14.2024.31
Concordato. Non concessione della moratoria definitiva e pronuncia del fallimento. Accertamento dei fatti. Finalità dell’istituto del concordato
1 luglio 2024Italiano39 min
1 e l’esperto in finanza e controlling CM 2, chiesto un anticipo di fr. 20'000.–
Source ti.ch
Incarti n.
14.2024.31
14.2024.33
Lugano
1 luglio 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
cancelliera:
Bertoni
statuendo nella causa SO.2023.733 (moratoria a scopo
concordato) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con istanza 9
giugno 2023 dalla
RE
1
(patrocinata
dagli PA 1)
giudicando sui reclami
presentati il 20
febbraio 2024 dalla
RE 1 (14. 2024.31) e il 26 febbraio 2024
(14.2024.33) da
RE
2, __________
contro la decisione emessa il 14 febbraio 2024 dal Pretore
aggiunto;
ritenuto
in fatto: A. Sentiti
Fatti
i rappresentanti della RE 1 all’udienza del 12 giugno 2023, con decisione del
19 giugno il Pretore aggiunto del Distretto
di Bellinzona ha concesso alla società una moratoria provvisoria a
scopo di concordato di quattro mesi, nominato a commissari provvisori l’avv. CM
1 e l’esperto in finanza e controlling CM 2, chiesto un anticipo di fr. 20'000.–
e ordinato la pubblicazione della decisione sul Foglio ufficiale del Canton
Ticino e sul Foglio ufficiale svizzero di commercio. In base all’esposto e alla richiesta formulata il 10 ottobre 2023
dai commissari provvisori, il 13 ottobre il Pretore aggiunto ha
prolungato la moratoria di ulteriori quattro mesi fino al 18 febbraio 2024.
B. Il 6 febbraio 2024, i commissari provvisori hanno
presentato il rapporto sulla moratoria provvisoria e l’istanza di concessione
della moratoria definitiva per sei mesi, dichiarandosi disposti a mantenere la
carica di commissari e rimettendosi alla decisione del giudice circa l’eventuale
designazione di una delegazione dei creditori. In presenza dei rappresentanti
dell’istante, all’udienza del 9 febbraio 2024 i commissari provvisori
hanno confermato il contenuto del loro rapporto e l’esistenza di trattative con
i sei più grandi creditori della società per giungere a un accordo di
risanamento o, in ogni caso, alla conclusione di un concordato-dividendo,
presentato le fatture per le loro prestazioni e indicato in fr. 10'000.–
ciascuno l’eventuale anticipo da chiedere alla società in caso di concessione
della moratoria definitiva.
C. Statuendo
con decisione del 14 febbraio 2024, il Pretore aggiunto ha respinto la domanda
di moratoria concordataria definitiva, revocato la moratoria provvisoria e
pronunciato il fallimento della RE 1 dal giorno successivo alle ore 09:00,
prescindendo dal riscuotere spese processuali.
D. Contro
la sentenza appena citata l’istante è insorto a questa Camera con un reclamo
del 20 febbraio 2024 (14.2024.31) per ottenerne la riforma, previa concessione
dell’effetto sospensivo, nel senso dell’annullamento o in subordine della
revoca della dichiarazione di fallimento e della concessione di una moratoria
definitiva di sei mesi dal 14 febbraio 2024.
E. Con
ordinanza del 23 febbraio 2024, il presidente della Camera ha accordato effetto
sospensivo provvisorio al reclamo nel senso che la decisione di fallimento
impugnata è stata sospesa, la procedura di moratoria concordataria provvisoria
ristabilita, e le competenze dei commissari provvisori confermate,
limitatamente però a una gestione conservativa della società.
F. Anche
RE 2, amministratore e direttore della RE 1, nonché creditore, è insorto contro
la sentenza del 14 febbraio 2024 con un reclamo del 26 febbraio 2024 (inc.
14.2024.33), giungendo sostanzialmente alle stesse conclusioni della società. Lo
stesso giorno, quest’ultima ha presentato un atto integrativo del proprio
reclamo.
G. Il
28 febbraio 2024, il presidente della Camera ha ordinato la comunicazione ai
commissari provvisori del reclamo, dell’atto integrativo del 26 febbraio 2024, dei
relativi allegati e dell’ordinanza del 28 febbraio 2024 e impartito loro un
termine di venti giorni per determinarsi sulla domanda di effetto sospensivo,
in particolare sulle ipotesi d’incasso formulate dalla reclamante, e sulle
spese presumibili della procedura moratoria durante i prossimi quattro mesi.
H. Preso
atto delle determinazioni inoltrate dai commissari provvisori il 15 marzo 2024,
con ordinanza del 3 aprile 2024 il presidente della Camera ha accordato ai
reclami l’effetto sospensivo in via definitiva alle condizioni già stabilite in
precedenza. Ha ordinato la comunicazione ai reclamanti delle determinazioni dei
commissari e dichiarato chiusa l’istruttoria.
I. Il
17 maggio 2024, la prima reclamante ha prodotto un aggiornamento della
situazione esposta dai commissari nelle determinazioni del 15 marzo 2024.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata dal giudice del concordato – è una
decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC),
contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 295c cpv. 1, 174 cpv. 1, cui
rinvia l’art. 194 cpv. 1 LEF, e 319 lett. a CPC) alla Camera
di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1
LOG).
1.1
Poiché
i reclami in esame sono diretti contro la stessa decisione e motivati in modo
analogo, per economia di procedura si giustifica di congiungere le due cause e
di emanare una sentenza unica (art. 125 lett. c CPC).
1.2
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).
Presentati il 20 e il 26 febbraio 2024 contro la sentenza notificata ai
reclamanti con la pubblicazione del 15 febbraio, in concreto i reclami sono tempestivi.
1.3
La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della
giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con
il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia
l’accertamento manifestamente errato dei fatti. Sono di regola inammissibili
conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prove nuovi,
fatte salve speciali disposizioni di legge (art. 326 cpv. 2 CPC). In materia
di fallimento le parti possono avvalersi senza restrizioni di fatti nuovi –
detti pseudonova o “un
echte Nova” –, se
questi si sono verificati prima della decisione di prima istanza (art. 174 cpv.
1, 2° periodo LEF). Ove invece invochi fatti successivi – detti nova autentici
o in senso proprio, oppure “echte Nova” – il debitore deve inoltre rendere verosimile la propria solvibilità
(art. 174 cpv. 2 LEF). L’art. 295c LEF non prevede un’eccezione simile
a quella dell’art. 174 LEF. Dato però che le decisioni di revoca della
moratoria e di fallimento sono strettamente
legate, la possibilità di produrre pseudonova
dev’essere ammessa anche per quanto riguarda la
moratoria, non da ultimo poiché il giudice del concordato, come quello di
fallimento, deve accertare i fatti d’ufficio (art. 255 lett. a CPC). La
ricevibilità dei nova
autentici appare invece dubbia, anche perché nel fallimento è limitata alle tre
ipotesi dell’art. 174 cpv. 2 LEF.
La
questione può invero rimanere indecisa nella fattispecie, poiché la RE 1
avrebbe potuto produrre tutti i documenti acclusi al reclamo e all’integrazione
del 26 febbraio 2024, compresi quelli successivi
alla pronuncia del fallimento del 15 febbraio 2024 (doc. 7, 25, 26, 29, 41 e
42), in prima sede se la Camera avesse scelto di rinviare la causa al primo
giudice per un complemento istruttorio, sicché possono tutti essere validamente
presi in considerazione senza indugio in questa sede ai fini del giudizio (cfr. sentenza
della CEF 14.2021.109 del 17 febbraio 2022 consid. 1.3 e sotto
consid. 5.2 i.f.).
1.4
Secondo l’art. 295c cpv. 1 LEF, il debitore
e i creditori possono impugnare la
decisione del giudice del concordato mediante reclamo. Anche i creditori non
istanti hanno il diritto di ricorrere (Bauer/Luginbühl in: Basler Kommentar, SchKG II, 3a
ed. 2021, n. 6 ad art. 295c LEF), compreso contro la
pronuncia del fallimento (Bauer/ Luginbühl, op. cit., n.
5a e 6a ad art. 295c; sentenza della CEF 14.2017.200 del
28.
novembre 2017, RtiD 2018 II 853 n. 59c, consid. 3). Nel caso in esame, RE 2
ha reso verosimile di essere creditore della società per fr. 570'608.08
all’8 maggio 2023 (doc. 2, pag. 3 ad “Security”,
e doc. 3-5 acclusi al suo reclamo). È pertanto legittimato a ricorrere contro
la decisione impugnata.
2.
In virtù dell’art. 192 LEF, il fallimento
è dichiarato d’ufficio, senza preventiva esecuzione, nei casi previsti dalla
legge. È in particolare il caso ove il giudice che ha concesso una moratoria
concordataria provvisoria constati poi la manifesta assenza di possibilità di
risanamento o di omologazione di un concordato (art. 294 cpv. 3 LEF). Contro la
decisione che, esplicitamente o implicitamente, revoca la moratoria provvisoria
o rifiuta la concessione di una moratoria definitiva, e decreta il fallimento,
il debitore e i creditori, anche non istanti (sopra consid. 1.4), possono interporre
reclamo e ottenere l’annullamento
del fallimento e la concessione di una moratoria definitiva a condizione di
rendere verosimile l’esistenza di possibilità realistiche di risanamento o di
omologazione di un concordato (già citata 14.2017.200, consid. 3;
Hunkeler in: SchKG,
Kurzkommentar, 2a ed. 2014, n. 16 ad art. 294 e n. 14 ad art. 295c
LEF; Umbach-Spahn/Kesselbach/Exner
in: Kren-Kostkiewicz/Vock, Kommentar SchKG, 2017, n. 3 ad
art. 294 e n. 14 ad art. 295c LEF).
3.
Nella
decisione impugnata, pur dando atto che i commissari provvisori avevano
aumentato la liquidità grazie all’incasso di royalties dall’PI 1, sicché i
debiti correnti apparivano coperti, il Pretore aggiunto ha evidenziato come nel
rapporto del 6 febbraio 2024 i commissari avessero rilevato di non avere
informazioni sulla recuperabilità di diversi crediti e prestiti indicati negli
attivi (di cui alcuni nel frattempo azzerati) e che per quelli indicati come
realizzabili (p. es. quelli di fr. 501'292.–
verso la partecipata PI 2 e di fr. 21'027.– contro la PI 3) non erano
noti i tempi d’incasso, con il rilievo che quasi nessuna informazione
aggiuntiva era pervenuta ai commissari dopo la proroga della moratoria
concordataria. Il primo giudice ha considerato che le pretese realizzabili
rappresentavano ben poco rispetto allo scoperto accertato, facendo astrazione
della partecipazione nell’PI 2, ritenuta
determinante dai commissari per l’esito della procedura, non solo perché
il miglioramento della liquidità non era stato documentato, ma anche perché le
sue quote sono state sequestrate nel Lussemburgo e che la procedura di
dissequestro avviata dai legali dell’istante avrà tempi lunghi e comunque non ancora
determinabili. Anche la sorte della partecipazione nella RE 1 NA LCC appare
incerta, non avendone ancora i commissari ricevuto i bilanci.
Il
Pretore aggiunto ha così evidenziato come il periodo di otto mesi della
moratoria provvisoria non aveva permesso di accertare in modo chiaro e
quantificabile gli attivi realizzabili nei tempi ristretti di una moratoria
definitiva e che mancavano agli atti documenti idonei a rendere verosimili le
ipotesi formulate dai patrocinatori della società e in parte riprese dai commissari
in merito a vendite di marchi, con entrate ripartite negli anni dal 2024 al
2028.
A suo giudizio nulla agli atti rende anche solo verosimili le presunte
negoziazioni, ipotesi di vendita, trattative in corso, stime dei valori,
incassi, ecc. Appare così impossibile, entro i tempi ristretti previsti dalla
LEF, non nel 2025 e oltre, anche solo ipotizzare un piano concreto per l’allestimento
di un concordato ordinario con dividendo omologabile dal giudice e soprattutto
con l’indicazione realistica dei mezzi con i quali finanziarlo, che a dire dei
commissari “dipendono dalla futura attività
di vendita di attivi, rispettivamente di contratti di licenza”.
Dubbi sugl’importi, tempistiche e disponibilità sorgono anche sulla possibilità, da essi evocata quale “estrema ra-tio”,
di vendere le licenze dell’istante all’PI 1. Per il primo giudice non è d’altronde
dato di sapere come si potrebbe ottenere a breve termine la liquidità
necessaria, di almeno fr. 2'340'000.– per finanziare un concordato con un
dividendo del 10%, sapendo che l’incasso delle royalties durante gli ultimi sei
mesi è stato di circa fr. 300'000.– e che la possibilità di vendere
licenze o altro non è stata minimamente sostanziata. Il Pretore aggiunto ha
quindi concluso all’assenza di un concreto piano di concordato che abbia realistiche
chances di omologazione nelle modalità e nei tempi richiesti dal combinato dei
disposti 293 e 294 LEF e dalla giurisprudenza, constatando che i dubbi e le
perplessità già sollevate dai commissari con il rapporto di ottobre del 2023,
in merito agli attivi della società e alla loro “disponibilità” per il
finanziamento di un eventuale concordato, non erano stati dissipati con il
rapporto di febbraio 2024.
Infine,
il giudice precedente non ha neppure considerato verosimile l’ipotesi di un
risanamento della società senza concordato, giacché il “Term Sheet for the restructuring of certain
indebtedness” trasmesso dalla RE 1 ai suoi sei “grandi” creditori
solo a fine gennaio 2024 non è firmato e non si hanno indicazioni sulla
reazione dei destinatari, né sulle ipotesi di dimezzamento del debito e di
pagamenti spalmati su più anni con incassi non documentati e nemmeno sulla
disponibilità degli oltre 50 piccoli creditori di aderire al piano o di
accettare la riduzione di metà delle loro pretese e pagamenti in una o due
rate. Stante ciò, il piano non gli è parso conforme ai principi
giurisprudenziali in materia di risanamento giusta l’art. 296a LEF, che
impongono un pagamento integrale, fatti salvi accordi individuali diversi. Per
questi motivi il Pretore aggiunto ha respinto l’istanza di moratoria definitiva
e pronunciato il fallimento dell’istante.
4.
Nei
reclami, la RE 1 e RE 2 premettono che la prima è una società attiva sul piano
internazionale sostanzialmente nel campo
dello sviluppo e della commercializzazione di prodotti legati al riposo
(quali materassi, topper, cuscini ecc.),
che si è trovata confrontata con ristrettezze di liquidità a causa della
pandemia da COVID-19, poi dell’aumento (del 50-60%) dei costi di produzione e
commercializzazione e di una diminuzione del volume delle vendite, che hanno
inciso anche sullo sviluppo di alcuni mercati europei (Francia, Spagna,
Germania, Austria, Portogallo). La sua situazione è peggiorata con la
recessione economica che ha colpito la Gran Bretagna dopo la sua uscita dall’Unione
europea, all’origine dell’insolvenza del suo principale cliente in quel paese,
l’PI 4. I reclamanti allegano che la società ha adottato una serie di misure
per contenere i costi della gestione corrente, come la disdetta di tutti i
contratti di lavoro, tanto da non avere più dipendenti né scoperti verso le
assicurazioni sociali. Ha riorientato la propria attività, concentrandosi
sostanzialmente sulla gestione di accordi di licenza relativi a propri marchi e
brevetti.
La
RE 1 – ricordano i reclamanti – ha indicato nell’istanza di concessione della
moratoria provvisoria di voler raggiungere con i suoi creditori accordi di
ristrutturazione del debito volti a tutelare il valore delle proprie
partecipazioni nelle società PI 2 e PI 4, evitandone il fallimento, in modo da
garantire in futuro un rimborso più importante dei debiti societari. Aveva
precisato che tale processo avrebbe richiesto diversi mesi per essere
finalizzato in ragione della dimensione internazionale delle sue attività e dei
tempi decisionali dei gruppi internazionali con cui negoziare.
Tra
la fine del 2023 e l’inizio del 2024, si è giunti alla finalizzazione del piano
e di una concreta proposta di ristrutturazione (cosiddetto “Term Sheet”), che prevede il pagamento del
50% delle pretese dei piccoli creditori (fino a fr. 500'000.–) entro
luglio 2025 e del 65% delle pretese dei grandi creditori – e dei piccoli
creditori che avessero scelto tale opzione – entro il 31 dicembre 2027 o 2028
grazie agl’introiti dei contratti di licenza già in essere, negoziati, in corso
di finalizzazione o in discussione e della vendita di beni immateriali suoi o
dell’PI 2, che secondo il piano dovrebbero permettere d’incassare € 870'000.–
nel 2024, € 850'000.– nel 2025, € 1'390'000.– nel 2026, € 1'870'000.– nel 2027
e € 2'550'000.– nel 2028; nel dettaglio si tratta di:
– contratto
di licenza concluso dalla RE 1 con l’PI 1, con cui sono già stati incassati €
512'000.– per il 2023, e che dovrebbe verosimilmente ancora fruttare entrate di
complessivi € 4'700'000.– entro il 2028 (€ 750'000.– nel 2024);
– contratto
di vendita di marchi concluso dall’PI 2 con la PI 5 per € 500'000.–, da pagarsi
entro fine febbraio 2024, che insieme ad altri introiti permetterà all’PI 2 di
proseguire la propria attività e rimborsare il suo debito di fr. 512'000.–
nei confronti della reclamante;
– contratto
di licenza dell’PI 2 con la PI 6 pronto per la firma, con cui si conta d’incassare
€ 800'000.– in totale entro il 2028 (€ 50'000.– nel 2024);
– contratto
di vendita di marchi tra la reclamante e l’PI 7 per € 3'000'000.–, da pagarsi in cinque rate (€ 300'000.– nel
2024);
– contratto
di licenza dell’PI 2 con la PI 8 (oggi PI 15) in via di finalizzazione, con cui
si conta d’incassare € 2'450'000.– complessivi entro il 2028 (€ 300'000.– nel
2024);
– contratti di licenza di PI 2 relativi all’Asia.
Oltre
a ciò, il Term Sheet prevede la
realizzazione, indicativamente nel 2026 o 2027, dell’investimento della
reclamante nella PI 4, computata per $ 18'000'000.–,
sebbene, a dipendenza del metodo di valutazione adottato, il suo valore
ammonti secondo la BDO Croazia tra $ 39 e 67 milioni. Tale vendita
permetterebbe di tacitare integralmente i grandi creditori e i piccoli che
avessero scelto tale opzione. In alternativa, in funzione dei ricavi dell’attività
in corso si potrebbe proporre un concordato ordinario con un dividendo
quantomeno del 10%.
Dal
profilo giuridico, i reclamanti fanno carico al Pretore aggiunto di aver
applicato in modo errato i criteri dell’art. 294 LEF per la concessione della
moratoria definitiva e di aver accertato i fatti in modo manifestamente errato,
segnatamente per quanto attiene agli elementi alla base della proposta di
risanamento/concordato. Gli rimproverano di aver ritenuto sostanzialmente senza
valore il rapporto dei commissari e le dichiarazioni rese dagli stessi all’udienza
del 9 febbraio in merito alla possibilità concreta di giungere al risanamento
della società, o perlomeno a un concordato, ricordando che secondo la giurisprudenza
del Tribunale federale il commissario non è il rappresentante delle parti, ma
la longa mano (“verlängerte Arm”)
del giudice. Ritengono che in base al suo obbligo di accertare i fatti d’ufficio
(art. 255 lett. a CPC), il primo giudice avrebbe dovuto dare l’occasione ai
commissari e alla stessa istante di chiarire i fatti sui quali nutriva dubbi,
in particolare in merito al fatto che il Term
Sheet sia stato inviato ai (sei) “grandi creditori”, debitamente
indicati nel rapporto dei commissari: si tratta di PI 9, PI 10, PI 11, PI 12, PI
13.
e RE 2, che vantano tutti crediti di più di fr. 500'000.– e
complessivamente di circa € 17.53 milioni, pari all’88.9% dei debiti della
società. Facendo presente di non aver avuto motivo di produrre, a sostegno
delle allegazioni sue e dei commissari, la documentazione già trasmessa loro e
la corrispondenza con i legali dei grandi creditori, già resa nota verbalmente
dai commissari all’udienza, la prima reclamante ne annette una parte al suo
reclamo, a titolo esemplificativo e non esaustivo visti i limiti di tempo per
la presentazione del reclamo, affermando che rende verosimile l’avvio di
contatti con i principali creditori già nel novembre 2023, la comunicazione a
loro di due bozze del Term Sheet e
le prime rea-zioni improntate al dialogo. Nell’ottica dell’art. 294 LEF –
concludono i reclamanti su questo punto – il Pretore aggiunto non poteva
escludere d’acchito la probabilità di un risanamento, se del caso tramite l’omologazione
di un concordato.
Un altro accertamento (manifestamente) errato,
secondo i reclamanti, è la constatazione del primo giudice per cui il Term Sheet prevede il dimezzamento delle pretese dei
creditori, mentre per i grandi creditori (e i piccoli che dovessero scegliere
quest’opzione) è previsto un rimborso del 65% entro la fine del 2027 o 2028 e
un “bonus” del 10% dei ricavi lordi dell’attività della società eccedenti € 18
milioni. I reclamanti asseriscono d’altronde che le “ipotesi di lavoro” su cui
poggia il Term
Sheet trovano pieno riscontro
nell’operatività svolta durante la moratoria provvisoria e che il Pretore
aggiunto non sembra aver colto l’entità del lavoro effettuato per giungere a
questo documento, in particolare attraverso la negoziazione e la sottoscrizione
dei contratti agli atti, l’elaborazione del piano di liquidità, l’allestimento
delle bozze di bilanci aggiornati a fine 2023 e una valutazione del
valore della PI 4.
5.
Secondo
l’art. 294 LEF, se durante la moratoria provvisoria appare probabile il
risanamento o l’omologazione del concordato, il giudice del concordato concede
la moratoria in via definitiva per un periodo da quattro a sei mesi; decide d’ufficio
prima della scadenza della moratoria provvisoria (cpv. 1); il giudice convoca
per un’udienza preliminare il debitore e l’eventuale creditore richiedente; in
quest’occasione il commissario provvisorio riferisce oralmente o per iscritto e
il giudice può sentire altri creditori (cpv. 2); se non vi sono possibilità di
risanamento o di omologazione del concordato, il giudice dichiara d’ufficio il
fallimento (cpv. 3).
5.1
Presupposto
per l’ottenimento di una moratoria definitiva è l’esistenza di prospettive (“Aussicht”, “perspectives”) realistiche di
risanamento o di omologazione del concordato (art. 294 cpv. 1 LEF in tedesco e
in francese; DTF 147 III 226 consid. 3.1.3, pag. 230). Le prospettive devono
essere oggettive (FF 2010, 5694 ad 2.8; Bauer/Luginbühl, op. cit., n.
3.
ad art. 294; Umbach-Spahn/Kesselbach/Exner
in:
Kren-Kostkiewicz/Vock (a cura di), Kommentar SchKG, 2017, n. 3 ad
art. 294 LEF). Le possibilità di successo non devono però per forza essere
alte, poiché il giudice è tenuto a pronunciare il fallimento solo se “non vi
sono possibilità [prospettive] di risanamento o di omologazione del concordato”
(art. 294 cpv. 3 LEF). La differenza con la moratoria provvisoria è solo che
tale assenza di prospettive non dev’essere necessariamente manifesta (Pierre Gapany, La procédure sommaire en
première instance, JdT 2022 II 62, pag. 78 ad E).
5.1.1
Se
si prospetta un risanamento in
senso stretto (ovvero senza conclusione di un concordato: Hunkeler in:
SchKG, Kurzkommentar, 2a ed. 2014, n. 13 ad art. 294 LEF), le
sue prospettive, comprese le ipotesi su cui si fondano le previsioni, devono
essere singolarmente comprovate e concretizzate in base ai chiarimenti forniti
nel corso della moratoria provvisoria (Bauer/Luginbühl, op. cit., n.
5.
ad art. 294). Il debitore, o in vece sua il commissario, deve
dimostrare la necessità di risanamento e l’utilità della moratoria definitiva
per il risanamento. Deve inoltre descrivere i risultati delle indagini
preliminari, le misure di ristrutturazione previste (ad esempio la vendita di
parti dell’azienda, l’apporto di nuove risorse finanziarie, la rinuncia ai
debiti e le misure organizzative e del personale), le loro modalità di azione e
la loro durata, nonché la probabilità di successo; le spiegazioni devono
consentire al giudice del concordato di formulare una prognosi positiva. Il piano
di risanamento provvisorio presentato con la domanda di moratoria dev’essere
adattato, specificato e spiegato insieme a un piano di liquidità adeguato. Deve
anche essere spiegato come il debitore finanzierà la continuazione dell’attività durante la moratoria concordataria definitiva
senza peggiorare la posizione dei creditori (Bauer/Luginbühl, op. cit., n.
6-9 ad art. 294). Il risanamento richiede il soddisfacimento
totale di tutti i creditori, fatte salve eventuali soluzioni individuali
concordate con gl’interessati (sentenza del Tribunale federale 5A_495/2016 dell’11 novembre 2016, consid. 3.1; Bauer/ Luginbühl, op. cit., n.
11.
ad art. 294).
5.1.2
Se
lo scopo della moratoria è la conclusione di un concordato,
la legge esige l’esistenza di concrete prospettive di una sua omologazione, ciò
che presuppone la possibilità di ottenere l’adesione dei creditori secondo le
maggioranze stabilite dall’art. 306 LEF, di pagare i crediti privilegiati
insinuati e di garantire e l’adempimento delle obbligazioni contratte durante
la moratoria con il consenso del commissario; non dev’essere d’altronde escluso
che i creditori siano posti in una situazione migliore rispetto a quella in cui
si troverebbero in caso d’immediata apertura del fallimento (FF 2010, 5694 ad 2.8)
e in caso di concordato ordinario che i titolari di quote di partecipazione s’impegnino
a contribuire equamente al risanamento. In sintesi, il giudice del concordato
deve giungere alla conclusione, sulla base di una valutazione sommaria fondata
sulla relazione del commissario
provvisorio, che esiste una possibilità realistica di omologazione del
concordato (Bauer/Luginbühl,
op. cit., n. 10-10c ad art. 294; Hunkeler,
op. cit., n. 8-10).
5.2
Nella
fattispecie, i reclamanti rilevano a ragione che il Pretore aggiunto si è
scostato dalle valutazioni espresse dai commissari nel rapporto del 6 febbraio
2024.
(doc. 8 accluso ai reclami) e oral-mente all’udienza, esprimendo dubbi
sulle ipotesi di finanziamento di un concordato nei ristretti tempi di legge, come sull’adesione dei creditori al Term Sheet, senza però aver dato l’occasione all’istante
e ai commissari di esprimersi al riguardo. Ha infatti messo in evidenza principalmente
i dubbi dei commissari su determinati attivi, senza approfondire i motivi,
legati alle possibilità di vendita di attivi e d’incasso di royalties, oltre
all’interesse dell’PI 1 per lo sfruttamento
o l’acquisto di alcuni marchi, per i quali essi sono comunque giunti a
un pronostico favorevole (rapporto, pagg. 10 seg.).
Ora,
il giudice del concordato deve accertare i fatti d’ufficio (art. 255 lett. a
CPC) e chiedere la collaborazione delle parti sui fatti pertinenti, la cui
esistenza non risulta dagli atti (principio inquisitorio detto limitato o
sociale, sentenza del Tribunale federale 5A_ 519/2919 del 29 ottobre 2019,
consid. 3.4.3). Risulta dalla legge che un elemento imprescindibile della sua decisione
è il rapporto, orale e/o scritto, del commissario (art. 294 cpv. 2 LEF). Il
giudice del concordato può basarsi su tale relazione, vista la funzione
ufficiale assunta dal commissario, soprattutto se l’ha scelto per le sue
conoscenze specifiche (cfr. sentenza del Tribunale federale 5A_243/ 2015
del 12 agosto 2015, consid. 2, citata dai reclamanti, che però si limita a riportare la motivazione dei giudici
dell’Obergericht
Bern). Infatti, il
commissario è in un certo senso il braccio operativo (“verlängerte Arm”) del giudice del concordato, che
controlla e gestisce il procedimento in prima linea e gli fa rapporto; non è il
rappresentante né del debitore né del creditore, ma deve proteggere gli
interessi di tutte le parti coinvolte (sentenza del Tribunale federale
5A_172/2023 del 12 gennaio 2024, consid. 3.8.1). Nella fattispecie, il Pretore
aggiunto non poteva quindi scostarsi dalle conclusioni dei commissari
provvisori senza interpellarli in merito ai suoi dubbi. La decisione andrebbe
pertanto annullata e la causa retrocessa al primo giudice per nuovo giudizio dopo
averli interpellati. Siccome la causa risulta però matura per il giudizio, in
base alla presa di posizione dei commissari provvisori in merito alla domanda
di effetto sospensivo, nonché ai documenti e alle allegazioni contenuti nel
reclamo dell’istante, nulla osta a che la Camera statuisca essa stessa senza
indugio sul reclamo (art. 327 cpv. 3 lett. b CPC).
5.3
Il
Pretore aggiunto ha rilevato a ragione che nel loro rapporto del 6 febbraio
2024.
(a pag. 3) i commissari hanno espresso dubbi su diversi crediti registrati
nel bilancio provvisorio del 2023 e dichiarato di non avere informazioni in
merito alla loro recuperabilità o “solidità” oppure sui tempi d’incasso. Queste
circostanze non sono però in sé decisive, poiché è ipotizzato il finanziamento
del Term Sheet o di un concordato essenzialmente grazie ai
proventi delle licenze e della vendita di diritti immateriali (rapporto, pag.
10). Sul punto si tornerà più avanti (sotto consid. 5.7).
5.4
Un
discorso a parte va fatto per la partecipazione
nell’PI 2, considerata dai commissari un attivo fondamentale per l’esito della
procedura concordataria (pag. 6), ciò che trova conferma nel piano destinato al
finanziamento del Term
Sheet, che oltre al rimborso del
debito di fr. 512'000.– nei confronti della prima reclamante, prevede
importanti incassi dai contratti di licenza con la PI 6, con la PI 8 e con
altre società per quanto riguarda l’Asia
(sopra consid. 4).
5.4.1
Il
primo giudice ha considerato che il miglioramento della liquidità dell’PI 2 non
era stato documentato, ma in merito al previsto incasso di € 500'000.– indicato
nel loro rapporto (pag. 6), i commissari hanno confermato nel loro scritto alla
Camera del 15 marzo 2024 di aver incassato dalla PI 5 € 400'000.– mentre il
saldo è stato versato il 17 aprile 2024 (doc. 46). La PI 14 ha inoltre versato
€ 35'000.– il 3 aprile 2024 sul conto dell’PI 2 (doc. 47). Il miglioramento
della situazione evocato dai commissari in base al bilancio provvisorio al 31
dicembre 2023 (doc. 1 annesso al rapporto), pare così confermato.
5.4.2
Vero
è che le quote dell’PI 2, interamente detenute dalla RE 1, sono state
sequestrate nel Lussemburgo a favore della PI 10 a garanzia di un suo credito
di circa fr. 1.8 milioni. La procedura di exequatur
della moratoria concordataria in quello Stato promossa dalla RE 1 tende però a
escludere il sequestro. Non vi sono indizi per ritenere che la decisione al
riguardo non possa intervenire in tempi utili, ancorché indeterminabili al
momento dell’emanazione del giudizio impugnato. Nel frattempo, il Tribunale
circondariale di Lussemburgo ha fissato alla RE 1 un ultimo termine per le
conclusioni, dopo di che le parti saranno citate per le arringhe finali
(scritto 6 giugno 2024 alla Camera e doc. 49). L’emanazione di una decisione in
tempi utili non pare così esclusa. Del resto, la controparte è uno dei sei
“grandi creditori”, sicché è ipotizzabile lo stralcio della procedura in caso
di conclusione di un piano di risanamento, non da ultimo perché un fallimento dell’PI
2.
(segnatamente in caso di deposito del bilancio) priverebbe la PI 10 del suo
vantaggio. A questo stadio della procedura, non si possono dunque escludere
prospettive di risanamento o di omologazione del concordato solo per le
difficoltà finanziarie attuali dell’PI 2.
5.5
Anche
la sorte della partecipazione (100%) nella RE 1 NA LCC appare fondamentale per
l’esito della procedura concordataria, poiché questa società detiene il 48.69%
delle azioni della PI 4, il cui valore societario è stato stimato dalla BDO
Croazia (una nota società di audit) tra $ 39 e 67 milioni a dipendenza del
metodo usato (doc. 4 accluso al rapporto dei commissari). Il valore a bilancio
della partecipazione, ridotto a fine 2023 a $16 milioni, pare quindi
prudenziale. Anche se i commissari non hanno ancora ricevuto il bilancio della
partecipata statunitense, sotto riserva di ulteriori approfondimenti tale
attivo potrebbe permettere da sé solo a convincere i creditori chirografari,
le cui pretese ammontano complessivamente a circa fr. 20 milioni, a aderire
a un piano di risanamento o a un concordato.
5.6
In
merito al rilievo del Pretore aggiunto secondo cui il periodo di otto mesi
della moratoria provvisoria non ha permesso di accertare in modo chiaro e
quantificabile gli attivi realizzabili nei tempi ristretti di una moratoria
definitiva né di rendere verosimili le ipotesi di vendite di marchi, va
osservato che la moratoria provvisoria non è volta a elaborare un progetto di
concordato o di risanamento e neppure a identificare precisamente gli attivi
necessari a finanziarlo, bensì solo a verificare l’esistenza di prospettive
realistiche di risanamento o di omologazione del concordato (sopra consid. 5.1) e a evitare il fallimento pur salvaguardando
gl’interessi dei creditori (art. 297 segg, cui rinvia l’art. 293c
cpv. 1 LEF). L’accertamento degli attivi (e dei passivi) ha luogo nella
procedura di moratoria definitiva con l’erezione dell’inventario (art. 299 LEF)
ed è pure in tale fase che va allestita la proposta di concordato o di
risanamento (cfr. art. 301 cpv. 1 LEF). La finalità stessa dell’istituto
del concordato (in senso lato) è di affidare in primo luogo ai creditori la
decisione sulla conclusione di un concordato o su un risanamento. Il giudice
del concordato deve solo vegliare a evitare che procedure senza possibilità di
successo siano proseguite a danno dei creditori.
Nel
caso in esame, tuttavia, lo stesso primo giudice (pag. 3 in alto) ha constatato
che le spese correnti sono coperte e che le liquidità sono aumentate negli
ultimi sei mesi – di oltre fr. 300'000.– secondo il rapporto dei
commissari del 6 febbraio 2024 (doc. 8 pag. 2 in fondo). Nel frattempo gl’incassi
sono poi proseguiti in modo consistente (sotto consid. 5.7). In siffatte
circostanze, appare pertanto opportuna la continuazione della procedura, sotto
la vigilanza dei commissari, per dare l’occasione ai creditori di determinarsi
sull’ipotesi di un risanamento o di conclusione di un concordato, anche perché
l’alternativa del fallimento sembra al momento peggiore, nella misura in cui l’incasso
di royalties e la vendita di marchi sarebbero
secondo ogni verosimiglianza compromessi, come pure le trattative in corso tese a ulteriori incassi (in tal senso:
osservazioni 15 marzo 2024 dei commissari a questa Camera, pag. 1).
5.7
A
giudizio del Pretore aggiunto nulla agli atti rende anche solo verosimili le presunte negoziazioni, ipotesi di
vendita, trattative in corso, stime dei valori, incassi, ecc. Se però
avesse dato l’occasione alla debitrice e ai commissari, come gl’incombeva (sopra
consid. 5.2), di sostanziare le loro allegazioni, il quadro indiziario sarebbe
stato sostanzialmente diverso.
5.7.1
Con
il reclamo, la debitrice ha infatti prodotto il contratto di licenza con l’PI 1
(doc. 3) e nelle osservazioni del 15 marzo 2024 i commissari hanno confermato l’incasso
di ulteriori € 168'690.33 il 15 febbraio 2024. Per l’anno 2023, tale contratto
ha pertanto fruttato oltre € 500'000.– (atto integrativo del 26 febbraio 2024,
ad 1); a prima vista, l’obiettivo contenuto nel piano di liquidità del Term Sheet, pari per il 2024 a € 750'000.–
(doc. 15), potrebbe anche essere superato (osservazioni 15 marzo 2024, pag. 2
in alto), come conferma l’incasso di altri € 210'222.20 per il primo trimestre
del 2024 (doc. 44 accluso allo scritto 17 maggio 2024 a questa Camera).
5.7.2
La
reclamante ha anche prodotto il contratto di vendita di marchi tra l’PI 2 e la PI
5.
(doc. 17), che prevede un pagamento di € 500'000.– entro fine febbraio 2024
(cfr. doc. 7 ad 6), il cui saldo è stato effettivamente incassato il 17
aprile 2024 (doc. 46 accluso allo scritto 17 maggio 2024 a questa Camera). Al
reclamo sono inoltre accluse le bozze di contratti di licenza che l’PI 2 intende concludere con la PI 15 (già PI 8)
(doc. 11) e con la PI 6 (doc. 10), i cui proventi (di € 25'534.– per il primo
contratto nel gennaio 2024 [doc. 42 annesso all’integrazione del 26 febbraio
2024]), insieme al ricordato incasso di € 500'000.–, dovrebbero verosimilmente
permetterle di rimborsare il suo debito di fr. 512'000.– nei confronti
della RE 1, semmai rinunciando alla propria parte delle royalties incassate dall’PI 1 per le
licenze di cui detiene il diritto d’uso (secondo il contratto del 22 febbraio
2023, doc. 37, art. 9.1).
5.7.3
Agli
atti della procedura di reclamo figura poi la bozza del contratto di vendita
del marchio “__________” che prevede a favore della RE 1 un prezzo di € 3
milioni da pagare in dieci rate fino al 31 dicembre 2028 (doc. 9 ad 7.1), la
cui sottoscrizione è ora sospesa in attesa dell’esito del reclamo in esame
(determinazioni dei commissari del 15 marzo 2024, a pag. 2).
5.7.4
Ora,
non si disconosce che una parte delle ipotesi d’incassi prospettati dalla
debitrice (sopra consid. 4, pagg. 7-8) appaiono al momento attuale piuttosto
vaghe, ma nel contempo un’altra parte è stata confermata da ricavi di una certa
consistenza, che non permettono di ritenere impossibile, “nei tempi ristretti previsti dalla LEF e non nel 2025
e oltre” (sentenza impugnata, pag. 4), la presentazione di un piano di
risanamento o di una proposta di concordato omologabile. Il Pretore aggiunto
non ha considerato che la moratoria definitiva, di quattro a sei mesi (art. 294
cpv. 1 LEF), può essere prorogata fino a un massimo di 24 mesi nei casi
particolarmente complessi (art. 295b cpv. 1 LEF); d’altronde, il piano
di risanamento o la proposta di concordato, che dovrà essere finalizzata durante
la moratoria definitiva, potrebbe anche prevedere pagamenti dilazionati nella
misura in cui permettesse un miglior soddisfacimento dei creditori. Ancora una
volta, pare opportuno lasciare loro la possibilità di esprimersi se del caso
sulla conclusione di un concordato o su un
risanamento (sopra consid. 5.6).
5.8
Anche
in merito alle prospettive di finalizzazione e accettazione del “Term Sheet for the restructuring of certain
indebtedness” (doc. 14) le valutazioni del primo giudice sono
eccessivamente severe. Trattandosi di una (seconda) bozza (“Draft 2”) tale documento non è ovviamente
firmato. La sua discussione e approvazione interverranno nella fase successiva
della procedura (art. 301 e 302 LEF; sopra consid. 5.6). Intanto i commissari
hanno confermato, all’udienza del 9 febbraio 2024, l’esistenza di trattative
con i sei “grandi” creditori volte a giungere a breve termine a un accordo di
risanamento della società. Ove il Pretore aggiunto l’avesse chiesto, la
debitrice avrebbe comunque potuto produrre lo scambio di corrispondenza con gli
stessi (accluso al reclamo quali doc. 7 e 19-24). Certo, nessun grande
creditore, tranne il secondo reclamante (RE
2, doc. 7) e recentemente PI 9 (scritto 6 marzo 2024 accluso alle
determinazioni 15 marzo 2024 dei commissari), ha formalmente aderito a
quello che al momento rimane una (seconda)
bozza, ma nemmeno ha escluso d’acchito
il suo appoggio. Nessun creditore è del resto intervenuto nella
procedura di prima o di secondo grado, rese pubbliche con le otto pubblicazioni
apparse finora sui Fogli ufficiali, per opporsi alla moratoria o caldeggiare il
fallimento. Vero è che a prima vista può apparire arduo ottenere il consenso anche della cinquantina di “piccoli” creditori,
ma lo scoglio dell’unanimità può se del caso essere scansato
trasformando il piano di risanamento in una proposta di concordato, la cui
approvazione richiede “solo” le maggioranze di legge (art. 305 LEF). Non
occorre poi perdere di vista che la soluzione proposta, a prescindere dai dubbi legittimi su alcune ipotesi d’incasso
(sopra consid. 5.7.4), appare comunque sia mi-gliore per i creditori
rispetto a una liquidazione fallimentare, che giungerebbe alla realizzazione a
relativamente corto termine degli attivi della società, con un rischio marcato
di vendita a vil prezzo dei suoi diritti immateriali.
Tenuto
conto del piano di risanamento provvisorio, del piano di liquidità e delle
spiegazioni fornite dalla debitrice e dai commissari in merito alle misure di
ristrutturazione prese e alle fonti di reddito, si può formulare una prognosi
tutto sommato positiva sulla possibilità di giungere al risanamento della
società e all’annullamento della moratoria giusta l’art. 296a LEF (v.
sopra consid. 5.1.1), ricordato che è possibile rinunciare all’esigenza di un pagamento
integrale di tutti i crediti con l’accordo di tutti i creditori o di alcuni di
essi (sentenza del Tribunale federale 5A_495/2016 dell’11 novembre 2016,
consid. 3.1 i.f.; Bauer/Luginbühl,
op. cit., n. 6 ad art. 296a).
5.9
All’udienza
del 9 febbraio 2024 i commissari hanno affermato che se l’accordo di
risanamento non dovesse andare a buon fine a breve, esistono comunque sia
concrete possibilità di percorrere la via del concordato-dividendo.
5.9.1
Per
il primo giudice non è dato di sapere come la società potrebbe ottenere a breve
termine la liquidità, di almeno fr. 2'340'000.–, necessaria a finanziare
un concordato con un dividendo del 10%, sapendo che l’incasso delle royalties
durante gli ultimi sei mesi è stato di circa fr. 300'000.– e che la
possibilità di vendere licenze o altro non è stata minimamente sostanziata. Ha in
particolare ritenuto dubbia la possibilità di vendere le licenze della RE 1 all’PI
1.
5.9.2
A
parte il fatto che i commissari medesimi hanno rilevato che la posizione di
bilancio denominata “tax and social security
payables”, di fr. 321'880.–, classificata come crediti privilegiati,
andrà verosimilmente riclassificata tra i crediti chirografari (doc. 8, pag. 8)
e ridotta, siccome nei confronti dell’AVS e del fisco la società non ha
pendenze di rilievo (doc. 25), di modo che la liquidità necessaria scende a
circa fr. 2 milioni, già si è rilevato che i ricavi dal contratto di
licenza con l’PI 1 sono proseguiti nel 2024 e potrebbero verosimilmente
ammontare a € 750'000.– entro la fine dell’anno (sopra consid. 5.7.1), che
sommati alla liquidità indicata dai commissari nel loro rapporto (doc. 8, pag.
2) in fr. 310'000.– circa ammontano già a oltre fr. 1 milione. Tenuto
conto di queste cifre, la possibilità,
evocata quale “estrema ratio”, di vendere quei diritti all’PI 1, che ha
formulato un’offerta spontanea pari a 2.5 volte le commissioni maturate nel
2023, ovvero di € 1.25 milioni (doc. 28), pare concreta e potrebbe bastare,
insieme ai ricavi citati in precedenza, a finanziare un dividendo del 10% entro
la fine del 2024. Visto l’interesse
economico delle licenze per l’PI 1, che ne ha tratto una cifra d’affare
di oltre fr. 18 milioni solo nel 2023 (rapportati alle commissioni di fr. 500'000.–
percepite dalla RE 1 in base alla sua percentuale del 2.75% [doc. 3, n. 9.2]),
una vendita a un prezzo superiore non è poi da escludere, ancorché non è dato
di sapere l’entità del debito del gruppo facente capo alla RE 1 nei confronti
dell’PI 1, che quest’ultima intende compensare con il prezzo d’acquisto (come
già avviene parzialmente – a concorrenza del 2.25% – per le commissioni
versate per l’uso delle licenze). Altri € 3’000'000.– potrebbero d’altronde
giungere entro la fine dell’anno dalla vendita del marchio “__________” (sopra
consid. 5.7.3).
Sussistono
di conseguenza ragionevoli prospettive di poter finanziare un dividendo del 10%
in tempi utili. Le perplessità sollevate dai commissari, evocate dal primo
giudice, riguardano alcuni crediti della società e non i suoi diritti
immateriali, che non sono computati nel bilancio (rapporto del 6 febbraio 2024,
pagg. 3-5; sopra consid. 5.3). I commissari non hanno d’altronde escluso che
potenzialmente la vendita delle azioni della PI 4, stimate in fr. 16
milioni (pag. 6), potesse permettere di disinteressare in gran parte i
creditori chirografari (sopra consid. 5.5). Dal profilo finanziario, appaiono
dunque verosimili prospettive realistiche di omologazione di un
concordato-dividendo entro i termini di legge (sopra consid. 5.7.4) a riguardo
degl’indizi forniti dai reclamanti (incassi, contratti, ecc., sopra consid.
5.7).
5.9.3
“A mero titolo abbondanziale” il Pretore
aggiunto ha rilevato l’assenza d’indicazione in merito al presupposto della
partecipazione al risanamento degli azionisti della RE 1 stabilito all’art. 306
cpv. 1 n. 3 LEF. Ciò si spiega in realtà perché l’ipotesi principale avanzata
dai reclamanti è quella del risanamento, che tra l’altro prevede implicitamente
un contributo degli azionisti, sotto forma di rinuncia ai redditi da licenze a
favore dei “grandi” creditori (e dei “piccoli” che dovessero scegliere tale
opzione) fino al 2028 e di un bonus del 10% in caso d’incassi superiori a € 18
milioni (doc. 14 ad D1). Se si dovesse ripiegare sull’ipotesi di un concordato-dividendo, a prescindere dalla diatriba
dottrinale sul carattere imperativo o no dell’art. 306 cpv. 1 n. 3 LEF
(v. Umbach-Spahn/ Kesselbach/Bossart
in:
Basler Kommentar, SchKG II, 3a ed. 2021, n. 35 ad art. 306 LEF),
appare verosimile che gli azionisti della RE
1.
saranno disposti a partecipare al risanamento della società pur di
evitare la perdita totale dei loro investimenti che comporterebbe l’apertura
del fallimento.
5.9.4
In definitiva, le condizioni per l’omologazione di
un concordato-dividendo (sopra consid 5.1.2) appaiono così verosimilmente
date.
5.10
In
conclusione, sulla scorta delle allegazioni e dei documenti prodotti dai
reclamanti e dai commissari anche in sede di reclamo, risultano sussistere prospettive realistiche di risanamento della società
o di omologazione di un concordato ordinario con un dividendo di almeno il 10%,
sufficienti ad accogliere i reclami e quindi a riformare la decisione impugnata
nel senso dell’annullamento del fallimento, della concessione della moratoria
definitiva di sei mesi richiesta (art. 294 LEF) e della nomina dei commissari
provvisori, che hanno confermato la propria disponibilità, a commissari della
procedura di moratoria definitiva (art. 295 LEF), fermo restando che se le
citate prospettive di risanamento o di omologazione di un concordato-dividendo
dovessero rivelarsi manifestamente inattendibili
prima della scadenza della moratoria, i commissari chiederanno al
giudice di dichiarare il fallimento della società (art. 296b lett. b
LEF).
6.
Le spese processuali dell’odierno
giudizio (art. 95 cpv. 2 CPC; 54 e 61 cpv. 1 OTLEF) vanno
poste a carico dello Stato, non potendo essere assunte dai reclamanti, che
risultano vincenti (art. 107
cpv. 2 CPC per analogia e Tappy in:
Commentaire romand, Code de procédure civile, 2a ed. 2018, n. 37 ad
art. 107 CPC). Il Cantone non può invece essere costretto a
rifondere ripetibili ai reclamanti visto il silenzio qualificato dell’art. 107
cpv. 2 CPC (cfr. sentenza della CEF 14.2019.131 del 16 agosto 2019,
consid. 7; Tappy, op. cit., n. 35
ad art. 107).
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia:
1. Le
cause dipendenti dai reclami interposti dalla RE 1 (14.2024.31) e da RE 2 (14.2024.33) sono congiunte.
2. I
reclami sono accolti e di conseguenza:
1. La
dichiarazione di fallimento pronunciata il 14 febbraio 2024 dalla Pretura del
Distretto di Bellinzona nei confronti della RE 1 è annullata.
2. Alla
RE 1 è concessa una moratoria in via definitiva di sei mesi a far tempo dal 14
febbraio 2024.
3. Quali
commissari del concordato sono nominati CM 2 e l’avv. CM 1.
4. Le
note d’onorario dei commissari provvisori sono approvate e poste a carico della
RE 1.
5. L’anticipo
di fr. 10'000.– versato dalla RE 1 sul conto del Tribunale è girato al
commissario CM 2 quale primo anticipo per le competenze e spese dei commissari
(comprese quelle relative alla moratoria provvisoria rimaste eventualmente
scoperte).
6. È
assegnato alla RE 1 un termine di 20 giorni per versare direttamente ai
commissari un ulteriore anticipo di fr. 10'000.– per le loro competenze e
spese in relazione alla moratoria definitiva.
3. È
ordinata la pubblicazione dei dispositivi n. 1 a 3 della presente decisione sul
Foglio ufficiale svizzero di commercio e sul Foglio ufficiale del Cantone
Ticino.
4. Non si riscuotono spese processuali. Fatta salva
un’eventuale compensazione, quelle anticipate dai reclamanti, di fr. 700.–
ognuno, sono restituite loro. Le spese di pubblicazione relative al dispositivo
n. 3 sono poste a carico della RE 1 e vengono detratte dall’anticipo di fr. 700.–
da retrocederle.
5. Notificazione a:
– ;
– RE 2 – __________;
– __________.
Comunicazione a:
– Pretura
del Distretto di Bellinzona;
– Ufficio
di esecuzione, Bellinzona;
– Ufficio
dei fallimenti, Viganello;
– Ufficio
del registro di commercio, Biasca;
– Ufficio
del registro fondiario, Bellinzona.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il
presidente La
cancelliera
Rimedi
giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).