renda
verosimile la sua solvibilità. Un fatto è reso verosimile se il giudice, nel
suo libero esame, giunge alla conclusione ch’esso corrisponde con una
sufficiente probabilità alle allegazioni della parte (DTF 120 II 393 consid. 4/c).
Concretamente è pertanto sufficiente per l’annullamento della dichiarazione di
fallimento che la solvibilità del fallito sia più probabile della sua insolvibilità.
A tal proposito non devono essere poste esigenze troppo severe, in modo
particolare allorquando la possibilità che l’azienda sopravviva economicamente
non può essere negata a priori (FF 1991 III 80) e la mancanza di
liquidità sufficiente appare passeggera
(sentenza del Tribunale federale 5A_328/2011 dell’11
agosto 2011, consid. 2).
L’illiquidità dev’essere oggettiva, tale da
impedire al debitore di tacitare i suoi creditori alla scadenza dei loro
crediti. Un indizio d’insolvibilità può emergere dal numero e dall’importo
delle esecuzioni pendenti, così come da eventuali nuove istanze di fallimento
pervenute posteriormente al decreto di fallimento impugnato. Anche il fatto di
non essere in grado di pagare modesti importi indica insolvibilità. La
solvibilità dev’essere resa verosimile sulla base di riscontri oggettivi, quali
giustificativi concernenti pagamenti, estratti bancari, contratti di credito e
così via, mentre semplici dichiarazioni del debitore sono insufficienti (Giroud/Theus Simoni in: Basler Kommentar, SchKG II, 3a ed. 2021,
n. 26d ad art. 174 LEF).
2.2
Nel
caso in esame il reclamante ha prodotto una ricevuta rilasciata il 26 gennaio
2024.
dall’Ufficio d’esecuzione relativa al versamento di fr. 1'480.10 a
saldo dell’esecuzione promossa dall’istante, per cui il presupposto di cui all’art.
174.
cpv. 2 n. 1 risulta adempiuto.
2.3
Per
quel che riguarda invece il requisito della solvibilità – condizione
indispensabile per ottenere l’annullamento della decisione impugnata poiché,
come visto, il pagamento della somma posta in esecuzione è avvenuto soltanto
dopo la pronuncia del fallimento – il reclamante afferma di aver
concordato con l’Ufficio d’esecuzione il pagamento rateale di non meglio
definite esecuzioni nei suoi confronti, che stava "tranquillamente" onorando, senza tuttavia
produrre né l’accordo, né la prova del suo rispetto e nemmeno l’estratto delle
sue esecuzioni. Ora, la Camera ha accertato d’ufficio (art. 255 lett. a CPC),
già in sede di trattazione della domanda di effetto sospensivo, che nei
confronti del reclamante sono stati rilasciati cinque attestati di carenza di
beni (ACB) per complessivi fr. 5'271.10, che già di per sé ne certificano
ufficialmente l’insolvibilità, e sono pendenti 72 esecuzioni per oltre fr. 270'000.–
in totale, di cui 47 si trovano già allo stadio della continuazione. Nel
frattempo la situazione è rimasta immutata, se non per l’aumento degl’interessi
di mora.
Ciò porta a concludere che il reclamante non dispone di liquidità
sufficiente per far fronte ai suoi impegni, nemmeno per pagare le tasse, gli
oneri sociali e i premi della cassa malati (in parte già oggetto di ACB). In
queste circostanze si può quindi affermare che l’incapacità di pagamento del reclamante
appare più probabile della sua capacità di pagamento. Il presupposto della
solvibilità non essendo stato reso verosimile, il reclamo va respinto e il
fallimento di RE 1 confermato, senza necessità di ripronunciarlo, siccome non stato concesso effetto sospensivo al gravame.
3.
La
tassa di giustizia, calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), è posta a
carico della parte soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC). Alla controparte non si
assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere osservazioni al
reclamo.
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è respinto.
2.
La
tassa di giustizia del presente giudizio, di fr. 250.–, è posta a carico
di RE 1.
3.
Notificazione a:
– ;
– ;
– Ufficio
d’esecuzione, Locarno;
– Ufficio
dei fallimenti, Viganello.
Comunicazione
alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
cancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,
1000.
Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).