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Decisione

14.2024.31

Concordato. Non concessione della moratoria definitiva e pronuncia del fallimento. Accertamento dei fatti. Finalità dell’istituto del concordato

1 luglio 2024Italiano39 min

1 e l’esperto in finanza e controlling CM 2, chiesto un anticipo di fr. 20'000.–

Source ti.ch

Incarti n.

14.2024.31

14.2024.33

Lugano

1 luglio 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta dei giudici:

Jaques,

presidente

Walser

e Grisanti

cancelliera:

Bertoni

statuendo nella causa SO.2023.733 (moratoria a scopo

concordato) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con istanza 9

giugno 2023 dalla

RE

1

(patrocinata

dagli PA 1)

giudicando sui reclami

presentati il 20

febbraio 2024 dalla

RE 1 (14. 2024.31) e il 26 febbraio 2024

(14.2024.33) da

RE

2, __________

contro la decisione emessa il 14 febbraio 2024 dal Pretore

aggiunto;

ritenuto

in fatto: A. Sentiti

Fatti

i rappresentanti della RE 1 all’udienza del 12 giugno 2023, con decisione del

19 giugno il Pretore aggiunto del Distretto

di Bellinzona ha concesso alla società una moratoria prov­visoria a

scopo di concordato di quattro mesi, nominato a commissari provvisori l’avv. CM

1 e l’esperto in finanza e controlling CM 2, chiesto un anticipo di fr. 20'000.–

e ordinato la pubblicazione della decisione sul Foglio ufficiale del Canton

Ticino e sul Foglio ufficiale svizzero di commercio. In base all’esposto e alla richiesta formulata il 10 ottobre 2023

dai commissari prov­visori, il 13 ottobre il Pretore aggiunto ha

prolungato la moratoria di ulteriori quattro mesi fino al 18 febbraio 2024.

B. Il 6 febbraio 2024, i commissari provvisori hanno

presentato il rapporto sulla moratoria provvisoria e l’istanza di concessione

della moratoria definitiva per sei mesi, dichiarandosi disposti a mantenere la

carica di commissari e rimettendosi alla decisione del giudice circa l’eventuale

designazione di una delegazione dei creditori. In presenza dei rappresentanti

dell’istante, all’udienza del 9 feb­braio 2024 i commissari provvisori

hanno confermato il contenuto del loro rapporto e l’esistenza di trattative con

i sei più grandi creditori della società per giungere a un accordo di

risanamento o, in ogni caso, alla conclusione di un concordato-dividendo,

presenta­to le fatture per le loro prestazioni e indicato in fr. 10'000.–

ciascu­no l’eventuale anticipo da chiedere alla società in caso di concessione

della moratoria definitiva.

C. Statuendo

con decisione del 14 febbraio 2024, il Pretore aggiunto ha respinto la domanda

di moratoria concordataria definitiva, revocato la moratoria provvisoria e

pronunciato il fallimento della RE 1 dal giorno successivo alle ore 09:00,

prescindendo dal riscuotere spese processuali.

D. Contro

la sentenza appena citata l’istante è insorto a questa Camera con un reclamo

del 20 febbraio 2024 (14.2024.31) per ottenerne la riforma, previa concessione

dell’effetto sospensivo, nel senso dell’annullamento o in subordine della

revoca della dichiarazione di fallimento e della concessione di una moratoria

definitiva di sei mesi dal 14 febbraio 2024.

E. Con

ordinanza del 23 febbraio 2024, il presidente della Camera ha accordato effetto

sospensivo provvisorio al reclamo nel senso che la decisione di fallimento

impugnata è stata sospesa, la procedura di moratoria concordataria provvisoria

ristabilita, e le competenze dei commissari provvisori confermate,

limitatamente però a una gestione conservativa della società.

F. Anche

RE 2, amministratore e direttore della RE 1, nonché creditore, è insorto contro

la sentenza del 14 febbraio 2024 con un reclamo del 26 febbraio 2024 (inc.

14.2024.33), giungendo sostanzialmente alle stesse conclusioni della società. Lo

stesso giorno, quest’ultima ha presentato un atto integrativo del proprio

reclamo.

G. Il

28 febbraio 2024, il presidente della Camera ha ordinato la comunicazione ai

commissari provvisori del reclamo, dell’atto integrativo del 26 febbraio 2024, dei

relativi allegati e dell’ordinanza del 28 febbraio 2024 e impartito loro un

termine di venti giorni per determinarsi sulla domanda di effetto sospensivo,

in particolare sulle ipotesi d’incasso formulate dalla reclamante, e sulle

spese presumibili della procedura moratoria durante i prossimi quattro mesi.

H. Preso

atto delle determinazioni inoltrate dai commissari provvisori il 15 marzo 2024,

con ordinanza del 3 aprile 2024 il presidente della Camera ha accordato ai

reclami l’effetto sospensivo in via definitiva alle condizioni già stabilite in

precedenza. Ha ordinato la comunicazione ai reclamanti delle determinazioni dei

commissari e dichiarato chiusa l’istruttoria.

I. Il

17 maggio 2024, la prima reclamante ha prodotto un aggiornamento della

situazione esposta dai commissari nelle determinazioni del 15 marzo 2024.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata dal giudice del concordato – è una

decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC),

contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 295c cpv. 1, 174 cpv. 1, cui

rinvia l’art. 194 cpv. 1 LEF, e 319 lett. a CPC) alla Camera

di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’ap­pello (art. 48 lett. e n. 1

LOG).

1.1

Poiché

i reclami in esame sono diretti contro la stessa decisione e motivati in modo

analogo, per economia di procedura si giustifica di congiungere le due cause e

di emanare una sentenza unica (art. 125 lett. c CPC).

1.2

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con

reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).

Presentati il 20 e il 26 febbraio 2024 contro la sentenza notificata ai

reclamanti con la pubblicazione del 15 febbraio, in concreto i reclami sono tempestivi.

1.3

La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della

giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con

il reclamo possono essere censurati sia l’appli­cazione errata del diritto sia

l’accertamento manifestamente errato dei fatti. Sono di regola inammissibili

conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prove nuovi,

fatte salve speciali disposizioni di leg­ge (art. 326 cpv. 2 CPC). In materia

di fallimento le parti possono avvalersi senza restrizioni di fatti nuovi –

detti pseudonova o “un­

echte Nova” –, se

questi si sono verificati prima della decisione di prima istanza (art. 174 cpv.

1, 2° periodo LEF). Ove invece invochi fatti successivi – detti nova autentici

o in senso proprio, oppure “echte Nova” – il debitore deve inoltre rendere verosimile la propria solvibilità

(art. 174 cpv. 2 LEF). L’art. 295c LEF non prevede un’ec­cezione simile

a quella dell’art. 174 LEF. Dato però che le decisioni di revoca della

moratoria e di fallimento sono strettamen­te

legate, la possibilità di produrre pseudonova

dev’essere ammes­sa anche per quanto riguarda la

moratoria, non da ultimo poiché il giudice del concordato, come quello di

fallimento, deve accertare i fatti d’ufficio (art. 255 lett. a CPC). La

ricevibilità dei nova

autentici appare invece dubbia, anche perché nel fallimento è limitata alle tre

ipotesi dell’art. 174 cpv. 2 LEF.

La

questione può invero rimanere indecisa nella fattispecie, poiché la RE 1

avrebbe potuto produrre tutti i documenti acclusi al reclamo e all’integrazione

del 26 febbraio 2024, compresi quelli successivi

alla pronuncia del fallimento del 15 feb­braio 2024 (doc. 7, 25, 26, 29, 41 e

42), in prima sede se la Camera avesse scelto di rinviare la causa al primo

giudice per un complemento istruttorio, sicché possono tutti essere validamente

presi in considerazione senza indugio in questa sede ai fini del giudizio (cfr. sentenza

della CEF 14.2021.109 del 17 febbraio 2022 consid. 1.3 e sotto

consid. 5.2 i.f.).

1.4

Secondo l’art. 295c cpv. 1 LEF, il debitore

e i creditori possono im­pugnare la

decisione del giudice del concordato mediante reclamo. Anche i creditori non

istanti hanno il diritto di ricorrere (Bauer/Lu­ginbühl in: Basler Kommentar, SchKG II, 3a

ed. 2021, n. 6 ad art. 295c LEF), compreso contro la

pronuncia del fallimento (Bauer/ Luginbühl, op. cit., n.

5a e 6a ad art. 295c; sentenza della CEF 14.2017.200 del

28.

novembre 2017, RtiD 2018 II 853 n. 59c, consid. 3). Nel caso in esame, RE 2

ha reso verosimile di essere creditore della società per fr. 570'608.08

all’8 maggio 2023 (doc. 2, pag. 3 ad “Security”,

e doc. 3-5 acclusi al suo reclamo). È pertanto legittimato a ricorrere contro

la decisione impugnata.

2.

In virtù dell’art. 192 LEF, il fallimento

è dichiarato d’ufficio, senza preventiva esecuzione, nei casi previsti dalla

legge. È in particolare il caso ove il giudice che ha concesso una moratoria

concordataria provvisoria constati poi la manifesta assenza di possibilità di

risanamento o di omologazione di un concordato (art. 294 cpv. 3 LEF). Contro la

decisione che, esplicitamente o implicitamente, revoca la moratoria provvisoria

o rifiuta la concessione di una moratoria definitiva, e decreta il fallimento,

il debitore e i creditori, anche non istanti (sopra consid. 1.4), possono interporre

reclamo e ottenere l’annullamento

del fallimento e la concessione di una moratoria definitiva a condizione di

rendere verosimile l’esistenza di possibilità realistiche di risanamento o di

omologazione di un concordato (già citata 14.2017.200, consid. 3;

Hunkeler in: SchKG,

Kurzkommentar, 2a ed. 2014, n. 16 ad art. 294 e n. 14 ad art. 295c

LEF; Umbach-Spahn/Kesselbach/Exner

in: Kren-Kostkiewicz/Vock, Kommentar SchKG, 2017, n. 3 ad

art. 294 e n. 14 ad art. 295c LEF).

3.

Nella

decisione impugnata, pur dando atto che i commissari provvisori avevano

aumentato la liquidità grazie all’incasso di royalties dall’PI 1, sicché i

debiti correnti apparivano coperti, il Pretore aggiunto ha evidenziato come nel

rapporto del 6 febbraio 2024 i commissari avessero rilevato di non avere

informazioni sul­la recuperabilità di diversi crediti e prestiti indicati negli

attivi (di cui alcuni nel frattempo azzerati) e che per quelli indicati come

realizzabili (p. es. quelli di fr. 501'292.–

verso la partecipata PI 2 e di fr. 21'027.– contro la PI 3) non erano

noti i tempi d’incasso, con il rilievo che quasi nessuna informazione

aggiuntiva era pervenuta ai commissari dopo la proroga della moratoria

concordataria. Il primo giudice ha considerato che le pretese realizzabili

rappresentavano ben poco rispetto allo scoperto accertato, facendo astrazione

della partecipazione nel­l’PI 2, ritenuta

determinante dai commissari per l’esito della procedura, non solo perché

il miglioramento della liquidità non era stato documentato, ma anche perché le

sue quo­te sono state sequestrate nel Lussemburgo e che la procedura di

dissequestro avviata dai legali dell’istante avrà tempi lunghi e comunque non ancora

determinabili. Anche la sorte della partecipazione nella RE 1 NA LCC appare

incerta, non avendone ancora i commissari ricevuto i bilanci.

Il

Pretore aggiunto ha così evidenziato come il periodo di otto mesi della

moratoria provvisoria non aveva permesso di accertare in modo chiaro e

quantificabile gli attivi realizzabili nei tempi ristretti di una moratoria

definitiva e che mancavano agli atti documenti idonei a rendere verosimili le

ipotesi formulate dai patrocinatori della società e in parte riprese dai commissari

in merito a vendite di marchi, con entrate ripartite negli anni dal 2024 al

2028.

A suo giudizio nulla agli atti rende anche solo verosimili le presunte

negoziazioni, ipotesi di vendita, trattative in corso, stime dei valori,

incassi, ecc. Appare così impossibile, entro i tempi ristretti previsti dalla

LEF, non nel 2025 e oltre, anche solo ipotizzare un piano concreto per l’allestimento

di un concordato ordinario con dividen­do omologabile dal giudice e soprattutto

con l’indicazione realisti­ca dei mezzi con i quali finanziarlo, che a dire dei

commissari “dipendono dalla futura attività

di vendita di attivi, rispettivamente di contratti di licenza”.

Dubbi sugl’importi, tempistiche e disponibilità sorgono anche sulla possibilità, da essi evocata quale “estrema ra-tio”,

di vendere le licenze dell’istante all’PI 1. Per il primo giudice non è d’altronde

dato di sapere come si potrebbe ottenere a breve termine la liquidità

necessaria, di almeno fr. 2'340'000.– per finanziare un concordato con un

dividendo del 10%, sapendo che l’incasso delle royalties durante gli ultimi sei

mesi è stato di circa fr. 300'000.– e che la possibilità di vendere

licenze o altro non è stata minimamente sostanziata. Il Pretore aggiunto ha

quin­di concluso all’assenza di un concreto piano di concordato che abbia realistiche

chances di omologazione nelle modalità e nei tempi richiesti dal combinato dei

disposti 293 e 294 LEF e dalla giurisprudenza, constatando che i dubbi e le

perplessità già sollevate dai commissari con il rapporto di ottobre del 2023,

in merito agli attivi della società e alla loro “disponibilità” per il

finanziamento di un eventuale concordato, non erano stati dissipati con il

rapporto di febbraio 2024.

Infine,

il giudice precedente non ha neppure considerato verosimile l’ipotesi di un

risanamento della società senza concordato, giacché il “Term Sheet for the restructuring of certain

indebtedness” trasmesso dalla RE 1 ai suoi sei “grandi” creditori

solo a fine gennaio 2024 non è firmato e non si hanno indicazioni sulla

reazione dei destinatari, né sulle ipotesi di dimezzamento del debito e di

pagamenti spalmati su più anni con incassi non documentati e nemmeno sulla

disponibilità degli oltre 50 piccoli creditori di aderire al piano o di

accettare la riduzione di metà delle loro pretese e pagamenti in una o due

rate. Stante ciò, il piano non gli è parso conforme ai principi

giurisprudenziali in materia di risanamento giusta l’art. 296a LEF, che

impongono un pagamento integrale, fatti salvi accordi individuali diversi. Per

questi motivi il Pretore aggiunto ha respinto l’istanza di moratoria definitiva

e pronunciato il fallimento dell’istante.

4.

Nei

reclami, la RE 1 e RE 2 premettono che la prima è una società attiva sul piano

internazionale sostanzialmente nel campo

dello sviluppo e della commercializza­zione di prodotti legati al riposo

(quali materassi, topper, cuscini ecc.),

che si è trovata confrontata con ristrettezze di liquidità a causa della

pandemia da COVID-19, poi dell’aumento (del 50-60%) dei costi di produzione e

commercializzazione e di una diminuzione del volume delle vendite, che hanno

inciso anche sullo sviluppo di alcuni mercati europei (Francia, Spagna,

Germania, Austria, Portogallo). La sua situazione è peggiorata con la

recessione economica che ha colpito la Gran Bretagna dopo la sua uscita dall’Unione

europea, all’origine dell’insolvenza del suo principale cliente in quel paese,

l’PI 4. I reclamanti allegano che la società ha adottato una serie di misure

per contenere i costi della gestione corrente, come la disdetta di tutti i

contratti di lavoro, tanto da non avere più dipendenti né scoperti verso le

assicurazioni sociali. Ha riorientato la propria attività, concentrandosi

sostanzialmente sulla gestione di accordi di licenza relativi a propri marchi e

brevetti.

La

RE 1 – ricordano i reclamanti – ha indicato nel­l’istanza di concessione della

moratoria provvisoria di voler raggiungere con i suoi creditori accordi di

ristrutturazione del debito volti a tutelare il valore delle proprie

partecipazioni nelle società PI 2 e PI 4, evitandone il fallimento, in modo da

garantire in futuro un rimborso più importante dei debiti societari. Aveva

precisato che tale processo avrebbe richiesto diversi mesi per essere

finalizzato in ragione della dimensione internazionale delle sue attività e dei

tempi decisionali dei gruppi internazionali con cui negoziare.

Tra

la fine del 2023 e l’inizio del 2024, si è giunti alla finalizzazione del piano

e di una concreta proposta di ristrutturazione (cosiddetto “Term Sheet”), che prevede il pagamento del

50% delle pretese dei piccoli creditori (fino a fr. 500'000.–) entro

luglio 2025 e del 65% delle pretese dei grandi creditori – e dei piccoli

creditori che avessero scelto tale opzione – entro il 31 dicembre 2027 o 2028

grazie agl’introiti dei contratti di licenza già in essere, negoziati, in corso

di finalizzazione o in discussione e della vendita di beni immateriali suoi o

dell’PI 2, che secondo il piano dovrebbero permettere d’incassare € 870'000.–

nel 2024, € 850'000.– nel 2025, € 1'390'000.– nel 2026, € 1'870'000.– nel 2027

e € 2'550'000.– nel 2028; nel dettaglio si tratta di:

– contratto

di licenza concluso dalla RE 1 con l’PI 1, con cui sono già stati incassati €

512'000.– per il 2023, e che dovrebbe verosimilmente ancora fruttare entrate di

complessivi € 4'700'000.– entro il 2028 (€ 750'000.– nel 2024);

– contratto

di vendita di marchi concluso dall’PI 2 con la PI 5 per € 500'000.–, da pagarsi

entro fine febbraio 2024, che insieme ad altri introiti permetterà all’PI 2 di

proseguire la propria attività e rimborsare il suo debito di fr. 512'000.–

nei confronti della reclamante;

– contratto

di licenza dell’PI 2 con la PI 6 pronto per la firma, con cui si conta d’incassare

€ 800'000.– in totale entro il 2028 (€ 50'000.– nel 2024);

– contratto

di vendita di marchi tra la reclamante e l’PI 7 per € 3'000'000.–, da pagarsi in cinque rate (€ 300'000.– nel

2024);

– contratto

di licenza dell’PI 2 con la PI 8 (oggi PI 15) in via di finalizzazione, con cui

si conta d’incas­sare € 2'450'000.– complessivi entro il 2028 (€ 300'000.– nel

2024);

– contratti di licenza di PI 2 relativi all’Asia.

Oltre

a ciò, il Term Sheet prevede la

realizzazione, indicativamente nel 2026 o 2027, dell’investimento della

reclamante nella PI 4, computata per $ 18'000'000.–,

sebbene, a dipendenza del me­todo di valutazione adottato, il suo valore

ammonti secondo la BDO Croazia tra $ 39 e 67 milioni. Tale vendita

permetterebbe di tacitare integralmente i grandi creditori e i piccoli che

avessero scelto tale opzione. In alternativa, in funzione dei ricavi dell’attività

in corso si potrebbe proporre un concordato ordinario con un dividendo

quantomeno del 10%.

Dal

profilo giuridico, i reclamanti fanno carico al Pretore aggiunto di aver

applicato in modo errato i criteri dell’art. 294 LEF per la concessione della

moratoria definitiva e di aver accertato i fatti in modo manifestamente errato,

segnatamente per quanto attiene agli elementi alla base della proposta di

risanamento/concordato. Gli rimproverano di aver ritenuto sostanzialmente senza

valore il rapporto dei commissari e le dichiarazioni rese dagli stessi all’u­dienza

del 9 febbraio in merito alla possibilità concreta di giungere al risanamento

della società, o perlomeno a un concordato, ricordando che secondo la giurisprudenza

del Tribunale federale il commissario non è il rappresentante delle parti, ma

la longa mano (“verlängerte Arm”)

del giudice. Ritengono che in base al suo obbligo di accertare i fatti d’ufficio

(art. 255 lett. a CPC), il primo giudice avrebbe dovuto dare l’occasione ai

commissari e alla stessa istante di chiarire i fatti sui quali nutriva dubbi,

in particolare in merito al fatto che il Term

Sheet sia stato inviato ai (sei) “grandi creditori”, debitamente

indicati nel rapporto dei commissari: si tratta di PI 9, PI 10, PI 11, PI 12, PI

13.

e RE 2, che vantano tutti crediti di più di fr. 500'000.– e

complessivamente di circa € 17.53 milioni, pari all’88.9% dei debiti della

società. Facendo presente di non aver avuto motivo di produrre, a sostegno

delle allegazioni sue e dei commissari, la documentazione già trasmessa loro e

la corrispondenza con i legali dei grandi creditori, già resa nota verbalmente

dai commissari all’u­­dienza, la prima reclamante ne annette una parte al suo

reclamo, a titolo esemplificativo e non esaustivo visti i limiti di tempo per

la presentazione del reclamo, affermando che rende verosimile l’av­vio di

contatti con i principali creditori già nel novembre 2023, la comunicazione a

loro di due bozze del Term Sheet e

le prime rea-zioni improntate al dialogo. Nell’ottica dell’art. 294 LEF

concludono i reclamanti su questo punto – il Pretore aggiunto non poteva

escludere d’acchito la probabilità di un risanamento, se del caso tramite l’omologazione

di un concordato.

Un altro accertamento (manifestamente) errato,

secondo i reclamanti, è la constatazione del primo giudice per cui il Term Sheet prevede il dimezzamento delle pretese dei

creditori, mentre per i grandi creditori (e i piccoli che dovessero scegliere

quest’opzione) è previsto un rimborso del 65% entro la fine del 2027 o 2028 e

un “bonus” del 10% dei ricavi lordi dell’attività della società eccedenti € 18

milioni. I reclamanti asseriscono d’altronde che le “ipotesi di lavoro” su cui

poggia il Term

Sheet trovano pieno riscontro

nell’ope­ratività svolta durante la moratoria provvisoria e che il Pretore

aggiunto non sembra aver colto l’entità del lavoro effettuato per giungere a

questo documento, in particolare attraverso la negoziazione e la sottoscrizione

dei contratti agli atti, l’elaborazione del piano di liquidità, l’allestimento

delle bozze di bilanci aggiornati a fine 2023 e una valutazione del

valore della PI 4.

5.

Secondo

l’art. 294 LEF, se durante la moratoria provvisoria appare probabile il

risanamento o l’omologazione del concordato, il giudice del concordato concede

la moratoria in via definitiva per un periodo da quattro a sei mesi; decide d’ufficio

prima della scadenza della moratoria provvisoria (cpv. 1); il giudice convoca

per un’udienza preliminare il debitore e l’eventuale creditore richiedente; in

quest’occasione il commissario provvisorio riferisce oralmente o per iscritto e

il giudice può sentire altri creditori (cpv. 2); se non vi sono possibilità di

risanamento o di omologazione del concordato, il giudice dichiara d’ufficio il

fallimento (cpv. 3).

5.1

Presupposto

per l’ottenimento di una moratoria definitiva è l’esi­stenza di prospettive (“Aussicht”, “perspectives”) realistiche di

risanamento o di omologazione del concordato (art. 294 cpv. 1 LEF in tedesco e

in francese; DTF 147 III 226 consid. 3.1.3, pag. 230). Le prospettive devono

essere oggettive (FF 2010, 5694 ad 2.8; Bauer/Luginbühl, op. cit., n.

3.

ad art. 294; Umbach-Spahn/Kes­selbach/Exner

in:

Kren-Kostkiewicz/Vock (a cura di), Kommentar SchKG, 2017, n. 3 ad

art. 294 LEF). Le possibilità di successo non devono però per forza essere

alte, poiché il giudice è tenuto a pronunciare il fallimento solo se “non vi

sono possibilità [prospettive] di risanamento o di omologazione del concordato”

(art. 294 cpv. 3 LEF). La differenza con la moratoria provvisoria è solo che

tale assenza di prospettive non dev’essere necessariamente manifesta (Pierre Gapany, La procédure sommaire en

première instance, JdT 2022 II 62, pag. 78 ad E).

5.1.1

Se

si prospetta un risanamento in

senso stretto (ovvero senza conclusione di un concordato: Hunkeler in:

SchKG, Kurzkommentar, 2a ed. 2014, n. 13 ad art. 294 LEF), le

sue prospettive, comprese le ipotesi su cui si fondano le previsioni, devono

essere singolarmente comprovate e concretizzate in base ai chiarimenti forniti

nel corso della moratoria provvisoria (Bauer/Luginbühl, op. cit., n.

5.

ad art. 294). Il debitore, o in vece sua il commissario, deve

dimostrare la necessità di risanamento e l’utilità della moratoria definitiva

per il risanamento. Deve inoltre descrivere i risultati delle indagini

preliminari, le misure di ristrutturazione previste (ad esempio la vendita di

parti dell’azienda, l’apporto di nuove risorse finanziarie, la rinuncia ai

debiti e le misure organizzative e del personale), le loro modalità di azione e

la loro durata, nonché la probabilità di successo; le spiegazioni devono

consentire al giudice del concordato di formulare una prognosi positiva. Il piano

di risanamento provvisorio presentato con la domanda di moratoria dev’es­sere

adattato, specificato e spiegato insieme a un piano di liquidità adeguato. Deve

anche essere spiegato come il debitore finanzierà la continuazione dell’attività durante la moratoria concordataria de­finitiva

senza peggiorare la posizione dei creditori (Bauer/Lugin­bühl, op. cit., n.

6-9 ad art. 294). Il risanamento richiede il soddisfacimento

totale di tutti i creditori, fatte salve eventuali soluzioni individuali

concordate con gl’interessati (sentenza del Tribunale federale 5A_495/2016 dell’11 novembre 2016, consid. 3.1; Bauer/ Luginbühl, op. cit., n.

11.

ad art. 294).

5.1.2

Se

lo scopo della moratoria è la conclusione di un concordato,

la legge esige l’esistenza di concrete prospettive di una sua omologazione, ciò

che presuppone la possibilità di ottenere l’adesione dei creditori secondo le

maggioranze stabilite dall’art. 306 LEF, di pagare i crediti privilegiati

insinuati e di garantire e l’adempimento delle obbligazioni contratte durante

la moratoria con il consenso del commissario; non dev’essere d’altronde escluso

che i creditori siano posti in una situazione migliore rispetto a quella in cui

si troverebbero in caso d’immediata apertura del fallimento (FF 2010, 5694 ad 2.8)

e in caso di concordato ordinario che i titolari di quote di partecipazione s’impegnino

a contribuire equamente al risanamento. In sintesi, il giudice del concordato

deve giungere alla conclusione, sulla base di una valutazione sommaria fondata

sulla relazione del commissario

provvisorio, che esiste una possibilità rea­listica di omologazione del

concordato (Bauer/Luginbühl,

op. cit., n. 10-10c ad art. 294; Hunkeler,

op. cit., n. 8-10).

5.2

Nella

fattispecie, i reclamanti rilevano a ragione che il Pretore aggiunto si è

scostato dalle valutazioni espresse dai commissari nel rapporto del 6 febbraio

2024.

(doc. 8 accluso ai reclami) e oral-mente all’udienza, esprimendo dubbi

sulle ipotesi di finanziamen­to di un concordato nei ristretti tempi di legge, come sull’adesione dei creditori al Term Sheet, senza però aver dato l’occasione al­l’i­stante

e ai commissari di esprimersi al riguardo. Ha infatti messo in evidenza principalmente

i dubbi dei commissari su determinati attivi, senza approfondire i motivi,

legati alle possibilità di vendita di attivi e d’incasso di royalties, oltre

all’interesse dell’PI 1 per lo sfruttamento

o l’acquisto di alcuni marchi, per i quali essi sono comunque giunti a

un pronostico favorevole (rapporto, pagg. 10 seg.).

Ora,

il giudice del concordato deve accertare i fatti d’ufficio (art. 255 lett. a

CPC) e chiedere la collaborazione delle parti sui fatti pertinenti, la cui

esistenza non risulta dagli atti (principio inquisitorio detto limitato o

sociale, sentenza del Tribunale federale 5A_ 519/2919 del 29 ottobre 2019,

consid. 3.4.3). Risulta dalla legge che un elemento imprescindibile della sua decisione

è il rapporto, orale e/o scritto, del commissario (art. 294 cpv. 2 LEF). Il

giudice del concordato può basarsi su tale relazione, vista la funzione

ufficiale assunta dal commissario, soprattutto se l’ha scelto per le sue

conoscenze specifiche (cfr. sentenza del Tribunale federale 5A_243/ 2015

del 12 agosto 2015, consid. 2, citata dai reclamanti, che però si limita a riportare la motivazione dei giudici

dell’Oberge­richt

Bern). Infatti, il

commissario è in un certo senso il braccio operativo (“verlängerte Arm”) del giudice del concordato, che

controlla e gestisce il procedimento in prima linea e gli fa rapporto; non è il

rappresentante né del debitore né del creditore, ma deve proteggere gli

interessi di tutte le parti coinvolte (sentenza del Tribunale federale

5A_172/2023 del 12 gennaio 2024, consid. 3.8.1). Nella fattispecie, il Pretore

aggiunto non poteva quindi scostarsi dalle conclusioni dei commissari

provvisori senza interpellarli in merito ai suoi dubbi. La decisione andrebbe

pertanto annullata e la causa retrocessa al primo giudice per nuovo giudizio dopo

averli interpellati. Siccome la causa risulta però matura per il giudizio, in

base alla presa di posizione dei commissari provvisori in merito alla domanda

di effetto sospensivo, nonché ai documenti e alle allegazioni contenuti nel

reclamo dell’istante, nulla osta a che la Camera statuisca essa stessa senza

indugio sul reclamo (art. 327 cpv. 3 lett. b CPC).

5.3

Il

Pretore aggiunto ha rilevato a ragione che nel loro rapporto del 6 febbraio

2024.

(a pag. 3) i commissari hanno espresso dubbi su diversi crediti registrati

nel bilancio provvisorio del 2023 e dichiarato di non avere informazioni in

merito alla loro recuperabilità o “solidità” oppure sui tempi d’incasso. Queste

circostanze non so­no però in sé decisive, poiché è ipotizzato il finanziamento

del Term Sheet o di un concordato essenzialmente grazie ai

proventi delle licenze e della vendita di diritti immateriali (rapporto, pag.

10). Sul punto si tornerà più avanti (sotto consid. 5.7).

5.4

Un

discorso a parte va fatto per la partecipazione

nell’PI 2, considerata dai commissari un attivo fondamentale per l’esito della

procedura concordataria (pag. 6), ciò che trova conferma nel piano destinato al

finanziamento del Term

Sheet, che oltre al rimborso del

debito di fr. 512'000.– nei confronti della prima reclamante, prevede

importanti incassi dai contratti di licenza con la PI 6, con la PI 8 e con

altre società per quanto riguarda l’Asia

(sopra consid. 4).

5.4.1

Il

primo giudice ha considerato che il miglioramento della liquidità dell’PI 2 non

era stato documentato, ma in merito al previsto incasso di € 500'000.– indicato

nel loro rapporto (pag. 6), i commissari hanno confermato nel loro scritto alla

Camera del 15 mar­zo 2024 di aver incassato dalla PI 5 € 400'000.– mentre il

saldo è stato versato il 17 aprile 2024 (doc. 46). La PI 14 ha inoltre versato

€ 35'000.– il 3 aprile 2024 sul conto dell’PI 2 (doc. 47). Il miglioramento

della situazione evocato dai commissari in base al bilancio provvisorio al 31

dicembre 2023 (doc. 1 annesso al rapporto), pare così confermato.

5.4.2

Vero

è che le quote dell’PI 2, interamente detenute dalla RE 1, sono state

sequestrate nel Lussemburgo a favo­re della PI 10 a garanzia di un suo credito

di circa fr. 1.8 milioni. La procedura di exequatur

della moratoria concordataria in quello Stato promossa dalla RE 1 tende però a

escludere il sequestro. Non vi sono indizi per ritenere che la decisione al

riguardo non possa intervenire in tempi utili, ancorché indeterminabili al

momento dell’emanazione del giudizio impugnato. Nel frattempo, il Tribunale

circondariale di Lussemburgo ha fissato alla RE 1 un ultimo termine per le

conclusioni, dopo di che le parti saranno citate per le arringhe finali

(scritto 6 giugno 2024 alla Camera e doc. 49). L’emanazione di una decisione in

tempi utili non pare così esclusa. Del resto, la controparte è uno dei sei

“grandi creditori”, sicché è ipotizzabile lo stralcio della procedura in caso

di conclusione di un piano di risanamento, non da ultimo perché un fallimento dell’PI

2.

(segnatamente in caso di deposito del bilancio) priverebbe la PI 10 del suo

vantaggio. A questo stadio della procedura, non si possono dunque escludere

prospettive di risanamento o di omologazione del concordato solo per le

difficoltà finanziarie attuali dell’PI 2.

5.5

Anche

la sorte della partecipazione (100%) nella RE 1 NA LCC appare fondamentale per

l’esito della procedura concordataria, poiché questa società detiene il 48.69%

delle azioni della PI 4, il cui valore societario è stato stimato dalla BDO

Croazia (una nota società di audit) tra $ 39 e 67 milioni a dipendenza del

metodo usato (doc. 4 accluso al rapporto dei commissari). Il valore a bilancio

della partecipazione, ridotto a fine 2023 a $16 milioni, pare quindi

prudenziale. Anche se i commissari non hanno ancora ricevuto il bilancio della

partecipata statunitense, sotto riserva di ulteriori approfondimenti tale

attivo potreb­be permettere da sé solo a convincere i creditori chirografari,

le cui pretese ammontano complessivamente a circa fr. 20 milioni, a aderire

a un piano di risanamento o a un concordato.

5.6

In

merito al rilievo del Pretore aggiunto secondo cui il periodo di otto mesi

della moratoria provvisoria non ha permesso di accerta­re in modo chiaro e

quantificabile gli attivi realizzabili nei tempi ristretti di una moratoria

definitiva né di rendere verosimili le ipotesi di vendite di marchi, va

osservato che la moratoria provvisoria non è volta a elaborare un progetto di

concordato o di risanamento e neppure a identificare precisamente gli attivi

necessari a finanziarlo, bensì solo a verificare l’esistenza di prospettive

realistiche di risanamento o di omologazione del concordato (sopra consid. 5.1) e a evitare il fallimento pur salvaguardando

gl’interessi dei cre­ditori (art. 297 segg, cui rinvia l’art. 293c

cpv. 1 LEF). L’accerta­mento degli attivi (e dei passivi) ha luogo nella

procedura di moratoria definitiva con l’erezione dell’inventario (art. 299 LEF)

ed è pure in tale fase che va allestita la proposta di concordato o di

risanamento (cfr. art. 301 cpv. 1 LEF). La finalità stessa dell’isti­tuto

del concordato (in senso lato) è di affidare in primo luogo ai creditori la

decisione sulla conclusione di un concordato o su un risanamento. Il giudice

del concordato deve solo vegliare a evitare che procedure senza possibilità di

successo siano proseguite a danno dei creditori.

Nel

caso in esame, tuttavia, lo stesso primo giudice (pag. 3 in alto) ha constatato

che le spese correnti sono coperte e che le liquidità sono aumentate negli

ultimi sei mesi – di oltre fr. 300'000.– secondo il rapporto dei

commissari del 6 febbraio 2024 (doc. 8 pag. 2 in fondo). Nel frattempo gl’incassi

sono poi proseguiti in modo consistente (sotto consid. 5.7). In siffatte

circostanze, appare pertanto opportuna la continuazione della procedura, sotto

la vigilan­za dei commissari, per dare l’occasione ai creditori di determinarsi

sull’ipotesi di un risanamento o di conclusione di un concordato, anche perché

l’alternativa del fallimento sembra al momento peggiore, nella misura in cui l’incasso

di royalties e la vendita di marchi sarebbero

secondo ogni verosimiglianza compromessi, come pure le trattative in corso tese a ulteriori incassi (in tal senso:

osservazioni 15 marzo 2024 dei commissari a questa Camera, pag. 1).

5.7

A

giudizio del Pretore aggiunto nulla agli atti rende anche solo verosimili le presunte negoziazioni, ipotesi di

vendita, trattative in cor­so, stime dei valori, incassi, ecc. Se però

avesse dato l’occasione alla debitrice e ai commissari, come gl’incombeva (sopra

consid. 5.2), di sostanziare le loro allegazioni, il quadro indiziario sarebbe

stato sostanzialmente diverso.

5.7.1

Con

il reclamo, la debitrice ha infatti prodotto il contratto di licenza con l’PI 1

(doc. 3) e nelle osservazioni del 15 marzo 2024 i commissari hanno confermato l’incasso

di ulteriori € 168'690.33 il 15 febbraio 2024. Per l’anno 2023, tale contratto

ha pertanto fruttato oltre € 500'000.– (atto integrativo del 26 febbraio 2024,

ad 1); a prima vista, l’obiettivo contenuto nel piano di liquidità del Term Sheet, pari per il 2024 a € 750'000.–

(doc. 15), potrebbe anche essere superato (osservazioni 15 marzo 2024, pag. 2

in alto), come conferma l’incasso di altri € 210'222.20 per il primo trimestre

del 2024 (doc. 44 accluso allo scritto 17 maggio 2024 a questa Camera).

5.7.2

La

reclamante ha anche prodotto il contratto di vendita di marchi tra l’PI 2 e la PI

5.

(doc. 17), che prevede un pagamento di € 500'000.– entro fine febbraio 2024

(cfr. doc. 7 ad 6), il cui saldo è stato effettivamente incassato il 17

aprile 2024 (doc. 46 accluso allo scritto 17 maggio 2024 a questa Camera). Al

reclamo sono inoltre accluse le bozze di contratti di licenza che l’PI 2 intende concludere con la PI 15 (già PI 8)

(doc. 11) e con la PI 6 (doc. 10), i cui proventi (di € 25'534.– per il primo

contratto nel gennaio 2024 [doc. 42 annesso all’integrazione del 26 febbraio

2024]), insieme al ricordato incasso di € 500'000.–, dovrebbero verosimilmente

permetterle di rimborsare il suo debito di fr. 512'000.– nei confronti

della RE 1, semmai rinunciando alla propria parte delle royalties incassate dall’PI 1 per le

licenze di cui detiene il diritto d’uso (secondo il contratto del 22 febbraio

2023, doc. 37, art. 9.1).

5.7.3

Agli

atti della procedura di reclamo figura poi la bozza del contratto di vendita

del marchio “__________” che prevede a favore della RE 1 un prezzo di € 3

milioni da pagare in dieci rate fino al 31 dicembre 2028 (doc. 9 ad 7.1), la

cui sottoscrizione è ora sospesa in attesa dell’esito del reclamo in esame

(determinazioni dei commissari del 15 marzo 2024, a pag. 2).

5.7.4

Ora,

non si disconosce che una parte delle ipotesi d’incassi prospettati dalla

debitrice (sopra consid. 4, pagg. 7-8) appaiono al momento attuale piuttosto

vaghe, ma nel contempo un’altra parte è stata confermata da ricavi di una certa

consistenza, che non permettono di ritenere impossibile, “nei tempi ristretti previsti dalla LEF e non nel 2025

e oltre” (sentenza impugnata, pag. 4), la presentazione di un piano di

risanamento o di una proposta di concordato omologabile. Il Pretore aggiunto

non ha considerato che la moratoria definitiva, di quattro a sei mesi (art. 294

cpv. 1 LEF), può essere prorogata fino a un massimo di 24 mesi nei casi

particolarmente complessi (art. 295b cpv. 1 LEF); d’altronde, il piano

di risanamento o la proposta di concordato, che dovrà essere finalizzata durante

la moratoria definitiva, potrebbe anche prevedere pagamenti dilazionati nella

misura in cui permettesse un miglior soddisfacimento dei creditori. Ancora una

volta, pare opportuno lasciare loro la possibilità di esprimersi se del caso

sulla conclusione di un concordato o su un

risanamento (sopra consid. 5.6).

5.8

Anche

in merito alle prospettive di finalizzazione e accettazione del “Term Sheet for the restructuring of certain

indebtedness” (doc. 14) le valutazioni del primo giudice sono

eccessivamente severe. Trattandosi di una (seconda) bozza (“Draft 2”) tale documento non è ovviamente

firmato. La sua discussione e approvazione interverranno nella fase successiva

della procedura (art. 301 e 302 LEF; sopra consid. 5.6). Intanto i commissari

hanno confermato, all’udienza del 9 febbraio 2024, l’esistenza di trattative

con i sei “grandi” creditori volte a giungere a breve termine a un accordo di

risanamento della società. Ove il Pretore aggiunto l’avesse chiesto, la

debitrice avrebbe comunque potuto produrre lo scambio di corrispondenza con gli

stessi (accluso al reclamo quali doc. 7 e 19-24). Certo, nessun grande

creditore, tranne il secondo reclamante (RE

2, doc. 7) e recentemente PI 9 (scritto 6 marzo 2024 accluso alle

determinazioni 15 marzo 2024 dei commissari), ha formalmente aderito a

quello che al momento rimane una (seconda)

bozza, ma nemmeno ha escluso d’ac­chito

il suo appoggio. Nessun creditore è del resto intervenuto nel­la

procedura di prima o di secondo grado, rese pubbliche con le otto pubblicazioni

apparse finora sui Fogli ufficiali, per opporsi alla moratoria o caldeggiare il

fallimento. Vero è che a prima vista può apparire arduo ottenere il consenso anche della cinquantina di “piccoli” creditori,

ma lo scoglio dell’unanimità può se del caso essere scansato

trasformando il piano di risanamento in una proposta di concordato, la cui

approvazione richiede “solo” le maggioranze di legge (art. 305 LEF). Non

occorre poi perdere di vista che la soluzione proposta, a prescindere dai dubbi legittimi su alcune ipotesi d’incasso

(sopra consid. 5.7.4), appare comunque sia mi-gliore per i creditori

rispetto a una liquidazione fallimentare, che giungerebbe alla realizzazione a

relativamente corto termine degli attivi della società, con un rischio marcato

di vendita a vil prezzo dei suoi diritti immateriali.

Tenuto

conto del piano di risanamento provvisorio, del piano di liquidità e delle

spiegazioni fornite dalla debitrice e dai commissari in merito alle misure di

ristrutturazione prese e alle fonti di reddito, si può formulare una prognosi

tutto sommato positiva sulla possibilità di giungere al risanamento della

società e all’annullamento della moratoria giusta l’art. 296a LEF (v.

sopra consid. 5.1.1), ricordato che è possibile rinunciare all’esigenza di un pagamento

integrale di tutti i crediti con l’accordo di tutti i creditori o di alcuni di

essi (sentenza del Tribunale federale 5A_495/2016 dell’11 novembre 2016,

consid. 3.1 i.f.; Bauer/Luginbühl,

op. cit., n. 6 ad art. 296a).

5.9

All’udienza

del 9 febbraio 2024 i commissari hanno affermato che se l’accordo di

risanamento non dovesse andare a buon fine a breve, esistono comunque sia

concrete possibilità di percorrere la via del concordato-dividendo.

5.9.1

Per

il primo giudice non è dato di sapere come la società potrebbe ottenere a breve

termine la liquidità, di almeno fr. 2'340'000.–, necessaria a finanziare

un concordato con un dividendo del 10%, sapendo che l’incasso delle royalties

durante gli ultimi sei mesi è stato di circa fr. 300'000.– e che la

possibilità di vendere licenze o altro non è stata minimamente sostanziata. Ha in

particolare ritenuto dubbia la possibilità di vendere le licenze della RE 1 all’PI

1.

5.9.2

A

parte il fatto che i commissari medesimi hanno rilevato che la posizione di

bilancio denominata “tax and social security

payables”, di fr. 321'880.–, classificata come crediti privilegiati,

andrà verosimilmente riclassificata tra i crediti chirografari (doc. 8, pag. 8)

e ridotta, siccome nei confronti dell’AVS e del fisco la società non ha

pendenze di rilievo (doc. 25), di modo che la liquidità necessaria scende a

circa fr. 2 milioni, già si è rilevato che i ricavi dal contratto di

licenza con l’PI 1 sono proseguiti nel 2024 e potrebbero verosimilmente

ammontare a € 750'000.– entro la fine dell’anno (sopra consid. 5.7.1), che

sommati alla liquidità indicata dai commissari nel loro rapporto (doc. 8, pag.

2) in fr. 310'000.– circa ammontano già a oltre fr. 1 milione. Tenuto

conto di queste cifre, la possibilità,

evocata quale “estrema ratio”, di vendere quei diritti all’PI 1, che ha

formulato un’offerta spontanea pari a 2.5 volte le commissioni maturate nel

2023, ovvero di € 1.25 milioni (doc. 28), pare concreta e potrebbe bastare,

insieme ai ricavi citati in precedenza, a finanziare un dividendo del 10% entro

la fine del 2024. Visto l’interesse

economico delle licenze per l’PI 1, che ne ha tratto una cifra d’affare

di oltre fr. 18 milioni solo nel 2023 (rapportati alle commissioni di fr. 500'000.–

percepite dalla RE 1 in base alla sua percentuale del 2.75% [doc. 3, n. 9.2]),

una vendita a un prezzo superiore non è poi da escludere, ancorché non è dato

di sapere l’entità del debito del gruppo facente capo alla RE 1 nei confronti

dell’PI 1, che quest’ultima intende compensare con il prezzo d’acquisto (come

già avviene parzialmente – a concorren­za del 2.25% – per le commissioni

versate per l’uso delle licenze). Altri € 3’000'000.– potrebbero d’altronde

giungere entro la fine del­l’anno dalla vendita del marchio “__________” (sopra

consid. 5.7.3).

Sussistono

di conseguenza ragionevoli prospettive di poter finanziare un dividendo del 10%

in tempi utili. Le perplessità sollevate dai commissari, evocate dal primo

giudice, riguardano alcuni crediti della società e non i suoi diritti

immateriali, che non sono computati nel bilancio (rapporto del 6 febbraio 2024,

pagg. 3-5; sopra consid. 5.3). I commissari non hanno d’altronde escluso che

potenzialmente la vendita delle azioni della PI 4, stimate in fr. 16

milioni (pag. 6), potesse permettere di disinteressare in gran parte i

creditori chirografari (sopra consid. 5.5). Dal profilo finanziario, appaiono

dunque verosimili prospettive realistiche di omologazione di un

concordato-dividendo entro i termini di legge (sopra consid. 5.7.4) a riguardo

degl’indizi forniti dai reclamanti (incassi, contratti, ecc., sopra consid.

5.7).

5.9.3

“A mero titolo abbondanziale” il Pretore

aggiunto ha rilevato l’as­senza d’indicazione in merito al presupposto della

partecipazione al risanamento degli azionisti della RE 1 stabilito all’art. 306

cpv. 1 n. 3 LEF. Ciò si spiega in realtà perché l’ipotesi principale avanzata

dai reclamanti è quella del risanamento, che tra l’altro prevede implicitamente

un contributo degli azionisti, sot­to forma di rinuncia ai redditi da licenze a

favore dei “grandi” creditori (e dei “piccoli” che dovessero scegliere tale

opzione) fino al 2028 e di un bonus del 10% in caso d’incassi superiori a € 18

milioni (doc. 14 ad D1). Se si dovesse ripiegare sull’ipotesi di un concordato-dividendo, a prescindere dalla diatriba

dottrinale sul carattere imperativo o no dell’art. 306 cpv. 1 n. 3 LEF

(v. Umbach-Spahn/ Kesselbach/Bossart

in:

Basler Kommentar, SchKG II, 3a ed. 2021, n. 35 ad art. 306 LEF),

appare verosimile che gli azionisti della RE

1.

saranno disposti a partecipare al risanamento della società pur di

evitare la perdita totale dei loro investimenti che comporterebbe l’apertura

del fallimento.

5.9.4

In definitiva, le condizioni per l’omologazione di

un concordato-di­videndo (sopra consid 5.1.2) appaiono così verosimilmente

date.

5.10

In

conclusione, sulla scorta delle allegazioni e dei documenti prodotti dai

reclamanti e dai commissari anche in sede di reclamo, risultano sussistere prospettive realistiche di risanamento della so­cietà

o di omologazione di un concordato ordinario con un dividendo di almeno il 10%,

sufficienti ad accogliere i reclami e quindi a riformare la decisione impugnata

nel senso dell’annullamento del fallimento, della concessione della moratoria

definitiva di sei mesi richiesta (art. 294 LEF) e della nomina dei commissari

provvisori, che hanno confermato la propria disponibilità, a commissari della

procedura di moratoria definitiva (art. 295 LEF), fermo restando che se le

citate prospettive di risanamento o di omologazione di un concordato-dividendo

dovessero rivelarsi manifestamente inattendibili

prima della scadenza della moratoria, i commissari chiederanno al

giudice di dichiarare il fallimento della società (art. 296b lett. b

LEF).

6.

Le spese processuali dell’odierno

giudizio (art. 95 cpv. 2 CPC; 54 e 61 cpv. 1 OTLEF) vanno

poste a carico dello Stato, non potendo essere assunte dai reclamanti, che

risultano vincenti (art. 107

cpv. 2 CPC per analogia e Tappy in:

Commentaire romand, Code de procédure civile, 2a ed. 2018, n. 37 ad

art. 107 CPC). Il Cantone non può invece essere costretto a

rifondere ripetibili ai reclamanti visto il silenzio qualificato dell’art. 107

cpv. 2 CPC (cfr. sentenza della CEF 14.2019.131 del 16 agosto 2019,

consid. 7; Tappy, op. cit., n. 35

ad art. 107).

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia:

1. Le

cause dipendenti dai reclami interposti dalla RE 1 (14.2024.31) e da RE 2 (14.2024.33) sono con­giunte.

2. I

reclami sono accolti e di conseguenza:

1. La

dichiarazione di fallimento pronunciata il 14 febbraio 2024 dalla Pretura del

Distretto di Bellinzona nei confronti della RE 1 è annullata.

2. Alla

RE 1 è concessa una moratoria in via definitiva di sei mesi a far tempo dal 14

febbraio 2024.

3. Quali

commissari del concordato sono nominati CM 2 e l’avv. CM 1.

4. Le

note d’onorario dei commissari provvisori sono approvate e poste a carico della

RE 1.

5. L’anticipo

di fr. 10'000.– versato dalla RE 1 sul conto del Tribunale è girato al

commissario CM 2 quale primo anticipo per le competenze e spese dei commissari

(comprese quelle relative alla moratoria provvisoria rimaste eventualmente

scoperte).

6. È

assegnato alla RE 1 un termine di 20 giorni per versare direttamente ai

commissari un ulteriore anticipo di fr. 10'000.– per le loro competenze e

spese in relazione alla moratoria definitiva.

3. È

ordinata la pubblicazione dei dispositivi n. 1 a 3 della presente decisione sul

Foglio ufficiale svizzero di commercio e sul Foglio ufficiale del Cantone

Ticino.

4. Non si riscuotono spese processuali. Fatta salva

un’eventuale com­pensazione, quelle anticipate dai reclamanti, di fr. 700.–

ognuno, sono restituite loro. Le spese di pubblicazione relative al dispositivo

n. 3 sono poste a carico della RE 1 e vengono detratte dall’anticipo di fr. 700.–

da retrocederle.

5. Notificazione a:

– ;

– RE 2 – __________;

– __________.

Comunicazione a:

– Pretura

del Distretto di Bellinzona;

– Ufficio

di esecuzione, Bellinzona;

– Ufficio

dei fallimenti, Viganello;

– Ufficio

del registro di commercio, Biasca;

– Ufficio

del registro fondiario, Bellinzona.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il

presidente La

cancelliera

Rimedi

giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).