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Decisione

14.2024.35

Rigetto definitivo dell’opposizione. Decisione citata nell’istanza ma non prodotta. Attestato di carenza di beni prodotto solo con il reclamo

3 luglio 2024Italiano6 min

25.04.2022 Ripresa degli ACB n. __________ del 09.05.2019 per un importo di 7'538.65

Source ti.ch

Incarto n.

14.2024.35

Lugano

3 luglio 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques,

presidente

cancelliere:

Ferrari

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) nella causa SO.__________ (rigetto definitivo dell’opposizione) della

Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con istanza 15 dicembre 2023 da

RE 1, __________ (__________)

contro

CO 1, __________

giudicando sul reclamo del 28 febbraio 2024 presentato da RE 1 contro

la decisione emessa il 19 febbraio 2024 dal Pretore;

ritenuto in fatto e

considerando in diritto:

che

con precetto esecutivo n. __________ emesso il 28 settembre 2023 dalla sede di

Bellinzona dell’Ufficio d’esecuzione, RE 1 ha escusso CO 1 per l’incasso di fr. 6'033.60,

indicando quale causa del credito la “Ripresa del­l’ACB numero __________ per un importo di 6'033.60 del

Fatti

07.09.2023 Ripresa dell’ACB numero __________ per un importo di 5'909.25 del

25.04.2022 Ripresa degli ACB n. __________ del 09.05.2019 per un importo di 7'538.65

– incasso fr. 3'000.00 (sblocco garanzia cauzione)”;

che

avendo CO 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 15

dicembre 2023 RE 1 ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Pretura del

Distretto di Bellinzona;

che

statuendo con decisione del 19 febbraio 2024, il Pretore

ha respinto l’istanza, ponendo a carico dell’istante le spese processuali di fr. 100.–;

che

contro la sentenza appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 28 febbraio

2024 per ottenerne implicitamente la riforma nel senso

dell’accoglimen­­to dell’istanza;

che

la sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’op­posizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla

Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.

e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso;

che

la Camera decide in linea di

principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327

cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle

censure motivate (art. 321

cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 147 III 176 consid. 4.2.1, pag. 179 e i

rimandi);

che secondo

l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione

errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo

restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di

prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC);

che nella decisione impugnata il Pretore ha dapprima ricordato sia i

presupposti per ottenere il rigetto definitivo dell’opposizione, sia quelli per

ottenerne il rigetto provvisorio, quindi ha accertato che RE 1 non aveva

prodotto alcun documento a suffragio della propria istanza, limitandosi a

indicare la “sentenza Pretura

Bellinzona copia consegnata all’uff. fall. ed esecuzione Bellinzona”, onde la reiezione dell’istanza;

che

nel reclamo, cui è allegata copia del primo attestato di carenza beni (ACB)

citato nel precetto esecutivo, RE 1 afferma di aver invece prodotto i documenti

richiesti;

Considerandi

che in ogni stadio di causa, il giudice esamina d’ufficio (art. 57

CPC), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la documentazione

prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione (DTF 140 III 372

consid. 3.3.3), fermo restando che in sede di reclamo l’esame d’ufficio è

limitato alle carenze

manifeste (DTF 147 III 176 consid. 4.2.1);

che

in virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il

rigetto definitivo dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia

fondato su una decisione giudiziaria esecutiva o un titolo parificato, a meno

che l’escusso provi con documenti che dopo l’ema­nazione della decisione il

debito è stato estinto, il termine per il pagamento è stato prorogato o che è

intervenuta la prescrizione;

che

in virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione

ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito

constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso

sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il riconoscimento

di debito (cpv. 2);

che

nella fattispecie RE 1 non ha prodot­to alcun titolo di rigetto definitivo in prima sede, in cui si è limitata a citare la “sentenza Pretura Bellinzona”, sicché la sua istanza è

stata giustamente respinta, ricordato il carattere documentale del­la procedura

sommaria di rigetto dell’opposizione (“Urkundenpro­zess”; DTF 147 III 176 consid. 4.2.1);

che

invece l’ACB allegato al reclamo costituirebbe un titolo di rigetto provvisorio per il

credito di fr. 5'909.25 indicatovi (art. 149 cpv. 2 LEF) e definitivo per i

costi di fr. 124.35 (DTF 147 III 358 consid. 2; sentenza della CEF

14.2022.124

del 3 aprile 2023 consid. 7 e i rinvii);

che

tuttavia tale documento è

stato prodotto per la prima volta soltanto in seconda sede, ovvero in modo inammissibile

(art. 326 cpv. 1 CPC), sicché non se ne può tenere conto ai fini del giudizio

odier­no;

che il reclamo va di

conseguenza respinto;

che la presente decisione non

impedisce però ad RE 1 d’inoltrare se del caso una nuova domanda di rigetto

dell’opposizione, anche nella stessa esecuzione, allegando questa volta i

documenti idonei a ottenere l’accoglimento della sua pretesa (DTF 143 III 567

consid. 4.1 e 140 III 461 consid. 2.5), ovvero la “sentenza Pretura Bellinzona” citata nell’istanza o l’ACB

accluso al reclamo;

che la tassa del presente giudizio, stabilita in

applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue

la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC);

che

non si pone invece problema di ripetibili, la controparte, cui il

reclamo non è stato notificato per osservazioni, non essendo incorsa in spese

in questa sede;

che circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 6'033.60,

non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia:

1. Il reclamo è respinto.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 150.– relative al presente giudizio,

già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico.

3. Notificazione a:

– RE 1, __________,

__________;

– CO 1, __________,

__________.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente Il

cancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF

(art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie

(art. 46 cpv. 1 LTF).