14.2024.29
Fallimento. Estinzione del credito dell’istante dopo la pronuncia. Solvibilità
12 aprile 2024Italiano8 min
5, di decretare il fallimento della RE 1 per il mancato pagamento di fr. 1'711.99
Source ti.ch
Incarto
n.
14.2024.29
Lugano
12 aprile 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
cancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa SO.2024.16 (fallimento) della Pretura del Distretto di Lugano,
sezione 5, promossa con istanza 19 dicembre 2023 dalla
CO 1
contro
RE 1
(patrocinata dall’avv. PA 1, __________)
giudicando sul reclamo del 13 febbraio 2024 presentato dalla RE 1
contro la decisione emessa il 7 febbraio 2024 dal Pretore;
ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Nell’ambito dell’esecuzione
n. __________ della sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione, il 19
dicembre 2023 la CO 1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione
5, di decretare il fallimento della RE 1 per il mancato pagamento di fr. 1'711.99
oltre a interessi e spese.
B. All’udienza
di discussione del 7 febbraio 2024 nessuno è comparso.
C. Statuendo
con decisione del 7 febbraio 2024 il Pretore ha dichia-rato il fallimento della
RE 1 dal giorno successivo alle ore 10:00, ponendo a carico della massa
fallimentare la tassa di giustizia di fr. 80.– e un acconto di fr. 920.–
per le spese esecutive.
D. Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 13 febbraio
2024 per ottenere, previo conferimento dell’effetto
sospensivo, l’annullamento del fallimento, asserendo di avere saldato il
credito posto in esecuzione. L’indomani il presidente della Camera ha
parzialmente accolto la domanda di effetto sospensivo. Il reclamo non è stato
intimato alla controparte per osservazioni, avendo la stessa perso ogni
interesse alla causa in seguito all’estinzione del suo credito.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una
decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC),
contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a
CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48.
lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro
dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv. 2 CPC). Visto
che la notifica è avvenuta in concreto alla RE 1 l’8 febbraio 2024, il termine
d’impugnazione è scaduto domenica 18 febbraio, per cui la scadenza è stata
riportata a lunedì 19 febbraio (art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF). Presentato già il 13
febbraio 2024 (data dell’adesivo postale), il reclamo è dunque senz’altro
tempestivo.
2.
In
virtù
dell’art. 174 cpv. 2 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la
dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende
verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo
il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto (n. 1), o che l’importo
dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a
disposizione del creditore (n. 2), oppure che il creditore ha ritirato la
domanda di fallimento (n. 3). L’enumerazione è esaustiva.
2.1
Questi
fatti nuovi (e le relative prove), subentrati dopo la dichiarazione di
fallimento (nova
autentici o in senso proprio, denominati in
tedesco “echte Nova”, in
contrapposizione agli pseudonova o “unechte
Nova” citati all’art. 174 cpv. 1, 2° periodo
LEF), non vengono considerati d’ufficio, ma spetta al debitore farli valere
espressamente e provarne l’adempimento con documenti, sempre che renda
verosimile la sua solvibilità. Un fatto è reso verosimile se il giudice, nel
suo libero esame, giunge alla conclusione ch’esso corrisponde con una
sufficiente probabilità alle allegazioni della parte (DTF 120 II 393 consid. 4/c).
Concretamente è pertanto sufficiente per l’annullamento della dichiarazione di
fallimento che la solvibilità del fallito sia più probabile della sua
insolvibilità. A tal proposito non devono essere poste esigenze troppo severe,
in modo particolare allorquando la possibilità che l’azienda sopravviva
economicamente non può essere negata a priori (FF 1991 III 80) e la
mancanza di liquidità sufficiente appare
passeggera (sentenza del Tribunale federale 5A_328/2011 dell’11
agosto 2011, consid. 2).
L’illiquidità dev’essere oggettiva, tale da
impedire al debitore di tacitare i suoi creditori alla scadenza dei loro
crediti. Un indizio d’insolvibilità può emergere dal numero e dall’importo
delle esecuzioni pendenti, così come da eventuali nuove istanze di fallimento
pervenute posteriormente al decreto di fallimento impugnato. Anche il fatto di
non essere in grado di pagare modesti importi indica insolvibilità. La
solvibilità dev’essere resa verosimile sulla base di riscontri oggettivi, quali
giustificativi concernenti pagamenti, estratti bancari, contratti di credito e
così via, mentre semplici dichiarazioni del debitore sono insufficienti (Giroud/Theus
Simoni in: Basler Kommentar, SchKG II, 3a ed. 2021, n. 26d ad
art. 174 LEF).
2.2
Nel
caso in esame la reclamante ha prodotto una ricevuta rilasciata il 12 febbraio
2024.
dall’Ufficio d’esecuzione (doc. F) relativa al versamento di fr. 1'894.25 a saldo dell’esecuzione promossa dall’istante,
per cui il presupposto di cui all’art. 174 cpv. 2 n. 1 risulta adempiuto.
2.3
Per
quel che riguarda invece il requisito della solvibilità – condizione
indispensabile per ottenere l’annullamento della decisione impugnata poiché,
come visto, il pagamento della somma posta in esecuzione è avvenuto soltanto
dopo la pronuncia del fallimento – dall’estratto esecutivo (al 12 febbraio
2024) prodotto dalla reclamante (doc. G) si evince che nei suoi confronti erano
pendenti nove esecuzioni per poco più di fr. 15'000.–. Essa allega che per
le (cinque) esecuzioni della Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG ha
ottenuto dalla stessa dilazioni di pagamento già prima del fallimento, mentre
per le altre quattro esecuzioni, dell’__________ per fr. 6'555.55 in
totale, l’importo dovrebbe essere ricalcolata in seguito alla riduzione di 20% della
percentuale d’impiego dei due
collaboratori. Afferma inoltre di vantare un credito di fr. 6'462.–
verso la __________ con scadenza al 22 febbraio 2024 e uno di € 125'000.– verso
l’__________, come da decreto ingiuntivo telematico del Tribunale di Bologna
del 17 gennaio 2024. Non appaiono dati motivi seri per dubitare che la
reclamante possa estinguere i suoi debiti a medio termine. La Camera ha del
resto accertato d’ufficio (art. 255 lett. a CPC) che successivamente la
reclamante ha estinto tre delle quattro esecuzioni giunte allo stadio dell’avviso
di pignoramento e ridotto di un quarto l’importo della quarta (n. __________),
che rimane tuttora scoperta per poco più di fr. 2'600.–, mentre le altre
procedure esecutive (per poco più di fr. 5'000.–) sono sospese da
opposizione. Nei suoi confronti, d’altronde, non risultano attestati di carenza
di beni.
Ciò
porta a ritenere che la sua sopravvivenza economica non sia minacciata a breve.
Ricordato che secondo giurisprudenza e dottrina non si possono imporre esigenze
troppo severe alla verosimiglianza della solvibilità, nel caso che ci occupa si
può affermare che la capacità di pagamento della reclamante appare più
probabile della sua incapacità di pagamento, per cui la prognosi in merito alla
sua situazione finanziaria può essere ritenuta favorevole e la sua solvibilità
sufficientemente verosimile. Risultando adempiuti i requisiti di cui all’art. 174
cpv. 2 LEF, il fallimento della RE 1 va annullato.
3.
La
tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come
pure le spese dell’Ufficio dei fallimenti, sono poste in ambo le sedi a carico della
reclamante, il cui pagamento tardivo ha reso necessario l’avvio della procedura
giudiziaria (cfr. art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Alla controparte non si
assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere osservazioni al
reclamo.
Per
questi motivi,
pronuncia: I. Il reclamo è accolto e di conseguenza:
1.
La dichiarazione di
fallimento pronunciata il 7 febbraio 2024 dalla Pretura del Distretto di
Lugano, sezione 5, nei confronti della RE 1 è annullata.
2.
La tassa di giustizia di
prima sede di fr. 80.–, da anticipare come di rito, è posta a carico della
RE 1.
3.
Le spese dell’Ufficio
dei fallimenti, da anticipare come di rito, sono poste a carico della RE 1.
II. La
tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.– è posta a carico della
RE 1.
III. Notificazione a:
– ;
– ;
– Ufficio
d’esecuzione, Lugano;
– Ufficio
dei fallimenti, Viganello;
– Ufficio
cantonale del Registro di commercio, Biasca;
– Ufficio
del Registro fondiario del Distretto di Lugano, Lugano.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
cancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).