14.2024.36
Rigetto definitivo dell’opposizione. Reclamo con richiesta di concessione del tempo necessario per informarsi sulla causa
11 luglio 2024Italiano5 min
2024 per ottenere un
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Incarto n.
14.2024.36
Lugano
11 luglio 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
cancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa SO.2024.1 (rigetto definitivo dell’opposizione) della
Giudicatura di pace del Circolo di Vezia promossa con istanza 1° gennaio 2024
dallo
Stato del Cantone Ticino, Bellinzona
(rappresentato dall’Ufficio esazione e
condoni, Bellinzona)
contro
RE 1
giudicando sul reclamo del 28 febbraio 2024 presentato da RE 1 contro
la decisione emessa il 19 febbraio 2024 dal Giudice di pace;
ritenuto in fatto e
considerando in diritto:
che con precetto esecutivo n. __________ emesso il 25 settembre 2023
dalla sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione, lo Stato del Cantone Ticino ha
escusso RE 1 per l’incasso di fr. 40.–, indicando
quale causa del credito: “Decreto d’accusa DA_1344046/1 del 19.04.2023”;
che
avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 1°
gennaio 2024 lo Stato del Cantone Ticino ne ha chiesto il rigetto definitivo
alla Giudicatura di pace del Circolo di Vezia;
che
entro il termine impartitogli dal Giudice di pace, l’escusso non ha presentato
osservazioni scritte all’istanza;
che statuendo con decisione del 19 febbraio 2024, il Giudice di pace ha
accolto l’istanza e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dal
convenuto, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 80.–
complessivi senz’assegnare indennità;
che
contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa
Camera con un reclamo “provvisorio” del 28 febbraio
Fatti
2024 per ottenere un
“lasso di tempo sufficiente” per informarsi sulla causa e decidere se
mantenere o ritirare il ricorso;
che
la sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla
Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.
e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso;
che
pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è
impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC);
che
il termine di ricorso è stabilito dalla legge e non può quindi essere prorogato
(art. 144 cpv. 1 CPC);
che
il reclamante non espone né rende verosimili motivi di sospensione del termine
di reclamo (nel senso dell’art. 148 CPC);
che
ad ogni modo il reclamante ha ritirato la decisione con cui il Giudice di pace
Considerandi
gli ha assegnato un termine di dieci giorni per presentare osservazioni scritte
al reclamo il 22 gennaio 2024 (tracciamento della raccomandata n.
98.41.910463.00005142), sicché ha avuto tempo per informarsi sulla causa, che
del resto gli doveva già essere nota al più tardi dal momento della ricezione
del precetto esecutivo, di cui un esemplare gli è stato consegnato il 21
novembre 2023, e al quale egli ha interposto opposizione con e-mail del 28
novembre;
che
del resto nel frattempo il reclamante non risulta essersi informato sulla causa
e, comunque sia, non ha comunicato l’esito dei suoi accertamenti né la sua
decisione in merito al ricorso;
che
nella misura in cui RE 1 non ha indicato chiaramente le sue domande nel
reclamo, lo stesso va considerato irricevibile, poiché disattende l’esigenza di
motivazione del reclamo (art. 321 cpv. 1 CPC), già per il fatto che il
reclamante non esprime in modo chiaro e definitivo la sua volontà di ricorrere;
che la tassa del presente giudizio,
stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza
(art. 106 cpv. 1 CPC);
che
non si pone invece problema d’indennità, la controparte, cui il reclamo non è
stato notificato per osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede;
che circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di soli fr. 40.–,
non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.
74.
cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia:
1. Il reclamo è irricevibile.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 60.– relative al presente giudizio,
già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.
3. Notificazione a:
– ;
– Ufficio
esazione e condoni, Viale S. Franscini 6, Bellinzona.
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del Circolo di Vezia.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
cancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto
è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF
(art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie
(art. 46 cpv. 1 LTF).