14.2024.40
Rigetto definitivo dell’opposizione. Contributi personali AVS. Imputazione di acconti su interessi e spese di un’esecuzione precedente
25 luglio 2024Italiano11 min
i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore
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Incarto n.
14.2024.40
Lugano
25 luglio 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
cancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa 28/2023 (rigetto definitivo dell’opposizione) della
Giudicatura di pace del Circolo di Breno promossa con istanza 24 novembre 2023
dalla
Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG, Bellinzona
contro
CO 1
giudicando sul reclamo del 7 marzo 2024 presentato dalla Cassa
cantonale di compensazione AVS/AI/IPG contro la decisione emessa il 26 febbraio
2024 dal Giudice di pace;
ritenuto
in fatto: A. Con decisione provvisoria del 21 febbraio 2023 la Cassa cantonale di
compensazione AVS/AI/IPG ha posto a carico di CO 1 un acconto per i contributi
del 2021 per persone che esercitano un’attività lucrativa indipendente di fr. 1'702.50,
composti di fr. 1'394.40 (per “AVS/AI/IPG”),
fr. 243.–
(“CAF”), fr. 37.20 (“assegni familiari integrativi AFI”) e fr. 27.90
(“spese amministrative”). Il 21 febbraio 2023 la Cassa ha emesso una
fattura d’acconto differenziale per il 2021 in cui ha aggiunto agl’importi
sopracitati le poste “AVS
interessi di mora su contributi” fr. 6.45 e “AVS Spese esecutive”
di fr. 214.25, per un totale di fr. 1'923.20, ridotto a fr. 954.10
dopo “deduzione importo in
esecuzione” di fr. 969.10.
B. Con
precetto esecutivo n. __________8 emesso il 4 maggio 2023 dalla sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione, la Cassa
ha escusso CO 1 per l’incasso di fr. 954.10 oltre agli interessi
del 5% dal 28 aprile 2023, indicando quale causa del credito i “Contributi personali per il periodo dal
01.01.2021 al 31.12.2021, Fattura d’acconto differenziale in base alla
decisione del 21.02.2023”, e di fr. 8.75 (per “Interessi”).
C. Avendo CO 1 interposto opposizione al precetto esecutivo,
con istanza del 24 novembre 2023 la Cassa ne ha chiesto il rigetto definitivo
alla Giudicatura di pace del Circolo di Breno per fr. 1'057.10 (comprese
le “spese precetto +
intimazione” di fr. 94.25 agli importi indicati
nel precetto esecutivo). Nel termine assegnatole CO 1 non ha presentato
osservazioni.
D. Statuendo con decisione del 26 febbraio 2024, il Giudice di pace ha parzialmente
accolto l’istanza e rigettato l’opposizione in via definitiva limitatamente a fr. 733.40,
oltre agl’interessi del 5% dal 22 febbraio 2023 al 27 aprile 2023, pari a fr. 6.75,
e alle spese esecutive di fr. 94.25 (anziché per fr. 1'057.10),
ponendo a carico della convenuta le spese processuali di fr. 90.– e un’indennità
di fr. 20.– a favore dell’istante.
E. Contro
la sentenza appena citata la Cassa è insorta a questa
Camera con un reclamo del 7 marzo 2024 per ottenerne, previo conferimento dell’effetto sospensivo, in via
principale l’annullamento e l’accoglimento dell’istanza per fr. 962.85 (fr. 1'057.10
dedotte le spese esecutive di fr. 94.25) e in via subordinata l’annullamento
e la retrocessione dell’incarto al primo giudice per nuovo giudizio, in
entrambi i casi protestate spese e ripetibili. Nel termine impartitole per
presentare osservazioni, CO 1 è rimasta silente. Il 6 giugno 2024 il
vicepresidente della Camera ha concesso l’effetto sospensivo al reclamo.
Considerando
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla
Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.
e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1 Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro
dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è
avvenuta in concreto alla RE 1 il 27 febbraio 2024, il termine d’impugnazione è
scaduto venerdì 8 marzo. Presentato quello stesso giorno (data del timbro
postale), il reclamo è dunque tempestivo.
1.2 La Camera decide in linea di principio in
base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2
CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate
(art. 321 cpv. 1 CPC)
contenute nel reclamo (DTF 147 III 176 consid. 4.2.1, pag. 179 e i rimandi). Secondo l’art. 320
CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del
diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che
sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi
(art. 326 cpv. 1 CPC).
2. In
virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione
ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria
esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che
dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il
pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura
di rigetto è una procedura sommaria documentale (Urkundenprozess), il cui
scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza
di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo
prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva
senza indugio (art. 84 cpv. 2 LEF) ove l’escusso non dimostri immediatamente
una delle eccezioni liberatorie enumerate all’art. 81 LEF (DTF 139 III 444,
consid. 4.1.1).
3. Nella
decisione impugnata, il Giudice di pace ha considerato che la decisione
provvisoria con cui la Cassa ha fissato i contributi personali per il 2021 è
stata regolarmente intimata alla convenuta ed è passata in giudicato, di modo
che va parificata a una sentenza esecutiva. Ha rilevato invece che “non vi è evidenza”
della notifica della posta “AVS
Spese esecutive” di fr. 214.25 che figura sulla
fattura d’acconto differenziale in più delle somme incluse nella decisione e se
corrispondono alle spese di emissione del precetto esecutivo e delle spese dell’ufficio d’esecuzione di fr. 40.95 le stesse
“sono
già riconosciute”. Ciò
posto, egli ha corretto il “capitale iniziale” di fr. 954.10 in fr. 733.40
(1'702.50 ./. 969.10), “ciò
che vale anche per gli interessi di mora”. In
definitiva ha parzialmente accordato il rigetto per fr. 733.40, oltre agl’interessi
del 5% dal 22 febbraio 2023 al 27 aprile 2023, pari a fr. 6.75, e alle
spese esecutive di fr. 53.30 e fr. 40.95 (anziché per fr. 1'057.10).
4. Nel
reclamo la Cassa sostiene che il “capitale
iniziale” non è di fr. 733.40 bensì di fr. 954.10,
perché ai contributi accertati nella decisione provvisoria di fr. 1'702.50
vanno aggiunti gl’interessi di mora di fr. 220.70
(fr. 214.25 e fr. 6.45) e le spese esecutive di una precedente
esecuzione (n. __________5), come indicato nella fattura d’acconto
differenziale, e dedotto il pagamento di fr. 969.10 effettuato dall’escussa.
Chiede inoltre di estendere il rigetto agl’interessi di mora di fr. 8.75
maturati dal 22 febbraio 2023 al 27 aprile 2023 (come indicato sul precetto
esecutivo), rinunciando invece all’estensione alle spese esecutive.
5. Giusta
l’art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF sono parificate alle sentenze giudiziarie, e valgono
quindi quale titolo di rigetto definitivo, le decisioni di autorità
amministrative svizzere, purché siano esecutive. Di norma, come per le sentenze
civili non è necessario il passaggio in giudicato (Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I,
3a ed. 2021, n. 110 ad art. 80 LEF). Invece, semplici fatture, prive d’indicazione sui rimedi giuridici
esistenti, non possono essere parificate a decisioni amministrative, siccome
non vengono designate come tali nell’atto
stesso e non traggono siffatta qualità dalla legge (sentenze della CEF 14.2020.162 del 12 marzo 2021
e 14.2019.110 del 15 ottobre 2019
consid. 6.1/b con rinvii).
5.1 Nel
caso di specie la decisione provvisoria per l’anno 2021, che pacificamente è
esecutiva, costituisce un valido titolo di rigetto definitivo dell’opposizione
per l’importo ivi accertato di fr. 1'702.50, superiore a quello di fr. 962.85
(fr. 954.10 + 8.75) oltre agl’interessi e spese. L’istanza andava quindi
accolta, a meno che l’escussa, conformemente all’art. 81 LEF, avesse dimostrato
con documenti di aver effettuato pagamenti tali da ridurre il suo debito a una
somma inferiore a quella posta in esecuzione. Orbene, CO 1 non ha presentato
osservazioni in prima sede (e neppure in seconda), sicché il Giudice di pace
non era autorizzato a esaminare d’ufficio un’eccezione da lei non sollevata
(art. 55 cpv. 1 CPC; sentenza della CEF 14.2022.116 del 3 marzo 2023 consid.
5.3.2).
5.2 Vero
è che gl’interessi di mora di fr. 220.70
relativi alla precedente esecuzione n. __________5, figurano solo nella
fattura d’acconto differenziale, la quale non è una decisione né quindi un
titolo di rigetto (v. sopra consid. 5). Fatto sta tuttavia che l’istante non
chiede il pagamento della posta di fr. 220.70,
che anzi allega essersi estinta con il versamento dell’acconto di fr. 969.10,
bensì il saldo della somma di fr. 1'702.50 stabilita nella decisione in
seguito al pagamento dei fr. 969.10, imputati anche al debito di fr. 220.70. Sussiste quindi
incontestabilmente un’identità tra il credito accer-tato nella decisione e quel
saldo posto in esecuzione. Non si giustificava pertanto alcun intervento d’ufficio
del giudice del rigetto, che in particolare non era tenuto a verificare la
correttezza dell’imputazione dell’acconto di fr. 969.10 in assenza
di contestazione da parte dell’escussa (sopra consid. 5.1). Il reclamo risulta
pertanto fondato e come tale va accolto nel senso indicato dalla reclamante.
5.3 Per
mera abbondanza l’imputazione operata dall’istante risulta del resto conforme
alla norma dell’art. 86 cpv. 2 CO secondo cui, in assenza d’indicazione del
debitore di più debiti all’atto del pagamento, esso va imputato al debito
indicato dal creditore nella sua quietanza (nella fattispecie nella fattura d’acconto
differenziale) ove il debitore, come nel caso concreto, non faccia immediata
opposizione. L’imputazione dell’istante corrisponde inoltre a quella stabilita
per difetto dalla legge, secondo cui fra più debiti scaduti il pagamento sarà
imputato a quello per cui prima si procedette contro il debitore (art. 87 cpv. 1 CO), ovvero nel caso in esame al saldo
di fr. 220.70 dell’esecuzione precedente (cfr. sentenza della CEF
14.2022.27 del 14 settembre 2022 consid. 5.2).
5.4 Invece
che aggiungere ai fr. 954.10 gl’interessi di fr. 8.75 maturati dal 22
febbraio 2023 al 27 aprile 2023 come proposto dalla reclamante è più semplice fare decorrere gl’interessi
di mora dal 22 febbraio 2023.
5.5 Quanto alle spese esecutive di fr. 94.25, la loro determinazione e
attribuzione sono decise dall’ufficio d’esecuzione con competenza esclusiva (cfr. art. 68 LEF; DTF 147 III 358 consid. 3.4.1, sentenza della CEF 14.2023.45 del 29
settembre 2023 consid. 5.4 con rinvii). Bene ha quindi fatto la reclamante a
non estendere la sua domanda di riforma della decisione impugnata a tali spese.
In definitiva l’opposizione va rigettata in via definitiva per fr. 954.10
oltre agl’interessi di mora del 5% (art. 104 cpv. 1 CO) dal 22 febbraio 2023.
6. La tassa del presente giudizio, stabilita
in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC).
La
richiesta della reclamante di assegnarle ripetibili non può invece essere
accolta, poiché essa non è patrocinata da un rappresentante professionale in
giudizio (cfr. art. 95 cpv. 3 lett. b CPC). Non è neppure possibile
concederle un’indennità d’inconvenienza, da una parte perché non ha formulato alcuna motivazione al riguardo (cfr. art.
95 cpv. 3 lett. c CPC; sentenza della CEF 14.2012.105 del 21 agosto 2012), e
dall’altra poiché è dubbio che enti di diritto pub-blico agenti nell’esercizio
delle proprie attribuzioni ufficiali abbiano diritto a un’indennità d’inconvenienza
(sentenza della CEF 14.2019.193 del 2 gennaio 2020 consid. 4). Il
dispositivo sulle spese e indennità di prima sede non è contestato.
7. Circa
Fatti
i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore
Considerandi
litigioso, di fr. 220.70 (fr. 214.25 + fr. 6.45), non raggiunge
la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia:
1. Il reclamo è accolto e di conseguenza il
dispositivo n. 1 della decisione impugnata è così riformato:
“1. L’istanza è parzialmente
accolta e di conseguenza l’opposizione al precetto esecutivo n. __________
della sede di __________ dell’Ufficio d’esecuzione
è rigettata in via definitiva limitatamente a fr. 954.10 oltre agli
interessi di mora del 5% dal 22 febbraio 2023.”
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 40.–, relative al presente giudizio,
sono poste a carico di CO 1.
3. Notificazione a:
–
;
– .
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del Circolo di Breno.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
cancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto
è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF
(art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie
(art. 46 cpv. 1 LTF).