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Decisione

14.2024.4

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Contratto d’appalto. Lavori supplementari. Rappresentanza. Direzione lavori

26 giugno 2024Italiano16 min

30 novembre 2020 la RE 1 ha allestito la liquidazione finale che ammonta a fr. 169'380.25,

Source ti.ch

Incarto n.

14.2024.4

Lugano

26 giugno 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques,

presidente

cancelliera:

Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) nella causa SO.2023.1305 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della

Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 14 marzo 2023 dalla

RE 1

contro

CO 1

(patrocinata dall’__________ PA

1 __________)

giudicando sul reclamo del 5 gennaio 2024 presentato dalla RE 1 contro

la decisione emessa il 28 dicembre 2023 dal Pretore;

ritenuto

in fatto: A. Con contratto d’appalto del 28 marzo 2018 CO 1 ha commissionato alla

RE 1 le opere di giardiniere indicate nell’offerta del 2 marzo 2018 nel quadro

del progetto di edificazione del mappale n.

__________ __________. La committente si è impegnata a versare all’assuntrice il

prezzo forfettario di fr. 100'000.–.

Fatti

B. Il

30 novembre 2020 la RE 1 ha allestito la liquidazione finale che ammonta a fr. 169'380.25,

composti dall’importo forfettario di fr. 100'000.– stabilito nel contratto

d’appalto e per il resto dalla remunerazione di lavori supplementari. Tenuto

conto degli acconti già versati, il saldo dovuto era di fr. 25'022.55.

C. Con

diffida del 30 settembre 2021 la RE 1 ha chiesto il pagamento di sette fatture

scoperte emesse tra il 5 luglio 2020 e il 19 dicembre 2020 per complessivi fr. 26'452.90.

D. Con

precetto esecutivo n. __________ emesso il 2 febbraio 2023 dal­la sede di

Lugano dell’Ufficio d’esecuzione, la RE 1 ha escusso CO 1 per l’incasso di fr. 24'729.85

oltre agli interessi del 5% dal 30 settembre 2021, indicando quale causa del

credito le “Fatture

riguardanti le opere da giardiniere, sistemazione esterna al mapp. __________ a

__________ (residenza __________). Liquidazione finale e fatture approvate

dalla direzione lavori studio arch. __________; richiami inviati anche da arch.

__________ DL successiva. Diffida raccomandata trasmessa dopo vari richiami il

30.09.2021”.

E. Avendo

CO 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 14 marzo

2023 la RE 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura del Distretto di

Lugano, sezione 5 per fr. 26'444.–. Nel termine impartito, la convenuta si

è opposta all’istanza con osservazioni

scritte del 19 aprile 2023. Con replica presentata l’11 maggio nel

termine fissato dalla Pretura e duplica spontanea del 19 maggio 2023, le parti

hanno ribadito le loro posizioni contrastanti.

F. Statuendo con decisione del 28 dicembre 2023, il Pretore ha respinto l’istanza,

ponendo a carico dell’istante le spese processuali di fr. 200.– e un’indennità

di fr. 500.– a favore della convenuta.

G. Contro

la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa

Camera con un reclamo del 5 gennaio 2024 per ottenere “che la

decisione venga annullata e rivista” e che “se del caso vengano sentite le parti in causa

ed i testimoni citati in queste osservazioni e nella decisione”. Nelle sue osservazioni del 31 gennaio 2024, CO 1 ha concluso per la

reiezione del reclamo. Mediante replica spontanea del 27 febbraio 2024 la

reclamante ha confermato le proprie conclusioni.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’oppo­­sizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

3.

CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla

Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.

e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro

dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è

avvenuta in concreto alla RE 1 il 2 gennaio 2024, il termine d’impugnazione è

scaduto venerdì 12 gennaio. Presentato già il 5 gennaio 2024 (da­ta del timbro

postale), il reclamo è dunque senz’altro tempestivo.

1.1.1

Con

il reclamo la RE 1 premette di non trovare “assolutamente normale” che

una decisione presa durante le ferie natalizie e di fine anno stabilisca un termine per osservazioni (recte: reclamo) che

scade ancora nel periodo citato, senza dargli il tem­po necessario per

procurarsi un legale.

1.1.2

In

realtà il termine di reclamo non è scaduto durante le ferie natalizie, ossia

durante il periodo dal 18 dicembre al 1° gennaio 2024 (art. 56 n. 2 LEF), bensì

il 12 gennaio 2024, siccome la decisione è giunta alla reclamante il 2 gennaio

2024, data (non contata) dalla quale ha iniziato a decorrere il termine (art.

142.

cpv. 1 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF; sopra consid. 1.1). Ha avuto

pertanto dieci giorni per procurarsi un legale e inoltrare il reclamo, come

stabilito dalla legge. La doglianza è quindi infondata.

1.2

La Camera decide in linea di principio in

base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2

CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate

(art. 321 cpv. 1 CPC)

contenute nel reclamo (DTF 147 III 176 consid. 4.2.1, pag. 179 e i rimandi). Secondo l’art. 320

CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del

diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che

sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi

(art. 326 cpv. 1 CPC).

1.2.1

Le

parti devono formulare le loro censure contro la decisione impugnata in modo

completo nel termine di ricorso o di risposta; un eventuale secondo scambio di

allegati o l’esercizio del diritto di replica spontanea non possono servire a

completare una critica insufficiente o a formulare nuove censure (cfr. DTF

142.

III 413 consid. 2.2.4 i.f., pag. 417).

1.2.2

Nel

caso in esame, la RE 1 ha fondato il reclamo sul fatto che i crediti posti in

esecuzione sono stati riconosciuti dalla direzione lavori per conto della

committente. Sostiene quindi tardivamente nella replica spontanea che alcune

prestazioni sarebbero state riconosciute direttamente dalla committente o

tramite e-mail in risposta all’e-mail con cui l’arch. PI 1 le avrebbe trasmesso

le offerte. Ad ogni modo le e-mail non sono allegate alla replica, non

avrebbero comunque potuto essere prodotte per la prima volta in sede di reclamo

(sopra consid. 1.2) e non sono idonee quale riconoscimento di debito nel senso

dell’art. 82 cpv. 1 LEF, che deve recare la firma manoscritta dell’escusso

(art. 14 CO e sentenza della CEF 14.2023.121 del 23 febbraio 2024 consid. 5).

Le nuove censure presentate con la replica spontanea non costituiscono d’altronde

una risposta agli argomenti presentati con le osservazioni al reclamo, ove CO 1

si è limitata a rispondere agli argomenti contenuti nel reclamo senza

aggiungere null’altro. Non è quindi possibile tenerne conto per l’odierno

giudizio.

2.

In

virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione

ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito

constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso

sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il

riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura

sommaria documentale (Urkundenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in

esecuzione, bensì l’esistenza di un titolo esecutivo (DTF 147 III 176 consid. 4.2.1), così da determinare

rapidamente i ruoli delle parti in un eventuale processo ordinario (art.

79.

o 83 cpv. 2 LEF; sentenza del Tribunale federale 5A_552/2021 del 5 gennaio

2022.

consid. 2.3). Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo

prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza

esecutiva senza indugio (art. 84 cpv. 2 LEF) ove l’escusso non renda

immediatamente verosimili eccezioni liberatorie, in linea di massima mediante

documenti (art. 254 cpv. 1 CPC; DTF 145 III 160 consid. 5.1). La decisione di

rigetto provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza regiudicata

quanto all’esistenza del credito (DTF 148 III 225 consid. 4.1.1). Il

pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente il

litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 143 III 564 consid.

4.1

e 136 III 528 consid. 3.2).

3.

Nella

decisione impugnata, il Pretore ha respinto l’istanza poiché ha constatato che

in particolare dalla “scheda

contabile relativa alla committente” si evince con

chiarezza che la pretesa residua in ca­po all’istante non rientra nel forfait di fr. 100'000.–

stabilito con il contratto d’appalto, ma

riguarda semmai i lavori supplementari suc­cessivamente eseguiti dalla

procedente, per i quali manca un titolo di rigetto. In difetto di una firma

apposta dalla convenuta, il primo giudice ha risposto negativamente alla

questione di sapere se i bollettini e le offerte sottoscritti dalla direzione

lavori vincolassero la committente, così come le fatture e le diffide emesse

dall’appal­tatore, la corrispondenza e-mail tra le parti, il parziale pagamento

di altri lavori supplementari e la mancata contestazione delle fatture. A suo

giudizio nulla muta a questa conclusione l’evidenza che le offerte e i

bollettini di lavoro sono stati siglati dalla persona incaricata dalla

direzione lavori: in difetto di elementi per determinarsi sull’estensione di

tale mandato appare fortemente dubbio che “l’approvazione”

da parte degli architetti avvicendatisi per con­to della committente

implichi l’impegno di quest’ultima a pagare puntuali prestazioni effettuate dall’istante.

4.

Nel

reclamo la RE 1 espone che la direzione lavori non è mai cambiata durante tutta

l’esecuzione delle opere ed era, come stabilisce il suo ruolo, il tramite tra

la cliente e gli artigiani. D’altronde, essa non vede chi, se non il direttore

lavori, possa autorizzare gli artigiani a portare avanti le opere dal momento

che la committente non è sicuramente presente sul cantiere tutti i giorni. Le

opere il cui prezzo è oggetto dell’istanza, anche se non sono contemplate dal

contratto d’appalto, sono state eseguite durante l’esecuzione dei lavori a

contratto, sono state richieste dalla committente, preventivate a parte e

sottoposte alla stessa dalla direzione lavori e da lei approvate. Non si spiega

infatti perché la direzione lavori avrebbe dovuto apporre la propria firma se

tali lavori erano compresi nel contratto d’appalto.

5.

Costituisce

un riconoscimento di debito nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF l’atto pubblico o

la scrittura privata, firmata dall’escusso o dal suo rappresentante, da cui si

evince la sua volontà di pagare (o perlomeno di riconoscere) all’escutente,

senza riserve né condizioni, una somma di denaro determinata, o facilmente

determinabile, ed esigibile (DTF 139 III 297 consid. 2.3.1 con rimandi).

In

via di principio può essere concesso il rigetto provvisorio nei confronti del

rappresentato sulla base di un riconoscimento di debito firmato dal

rappresentante se i poteri del procuratore (art. 32 cpv. 1 CO) o dell’organo

della persona giuridica escussa (art. 55 cpv. 2 CC) sono documentati o possono

dedursi da atti concludenti del rappresentante, da cui risulta chiaramente ch’egli

ha firmato in virtù di un rapporto di rappresentanza (art. 32 cpv. 2 CO). La

mancanza del potere di rappresentanza può, in linea di massima, essere sanata

posteriormente, anche tacitamente o per atti concludenti del rappresentato (art.

38.

cpv. 1 CO), in particolare nel corso della procedura di rigetto. In assenza

di prova di tale potere l’istanza di rigetto dell’opposizione diretta contro il

rappresentato dev’essere respinta (DTF 132 III 140 consid. 4.1.1, pag. 142; sentenza

della CEF 14.2014.63 del 5 agosto 2014 consid. 6.3, sentenza della CEF

14.2013.4

del 20 febbraio 2013, consid. 4.2 e i rimandi).

5.1

Nella

fattispecie non è chiaro quali sono i documenti – asseritamente firmati dalla direzione

lavori per conto della committente – di cui si avvale la RE 1 come titolo di

rigetto per i costi delle opere supplementari. Anche con l’istanza di rigetto

la RE 1 non era stata chiara. Si era semplicemente riferita nella motivazione

alla “liquidazione finale approvata dalla

direzione lavo­ri”, che corrisponde al doc. C privo di qualsiasi

firma, nonché a “diversi richiami” e

a una diffida; essa ha poi citato offerte e fatture prodotte alla rinfusa. Come

già aveva eccepito CO 1 con le osservazioni

all’istanza, non è nemmeno chiaro come la RE 1 abbia calcolato la cifra

posta in esecuzione; in effetti l’importo indicato nel precetto esecutivo è di fr. 24'729.85,

quello nell’istanza di fr. 26'444.–, quello nella diffida (come somma di

sette fatture scoperte) di fr. 26'452.90 (doc. A) e quello indicato nella

liquidazione finale di fr. 25'022.55 (doc. C).

Ora,

non spetta al giudice ricercare d’ufficio tra i documenti acclusi all’istanza

quelli che potrebbero giustificare il rigetto dell’opposi­zione (cfr. art. 55 cpv. 1 CPC), sicché l’istante non può accontentarsi di

produrre alla rinfusa numerosi documenti confidando nel fatto che il giudice li

esamini uno a uno per determinare se siano idonei a giustificare il rigetto

dell’opposizione (sentenza della CEF 14.2023.154 del 26 aprile 2024 consid.

1.2.2

e i rinvii). Al riguardo le

allegazioni di fatto riferite alla “situazione pagamenti CO 1” al 19 novembre 2020 (doc. F) formulate

per la prima volta solo con la replica spontanea di seconda sede sono tardive e

quin­di inammissibili (sopra consid. 1.2), per tacere del fatto che fatture e

offerte non firmate dall’escusso non costituiscono titoli di rigetto

provvisorio nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF (ad esempio: senten­za della CEF

14.2023.121

del 23 febbraio 2024, consid. 5 e i rinvii). Già per questo motivo

la reiezione dell’istanza risulta corretta, sicché il reclamo va respinto.

5.2

Ad

ogni modo, di principio un conteggio finale firmato dall’archi­­tetto

incaricato della direzione lavori non è vincolante per il committente in

assenza di poteri espressi conferitogli e non può quindi valere come titolo di

rigetto dell’opposizione. Il caso è diverso invece se l’appaltatore prova che

il contratto concluso con l’architet­­to firmato dal committente lo autorizza ad

approvare le fatture (Ab­bet in: Abbet/Veuillet (a cura di), La

mainlevée de l’opposition, 2a ed. 2022, n. 1 ad art. 79 LEF che

rinvia alla DTF 118 II 313 consid. 2a, pag. 315). Infatti, il

committente ricorre ai servizi dell’architetto in qualità di esperto per la

pianificazione e la progettazione nonché per la direzione e supervisione dei

lavori di costruzione. Normalmente, invece, il committente

si riserva il diritto di decidere autonomamente in merito agli

obblighi finanziari, non avendo biso-gno delle competenze specifiche dell’architetto. Pertanto egli

necessita di un’autorizzazione esplicita per le dichiarazioni

legali fat­te per conto del cliente, che, come

l’accettazione di una fattura fi­nale,

pongono il cliente di fronte a obblighi finanziari significativi (DTF 118 II 313

consid. 2/a, pag. 315;

109.

II 459 consid. 5/c, pag. 459).

5.2.1

Nel

caso in esame, la reclamante non ha allegato né dimostrato con documenti in

prima sede che la direzione lavori fosse abilitata ad approvare i costi per le

opere supplementari in rappresentanza della committente. Al contrario, nel

contratto d’appalto (doc. B) è espressamente previsto che “qualsiasi lavoro supplementare prima di essere

eseguito, deve essere preventivato ed accettato dalla committenza. In caso

contrario non verrà riconosciuto alcun supplemento al contratto”.

Non è prescritta alcuna procura a favore della direzione lavori. Il solo

contratto d’appalto firmato dalla convenuta non bastava quindi per ammettere ch’essa

ha riconosciuto anche i costi per le opere supplementari approvate dalla

direzione lavori.

5.2.2

Nel

reclamo la RE 1 allega che le opere

supplementari erano state accettate dalla committente senza però

riferirsi ad alcun documento (offerte, bollettini, fatture, diffide). D’altronde

CO 1 ha sempre contestato di aver autorizzato la direzione lavori ad approvare

opere supplementari (vedi osservazioni all’istanza e osservazioni al reclamo),

ciò che esclude una ratifica a posteriori (art. 38 cpv. 1 CO, v. sopra consid.

5). Anche alla luce di tali elementi la decisione del Pretore non presta il

fianco alla critica.

6.

La

reclamante afferma ancora che nessuno degli architetti assunti a posteriori

dalla committente per verificare il suo lavoro ha mai contestato i lavori

svolti. Tale circostanza è irrilevante ai fini del giudizio odierno, da un lato

perché il loro potere di rappresentare la convenuta non è stato dimostrato,

dall’altro perché un riconoscimento (tacito)

di debito per atti concludenti – in quanto sprovvisto della firma dell’escusso

o del suo rappresentante – non darebbe in ogni caso titolo al rigetto

provvisorio dell’opposizione (tra tante:

sentenze della CEF 14.2023.137 del 20 marzo 2024, consid. 5.6, e 14.2018.147

del 31 gennaio 2019, consid. 5.1/b).

7.

Infine,

nemmeno può essere accolta la richiesta di “sentire le parti in causa ed i testimoni citati in

queste osservazioni e nella decisione”, siccome la

procedura è di natura sommaria e consente di principio solo la produzione di

documenti (art. 254 CPC); in ogni caso non sono ammessi nuovi mezzi di prova in

sede di reclamo (v. sopra consid. 1.2 e 2).

8.

In

definitiva, il reclamo va pertanto respinto. Rimane però la possibilità per la RE

1.

di far valere le sue pretese in procedura ordinaria (sopra consid. 2), previo

un tentativo di conciliazione (art. 197 segg. CPC), ciò che gli permetterebbe

di chiedere l’as­sunzione di tutti i mezzi di prova consentiti dalla legge,

compresa l’audizione di testi, e di postulare in via accessoria il rigetto

definitivo dell’opposizione (art. 79 LEF).

9.

La tassa del presente giudizio, stabilita

in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), come le

ripetibili, determinate in virtù dell’art. 11 cpv. 1-2

RTar (RL 178.310) per il rinvio dell’art.

96.

CPC, seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC).

10.

Circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 26'444.–,

non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia:

1. Il reclamo è respinto.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 400.– relative al presente giudizio,

già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico. La RE 1 rifonderà a CO

1 fr. 800.– per ripetibili.

3. Notificazione a:

– ;

.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

cancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF

(art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie

(art. 46 cpv. 1 LTF).