Lexipedia

Decisione

14.2024.38

Fallimento. Estinzione dopo la pronuncia di ambedue due i crediti fatti valere dall’istante con due istanze separate congiunte, ma il secondo dopo la scadenza del termine di reclamo

29 marzo 2024Italiano6 min

esecuzioni n. __________ e __________ della sede di Locarno dell’Ufficio d’esecuzione,

Source ti.ch

RE 1

Incarto n.

14.2024.38

Lugano

29 marzo 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques,

presidente

cancelliera:

Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) nelle cause SO.2024.49/50 (fallimento) della Pretura della Giurisdizione

di Locarno-Campagna promosse con istanze 10 gennaio 2024 dalla

CO 1

contro

RE 1

(titolare dell’impresa individuale __________

)

giudicando sul reclamo del 29 febbraio 2024 presentato da RE 1 contro

la decisione emessa il 23 febbraio 2024 dal Pretore aggiunto;

ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Nell’ambito delle

esecuzioni n. __________ e __________ della sede di Locarno dell’Ufficio d’esecuzione,

il 10 gennaio 2024 la CO 1 ha chiesto alla

Pre­tura della Giurisdizione di Locarno-Campagna di decretare il

fallimento di RE 1 per il mancato pagamento di fr. 3'279.75,

rispettivamente fr. 1'858.30, oltre a spese e interessi.

B. All’udienza

di discussione del 22 febbraio 2024 nessuno è comparso.

C. Statuendo

con decisione del 23 febbraio 2024 il Pretore aggiunto ha dichiarato il

fallimento di RE 1 dal 27 febbraio 2024 alle ore 10.00, ponendo a carico della

massa fallimentare la tassa di giustizia di fr. 100.–.

D. Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorta a

questa Camera con un reclamo del 29 febbraio 2024 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento

del fallimen­to, asserendo di avere saldato il credito posto in esecuzione. Il

4 marzo 2024 il presidente della Camera ha respinto la domanda di effetto

sospensivo. Stante il prevedibile esito del giudizio odierno, il reclamo non è

stato intimato alla controparte per osservazioni.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una

decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC),

contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a

CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.

48.

lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro

dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv. 2 CPC). Visto

che la notifica è avvenuta in concreto a RE 1 il 28 febbraio 2024, il termine d’impu­­gnazione

è scaduto sabato 9 marzo, per cui la scadenza è stata riportata a lunedì 11

marzo (art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio del­l’art. 31 LEF). Presentato già il

29.

febbraio 2024 (data dell’autoa­­desivo postale), il reclamo è dunque senz’altro

tempestivo.

2.

In

virtù

dell’art. 174 cpv. 2 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la dichiarazione

di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende verosimile la sua

solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo il debito,

compresi gli interessi e le spese, è stato estinto (n. 1), o che l’importo

dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a

disposizione del creditore (n. 2), oppure che il creditore ha ritirato la

domanda di fallimento (n. 3). L’enumerazione è esaustiva.

2.1

Questi

fatti nuovi (e le relative prove), subentrati dopo la dichiarazione di

fallimento (nova

autentici o in senso proprio, denominati in

tedesco “echte Nova”, in

contrapposizione agli pseudonova o “unechte

Nova” citati all’art. 174 cpv. 1, 2° periodo

LEF), non vengono considerati d’ufficio, ma spetta al debitore farli valere

espres-samente e provarne l’adempimento con documenti, sempre che renda

verosimile la sua solvibilità. Un fatto è reso verosimile se il giudice, nel

suo libero esame, giunge alla conclusione ch’esso corrisponde con una

sufficiente probabilità alle allegazioni della parte (DTF 120 II 393 consid. 4/c).

Concretamente è pertanto sufficiente per l’annullamento della dichiarazione di

fallimento che la solvibilità del fallito sia più probabile della sua

insolvibilità. A tal proposito non devono essere poste esigenze troppo severe,

in modo particolare allorquando la possibilità che l’azienda sopravviva

economicamente non può essere negata a priori (FF 1991 III 80) e la

mancanza di liquidità sufficiente appare

passeggera (sentenza del Tribunale federale 5A_328/2011 dell’11

agosto 2011, consid. 2).

L’illiquidità

dev’essere oggettiva, tale da impedire al debitore di tacitare i suoi creditori

alla scadenza dei loro crediti. Un indizio d’in­­solvibilità può emergere dal

numero e dall’importo delle esecuzioni pendenti, così come da eventuali nuove

istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di fallimento

impugnato. Anche il fatto di non essere in grado di pagare modesti importi

indica insolvibilità. La solvibilità dev’essere resa verosimile sulla base di

riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti, estratti bancari, contratti di credito e così via, mentre

sem­plici dichiarazioni del debitore sono insufficienti (Giroud/Theus Simoni in:

Basler Kommentar, SchKG II, 3a ed. 2021, n. 26d ad art. 174

LEF).

2.2

Nel

caso in esame la reclamante ha prodotto una conferma di pagamento della Banca __________

relativa al versamento di fr. 3'760.95 a favore dell’Ufficio d’esecuzione.

La Camera ha verificato d’ufficio (art. 255 lett. a CPC) che ciò è bastato a

estinguere l’esecuzione (n. __________) cui si riferisce la prima istanza. Non

ha invece dimostrato di aver estinto la seconda esecuzione (n. __________)

entro la scadenza del termine di reclamo, l’11

marzo 2024 (sopra consid. 1), nemmeno dopo che tale mancanza le fosse stata segnalata

nell’ordinanza del 4 marzo 2024 relativa alla domanda di effetto sospensivo.

Siccome il primo presupposto stabilito dall’art. 174 cpv. 2 (n. 1) LEF non è

adempiuto, il reclamo va respinto.

2.3

La

Camera ha accertato, sempre d’ufficio, che la reclamante ha pagato la seconda

esecuzione, così come tutte le altre ancora in corso nei suoi confronti, il 21

marzo 2024. Siccome il pagamento è avvenuto dopo la scadenza del termine di

reclamo (l’11 marzo), la Camera non può purtroppo tenerne conto (DTF

136.

III 295 consid. 3.2), come già risultava dall’ordinanza del

4.

marzo 2024. Se nessun altro creditore insinuerà pretese nel fallimento o se

la reclamante riuscirà a estinguere anche eventuali altre pretese insinuate nel

fallimento o a ottenerne il ritiro, potrà sempre chiedere la revoca del

fallimento (art. 195 LEF).

3.

Non

essendo stato concesso effetto sospensivo al gravame, il fallimento non dev’essere

nuovamente pronunciato.

4.

La

tassa di giustizia, calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), è posta a

carico della parte soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC). Alla controparte non si

assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere osservazioni al

reclamo.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è respinto.

2. La

tassa di giustizia del presente giudizio, di fr. 150.–, è posta a carico

di RE 1.

3. Notificazione a:

– ;

;

– Ufficio

d’esecuzione, Locarno;

– Ufficio

dei fallimenti, Viganello;

– Ufficio

cantonale del Registro di commercio, Biasca;

– Ufficio

del Registro fondiario del Distretto di Locarno, Locarno.

Comunicazione

alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente La

cancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).