14.2024.37
Rifiuto di sequestro. (In)verosimile esistenza in Svizzera di beni appartenenti al debitore
24 giugno 2024Italiano8 min
I 119 ad 208.2), ovvero l’uso dell’istituto del sequestro per pescare alla cieca
Source ti.ch
Incarto n.
14.2024.37
Lugano
24 giugno 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
cancelliere:
Ferrari
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa SO.__________ (sequestro) della Pretura della Giurisdizione di
Mendrisio-Sud promossa con istanza 13 febbraio 2024 dalla
RE 1, __________
(rappresentata dal socio e gerente RA 1, __________)
contro
CO 1, IT – __________
giudicando sul reclamo del 29 febbraio 2024 presentato dalla RE 1
contro la decisione emessa il 13 febbraio 2024 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Con istanza 13 febbraio 2024 diretta contro CO 1 la RE 1 ha chiesto
alla Pretore della Giurisdizione di Mendrisio-Sud di decretare il sequestro di “tutti gli averi bancari di proprietà della
convenuta presso la banca PI 1, __________, ovunque essi siano e quindi non
solo e limitatamente alla sede di __________ ma anche in tutte le filiali e
stabilimenti in Svizzera, segnatamente la relazione bancaria IBAN: __________,
intestata [alla debitrice]
fino a concorrenza dell’importo di FR. 297'391.79”. L’istante ha indicato quale titolo di credito un “risarcimento danni per inadempienza
contrattuale” e quale causa del sequestro la dimora
all’estero del debitore unita al sufficiente legame tra il credito e la
Svizzera (art. 271 cpv. 1 n. 4 LEF).
B. Statuendo
con decisione 13 febbraio 2024, il Pretore ha respinto l’istanza, ponendo a
carico dell’istante le spese processuali di fr. 300.–.
C. Contro
la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del
29 febbraio 2024, chiedendone l’annullamento e l’accoglimento dell’istanza di
sequestro. Il reclamo non è stato notificato alla controparte.
Considerando
in diritto: 1. La sentenza impugnata – di reiezione dell’istanza di sequestro (art.
272 LEF) – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309
lett. b n. 6 CPC), contro cui è dato esclusivamente il rimedio del reclamo
(art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del
Tribunale d’appello senza riguardo al valore litigioso (art. 48 lett. e n. 1
LOG, sentenze della CEF 14.2020.137 del 18 novembre 2020, consid. 1, e 14.2011.108
del 30 agosto 2011, consid. 1). Il rimedio dell’opposizione al sequestro (art.
278 LEF), infatti, non entra in considerazione perché presuppone che la misura
sia stata effettivamente decretata (DTF 126 III 485 consid. 2a/aa).
1.1 Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro
dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è
avvenuta in concreto alla RE 1 il 20 febbraio 2024, il termine d’impugnazione è
scaduto venerdì 1° marzo. Presentato quello stesso giorno (data del timbro
postale), il reclamo è dunque tempestivo.
1.2 Allo
stadio dell’emissione del decreto di sequestro, la procedura è unilaterale (Stoffel in: Basler Kommentar, SchKG II, 3a
ed. 2021, n. 53 ad art. 272 LEF). Perciò anche l’eventuale fase ricorsuale dev’essere
unilaterale per preservare l’effetto sorpresa caratteristico del sequestro (citata
14.2020.137 consid. 1.2 e sentenza della CEF 14.2004.71
del 13 agosto 2004, consid. 1.3/e, riassunta in RtiD 2005 I 916 seg. n. 132c),
motivo per cui il reclamo non è stato notificato alla convenuta.
1.3 La
Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della
giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame,
fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC)
contenute nel reclamo (DTF 147 III
176 consid. 4.2.1, pag. 179 e i rimandi). Secondo l’art. 320 CPC con il
reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento
manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili
conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
In
quanto nuova, la schermata di una conversazione WhatsApp acclusa al reclamo è
pertanto inammissibile.
2. In virtù dell’art.
272 cpv. 1 LEF, il sequestro è concesso purché il creditore renda verosimile l’esistenza
del suo credito (n. 1), di una causa di sequestro (n. 2) e di beni appartenenti
al debitore (n. 3). I fatti sono resi verosimili quando il
giudice, fondandosi su indizi oggettivi – che risultano dagli atti (art. 254
cpv. 1 CPC) – sufficienti a costituire un “inizio di prova”, ne ricava l’impressione
che i fatti pertinenti si siano realizzati, senza dover escludere la
possibilità, altrettanto probabile, che si siano svolti in altro modo (DTF 138
III 232 consid. 4.1.1; RtiD 2012 II 927 consid. 1.3). In particolare egli deve
convincersi che la pretesa vantata dal sequestrante esiste per l’importo
enunciato ed è esigibile. Per quanto attiene al fondamento giuridico dell’istanza,
il giudice procede a un esame sommario, cioè né definitivo né esaustivo, al
termine del quale emana una decisione provvisoria (DTF 138 III 636 consid. 4.3.2),
a questo stadio senza contraddittorio (per garantire l’effetto sorpresa).
Ciò vale
anche per la giurisdizione cantonale superiore, che non agisce d’ufficio (art. 58 cpv. 2 CPC) e decide unicamente in base
ai fatti allegati (art. 55 cpv. 1 CPC) e resi verosimili, salvo che siano
notori (art. 150 cpv. 1, 151 e 254 CPC; citata 14.2020.137 consid. 2, e sentenza
della CEF 14.2011.113 dell’8 settembre 2011, consid. 6.5).
3. Nella
decisione impugnata, il Pretore ha respinto l’istanza di sequestro poiché ha
giudicato inadempiuto sia il presupposto della (verosimile) esistenza di un
credito nei confronti del debitore, sia quello della (verosimile) esistenza di
suoi beni in Svizzera. A proposito di quest’ultimo, ha infatti rilevato che la RE
1 aveva sì menzionato l’esistenza di un conto bancario intestato alla CO 1
presso PI 1, ma senza produrne un riscontro oggettivo.
4. Circa il (secondo) presupposto testé menzionato, nel reclamo la RE 1
ritiene incomprensibile “come
il Pretore possa mettere in dubbio l’esistenza del conto […], questo era espressa-mente utilizzato
per i pagamenti delle fatture […]. Il fatto di indicare in maniera
precisa il numero di conto corrente non può certo essere ritenuto non sufficiente a corroborare l’esistenza dello
stesso”. Chiede pertanto l’annullamento della decisione impugnata e l’accoglimento
dell’istanza di sequestro.
4.1 Sennonché, così facendo, la reclamante dimentica che l’esistenza dei
tre presupposti del sequestro – tra cui quello dell’esistenza in Svizzera di
beni del debitore (art. 271 cpv. 1 n. 3 LEF) – dev’essere resa (almeno) verosimile dal
creditore che intende ottenere il provvedimento supercautelare (art. 272 cpv. 1
LEF) mediante la produzione d’indizi oggettivi, di norma documentali (art. 254
cpv. 1 CPC; DTF 138 III 636 consid. 4.3 pag. 639), sufficienti a costituire un “inizio
di prova” (sopra consid. 2). Non gli basta dunque limitarsi a “indicare in maniera precisa” uno o più beni del debitore, poiché con l’esigenza di rendere
verosimile l’appartenenza al debitore dei beni da sequestrare il legislatore ha
voluto ostacolare “gli
infondati sequestri generici e investigativi” (FF 1991
Fatti
I 119 ad 208.2), ovvero l’uso dell’istituto del sequestro per pescare alla cieca
informazioni su ipotetici beni del debitore di cui il creditore non ha già conoscenza (una sorta di fishing expedition). Per evitare il rischio di sequestri puramente esplorativi (cosiddetti "Sucharreste") di conti bancari, la giurisprudenza esige quindi dal sequestrante che renda verosimile,
mediante documenti, l’esistenza di almeno una relazione del debitore presso la
banca indicata (sentenza della CEF 14.2015.112 del 25 agosto 2015, consid. 7
con rinvii).
4.2 Nella fattispecie la reclamante avrebbe quindi dovuto produrre, già in
prima sede – ad esempio – un estratto del proprio conto (o di un terzo) indicante
un bonifico eseguito dalla CO 1 con l’asserita relazione bancaria presso PI 1 per pagare fatture a suo carico oppure una fattura emessa dalla CO 1
con l’indicazione del conto sul quale pagarla. Siccome la reclamante non ha
prodotto alcun documento al riguardo, la decisione impugnata risulta corretta
laddove il Pretore ha ritenuto inadempiuto il terzo presupposto necessario all’ammissione
dell’istanza di sequestro (art.
272 cpv. 1 n. 3 LEF). Il reclamo va
Considerandi
di conseguenza respinto senza necessità di esaminare la
censura concernente il primo presupposto (art. 272 cpv. 1 n. 1 LEF). Ciò non impedisce alla RE 1 di presentare,
se del caso, una nuova istanza di sequestro corredata con i documenti idonei a
rendere verosimili i tre presupposti dell’art. 272 LEF.
5.
La tassa del presente giudizio, stabilita
in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la
soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC).
6.
Circa i rimedi esperibili
sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 297'391.79, pari alla pretesa vantata dalla reclamante, non potendosi
tenere conto del criterio più corretto (DTF 139 III 195 consid. 4.3.2) del
valore (ignoto) dei beni da sequestrare, supera
ampiamente la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1
lett. b LTF.
7.
Per
garantire l’effetto sorpresa, la presente decisione non viene notificata alla
controparte.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia:
1. Il reclamo è respinto.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 800.– relative al presente giudizio
sono poste a carico della reclamante.
3. Notificazione alla RE 1, c/o __________, __________, __________.
Comunicazione
alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente Il
cancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Può
essere fatta valere unicamente la violazione di diritti costituzionali (art. 98
LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 2
LTF).