14.2024.28
Fallimento senza preventiva esecuzione dell’unico socio e gerente di una società a garanzia limitata già dichiarata in fallimento
26 febbraio 2024Italiano13 min
luglio 2023, CO 1 ha chiesto alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Città di
Source ti.ch
RE 1CO 1
Incarto n.
14.2024.28
Lugano
26 febbraio 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
cancelliera:
Bertoni
statuendo nella causa SO.2023.526 (fallimento senza
preventiva esecuzione) della Pretura della Giurisdizione di Locarno-Città
promossa con istanza 7 luglio 2023 da
CO 1
(rappr. dall’RA 1, __________)
contro
RE 1
(patrocinato dall’avv. PA 1, __________)
giudicando sul reclamo del 13 febbraio 2024 presentato da RE 1 contro
la decisione emessa il 1° febbraio 2024 dal Pretore aggiunto;
ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Con istanza del 7
luglio 2023, CO 1 ha chiesto alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Città di
decretare il fallimento senza preventiva esecuzione di RE 1, facendo valere che
il convenuto ha sospeso i suoi pagamenti ed è in mora nei suoi confronti per
crediti di complessivi fr. 17'200.15 oltre a spese e interessi.
B. Con
scritto del 18 agosto 2023, il convenuto ha preannunciato la propria assenza,
per “inderogabili motivi di
lavoro”, all’udienza fis-sata per il 22 agosto, e ha
ricordato che la sua ditta individuale non era più iscritta a registro di
commercio, sicché egli non era soggetto alla via del fallimento senza
preventiva esecuzione giusta l’art. 190 cpv. 1 n. 2 LEF. Ad ogni modo ha
contestato integralmente le rivendicazioni salariali dell’istante.
C. All’udienza
di discussione del 22 agosto 2023 è quindi comparso il solo istante, che ha
confermato la domanda e chiesto il gratuito patrocinio. Il Pretore aggiunto ha
richiamato d’ufficio l’incarto relativo alla procedura di fallimento senza
preventiva esecuzione diretta contro l’PI 1, di cui il convenuto è socio e
gerente. Il verbale è stato consegnato seduta stante alla rappresentante dell’istante
e notificato per posta al convenuto.
D. Statuendo
con decisione 1° febbraio 2024 il Pretore aggiunto ha dichiarato il fallimento di
RE 1 dal 2 febbraio 2024 alle ore 10:00. Non ha prelevato spese processuali e
ha accolto la domanda di gratuito patrocinio esonerando l’istante dall’anticipo
e dal pagamento delle spese del fallimento, da prelevare sugli attivi del
convenuto.
E. Contro la sentenza appena citata RE 1 è
insorto a questa Camera con un reclamo del 13 febbraio 2024 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento
del fallimento, protestate tasse, spese e ripetibili. Stante il prevedibile
esito del giudizio odierno, il reclamo non è stato intimato alla controparte
per osservazioni.
F. Nel
frattempo, con sentenza del 7 febbraio 2024 (inc. 14.2023.86) la Camera ha
respinto il reclamo interposto dall’PI 1, di cui RE 1 è socio e gerente, contro
la decisione 24 agosto 2023 con cui il Pretore aggiunto ne aveva dichiarato il
fallimento senza preventiva esecuzione e ha ripronunciato il fallimento dal 12
febbraio 2024 alle ore 09:00.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una
decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC),
contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 per il rinvio degli
art. 194 cpv. 1 LEF e 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti
(CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al
valore litigioso.
1.1
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro
dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1, 194 LEF e 321 cpv. 2 CPC).
Visto che la notifica è avvenuta in concreto ad RE 1 il 3 febbraio 2024, il
termine d’impugnazione è scaduto 13 febbraio. Presentato quello stesso giorno
(data del tracciamento dell’invio in posta A+), il reclamo è tempestivo.
1.2
La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della
giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze
manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 147 III 176 consid.
4.2.1, pag. 179 e i rimandi). Secondo l’art. 320 CPC con
il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento
manifestamente errato dei fatti.
2.
In
virtù dell’art. 190 cpv. 1 n. 1 LEF, il creditore può chiedere al giudice la
dichiarazione di fallimento senza preventiva esecuzione contro qualunque
debitore che non abbia dimora conosciuta o sia fuggito per sottrarsi alle sue
obbligazioni od abbia compiuto o tentato di compiere atti fraudolenti in
pregiudizio dei suoi creditori o nascosto oggetti del suo patrimonio in una
esecuzione in via di pignoramento.
3.
Nella
decisione impugnata, il Pretore aggiunto ha reputato verosimile il credito
vantato dall’istante, poiché la contestazione generica del convenuto, secondo
il quale la realtà “è ben altra”,
è insufficiente, non avendo egli indicato alcuna ragione concreta per cui il
conteggio dettagliato e chiaro prodotto dall’istante sarebbe impreciso,
sbagliato o incompleto. Premesso che RE 1 non è più iscritto a
registro di commercio come titolare di un’impresa individuale dal 2016, il
primo giudice ha ritenuto fuorviante la denominazione “PI 1” figurante nell’intestazione
del contratto di lavoro concluso dalle parti il 31 ottobre 2022, dato che, come
sostenuto dall’istante, un qualsiasi contraente era indotto a credere di avere
a che fare con l’PI 1 controllata dal convenuto. Ha d’altronde rilevato che RE
1.
non aveva contestato in alcun modo il rimprovero dell’istante di averlo
assunto senza disporre dei mezzi per retribuirlo, malgrado fosse cosciente
della propria insolvenza conclamata, che lo vedeva aver accumulato ben 197
attestati di carenza di beni (ACB) dal 2003 al 2023 per oltre fr. 700'000.–
complessivi e un carico esecutivo totale superiore a fr. 800'000.–. Il
Pretore aggiunto ha considerato che il comportamento del convenuto adempisse
gli estremi del reato di truffa secondo l’art. 146 CP. Sottacendo un’informazione
essenziale sul proprio conto, il convenuto ha agito in modo palesemente
fraudolento ai sensi dell’art. 190 cpv. 1 n. 1 LEF, raggirando l’istante come
molti altri lavoratori prima di lui.
4.
Nel
reclamo RE 1 fa anzitutto carico al Pretore aggiunto
di essersi contraddetto in modo manifesto con un “salto acrobatico di 180 gradi” rispetto alla precedente decisione del 24 agosto 2023, con cui aveva
decretato il fallimento senza preventiva esecuzione dell’PI 1, ritenendo che
fosse essa la datrice di lavoro e non il suo socio personalmente. Il reclamante
vi legge la volontà del primo giudice di ottenere la sua eliminazione economica, accusandolo di particolari stratagemmi
persino qualificati come truffa. Reputa inammissibile la confusione tra
due procedure con parti diverse.
4.1
In
realtà, nella sentenza citata (SO.2023.347) il Pretore aggiunto ha considerato
che RE 1 usi l’RE 1 Sagl per concludere contratti d’appalto
edile, che vengono però adempiuti tramite lavoratori di cui il primo, e non la
seconda, è il datore di lavoro, così da accreditare in modo abusivo i ricavi
dell’attività sociale alla persona giuridica e addebitare le spese salariali
alla persona fisica. Ha quindi reputato che la società s’identificasse al suo
proprietario, sicché in virtù del principio di trasparenza occorreva addossare alla stessa i debiti e gli “atti fraudolenti” compiuti da lui nell’assumere dipendenti
sottacendo la propria conclamata insolvenza.
4.2
Ora,
il reclamante non contesta l’identità economica tra lui e la società, che è del
resto pacifica, siccome ne è l’unico socio. D’altronde, nel reclamo in esame
egli non nega di sfruttare l’PI 1 in modo da
far apparire i costi salariali come suoi e i ricavi dell’attività (e i costi
delle forniture) come della società. In una situazione del genere occorre far astrazione della dualità giuridica tra due persone
solo formalmente indipendenti quando è invocata dall’uno o dall’altro soggetto
in modo manifestamente contrario al suo scopo, ossia in modo palesemente
abusivo (art. 2 cpv. 2 CC), poiché così facendo essi mirano a trarne un
vantaggio ingiustificato, ovvero a sottrarsi ai propri impegni nei confronti dei loro creditori (DTF 145 III 363 consid. 4.2; sentenza del
Tribunale federale 4A_341/2021 del 15 dicembre 2021, consid. 7.1; in materia di
sequestro: DTF 144 III 541 segg.; sentenze della CEF 14.2020.95 dell’11 ottobre
2021.
consid. 7.1.1 e 14.2019.3-6 del 1° luglio 2019, consid. 6.1). Il
primo giudice non si è pertanto contraddetto nella sentenza impugnata né ha fatto
un “salto
acrobatico di 180 gradi” rispetto alla precedente
decisione del 24 agosto 2023. L’apparente
abuso di diritto non è infatti solo del socio o della società, bensì di
entrambi, poiché la volontà di lui è anche quella della società, di cui egli è
l’unico rappresentante, e viceversa. Costituendo un tutt’uno, rispondono
ambedue dei crediti sorti dalla loro attività co-mune e possono di conseguenza
essere dichiarati in fallimento tutti e due se è necessario per garantire gl’interessi
dei creditori.
5.
Il
reclamante lamenta inoltre una lesione “lampante” del
suo diritto di essere sentito laddove il Pretore aggiunto ha fondato la decisione
impugnata su una decisione – quella contro l’PI 1 – successiva all’ultimo atto della procedura in esame (l’udienza) senza
dar la possibilità alle parti di prendere posizione prima della pronuncia del
fallimento.
5.1
Il
reclamante pare dimenticare che il primo giudice ha menzionato il richiamo dell’incarto
precedente nel verbale d’udienza, che gli è stato notificato. Egli ha pertanto
avuto la possibilità di presentare spontaneamente osservazioni al riguardo,
specie perché è venuto a conoscenza della motivazione della
decisione di fallimento dell’PI 1 il 26 agosto 2023 (data di ritiro della
decisione di fallimento dell’PI 1).
5.2
Ad ogni modo, è forse sfuggito al
reclamante che il Tribunale federale ha precisato la sua giurisprudenza sulle
conseguenze di una violazione del diritto di essere sentito, nel senso che se non è ravvisabile l’influenza che tale lesione potrebbe avere avuto
sulla procedura, non sussiste un interesse all’annullamento della decisione
(DTF 143 IV 380 consid. 1.4.1 con rinvii; sentenza 4D_76/2020 del 2 giugno 2021
consid. 4.2; sentenza della CEF 14.2023.24 del 18 settembre 2023 consid. 3).
Nel caso in esame, il Pretore aggiunto ha espressamente rinunciato a fondarsi
sulle argomentazioni della decisione relativa all’PI 1 per motivare la
decisione impugnata (“Possiamo
tuttavia prescindere dalle argomentazioni della citata decisione”, consid. 4). Anche se si dovesse ritenere insufficiente la facoltà di
replica spontanea di cui ha beneficiato il reclamante, la pretesa violazione
del suo diritto di essere sentito sarebbe da reputare senza influsso sull’esito
della decisione impugnata.
6.
A
mente del reclamante, il principio attitatorio vietava al Pretore aggiunto di
richiamare atti di altre procedure senza una richiesta delle parti in causa.
Misconosce però che secondo l’art. 255 lett. a CPC il giudice del fallimento
accerta i fatti d’ufficio. Anche questa censura non merita ascolto.
7.
Nel
merito, il reclamante contesta l’applicabilità dell’art. 190 LEF, evidenziando
come la sua dimora sia nota, non sia fuggito, non abbia compiuto o tentato di
compiere atti fraudolenti in pregiudizio dei suoi creditori né nascosto oggetti
del suo patrimonio in un’esecuzione in via di pignoramento. Afferma che la sua
difficile situazione finanziaria, da sola, non è sufficiente a sostenere l’assunzione
da parte sua di un comportamento fraudolento ai danni dei creditori. Il mancato
pagamento delle pretese salariali dell’istante non ha nulla a che vedere con
una frode, ma è solo dovuto al fatto ch’egli le contesta. Rammenta del resto di
aver dichiarato in prima sede di effettuare versamenti regolari all’Ufficio d’esecuzione
di Locarno, ciò che secondo lui non è evidentemente il comportamento di una
persona che intende “truffare” i
suoi creditori.
7.1
Il
reclamante non si confronta con la motivazione del Pretore aggiunto, secondo
cui, sottacendo la propria insolvenza conclamata,
il convenuto ha agito in modo palesemente fraudolento ai sensi dell’art. 190
cpv. 1 n. 1 LEF, raggirando l’istante come molti altri lavoratori prima di lui.
Insufficientemente motivato, il reclamo è irricevibile su questo punto (sopra
consid. 1.2).
7.2
La
contestazione del credito dell’istante non è minimamente circostanziata e ancor
meno resa verosimile, né in prima né in seconda sede. La censura è pertanto
irricevibile, anche perché il reclamante non si è confrontato con la motivazione
del Pretore aggiunto, che a sua volta aveva considerato insufficiente la
contestazione generica del convenuto (secondo il quale la realtà “è ben altra”).
7.3
RE
1.
non ha reso verosimile, con la produzione dei relativi giustificativi, l’allegazione
secondo cui effettuerebbe versamenti regolari all’Ufficio d’esecuzione (UE) di
Locarno. La Camera ha nondimeno verificato d’ufficio (art. 255 lett. a CPC) ch’egli
ha versato nel 2023 sei acconti di fr. 604.– ognuno. Sono ovviamente
insufficienti a confutare la sua conclamata insolvenza,
che anzi è nel frattempo peggiorata (il numero degli ACB è aumentato a 232
per un importo complessivo di fr. 873'539.25 e le esecuzioni in corso sono
64.
per più di fr. 500'000.– in totale), e l’abuso consistente a continuare
un’attività chiaramente deficitaria e dannosa per i creditori, in particolare
per i lavoratori, ch’egli non ha negato di assumere senza informarli della
propria situazione esecutiva né di sapere della quasi certezza di non poterli
pagare. Non spiega perché un siffatto comportamento, così grave e sconsiderato,
non potrebbe adempiere gli estremi del reato di truffa secondo l’art.
146.
CP così come delineato nella decisione del Tribunale federale citata dal
Pretore aggiunto (6B_447/2021 del 16 luglio 2021 consid. 5.2.2), fermo restando,
comunque sia, che il giudice del fallimento applica direttamente l’art. 190
cpv. 1 n. 1 LEF indipendentemente da un qualsiasi procedimento o condanna
penale, persino se la fattispecie penale della truffa non è data, essendo suf-ficiente
al riguardo ogni azione del debitore commessa con l’intenzione, anche
eventuale, di danneggiare i propri creditori (sentenza della CEF 14.2004.93 del
25.
novembre 2004 consid. 4 e 5/b, massimata in RtiD 2005 I 910 n. 126c; Brunner/Boller/ Fritschi in: Basler
Kommentar, SchKG II, 3a ed. 2021, n. 7 e 7a ad art. 190 LEF). Non è
quindi necessario verificare l’esito della denuncia presentata al Ministero
pubblico anche in merito a ditte individuali cancellate (PI 1, __________) e
società fallite (__________, PI 1, __________, __________) sotto la gestione
del reclamante (istanza di fallimento, ad II/A/1, su cui egli non si è
determinato).
8.
Nella
limitata misura in cui è ricevibile, il reclamo va pertanto respinto. La
domanda di effetto sospensivo diventa senza oggetto.
9.
La
tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), segue
la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Alla controparte non si assegnano
ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere osservazioni al reclamo.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, il reclamo è respinto.
2. La
domanda di effetto sospensivo è priva d’oggetto.
3. La
tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.– è posta a carico del
reclamante.
4. Notificazione a:
– ;
–
;
– Ufficio
d’esecuzione, Locarno;
– Ufficio
dei fallimenti, Viganello.
Comunicazione
alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Città.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
cancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).