Lexipedia

Decisione

14.2024.3

Rigetto definitivo dell’opposizione. Decisione di restituzione di prestazioni sociali percepite indebitamente. Reclamo irricevibile, poiché interamente basato su documenti e allegazioni di fatto nuovi. Limiti di cognizione del giudice del rigetto

27 maggio 2024Italiano7 min

in effetti, né il giudice del rigetto né la scrivente Camera sono competenti per cambiare l’esito

Source ti.ch

Incarto n.

14.2024.3

Lugano

27 maggio 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques,

presidente

cancelliera:

Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) nella causa SO.2023.118 (rigetto definitivo dell’opposizione) della

Giudicatura di pace del Circolo di Capriasca promossa con istanza 28 novembre

2023 dalla

Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG, Bellinzona

contro

RE 1

giudicando sul reclamo del 5 gennaio 2024 presentato da RE 1 contro la

decisione emessa il 29 dicembre 2023 dal Giudice di pace;

ritenuto

in fatto e considerando in diritto:

che

con precetto esecutivo n. __________ emesso il 3 ottobre 2023 dalla sede di

Lugano dell’Ufficio d’esecuzione, la Cassa cantonale di compensazione

AVS/AI/IPG ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 509.25, indicando quale

causa del credito la “Decisione

di restituzione del 05 ottobre 2020 quale IPG Corona”;

che

avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 28

novembre 2023 la Cassa ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Giudicatura di

pace del Circolo di Capriasca;

che

constatato come nel termine impartito per presentare osservazioni la convenuta fosse rimasta silente, con decisione del 29 di­cembre 2023 il Giudice di pace ha accolto l’istanza e rigettato in via

definitiva l’opposizione interposta dalla convenuta, ponendo a suo carico le

spese processuali di fr. 120.–;

che

contro la sentenza appena citata RE 1 è insorta a questa

Camera con un reclamo del 5 gennaio 2024 per ottenerne implicitamente l’annullamento e la reiezione dell’istanza;

che la sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’op­­po­sizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla

Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.

e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso;

che

presentato già il 5 gennaio 2024, il reclamo è senz’altro tempestivo (art. 251

lett. a e 321 cpv. 2 CPC);

che

la Camera decide in linea di

principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327

cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle

censure motivate (art. 321

cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 147 III 176 consid. 4.2.1, pag. 179 e i

rimandi);

che secondo

l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione

errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo

restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di

prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC);

che

nella decisione impugnata, il Giudice di pace ha considerato che la decisione

del 5 ottobre 2020

emessa dall’Istituto delle assicurazioni sociali concernente l’obbligo

a carico di RE 1 di rimborsare fr. 509.25 d’indennità per perdita di

guadagno “Corona” percepita in troppo – passata in giudicato in seguito alla reiezione

della sua opposizione con decisione del 1° febbraio 2021 – costituisce valido

titolo di rigetto definitivo dell’opposizione, onde l’accoglimento dell’istanza;

che

nel reclamo RE 1 afferma di aver inoltrato le osservazioni all’istanza il 6

dicembre 2023 per semplice posta A e ne produce una copia;

ch’ella

ribadisce inoltre la sua

“totale buona fede” nell’aver presentato la domanda d’indennità

di perdita di guadagno durante il periodo pandemico,

visto che in quel momento, seppur già in età pen­sionabile, era ancora attiva come giornalista freelance e quindi con­tinuava

a versare i contributi AVS, ignara di un eventuale stralcio automatico del suo

stato di lavoratrice indipendente;

che

le osservazioni del 6 dicembre 2023 non figurano nell’incarto di prima sede e

la reclamante non è in grado di dimostrare di aver­le effettivamente inviate;

che

siccome presentate per la prima volta con il reclamo, le allegazioni di fatto e

Fatti

i documenti acclusi in quelle osservazioni sono inammissibili (art. 326 cpv. 1

CPC);

che

quindi il reclamo stesso, interamente basato su quella allegazioni e documenti

nuovi, è irricevibile;

che

ad ogni modo le motivazioni contenute nelle osservazioni e nel reclamo non

riguardano la questione del rigetto dell’opposi­zione, bensì solo l’esistenza

del credito posto in esecuzione, questione che esula dal potere di cognizione

del giudice del rigetto;

che

in effetti, né il giudice del rigetto né la scrivente Camera sono competenti per cambiare l’esito

della decisione invocata come titolo di rigetto, la cui regiudicata vieta loro un

riesame (cfr. art. 59 cpv. 2 lett. e

CPC);

che il compito del giudice del

rigetto si limita all’esame della forza probatoria del

titolo prodotto dal creditore e di eventuali eccezioni liberatorie a norma dell’art.

81 LEF, quali l’estinzione, la sospensione o la prescrizione del credito posto

in esecuzione verificatasi dopo l’emanazione della decisione invocata

quale titolo di rigetto (art. 81 cpv. 1 LEF), ovvero dopo l’ultimo stadio della

procedura di merito in cui si potevano addurre fatti nuovi (sentenza della CEF

14.2020.152 del 16 luglio 2021 consid. 7.2);

che

invece motivi di estinzione (o d’inesistenza o d’annullamento) verificatisi

prima e che sarebbero potuti essere sollevati già nella procedura che ha

portato alla sentenza non possono più essere fatti valere in sede di rigetto (tra

tante: DTF 143 III 564 consid. 4.3.1, DTF 138 III 584

consid. 6.1.2, pag. 586; sentenze della CEF 14.2023.89 del

29 dicembre 2023, consid. 1.3.4, 14.2021.100 del 6 dicembre 2021 consid. 1.3.4,

14.2021.57 del 6 ottobre 2021, consid. 7, 14.2014.56 del 27 giugno 2014 consid.

2);

che

Considerandi

sono quindi inammissibili tutte le critiche di merito alla decisione prodotta

quale titolo di rigetto;

che

d’altronde ella risulta già essersi opposta alla decisione del 5 ottobre 2020

senza successo e non fa valere, per avventura, di aver impugnato la decisione

su opposizione agli atti;

ch’ella

ha pertanto esaurito tutte le vie di ricorso e non può riproporre censure di

merito in questa sede;

che

con il reclamo ella rammenta altresì la situazione finanziaria delicata in cui

versa a causa dei gravi problemi di salute del marito;

che

censure riguardanti la situazione economica e medica dell’e­­scusso e/o dei

suoi familiari – seppur spiacevole dal profilo umano – non costituiscono un

motivo che secondo la legge – e segnatamente l’art. 81 LEF – l’autorità

giudiziaria può prendere in considerazione per respingere o sospendere l’istanza

di rigetto definitivo dell’opposizione;

che

delle sue difficoltà finanziarie si potrà tenere conto in sede di pignoramento,

misura che può vertere unicamente sulla parte che eccede il minimo esistenziale

dell’escusso (art. 93 LEF) (tra tante: sentenze della CEF 14.2023.77

del 12 dicembre 2023 e 14.2023.3 del 19 maggio 2023);

che

la tassa del presente giudizio seguirebbe la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC);

che

nel caso specifico la riscossione di oneri si tradurrebbe però con ogni

probabilità in un mero costo aggiuntivo per l’ente pubblico, siccome sussistono

a carico della reclamante esecuzioni per quasi fr. 7'000.– e diciotto

attestati di carenza beni per oltre fr. 110'000.–,

che

in queste circostanze risulta opportuno prescindere eccezionalmente dal prelievo

di spese processuali;

che

non si pone invece problema di spese ripetibili, la controparte, cui il reclamo

non è stato notificato per osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa

sede;

che circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 509.25,

non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia:

1. Il reclamo è irricevibile.

2. Non

si riscuotono spese processuali.

3. Notificazione a:

– ;

.

Comunicazione

alla Giudicatura di pace del Circolo di Capriasca.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

cancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF

(art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie

(art. 46 cpv. 1 LTF).