14.2024.23
Fallimento. Estinzione del credito dell’istante dopo la pronuncia. Solvibilità
13 marzo 2024Italiano8 min
con decisione del 29 gennaio 2024 il Pretore ha dichiarato il fallimento della RE
Source ti.ch
Incarto n.
14.2024.23
Lugano
13 marzo 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
cancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa SO.2024.3 (fallimento) della Pretura del Distretto di Blenio
promossa con istanza 8 dicembre 2023 dalla
CO 1
contro
RE 1
(patrocinato dall’avv. PA 1, __________)
giudicando sul reclamo del 9 febbraio 2024 presentato dalla RE 1 contro
la decisione emessa il 29 gennaio 2024 dal Pretore;
ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Nell’ambito dell’esecuzione
n. __________ della sede di Acquarossa dell’Ufficio d’esecuzione, l’8
dicembre 2023 l’CO 1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Blenio di
decretare il fallimento della RE 1 per il mancato pagamento di fr. 2'739.40.
B. All’udienza
di discussione del 29 gennaio 2024 nessuno è comparso.
C. Statuendo
con decisione del 29 gennaio 2024 il Pretore ha dichiarato il fallimento della RE
1 dal giorno successivo alle ore 09:00, ponendo a carico della massa
fallimentare la tassa di giustizia di fr. 150.– per le spese esecutive.
D. Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 9 febbraio 2024
per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo,
l’annullamento del fallimento, asserendo di avere saldato il credito posto in
esecuzione. Il 12 febbraio 2024 il presidente della Camera ha parzialmente
accolto la domanda di effetto sospensivo. Il 19 febbraio 2024 la reclamante ha
inoltrato un atto integrativo. Entro il termine assegnatole, la controparte non
ha presentato osservazioni al reclamo.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una
decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC),
contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a
CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48.
lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro
dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv. 2 CPC). Visto
che la notifica è avvenuta in concreto alla RE 1 il 7 febbraio 2024, il termine
d’impugnazione è scaduto sabato 17 febbraio, per cui la scadenza è stata
riportata a lunedì 19 febbraio (art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art. 31
LEF). Presentato il 9 febbraio 2024 (data del timbro postale), il reclamo è
dunque senz’altro tempestivo.
2.
In
virtù
dell’art. 174 cpv. 2 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la
dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende
verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo
il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto (n. 1), o che l’importo
dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a
disposizione del creditore (n. 2), oppure che il creditore ha ritirato la
domanda di fallimento (n. 3). L’enumerazione è esaustiva.
2.1
Questi
fatti nuovi (e le relative prove), subentrati dopo la dichiarazione di
fallimento (nova
autentici o in senso proprio, denominati in
tedesco “echte Nova”, in
contrapposizione agli pseudonova o “unechte
Nova” citati all’art. 174 cpv. 1, 2° periodo
LEF), non vengono considerati d’ufficio, ma spetta al debitore farli valere
espressamente e provarne l’adempimento con documenti, sempre che renda
verosimile la sua solvibilità. Un fatto è reso verosimile se il giudice, nel
suo libero esame, giunge alla conclusione ch’esso corrisponde con una
sufficiente probabilità alle allegazioni della parte (DTF 120 II 393 consid. 4/c).
Concretamente è pertanto sufficiente per l’annullamento della dichiarazione di
fallimento che la solvibilità del fallito sia più probabile della sua
insolvibilità. A tal proposito non devono essere poste esigenze troppo severe,
in modo particolare allorquando la possibilità che l’azienda sopravviva
economicamente non può essere negata a priori (FF 1991 III 80) e la
mancanza di liquidità sufficiente appare
passeggera (sentenza del Tribunale federale 5A_328/2011 dell’11
agosto 2011, consid. 2).
L’illiquidità
dev’essere oggettiva, tale da impedire al debitore di tacitare i suoi creditori
alla scadenza dei loro crediti. Un indizio d’insolvibilità può emergere dal
numero e dall’importo delle esecuzioni pendenti, così come da eventuali nuove
istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di fallimento
impugnato. Anche il fatto di non essere in grado di pagare modesti importi
indica insolvibilità. La solvibilità dev’essere resa verosimile sulla base di
riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti, estratti
bancari, contratti di credito e così via, mentre semplici dichiarazioni del debitore sono insufficienti (Giroud/Theus Simoni in:
Basler Kommentar, SchKG II, 3a ed. 2021, n. 26d ad art. 174
LEF).
2.2
Nel caso in esame la reclamante ha prodotto una
ricevuta rilasciata il 1° febbraio 2024 dall’Ufficio d’esecuzione relativa al
versamento di fr. 3'259.05 a saldo dell’esecuzione promossa dall’istante,
per cui il presupposto di cui all’art. 174 cpv. 2 n. 1 risulta adempiuto.
2.3
Per quel che riguarda invece il requisito della
solvibilità – condizione indispensabile per ottenere l’annullamento della
decisione impugnata poiché, come visto, il pagamento della somma posta in
esecuzione è avvenuto soltanto dopo la pronuncia del fallimento – la Camera ha
accertato d’ufficio (art. 255 lett. a CPC) in sede di esame della richiesta di
effetto sospensivo che la reclamante risultava gravata di ben 26 esecuzioni per
oltre fr. 110'000.– complessivi, di cui cinque giunte allo stadio
della comminatoria di fallimento per quasi fr. 8'000.– in tutto. Essa ha
però dimostrato, con l’atto integrativo presentato il 19 febbraio 2024 l’ultimo
giorno del termine d’impugnazione, di aver pagato tutte e cinque le esecuzioni
con comminatoria di fallimento, oltre a due altre. Attualmente, nei suoi confronti
sono pendenti ancora 14 esecuzioni per un po’ più di fr. 70'000.–
complessivi, ma non risultano tuttora attestati di carenza di beni a suo
carico.
2.3.1
Ciò
porta a ritenere che la sua sopravvivenza economica non sia minacciata a breve,
anche perché il socio gerente __________ e il figlio __________, presidente
della gerenza, si sono impegnati personalmente a garantire i debiti della
società, ancorché in modo generico (doc. H e I acclusi al reclamo). Ricordato
che secondo giurisprudenza e dottrina non si possono imporre esigenze troppo
severe alla verosimiglianza della solvibilità, nel caso che ci occupa si può
affermare che la capacità di pagamento della reclamante appare più probabile
della sua incapacità di pagamento, per cui la prognosi in merito alla sua
situazione finanziaria può essere ritenuta favorevole e la sua solvibilità
sufficientemente verosimile. Risultando adempiuti i requisiti di cui all’art. 174
cpv. 2 LEF, il fallimento della RE 1 va annullato.
2.3.2
La
reclamante è però resa attenta all’esigenza di procedere seriamente al
risanamento della sua situazione debitoria, anche perché nel frattempo un’esecuzione
è giunta allo stadio della comminatoria di fallimento e un’altra all’emissione
dell’avviso di pignoramento. Nel caso in cui dovesse fallire un’altra volta nei
prossimi tempi, in un’eventuale procedura di ricorso la Camera non potrà
dimostrare la stessa indulgenza manifestata oggi.
3.
La
tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come
pure le spese dell’Ufficio dei fallimenti, sono poste in ambo le sedi a carico della
reclamante, il cui pagamento tardivo ha reso necessario l’avvio della procedura
giudiziaria (cfr. art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Alla controparte non si
assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere osservazioni al
reclamo. La
tassa di giustizia di primo grado sarà riversata all’istante prelevandola sull’anticipo
versato in questa sede.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: I. Il reclamo è accolto e di conseguenza:
1. La dichiarazione di
fallimento pronunciata il 29 gennaio 2024 dalla Pretura del Distretto di Blenio
nei confronti della RE 1 è annullata.
2. La tassa di giustizia di
prima sede di fr. 150.–, da anticipare come di rito, è posta a carico della
RE 1.
3. Le spese dell’Ufficio
dei fallimenti, da anticipare come di rito, sono poste a carico della RE 1.
II. La
tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.– è posta a carico della
RE 1. La parte eccedente dell’anticipo corrisposto dalla reclamante in
questa sede, pari a fr. 150.–, è versata all’CO 1 quale rimborso della tassa
di giustizia di primo grado di cui al soprastante dispositivo n. I.2.
III. Notificazione a:
– ;
– ;
– Ufficio
d’esecuzione, Acquarossa;
– Ufficio
dei fallimenti, Viganello;
– Ufficio
cantonale del Registro di commercio, Biasca;
– Ufficio
del Registro fondiario del Distretto di Blenio, Acquarossa.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Blenio.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
cancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).