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Decisione

14.2024.27

Fallimento. Estinzione del credito dell’istante dopo la pronuncia. Solvibilità. Ordine alla reclamante di versare all’Ufficio d’esecuzione i fondi depositati presso i suoi patrocinatori

8 marzo 2024Italiano9 min

D. Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 12 febbraio

Source ti.ch

Incarto n.

14.2024.27

Lugano

8 marzo 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques,

presidente

cancelliera:

Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) nella causa SO.2023.1006 (fallimento) della Pretura della Giurisdizione di

Mendrisio-Sud promossa con istanza 19 dicembre 2023 dalla

CO 1

contro

RE 1

(patrocinata dagli avv. PA 1 e __________, __________

giudicando sul reclamo del 12 febbraio 2024 presentato dalla RE 1

contro la decisione emessa il 1° febbraio 2024 dal Pretore aggiunto;

ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Nell’ambito dell’esecuzione n. __________

della sede di Mendrisio del­l’Ufficio d’esecuzione, il 19 dicembre 2023

la CO 1 ha chiesto alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud di

decretare il fallimento della RE 1 per il mancato pagamento di fr. 3'632.40

oltre a interessi e spese.

B. All’udienza

di discussione del 31 gennaio 2024 la convenuta ha dichiarato di essere in

grado di pagare il debito verso l’istante “nelle prossime settimane” e il

Pretore aggiunto le ha assegnato al riguardo un termine fino al 1° febbraio

2024 alle ore 12:00.

C. Statuendo

con decisione del 1° febbraio 2024 il Pretore aggiunto ha dichiarato il

fallimento della RE 1 dallo stesso giorno alle ore 14:00, ponendo a carico

della massa fallimentare la tassa di giustizia di fr. 200.– e un acconto

di fr. 800.– per le spese esecutive.

D. Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 12 febbraio

2024 per ottenere, previo conferimento dell’effetto

sospensivo, l’annullamento del fallimento, asserendo di avere saldato il

credito posto in esecuzione. Il 14 febbraio 2024 il presidente della Camera ha

respinto la domanda di effetto sospensivo. Il reclamo non è stato intimato alla

controparte per osservazioni, avendo la stessa perso ogni interes­se alla causa

in seguito all’estinzione del suo credito.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una

decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC),

contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a

CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.

48.

lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro

dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv. 2 CPC). Visto

che la notifica è avvenuta in concreto alla RE 1 il 2 febbraio 2024, il termine

d’impugnazione è scaduto lunedì 12 febbraio. Presentato quello stes­so giorno

(data del timbro postale), il reclamo è dunque tempesti­vo.

2.

In

virtù

dell’art. 174 cpv. 2 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la

dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende

verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo

il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto (n. 1), o che l’importo

dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a

disposizione del creditore (n. 2), oppure che il creditore ha ritirato la

domanda di fallimento (n. 3). L’enumerazione è esaustiva.

2.1

Questi

fatti nuovi (e le relative prove), subentrati dopo la dichiarazione di

fallimento (nova

autentici o in senso proprio, denominati in

tedesco “echte Nova”, in

contrapposizione agli pseudonova o “unechte

Nova” citati all’art. 174 cpv. 1, 2° periodo LEF),

non ven-gono considerati d’ufficio, ma spetta al debitore farli valere

espressamente e provarne l’adempimento con documenti, sempre che renda

verosimile la sua solvibilità. Un fatto è reso verosimile se il giudice, nel

suo libero esame, giunge alla conclusione ch’esso corrisponde con una

sufficiente probabilità alle allegazioni della parte (DTF 120 II 393 consid. 4/c).

Concretamente è pertanto sufficiente per l’annullamento della dichiarazione di

fallimento che la solvibilità del fallito sia più probabile della sua

insolvibilità. A tal proposito non devono essere poste esigenze troppo severe,

in modo particolare allorquando la possibilità che l’azienda sopravviva

economicamente non può essere negata a priori (FF 1991 III 80) e la

mancanza di liquidità sufficiente appare

passeggera (sentenza del Tribunale federale 5A_328/2011 dell’11

agosto 2011, consid. 2).

L’illiquidità dev’essere oggettiva, tale da

impedire al debitore di tacitare i suoi creditori alla scadenza dei loro

crediti. Un indizio d’in­solvibilità può emergere dal numero e dall’importo

delle esecuzioni pendenti, così come da eventuali nuove istanze di fallimento

pervenute posteriormente al decreto di fallimento impugnato. Anche il fatto di

non essere in grado di pagare modesti importi indica insolvibilità. La

solvibilità dev’essere resa verosimile sulla base di riscontri oggettivi, quali

giustificativi concernenti pagamenti, estratti bancari, contratti di credito e

così via, mentre semplici dichiarazioni del debitore sono insufficienti (Giroud/Theus Simoni in: Basler Kommentar, SchKG II, 3a ed. 2021,

n. 26d ad art. 174 LEF).

2.2

Nel

caso in esame la reclamante ha prodotto una ricevuta rilasciata il 1° febbraio

2024.

dall’Ufficio d’esecuzione (doc. 4) relativa al versamento di fr. 3'933.85

alle ore 14:33 a saldo dell’esecuzione promossa dall’istante, per cui il

presupposto di cui all’art. 174 cpv. 2 n. 1 risulta adempiuto.

2.3

Per

quel che riguarda invece il requisito della solvibilità – condizione

indispensabile per ottenere l’annullamento della decisione impugnata poiché,

come visto, il pagamento della somma posta in esecuzione è avvenuto soltanto

dopo la pronuncia del fallimen­to – la reclamante ha allegato in

merito alla propria solvibilità che la socia di maggioranza, la PI 1 (80 quota

di fr. 1'000.– su 100), è disposta a versare "quanto

prima" sul conto cliente dei patrocinatori l’importo necessario

a "proporre credibili e concreti piani

di rientro nei debiti che, ad oggi, non è ancora riuscita ad estinguere”. Ci

si poteva invero interrogare sulla reale volontà e capacità della PI 1 di

adempiere a tale impegno, specie perché la Camera aveva accertato in sede di

concessione dell’effetto sospensivo che nei confronti della

reclamante erano

pendenti nove ese-cuzioni per poco più di fr. 30'000.–

complessivi e a suo carico erano stati rilasciati ben dieci attestati di

carenza di beni per più di fr. 22'000.– in tutto. Fatto sta però che la

socia di maggioranza ha poi effettivamente versato fr. 55'000.– sul conto dei

patrocinatori per far fronte ai debiti iscritti nell’estratto delle esecuzioni

a carico della reclamante.

Ciò

porta a ritenere che la sua sopravvivenza economica non sia minacciata a breve

e che malgrado la decisione di liquidazione del 2022 la reclamante sia

seriamente intenzionata a procedere al proprio risanamento. Ricordato che

secondo giurisprudenza e dot­trina non si possono imporre esigenze troppo

severe alla verosimiglianza della solvibilità, nel caso che ci occupa si può

affermare che la capacità di pagamento della reclamante appare più probabile

della sua incapacità di pagamento, per cui la prognosi in merito alla sua

situazione finanziaria può essere ritenuta favorevole e la sua solvibilità

sufficientemente verosimile. Risultando adempiuti i requisiti di cui all’art.

174.

cpv. 2 LEF, il fallimento della RE 1 va annullato. Essa provvederà a

consegnare alla sede di Mendrisio dell’Ufficio

d’esecuzione la somma di fr. 55'000.– depositata presso i propri

patrocinatori a garanzia delle esecuzioni indicate nel conteggio accluso allo

scritto 15 febbraio 2024 del­l’avv. PA 1 (n. __________, __________, __________,

__________, __________, __________, __________, __________, __________, __________,

__________, __________, __________, __________, __________, __________, __________,

__________ e __________) (v. DTF 135 III 37, consid. 2.2.5 per

analogia).

3.

La

tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come

pure le spese dell’Ufficio dei fallimenti, sono poste in ambo le sedi a carico della

reclamante, il cui pagamento tardivo ha reso necessario l’avvio della procedura

giudiziaria (cfr. art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Alla controparte non si

assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere osservazioni al

reclamo. La

tassa di giustizia di primo grado sarà riversata all’istante prelevandola

sull’anticipo versato in questa sede.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: I. Il reclamo è accolto e di conseguenza:

1. La dichiarazione di

fallimento pronunciata il 1° febbraio 2024 dalla Pretura della Giurisdizione di

Mendrisio-Sud nei confronti della RE 1 è annullata.

2. La tassa di giustizia di

prima sede di fr. 200.–, da anticipare come di rito, è posta a carico della

RE 1.

3. Le spese dell’Ufficio

dei fallimenti, da anticipare come di rito, sono poste a carico della RE 1.

4. La RE 1 provvederà a

consegnare alla sede di Mendrisio dell’Ufficio d’esecuzione entro 10 giorni

dalla notificazio­ne della sentenza odierna la somma di fr. 55'000.–

depositata presso i propri patrocinatori a garanzia

degli attestati di caren­za beni n. __________, __________, __________,

__________, __________, __________, __________,

__________, __________ e __________ come pure delle esecuzioni n. __________, __________,

__________, __________, __________, __________, __________, __________ e __________.

II. La

tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.– è posta a carico della

RE 1. La parte eccedente dell’anticipo corrisposto dalla reclamante in

questa sede, pari a fr. 200.–, è versata alla CO 1 quale rimborso della

tassa di giustizia di primo grado di cui al soprastante dispositivo n. I.2.

III. Notificazione a:

– ;

– ;

– Ufficio

d’esecuzione, Mendrisio (con speciale riferimento al con­siderando I/4);

– Ufficio

dei fallimenti, Viganello;

– Ufficio

cantonale del Registro di commercio, Biasca;

– Ufficio

del Registro fondiario del Distretto di Mendrisio, Mendrisio.

Comunicazione

alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

cancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).