Lexipedia

Decisione

14.2024.39

Rigetto definitivo dell’opposizione. Contributi di costruzione delle opere di canalizzazione. Fattura e diffida. Mancata produzione del prospetto

3 luglio 2024Italiano12 min

tassa, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza pressoché totale dell’istante (art. 106 cpv. 1

Source ti.ch

Incarto n.

14.2024.39

Lugano

3 luglio 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques,

presidente

cancelliere:

Ferrari

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) nella causa SO.__________ (rigetto definitivo dell’opposizione) della

Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 23 novembre

2023 dal

Comune di CO 1, __________

(rappresentato dalla propria Cassa comunale,

__________)

contro

RE 1, __________

giudicando sul reclamo del 7 marzo 2024 presentato da RE 1 contro la

decisione emessa il 19 febbraio 2024 dal Pretore;

ritenuto

in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 10 agosto 2023 dal­la

sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione, il Comune di CO 1 ha escusso RE 1 per

l’incasso di fr. 16'118.95 oltre agli interessi del 5% dal 4 agosto 2023

(indicando quale causa del credito i “contributi di

costruzione per l’anno 2022”) e fr. 50.– (per “Spese diffida”).

B. Avendo

RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 23 novembre

2023 il Comune di CO 1 ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Pretura del

Distretto di Lugano, sezione 5. Nel termine impartito, la convenuta si è

opposta all’i­­stanza con osservazioni scritte del 9 gennaio 2024.

C. Statuendo con decisione del 19 febbraio 2024, il Pretore ha accol­to l’istanza

e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dalla convenuta, ponendo

a suo carico le spese processuali di fr. 120.– senz’assegnare ripetibili.

D. Contro

la sentenza appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 7 marzo 2024, chiedendo di darle

il tempo di vendere il fondo cui si riferiscono i contributi posti in

esecuzione, “essendoci già una

garanzia”, e di “sospendere i termini e annullare il precetto

esecutivo”. Con osservazioni del 21 giugno 2024, il

Comune di CO 1 ha chiesto di respingere il reclamo, come pure di giudicare che

la reclamante “è tenuta al

pagamento del contributo di costruzione dovuto […] avendo essa disatteso la rateazione a suo tempo

concessa”.

Considerando

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’oppo­­sizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla

Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.

e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1 Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro

dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è

avvenuta in concreto a RE 1 il 27 febbraio 2024, il termine d’impugnazione è scaduto

venerdì 8 marzo. Presentato il giorno prima (data del timbro postale), il

reclamo è dunque tempestivo.

1.2 La Camera decide in linea di principio in

base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2

CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate

(art. 321 cpv. 1 CPC)

contenute nel reclamo (DTF 147 III 176 consid. 4.2.1, pag. 179 e i rimandi). Secondo l’art. 320

CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto

sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono

inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art.

326 cpv. 1 CPC).

Sono

dunque inammissibili i due scritti dell’avv. __________ e quello del Comune di __________

(oggi CO 1), allegati per la prima volta al reclamo, come pure lo scritto del

resistente, allegato alle osservazioni, e pertanto le Camera non ne terrà conto

ai fini dell’odierno giudizio.

2. In

virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione

ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria

esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che

dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il

pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura

di rigetto è una procedura sommaria documentale (Urkundenprozess), il cui

scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza

di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo

prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva

senza indugio (art. 84 cpv. 2 LEF) ove l’escusso non dimostri immediatamente

una delle eccezioni liberatorie enumerate all’art. 81 LEF (DTF 139 III 444,

consid. 4.1.1).

3. Nella

decisione impugnata, il Pretore ha statuito che il “conteggio” dei contributi di

costruzione 2022 e la relativa “diffida”, trattandosi di “decisioni”, costituiscono validi titoli di rigetto definitivo dell’op­posizione.

Pur mostrando comprensione per la grave situazione finanziaria fatta valere

dall’escussa, ha ricordato ch’essa è irrilevante in una procedura di rigetto,

ma che se ne potrà se del caso tenere conto in sede di pignoramento. Ha

pertanto interamente accolto l’istanza e rigettato l’opposizione in via

definitiva.

4. Nel

reclamo, RE 1 critica il Pretore per non aver tenuto conto, da un lato, che l’escutente

è già titolare di un’ipoteca legale che garantisce il credito posto in

esecuzione, dall’altro, che il suo agire “non agevola in alcun modo la risoluzione del problema

finanziario”, poiché l’ente pubblico ha impedito in

più occasioni la vendita del fondo ipotecato, rifiutandone il cambiamento di

destinazione da abitazione primaria ad abitazione secondaria, un cambiamento

però fattibile a mente della reclamante, che qualifica dunque l’agire dell’escutente

come un “accanimento” nei suoi confronti. Chiede pertanto di darle il

tempo di vendere il fondo, di sospendere i termini nel frattempo e di annullare

il precetto esecutivo.

Invitato

a esprimersi, in particolare, sulla questione dell’esistenza di un titolo di

rigetto definitivo dell’opposizione nel senso dell’art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF, il

Comune di CO 1 afferma che il documento citato dal Pretore rappresenta un

siffatto titolo, poiché “la

fattura originale, regolarmente intimata, è cresciuta pacificamente in

giudicato”. Per abbondanza, il resistente rileva che l’escussa,

ricevuto il conteggio dettagliato del contributo di costruzione, ha chiesto di

poterlo pagare a rate e ha dunque firmato il relativo formulario, allegato alle

osservazioni, con cui di fatto ha riconosciuto il credito posto in esecuzione.

A proposito dell’ipoteca legale, sostiene ch’essa non preclude la possibilità

di alienare il fondo gravato, sicché “risulta incomprensibile l’affermazione della ricorrente secondo cui il

Pretore […] non ha tenuto

sufficientemente conto di questo aspetto”. Infine, circa

il cambiamento di destinazione, rifiuta di formulare osservazioni, giacché

estranee alla procedura, ma indica comunque, a titolo informativo, che a breve

sarà rilasciata la relativa licenza edilizia. Conclude pertanto per la

reiezione del reclamo e per l’accertamento dell’obbligo di pagamento della

reclamante.

5. In

ogni stadio di causa, il giudice esamina d’ufficio (art. 57 CPC), a prescindere

dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta costituisce valido

titolo di rigetto dell’opposizione (DTF 140 III 372 consid. 3.3.3), fermo

restando che in sede di reclamo l’esame d’ufficio è limitato alle carenze manifeste (DTF

147 III 176 consid. 4.2.1).

Giusta

l’art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF sono parificate alle sentenze giudiziarie, e valgono quindi

quale titolo di rigetto definitivo, le decisioni di autorità amministrative

svizzere, purché siano esecutive. Di norma, come per le sentenze civili non è

necessario il passag­gio in giudicato, a meno che la legge determinante (come l’art.

165 cpv. 3 LIFD) vi subordini l’esecutività (sentenze del Tribunale federale

5A_514/2021 del 29 marzo 2022, consid. 3.1.2, e della CEF 14.2022.27 del 14

settembre 2022, consid. 4.1; Staehelin

in: Basler Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n. 110 ad art. 80 LEF). Invece,

semplici fatture, prive d’indicazione sui rimedi giuridici esistenti, non

possono essere parificate a decisioni amministrative, siccome non vengono

designate come tali nell’atto stesso e non

traggono siffatta qualità dalla legge (tra altre: sentenze della CEF 14.2023.95

del 9 febbraio 2024, consid. 5, e 14.2019.110 del 15 ottobre 2019, consid.

6.1/b con rinvii).

5.1 Nella

fattispecie, è evidente che il documento denominato “Contributi di costruzione 2022 __________-Contributi

provvisori-II emissione Contributo

unico” (doc. B), considerato dal Pretore come una

decisione, in realtà non lo è. In effetti, non è designato

come tale, bensì come una “fattura” (v. nell’intestazione la voce “Riferimento

fattura”), e non indica i rimedi giuridici con cui impugnarlo. Non costituisce

pertanto un valido titolo di rigetto definitivo dell’opposi­zione nel senso

dell’art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF per i contributi di costruzione delle opere di canalizzazione

per il 2022 posti in esecuzione (sopra consid. 5), ciò che conferma l’attestazione

in calce alla fattura secondo cui si certifica che il “conteggio

originale, regolarmente intimato, è cresciuto in giudicato e che contro lo

stesso non è stato interposto alcun reclamo”. Se ne

evince, come del resto dal­le osservazioni al reclamo, che il “conteggio

originale”, ossia la decisione che stabilisce i contributi in questione, è un

altro documento, che l’istante non ha prodotto.

5.1.1 La

vera decisione è secondo la legge il “prospetto di contributi” che il Municipio

è tenuto ad allestire secondo l’art. 101 della Legge d’applicazione della legge

federale contro l’inquinamento delle acque (LALIA, RL 833.100), che deve

indicare in particolare gli importi dei singoli contributi (art. 101 lett. b

LALIA) e il termine di reclamo al Municipio (art. 8 cpv. 1 lett. f del Decreto esecutivo concernente

il regolamento delle canalizzazioni, i

contributi e le tasse [RL 833.120]), e di cui un

estratto dev’essere notificato a ogni contribuente per la parte che lo

interessa, con l’indicazione dei mezzi e dei termini di reclamo (art. 102 cpv.

2 LALIA), ossia il termine di pubblicazione del prospetto (art. 103 cpv. 1

LALIA).

5.1.2 Nel

caso in esame è manifesto che la fattura agli atti non corrisponde all’estratto

del prospetto. Il fatto che la fattura vi rinvii e certifichi il passaggio in

giudicato del “conteggio originale”

(recte: prospetto) non è

determinante ai fini del rigetto dell’opposizione in procedura sommaria, poiché

è una procedura documentale in cui la produzione fisica del titolo è

imprescindibile (sopra consid. 2; sentenza della CEF 14.2016.183 del 3 novembre

2016 consid. 5). Trattandosi di una carenza manifesta della decisione

impugnata, va rilevata d’ufficio (sopra consid. 5).

5.1.3 È

parimenti irrilevante che l’escussa abbia chiesto di poter

pagare a rate il contributo di costruzione e abbia firmato il relativo

formulario. L’istante ha infatti chiesto il rigetto definitivo dell’opposizione,

che presuppone la produzione di una decisione esecutiva (art. 80 LEF), e non di

un riconoscimento di debito (art. 82 cpv. 1 LEF), per tacere del fatto che nel formulario l’escussa non ha riconosciuto il

contributo, ma solo chiesto di poterlo pagare a rate. Ad ogni mo­do, l’istante che ha il potere sovrano di emettere

una decisione sul­l’accertamento della pretesa posta in esecuzione non

può chiedere il rigetto provvisorio dell’opposizione, ma unicamente postularne

(o secondo l’art. 79 LEF decidere) il rigetto definitivo (DTF 147

III 361 consid. 3.3.1; sentenza

della CEF 14.2022.62 del 25 ot­tobre 2022, RtiD 2023 I 658

n. 36c, consid. 5.1 e 5.4 e i rinvii).

5.2 Una

diffida di pagamento passata in giudicato vale titolo di rigetto definitivo per

la tassa di diffida ivi stabilita anche se la base legale sulla quale si fonda

la tassa di diffida non è menzionata. Per sua stessa natura, invece, la diffida

non può fungere da titolo di rigetto per le pretese stabilite in una precedente

decisione esecutiva rimasta ineseguita, la cui attuazione in via esecutiva è

oggetto della diffida (sentenza della CEF 14.2020.205 del 17 settembre 2021,

RtiD 2022 I 664 n. 38c, consid. 6.5). La diffida acclusa all’istanza (doc. C) giustifica

quindi il rigetto definitivo dell’opposizione unicamente per la tassa di

diffida di fr. 50.–.

5.3 Il

reclamo va pertanto accolto nel senso della reiezione dell’istan­­za tranne per

quanto attiene alla tassa di diffida. Stante tale esito, diventa superfluo

esaminare le argomentazioni della reclamante relative al cambiamento di

destinazione e all’ipoteca legale, che manifestamente non concernono la tassa

di diffida, né la doman­da di sospensione della procedura. Non è neppure

necessario statuire sulla sua richiesta di annullamento del precetto esecutivo

né sulla domanda del Comune di accertare l’obbligo della contribuente di pagare

Fatti

i contributi posti in esecuzione, che manifestamente esulano dalle questioni da

esaminare nella procedura di rigetto dell’opposizione (v. sopra consid. 2).

6. In entrambe le sedi la

tassa, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza pressoché totale dell’istante (art. 106 cpv. 1

Considerandi

CPC). Non si pone invece problema d’indennità, RE 1 non avendo formulato alcuna

domanda al riguardo né in prima né in seconda sede (cfr. art. 95 cpv. 3

lett. c CPC).

7.

Circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 16'168.95,

non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia:

1. Nella misura in cui è ricevibile, il

reclamo è parzialmente accolto e di conseguenza i dispositivi n. 1 e 2

della decisione impugnata sono così riformati:

1. L’istanza è parzialmente accolta e di conseguenza l’opposizione al

precetto esecutivo n. 3455557 della sede di Mendrisio dell’Ufficio d’esecuzione

è rigettata in via definitiva limitatamente a fr. 50.–.

2. Le spese processuali di complessivi fr. 120.–, da anticipare dall’i­­stante,

sono poste a suo carico.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 230.– relative al presente giudizio,

già anticipate da RE 1, sono poste a carico del CO 1.

3. Notificazione a:

– RE 1, __________,

__________;

– Comune

di CO 1, __________, __________.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente Il

cancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF

(art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie

(art. 46 cpv. 1 LTF).