14.2024.38
Fallimento. Estinzione dopo la pronuncia di ambedue due i crediti fatti valere dall’istante con due istanze separate congiunte, ma il secondo dopo la scadenza del termine di reclamo
29 marzo 2024Italiano6 min
esecuzioni n. __________ e __________ della sede di Locarno dell’Ufficio d’esecuzione,
Source ti.ch
RE 1
Incarto n.
14.2024.38
Lugano
29 marzo 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
cancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nelle cause SO.2024.49/50 (fallimento) della Pretura della Giurisdizione
di Locarno-Campagna promosse con istanze 10 gennaio 2024 dalla
CO 1
contro
RE 1
(titolare dell’impresa individuale __________
)
giudicando sul reclamo del 29 febbraio 2024 presentato da RE 1 contro
la decisione emessa il 23 febbraio 2024 dal Pretore aggiunto;
ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Nell’ambito delle
esecuzioni n. __________ e __________ della sede di Locarno dell’Ufficio d’esecuzione,
il 10 gennaio 2024 la CO 1 ha chiesto alla
Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna di decretare il
fallimento di RE 1 per il mancato pagamento di fr. 3'279.75,
rispettivamente fr. 1'858.30, oltre a spese e interessi.
B. All’udienza
di discussione del 22 febbraio 2024 nessuno è comparso.
C. Statuendo
con decisione del 23 febbraio 2024 il Pretore aggiunto ha dichiarato il
fallimento di RE 1 dal 27 febbraio 2024 alle ore 10.00, ponendo a carico della
massa fallimentare la tassa di giustizia di fr. 100.–.
D. Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorta a
questa Camera con un reclamo del 29 febbraio 2024 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento
del fallimento, asserendo di avere saldato il credito posto in esecuzione. Il
4 marzo 2024 il presidente della Camera ha respinto la domanda di effetto
sospensivo. Stante il prevedibile esito del giudizio odierno, il reclamo non è
stato intimato alla controparte per osservazioni.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una
decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC),
contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a
CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48.
lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro
dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv. 2 CPC). Visto
che la notifica è avvenuta in concreto a RE 1 il 28 febbraio 2024, il termine d’impugnazione
è scaduto sabato 9 marzo, per cui la scadenza è stata riportata a lunedì 11
marzo (art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF). Presentato già il
29.
febbraio 2024 (data dell’autoadesivo postale), il reclamo è dunque senz’altro
tempestivo.
2.
In
virtù
dell’art. 174 cpv. 2 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la dichiarazione
di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende verosimile la sua
solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo il debito,
compresi gli interessi e le spese, è stato estinto (n. 1), o che l’importo
dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a
disposizione del creditore (n. 2), oppure che il creditore ha ritirato la
domanda di fallimento (n. 3). L’enumerazione è esaustiva.
2.1
Questi
fatti nuovi (e le relative prove), subentrati dopo la dichiarazione di
fallimento (nova
autentici o in senso proprio, denominati in
tedesco “echte Nova”, in
contrapposizione agli pseudonova o “unechte
Nova” citati all’art. 174 cpv. 1, 2° periodo
LEF), non vengono considerati d’ufficio, ma spetta al debitore farli valere
espres-samente e provarne l’adempimento con documenti, sempre che renda
verosimile la sua solvibilità. Un fatto è reso verosimile se il giudice, nel
suo libero esame, giunge alla conclusione ch’esso corrisponde con una
sufficiente probabilità alle allegazioni della parte (DTF 120 II 393 consid. 4/c).
Concretamente è pertanto sufficiente per l’annullamento della dichiarazione di
fallimento che la solvibilità del fallito sia più probabile della sua
insolvibilità. A tal proposito non devono essere poste esigenze troppo severe,
in modo particolare allorquando la possibilità che l’azienda sopravviva
economicamente non può essere negata a priori (FF 1991 III 80) e la
mancanza di liquidità sufficiente appare
passeggera (sentenza del Tribunale federale 5A_328/2011 dell’11
agosto 2011, consid. 2).
L’illiquidità
dev’essere oggettiva, tale da impedire al debitore di tacitare i suoi creditori
alla scadenza dei loro crediti. Un indizio d’insolvibilità può emergere dal
numero e dall’importo delle esecuzioni pendenti, così come da eventuali nuove
istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di fallimento
impugnato. Anche il fatto di non essere in grado di pagare modesti importi
indica insolvibilità. La solvibilità dev’essere resa verosimile sulla base di
riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti, estratti bancari, contratti di credito e così via, mentre
semplici dichiarazioni del debitore sono insufficienti (Giroud/Theus Simoni in:
Basler Kommentar, SchKG II, 3a ed. 2021, n. 26d ad art. 174
LEF).
2.2
Nel
caso in esame la reclamante ha prodotto una conferma di pagamento della Banca __________
relativa al versamento di fr. 3'760.95 a favore dell’Ufficio d’esecuzione.
La Camera ha verificato d’ufficio (art. 255 lett. a CPC) che ciò è bastato a
estinguere l’esecuzione (n. __________) cui si riferisce la prima istanza. Non
ha invece dimostrato di aver estinto la seconda esecuzione (n. __________)
entro la scadenza del termine di reclamo, l’11
marzo 2024 (sopra consid. 1), nemmeno dopo che tale mancanza le fosse stata segnalata
nell’ordinanza del 4 marzo 2024 relativa alla domanda di effetto sospensivo.
Siccome il primo presupposto stabilito dall’art. 174 cpv. 2 (n. 1) LEF non è
adempiuto, il reclamo va respinto.
2.3
La
Camera ha accertato, sempre d’ufficio, che la reclamante ha pagato la seconda
esecuzione, così come tutte le altre ancora in corso nei suoi confronti, il 21
marzo 2024. Siccome il pagamento è avvenuto dopo la scadenza del termine di
reclamo (l’11 marzo), la Camera non può purtroppo tenerne conto (DTF
136.
III 295 consid. 3.2), come già risultava dall’ordinanza del
4.
marzo 2024. Se nessun altro creditore insinuerà pretese nel fallimento o se
la reclamante riuscirà a estinguere anche eventuali altre pretese insinuate nel
fallimento o a ottenerne il ritiro, potrà sempre chiedere la revoca del
fallimento (art. 195 LEF).
3.
Non
essendo stato concesso effetto sospensivo al gravame, il fallimento non dev’essere
nuovamente pronunciato.
4.
La
tassa di giustizia, calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), è posta a
carico della parte soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC). Alla controparte non si
assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere osservazioni al
reclamo.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è respinto.
2. La
tassa di giustizia del presente giudizio, di fr. 150.–, è posta a carico
di RE 1.
3. Notificazione a:
– ;
–
;
– Ufficio
d’esecuzione, Locarno;
– Ufficio
dei fallimenti, Viganello;
– Ufficio
cantonale del Registro di commercio, Biasca;
– Ufficio
del Registro fondiario del Distretto di Locarno, Locarno.
Comunicazione
alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente La
cancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).