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Decisione

14.2024.34

Rigetto definitivo dell’opposizione. Alimenti per la figlia indicizzati al rincaro. Pagamento parziale. Annullamento dell’esecuzione. Spese processuali

22 luglio 2024Italiano15 min

precetto esecutivo n. __________ emesso l’11 ottobre 2023 dalla sede di Biasca dell’Ufficio d’esecuzione (UE), CO

Source ti.ch

Incarto n.

14.2024.34

Lugano

22 luglio 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques,

presidente

cancelliera:

Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) nella causa SO.2023.483 (rigetto definitivo dell’opposizione) della

Giudicatura di pace del Circolo di Bellinzona promossa con istanza erroneamente

datata del 7 giugno 2021 da

CO 1

(patrocinata dall’__________ PA 1 __________)

contro

RE 1

(patrocinato dall’__________ PA 2 __________)

giudicando sul reclamo del 29 febbraio 2024 presentato da RE 1 contro

la decisione emessa il 14 febbraio 2024 dal Giudice di pace supplente;

ritenuto

in fatto: A. Con sentenza del 26 novembre 2015 il Pretore aggiunto del distretto

di Lugano, sezione 3, ha sciolto per divorzio il matrimonio tra CO 1 e RE 1 e

ha omologato la convenzione sulle conseguenze accessorie del divorzio del 13

agosto 2015 in particolare per quanto

attiene all’impegno del marito di ver­sare un contributo alimentare a

favore della figlia comune __________ di fr. 1'350.– oltre alla parte, di fr. 130.–,

eccedente il minimo legale degli assegni familiari incassati dalla madre, con

la precisazione secondo cui “i

contributi di mantenimento (…) sono adeguati annualmente all’indice nazionale

dei prezzi al consumo fissato dal­l’Ufficio federale di statistica, la prima

volta il mese di gennaio 2016, indice base quello del mese della firma della

presente convenzione, ogni volta per rapporto dell’indice di novembre dell’anno

precedente, a meno che il padre non fornisca la prova che il suo reddito non ha

tenuto il passo con il rincaro; in quest’ultima evenienza il contributo di mantenimento verrà adeguato all’effettivo

rincaro percepito sul pro­prio stipendio dal padre”.

Fatti

B. Con

precetto esecutivo n. __________ emesso l’11 ottobre 2023 dalla sede di Biasca dell’Ufficio d’esecuzione (UE), CO

1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 1'597.65 oltre agli

interessi del 5% dal 31 agosto 2023 (indicando quale causa del credito il “Conguaglio differenza contributi alimentari

indicizzati (gennaio 2016 – settembre 2023)”) e fr. 1'420.55

oltre agli interessi del 5% dal 5 ottobre 2023 (per “Contributo alimentare di ottobre 2023”).

C. Avendo

RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza verosimilmente

del 24 ottobre 2023 CO 1 ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Giudicatura

di pace del Circolo di Bellinzona limitatamente a fr. 1'668.20 (in luogo

di fr. 3'018.20) oltre agl’interessi del 5% su fr. 1'597.65 dal 31

agosto 2023 e su fr. 70.55 (pari all’adeguamento al rincaro del contributo

di ottobre 2023) dal 5 ottobre 2023. Nel termine impartito, il convenuto si è

opposto all’istanza con osservazioni scritte del 29 novembre 2023. Nella replica e duplica spontanee del 12 e 23 dicem­bre

2023, le parti hanno ribadito le loro posizioni contrastanti.

D. Statuendo con decisione del 14 febbraio 2024, il Giudice di pace supplente

ha parzialmente accolto l’istanza e rigettato in via definitiva l’opposizione limitatamente

a fr. 1'597.65, oltre agl’interessi del 5% dal 30 settembre 2023 (anziché

dal 31 agosto 2023), e a fr. 70.55 senza interessi (anziché dal 5 ottobre

2023), ponendo a carico del convenuto le spese processuali di fr. 250.– e

un’inden­nità di fr. 540.– a favore dell’istante.

E. Contro

la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 29 febbraio 2024 per ottenerne,

previo conferimento dell’effetto sospensivo, in via principa­le l’annullamento

e la reiezione dell’istanza e in via subordinata l’annullamento e la

retrocessione dell’incarto al primo giudice, in entrambi i casi senza prelievo

di tasse o spese e protestate congrue ripetibili. Il 27 marzo 2024 la Camera ha

dichiarato inammissibile la domanda di conferimento dell’effetto sospensivo

presentata con l’impugnazione. Stante il

prevedibile esito dell’odierno giu-dizio, il reclamo non è stato

notificato alla controparte per osservazioni.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’oppo­­sizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

3.

CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla

Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.

e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro

dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è

avvenuta in concreto al patrocinatore di RE 1 il 19 febbraio 2024, il termine d’impugnazione

è scaduto giovedì 29 febbraio. Presentato quello stesso giorno (data del timbro

postale), il reclamo è dunque tempestivo.

1.2

La Camera decide in linea di principio in

base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2

CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate

(art. 321 cpv. 1 CPC)

contenute nel reclamo (DTF 147 III 176 consid. 4.2.1, pag. 179 e i rimandi). Secondo l’art. 320

CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del

diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che

sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi

(art. 326 cpv. 1 CPC).

2.

In

virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione

ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria

esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che

dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il

pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura

di rigetto è una procedura sommaria documentale (Urkundenprozess), il cui

scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza

di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo

prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva

senza indugio (art. 84 cpv. 2 LEF) ove l’escusso non dimostri immediatamente

una delle eccezioni liberatorie enumerate all’art. 81 LEF (DTF 139 III 444,

consid. 4.1.1).

3.

Nella decisione impugnata, preso atto che l’istante pretendeva un’indicizzazione

dei contributi alimentari di fr. 1'668.20 complessivi sulla base dell’indice

dei prezzi al consumo (IPC) da gennaio 2016 a ottobre 2023, mentre il convenuto

negava ogni indicizzazione sostenendo che il proprio reddito non avesse “tenuto

il pas­so” con il rincaro, il Giudice di pace supplente ha constatato che negli

anni dal 2017 al 2022 la differenza tra gli stipendi effettivamente percepiti dall’escusso

e quelli ch’egli avrebbe dovuto ricevere in base all’IPC ammontava a fr. 4'202.50,

pari allo 0.009% sul totale, sicché si poteva ragionevolmente affermare che lo

stipendio del convenuto aveva “mantenuto il passo con il rincaro”. In

definitiva ha considerato che la convenzione di divorzio omologata costituiva

un valido titolo di rigetto per la pretesa posta in esecuzione. Egli ha quindi

accolto integralmente l’istanza, salvo una lie­ve modifica relativa alla data

di decorrenza degl’interessi di mora.

4.

Nel reclamo RE 1 si duole anzitutto della violazione del suo diritto di

essere sentito poiché il giudice di pace supplente non si è espresso sulla sua

richiesta d’annullamento dell’esecu­zione in virtù dell’art. 85 LEF

relativamente al contributo alimentare di ottobre 2023, poiché pagato (vedi punto

n. 15.4 osservazioni all’istanza, duplica spontanea e punto n. 2 del petitum).

4.1

A

parte il fatto che il reclamante, ancorché patrocinato da un avvocato, non ha indicato

nelle sue osservazioni all’istanza la sua volontà di formulare una domanda riconvenzionale (art. 224 cpv. 1 CPC) e al punto 15.4 ha solo, “abbondanzialmente,

richiamato l’art. 85 LEF”, di modo che ci si potrebbe

chiedere se l’attenzione del primo giudice sia stata sufficientemente attirata

sulla questio­ne, egli non ha, comunque sia,

formulato alcuna conclusione

in an­nullamento dell’esecuzione nel petitum

del reclamo, ma si è limitato a chiedere che l’esecuzione venga “fermata” quale conseguenza della reiezione

dell’istanza (cfr. art. 78 cpv. 1 LEF). Non è quindi necessario entrare in

materia.

4.2

Per

abbondanza, la Camera ha verificato d’ufficio (art. 60 CPC) che nei suoi

registri l’UE ha già ridotto la somma oggetto dell’ese­cuzione n. __________ a fr. 1'668.20

(pari alla somma del conguaglio degli adeguamenti al rincaro arretrati, di fr. 1'597.65, e all’adegua­mento degli alimenti di ottobre 2023,

di fr. 70.55), oltre agl’interes­si e

alle spese esecutive. La domanda di annullamento dell’esecu­­zione

limitatamente a quell’ultimo contributo risulta pertanto senza oggetto,

e pertanto irricevibile (art. 59 cpv. 2 lett. a CPC), tranne per quanto

riguarda l’adeguamento di fr. 70.55, di cui il reclamante non ha però

dimostrato il pagamento per mezzo di documenti ai quali si possa attribuire il

valore di una prova piena e immediata (Bangert in: Basler Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n. 33

ad art. 85 LEF) e non solo di mere prove circostanziali, ritenute insufficienti

(DTF 140 III 41 consid. 3.4.1; sentenza del Tribunale federale 5A_674/2012 del

4.

febbraio 2013, consid. 2.1). Stante l’equi­valenza dei concetti di

documenti e del grado di prova agli art. 85 e 81 cpv. 1 LEF (già citata DTF 140

III 41 consid. 3.3.2), in difetto di una ricevuta, la prova del pagamento è da

reputare sufficiente quando risulta dall’estratto del conto bancario o postale

del debitore che conferma l’addebito sul suo conto, a meno che il creditore

dimostri, mediante un estratto del proprio conto, che non vi è stato l’accredito

dell’importo corrispondente (Staehelin

in: Basler Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n. 9b ad art. 81 LEF; Abbet in: Abbet/Veuillet (a cura di), La

mainlevée de l’opposition, 2a ed. 2022, n. 12 ad art. 81 LEF). Lo screenshot del cellulare di RE 1 (doc. 6), da

cui risulterebbe un addebito di fr. 1'410.– a favore di CO 1 il 3 ottobre

2023, non costituisce pertanto una prova sufficiente, perché non risulta che l’accertamento

del bonifico provenga dalla banca presso la quale il reclamante ha il conto.

Certo, l’istante stessa ha ammesso di aver ricevuto il pagamento del contributo

alimentare di ottobre 2023, tuttavia per soli “fr. 1'350.–

oltre AF” (di fr. 130.– secondo la convenzione di divorzio). CO

1.

non ha invece riconosciuto il versamento della quota indicizzata del

contributo di ottobre 2023, di fr. 70.55, a cui ha del resto esteso l’istanza

di rigetto. Anche se fosse stata formulata regolarmente, la domanda del

reclamante, nella misura della sua ricevibilità, avrebbe dovuto essere

respinta.

5.

RE

1.

lamenta un’altra violazione del

suo diritto di essere sentito per il fatto che secondo lui il primo giudice non

ha esposto nella decisione le ragioni – sia fattuali che giuridiche – che l’hanno

portato a non considerare le percentuali del rincaro annuo medio indicate nelle

sue osservazioni all’istanza, rilevando come la media dei rincari annui medi

nel periodo dal 2017 all’ottobre del 2023 sia stata di 0.967 punti percentuali

a fronte di uno 0.009% ritenuto dal Giudice di pace supplente quale "leggero aumento complessivo" dello stipendio, tale da indurlo a concludere

che "lo stipendio del

convenuto ha mantenuto il passo con il rincaro", ciò che il reclamante contesta.

5.1

Il

diritto di essere sentiti garantito dall’art. 29 cpv. 2 Cost. impone all’autorità

di motivare la sua decisione. Secondo la giurispruden­za, è sufficiente ch’essa

menzioni, almeno brevemente, le ragioni che l’hanno guidata e sulle quali ha

basato la sua decisione, affinché la parte interessata possa apprezzarne la

portata e contestar­la con piena cognizione

di causa. L’autorità non è obbligata a espor­re e discutere tutti i

fatti, i mezzi di prova e le censure presentati dalle parti, ma può invece

limitarsi a quelli da lui ritenuti rilevanti (DTF 142 III 433 consid. 4.3.2 con

richiami; sentenza della CEF 14.2018.140 del 28 gennaio 2019 consid. 3). Se le

ragioni che l’hanno guidata possono essere individuate, il diritto a una

decisione motivata è rispettato, anche se la motivazione è errata (sentenze del Tribunale federale 4A_145/2021 del 27

ottobre 2021 con­sid. 4.1 e 4A_209/2022 del 7 giugno 2023 consid. 4.2 e

della CEF 14.2024.15 del 16 luglio 2024 consid. 4).

5.2

Premesso che il datore di lavoro dell’escusso (la Posta) non

adegua gli stipendi al rincaro secondo un indice, bensì definisce annualmente

ad aprile, in accordo con i partner sociali, un importo totale che è poi

distribuito ai collaboratori secondo determinati criteri, il Giudice di pace

supplente ha constatato che negli anni dal 2017 al 2022 la differenza tra gli stipendi

effettivamente percepiti dall’escusso e quelli ch’egli avrebbe ricevuto se

fossero stati adeguati al rincaro in base all’IPC ammontava a fr. 4'202.50,

pari allo 0.009% del totale, sicché si poteva ragionevolmente affermare che lo stipendio del convenuto aveva “mantenuto il passo con

il rin­caro”. Il reclamante disponeva quindi di tutti gli elementi necessari

per impugnare la decisione di prima sede con cognizione di causa, e in

particolare per spiegare i motivi per cui la motivazione del primo giudice

sarebbe errata e perché quella da lui esposta nelle osservazioni all’istanza sarebbe

invece (più) corretta. Non si verifica così alcuna violazione del dovere di

motivazione.

6.

Il

reclamante afferma che la media dei rincari annui medi nel

periodo dal 2017 all’ottobre del 2023 è stata dello 0.967 punti percentuali sicché il "leggero aumento

complessivo" dello

stipendio del­lo 0.009% calcolato dal Giudice di pace

supplente non giustificherebbe in alcuno modo la richiesta d’indicizzazione avanzata

dalla controparte. Ora, RE 1 pare non capire – o finge di non capire –

che lo 0.009%

citato dal Pretore aggiunto non si riferisce al rincaro totale medio del

periodo considerato, ma alla parte del totale dei suoi stipendi eccedente

quello che sarebbe stato se gli stipendi fossero stati adeguati al rincaro in

base all’IPC, ossia fr. 4'202.50, pari allo 0.009% del totale di fr. 460'141.50.

In altre parole, non solo il suo stipendio medio è stato adeguato al rincaro

calcolato secondo l’IPC, ma è anche aumentato in una misura superiore dello

0.009% (che già da sé sola copre la pretesa di fr. 1'597.65 posta in

esecuzione). La condizione d’indicizzazione degli alimenti posta nella

convenzione di divorzio era pertanto adempiuta. Per il resto, il reclamante non

contesta le cifre utilizza­te dal primo giudice né il calcolo del conguaglio

delle differenze tra quanto da lui versato e gli alimenti indicizzati, e

nemmeno spie­ga come giunge alla media dei rincari annui medi dello 0.967 dal 2017

all’ottobre del 2023 e quale sia stato l’aumento medio del suo stipendio nello

stesso periodo. Nella limitata misura in cui è ricevibile, il reclamo va

pertanto respinto anche nel merito.

7.

Per

il reclamante, infine, nulla giustifica la tassa di fr. 250.– posta a suo

carico in prima sede, pari praticamente al massimo previsto dall’art. 48 cpv. 1

OTLEF per le cause con un valore litigioso tra fr. 1'000.– e fr. 10'000.–,

allorquando quello della causa in esame, di fr. 1'668.20, si situa nella

parte bassa della forchetta.

Non

si disconosce che, per una causa sommaria prescritta dalla LEF il cui valore litigioso sia compreso tra fr. 1'000.–

e fr. 10'000.–, l’art. 48 cpv. 1 OTLEF prevede una tassa di

giustizia onnicomprensiva tra fr. 50.– e fr. 300.–. Tuttavia, nel

fissare l’importo della tassa di giustizia nella forchetta prescritta dalla

legge, il giudice dispone di un ampio potere di apprezzamento e può tenere

conto, oltre al valore litigioso, di altri elementi quali il dispendio

lavorativo del giudice superiore o inferiore alla media, il genere e la complessità

della causa, il comportamento delle parti e la situazione finanziaria della

parte chiamata a pagare la tassa (sentenza della CEF 14.2019.232 del 29 aprile

2020, consid. 6 con rinvii). Il reclamante si

riferisce unicamente al valore litigioso e non spende una parola su gli altri elementi.

Insufficientemente motivata, la censura è irricevibile, tanto più ch’egli

nemmeno indica l’importo al quale la tassa dovrebbe essere fissata, disattendo

l’obbligo di quantificare le pretese pecuniarie (DTF 137 III 617 consid. 4.3),

comprese quelle volte a modificare il dispositivo sulle spese (sentenze del

Tribunale federale 4D_61/2011 del 26 ottobre 2011 consid. 2.2 e della CEF

14.2022.49

del 28 settembre 2022 consid. 3.2).

8.

La tassa del presente giudizio,

stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35) segue la

soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Siccome non motivata, la richiesta del

reclamante di non prelevare spese processuali è irricevibile. Non si pone

invece problema di ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è stato

notificato per osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede.

9.

Circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 1'668.20,

non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia:

1. Nella misura in cui è ricevibile, il

reclamo è respinto.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 350.– relative al presente giudizio,

già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.

3. Notificazione a:

– ;

– .

Comunicazione

alla Giudicatura di pace del Circolo di Bellinzona.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

cancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF

(art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie

(art. 46 cpv. 1 LTF).