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Decisione

14.2024.28

Fallimento senza preventiva esecuzione dell’unico socio e gerente di una società a garanzia limitata già dichiarata in fallimento

26 febbraio 2024Italiano13 min

luglio 2023, CO 1 ha chiesto alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Città di

Source ti.ch

RE 1CO 1

Incarto n.

14.2024.28

Lugano

26 febbraio 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta dei giudici:

Jaques,

presidente

Walser

e Grisanti

cancelliera:

Bertoni

statuendo nella causa SO.2023.526 (fallimento senza

preventiva esecuzione) della Pretura della Giurisdizione di Locarno-Città

promossa con istanza 7 luglio 2023 da

CO 1

(rappr. dall’RA 1, __________)

contro

RE 1

(patrocinato dall’avv. PA 1, __________)

giudicando sul reclamo del 13 febbraio 2024 presentato da RE 1 contro

la decisione emessa il 1° febbraio 2024 dal Pretore aggiunto;

ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Con istanza del 7

luglio 2023, CO 1 ha chiesto alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Città di

decretare il fallimento senza preventiva esecuzione di RE 1, facendo valere che

il convenuto ha sospeso i suoi pagamenti ed è in mora nei suoi confronti per

crediti di complessivi fr. 17'200.15 oltre a spese e interessi.

B. Con

scritto del 18 agosto 2023, il convenuto ha preannunciato la propria assenza,

per “inderogabili motivi di

lavoro”, all’udienza fis-sata per il 22 agosto, e ha

ricordato che la sua ditta individuale non era più iscritta a registro di

commercio, sicché egli non era soggetto alla via del fallimento senza

preventiva esecuzione giusta l’art. 190 cpv. 1 n. 2 LEF. Ad ogni modo ha

contestato integralmente le rivendicazioni salariali dell’istante.

C. All’udienza

di discussione del 22 agosto 2023 è quindi comparso il solo istante, che ha

confermato la domanda e chiesto il gratuito patrocinio. Il Pretore aggiunto ha

richiamato d’ufficio l’incarto relativo alla procedura di fallimento senza

preventiva esecuzione diretta contro l’PI 1, di cui il convenuto è socio e

gerente. Il verbale è stato consegnato seduta stante alla rappresentante del­l’istante

e notificato per posta al convenuto.

D. Statuendo

con decisione 1° febbraio 2024 il Pretore aggiunto ha dichiarato il fallimento di

RE 1 dal 2 febbraio 2024 alle ore 10:00. Non ha prelevato spese processuali e

ha accolto la domanda di gratuito patrocinio esonerando l’istante dall’anticipo

e dal pagamento delle spese del fallimento, da prelevare sugli attivi del

convenuto.

E. Contro la sentenza appena citata RE 1 è

insorto a que­sta Camera con un reclamo del 13 febbraio 2024 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento

del fallimento, protestate tasse, spese e ripetibili. Stante il prevedibile

esito del giudizio odierno, il reclamo non è stato intimato alla controparte

per osservazioni.

F. Nel

frattempo, con sentenza del 7 febbraio 2024 (inc. 14.2023.86) la Camera ha

respinto il reclamo interposto dall’PI 1, di cui RE 1 è socio e gerente, contro

la decisione 24 agosto 2023 con cui il Pretore aggiunto ne aveva dichiarato il

fallimento senza preventiva esecuzione e ha ripronunciato il fallimento dal 12

febbraio 2024 alle ore 09:00.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una

decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC),

contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 per il rinvio degli

art. 194 cpv. 1 LEF e 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti

(CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al

valore litigioso.

1.1

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro

dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1, 194 LEF e 321 cpv. 2 CPC).

Visto che la notifica è avvenuta in concreto ad RE 1 il 3 febbraio 2024, il

termine d’impugnazione è scaduto 13 febbraio. Presentato quello stesso giorno

(data del tracciamento dell’invio in posta A+), il reclamo è tempestivo.

1.2

La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della

giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze

manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 147 III 176 consid.

4.2.1, pag. 179 e i rimandi). Secondo l’art. 320 CPC con

il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento

manifestamente errato dei fatti.

2.

In

virtù dell’art. 190 cpv. 1 n. 1 LEF, il creditore può chiedere al giudice la

dichiarazione di fallimento senza preventiva esecuzione contro qualunque

debitore che non abbia dimora conosciuta o sia fuggito per sottrarsi alle sue

obbligazioni od abbia compiuto o tentato di compiere atti fraudolenti in

pregiudizio dei suoi creditori o nascosto oggetti del suo patrimonio in una

esecuzione in via di pignoramento.

3.

Nella

decisione impugnata, il Pretore aggiunto ha reputato verosimile il credito

vantato dall’istante, poiché la contestazione generica del convenuto, secondo

il quale la realtà “è ben altra”,

è insufficiente, non avendo egli indicato alcuna ragione concreta per cui il

conteggio dettagliato e chiaro prodotto dall’istante sarebbe impreciso,

sbagliato o incompleto. Premesso che RE 1 non è più iscritto a

registro di commercio come titolare di un’im­presa individuale dal 2016, il

primo giudice ha ritenuto fuorviante la denominazione “PI 1” figurante nell’intestazione

del contratto di lavoro concluso dalle parti il 31 ottobre 2022, dato che, come

sostenuto dall’istante, un qualsiasi contraente era indotto a crede­re di avere

a che fare con l’PI 1 controllata dal convenuto. Ha d’altronde rilevato che RE

1.

non aveva contestato in alcun modo il rimprovero dell’istante di averlo

assunto senza disporre dei mezzi per retribuirlo, malgrado fosse cosciente

della propria insolvenza conclamata, che lo vedeva aver accumulato ben 197

attestati di carenza di beni (ACB) dal 2003 al 2023 per oltre fr. 700'000.–

complessivi e un carico esecutivo totale superiore a fr. 800'000.–. Il

Pretore aggiunto ha considerato che il comportamento del convenuto adempisse

gli estremi del reato di truffa secondo l’art. 146 CP. Sottacendo un’informazione

essenziale sul proprio conto, il convenuto ha agito in modo palesemente

fraudolento ai sensi dell’art. 190 cpv. 1 n. 1 LEF, raggirando l’istante co­me

molti altri lavoratori prima di lui.

4.

Nel

reclamo RE 1 fa anzitutto carico al Pretore aggiun­to

di essersi contraddetto in modo manifesto con un “salto acrobatico di 180 gradi” rispetto alla precedente decisione del 24 agosto 2023, con cui aveva

decretato il fallimento senza preventiva esecuzione dell’PI 1, ritenendo che

fosse essa la datrice di lavoro e non il suo socio personalmente. Il reclamante

vi legge la volontà del primo giudice di ottenere la sua eliminazione economica, accusandolo di particolari stratagemmi

persino qualificati co­me truffa. Reputa inammissibile la confusione tra

due procedure con parti diverse.

4.1

In

realtà, nella sentenza citata (SO.2023.347) il Pretore aggiunto ha considerato

che RE 1 usi l’RE 1 Sagl per concludere contratti d’appalto

edile, che vengono però adempiuti tramite lavoratori di cui il primo, e non la

seconda, è il datore di lavoro, così da accreditare in modo abusivo i ricavi

dell’attività sociale alla persona giuridica e addebitare le spese salariali

alla persona fisica. Ha quindi reputato che la società s’identificasse al suo

proprietario, sicché in virtù del principio di trasparenza occorreva addossare alla stessa i debiti e gli “atti fraudolenti” compiuti da lui nel­l’assumere dipendenti

sottacendo la propria conclamata insolven­za.

4.2

Ora,

il reclamante non contesta l’identità economica tra lui e la società, che è del

resto pacifica, siccome ne è l’unico socio. D’al­tronde, nel reclamo in esame

egli non nega di sfruttare l’PI 1 in modo da

far apparire i costi salariali come suoi e i ricavi dell’attività (e i costi

delle forniture) come della società. In una situazione del genere occorre far astrazione della dualità giuridica tra due persone

solo formalmente indipendenti quando è invocata dall’uno o dall’altro soggetto

in modo manifestamente contrario al suo scopo, ossia in modo palesemente

abusivo (art. 2 cpv. 2 CC), poiché così facendo essi mirano a trarne un

vantaggio ingiustificato, ovvero a sottrarsi ai propri impegni nei confronti dei loro creditori (DTF 145 III 363 consid. 4.2; sentenza del

Tribunale federale 4A_341/2021 del 15 dicembre 2021, consid. 7.1; in materia di

sequestro: DTF 144 III 541 segg.; sentenze della CEF 14.2020.95 dell’11 ottobre

2021.

consid. 7.1.1 e 14.2019.3-6 del 1° luglio 2019, consid. 6.1). Il

primo giudice non si è pertanto contraddetto nella sentenza impugnata né ha fatto

un “salto

acrobatico di 180 gradi” rispetto alla precedente

decisione del 24 agosto 2023. L’apparente

abuso di diritto non è infatti solo del socio o della società, bensì di

entrambi, poiché la volontà di lui è anche quella della società, di cui egli è

l’unico rappresentante, e viceversa. Costituendo un tut­t’uno, rispondono

ambedue dei crediti sorti dalla loro attività co-mune e possono di conseguenza

essere dichiarati in fallimento tutti e due se è necessario per garantire gl’interessi

dei creditori.

5.

Il

reclamante lamenta inoltre una lesione “lampante” del

suo diritto di essere sentito laddove il Pretore aggiunto ha fondato la decisio­ne

impugnata su una decisione – quella contro l’PI 1 – successiva all’ultimo atto della procedura in esame (l’udienza) sen­za

dar la possibilità alle parti di prendere posizione prima della pronuncia del

fallimento.

5.1

Il

reclamante pare dimenticare che il primo giudice ha menzionato il richiamo dell’incarto

precedente nel verbale d’udienza, che gli è stato notificato. Egli ha pertanto

avuto la possibilità di presentare spontaneamente osservazioni al riguardo,

specie perché è venuto a conoscenza della motivazione della

decisione di fallimento del­l’PI 1 il 26 agosto 2023 (data di ritiro della

decisione di fallimento dell’PI 1).

5.2

Ad ogni modo, è forse sfuggito al

reclamante che il Tribunale federale ha precisato la sua giurisprudenza sulle

conseguenze di una violazione del diritto di essere sentito, nel senso che se non è ravvisabile l’influenza che tale lesione potrebbe avere avuto

sulla procedura, non sussiste un interesse all’annullamento della decisione

(DTF 143 IV 380 consid. 1.4.1 con rinvii; sentenza 4D_76/2020 del 2 giugno 2021

consid. 4.2; sentenza della CEF 14.2023.24 del 18 settembre 2023 consid. 3).

Nel caso in esame, il Pretore aggiunto ha espressamente rinunciato a fondarsi

sulle argomentazioni della decisione relativa all’PI 1 per motivare la

decisione impugnata (“Possiamo

tuttavia prescindere dalle argomentazioni della citata decisione”, consid. 4). Anche se si dovesse ritenere insufficiente la facoltà di

replica spontanea di cui ha beneficiato il reclamante, la pretesa violazione

del suo diritto di essere sentito sarebbe da reputare senza influsso sull’esito

della decisio­ne impugnata.

6.

A

mente del reclamante, il principio attitatorio vietava al Pretore aggiunto di

richiamare atti di altre procedure senza una richiesta delle parti in causa.

Misconosce però che secondo l’art. 255 lett. a CPC il giudice del fallimento

accerta i fatti d’ufficio. Anche questa censura non merita ascolto.

7.

Nel

merito, il reclamante contesta l’applicabilità dell’art. 190 LEF, evidenziando

come la sua dimora sia nota, non sia fuggito, non abbia compiuto o tentato di

compiere atti fraudolenti in pregiudizio dei suoi creditori né nascosto oggetti

del suo patrimonio in un’e­secuzione in via di pignoramento. Afferma che la sua

difficile situazione finanziaria, da sola, non è sufficiente a sostenere l’as­sunzione

da parte sua di un comportamento fraudolento ai danni dei creditori. Il mancato

pagamento delle pretese salariali dell’i­stante non ha nulla a che vedere con

una frode, ma è solo dovuto al fatto ch’egli le contesta. Rammenta del resto di

aver dichiarato in prima sede di effettuare versamenti regolari all’Ufficio d’esecu­zione

di Locarno, ciò che secondo lui non è evidentemente il comportamento di una

persona che intende “truffare” i

suoi creditori.

7.1

Il

reclamante non si confronta con la motivazione del Pretore aggiunto, secondo

cui, sottacendo la propria insolvenza conclamata,

il convenuto ha agito in modo palesemente fraudolento ai sensi dell’art. 190

cpv. 1 n. 1 LEF, raggirando l’istante come molti altri lavoratori prima di lui.

Insufficientemente motivato, il reclamo è irricevibile su questo punto (sopra

consid. 1.2).

7.2

La

contestazione del credito dell’istante non è minimamente circostanziata e ancor

meno resa verosimile, né in prima né in seconda sede. La censura è pertanto

irricevibile, anche perché il reclamante non si è confrontato con la motivazione

del Pretore aggiunto, che a sua volta aveva considerato insufficiente la

contestazione generica del convenuto (secondo il quale la realtà “è ben altra”).

7.3

RE

1.

non ha reso verosimile, con la produzione dei relativi giustificativi, l’allegazione

secondo cui effettuerebbe versamenti regolari all’Ufficio d’esecuzione (UE) di

Locarno. La Camera ha nondimeno verificato d’ufficio (art. 255 lett. a CPC) ch’egli

ha versato nel 2023 sei acconti di fr. 604.– ognuno. Sono ovviamente

insufficienti a confutare la sua conclamata insolvenza,

che anzi è nel frattempo peggiorata (il numero degli ACB è aumentato a 232

per un importo complessivo di fr. 873'539.25 e le esecuzioni in corso sono

64.

per più di fr. 500'000.– in totale), e l’abuso consistente a continuare

un’attività chiaramente deficitaria e dannosa per i creditori, in particolare

per i lavoratori, ch’egli non ha negato di assumere senza informarli della

propria situazione esecutiva né di sapere della quasi certezza di non poterli

pagare. Non spiega perché un siffatto comportamento, così grave e sconsiderato,

non potrebbe adempiere gli estremi del reato di truffa secondo l’art.

146.

CP così come delineato nella decisione del Tribunale federale citata dal

Pretore aggiunto (6B_447/2021 del 16 luglio 2021 consid. 5.2.2), fermo restando,

comunque sia, che il giudice del fallimento applica direttamente l’art. 190

cpv. 1 n. 1 LEF indipendentemente da un qualsiasi procedimento o condanna

penale, persino se la fattispecie penale della truffa non è data, essendo suf-ficiente

al riguardo ogni azione del debitore commessa con l’intenzione, anche

eventuale, di danneggiare i propri creditori (sentenza della CEF 14.2004.93 del

25.

novembre 2004 consid. 4 e 5/b, massimata in RtiD 2005 I 910 n. 126c; Brunner/Boller/ Fritschi in: Basler

Kommentar, SchKG II, 3a ed. 2021, n. 7 e 7a ad art. 190 LEF). Non è

quindi necessario verificare l’esito della denuncia presentata al Ministero

pubblico anche in merito a ditte individuali cancellate (PI 1, __________) e

società fallite (__________, PI 1, __________, __________) sotto la gestione

del reclamante (istanza di fallimento, ad II/A/1, su cui egli non si è

determinato).

8.

Nella

limitata misura in cui è ricevibile, il reclamo va pertanto respinto. La

domanda di effetto sospensivo diventa senza oggetto.

9.

La

tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), segue

la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Alla controparte non si assegnano

ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere osservazioni al reclamo.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, il reclamo è respinto.

2. La

domanda di effetto sospensivo è priva d’oggetto.

3. La

tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.– è posta a carico del

reclamante.

4. Notificazione a:

– ;

;

– Ufficio

d’esecuzione, Locarno;

– Ufficio

dei fallimenti, Viganello.

Comunicazione

alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Città.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

cancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).