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Decisione

14.2024.23

Fallimento. Estinzione del credito dell’istante dopo la pronuncia. Solvibilità

13 marzo 2024Italiano8 min

con decisione del 29 gennaio 2024 il Pretore ha dichiarato il fallimento della RE

Source ti.ch

Incarto n.

14.2024.23

Lugano

13 marzo 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques,

presidente

cancelliera:

Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) nella causa SO.2024.3 (fallimento) della Pretura del Distretto di Blenio

promossa con istanza 8 dicembre 2023 dalla

CO 1

contro

RE 1

(patrocinato dall’avv. PA 1, __________)

giudicando sul reclamo del 9 febbraio 2024 presentato dalla RE 1 contro

la decisione emessa il 29 gennaio 2024 dal Pretore;

ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Nell’ambito dell’esecuzione

n. __________ della sede di Acquarossa dell’Ufficio d’esecuzione, l’8

dicembre 2023 l’CO 1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Blenio di

decretare il fallimento della RE 1 per il mancato pagamento di fr. 2'739.40.

B. All’udienza

di discussione del 29 gennaio 2024 nessuno è comparso.

C. Statuendo

con decisione del 29 gennaio 2024 il Pretore ha dichiarato il fallimento della RE

1 dal giorno successivo alle ore 09:00, ponendo a carico della massa

fallimentare la tassa di giustizia di fr. 150.– per le spese esecutive.

D. Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 9 febbraio 2024

per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo,

l’annullamento del fallimento, asserendo di avere saldato il credito posto in

esecuzione. Il 12 febbraio 2024 il presidente della Camera ha parzialmente

accolto la domanda di effetto sospensivo. Il 19 febbraio 2024 la reclamante ha

inoltrato un atto integrativo. Entro il termine assegnatole, la controparte non

ha presentato osservazioni al reclamo.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una

decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC),

contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a

CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.

48.

lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro

dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv. 2 CPC). Visto

che la notifica è avvenuta in concreto alla RE 1 il 7 febbraio 2024, il termine

d’impugnazione è scaduto sabato 17 febbraio, per cui la scadenza è stata

riportata a lunedì 19 febbraio (art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art. 31

LEF). Presentato il 9 febbraio 2024 (data del timbro postale), il reclamo è

dunque senz’altro tempestivo.

2.

In

virtù

dell’art. 174 cpv. 2 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la

dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende

verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo

il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto (n. 1), o che l’importo

dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a

disposizione del creditore (n. 2), oppure che il creditore ha ritirato la

domanda di fallimento (n. 3). L’enumerazione è esaustiva.

2.1

Questi

fatti nuovi (e le relative prove), subentrati dopo la dichiarazione di

fallimento (nova

autentici o in senso proprio, denominati in

tedesco “echte Nova”, in

contrapposizione agli pseudonova o “unechte

Nova” citati all’art. 174 cpv. 1, 2° periodo

LEF), non vengono considerati d’ufficio, ma spetta al debitore farli valere

espressamente e provarne l’adempimento con documenti, sempre che renda

verosimile la sua solvibilità. Un fatto è reso verosimile se il giudice, nel

suo libero esame, giunge alla conclusione ch’esso corrisponde con una

sufficiente probabilità alle allegazioni della parte (DTF 120 II 393 consid. 4/c).

Concretamente è pertanto sufficiente per l’annullamento della dichiarazione di

fallimento che la solvibilità del fallito sia più probabile della sua

insolvibilità. A tal proposito non devono essere poste esigenze troppo severe,

in modo particolare allorquando la possibilità che l’azienda sopravviva

economicamente non può essere negata a priori (FF 1991 III 80) e la

mancanza di liquidità sufficiente appare

passeggera (sentenza del Tribunale federale 5A_328/2011 dell’11

agosto 2011, consid. 2).

L’illiquidità

dev’essere oggettiva, tale da impedire al debitore di tacitare i suoi creditori

alla scadenza dei loro crediti. Un indizio d’in­solvibilità può emergere dal

numero e dall’importo delle esecuzioni pendenti, così come da eventuali nuove

istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di fallimento

impugnato. Anche il fatto di non essere in grado di pagare modesti importi

indica insolvibilità. La solvibilità dev’essere resa verosimile sulla base di

riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti, estratti

bancari, contratti di credito e così via, mentre semplici dichiarazioni del debitore sono insufficienti (Giroud/Theus Simoni in:

Basler Kommentar, SchKG II, 3a ed. 2021, n. 26d ad art. 174

LEF).

2.2

Nel caso in esame la reclamante ha prodotto una

ricevuta rilasciata il 1° febbraio 2024 dall’Ufficio d’esecuzione relativa al

versamento di fr. 3'259.05 a saldo dell’esecuzione promossa dall’istante,

per cui il presupposto di cui all’art. 174 cpv. 2 n. 1 risulta adempiuto.

2.3

Per quel che riguarda invece il requisito della

solvibilità – condizione indispensabile per ottenere l’annullamento della

decisione impugnata poiché, come visto, il pagamento della somma posta in

esecuzione è avvenuto soltanto dopo la pronuncia del fallimento – la Camera ha

accertato d’ufficio (art. 255 lett. a CPC) in sede di esame della richiesta di

effetto sospensivo che la reclamante risultava gravata di ben 26 esecuzioni per

oltre fr. 110'000.– complessivi, di cui cinque giunte allo stadio

della comminatoria di fallimen­to per quasi fr. 8'000.– in tutto. Essa ha

però dimostrato, con l’atto integrativo presentato il 19 febbraio 2024 l’ultimo

giorno del termine d’impugnazione, di aver pagato tutte e cinque le esecuzioni

con comminatoria di fallimento, oltre a due altre. Attualmente, nei suoi confronti

sono pendenti ancora 14 esecuzioni per un po’ più di fr. 70'000.–

complessivi, ma non risultano tuttora attestati di carenza di beni a suo

carico.

2.3.1

Ciò

porta a ritenere che la sua sopravvivenza economica non sia minacciata a breve,

anche perché il socio gerente __________ e il figlio __________, presidente

della gerenza, si sono impegnati personalmente a garantire i debiti della

società, ancorché in modo generico (doc. H e I acclusi al reclamo). Ricordato

che secondo giurisprudenza e dottrina non si possono imporre esigenze troppo

severe alla verosimiglianza della solvibilità, nel caso che ci occupa si può

affermare che la capacità di pagamento della reclamante appare più probabile

della sua incapacità di pagamento, per cui la prognosi in merito alla sua

situazione finanziaria può essere ritenuta favorevole e la sua solvibilità

sufficientemente verosimile. Risultando adempiuti i requisiti di cui all’art. 174

cpv. 2 LEF, il fallimento della RE 1 va annullato.

2.3.2

La

reclamante è però resa attenta all’esigenza di procedere seriamente al

risanamento della sua situazione debitoria, anche perché nel frattempo un’esecuzione

è giunta allo stadio della comminatoria di fallimento e un’altra all’emissione

dell’avviso di pignoramento. Nel caso in cui dovesse fallire un’altra volta nei

prossimi tempi, in un’eventuale procedura di ricorso la Camera non potrà

dimostrare la stessa indulgenza manifestata oggi.

3.

La

tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come

pure le spese dell’Ufficio dei fallimenti, sono poste in ambo le sedi a carico della

reclamante, il cui pagamento tardivo ha reso necessario l’avvio della procedura

giudiziaria (cfr. art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Alla controparte non si

assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere osservazioni al

reclamo. La

tassa di giustizia di primo grado sarà riversata all’istante prelevandola sull’anticipo

versato in questa sede.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: I. Il reclamo è accolto e di conseguenza:

1. La dichiarazione di

fallimento pronunciata il 29 gennaio 2024 dalla Pretura del Distretto di Blenio

nei confronti della RE 1 è annullata.

2. La tassa di giustizia di

prima sede di fr. 150.–, da anticipare come di rito, è posta a carico della

RE 1.

3. Le spese dell’Ufficio

dei fallimenti, da anticipare come di rito, sono poste a carico della RE 1.

II. La

tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.– è posta a carico della

RE 1. La parte eccedente dell’anticipo corrisposto dalla reclamante in

questa sede, pari a fr. 150.–, è versata all’CO 1 quale rimborso della tassa

di giustizia di primo grado di cui al soprastante dispositivo n. I.2.

III. Notificazione a:

– ;

– ;

– Ufficio

d’esecuzione, Acquarossa;

– Ufficio

dei fallimenti, Viganello;

– Ufficio

cantonale del Registro di commercio, Biasca;

– Ufficio

del Registro fondiario del Distretto di Blenio, Acquarossa.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Blenio.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

cancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).