14.2024.32
Rigetto provvisorio dell’opposizione. Indennizzo per torto morale in seguito a reazione avversa da antibiotico. Competenza (limitata) del giudice del rigetto dell’opposizione
3 luglio 2024Italiano11 min
agenti terapeutici (Swissmedic) una reazione avversa (RA) al citato antibiotico.
Source ti.ch
Incarto n.
14.2024.32
Lugano
3 luglio 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
cancelliere:
Ferrari
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa SO.__________ (rigetto provvisorio dell’opposizione) della
Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 29 gennaio
2024 da
RE 1, __________
contro
Ente Ospedaliero Cantonale (EOC), Bellinzona
giudicando sul reclamo del 19 febbraio 2024 presentato da RE 1 contro
la decisione emessa il 31 gennaio 2024 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Dal 3 all’8 febbraio e dal 4 all’8
marzo 2021, RE 1 è rimasto degente presso l’Ente Ospedaliero Cantonale
(EOC), dove gli è stato somministrato l’antibiotico __________.
Fatti
B. Il
22 settembre 2022, RE 1 ha notificato all’Istituto svizzero per gli
agenti terapeutici (Swissmedic) una reazione avversa (RA) al citato antibiotico.
Ha spiegato che aveva sofferto la rottura di entrambi i tendini di Achille e
dolore per un mese, e che attualmente soffre di claudicazione permanente. Visto
che a suo dire ha patito un danno permanente e che la pericolosità dell’antibiotico
è nota, ha chiesto a chi rivolgersi per ottenere un indennizzo per torto
morale. L’11 novembre 2022, RE 1 ha illustrato il suo caso all’EOC,
chiedendogli di aprire un incarto, allo scopo di riconoscergli un indennizzo
per torto morale.
C. Con
email dell’11 maggio 2023, la PI 1, assicuratore dell’EOC per la responsabilità
civile, ha negato che il comportamento dell’Ente sia contrario all’arte medica.
Il 19 giugno 2023 RE 1, ha preteso dall’EOC un indennizzo per torto morale
di fr. 200'000.–.
D. Con
precetto esecutivo n. __________ emesso il 19 ottobre 2023 dalla sede di Lugano
dell’Ufficio d’esecuzione, RE 1 ha escusso l’EOC per l’incasso di fr. 200'000.–
oltre agli interessi del 5% dal 19 giugno 2023, indicando quale causa del
credito il “Torto morale art.
45 CO. Lettera di risarcimento del 19 giugno 2023 Danni irreparabili da __________”.
E. Avendo
l’EOC interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 29 gennaio
2024 RE 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura del Distretto di
Lugano, sezione 5.
F. Statuendo con decisione del 31 gennaio 2024, il Pretore ha respinto l’istanza,
ponendo a carico dell’istante le spese processuali di fr. 70.– senz’assegnare
ripetibili.
G. Contro
la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 19 febbraio 2024, affinché “convalidi il rigetto della opposizione da [lui] effettuato”
e intervenga sulla prassi dell’Ente di “NON AVVISARE I PAZIENTI
DELLE POSSIBILI CONSEGUENZE
[nella somministrazione della
__________] e neppure istruire adeguatamente sui rischi IL PROPRIO
PERSONALE”. Con scritto del 1° maggio 2024, il
reclamante ha prodotto un referto che lo concerne. Visto il prevedibile esito
dell’odierno giudizio, il reclamo non è stato notificato alla controparte per
osservazioni.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3.
CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla
Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.
e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro
dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è
avvenuta in concreto a RE 1 il 7 febbraio 2024, il termine d’impugnazione è
scaduto sabato 17 febbraio, per cui la scadenza è stata riportata a lunedì 19
febbraio (art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF). Presentato
quello stesso giorno (data del timbro postale), il reclamo è dunque tempestivo.
1.2
La Camera decide in linea di principio in
base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2
CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate
(art. 321 cpv. 1 CPC)
contenute nel reclamo (DTF 147 III 176 consid. 4.2.1, pag. 179 e i rimandi). Secondo l’art. 320
CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del
diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che
sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi
(art. 326 cpv. 1 CPC).
In
quanto nuovi, i documenti prodotti per la prima volta in seconda sede, ovvero
le email dell’11 maggio e del 29 giugno 2023, nonché il referto, sono
inammissibili e pertanto la Camera non ne terrà conto ai fini dell’odierno
giudizio. Non costituiscono ad ogni modo un titolo di rigetto dell’opposizione
(v. sotto consid. 5).
2.
In virtù dell’art. 82 LEF, il giudice
pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione ove il credito posto in
esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito constatato mediante atto
pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso sollevi e
giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di
debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura sommaria documentale (Urkundenprozess), il
cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione, bensì
l’esistenza di un titolo esecutivo (DTF 147 III
176.
consid. 4.2.1), così da determinare rapidamente i ruoli delle parti
in un eventuale processo ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; sentenza del
Tribunale federale 5A_552/2021 del 5 gennaio 2022 consid. 2.3). Il giudice verifica
solo la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore – la sua natura
formale – e vi conferisce forza esecutiva senza indugio (art. 84 cpv. 2 LEF)
ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni liberatorie, in
linea di massima mediante documenti (art. 254 cpv. 1 CPC; DTF 145 III 160
consid. 5.1). La decisione di rigetto provvisorio dispiega solo effetti di
diritto esecutivo, senza regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 148
III 225 consid. 4.1.1). Il pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto
di sottoporre nuovamente il litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2
LEF; DTF 143 III 564 consid. 4.1 e 136 III 528 consid. 3.2).
3.
Nella
decisione impugnata, il Pretore ha statuito che, “senza entrare nel merito della bontà del diritto dell’escutente
all’incasso di una somma a titolo di torto morale […]” nella documentazione
agli atti “non si ritrova
alcuna scrittura privata”, ovvero un documento, “firmat[o] dai legittimi rappresentanti dell’escussa”, da cui si evince l’impegno della convenuta a pagare all’escutente l’importo
posto in esecuzione o comunque di riconoscerglielo. Ha
pertanto respinto l’istanza.
4.
Nel
reclamo, RE 1 critica il Pretore per “non essere entrato nel merito” di una
questione che interessa la salute di tutti i cittadini. Afferma che l’essenza
dell’istanza, “un’ingiustizia,
che va al più presto sottoposta al Tribunale federale”,
è l’approfondimento del fatto che la Swissmedic “non interviene MAI per evitare situazioni sgradevoli
nei contratti” tra l’EOC
e
il produttore della __________, anche perché i (molti) pazienti che hanno
patito una RA all’antibiotico non lo hanno mai notificato. Chiede pertanto che
la Camera “convalidi il
rigetto della opposizione da [lui]
effettuato”.
4.1
Costituisce un riconoscimento di debito nel senso dell’art.
82.
cpv. 1 LEF l’atto pubblico o la scrittura privata, firmata dall’escusso o
dal suo rappresentante, da cui si evince la sua volontà di pagare (o perlomeno
di riconoscere) all’escutente, senza riserve né condizioni, una somma di denaro
determinata, o facilmente determinabile, ed esigibile (DTF 139 III 297 consid.
2.3.1
con rimandi). Conditio sine qua non
è che l’importo riconosciuto sia facilmente determinabile secondo criteri
oggettivi stabiliti già al momento della sottoscrizione del riconoscimento (cfr. DTF
139.
III 297 consid. 2.3.1, pag. 302) e sottratti a possibilità di modifica
unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (Cometta, Il rigetto provvisorio dell’opposizione nella
prassi giudiziaria ticinese, in Rep 1989, pag. 338 con rif.).
4.2
Nella
fattispecie, RE 1 perde di vista di aver presentato una “domanda di rigetto
dell’opposizione in virtù degli articoli 80/ 82 LEF” (sull’apposito modulo,
act. I), precisando con la dovuta crocetta di chiedere il rigetto provvisorio.
Ora, l’unico oggetto (e scopo) di quel genere di procedura è quello di
verificare l’esistenza di un titolo di rigetto dell’opposizione nel senso
dell’art. 82 cpv. 1 LEF e di rigettare l’opposizione, consentendo la
prosecuzione dell’esecuzione, ove l’escusso non sollevi e giustifichi
immediatamente eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito (sopra
consid. 2). Altre domande, volte ad esempio al risarcimento del torto morale o
alla tutela della salute dei cittadini, devono essere presentate con un altro
tipo di procedura (sotto consid. 6 e 7). Il Pretore ha pertanto rettamente
limitato il suo giudizio alla questione del titolo di rigetto.
5.
RE
1.
sostiene che nella documentazione agli atti una “scrittura privata” in realtà
ci sia, ovvero lo scritto della PI 1 dell’11 maggio 2023, “in rappresentanza di EOC”, ch’egli ritiene però insoddisfacente, poiché non si esprime sulla sua
richiesta di un indennizzo per torto morale. A suo dire è normale che “non si evinc[a…] l’impegno della convenuta a pagare”, giacché l’EOC è conosciuto per fare resistenza.
Lo
scritto in questione, invero, non costituisce manifestamente un titolo di
rigetto provvisorio nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF, poiché non contiene
alcun riconoscimento da parte dell’EOC (eventualmente per il tramite della PI 1)
dell’obbligo di risarcire il torto morale di fr. 200'000.– fatto valere da
RE 1, anzi, come dallo stesso ammesso, la PI 1 non si è espressa sulla sua
richiesta, ma ha semplicemente negato che il comportamento dell’EOC sia contrario all’arte medica. Che l’Ente sia
solito opporsi alle richieste d’indennizzo oppure no, sta di fatto che
manca un documento con cui l’escusso s’impegna a pagare all’escutente una somma di denaro o comunque gliela riconosca
(sopra consid. 4.1). Al riguardo, la decisione impugnata è ineccepibile.
6.
RE
1.
fa notare che nello scritto dell’11 maggio 2023 la PI 1, da un lato, ha
ammesso che pazienti con il suo stato di salute sono soggetti a un rischio
accresciuto di sviluppare una RA all’antibiotico, dall’altro, ha precisato che
tale farmaco è la “prima linea
antibiotico-terapia orale” contro le infezioni da Pseudomonas aeruginosa, ciò ch’egli ritiene errato per pazienti con il suo stato di salute,
poiché il rischio di una RA è invece una certezza, ciò che reputa “più che sufficiente per la richiesta di un
torto morale da addebitare alla prassi di EOC”.
Tale
argomentazione non riguarda la questione del titolo di rigetto, bensì quella –
di merito – relativa all’esistenza di una pretesa di risarcimento del torto
morale, che esula dalla procedura in esame (sopra consid. 4.2). La pretesa di
merito va semmai fatta valere con una causa contro l’EOC a norma dell’art. 22
cpv. 1 della Legge sulla responsabilità civile degli enti pubblici e degli
agenti pubblici (LResp, RL 166.100; v. pure art. 20 della Legge sull’EOC, RL 811.100), la quale impone il rispetto di alcuni atti
formali, in particolare la notifica della pretesa di risarcimento all’ente
pubblico entro un anno dal giorno in cui il danno è conosciuto (art. 19 e 25
LResp). Nulla può quindi essere rimproverato al Pretore per non essere entrato
in materia sule pretese di merito.
7.
Da
ultimo, anche gl’interventi richiesti dal reclamante sulla prassi dell’EOC
esulano dal tema del rigetto dell’opposizione (sopra consid. 4.2).
È semmai competenza della Commissione di vigilanza sanitaria (CVSan) presso l’Ufficio
di sanità. Anche su questo punto il reclamo è irricevibile, ciò che ne segna
il definitivo esito. Il giudizio odierno non pregiudica la facoltà per il
reclamante di far valere le sue ragioni in procedura ordinaria (sopra consid.
6) e di chiedere a titolo accessorio il rigetto definitivo dell’opposizione
(art. 79 LEF e sopra consid. 2).
8.
La tassa del presente giudizio, stabilita
in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non
si pone invece problema di ripetibili, giacché il reclamo non è stato
notificato alla controparte per osservazioni.
9.
Circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 200'000.–,
raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.
74.
cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia:
1. Nella misura in cui è ricevibile, il
reclamo è respinto.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 70.– relative al presente giudizio,
già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.
3. Notificazione a:
– RE 1, __________,
__________;
– CO 1, __________,
__________,
__________.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente Il
cancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).