14.2024.39
Rigetto definitivo dell’opposizione. Contributi di costruzione delle opere di canalizzazione. Fattura e diffida. Mancata produzione del prospetto
3 luglio 2024Italiano12 min
tassa, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza pressoché totale dell’istante (art. 106 cpv. 1
Source ti.ch
Incarto n.
14.2024.39
Lugano
3 luglio 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
cancelliere:
Ferrari
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa SO.__________ (rigetto definitivo dell’opposizione) della
Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 23 novembre
2023 dal
Comune di CO 1, __________
(rappresentato dalla propria Cassa comunale,
__________)
contro
RE 1, __________
giudicando sul reclamo del 7 marzo 2024 presentato da RE 1 contro la
decisione emessa il 19 febbraio 2024 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 10 agosto 2023 dalla
sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione, il Comune di CO 1 ha escusso RE 1 per
l’incasso di fr. 16'118.95 oltre agli interessi del 5% dal 4 agosto 2023
(indicando quale causa del credito i “contributi di
costruzione per l’anno 2022”) e fr. 50.– (per “Spese diffida”).
B. Avendo
RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 23 novembre
2023 il Comune di CO 1 ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Pretura del
Distretto di Lugano, sezione 5. Nel termine impartito, la convenuta si è
opposta all’istanza con osservazioni scritte del 9 gennaio 2024.
C. Statuendo con decisione del 19 febbraio 2024, il Pretore ha accolto l’istanza
e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dalla convenuta, ponendo
a suo carico le spese processuali di fr. 120.– senz’assegnare ripetibili.
D. Contro
la sentenza appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 7 marzo 2024, chiedendo di darle
il tempo di vendere il fondo cui si riferiscono i contributi posti in
esecuzione, “essendoci già una
garanzia”, e di “sospendere i termini e annullare il precetto
esecutivo”. Con osservazioni del 21 giugno 2024, il
Comune di CO 1 ha chiesto di respingere il reclamo, come pure di giudicare che
la reclamante “è tenuta al
pagamento del contributo di costruzione dovuto […] avendo essa disatteso la rateazione a suo tempo
concessa”.
Considerando
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla
Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.
e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1 Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro
dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è
avvenuta in concreto a RE 1 il 27 febbraio 2024, il termine d’impugnazione è scaduto
venerdì 8 marzo. Presentato il giorno prima (data del timbro postale), il
reclamo è dunque tempestivo.
1.2 La Camera decide in linea di principio in
base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2
CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate
(art. 321 cpv. 1 CPC)
contenute nel reclamo (DTF 147 III 176 consid. 4.2.1, pag. 179 e i rimandi). Secondo l’art. 320
CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto
sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono
inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art.
326 cpv. 1 CPC).
Sono
dunque inammissibili i due scritti dell’avv. __________ e quello del Comune di __________
(oggi CO 1), allegati per la prima volta al reclamo, come pure lo scritto del
resistente, allegato alle osservazioni, e pertanto le Camera non ne terrà conto
ai fini dell’odierno giudizio.
2. In
virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione
ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria
esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che
dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il
pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura
di rigetto è una procedura sommaria documentale (Urkundenprozess), il cui
scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza
di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo
prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva
senza indugio (art. 84 cpv. 2 LEF) ove l’escusso non dimostri immediatamente
una delle eccezioni liberatorie enumerate all’art. 81 LEF (DTF 139 III 444,
consid. 4.1.1).
3. Nella
decisione impugnata, il Pretore ha statuito che il “conteggio” dei contributi di
costruzione 2022 e la relativa “diffida”, trattandosi di “decisioni”, costituiscono validi titoli di rigetto definitivo dell’opposizione.
Pur mostrando comprensione per la grave situazione finanziaria fatta valere
dall’escussa, ha ricordato ch’essa è irrilevante in una procedura di rigetto,
ma che se ne potrà se del caso tenere conto in sede di pignoramento. Ha
pertanto interamente accolto l’istanza e rigettato l’opposizione in via
definitiva.
4. Nel
reclamo, RE 1 critica il Pretore per non aver tenuto conto, da un lato, che l’escutente
è già titolare di un’ipoteca legale che garantisce il credito posto in
esecuzione, dall’altro, che il suo agire “non agevola in alcun modo la risoluzione del problema
finanziario”, poiché l’ente pubblico ha impedito in
più occasioni la vendita del fondo ipotecato, rifiutandone il cambiamento di
destinazione da abitazione primaria ad abitazione secondaria, un cambiamento
però fattibile a mente della reclamante, che qualifica dunque l’agire dell’escutente
come un “accanimento” nei suoi confronti. Chiede pertanto di darle il
tempo di vendere il fondo, di sospendere i termini nel frattempo e di annullare
il precetto esecutivo.
Invitato
a esprimersi, in particolare, sulla questione dell’esistenza di un titolo di
rigetto definitivo dell’opposizione nel senso dell’art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF, il
Comune di CO 1 afferma che il documento citato dal Pretore rappresenta un
siffatto titolo, poiché “la
fattura originale, regolarmente intimata, è cresciuta pacificamente in
giudicato”. Per abbondanza, il resistente rileva che l’escussa,
ricevuto il conteggio dettagliato del contributo di costruzione, ha chiesto di
poterlo pagare a rate e ha dunque firmato il relativo formulario, allegato alle
osservazioni, con cui di fatto ha riconosciuto il credito posto in esecuzione.
A proposito dell’ipoteca legale, sostiene ch’essa non preclude la possibilità
di alienare il fondo gravato, sicché “risulta incomprensibile l’affermazione della ricorrente secondo cui il
Pretore […] non ha tenuto
sufficientemente conto di questo aspetto”. Infine, circa
il cambiamento di destinazione, rifiuta di formulare osservazioni, giacché
estranee alla procedura, ma indica comunque, a titolo informativo, che a breve
sarà rilasciata la relativa licenza edilizia. Conclude pertanto per la
reiezione del reclamo e per l’accertamento dell’obbligo di pagamento della
reclamante.
5. In
ogni stadio di causa, il giudice esamina d’ufficio (art. 57 CPC), a prescindere
dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta costituisce valido
titolo di rigetto dell’opposizione (DTF 140 III 372 consid. 3.3.3), fermo
restando che in sede di reclamo l’esame d’ufficio è limitato alle carenze manifeste (DTF
147 III 176 consid. 4.2.1).
Giusta
l’art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF sono parificate alle sentenze giudiziarie, e valgono quindi
quale titolo di rigetto definitivo, le decisioni di autorità amministrative
svizzere, purché siano esecutive. Di norma, come per le sentenze civili non è
necessario il passaggio in giudicato, a meno che la legge determinante (come l’art.
165 cpv. 3 LIFD) vi subordini l’esecutività (sentenze del Tribunale federale
5A_514/2021 del 29 marzo 2022, consid. 3.1.2, e della CEF 14.2022.27 del 14
settembre 2022, consid. 4.1; Staehelin
in: Basler Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n. 110 ad art. 80 LEF). Invece,
semplici fatture, prive d’indicazione sui rimedi giuridici esistenti, non
possono essere parificate a decisioni amministrative, siccome non vengono
designate come tali nell’atto stesso e non
traggono siffatta qualità dalla legge (tra altre: sentenze della CEF 14.2023.95
del 9 febbraio 2024, consid. 5, e 14.2019.110 del 15 ottobre 2019, consid.
6.1/b con rinvii).
5.1 Nella
fattispecie, è evidente che il documento denominato “Contributi di costruzione 2022 __________-Contributi
provvisori-II emissione Contributo
unico” (doc. B), considerato dal Pretore come una
decisione, in realtà non lo è. In effetti, non è designato
come tale, bensì come una “fattura” (v. nell’intestazione la voce “Riferimento
fattura”), e non indica i rimedi giuridici con cui impugnarlo. Non costituisce
pertanto un valido titolo di rigetto definitivo dell’opposizione nel senso
dell’art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF per i contributi di costruzione delle opere di canalizzazione
per il 2022 posti in esecuzione (sopra consid. 5), ciò che conferma l’attestazione
in calce alla fattura secondo cui si certifica che il “conteggio
originale, regolarmente intimato, è cresciuto in giudicato e che contro lo
stesso non è stato interposto alcun reclamo”. Se ne
evince, come del resto dalle osservazioni al reclamo, che il “conteggio
originale”, ossia la decisione che stabilisce i contributi in questione, è un
altro documento, che l’istante non ha prodotto.
5.1.1 La
vera decisione è secondo la legge il “prospetto di contributi” che il Municipio
è tenuto ad allestire secondo l’art. 101 della Legge d’applicazione della legge
federale contro l’inquinamento delle acque (LALIA, RL 833.100), che deve
indicare in particolare gli importi dei singoli contributi (art. 101 lett. b
LALIA) e il termine di reclamo al Municipio (art. 8 cpv. 1 lett. f del Decreto esecutivo concernente
il regolamento delle canalizzazioni, i
contributi e le tasse [RL 833.120]), e di cui un
estratto dev’essere notificato a ogni contribuente per la parte che lo
interessa, con l’indicazione dei mezzi e dei termini di reclamo (art. 102 cpv.
2 LALIA), ossia il termine di pubblicazione del prospetto (art. 103 cpv. 1
LALIA).
5.1.2 Nel
caso in esame è manifesto che la fattura agli atti non corrisponde all’estratto
del prospetto. Il fatto che la fattura vi rinvii e certifichi il passaggio in
giudicato del “conteggio originale”
(recte: prospetto) non è
determinante ai fini del rigetto dell’opposizione in procedura sommaria, poiché
è una procedura documentale in cui la produzione fisica del titolo è
imprescindibile (sopra consid. 2; sentenza della CEF 14.2016.183 del 3 novembre
2016 consid. 5). Trattandosi di una carenza manifesta della decisione
impugnata, va rilevata d’ufficio (sopra consid. 5).
5.1.3 È
parimenti irrilevante che l’escussa abbia chiesto di poter
pagare a rate il contributo di costruzione e abbia firmato il relativo
formulario. L’istante ha infatti chiesto il rigetto definitivo dell’opposizione,
che presuppone la produzione di una decisione esecutiva (art. 80 LEF), e non di
un riconoscimento di debito (art. 82 cpv. 1 LEF), per tacere del fatto che nel formulario l’escussa non ha riconosciuto il
contributo, ma solo chiesto di poterlo pagare a rate. Ad ogni modo, l’istante che ha il potere sovrano di emettere
una decisione sull’accertamento della pretesa posta in esecuzione non
può chiedere il rigetto provvisorio dell’opposizione, ma unicamente postularne
(o secondo l’art. 79 LEF decidere) il rigetto definitivo (DTF 147
III 361 consid. 3.3.1; sentenza
della CEF 14.2022.62 del 25 ottobre 2022, RtiD 2023 I 658
n. 36c, consid. 5.1 e 5.4 e i rinvii).
5.2 Una
diffida di pagamento passata in giudicato vale titolo di rigetto definitivo per
la tassa di diffida ivi stabilita anche se la base legale sulla quale si fonda
la tassa di diffida non è menzionata. Per sua stessa natura, invece, la diffida
non può fungere da titolo di rigetto per le pretese stabilite in una precedente
decisione esecutiva rimasta ineseguita, la cui attuazione in via esecutiva è
oggetto della diffida (sentenza della CEF 14.2020.205 del 17 settembre 2021,
RtiD 2022 I 664 n. 38c, consid. 6.5). La diffida acclusa all’istanza (doc. C) giustifica
quindi il rigetto definitivo dell’opposizione unicamente per la tassa di
diffida di fr. 50.–.
5.3 Il
reclamo va pertanto accolto nel senso della reiezione dell’istanza tranne per
quanto attiene alla tassa di diffida. Stante tale esito, diventa superfluo
esaminare le argomentazioni della reclamante relative al cambiamento di
destinazione e all’ipoteca legale, che manifestamente non concernono la tassa
di diffida, né la domanda di sospensione della procedura. Non è neppure
necessario statuire sulla sua richiesta di annullamento del precetto esecutivo
né sulla domanda del Comune di accertare l’obbligo della contribuente di pagare
Fatti
i contributi posti in esecuzione, che manifestamente esulano dalle questioni da
esaminare nella procedura di rigetto dell’opposizione (v. sopra consid. 2).
6. In entrambe le sedi la
tassa, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza pressoché totale dell’istante (art. 106 cpv. 1
Considerandi
CPC). Non si pone invece problema d’indennità, RE 1 non avendo formulato alcuna
domanda al riguardo né in prima né in seconda sede (cfr. art. 95 cpv. 3
lett. c CPC).
7.
Circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 16'168.95,
non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.
74.
cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia:
1. Nella misura in cui è ricevibile, il
reclamo è parzialmente accolto e di conseguenza i dispositivi n. 1 e 2
della decisione impugnata sono così riformati:
1. L’istanza è parzialmente accolta e di conseguenza l’opposizione al
precetto esecutivo n. 3455557 della sede di Mendrisio dell’Ufficio d’esecuzione
è rigettata in via definitiva limitatamente a fr. 50.–.
2. Le spese processuali di complessivi fr. 120.–, da anticipare dall’istante,
sono poste a suo carico.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 230.– relative al presente giudizio,
già anticipate da RE 1, sono poste a carico del CO 1.
3. Notificazione a:
– RE 1, __________,
__________;
– Comune
di CO 1, __________, __________.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente Il
cancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto
è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF
(art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie
(art. 46 cpv. 1 LTF).