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Decisione

14.2024.37

Rifiuto di sequestro. (In)verosimile esistenza in Svizzera di beni appartenenti al debitore

24 giugno 2024Italiano8 min

I 119 ad 208.2), ovvero l’uso dell’istituto del sequestro per pescare alla cie­ca

Source ti.ch

Incarto n.

14.2024.37

Lugano

24 giugno 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques,

presidente

cancelliere:

Ferrari

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) nella causa SO.__________ (sequestro) della Pretura della Giurisdizione di

Mendrisio-Sud promossa con istanza 13 febbraio 2024 dalla

RE 1, __________

(rappresentata dal socio e gerente RA 1, __________)

contro

CO 1, IT – __________

giudicando sul reclamo del 29 febbraio 2024 presentato dalla RE 1

contro la decisione emessa il 13 febbraio 2024 dal Pretore;

ritenuto

in fatto: A. Con istanza 13 febbraio 2024 diretta contro CO 1 la RE 1 ha chiesto

alla Pretore della Giurisdizione di Mendrisio-Sud di decretare il sequestro di “tutti gli averi bancari di proprietà della

convenuta presso la banca PI 1, __________, ovunque essi siano e quindi non

solo e limitatamente alla sede di __________ ma anche in tutte le filiali e

stabilimenti in Svizzera, segnatamente la relazione bancaria IBAN: __________,

intestata [alla debitrice]

fino a concorrenza dell’importo di FR. 297'391.79”. L’istan­­te ha indicato quale titolo di credito un “risarcimento danni per inadempienza

contrattuale” e quale causa del sequestro la dimora

all’estero del debitore unita al sufficiente legame tra il credito e la

Svizzera (art. 271 cpv. 1 n. 4 LEF).

B. Statuendo

con decisione 13 febbraio 2024, il Pretore ha respinto l’istanza, ponendo a

carico dell’istante le spese processuali di fr. 300.–.

C. Contro

la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del

29 febbraio 2024, chiedendo­ne l’annullamento e l’accoglimento dell’istanza di

sequestro. Il reclamo non è stato notificato alla controparte.

Considerando

in diritto: 1. La sentenza impugnata – di reiezione dell’istanza di sequestro (art.

272 LEF) – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309

lett. b n. 6 CPC), contro cui è dato esclusivamente il rimedio del reclamo

(art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del

Tribunale d’appello senza riguardo al valore litigioso (art. 48 lett. e n. 1

LOG, sentenze della CEF 14.2020.137 del 18 novembre 2020, consid. 1, e 14.2011.108

del 30 agosto 2011, consid. 1). Il rimedio dell’opposizione al sequestro (art.

278 LEF), infatti, non entra in considerazione perché presuppone che la misura

sia stata effettivamente decretata (DTF 126 III 485 consid. 2a/aa).

1.1 Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro

dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è

avvenuta in concreto alla RE 1 il 20 febbraio 2024, il termine d’impugnazione è

scaduto venerdì 1° marzo. Presentato quello stesso giorno (data del timbro

postale), il reclamo è dunque tempestivo.

1.2 Allo

stadio dell’emissione del decreto di sequestro, la procedura è unilaterale (Stoffel in: Basler Kommentar, SchKG II, 3a

ed. 2021, n. 53 ad art. 272 LEF). Perciò anche l’eventuale fase ricorsuale dev’essere

unilaterale per preservare l’effetto sorpresa caratteristico del sequestro (citata

14.2020.137 consid. 1.2 e sentenza della CEF 14.2004.71

del 13 agosto 2004, consid. 1.3/e, riassunta in RtiD 2005 I 916 seg. n. 132c),

motivo per cui il reclamo non è stato notificato alla convenuta.

1.3 La

Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della

giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame,

fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC)

contenute nel reclamo (DTF 147 III

176 consid. 4.2.1, pag. 179 e i rimandi). Secondo l’art. 320 CPC con il

reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento

manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili

conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

In

quanto nuova, la schermata di una conversazione WhatsApp acclusa al reclamo è

pertanto inammissibile.

2. In virtù dell’art.

272 cpv. 1 LEF, il sequestro è concesso purché il creditore renda verosimile l’esistenza

del suo credito (n. 1), di una causa di sequestro (n. 2) e di beni appartenenti

al debitore (n. 3). I fatti sono resi verosimili quando il

giudice, fondandosi su indizi oggettivi – che risultano dagli atti (art. 254

cpv. 1 CPC) – sufficienti a costituire un “inizio di prova”, ne ricava l’impressione

che i fatti pertinenti si siano realizzati, senza dover escludere la

possibilità, altrettanto probabile, che si siano svolti in altro modo (DTF 138

III 232 consid. 4.1.1; RtiD 2012 II 927 consid. 1.3). In particolare egli deve

convincersi che la pretesa vantata dal sequestrante esiste per l’importo

enunciato ed è esigibile. Per quanto attiene al fondamento giuridico dell’istanza,

il giudice procede a un esame sommario, cioè né definitivo né esaustivo, al

termine del quale emana una decisione provvisoria (DTF 138 III 636 consid. 4.3.2),

a questo stadio senza contraddittorio (per garantire l’effetto sorpresa).

Ciò vale

anche per la giurisdizione cantonale superiore, che non agisce d’ufficio (art. 58 cpv. 2 CPC) e decide unicamente in base

ai fatti allegati (art. 55 cpv. 1 CPC) e resi verosimili, salvo che siano

notori (art. 150 cpv. 1, 151 e 254 CPC; citata 14.2020.137 consid. 2, e sentenza

della CEF 14.2011.113 dell’8 settembre 2011, consid. 6.5).

3. Nella

decisione impugnata, il Pretore ha respinto l’istanza di sequestro poiché ha

giudicato inadempiuto sia il presupposto della (verosimile) esistenza di un

credito nei confronti del debitore, sia quello della (verosimile) esistenza di

suoi beni in Svizzera. A proposito di quest’ultimo, ha infatti rilevato che la RE

1 aveva sì menzionato l’esistenza di un conto bancario intestato alla CO 1

presso PI 1, ma senza produrne un riscontro oggettivo.

4. Circa il (secondo) presupposto testé menzionato, nel reclamo la RE 1

ritiene incomprensibile “come

il Pretore possa mettere in dubbio l’esistenza del conto […], questo era espressa-mente utilizzato

per i pagamenti delle fatture […]. Il fatto di indicare in maniera

precisa il numero di conto corrente non può certo essere ritenuto non sufficiente a corroborare l’esistenza dello

stesso”. Chie­de pertanto l’annullamento della decisione impugnata e l’accogli­mento

dell’istanza di sequestro.

4.1 Sennonché, così facendo, la reclamante dimentica che l’esistenza dei

tre presupposti del sequestro – tra cui quello dell’esistenza in Svizzera di

beni del debitore (art. 271 cpv. 1 n. 3 LEF) – dev’es­sere resa (almeno) verosimile dal

creditore che intende ottenere il provvedimento supercautelare (art. 272 cpv. 1

LEF) mediante la produzione d’indizi oggettivi, di norma documentali (art. 254

cpv. 1 CPC; DTF 138 III 636 consid. 4.3 pag. 639), sufficienti a costituire un “inizio

di prova” (sopra consid. 2). Non gli basta dunque limitarsi a “indicare in maniera precisa” uno o più beni del debitore, poiché con l’esigenza di rendere

verosimile l’appartenenza al debitore dei beni da sequestrare il legislatore ha

voluto ostacolare “gli

infondati sequestri generici e investigativi” (FF 1991

Fatti

I 119 ad 208.2), ovvero l’uso dell’istituto del sequestro per pescare alla cie­ca

informazioni su ipotetici beni del debitore di cui il creditore non ha già conoscenza (una sorta di fishing expedition). Per evitare il rischio di sequestri puramente esplorativi (cosiddetti "Sucharreste") di conti bancari, la giurisprudenza esige quindi dal sequestrante che renda verosimile,

mediante documenti, l’esistenza di almeno una relazione del debitore presso la

banca indicata (sentenza del­la CEF 14.2015.112 del 25 agosto 2015, consid. 7

con rinvii).

4.2 Nella fattispecie la reclamante avrebbe quindi dovuto produrre, già in

prima sede – ad esempio – un estratto del proprio conto (o di un terzo) indicante

un bonifico eseguito dalla CO 1 con l’asserita relazione bancaria presso PI 1 per pagare fatture a suo carico oppure una fattura emessa dalla CO 1

con l’indicazione del conto sul quale pagarla. Siccome la reclamante non ha

prodotto alcun documento al riguardo, la decisione impugnata risulta corretta

laddove il Pretore ha ritenuto inadempiuto il terzo presupposto necessario all’ammissione

dell’istanza di sequestro (art.

272 cpv. 1 n. 3 LEF). Il reclamo va

Considerandi

di conseguenza respinto senza necessità di esaminare la

censura concernente il primo presupposto (art. 272 cpv. 1 n. 1 LEF). Ciò non impedisce alla RE 1 di presentare,

se del caso, una nuova istanza di sequestro corredata con i documenti idonei a

rendere verosimili i tre presupposti dell’art. 272 LEF.

5.

La tassa del presente giudizio, stabilita

in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la

soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC).

6.

Circa i rimedi esperibili

sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 297'391.79, pari alla pretesa vantata dalla reclamante, non potendosi

tenere conto del criterio più corretto (DTF 139 III 195 consid. 4.3.2) del

valore (ignoto) dei beni da sequestrare, supera

ampiamente la soglia di fr. 30'000.– ai fini del­l’art. 74 cpv. 1

lett. b LTF.

7.

Per

garantire l’effetto sorpresa, la presente decisione non viene notificata alla

controparte.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia:

1. Il reclamo è respinto.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 800.– relative al presente giudizio

sono poste a carico della reclamante.

3. Notificazione alla RE 1, c/o __________, __________, __________.

Comunicazione

alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente Il

cancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Può

essere fatta valere unicamente la violazione di diritti costituzionali (art. 98

LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 2

LTF).