14.2024.24
Fallimento senza preventiva esecuzione. Pagamento dei crediti dell’istante dopo la pronuncia. Solvibilità
21 febbraio 2024Italiano10 min
suoi pagamenti ed è in mora nei suoi confronti per crediti di complessivi fr. 181'215.55
Source ti.ch
Incarto n.
14.2024.24
Lugano
21 febbraio 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
cancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa SO.2023.5855 (fallimento senza preventiva esecuzione) della
Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 6 dicembre
2023 dalla
Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG, Bellinzona
contro
RE 1
(patrocinata dagli avv. PA 1, __________)
giudicando sul reclamo del 12 febbraio 2024 presentato dalla RE 1
contro la decisione emessa il 31 gennaio 2024 dal Pretore;
ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Con istanza del 6
dicembre 2023, la Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG ha chiesto alla
Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, di decretare il fallimento senza
preventiva esecuzione della RE 1, facendo valere che la convenuta ha sospeso i
suoi pagamenti ed è in mora nei suoi confronti per crediti di complessivi fr. 181'215.55
oltre a spese e interessi.
B. All’udienza
di discussione del 31 gennaio 2024 è comparsa la sola istante, che ha
confermato le proprie conclusioni sulla scorta di un calcolo aggiornato dello
scoperto.
C. Statuendo
con decisione 31 gennaio 2024 il Pretore ha dichiarato il fallimento della RE 1
dal giorno successivo alle ore 10.00, ponendo a carico della massa
fallimentare la tassa di giustizia di fr. 80.– e un acconto di fr. 920.–
per le spese esecutive.
D. Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 12 febbraio
2024 per ottenere, previo conferimento dell’effetto
sospensivo, l’annullamento del fallimento, asserendo di avere saldato tutte le
esecuzioni pendenti nei suoi confronti. Lo stesso giorno il presidente della
Camera ha parzialmente accolto la domanda di effetto sospensivo. Il reclamo non
è stato intimato alla controparte per osservazioni, avendo la stessa perso ogni
interesse alla causa in seguito all’estinzione del suo credito.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una
decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC),
contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 per il rinvio degli
art. 194 cpv. 1 LEF e 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti
(CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al
valore litigioso.
1.1
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro
dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1, 194 LEF e 321 cpv. 2 CPC).
Visto che la notifica è avvenuta in concreto alla RE 1 il 1° febbraio 2024, il
termine d’impugnazione è scaduto domenica 11 febbraio, per cui la scadenza è
stata riportata a lunedì 12 febbraio (art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art.
31.
LEF). Presentato brevi manu quello stesso giorno, il reclamo è dunque tempestivo.
1.2
La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della
giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze
manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 147 III 176 consid.
4.2.1, pag. 179 e i rimandi). Secondo l’art. 320 CPC con
il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento
manifestamente errato dei fatti. Sono di regola inammissibili conclusioni,
allegazioni di fatti e mezzi di prove nuovi, fatte salve
speciali disposizioni di legge (art. 326 cpv. 2 CPC). In materia di fallimento
le parti possono avvalersi senza restrizioni di fatti nuovi – detti pseudonova o “unechte
Nova” –, se
questi si sono verificati prima della decisione di prima istanza (art. 174 cpv.
1, 2° periodo LEF). Ove invece invochi fatti successivi – detti nova
autentici o in senso proprio, oppure “echte Nova” – il debitore deve inoltre rendere verosimile la propria solvibilità
(art. 174 cpv. 2 LEF). Queste regole valgono anche in materia di fallimento
senza preventiva esecuzione, l’art. 194 cpv. 1 LEF rinviando all’art. 174 LEF (sentenza
della CEF 14.2019.202 del 28 novembre 2019 consid. 2, con riferimento alla controversia
riguardante i veri nova).
2.
In
virtù
dell’art. 174 cpv. 2 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la
dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende
verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo
il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto (n. 1), o che l’importo
dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a
disposizione del creditore (n. 2), oppure che il creditore ha ritirato la domanda
di fallimento (n. 3). L’enumerazione è esaustiva. I motivi d’annullamento
valgono anche per i fallimenti senza preventiva esecuzione (art. 194 cpv. 1
LEF), ma nelle prime due ipotesi l’estinzione o il deposito dell’importo dovuto
deve riguardare tutti i crediti fatti valere nell’istanza e non solo quello/i
posto/i in esecuzione (sentenze della CEF 14.2020.123 del 22 settembre 2020, consid.
2.3, e 14.2018.47 del 25 aprile 2018, RtiD 2018 II 844 n. 51c,
consid. 3.3/a).
2.1
Nel
caso specifico, la RE 1 ha prodotto con il reclamo la prova del pagamento
dei crediti fatti valere dall’istante (doc. 6 e 7), come da essa confermato con
scritto del 6 febbraio 2024 (doc. 9), tanto che ha ritirato la domanda di
fallimento (doc. 17), per cui il primo presupposto stabilito dai combinati art.
174.
cpv. 2 (n. 1 e 3) e 194 cpv. 1 LEF per annullare il fallimento risulta
doppiamente adempiuto.
2.2
La
reclamante, contrariamente a quanto allega, non ha provato che il secondo pagamento sia stato accreditato
sul conto dell’istante prima della pronuncia del fallimento (il 1°
febbraio 2024 alle ore 10:00), giacché la data di “booking” del 1° febbraio
2024.
indicata sull’estratto UBS (doc. 7) si riferisce con ogni verosimiglianza
alla data di addebito della somma dal conto della reclamante e corrisponde del
resto alle date di transazione (“Trade date”), di valuta (“Value date”) e di
ricevimento dell’ordine (“Receipt of order”). D’altronde, l’istante non ha
indicato la data di accredito del proprio conto né nello scritto con cui ha
ritirato la sua domanda, comunque sia successivo alla pronuncia del fallimento,
né nelle sue singole conferme di pagamento (doc. 10-16). Ne segue che il paga-mento
del saldo è successivo alla dichiarazione del fallimento, sicché occorre
verificare anche il requisito della (verosimile) solvibilità della reclamante,
condizione indispensabile per ottenere l’annullamento della decisione
impugnata giusta l’art. 174 cpv. 2 LEF (per il rinvio dell’art. 194
cpv. 1;
citata 14.2019.202 consid. 2).
2.2.1
Secondo
la reclamante, invece, il secondo presupposto dell’art. 174 cpv. 2 LEF non
sarebbe applicabile nelle procedure di fallimento senza esecuzione e cita al
riguardo il Commentario basilese (Giroud/Theus
Simoni in: Basler Kommentar, SchKG II, 3a
ed. 2021, n. 23 ad art. 174 e 8c ad art. 194 LEF),
il quale si fonda senza particolari approfondimenti sulla giurisprudenza
zurighese e turgoviese. Tale tesi è però contraria alla giurisprudenza di
questa Camera relativa ai fallimenti senza preventiva esecuzione per sospensione
dei pagamenti giusta l’art. 190 cpv. 1 n. 2 LEF (tra altre: sentenza della CEF
14.2023.29
del 2 maggio 2023 consid. 1.2.2; citate 14.2020.123 consid. 1.2 e 14.2019.209
consid. 1.2 e 3.2; 14.2019.202 del 28 novembre 2019, RtiD 2020 II 956 n. 47c,
consid. 2) – che è già meno rigida di quella della Tribunale federale, il quale
esclude l’applicazione dell’art. 174 cpv. 2 LEF ai fallimenti senza preventiva
esecuzione (tra altre: decisioni 5A_977/ 2022 del 28 febbraio 2023 consid. 2.1.3 e 5A_243/2019 del 17 maggio 2019,
pubblicata in SJ 2019 I 376, consid. 3.1) – e appare incompatibile con
il testo dell’art. 174 cpv. 2 LEF, cui l’art. 194 cpv. 1 rinvia senza riserve,
nonché con la sua ratio legis,
volta, a protezione di tutti i creditori, attuali e potenziali, a impedire la
continuazione d’imprese che non sono più economicamente sostenibili, ciò che si
giustifica a maggior ragione nei casi di sospensione dei pagamenti giusta l’art.
190.
cpv. 1 n. 2 LEF. La questione è, comunque sia, senza rilievo pratico nella
fattispecie, giacché la solvibilità della reclamante appare verosimile, come
verrà esposto nei seguenti considerandi.
2.2.2
Un
fatto è reso verosimile se il giudice, nel suo libero esame, giunge alla
conclusione che esso corrisponde con una sufficiente probabilità alle
allegazioni della parte (DTF 120 II 393 consid. 4/c). Concretamente è pertanto
sufficiente per l’annullamento della dichiarazione di fallimento che la
solvibilità del fallito sia più probabile della sua insolvibilità. A tal
proposito non devono essere poste esigenze troppo severe, in modo particolare
allorquando la possibilità che l’azienda sopravviva economicamente non può
essere negata a priori (FF 1991 III 80) e la mancanza di liquidità
sufficiente appare passeggera (sentenza del Tribunale federale 5A_ 328/2011
dell’11 agosto 2011, consid. 2).
L’illiquidità dev’essere oggettiva, tale da
impedire al debitore di ta-citare i suoi creditori alla scadenza dei loro
crediti. Un indizio d’insolvibilità può emergere dal numero e dall’importo
delle esecuzioni pendenti, così come da eventuali nuove istanze di fallimento
pervenute posteriormente al decreto di fallimento impugnato. Anche il fatto di
non essere in grado di pagare modesti importi indica insolvibilità. La
solvibilità dev’essere resa verosimile sulla base di riscontri oggettivi, quali
giustificativi concernenti pagamenti, estratti bancari, contratti di credito e
così via, mentre semplici dichiarazioni del debitore sono insufficienti (Giroud/Theus Simoni op. cit., n. 26d ad art. 174).
2.2.3
Nel
caso in esame, la reclamante ha provato di aver estinto tutte le
esecuzioni in corso nei suoi confronti e di non essere gravata da attestati di carenza
di beni (doc. 25). D’altronde, i saldi attuali dei suoi conti bancari superano fr. 1'200'000.–
complessivamente (doc. 18-24). Ciò porta a ritenere che la sua sopravvivenza
economica non sia per nulla minacciata a breve. Ricordato che secondo giurisprudenza
e dottrina non si possono imporre esigenze troppo severe alla verosimiglianza
della solvibilità, nel caso che ci occupa si può affermare che la capacità di
pagamento della reclamante appare più probabile che la sua incapacità di
pagamento, per cui la prognosi in merito alla sua situazione finanziaria può
essere ritenuta favorevole e la sua solvibilità sufficientemente verosimile.
Risultando adempiuti i requisiti di cui all’art. 174 cpv. 2 LEF, il fallimento della
RE 1 va annullato.
3.
La
tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come
pure le spese dell’Ufficio dei fallimenti, sono poste in ambo le sedi a carico della
reclamante, il cui pagamento tardivo ha reso necessario l’avvio della procedura
giudiziaria (cfr. art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Alla controparte non si
assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere osservazioni al
reclamo.
Per
questi motivi,
pronuncia: I. Il reclamo è accolto e di conseguenza:
1.
La dichiarazione di fallimento
pronunciata il 31 gennaio 2024 dalla Pretura del Distretto di Lugano, sezione
5, nei confronti della RE 1 è annullata.
2.
La tassa di giustizia di
prima sede di fr. 80.–, da anticipare come di rito, è posta a carico della
RE 1.
3.
Le spese dell’Ufficio dei
fallimenti, da anticipare come di rito, sono poste a carico della RE 1.
II. La
tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.– è posta a carico della
RE 1.
III. Notificazione a:
– ;
– ;
– Ufficio
d’esecuzione, Lugano;
– Ufficio
dei fallimenti, Viganello;
– Ufficio
cantonale del Registro di commercio, Biasca;
– Ufficio
del Registro fondiario del Distretto di Lugano, Lugano.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
cancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,
1000.
Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).