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Decisione

14.2024.32

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Indennizzo per torto morale in seguito a reazione avversa da antibiotico. Competenza (limitata) del giudice del rigetto dell’opposizione

3 luglio 2024Italiano11 min

agenti terapeutici (Swissmedic) una reazione avversa (RA) al citato antibiotico.

Source ti.ch

Incarto n.

14.2024.32

Lugano

3 luglio 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques,

presidente

cancelliere:

Ferrari

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) nella causa SO.__________ (rigetto provvisorio dell’opposizione) della

Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 29 gennaio

2024 da

RE 1, __________

contro

Ente Ospedaliero Cantonale (EOC), Bellinzona

giudicando sul reclamo del 19 febbraio 2024 presentato da RE 1 contro

la decisione emessa il 31 gennaio 2024 dal Pretore;

ritenuto

in fatto: A. Dal 3 all’8 febbraio e dal 4 all’8

marzo 2021, RE 1 è rima­sto degente presso l’Ente Ospedaliero Cantonale

(EOC), dove gli è stato somministrato l’antibiotico __________.

Fatti

B. Il

22 settembre 2022, RE 1 ha notificato all’Istituto svizzero per gli

agenti terapeutici (Swissmedic) una reazione avversa (RA) al citato antibiotico.

Ha spiegato che aveva sofferto la rottura di entrambi i tendini di Achille e

dolore per un mese, e che attualmente soffre di claudicazione permanente. Visto

che a suo dire ha patito un danno permanente e che la pericolosità dell’antibiotico

è nota, ha chiesto a chi rivolgersi per ottenere un indennizzo per torto

morale. L’11 novembre 2022, RE 1 ha illustrato il suo caso all’EOC,

chiedendogli di aprire un incarto, allo scopo di riconoscergli un indennizzo

per torto morale.

C. Con

email dell’11 maggio 2023, la PI 1, assicuratore dell’EOC per la responsabilità

civile, ha negato che il comportamento dell’Ente sia contrario all’arte medica.

Il 19 giugno 2023 RE 1, ha preteso dall’EOC un indennizzo per torto morale

di fr. 200'000.–.

D. Con

precetto esecutivo n. __________ emesso il 19 ottobre 2023 dalla sede di Lugano

dell’Ufficio d’esecuzione, RE 1 ha escusso l’EOC per l’incasso di fr. 200'000.–

oltre agli interessi del 5% dal 19 giugno 2023, indicando quale causa del

credito il “Torto morale art.

45 CO. Lettera di risarcimento del 19 giugno 2023 Danni irreparabili da __________”.

E. Avendo

l’EOC interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 29 gennaio

2024 RE 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura del Distretto di

Lugano, sezione 5.

F. Statuendo con decisione del 31 gennaio 2024, il Pretore ha respinto l’istanza,

ponendo a carico dell’istante le spese processuali di fr. 70.– senz’assegnare

ripetibili.

G. Contro

la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 19 febbraio 2024, affinché “convalidi il rigetto della opposizione da [lui] effettuato”

e intervenga sulla pras­si dell’Ente di “NON AVVISARE I PAZIENTI

DELLE POSSIBILI CON­SEGUENZE

[nella somministrazione della

__________] e neppure istruire adeguatamente sui rischi IL PROPRIO

PERSONALE”. Con scritto del 1° maggio 2024, il

reclamante ha prodotto un referto che lo concerne. Visto il prevedibile esito

dell’odierno giudizio, il reclamo non è stato notificato alla controparte per

osservazioni.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’oppo­sizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

3.

CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla

Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.

e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro

dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è

avvenuta in concreto a RE 1 il 7 febbraio 2024, il termine d’impugnazione è

scaduto sabato 17 febbraio, per cui la scadenza è stata riportata a lunedì 19

febbraio (art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF). Presentato

quello stesso giorno (data del timbro postale), il reclamo è dunque tempestivo.

1.2

La Camera decide in linea di principio in

base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2

CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate

(art. 321 cpv. 1 CPC)

contenute nel reclamo (DTF 147 III 176 consid. 4.2.1, pag. 179 e i rimandi). Secondo l’art. 320

CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del

diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che

sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi

(art. 326 cpv. 1 CPC).

In

quanto nuovi, i documenti prodotti per la prima volta in seconda sede, ovvero

le email dell’11 maggio e del 29 giugno 2023, nonché il referto, sono

inammissibili e pertanto la Camera non ne terrà conto ai fini dell’odierno

giudizio. Non costituiscono ad ogni modo un titolo di rigetto dell’opposizione

(v. sotto consid. 5).

2.

In virtù dell’art. 82 LEF, il giudice

pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione ove il credito posto in

esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito constatato mediante atto

pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso sollevi e

giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di

debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura sommaria documentale (Urkundenprozess), il

cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione, bensì

l’esistenza di un titolo esecutivo (DTF 147 III

176.

consid. 4.2.1), così da determinare rapidamente i ruoli delle parti

in un eventuale processo ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; sentenza del

Tribunale federale 5A_552/2021 del 5 gennaio 2022 consid. 2.3). Il giudice verifica

solo la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore – la sua natura

formale – e vi conferisce forza esecutiva senza indugio (art. 84 cpv. 2 LEF)

ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni liberatorie, in

linea di massima mediante documenti (art. 254 cpv. 1 CPC; DTF 145 III 160

consid. 5.1). La decisione di rigetto provvisorio dispiega solo effetti di

diritto esecutivo, senza regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 148

III 225 consid. 4.1.1). Il pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto

di sottoporre nuovamente il litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2

LEF; DTF 143 III 564 consid. 4.1 e 136 III 528 consid. 3.2).

3.

Nella

decisione impugnata, il Pretore ha statuito che, “senza entrare nel merito della bontà del diritto dell’escutente

all’incasso di una somma a titolo di torto morale […]” nella documentazione

agli atti “non si ritrova

alcuna scrittura privata”, ovvero un documento, “firma­t[o] dai legittimi rappresentanti dell’escussa”, da cui si evince l’impegno della convenuta a pagare all’escutente l’importo

posto in esecuzione o comunque di riconoscerglielo. Ha

pertanto respinto l’istanza.

4.

Nel

reclamo, RE 1 critica il Pretore per “non essere entrato nel merito” di una

questione che interessa la salute di tutti i cittadini. Afferma che l’essenza

dell’istanza, “un’ingiustizia,

che va al più presto sottoposta al Tribunale federale”,

è l’approfondimento del fatto che la Swissmedic “non interviene MAI per evitare situazioni sgradevoli

nei contratti” tra l’EOC

e

il produttore della __________, anche perché i (molti) pazienti che hanno

patito una RA all’antibiotico non lo hanno mai notificato. Chiede pertanto che

la Camera “convalidi il

rigetto della opposizione da [lui]

effettuato”.

4.1

Costituisce un riconoscimento di debito nel senso dell’art.

82.

cpv. 1 LEF l’atto pubblico o la scrittura privata, firmata dall’escusso o

dal suo rappresentante, da cui si evince la sua volontà di pagare (o perlomeno

di riconoscere) all’escutente, senza riserve né condizioni, una somma di denaro

determinata, o facilmente determinabile, ed esigibile (DTF 139 III 297 consid.

2.3.1

con rimandi). Conditio sine qua non

è che l’importo riconosciuto sia facilmente determinabile secondo criteri

oggettivi stabiliti già al momento della sottoscrizione del riconoscimento (cfr. DTF

139.

III 297 consid. 2.3.1, pag. 302) e sottratti a possibilità di modifica

unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (Cometta, Il rigetto provvisorio dell’opposizione nella

prassi giudiziaria ticinese, in Rep 1989, pag. 338 con rif.).

4.2

Nella

fattispecie, RE 1 perde di vista di aver presentato una “domanda di rigetto

dell’opposizione in virtù degli articoli 80/ 82 LEF” (sull’apposito modulo,

act. I), precisando con la dovuta crocetta di chiedere il rigetto provvisorio.

Ora, l’unico oggetto (e scopo) di quel genere di procedura è quello di

verificare l’esisten­­za di un titolo di rigetto dell’opposizione nel senso

dell’art. 82 cpv. 1 LEF e di rigettare l’opposizione, consentendo la

prosecuzione dell’esecuzione, ove l’escusso non sollevi e giustifichi

immediatamente eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito (sopra

consid. 2). Altre domande, volte ad esempio al risarcimento del torto morale o

alla tutela della salute dei cittadini, devono essere presentate con un altro

tipo di procedura (sotto consid. 6 e 7). Il Pretore ha pertanto rettamente

limitato il suo giudizio alla questione del titolo di rigetto.

5.

RE

1.

sostiene che nella documentazione agli atti una “scrittura privata” in realtà

ci sia, ovvero lo scritto della PI 1 del­l’11 maggio 2023, “in rappresentanza di EOC”, ch’egli ritiene però insoddisfacente, poiché non si esprime sulla sua

richiesta di un indennizzo per torto morale. A suo dire è normale che “non si evin­c[a…] l’impegno della convenuta a pagare”, giacché l’EOC è conosciuto per fare resistenza.

Lo

scritto in questione, invero, non costituisce manifestamente un titolo di

rigetto provvisorio nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF, poiché non contiene

alcun riconoscimento da parte dell’EOC (eventualmente per il tramite della PI 1)

dell’obbligo di risarcire il torto morale di fr. 200'000.– fatto valere da

RE 1, anzi, come dallo stesso ammesso, la PI 1 non si è espressa sulla sua

richiesta, ma ha semplicemente negato che il comportamento del­l’EOC sia contrario all’arte medica. Che l’Ente sia

solito opporsi alle richieste d’indennizzo oppure no, sta di fatto che

manca un documento con cui l’escusso s’impegna a pagare all’escutente una somma di denaro o comunque gliela riconosca

(sopra consid. 4.1). Al riguardo, la decisione impugnata è ineccepibile.

6.

RE

1.

fa notare che nello scritto dell’11 maggio 2023 la PI 1, da un lato, ha

ammesso che pazienti con il suo stato di salute sono soggetti a un rischio

accresciuto di sviluppare una RA all’antibiotico, dall’altro, ha precisato che

tale farmaco è la “prima linea

antibiotico-terapia orale” contro le infezioni da Pseudomonas aeruginosa, ciò ch’egli ritiene errato per pazienti con il suo stato di salute,

poiché il rischio di una RA è invece una certezza, ciò che reputa “più che sufficiente per la richiesta di un

torto morale da addebitare alla prassi di EOC”.

Tale

argomentazione non riguarda la questione del titolo di rigetto, bensì quella –

di merito – relativa all’esistenza di una pretesa di risarcimento del torto

morale, che esula dalla procedura in esame (sopra consid. 4.2). La pretesa di

merito va semmai fatta valere con una causa contro l’EOC a norma dell’art. 22

cpv. 1 della Legge sulla responsabilità civile degli enti pubblici e degli

agenti pubblici (LResp, RL 166.100; v. pure art. 20 della Legge sull’EOC, RL 811.100), la quale impone il rispetto di alcuni atti

formali, in particolare la notifica della pretesa di risarcimento all’ente

pubblico entro un anno dal giorno in cui il danno è conosciuto (art. 19 e 25

LResp). Nulla può quindi essere rimproverato al Pretore per non essere entrato

in materia sule pretese di merito.

7.

Da

ultimo, anche gl’interventi richiesti dal reclamante sulla prassi dell’EOC

esulano dal tema del rigetto dell’opposizione (sopra consid. 4.2).

È semmai competenza della Commissione di vigilanza sanitaria (CVSan) presso l’Ufficio

di sanità. Anche su questo pun­to il reclamo è irricevibile, ciò che ne segna

il definitivo esito. Il giudizio odierno non pregiudica la facoltà per il

reclamante di far valere le sue ragioni in procedura ordinaria (sopra consid.

6) e di chiedere a titolo accessorio il rigetto definitivo dell’opposizione

(art. 79 LEF e sopra consid. 2).

8.

La tassa del presente giudizio, stabilita

in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non

si pone invece problema di ripetibili, giacché il reclamo non è stato

notificato alla controparte per osservazioni.

9.

Circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 200'000.–,

raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia:

1. Nella misura in cui è ricevibile, il

reclamo è respinto.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 70.– relative al presente giudizio,

già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.

3. Notificazione a:

– RE 1, __________,

__________;

– CO 1, __________,

__________,

__________.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente Il

cancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).