14.2024.30
Fallimento. Estinzione del credito dell’istante dopo la pronuncia. Solvibilità. Riduzione della tassa di giustizia di primo grado e restituzione dell’eccedenza all’istante
8 marzo 2024Italiano7 min
chiesto alla Pretura del Distretto di Leventina di decretare il fallimento di RE
Source ti.ch
RE 1
Incarto n.
14.2024.30
Lugano
8 marzo 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
cancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a
giudice unico (art. 48b LOG) nella causa SO.2023.423 (fallimento) della
Pretura del Distretto di Leventina promossa con istanza 14 dicembre 2023 dalla
CO 1
contro
RE 1
giudicando sul reclamo del 15 febbraio 2024 presentato da RE 1 contro
la decisione emessa il 5 febbraio 2024 dal Pretore;
ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Nell’ambito dell’esecuzione n. __________
della sede di Faido dell’Ufficio d’esecuzione, il 14 dicembre 2023 la CO 1 ha
chiesto alla Pretura del Distretto di Leventina di decretare il fallimento di RE
1 per il mancato pagamento di fr. 1'444.40.
B. Nel termine impartito, la convenuta non ha
presentato osservazioni.
C. Statuendo
con decisione del 5 febbraio 2024 il Pretore ha dichiarato il fallimento di RE
1 dal giorno successivo alle ore 09:00, ponendo a carico della massa
fallimentare la tassa di giustizia di fr. 250.–.
D. Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorta a
questa Camera con un reclamo del 15 febbraio 2024 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento
del fallimento, asserendo di avere saldato il credito posto in esecuzione. Il
19 febbraio 2024 il presidente della Camera ha parzialmente accolto la domanda
di effetto sospensivo. Il reclamo non è stato intimato alla controparte per
osservazioni, avendo la stessa perso ogni interesse alla causa in seguito all’estinzione
del suo credito.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una
decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC),
contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a
CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48.
lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro
dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv. 2 CPC). Visto
che la notifica è avvenuta in concreto a RE 1 il 6 febbraio 2024, il termine d’impugnazione
è scaduto venerdì 16 febbraio. Presentato quello stesso giorno (data dell’adesivo
postale), il reclamo è dunque tempestivo.
2.
In
virtù
dell’art. 174 cpv. 2 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la
dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende
verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo
il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto (n. 1), o che l’importo
dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a
disposizione del creditore (n. 2), oppure che il creditore ha ritirato la
domanda di fallimento (n. 3). L’enumerazione è esaustiva.
2.1
Questi
fatti nuovi (e le relative prove), subentrati dopo la dichiarazione di
fallimento (nova autentici
o in senso proprio, denominati in tedesco “echte
Nova”, in contrapposizione agli pseudonova o “unechte
Nova” citati all’art. 174 cpv. 1, 2° periodo
LEF), non vengono considerati d’ufficio, ma spetta al debitore farli valere
espressamente e provarne l’adempimento con documenti, sempre che renda
verosimile la sua solvibilità. Un fatto è reso verosimile se il giudice, nel
suo libero esame, giunge alla conclusione ch’esso corrisponde con una
sufficiente probabilità alle allegazioni della parte (DTF 120 II 393 consid. 4/c).
Concretamente è pertanto sufficiente per l’annullamento della dichiarazione di
fallimento che la solvibilità del fallito sia più probabile della sua
insolvibilità. A tal proposito non devono essere poste esigenze troppo severe,
in modo particolare allorquando la possibilità che l’azienda sopravviva
economicamente non può essere negata a priori (FF 1991 III 80) e la
mancanza di liquidità sufficiente appare
passeggera (sentenza del Tribunale federale 5A_328/2011 dell’11
agosto 2011, consid. 2).
L’illiquidità
dev’essere oggettiva, tale da impedire al debitore di tacitare i suoi creditori alla scadenza dei loro crediti. Un indizio d’insolvibilità
può emergere dal numero e dall’importo delle esecuzioni pendenti, così come da
eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di
fallimento impugnato. Anche il fatto di non essere in grado di pagare modesti
importi indica insolvibilità. La solvibilità dev’essere resa verosimile sulla
base di riscontri oggettivi, quali giustificativi
concernenti pagamenti, estratti bancari, contratti di credito e così
via, mentre semplici dichiarazioni del debitore sono insufficienti (Giroud/Theus Simoni in:
Basler Kommentar, SchKG II, 3a ed. 2021, n. 26d ad art. 174
LEF).
2.2
Nel
caso in esame la reclamante ha prodotto un’attestazione della PostFinance
relativa al versamento alla sede dell’Ufficio d’esecuzione di fr. 1'451.60,
che la Camera ha verificato d’ufficio (art. 255 lett. a CPC) essere sufficienti
a estinguere l’esecuzione promossa dall’istante, per cui il presupposto di cui
all’art. 174 cpv. 2 n. 1 risulta adempiuto.
2.3
Per
quel che riguarda invece il requisito della solvibilità – condizione
indispensabile per ottenere l’annullamento della decisione impugnata poiché,
come visto, il pagamento della somma posta in esecuzione è avvenuto soltanto
dopo la pronuncia del fallimento – dall’estratto esecutivo (al 16 febbraio 2024)
prodotto dalla reclamante si evince che nei suoi confronti non risultava (più)
alcuna esecuzione né attestato di carenza di beni.
Ciò
porta a ritenere che la sua sopravvivenza economica non sia minacciata a breve.
Ricordato che secondo giurisprudenza e dottrina non si possono imporre esigenze
troppo severe alla verosimiglianza della solvibilità, nel caso che ci occupa si
può affermare che la capacità di pagamento della reclamante appare più
probabile della sua incapacità di pagamento, per cui la prognosi in merito alla
sua situazione finanziaria può essere ritenuta favorevole e la sua solvibilità
sufficientemente verosimile. Risultando adempiuti i requisiti di cui all’art. 174
cpv. 2 LEF, il fallimento di RE 1 va annullato.
3.
La
tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come
pure le spese dell’Ufficio dei fallimenti, sono poste in ambo le sedi a carico della
reclamante, il cui pagamento tardivo ha reso necessario l’avvio della procedura
giudiziaria (cfr. art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Alla controparte non si
assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere osservazioni al
reclamo.
La tassa di giustizia di primo grado va
ridotta da fr. 250.– a 100.–, ossia all’importo indicato nell’ordinanza
del 28 dicembre 2023 di assegnazione del termine per presentare osservazioni al
reclamo, tenuto conto del fatto che il Pretore non ha tenuto l’udienza
imperativamente prescritta dall’art. 168 LEF (cfr. sentenza della CEF 14.2022.106 del 28 novembre 2022 consid. 2). La tassa di fr. 100.– verrà riversata all’istante
prelevandola sull’anticipo versato in questa sede, come l’eccedenza di fr. 150.–
anticipata dalla stessa.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: I. Il reclamo è accolto e di conseguenza:
1. La dichiarazione di
fallimento pronunciata il 5 febbraio 2024 dalla Pretura del Distretto di
Leventina nei confronti di RE 1 è annullata.
2. La tassa di giustizia di
prima sede di fr. 100.–, da anticipare come di rito, è posta a carico di RE
1.
3. Le spese dell’Ufficio
dei fallimenti, da anticipare come di rito, sono poste a carico di RE 1.
II. La
tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 130.– è posta a carico di RE
1. La parte eccedente dell’anticipo corrisposto dalla reclamante in
questa sede, pari a fr. 100.–, è versata alla CO 1 quale rimborso della
tassa di giustizia di primo grado di cui al soprastante dispositivo n. I.2.
III. È
ordinato alla Pretura del Distretto di Leventina di restituire alla CO 1 l’eccedenza
di fr. 150.– anticipata dalla stessa.
IV. Notificazione a:
– ;
– ;
– Ufficio
d’esecuzione, Faido;
– Ufficio
dei fallimenti, Viganello;
– Ufficio
cantonale del Registro di commercio, Biasca;
– Ufficio
del Registro fondiario del Distretto di Leventina, Faido.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Leventina.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
cancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).