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Decisione

14.2024.36

Rigetto definitivo dell’opposizione. Reclamo con richiesta di concessione del tempo necessario per informarsi sulla causa

11 luglio 2024Italiano5 min

2024 per ottenere un

Source ti.ch

Incarto n.

14.2024.36

Lugano

11 luglio 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques,

presidente

cancelliera:

Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) nella causa SO.2024.1 (rigetto definitivo dell’opposizione) della

Giudicatura di pace del Circolo di Vezia promossa con istanza 1° gennaio 2024

dallo

Stato del Cantone Ticino, Bellinzona

(rappresentato dall’Ufficio esazione e

condoni, Bellinzona)

contro

RE 1

giudicando sul reclamo del 28 febbraio 2024 presentato da RE 1 contro

la decisione emessa il 19 febbraio 2024 dal Giudice di pace;

ritenuto in fatto e

considerando in diritto:

che con precetto esecutivo n. __________ emesso il 25 settembre 2023

dalla sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione, lo Stato del Cantone Ticino ha

escusso RE 1 per l’incasso di fr. 40.–, indicando

quale causa del credito: “Decreto d’accusa DA_1344046/1 del 19.04.2023”;

che

avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 1°

gennaio 2024 lo Stato del Cantone Tici­no ne ha chiesto il rigetto definitivo

alla Giudicatura di pace del Circolo di Vezia;

che

entro il termine impartitogli dal Giudice di pace, l’escusso non ha presentato

osservazioni scritte all’istanza;

che statuendo con decisione del 19 febbraio 2024, il Giudice di pace ha

accolto l’istanza e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dal

convenuto, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 80.–

complessivi senz’assegnare indennità;

che

contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa

Camera con un reclamo “provvisorio” del 28 febbraio

Fatti

2024 per ottenere un

“lasso di tempo sufficiente” per informarsi sulla cau­sa e decidere se

mantenere o ritirare il ricorso;

che

la sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’op­posizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla

Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.

e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso;

che

pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è

impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC);

che

il termine di ricorso è stabilito dalla legge e non può quindi essere prorogato

(art. 144 cpv. 1 CPC);

che

il reclamante non espone né rende verosimili motivi di sospensione del termine

di reclamo (nel senso dell’art. 148 CPC);

che

ad ogni modo il reclamante ha ritirato la decisione con cui il Giudice di pace

Considerandi

gli ha assegnato un termine di dieci giorni per presentare osservazioni scritte

al reclamo il 22 gennaio 2024 (tracciamento della raccomandata n.

98.41.910463.00005142), sicché ha avuto tempo per informarsi sulla causa, che

del resto gli doveva già essere nota al più tardi dal momento della ricezione

del precetto esecutivo, di cui un esemplare gli è stato consegnato il 21

novembre 2023, e al quale egli ha interposto opposizione con e-mail del 28

novembre;

che

del resto nel frattempo il reclamante non risulta essersi informato sulla causa

e, comunque sia, non ha comunicato l’esito dei suoi accertamenti né la sua

decisione in merito al ricorso;

che

nella misura in cui RE 1 non ha indicato chiaramente le sue domande nel

reclamo, lo stesso va considerato irricevibile, poiché disattende l’esigenza di

motivazione del reclamo (art. 321 cpv. 1 CPC), già per il fatto che il

reclamante non esprime in modo chiaro e definitivo la sua volontà di ricorrere;

che la tassa del presente giudizio,

stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza

(art. 106 cpv. 1 CPC);

che

non si pone invece problema d’indennità, la controparte, cui il reclamo non è

stato notificato per osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede;

che circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di soli fr. 40.–,

non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia:

1. Il reclamo è irricevibile.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 60.– relative al presente giudizio,

già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.

3. Notificazione a:

– ;

– Ufficio

esazione e condoni, Viale S. Franscini 6, Bellinzona.

Comunicazione

alla Giudicatura di pace del Circolo di Vezia.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

cancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF

(art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie

(art. 46 cpv. 1 LTF).