14.2024.34
Rigetto definitivo dell’opposizione. Alimenti per la figlia indicizzati al rincaro. Pagamento parziale. Annullamento dell’esecuzione. Spese processuali
22 luglio 2024Italiano15 min
precetto esecutivo n. __________ emesso l’11 ottobre 2023 dalla sede di Biasca dell’Ufficio d’esecuzione (UE), CO
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Incarto n.
14.2024.34
Lugano
22 luglio 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
cancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa SO.2023.483 (rigetto definitivo dell’opposizione) della
Giudicatura di pace del Circolo di Bellinzona promossa con istanza erroneamente
datata del 7 giugno 2021 da
CO 1
(patrocinata dall’__________ PA 1 __________)
contro
RE 1
(patrocinato dall’__________ PA 2 __________)
giudicando sul reclamo del 29 febbraio 2024 presentato da RE 1 contro
la decisione emessa il 14 febbraio 2024 dal Giudice di pace supplente;
ritenuto
in fatto: A. Con sentenza del 26 novembre 2015 il Pretore aggiunto del distretto
di Lugano, sezione 3, ha sciolto per divorzio il matrimonio tra CO 1 e RE 1 e
ha omologato la convenzione sulle conseguenze accessorie del divorzio del 13
agosto 2015 in particolare per quanto
attiene all’impegno del marito di versare un contributo alimentare a
favore della figlia comune __________ di fr. 1'350.– oltre alla parte, di fr. 130.–,
eccedente il minimo legale degli assegni familiari incassati dalla madre, con
la precisazione secondo cui “i
contributi di mantenimento (…) sono adeguati annualmente all’indice nazionale
dei prezzi al consumo fissato dall’Ufficio federale di statistica, la prima
volta il mese di gennaio 2016, indice base quello del mese della firma della
presente convenzione, ogni volta per rapporto dell’indice di novembre dell’anno
precedente, a meno che il padre non fornisca la prova che il suo reddito non ha
tenuto il passo con il rincaro; in quest’ultima evenienza il contributo di mantenimento verrà adeguato all’effettivo
rincaro percepito sul proprio stipendio dal padre”.
Fatti
B. Con
precetto esecutivo n. __________ emesso l’11 ottobre 2023 dalla sede di Biasca dell’Ufficio d’esecuzione (UE), CO
1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 1'597.65 oltre agli
interessi del 5% dal 31 agosto 2023 (indicando quale causa del credito il “Conguaglio differenza contributi alimentari
indicizzati (gennaio 2016 – settembre 2023)”) e fr. 1'420.55
oltre agli interessi del 5% dal 5 ottobre 2023 (per “Contributo alimentare di ottobre 2023”).
C. Avendo
RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza verosimilmente
del 24 ottobre 2023 CO 1 ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Giudicatura
di pace del Circolo di Bellinzona limitatamente a fr. 1'668.20 (in luogo
di fr. 3'018.20) oltre agl’interessi del 5% su fr. 1'597.65 dal 31
agosto 2023 e su fr. 70.55 (pari all’adeguamento al rincaro del contributo
di ottobre 2023) dal 5 ottobre 2023. Nel termine impartito, il convenuto si è
opposto all’istanza con osservazioni scritte del 29 novembre 2023. Nella replica e duplica spontanee del 12 e 23 dicembre
2023, le parti hanno ribadito le loro posizioni contrastanti.
D. Statuendo con decisione del 14 febbraio 2024, il Giudice di pace supplente
ha parzialmente accolto l’istanza e rigettato in via definitiva l’opposizione limitatamente
a fr. 1'597.65, oltre agl’interessi del 5% dal 30 settembre 2023 (anziché
dal 31 agosto 2023), e a fr. 70.55 senza interessi (anziché dal 5 ottobre
2023), ponendo a carico del convenuto le spese processuali di fr. 250.– e
un’indennità di fr. 540.– a favore dell’istante.
E. Contro
la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 29 febbraio 2024 per ottenerne,
previo conferimento dell’effetto sospensivo, in via principale l’annullamento
e la reiezione dell’istanza e in via subordinata l’annullamento e la
retrocessione dell’incarto al primo giudice, in entrambi i casi senza prelievo
di tasse o spese e protestate congrue ripetibili. Il 27 marzo 2024 la Camera ha
dichiarato inammissibile la domanda di conferimento dell’effetto sospensivo
presentata con l’impugnazione. Stante il
prevedibile esito dell’odierno giu-dizio, il reclamo non è stato
notificato alla controparte per osservazioni.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3.
CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla
Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.
e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro
dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è
avvenuta in concreto al patrocinatore di RE 1 il 19 febbraio 2024, il termine d’impugnazione
è scaduto giovedì 29 febbraio. Presentato quello stesso giorno (data del timbro
postale), il reclamo è dunque tempestivo.
1.2
La Camera decide in linea di principio in
base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2
CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate
(art. 321 cpv. 1 CPC)
contenute nel reclamo (DTF 147 III 176 consid. 4.2.1, pag. 179 e i rimandi). Secondo l’art. 320
CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del
diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che
sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi
(art. 326 cpv. 1 CPC).
2.
In
virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione
ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria
esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che
dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il
pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura
di rigetto è una procedura sommaria documentale (Urkundenprozess), il cui
scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza
di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo
prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva
senza indugio (art. 84 cpv. 2 LEF) ove l’escusso non dimostri immediatamente
una delle eccezioni liberatorie enumerate all’art. 81 LEF (DTF 139 III 444,
consid. 4.1.1).
3.
Nella decisione impugnata, preso atto che l’istante pretendeva un’indicizzazione
dei contributi alimentari di fr. 1'668.20 complessivi sulla base dell’indice
dei prezzi al consumo (IPC) da gennaio 2016 a ottobre 2023, mentre il convenuto
negava ogni indicizzazione sostenendo che il proprio reddito non avesse “tenuto
il passo” con il rincaro, il Giudice di pace supplente ha constatato che negli
anni dal 2017 al 2022 la differenza tra gli stipendi effettivamente percepiti dall’escusso
e quelli ch’egli avrebbe dovuto ricevere in base all’IPC ammontava a fr. 4'202.50,
pari allo 0.009% sul totale, sicché si poteva ragionevolmente affermare che lo
stipendio del convenuto aveva “mantenuto il passo con il rincaro”. In
definitiva ha considerato che la convenzione di divorzio omologata costituiva
un valido titolo di rigetto per la pretesa posta in esecuzione. Egli ha quindi
accolto integralmente l’istanza, salvo una lieve modifica relativa alla data
di decorrenza degl’interessi di mora.
4.
Nel reclamo RE 1 si duole anzitutto della violazione del suo diritto di
essere sentito poiché il giudice di pace supplente non si è espresso sulla sua
richiesta d’annullamento dell’esecuzione in virtù dell’art. 85 LEF
relativamente al contributo alimentare di ottobre 2023, poiché pagato (vedi punto
n. 15.4 osservazioni all’istanza, duplica spontanea e punto n. 2 del petitum).
4.1
A
parte il fatto che il reclamante, ancorché patrocinato da un avvocato, non ha indicato
nelle sue osservazioni all’istanza la sua volontà di formulare una domanda riconvenzionale (art. 224 cpv. 1 CPC) e al punto 15.4 ha solo, “abbondanzialmente,
richiamato l’art. 85 LEF”, di modo che ci si potrebbe
chiedere se l’attenzione del primo giudice sia stata sufficientemente attirata
sulla questione, egli non ha, comunque sia,
formulato alcuna conclusione
in annullamento dell’esecuzione nel petitum
del reclamo, ma si è limitato a chiedere che l’esecuzione venga “fermata” quale conseguenza della reiezione
dell’istanza (cfr. art. 78 cpv. 1 LEF). Non è quindi necessario entrare in
materia.
4.2
Per
abbondanza, la Camera ha verificato d’ufficio (art. 60 CPC) che nei suoi
registri l’UE ha già ridotto la somma oggetto dell’esecuzione n. __________ a fr. 1'668.20
(pari alla somma del conguaglio degli adeguamenti al rincaro arretrati, di fr. 1'597.65, e all’adeguamento degli alimenti di ottobre 2023,
di fr. 70.55), oltre agl’interessi e
alle spese esecutive. La domanda di annullamento dell’esecuzione
limitatamente a quell’ultimo contributo risulta pertanto senza oggetto,
e pertanto irricevibile (art. 59 cpv. 2 lett. a CPC), tranne per quanto
riguarda l’adeguamento di fr. 70.55, di cui il reclamante non ha però
dimostrato il pagamento per mezzo di documenti ai quali si possa attribuire il
valore di una prova piena e immediata (Bangert in: Basler Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n. 33
ad art. 85 LEF) e non solo di mere prove circostanziali, ritenute insufficienti
(DTF 140 III 41 consid. 3.4.1; sentenza del Tribunale federale 5A_674/2012 del
4.
febbraio 2013, consid. 2.1). Stante l’equivalenza dei concetti di
documenti e del grado di prova agli art. 85 e 81 cpv. 1 LEF (già citata DTF 140
III 41 consid. 3.3.2), in difetto di una ricevuta, la prova del pagamento è da
reputare sufficiente quando risulta dall’estratto del conto bancario o postale
del debitore che conferma l’addebito sul suo conto, a meno che il creditore
dimostri, mediante un estratto del proprio conto, che non vi è stato l’accredito
dell’importo corrispondente (Staehelin
in: Basler Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n. 9b ad art. 81 LEF; Abbet in: Abbet/Veuillet (a cura di), La
mainlevée de l’opposition, 2a ed. 2022, n. 12 ad art. 81 LEF). Lo screenshot del cellulare di RE 1 (doc. 6), da
cui risulterebbe un addebito di fr. 1'410.– a favore di CO 1 il 3 ottobre
2023, non costituisce pertanto una prova sufficiente, perché non risulta che l’accertamento
del bonifico provenga dalla banca presso la quale il reclamante ha il conto.
Certo, l’istante stessa ha ammesso di aver ricevuto il pagamento del contributo
alimentare di ottobre 2023, tuttavia per soli “fr. 1'350.–
oltre AF” (di fr. 130.– secondo la convenzione di divorzio). CO
1.
non ha invece riconosciuto il versamento della quota indicizzata del
contributo di ottobre 2023, di fr. 70.55, a cui ha del resto esteso l’istanza
di rigetto. Anche se fosse stata formulata regolarmente, la domanda del
reclamante, nella misura della sua ricevibilità, avrebbe dovuto essere
respinta.
5.
RE
1.
lamenta un’altra violazione del
suo diritto di essere sentito per il fatto che secondo lui il primo giudice non
ha esposto nella decisione le ragioni – sia fattuali che giuridiche – che l’hanno
portato a non considerare le percentuali del rincaro annuo medio indicate nelle
sue osservazioni all’istanza, rilevando come la media dei rincari annui medi
nel periodo dal 2017 all’ottobre del 2023 sia stata di 0.967 punti percentuali
a fronte di uno 0.009% ritenuto dal Giudice di pace supplente quale "leggero aumento complessivo" dello stipendio, tale da indurlo a concludere
che "lo stipendio del
convenuto ha mantenuto il passo con il rincaro", ciò che il reclamante contesta.
5.1
Il
diritto di essere sentiti garantito dall’art. 29 cpv. 2 Cost. impone all’autorità
di motivare la sua decisione. Secondo la giurisprudenza, è sufficiente ch’essa
menzioni, almeno brevemente, le ragioni che l’hanno guidata e sulle quali ha
basato la sua decisione, affinché la parte interessata possa apprezzarne la
portata e contestarla con piena cognizione
di causa. L’autorità non è obbligata a esporre e discutere tutti i
fatti, i mezzi di prova e le censure presentati dalle parti, ma può invece
limitarsi a quelli da lui ritenuti rilevanti (DTF 142 III 433 consid. 4.3.2 con
richiami; sentenza della CEF 14.2018.140 del 28 gennaio 2019 consid. 3). Se le
ragioni che l’hanno guidata possono essere individuate, il diritto a una
decisione motivata è rispettato, anche se la motivazione è errata (sentenze del Tribunale federale 4A_145/2021 del 27
ottobre 2021 consid. 4.1 e 4A_209/2022 del 7 giugno 2023 consid. 4.2 e
della CEF 14.2024.15 del 16 luglio 2024 consid. 4).
5.2
Premesso che il datore di lavoro dell’escusso (la Posta) non
adegua gli stipendi al rincaro secondo un indice, bensì definisce annualmente
ad aprile, in accordo con i partner sociali, un importo totale che è poi
distribuito ai collaboratori secondo determinati criteri, il Giudice di pace
supplente ha constatato che negli anni dal 2017 al 2022 la differenza tra gli stipendi
effettivamente percepiti dall’escusso e quelli ch’egli avrebbe ricevuto se
fossero stati adeguati al rincaro in base all’IPC ammontava a fr. 4'202.50,
pari allo 0.009% del totale, sicché si poteva ragionevolmente affermare che lo stipendio del convenuto aveva “mantenuto il passo con
il rincaro”. Il reclamante disponeva quindi di tutti gli elementi necessari
per impugnare la decisione di prima sede con cognizione di causa, e in
particolare per spiegare i motivi per cui la motivazione del primo giudice
sarebbe errata e perché quella da lui esposta nelle osservazioni all’istanza sarebbe
invece (più) corretta. Non si verifica così alcuna violazione del dovere di
motivazione.
6.
Il
reclamante afferma che la media dei rincari annui medi nel
periodo dal 2017 all’ottobre del 2023 è stata dello 0.967 punti percentuali sicché il "leggero aumento
complessivo" dello
stipendio dello 0.009% calcolato dal Giudice di pace
supplente non giustificherebbe in alcuno modo la richiesta d’indicizzazione avanzata
dalla controparte. Ora, RE 1 pare non capire – o finge di non capire –
che lo 0.009%
citato dal Pretore aggiunto non si riferisce al rincaro totale medio del
periodo considerato, ma alla parte del totale dei suoi stipendi eccedente
quello che sarebbe stato se gli stipendi fossero stati adeguati al rincaro in
base all’IPC, ossia fr. 4'202.50, pari allo 0.009% del totale di fr. 460'141.50.
In altre parole, non solo il suo stipendio medio è stato adeguato al rincaro
calcolato secondo l’IPC, ma è anche aumentato in una misura superiore dello
0.009% (che già da sé sola copre la pretesa di fr. 1'597.65 posta in
esecuzione). La condizione d’indicizzazione degli alimenti posta nella
convenzione di divorzio era pertanto adempiuta. Per il resto, il reclamante non
contesta le cifre utilizzate dal primo giudice né il calcolo del conguaglio
delle differenze tra quanto da lui versato e gli alimenti indicizzati, e
nemmeno spiega come giunge alla media dei rincari annui medi dello 0.967 dal 2017
all’ottobre del 2023 e quale sia stato l’aumento medio del suo stipendio nello
stesso periodo. Nella limitata misura in cui è ricevibile, il reclamo va
pertanto respinto anche nel merito.
7.
Per
il reclamante, infine, nulla giustifica la tassa di fr. 250.– posta a suo
carico in prima sede, pari praticamente al massimo previsto dall’art. 48 cpv. 1
OTLEF per le cause con un valore litigioso tra fr. 1'000.– e fr. 10'000.–,
allorquando quello della causa in esame, di fr. 1'668.20, si situa nella
parte bassa della forchetta.
Non
si disconosce che, per una causa sommaria prescritta dalla LEF il cui valore litigioso sia compreso tra fr. 1'000.–
e fr. 10'000.–, l’art. 48 cpv. 1 OTLEF prevede una tassa di
giustizia onnicomprensiva tra fr. 50.– e fr. 300.–. Tuttavia, nel
fissare l’importo della tassa di giustizia nella forchetta prescritta dalla
legge, il giudice dispone di un ampio potere di apprezzamento e può tenere
conto, oltre al valore litigioso, di altri elementi quali il dispendio
lavorativo del giudice superiore o inferiore alla media, il genere e la complessità
della causa, il comportamento delle parti e la situazione finanziaria della
parte chiamata a pagare la tassa (sentenza della CEF 14.2019.232 del 29 aprile
2020, consid. 6 con rinvii). Il reclamante si
riferisce unicamente al valore litigioso e non spende una parola su gli altri elementi.
Insufficientemente motivata, la censura è irricevibile, tanto più ch’egli
nemmeno indica l’importo al quale la tassa dovrebbe essere fissata, disattendo
l’obbligo di quantificare le pretese pecuniarie (DTF 137 III 617 consid. 4.3),
comprese quelle volte a modificare il dispositivo sulle spese (sentenze del
Tribunale federale 4D_61/2011 del 26 ottobre 2011 consid. 2.2 e della CEF
14.2022.49
del 28 settembre 2022 consid. 3.2).
8.
La tassa del presente giudizio,
stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35) segue la
soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Siccome non motivata, la richiesta del
reclamante di non prelevare spese processuali è irricevibile. Non si pone
invece problema di ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è stato
notificato per osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede.
9.
Circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 1'668.20,
non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.
74.
cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia:
1. Nella misura in cui è ricevibile, il
reclamo è respinto.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 350.– relative al presente giudizio,
già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.
3. Notificazione a:
– ;
– .
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del Circolo di Bellinzona.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
cancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto
è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF
(art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie
(art. 46 cpv. 1 LTF).