14.2024.26
Fallimento. Estinzione del credito dell’istante dopo la pronuncia. Solvibilità. Contestazione di alcuni crediti posti in esecuzione
1 marzo 2024Italiano9 min
D. Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 12 febbraio
Source ti.ch
Incarto n.
14.2024.26
Lugano
1 marzo 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La
Camera di esecuzione e fallimenti
del
Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
cancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a
giudice unico (art. 48b LOG) nella causa SO.2023.1570 (fallimento) della
Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con istanza 13 dicembre 2023 dalla
CO 1
(rappresentata dal socio e gerente, __________)
contro
RE 1
giudicando sul reclamo del 12 febbraio 2024 presentato dalla RE 1
contro la decisione emessa il 5 febbraio 2024 dal Pretore;
ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Nell’ambito dell’esecuzione
n. __________ della sede di Bellinzona dell’Ufficio
d’esecuzione, il 13 dicembre 2023 la CO 1 ha chiesto alla Pretura del
Distretto di Bellinzona di decretare il fallimento della RE 1 per il mancato
pagamento di fr. 309.15 oltre a interessi e spese.
B. Entro
il termine assegnato dal Pretore, la convenuta non ha presentato osservazioni e
le parti non hanno chiesto di essere citate a un’udienza.
C. Statuendo con decisione del 5 febbraio 2024 il
Pretore ha dichiara-to il fallimento della RE 1 dal giorno successivo
alle ore 09:00, ponendo a carico della massa fallimentare la tassa di giustizia
di fr. 80.–.
D. Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 12 febbraio
2024 per ottenere, previo conferimento dell’effetto
sospensivo, l’annullamento del fallimento, asserendo di avere saldato il
credito posto in esecuzione. Il 14 febbraio 2024 il presidente della Camera ha
parzialmente accolto la domanda di effetto sospensivo. Il reclamo non è stato
intimato alla controparte per osservazioni, avendo la stessa perso ogni
interesse alla causa in seguito all’estinzione del suo credito e delle altre
due sue esecuzioni in corso.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una
decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC),
contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a
CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48.
lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett.
a CPC), la decisione è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art.
174.
cpv. 1 LEF e 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è avvenuta in concreto
alla RE 1 l’ultimo giorno di giacenza postale (art. 138 cpv. 3 lett. a CPC),
ossia il 14 febbraio 2024, il termine d’impugnazione è scaduto sabato 24
febbraio, per cui la scadenza è stata riportata a lunedì 26 febbraio (art. 142
cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF). Presentato già il 12 febbraio 2024
(data del timbro postale), il reclamo è dunque senz’altro tempestivo. È pure
tempestiva la comunicazione sostitutiva datata 13 febbraio 2024, ma spedita il
16.
2.
In
virtù
dell’art. 174 cpv. 2 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la dichiarazione
di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende verosimile la sua
solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo il debito,
compresi gli interessi e le spese, è stato estinto (n. 1), o che l’importo
dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a
disposizione del creditore (n. 2), oppure che il creditore ha ritirato la
domanda di fallimento (n. 3). L’enumerazione è esaustiva.
2.1
Questi
fatti nuovi (e le relative prove), subentrati dopo la dichiarazione di
fallimento (nova
autentici o in senso proprio, denominati in
tedesco “echte Nova”, in
contrapposizione agli pseudonova o “unechte
Nova” citati all’art. 174 cpv. 1, 2° periodo
LEF), non vengono considerati d’ufficio, ma spetta al debitore farli valere
espressamente e provarne l’adempimento con documenti, sempre che renda
verosimile la sua solvibilità. Un fatto è reso verosimile se il giudice, nel
suo libero esame, giunge alla conclusione ch’esso corrisponde con una
sufficiente probabilità alle allegazioni della parte (DTF 120 II 393 consid.
4/c). Concretamente è pertanto sufficiente per l’annullamento della
dichiarazione di fallimento che la solvibilità del fallito sia più probabile
della sua insolvibilità. A tal proposito non devono essere poste esigenze
troppo severe, in modo particolare allorquando la possibilità che l’azienda
sopravviva economicamente non può essere negata a priori (FF 1991 III
80) e la mancanza di liquidità sufficiente appare passeggera (sentenza del Tribunale federale
5A_328/2011 dell’11 agosto 2011, consid. 2).
L’illiquidità
dev’essere oggettiva, tale da impedire al debitore di tacitare i suoi creditori
alla scadenza dei loro crediti. Un indizio d’insolvibilità può emergere dal
numero e dall’importo delle esecuzioni pendenti, così come da eventuali nuove
istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di fallimento impugnato.
Anche il fatto di non essere in grado di pagare modesti importi indica
insolvibilità. La solvibilità dev’essere resa verosimile sulla base di
riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti, estratti
bancari, contratti di credito e così via, mentre semplici dichiarazioni del debitore sono insufficienti (Giroud/Theus Simoni in:
Basler Kommentar, SchKG II, 3a ed. 2021, n. 26d ad art. 174
LEF).
2.2
Nel
caso in esame la reclamante ha prodotto una ricevuta dell’Ufficio
d’esecuzione relativa al pagamento di fr. 323.40, da
cui risulta ch’egli pagato il credito posto in esecuzione dall’istante
il 6 febbraio 2024, cinque ore e undici minuti dopo la pronuncia del
fallimento, per cui il primo presupposto stabilito dall’art. 174 cpv. 2 LEF (n.
1) per annullare il fallimento è adempiuto.
2.3
La
reclamante non si è invece determinata in modo diretto e chiaro sul requisito
della solvibilità, condizione indispensabile per ottenere l’annullamento della
decisione impugnata poiché, come visto, il pagamento della somma posta in
esecuzione è avvenuto soltanto dopo la pronuncia del fallimento. Si limita a far valere di aver
pagato anche il precetto esecutivo n. __________ della PI 1 il 6 febbraio 2024
e ad affermare che i precetti esecutivi (non indicati
per numero) della Cassa cantonale di compensazione AVS/ AI/IPG e dell’istante
"non sono dovuti" perché la massa salariale utilizzata quale base di calcolo degli
acconti per il 2023 non corrisponde a quella effettiva, come già segnalato più
volte, sicché ritiene che a breve verrà emesso un conguaglio con un saldo a suo
favore. All’atto sostitutivo del 13 febbraio 2024, la reclamante ha allegato,
senza commento, due ricevute dell’Ufficio d’esecuzione relative al versamento
di fr. 6'090.75 e fr. 195.10 il 16 febbraio 2024 e due stati di
ripartizione di stessa data, da cui si evince che con le somme versate sono
state estinte undici esecuzioni pendenti nei suoi confronti, tra le quali
quella che ha portato al fallimento e due altre dell’istante e una della Cassa
cantonale di compensazione.
2.3.1
In
sede di esame della domanda di effetto sospensivo, la Camera ha accertato d’ufficio
(art. 255 lett. a CPC) che a carico della reclamante erano pendenti 17
esecuzioni per oltre fr. 15'000.– complessivi, di cui dieci avevano
raggiunto lo stadio della prosecuzione (per poco più di fr. 5'900.–),
ma nessun attestato di carenza di beni. Con i versamenti del 16 febbraio, la
reclamante ha però tempestivamente estinto tutte e dieci esecuzioni in
questione e nei suoi confronti rimangono solo sette esecuzioni per meno di
complessivi fr. 3'500.–, di cui per due è stato emesso il 19 febbraio l’avviso
di pignoramento per importi modesti (poco più di fr. 350.– in tutto).
2.3.2
Ciò
porta a ritenere che la sopravvivenza economica della reclamante non sia
minacciata a breve, ancorché il fatto che paghi importi modesti all’ultimissimo
momento costituisce piuttosto un indizio d’insolvibilità (sopra consid. 2.1).
Ricordato però che secondo giurisprudenza e dottrina non si possono imporre
esigenze troppo severe alla verosimiglianza della solvibilità, nel caso che ci
occupa si può affermare che la capacità di pagamento della reclamante appare
tutto sommato più probabile della sua incapacità di pagamento, per cui la
prognosi in merito alla sua situazione finanziaria può essere ritenuta
favorevole e la sua solvibilità sufficientemente verosimile.
Risultando
adempiuti i requisiti di cui all’art. 174 cpv. 2 LEF, il fallimento della RE 1
va annullato.
2.3.3
Stante
quanto precede, non è necessario determinarsi sulle censure della reclamante
relative all’esecuzione della PI 1Sagittario
(comunque sia ritirata nel frattempo), dell’istante (ora tutte pagate) e della
Cassa cantonale di compensazione. Va però ricordato alla reclamante che in sede
di fallimento non si possono più contestare le esecuzioni alle quali essa non
ha interposto opposizione o la cui opposizione è stata rigettata. Le conviene
anche non pagare le esecuzioni all’ultimo momento, non solo per evitare l’aggiunta
di spese esecutive e interessi di mora, ma anche per-ché è il segno di un
problema di solvibilità, che in un’ipotetica futura procedura di fallimento
potrebbe condurre alla reiezione del reclamo.
3.
La
tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come
pure le spese dell’Ufficio dei fallimenti, sono poste in ambo le sedi a carico
della reclamante, il cui pagamento tardivo ha reso necessario l’avvio della
procedura giudiziaria (cfr. art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Alla controparte
non si assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere osservazioni
al reclamo.
La
tassa di giustizia di primo grado sarà riversata all’istante prelevandola sull’anticipo
versato in questa sede.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: I. Il reclamo è accolto e di conseguenza:
1. La dichiarazione di
fallimento pronunciata il 5 febbraio 2024 dalla Pretura del Distretto di
Bellinzona nei confronti della RE 1 è annullata.
2. La tassa di giustizia di
prima sede di fr. 80.–, da anticipare come di rito, è posta a carico della
RE 1.
3. Le spese dell’Ufficio
dei fallimenti, da anticipare come di rito, sono poste a carico della RE 1.
II. La
tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.– è posta a carico
della RE 1. La parte eccedente dell’anticipo corrisposto dalla
reclamante in questa sede, pari a fr. 80.–, è versata alla CO 1 quale
rimborso della tassa di giustizia di primo grado di cui al soprastante
dispositivo n. I.2.
III. Notificazione a:
– ;
–
;
– Ufficio
d’esecuzione, Bellinzona;
– Ufficio
dei fallimenti, Viganello;
– Ufficio
cantonale del Registro di commercio, Biasca;
– Ufficio del Registro
fondiario del Distretto di Bellinzona, Bellinzona.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
cancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).