14.2024.3
Rigetto definitivo dell’opposizione. Decisione di restituzione di prestazioni sociali percepite indebitamente. Reclamo irricevibile, poiché interamente basato su documenti e allegazioni di fatto nuovi. Limiti di cognizione del giudice del rigetto
27 maggio 2024Italiano7 min
in effetti, né il giudice del rigetto né la scrivente Camera sono competenti per cambiare l’esito
Source ti.ch
Incarto n.
14.2024.3
Lugano
27 maggio 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
cancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa SO.2023.118 (rigetto definitivo dell’opposizione) della
Giudicatura di pace del Circolo di Capriasca promossa con istanza 28 novembre
2023 dalla
Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG, Bellinzona
contro
RE 1
giudicando sul reclamo del 5 gennaio 2024 presentato da RE 1 contro la
decisione emessa il 29 dicembre 2023 dal Giudice di pace;
ritenuto
in fatto e considerando in diritto:
che
con precetto esecutivo n. __________ emesso il 3 ottobre 2023 dalla sede di
Lugano dell’Ufficio d’esecuzione, la Cassa cantonale di compensazione
AVS/AI/IPG ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 509.25, indicando quale
causa del credito la “Decisione
di restituzione del 05 ottobre 2020 quale IPG Corona”;
che
avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 28
novembre 2023 la Cassa ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Giudicatura di
pace del Circolo di Capriasca;
che
constatato come nel termine impartito per presentare osservazioni la convenuta fosse rimasta silente, con decisione del 29 dicembre 2023 il Giudice di pace ha accolto l’istanza e rigettato in via
definitiva l’opposizione interposta dalla convenuta, ponendo a suo carico le
spese processuali di fr. 120.–;
che
contro la sentenza appena citata RE 1 è insorta a questa
Camera con un reclamo del 5 gennaio 2024 per ottenerne implicitamente l’annullamento e la reiezione dell’istanza;
che la sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla
Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.
e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso;
che
presentato già il 5 gennaio 2024, il reclamo è senz’altro tempestivo (art. 251
lett. a e 321 cpv. 2 CPC);
che
la Camera decide in linea di
principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327
cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle
censure motivate (art. 321
cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 147 III 176 consid. 4.2.1, pag. 179 e i
rimandi);
che secondo
l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione
errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo
restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di
prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC);
che
nella decisione impugnata, il Giudice di pace ha considerato che la decisione
del 5 ottobre 2020
emessa dall’Istituto delle assicurazioni sociali concernente l’obbligo
a carico di RE 1 di rimborsare fr. 509.25 d’indennità per perdita di
guadagno “Corona” percepita in troppo – passata in giudicato in seguito alla reiezione
della sua opposizione con decisione del 1° febbraio 2021 – costituisce valido
titolo di rigetto definitivo dell’opposizione, onde l’accoglimento dell’istanza;
che
nel reclamo RE 1 afferma di aver inoltrato le osservazioni all’istanza il 6
dicembre 2023 per semplice posta A e ne produce una copia;
ch’ella
ribadisce inoltre la sua
“totale buona fede” nell’aver presentato la domanda d’indennità
di perdita di guadagno durante il periodo pandemico,
visto che in quel momento, seppur già in età pensionabile, era ancora attiva come giornalista freelance e quindi continuava
a versare i contributi AVS, ignara di un eventuale stralcio automatico del suo
stato di lavoratrice indipendente;
che
le osservazioni del 6 dicembre 2023 non figurano nell’incarto di prima sede e
la reclamante non è in grado di dimostrare di averle effettivamente inviate;
che
siccome presentate per la prima volta con il reclamo, le allegazioni di fatto e
Fatti
i documenti acclusi in quelle osservazioni sono inammissibili (art. 326 cpv. 1
CPC);
che
quindi il reclamo stesso, interamente basato su quella allegazioni e documenti
nuovi, è irricevibile;
che
ad ogni modo le motivazioni contenute nelle osservazioni e nel reclamo non
riguardano la questione del rigetto dell’opposizione, bensì solo l’esistenza
del credito posto in esecuzione, questione che esula dal potere di cognizione
del giudice del rigetto;
che
in effetti, né il giudice del rigetto né la scrivente Camera sono competenti per cambiare l’esito
della decisione invocata come titolo di rigetto, la cui regiudicata vieta loro un
riesame (cfr. art. 59 cpv. 2 lett. e
CPC);
che il compito del giudice del
rigetto si limita all’esame della forza probatoria del
titolo prodotto dal creditore e di eventuali eccezioni liberatorie a norma dell’art.
81 LEF, quali l’estinzione, la sospensione o la prescrizione del credito posto
in esecuzione verificatasi dopo l’emanazione della decisione invocata
quale titolo di rigetto (art. 81 cpv. 1 LEF), ovvero dopo l’ultimo stadio della
procedura di merito in cui si potevano addurre fatti nuovi (sentenza della CEF
14.2020.152 del 16 luglio 2021 consid. 7.2);
che
invece motivi di estinzione (o d’inesistenza o d’annullamento) verificatisi
prima e che sarebbero potuti essere sollevati già nella procedura che ha
portato alla sentenza non possono più essere fatti valere in sede di rigetto (tra
tante: DTF 143 III 564 consid. 4.3.1, DTF 138 III 584
consid. 6.1.2, pag. 586; sentenze della CEF 14.2023.89 del
29 dicembre 2023, consid. 1.3.4, 14.2021.100 del 6 dicembre 2021 consid. 1.3.4,
14.2021.57 del 6 ottobre 2021, consid. 7, 14.2014.56 del 27 giugno 2014 consid.
2);
che
Considerandi
sono quindi inammissibili tutte le critiche di merito alla decisione prodotta
quale titolo di rigetto;
che
d’altronde ella risulta già essersi opposta alla decisione del 5 ottobre 2020
senza successo e non fa valere, per avventura, di aver impugnato la decisione
su opposizione agli atti;
ch’ella
ha pertanto esaurito tutte le vie di ricorso e non può riproporre censure di
merito in questa sede;
che
con il reclamo ella rammenta altresì la situazione finanziaria delicata in cui
versa a causa dei gravi problemi di salute del marito;
che
censure riguardanti la situazione economica e medica dell’escusso e/o dei
suoi familiari – seppur spiacevole dal profilo umano – non costituiscono un
motivo che secondo la legge – e segnatamente l’art. 81 LEF – l’autorità
giudiziaria può prendere in considerazione per respingere o sospendere l’istanza
di rigetto definitivo dell’opposizione;
che
delle sue difficoltà finanziarie si potrà tenere conto in sede di pignoramento,
misura che può vertere unicamente sulla parte che eccede il minimo esistenziale
dell’escusso (art. 93 LEF) (tra tante: sentenze della CEF 14.2023.77
del 12 dicembre 2023 e 14.2023.3 del 19 maggio 2023);
che
la tassa del presente giudizio seguirebbe la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC);
che
nel caso specifico la riscossione di oneri si tradurrebbe però con ogni
probabilità in un mero costo aggiuntivo per l’ente pubblico, siccome sussistono
a carico della reclamante esecuzioni per quasi fr. 7'000.– e diciotto
attestati di carenza beni per oltre fr. 110'000.–,
che
in queste circostanze risulta opportuno prescindere eccezionalmente dal prelievo
di spese processuali;
che
non si pone invece problema di spese ripetibili, la controparte, cui il reclamo
non è stato notificato per osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa
sede;
che circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 509.25,
non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.
74.
cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia:
1. Il reclamo è irricevibile.
2. Non
si riscuotono spese processuali.
3. Notificazione a:
– ;
–
.
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del Circolo di Capriasca.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
cancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto
è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF
(art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie
(art. 46 cpv. 1 LTF).