14.2024.4
Rigetto provvisorio dell’opposizione. Contratto d’appalto. Lavori supplementari. Rappresentanza. Direzione lavori
26 giugno 2024Italiano16 min
30 novembre 2020 la RE 1 ha allestito la liquidazione finale che ammonta a fr. 169'380.25,
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Incarto n.
14.2024.4
Lugano
26 giugno 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
cancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa SO.2023.1305 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della
Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 14 marzo 2023 dalla
RE 1
contro
CO 1
(patrocinata dall’__________ PA
1 __________)
giudicando sul reclamo del 5 gennaio 2024 presentato dalla RE 1 contro
la decisione emessa il 28 dicembre 2023 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Con contratto d’appalto del 28 marzo 2018 CO 1 ha commissionato alla
RE 1 le opere di giardiniere indicate nell’offerta del 2 marzo 2018 nel quadro
del progetto di edificazione del mappale n.
__________ __________. La committente si è impegnata a versare all’assuntrice il
prezzo forfettario di fr. 100'000.–.
Fatti
B. Il
30 novembre 2020 la RE 1 ha allestito la liquidazione finale che ammonta a fr. 169'380.25,
composti dall’importo forfettario di fr. 100'000.– stabilito nel contratto
d’appalto e per il resto dalla remunerazione di lavori supplementari. Tenuto
conto degli acconti già versati, il saldo dovuto era di fr. 25'022.55.
C. Con
diffida del 30 settembre 2021 la RE 1 ha chiesto il pagamento di sette fatture
scoperte emesse tra il 5 luglio 2020 e il 19 dicembre 2020 per complessivi fr. 26'452.90.
D. Con
precetto esecutivo n. __________ emesso il 2 febbraio 2023 dalla sede di
Lugano dell’Ufficio d’esecuzione, la RE 1 ha escusso CO 1 per l’incasso di fr. 24'729.85
oltre agli interessi del 5% dal 30 settembre 2021, indicando quale causa del
credito le “Fatture
riguardanti le opere da giardiniere, sistemazione esterna al mapp. __________ a
__________ (residenza __________). Liquidazione finale e fatture approvate
dalla direzione lavori studio arch. __________; richiami inviati anche da arch.
__________ DL successiva. Diffida raccomandata trasmessa dopo vari richiami il
30.09.2021”.
E. Avendo
CO 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 14 marzo
2023 la RE 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura del Distretto di
Lugano, sezione 5 per fr. 26'444.–. Nel termine impartito, la convenuta si
è opposta all’istanza con osservazioni
scritte del 19 aprile 2023. Con replica presentata l’11 maggio nel
termine fissato dalla Pretura e duplica spontanea del 19 maggio 2023, le parti
hanno ribadito le loro posizioni contrastanti.
F. Statuendo con decisione del 28 dicembre 2023, il Pretore ha respinto l’istanza,
ponendo a carico dell’istante le spese processuali di fr. 200.– e un’indennità
di fr. 500.– a favore della convenuta.
G. Contro
la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa
Camera con un reclamo del 5 gennaio 2024 per ottenere “che la
decisione venga annullata e rivista” e che “se del caso vengano sentite le parti in causa
ed i testimoni citati in queste osservazioni e nella decisione”. Nelle sue osservazioni del 31 gennaio 2024, CO 1 ha concluso per la
reiezione del reclamo. Mediante replica spontanea del 27 febbraio 2024 la
reclamante ha confermato le proprie conclusioni.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3.
CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla
Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.
e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro
dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è
avvenuta in concreto alla RE 1 il 2 gennaio 2024, il termine d’impugnazione è
scaduto venerdì 12 gennaio. Presentato già il 5 gennaio 2024 (data del timbro
postale), il reclamo è dunque senz’altro tempestivo.
1.1.1
Con
il reclamo la RE 1 premette di non trovare “assolutamente normale” che
una decisione presa durante le ferie natalizie e di fine anno stabilisca un termine per osservazioni (recte: reclamo) che
scade ancora nel periodo citato, senza dargli il tempo necessario per
procurarsi un legale.
1.1.2
In
realtà il termine di reclamo non è scaduto durante le ferie natalizie, ossia
durante il periodo dal 18 dicembre al 1° gennaio 2024 (art. 56 n. 2 LEF), bensì
il 12 gennaio 2024, siccome la decisione è giunta alla reclamante il 2 gennaio
2024, data (non contata) dalla quale ha iniziato a decorrere il termine (art.
142.
cpv. 1 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF; sopra consid. 1.1). Ha avuto
pertanto dieci giorni per procurarsi un legale e inoltrare il reclamo, come
stabilito dalla legge. La doglianza è quindi infondata.
1.2
La Camera decide in linea di principio in
base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2
CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate
(art. 321 cpv. 1 CPC)
contenute nel reclamo (DTF 147 III 176 consid. 4.2.1, pag. 179 e i rimandi). Secondo l’art. 320
CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del
diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che
sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi
(art. 326 cpv. 1 CPC).
1.2.1
Le
parti devono formulare le loro censure contro la decisione impugnata in modo
completo nel termine di ricorso o di risposta; un eventuale secondo scambio di
allegati o l’esercizio del diritto di replica spontanea non possono servire a
completare una critica insufficiente o a formulare nuove censure (cfr. DTF
142.
III 413 consid. 2.2.4 i.f., pag. 417).
1.2.2
Nel
caso in esame, la RE 1 ha fondato il reclamo sul fatto che i crediti posti in
esecuzione sono stati riconosciuti dalla direzione lavori per conto della
committente. Sostiene quindi tardivamente nella replica spontanea che alcune
prestazioni sarebbero state riconosciute direttamente dalla committente o
tramite e-mail in risposta all’e-mail con cui l’arch. PI 1 le avrebbe trasmesso
le offerte. Ad ogni modo le e-mail non sono allegate alla replica, non
avrebbero comunque potuto essere prodotte per la prima volta in sede di reclamo
(sopra consid. 1.2) e non sono idonee quale riconoscimento di debito nel senso
dell’art. 82 cpv. 1 LEF, che deve recare la firma manoscritta dell’escusso
(art. 14 CO e sentenza della CEF 14.2023.121 del 23 febbraio 2024 consid. 5).
Le nuove censure presentate con la replica spontanea non costituiscono d’altronde
una risposta agli argomenti presentati con le osservazioni al reclamo, ove CO 1
si è limitata a rispondere agli argomenti contenuti nel reclamo senza
aggiungere null’altro. Non è quindi possibile tenerne conto per l’odierno
giudizio.
2.
In
virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione
ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito
constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso
sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il
riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura
sommaria documentale (Urkundenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in
esecuzione, bensì l’esistenza di un titolo esecutivo (DTF 147 III 176 consid. 4.2.1), così da determinare
rapidamente i ruoli delle parti in un eventuale processo ordinario (art.
79.
o 83 cpv. 2 LEF; sentenza del Tribunale federale 5A_552/2021 del 5 gennaio
2022.
consid. 2.3). Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo
prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza
esecutiva senza indugio (art. 84 cpv. 2 LEF) ove l’escusso non renda
immediatamente verosimili eccezioni liberatorie, in linea di massima mediante
documenti (art. 254 cpv. 1 CPC; DTF 145 III 160 consid. 5.1). La decisione di
rigetto provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza regiudicata
quanto all’esistenza del credito (DTF 148 III 225 consid. 4.1.1). Il
pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente il
litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 143 III 564 consid.
4.1
e 136 III 528 consid. 3.2).
3.
Nella
decisione impugnata, il Pretore ha respinto l’istanza poiché ha constatato che
in particolare dalla “scheda
contabile relativa alla committente” si evince con
chiarezza che la pretesa residua in capo all’istante non rientra nel forfait di fr. 100'000.–
stabilito con il contratto d’appalto, ma
riguarda semmai i lavori supplementari successivamente eseguiti dalla
procedente, per i quali manca un titolo di rigetto. In difetto di una firma
apposta dalla convenuta, il primo giudice ha risposto negativamente alla
questione di sapere se i bollettini e le offerte sottoscritti dalla direzione
lavori vincolassero la committente, così come le fatture e le diffide emesse
dall’appaltatore, la corrispondenza e-mail tra le parti, il parziale pagamento
di altri lavori supplementari e la mancata contestazione delle fatture. A suo
giudizio nulla muta a questa conclusione l’evidenza che le offerte e i
bollettini di lavoro sono stati siglati dalla persona incaricata dalla
direzione lavori: in difetto di elementi per determinarsi sull’estensione di
tale mandato appare fortemente dubbio che “l’approvazione”
da parte degli architetti avvicendatisi per conto della committente
implichi l’impegno di quest’ultima a pagare puntuali prestazioni effettuate dall’istante.
4.
Nel
reclamo la RE 1 espone che la direzione lavori non è mai cambiata durante tutta
l’esecuzione delle opere ed era, come stabilisce il suo ruolo, il tramite tra
la cliente e gli artigiani. D’altronde, essa non vede chi, se non il direttore
lavori, possa autorizzare gli artigiani a portare avanti le opere dal momento
che la committente non è sicuramente presente sul cantiere tutti i giorni. Le
opere il cui prezzo è oggetto dell’istanza, anche se non sono contemplate dal
contratto d’appalto, sono state eseguite durante l’esecuzione dei lavori a
contratto, sono state richieste dalla committente, preventivate a parte e
sottoposte alla stessa dalla direzione lavori e da lei approvate. Non si spiega
infatti perché la direzione lavori avrebbe dovuto apporre la propria firma se
tali lavori erano compresi nel contratto d’appalto.
5.
Costituisce
un riconoscimento di debito nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF l’atto pubblico o
la scrittura privata, firmata dall’escusso o dal suo rappresentante, da cui si
evince la sua volontà di pagare (o perlomeno di riconoscere) all’escutente,
senza riserve né condizioni, una somma di denaro determinata, o facilmente
determinabile, ed esigibile (DTF 139 III 297 consid. 2.3.1 con rimandi).
In
via di principio può essere concesso il rigetto provvisorio nei confronti del
rappresentato sulla base di un riconoscimento di debito firmato dal
rappresentante se i poteri del procuratore (art. 32 cpv. 1 CO) o dell’organo
della persona giuridica escussa (art. 55 cpv. 2 CC) sono documentati o possono
dedursi da atti concludenti del rappresentante, da cui risulta chiaramente ch’egli
ha firmato in virtù di un rapporto di rappresentanza (art. 32 cpv. 2 CO). La
mancanza del potere di rappresentanza può, in linea di massima, essere sanata
posteriormente, anche tacitamente o per atti concludenti del rappresentato (art.
38.
cpv. 1 CO), in particolare nel corso della procedura di rigetto. In assenza
di prova di tale potere l’istanza di rigetto dell’opposizione diretta contro il
rappresentato dev’essere respinta (DTF 132 III 140 consid. 4.1.1, pag. 142; sentenza
della CEF 14.2014.63 del 5 agosto 2014 consid. 6.3, sentenza della CEF
14.2013.4
del 20 febbraio 2013, consid. 4.2 e i rimandi).
5.1
Nella
fattispecie non è chiaro quali sono i documenti – asseritamente firmati dalla direzione
lavori per conto della committente – di cui si avvale la RE 1 come titolo di
rigetto per i costi delle opere supplementari. Anche con l’istanza di rigetto
la RE 1 non era stata chiara. Si era semplicemente riferita nella motivazione
alla “liquidazione finale approvata dalla
direzione lavori”, che corrisponde al doc. C privo di qualsiasi
firma, nonché a “diversi richiami” e
a una diffida; essa ha poi citato offerte e fatture prodotte alla rinfusa. Come
già aveva eccepito CO 1 con le osservazioni
all’istanza, non è nemmeno chiaro come la RE 1 abbia calcolato la cifra
posta in esecuzione; in effetti l’importo indicato nel precetto esecutivo è di fr. 24'729.85,
quello nell’istanza di fr. 26'444.–, quello nella diffida (come somma di
sette fatture scoperte) di fr. 26'452.90 (doc. A) e quello indicato nella
liquidazione finale di fr. 25'022.55 (doc. C).
Ora,
non spetta al giudice ricercare d’ufficio tra i documenti acclusi all’istanza
quelli che potrebbero giustificare il rigetto dell’opposizione (cfr. art. 55 cpv. 1 CPC), sicché l’istante non può accontentarsi di
produrre alla rinfusa numerosi documenti confidando nel fatto che il giudice li
esamini uno a uno per determinare se siano idonei a giustificare il rigetto
dell’opposizione (sentenza della CEF 14.2023.154 del 26 aprile 2024 consid.
1.2.2
e i rinvii). Al riguardo le
allegazioni di fatto riferite alla “situazione pagamenti CO 1” al 19 novembre 2020 (doc. F) formulate
per la prima volta solo con la replica spontanea di seconda sede sono tardive e
quindi inammissibili (sopra consid. 1.2), per tacere del fatto che fatture e
offerte non firmate dall’escusso non costituiscono titoli di rigetto
provvisorio nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF (ad esempio: sentenza della CEF
14.2023.121
del 23 febbraio 2024, consid. 5 e i rinvii). Già per questo motivo
la reiezione dell’istanza risulta corretta, sicché il reclamo va respinto.
5.2
Ad
ogni modo, di principio un conteggio finale firmato dall’architetto
incaricato della direzione lavori non è vincolante per il committente in
assenza di poteri espressi conferitogli e non può quindi valere come titolo di
rigetto dell’opposizione. Il caso è diverso invece se l’appaltatore prova che
il contratto concluso con l’architetto firmato dal committente lo autorizza ad
approvare le fatture (Abbet in: Abbet/Veuillet (a cura di), La
mainlevée de l’opposition, 2a ed. 2022, n. 1 ad art. 79 LEF che
rinvia alla DTF 118 II 313 consid. 2a, pag. 315). Infatti, il
committente ricorre ai servizi dell’architetto in qualità di esperto per la
pianificazione e la progettazione nonché per la direzione e supervisione dei
lavori di costruzione. Normalmente, invece, il committente
si riserva il diritto di decidere autonomamente in merito agli
obblighi finanziari, non avendo biso-gno delle competenze specifiche dell’architetto. Pertanto egli
necessita di un’autorizzazione esplicita per le dichiarazioni
legali fatte per conto del cliente, che, come
l’accettazione di una fattura finale,
pongono il cliente di fronte a obblighi finanziari significativi (DTF 118 II 313
consid. 2/a, pag. 315;
109.
II 459 consid. 5/c, pag. 459).
5.2.1
Nel
caso in esame, la reclamante non ha allegato né dimostrato con documenti in
prima sede che la direzione lavori fosse abilitata ad approvare i costi per le
opere supplementari in rappresentanza della committente. Al contrario, nel
contratto d’appalto (doc. B) è espressamente previsto che “qualsiasi lavoro supplementare prima di essere
eseguito, deve essere preventivato ed accettato dalla committenza. In caso
contrario non verrà riconosciuto alcun supplemento al contratto”.
Non è prescritta alcuna procura a favore della direzione lavori. Il solo
contratto d’appalto firmato dalla convenuta non bastava quindi per ammettere ch’essa
ha riconosciuto anche i costi per le opere supplementari approvate dalla
direzione lavori.
5.2.2
Nel
reclamo la RE 1 allega che le opere
supplementari erano state accettate dalla committente senza però
riferirsi ad alcun documento (offerte, bollettini, fatture, diffide). D’altronde
CO 1 ha sempre contestato di aver autorizzato la direzione lavori ad approvare
opere supplementari (vedi osservazioni all’istanza e osservazioni al reclamo),
ciò che esclude una ratifica a posteriori (art. 38 cpv. 1 CO, v. sopra consid.
5). Anche alla luce di tali elementi la decisione del Pretore non presta il
fianco alla critica.
6.
La
reclamante afferma ancora che nessuno degli architetti assunti a posteriori
dalla committente per verificare il suo lavoro ha mai contestato i lavori
svolti. Tale circostanza è irrilevante ai fini del giudizio odierno, da un lato
perché il loro potere di rappresentare la convenuta non è stato dimostrato,
dall’altro perché un riconoscimento (tacito)
di debito per atti concludenti – in quanto sprovvisto della firma dell’escusso
o del suo rappresentante – non darebbe in ogni caso titolo al rigetto
provvisorio dell’opposizione (tra tante:
sentenze della CEF 14.2023.137 del 20 marzo 2024, consid. 5.6, e 14.2018.147
del 31 gennaio 2019, consid. 5.1/b).
7.
Infine,
nemmeno può essere accolta la richiesta di “sentire le parti in causa ed i testimoni citati in
queste osservazioni e nella decisione”, siccome la
procedura è di natura sommaria e consente di principio solo la produzione di
documenti (art. 254 CPC); in ogni caso non sono ammessi nuovi mezzi di prova in
sede di reclamo (v. sopra consid. 1.2 e 2).
8.
In
definitiva, il reclamo va pertanto respinto. Rimane però la possibilità per la RE
1.
di far valere le sue pretese in procedura ordinaria (sopra consid. 2), previo
un tentativo di conciliazione (art. 197 segg. CPC), ciò che gli permetterebbe
di chiedere l’assunzione di tutti i mezzi di prova consentiti dalla legge,
compresa l’audizione di testi, e di postulare in via accessoria il rigetto
definitivo dell’opposizione (art. 79 LEF).
9.
La tassa del presente giudizio, stabilita
in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), come le
ripetibili, determinate in virtù dell’art. 11 cpv. 1-2
RTar (RL 178.310) per il rinvio dell’art.
96.
CPC, seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC).
10.
Circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 26'444.–,
non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.
74.
cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia:
1. Il reclamo è respinto.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 400.– relative al presente giudizio,
già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico. La RE 1 rifonderà a CO
1 fr. 800.– per ripetibili.
3. Notificazione a:
– ;
–
.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
cancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto
è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF
(art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie
(art. 46 cpv. 1 LTF).