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Decisione

14.2024.30

Fallimento. Estinzione del credito dell’istante dopo la pronuncia. Solvibilità. Riduzione della tassa di giustizia di primo grado e restituzione dell’eccedenza all’istante

8 marzo 2024Italiano7 min

chiesto alla Pretura del Distretto di Leventina di decretare il fallimento di RE

Source ti.ch

RE 1

Incarto n.

14.2024.30

Lugano

8 marzo 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques,

presidente

cancelliera:

Bertoni

statuendo nella composizione a

giudice unico (art. 48b LOG) nella causa SO.2023.423 (fallimento) della

Pretura del Distretto di Leventina promossa con istanza 14 dicembre 2023 dalla

CO 1

contro

RE 1

giudicando sul reclamo del 15 febbraio 2024 presentato da RE 1 contro

la decisione emessa il 5 febbraio 2024 dal Pretore;

ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Nell’ambito dell’esecuzione n. __________

della sede di Faido dell’Uf­­ficio d’esecuzione, il 14 dicembre 2023 la CO 1 ha

chiesto alla Pretura del Distretto di Leventina di decretare il fallimento di RE

1 per il mancato pagamento di fr. 1'444.40.

B. Nel termine impartito, la convenuta non ha

presentato osservazioni.

C. Statuendo

con decisione del 5 febbraio 2024 il Pretore ha dichiarato il fallimento di RE

1 dal giorno successivo alle ore 09:00, ponendo a carico della massa

fallimentare la tassa di giustizia di fr. 250.–.

D. Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorta a

questa Camera con un reclamo del 15 febbraio 2024 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento

del fallimento, asserendo di avere saldato il credito posto in esecuzione. Il

19 febbraio 2024 il presidente della Camera ha parzialmente accolto la domanda

di effetto sospensivo. Il reclamo non è stato intimato alla controparte per

osservazioni, avendo la stessa perso ogni interesse alla causa in seguito all’estinzione

del suo credito.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una

decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC),

contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a

CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.

48.

lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro

dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv. 2 CPC). Visto

che la notifica è avvenuta in concreto a RE 1 il 6 febbraio 2024, il termine d’impu­gnazione

è scaduto venerdì 16 febbraio. Presentato quello stesso giorno (data dell’adesivo

postale), il reclamo è dunque tempestivo.

2.

In

virtù

dell’art. 174 cpv. 2 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la

dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende

verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo

il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto (n. 1), o che l’importo

dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a

disposizione del creditore (n. 2), oppure che il creditore ha ritirato la

domanda di fallimento (n. 3). L’enumerazione è esaustiva.

2.1

Questi

fatti nuovi (e le relative prove), subentrati dopo la dichiarazione di

fallimento (nova autentici

o in senso proprio, denominati in tedesco “echte

Nova”, in contrapposizione agli pseudonova o “unechte

Nova” citati all’art. 174 cpv. 1, 2° periodo

LEF), non vengono considerati d’ufficio, ma spetta al debitore farli valere

espressamente e provarne l’adempimento con documenti, sempre che renda

verosimile la sua solvibilità. Un fatto è reso verosimile se il giudice, nel

suo libero esame, giunge alla conclusione ch’esso corrisponde con una

sufficiente probabilità alle allegazioni della parte (DTF 120 II 393 consid. 4/c).

Concretamente è pertanto sufficiente per l’annullamento della dichiarazione di

fallimento che la solvibilità del fallito sia più probabile della sua

insolvibilità. A tal proposito non devono essere poste esigenze troppo severe,

in modo particolare allorquando la possibilità che l’azienda sopravviva

economicamente non può essere negata a priori (FF 1991 III 80) e la

mancanza di liquidità sufficiente appare

passeggera (sentenza del Tribunale federale 5A_328/2011 dell’11

agosto 2011, consid. 2).

L’illiquidità

dev’essere oggettiva, tale da impedire al debitore di tacitare i suoi creditori alla scadenza dei loro crediti. Un indizio d’in­­solvibilità

può emergere dal numero e dall’importo delle esecuzioni pendenti, così come da

eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di

fallimento impugnato. Anche il fatto di non essere in grado di pagare modesti

importi indica insolvibilità. La solvibilità dev’essere resa verosimile sulla

base di riscontri oggettivi, quali giustificativi

concernenti pagamenti, estratti bancari, contratti di credito e così

via, mentre semplici dichiarazioni del debitore sono insufficienti (Giroud/Theus Simoni in:

Basler Kommentar, SchKG II, 3a ed. 2021, n. 26d ad art. 174

LEF).

2.2

Nel

caso in esame la reclamante ha prodotto un’attestazione della PostFinance

relativa al versamento alla sede dell’Ufficio d’esecu­zione di fr. 1'451.60,

che la Camera ha verificato d’ufficio (art. 255 lett. a CPC) essere sufficienti

a estinguere l’esecuzione promossa dall’istante, per cui il presupposto di cui

all’art. 174 cpv. 2 n. 1 risulta adempiuto.

2.3

Per

quel che riguarda invece il requisito della solvibilità – condizione

indispensabile per ottenere l’annullamento della decisione impugnata poiché,

come visto, il pagamento della somma posta in esecuzione è avvenuto soltanto

dopo la pronuncia del fallimento – dall’estratto esecutivo (al 16 febbraio 2024)

prodotto dalla reclamante si evince che nei suoi confronti non risultava (più)

alcuna esecuzione né attestato di carenza di beni.

Ciò

porta a ritenere che la sua sopravvivenza economica non sia minacciata a breve.

Ricordato che secondo giurisprudenza e dottrina non si possono imporre esigenze

troppo severe alla verosimiglianza della solvibilità, nel caso che ci occupa si

può affermare che la capacità di pagamento della reclamante appare più

probabile della sua incapacità di pagamento, per cui la prognosi in merito alla

sua situazione finanziaria può essere ritenuta favorevole e la sua solvibilità

sufficientemente verosimile. Risultando adempiuti i requisiti di cui all’art. 174

cpv. 2 LEF, il fallimento di RE 1 va annullato.

3.

La

tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come

pure le spese dell’Ufficio dei fallimenti, sono poste in ambo le sedi a carico della

reclamante, il cui pagamento tardivo ha reso necessario l’avvio della procedura

giudiziaria (cfr. art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Alla controparte non si

assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere osservazioni al

reclamo.

La tassa di giustizia di primo grado va

ridotta da fr. 250.– a 100.–, ossia all’importo indicato nell’ordinanza

del 28 dicembre 2023 di assegnazione del termine per presentare osservazioni al

reclamo, tenuto conto del fatto che il Pretore non ha tenuto l’udienza

imperativamente prescritta dall’art. 168 LEF (cfr. sentenza della CEF 14.2022.106 del 28 novembre 2022 consid. 2). La tassa di fr. 100.– verrà riversata all’istante

prelevandola sull’anticipo versato in questa sede, come l’eccedenza di fr. 150.–

anticipata dalla stessa.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: I. Il reclamo è accolto e di conseguenza:

1. La dichiarazione di

fallimento pronunciata il 5 febbraio 2024 dalla Pretura del Distretto di

Leventina nei confronti di RE 1 è annullata.

2. La tassa di giustizia di

prima sede di fr. 100.–, da anticipare come di rito, è posta a carico di RE

1.

3. Le spese dell’Ufficio

dei fallimenti, da anticipare come di rito, sono poste a carico di RE 1.

II. La

tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 130.– è posta a carico di RE

1. La parte eccedente dell’anticipo corrisposto dalla reclamante in

questa sede, pari a fr. 100.–, è versata alla CO 1 quale rimborso della

tassa di giustizia di primo grado di cui al soprastante dispositivo n. I.2.

III. È

ordinato alla Pretura del Distretto di Leventina di restituire alla CO 1 l’eccedenza

di fr. 150.– anticipata dalla stes­sa.

IV. Notificazione a:

– ;

– ;

– Ufficio

d’esecuzione, Faido;

– Ufficio

dei fallimenti, Viganello;

– Ufficio

cantonale del Registro di commercio, Biasca;

– Ufficio

del Registro fondiario del Distretto di Leventina, Faido.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Leventina.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

cancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).