14.2024.27
Fallimento. Estinzione del credito dell’istante dopo la pronuncia. Solvibilità. Ordine alla reclamante di versare all’Ufficio d’esecuzione i fondi depositati presso i suoi patrocinatori
8 marzo 2024Italiano9 min
D. Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 12 febbraio
Source ti.ch
Incarto n.
14.2024.27
Lugano
8 marzo 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
cancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa SO.2023.1006 (fallimento) della Pretura della Giurisdizione di
Mendrisio-Sud promossa con istanza 19 dicembre 2023 dalla
CO 1
contro
RE 1
(patrocinata dagli avv. PA 1 e __________, __________
giudicando sul reclamo del 12 febbraio 2024 presentato dalla RE 1
contro la decisione emessa il 1° febbraio 2024 dal Pretore aggiunto;
ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Nell’ambito dell’esecuzione n. __________
della sede di Mendrisio dell’Ufficio d’esecuzione, il 19 dicembre 2023
la CO 1 ha chiesto alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud di
decretare il fallimento della RE 1 per il mancato pagamento di fr. 3'632.40
oltre a interessi e spese.
B. All’udienza
di discussione del 31 gennaio 2024 la convenuta ha dichiarato di essere in
grado di pagare il debito verso l’istante “nelle prossime settimane” e il
Pretore aggiunto le ha assegnato al riguardo un termine fino al 1° febbraio
2024 alle ore 12:00.
C. Statuendo
con decisione del 1° febbraio 2024 il Pretore aggiunto ha dichiarato il
fallimento della RE 1 dallo stesso giorno alle ore 14:00, ponendo a carico
della massa fallimentare la tassa di giustizia di fr. 200.– e un acconto
di fr. 800.– per le spese esecutive.
D. Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 12 febbraio
2024 per ottenere, previo conferimento dell’effetto
sospensivo, l’annullamento del fallimento, asserendo di avere saldato il
credito posto in esecuzione. Il 14 febbraio 2024 il presidente della Camera ha
respinto la domanda di effetto sospensivo. Il reclamo non è stato intimato alla
controparte per osservazioni, avendo la stessa perso ogni interesse alla causa
in seguito all’estinzione del suo credito.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una
decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC),
contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a
CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48.
lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro
dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv. 2 CPC). Visto
che la notifica è avvenuta in concreto alla RE 1 il 2 febbraio 2024, il termine
d’impugnazione è scaduto lunedì 12 febbraio. Presentato quello stesso giorno
(data del timbro postale), il reclamo è dunque tempestivo.
2.
In
virtù
dell’art. 174 cpv. 2 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la
dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende
verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo
il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto (n. 1), o che l’importo
dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a
disposizione del creditore (n. 2), oppure che il creditore ha ritirato la
domanda di fallimento (n. 3). L’enumerazione è esaustiva.
2.1
Questi
fatti nuovi (e le relative prove), subentrati dopo la dichiarazione di
fallimento (nova
autentici o in senso proprio, denominati in
tedesco “echte Nova”, in
contrapposizione agli pseudonova o “unechte
Nova” citati all’art. 174 cpv. 1, 2° periodo LEF),
non ven-gono considerati d’ufficio, ma spetta al debitore farli valere
espressamente e provarne l’adempimento con documenti, sempre che renda
verosimile la sua solvibilità. Un fatto è reso verosimile se il giudice, nel
suo libero esame, giunge alla conclusione ch’esso corrisponde con una
sufficiente probabilità alle allegazioni della parte (DTF 120 II 393 consid. 4/c).
Concretamente è pertanto sufficiente per l’annullamento della dichiarazione di
fallimento che la solvibilità del fallito sia più probabile della sua
insolvibilità. A tal proposito non devono essere poste esigenze troppo severe,
in modo particolare allorquando la possibilità che l’azienda sopravviva
economicamente non può essere negata a priori (FF 1991 III 80) e la
mancanza di liquidità sufficiente appare
passeggera (sentenza del Tribunale federale 5A_328/2011 dell’11
agosto 2011, consid. 2).
L’illiquidità dev’essere oggettiva, tale da
impedire al debitore di tacitare i suoi creditori alla scadenza dei loro
crediti. Un indizio d’insolvibilità può emergere dal numero e dall’importo
delle esecuzioni pendenti, così come da eventuali nuove istanze di fallimento
pervenute posteriormente al decreto di fallimento impugnato. Anche il fatto di
non essere in grado di pagare modesti importi indica insolvibilità. La
solvibilità dev’essere resa verosimile sulla base di riscontri oggettivi, quali
giustificativi concernenti pagamenti, estratti bancari, contratti di credito e
così via, mentre semplici dichiarazioni del debitore sono insufficienti (Giroud/Theus Simoni in: Basler Kommentar, SchKG II, 3a ed. 2021,
n. 26d ad art. 174 LEF).
2.2
Nel
caso in esame la reclamante ha prodotto una ricevuta rilasciata il 1° febbraio
2024.
dall’Ufficio d’esecuzione (doc. 4) relativa al versamento di fr. 3'933.85
alle ore 14:33 a saldo dell’esecuzione promossa dall’istante, per cui il
presupposto di cui all’art. 174 cpv. 2 n. 1 risulta adempiuto.
2.3
Per
quel che riguarda invece il requisito della solvibilità – condizione
indispensabile per ottenere l’annullamento della decisione impugnata poiché,
come visto, il pagamento della somma posta in esecuzione è avvenuto soltanto
dopo la pronuncia del fallimento – la reclamante ha allegato in
merito alla propria solvibilità che la socia di maggioranza, la PI 1 (80 quota
di fr. 1'000.– su 100), è disposta a versare "quanto
prima" sul conto cliente dei patrocinatori l’importo necessario
a "proporre credibili e concreti piani
di rientro nei debiti che, ad oggi, non è ancora riuscita ad estinguere”. Ci
si poteva invero interrogare sulla reale volontà e capacità della PI 1 di
adempiere a tale impegno, specie perché la Camera aveva accertato in sede di
concessione dell’effetto sospensivo che nei confronti della
reclamante erano
pendenti nove ese-cuzioni per poco più di fr. 30'000.–
complessivi e a suo carico erano stati rilasciati ben dieci attestati di
carenza di beni per più di fr. 22'000.– in tutto. Fatto sta però che la
socia di maggioranza ha poi effettivamente versato fr. 55'000.– sul conto dei
patrocinatori per far fronte ai debiti iscritti nell’estratto delle esecuzioni
a carico della reclamante.
Ciò
porta a ritenere che la sua sopravvivenza economica non sia minacciata a breve
e che malgrado la decisione di liquidazione del 2022 la reclamante sia
seriamente intenzionata a procedere al proprio risanamento. Ricordato che
secondo giurisprudenza e dottrina non si possono imporre esigenze troppo
severe alla verosimiglianza della solvibilità, nel caso che ci occupa si può
affermare che la capacità di pagamento della reclamante appare più probabile
della sua incapacità di pagamento, per cui la prognosi in merito alla sua
situazione finanziaria può essere ritenuta favorevole e la sua solvibilità
sufficientemente verosimile. Risultando adempiuti i requisiti di cui all’art.
174.
cpv. 2 LEF, il fallimento della RE 1 va annullato. Essa provvederà a
consegnare alla sede di Mendrisio dell’Ufficio
d’esecuzione la somma di fr. 55'000.– depositata presso i propri
patrocinatori a garanzia delle esecuzioni indicate nel conteggio accluso allo
scritto 15 febbraio 2024 dell’avv. PA 1 (n. __________, __________, __________,
__________, __________, __________, __________, __________, __________, __________,
__________, __________, __________, __________, __________, __________, __________,
__________ e __________) (v. DTF 135 III 37, consid. 2.2.5 per
analogia).
3.
La
tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come
pure le spese dell’Ufficio dei fallimenti, sono poste in ambo le sedi a carico della
reclamante, il cui pagamento tardivo ha reso necessario l’avvio della procedura
giudiziaria (cfr. art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Alla controparte non si
assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere osservazioni al
reclamo. La
tassa di giustizia di primo grado sarà riversata all’istante prelevandola
sull’anticipo versato in questa sede.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: I. Il reclamo è accolto e di conseguenza:
1. La dichiarazione di
fallimento pronunciata il 1° febbraio 2024 dalla Pretura della Giurisdizione di
Mendrisio-Sud nei confronti della RE 1 è annullata.
2. La tassa di giustizia di
prima sede di fr. 200.–, da anticipare come di rito, è posta a carico della
RE 1.
3. Le spese dell’Ufficio
dei fallimenti, da anticipare come di rito, sono poste a carico della RE 1.
4. La RE 1 provvederà a
consegnare alla sede di Mendrisio dell’Ufficio d’esecuzione entro 10 giorni
dalla notificazione della sentenza odierna la somma di fr. 55'000.–
depositata presso i propri patrocinatori a garanzia
degli attestati di carenza beni n. __________, __________, __________,
__________, __________, __________, __________,
__________, __________ e __________ come pure delle esecuzioni n. __________, __________,
__________, __________, __________, __________, __________, __________ e __________.
II. La
tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.– è posta a carico della
RE 1. La parte eccedente dell’anticipo corrisposto dalla reclamante in
questa sede, pari a fr. 200.–, è versata alla CO 1 quale rimborso della
tassa di giustizia di primo grado di cui al soprastante dispositivo n. I.2.
III. Notificazione a:
– ;
– ;
– Ufficio
d’esecuzione, Mendrisio (con speciale riferimento al considerando I/4);
– Ufficio
dei fallimenti, Viganello;
– Ufficio
cantonale del Registro di commercio, Biasca;
– Ufficio
del Registro fondiario del Distretto di Mendrisio, Mendrisio.
Comunicazione
alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
cancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).