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Decisione

14.2024.26

Fallimento. Estinzione del credito dell’istante dopo la pronuncia. Solvibilità. Contestazione di alcuni crediti posti in esecuzione

1 marzo 2024Italiano9 min

D. Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 12 febbraio

Source ti.ch

Incarto n.

14.2024.26

Lugano

1 marzo 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La

Camera di esecuzione e fallimenti

del

Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques,

presidente

cancelliera:

Bertoni

statuendo nella composizione a

giudice unico (art. 48b LOG) nella causa SO.2023.1570 (fallimento) della

Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con istanza 13 dicembre 2023 dalla

CO 1

(rappresentata dal socio e gerente, __________)

contro

RE 1

giudicando sul reclamo del 12 febbraio 2024 presentato dalla RE 1

contro la decisione emessa il 5 febbraio 2024 dal Pretore;

ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Nell’ambito dell’esecuzione

n. __________ della sede di Bellinzona dell’Ufficio

d’esecuzione, il 13 dicembre 2023 la CO 1 ha chiesto alla Pretura del

Distretto di Bellinzona di decretare il fallimento della RE 1 per il mancato

pagamento di fr. 309.15 oltre a interessi e spese.

B. Entro

il termine assegnato dal Pretore, la convenuta non ha presentato osservazioni e

le parti non hanno chiesto di essere citate a un’udienza.

C. Statuendo con decisione del 5 febbraio 2024 il

Pretore ha dichiara-to il fallimento della RE 1 dal giorno successivo

alle ore 09:00, ponendo a carico della massa fallimentare la tassa di giustizia

di fr. 80.–.

D. Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 12 febbraio

2024 per ottenere, previo conferimento dell’effetto

sospensivo, l’annullamento del fallimento, asserendo di avere saldato il

credito posto in esecuzione. Il 14 febbraio 2024 il presidente della Camera ha

parzialmente accolto la domanda di effetto sospensivo. Il reclamo non è stato

intimato alla controparte per osservazioni, avendo la stessa perso ogni

interesse alla causa in seguito all’estinzione del suo credito e delle altre

due sue esecuzioni in corso.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una

decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC),

contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a

CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.

48.

lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett.

a CPC), la decisione è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art.

174.

cpv. 1 LEF e 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è avvenuta in concreto

alla RE 1 l’ultimo giorno di giacenza postale (art. 138 cpv. 3 lett. a CPC),

ossia il 14 febbraio 2024, il termine d’impugnazione è scaduto sabato 24

febbraio, per cui la scadenza è stata riportata a lunedì 26 febbraio (art. 142

cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF). Presentato già il 12 febbraio 2024

(data del timbro postale), il reclamo è dunque senz’altro tempestivo. È pure

tempestiva la comunicazione sostitutiva datata 13 febbraio 2024, ma spedita il

16.

2.

In

virtù

dell’art. 174 cpv. 2 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la dichiarazione

di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende verosimile la sua

solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo il debito,

compresi gli interessi e le spese, è stato estinto (n. 1), o che l’importo

dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a

disposizione del creditore (n. 2), oppure che il creditore ha ritirato la

domanda di fallimento (n. 3). L’enumerazione è esaustiva.

2.1

Questi

fatti nuovi (e le relative prove), subentrati dopo la dichiarazione di

fallimento (nova

autentici o in senso proprio, denominati in

tedesco “echte Nova”, in

contrapposizione agli pseudonova o “unechte

Nova” citati all’art. 174 cpv. 1, 2° periodo

LEF), non vengono considerati d’ufficio, ma spetta al debitore farli valere

espressamente e provarne l’adempimento con documenti, sempre che renda

verosimile la sua solvibilità. Un fatto è reso verosimile se il giudice, nel

suo libero esame, giunge alla conclusione ch’esso corrisponde con una

sufficiente probabilità alle allegazioni della parte (DTF 120 II 393 consid.

4/c). Concretamente è pertanto sufficiente per l’annullamento della

dichiarazione di fallimento che la solvibilità del fallito sia più probabile

della sua insolvibilità. A tal proposito non devono essere poste esigenze

troppo severe, in modo particolare allorquando la possibilità che l’azienda

sopravviva economicamente non può essere negata a priori (FF 1991 III

80) e la mancanza di liquidità sufficiente appare passeggera (sentenza del Tribunale federale

5A_328/2011 dell’11 agosto 2011, consid. 2).

L’illiquidità

dev’essere oggettiva, tale da impedire al debitore di tacitare i suoi creditori

alla scadenza dei loro crediti. Un indizio d’in­solvibilità può emergere dal

numero e dall’importo delle esecuzioni pendenti, così come da eventuali nuove

istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di fallimento impugna­to.

Anche il fatto di non essere in grado di pagare modesti importi indica

insolvibilità. La solvibilità dev’essere resa verosimile sulla base di

riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamen­ti, estratti

bancari, contratti di credito e così via, mentre semplici dichiarazioni del debitore sono insufficienti (Giroud/Theus Simoni in:

Basler Kommentar, SchKG II, 3a ed. 2021, n. 26d ad art. 174

LEF).

2.2

Nel

caso in esame la reclamante ha prodotto una ricevuta dell’Uf­ficio

d’esecuzione relativa al pagamento di fr. 323.40, da

cui risulta ch’egli pagato il credito posto in esecuzione dall’istante

il 6 febbraio 2024, cinque ore e undici minuti dopo la pronuncia del

fallimento, per cui il primo presupposto stabilito dall’art. 174 cpv. 2 LEF (n.

1) per annullare il fallimento è adempiuto.

2.3

La

reclamante non si è invece determinata in modo diretto e chiaro sul requisito

della solvibilità, condizione indispensabile per ottene­re l’annullamento della

decisione impugnata poiché, come visto, il pagamento della somma posta in

esecuzione è avvenuto soltanto dopo la pronuncia del fallimento. Si limita a far valere di aver

pagato anche il precetto esecutivo n. __________ della PI 1 il 6 febbraio 2024

e ad affermare che i precetti esecutivi (non indicati

per numero) della Cassa cantonale di compensazione AVS/ AI/IPG e dell’istante

"non sono dovuti" perché la massa salariale utilizzata quale base di calcolo degli

acconti per il 2023 non corrisponde a quella effettiva, come già segnalato più

volte, sicché ritiene che a breve verrà emesso un conguaglio con un saldo a suo

favore. All’atto sostitutivo del 13 febbraio 2024, la reclamante ha allegato,

senza commento, due ricevute dell’Ufficio d’esecuzione relative al versamento

di fr. 6'090.75 e fr. 195.10 il 16 febbraio 2024 e due stati di

ripartizione di stessa data, da cui si evince che con le somme versate sono

state estinte undici esecuzioni pendenti nei suoi confronti, tra le quali

quella che ha portato al fallimento e due altre dell’istante e una della Cassa

cantonale di compensazione.

2.3.1

In

sede di esame della domanda di effetto sospensivo, la Camera ha accertato d’ufficio

(art. 255 lett. a CPC) che a carico della reclamante erano pendenti 17

esecuzioni per oltre fr. 15'000.– complessivi, di cui dieci avevano

raggiunto lo stadio della prosecuzio­ne (per poco più di fr. 5'900.–),

ma nessun attestato di carenza di beni. Con i versamenti del 16 febbraio, la

reclamante ha però tempestivamente estinto tutte e dieci esecuzioni in

questione e nei suoi confronti rimangono solo sette esecuzioni per meno di

complessivi fr. 3'500.–, di cui per due è stato emesso il 19 febbraio l’avviso

di pignoramento per importi modesti (poco più di fr. 350.– in tutto).

2.3.2

Ciò

porta a ritenere che la sopravvivenza economica della reclamante non sia

minacciata a breve, ancorché il fatto che paghi importi modesti all’ultimissimo

momento costituisce piuttosto un indizio d’insolvibilità (sopra consid. 2.1).

Ricordato però che secon­do giurisprudenza e dottrina non si possono imporre

esigenze troppo severe alla verosimiglianza della solvibilità, nel caso che ci

occupa si può affermare che la capacità di pagamento della reclamante appare

tutto sommato più probabile della sua incapacità di pagamento, per cui la

prognosi in merito alla sua situazione finanziaria può essere ritenuta

favorevole e la sua solvibilità sufficientemente verosimile.

Risultando

adempiuti i requisiti di cui all’art. 174 cpv. 2 LEF, il fallimento della RE 1

va annullato.

2.3.3

Stante

quanto precede, non è necessario determinarsi sulle censure della reclamante

relative all’esecuzione della PI 1Sagittario

(comunque sia ritirata nel frattempo), dell’istante (ora tutte pagate) e della

Cassa cantonale di compensazione. Va però ricordato alla reclamante che in sede

di fallimento non si possono più contestare le esecuzioni alle quali essa non

ha interposto opposizione o la cui opposizione è stata rigettata. Le conviene

anche non pagare le esecuzioni all’ultimo momento, non solo per evitare l’aggiunta

di spese esecutive e interessi di mora, ma anche per-ché è il segno di un

problema di solvibilità, che in un’ipotetica futura procedura di fallimento

potrebbe condurre alla reiezione del reclamo.

3.

La

tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come

pure le spese dell’Ufficio dei fallimenti, sono poste in ambo le sedi a carico

della reclamante, il cui pagamento tardivo ha reso necessario l’avvio della

procedura giudiziaria (cfr. art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Alla controparte

non si assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere osservazioni

al reclamo.

La

tassa di giustizia di primo grado sarà riversata all’istante prelevandola sull’anticipo

versato in questa sede.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: I. Il reclamo è accolto e di conseguenza:

1. La dichiarazione di

fallimento pronunciata il 5 febbraio 2024 dalla Pretura del Distretto di

Bellinzona nei confronti della RE 1 è annullata.

2. La tassa di giustizia di

prima sede di fr. 80.–, da anticipare come di rito, è posta a carico della

RE 1.

3. Le spese dell’Ufficio

dei fallimenti, da anticipare come di rito, sono poste a carico della RE 1.

II. La

tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.– è posta a carico

della RE 1. La parte eccedente dell’anticipo corrisposto dalla

reclamante in questa sede, pari a fr. 80.–, è versata alla CO 1 quale

rimborso della tassa di giustizia di primo grado di cui al soprastante

dispositivo n. I.2.

III. Notificazione a:

– ;

;

– Ufficio

d’esecuzione, Bellinzona;

– Ufficio

dei fallimenti, Viganello;

– Ufficio

cantonale del Registro di commercio, Biasca;

– Ufficio del Registro

fondiario del Distretto di Bellinzona, Bellinzona.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

cancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).