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Decisione

14.2024.40

Rigetto definitivo dell’opposizione. Contributi personali AVS. Imputazione di acconti su interessi e spese di un’esecuzione precedente

25 luglio 2024Italiano11 min

i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore

Source ti.ch

Incarto n.

14.2024.40

Lugano

25 luglio 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques,

presidente

cancelliera:

Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) nella causa 28/2023 (rigetto definitivo dell’opposizione) della

Giudicatura di pace del Circolo di Breno promossa con istanza 24 novembre 2023

dalla

Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG, Bellinzona

contro

CO 1

giudicando sul reclamo del 7 marzo 2024 presentato dalla Cassa

cantonale di compensazione AVS/AI/IPG contro la decisione emessa il 26 febbraio

2024 dal Giudice di pace;

ritenuto

in fatto: A. Con decisione provvisoria del 21 febbraio 2023 la Cassa cantonale di

compensazione AVS/AI/IPG ha posto a carico di CO 1 un acconto per i contributi

del 2021 per persone che esercitano un’attività lucrativa indipendente di fr. 1'702.50,

composti di fr. 1'394.40 (per “AVS/AI/IPG”),

fr. 243.–

(“CAF”), fr. 37.20 (“assegni familiari integrativi AFI”) e fr. 27.90

(“spese amministrative”). Il 21 febbraio 2023 la Cassa ha emesso una

fattura d’ac­­conto differenziale per il 2021 in cui ha aggiunto agl’importi

sopracitati le poste “AVS

interessi di mora su contributi” fr. 6.45 e “AVS Spese esecutive”

di fr. 214.25, per un totale di fr. 1'923.20, ridotto a fr. 954.10

dopo “deduzione importo in

esecuzione” di fr. 969.10.

B. Con

precetto esecutivo n. __________8 emesso il 4 maggio 2023 dalla sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione, la Cassa

ha escusso CO 1 per l’incasso di fr. 954.10 oltre agli interessi

del 5% dal 28 aprile 2023, indicando quale causa del credito i “Contributi personali per il periodo dal

01.01.2021 al 31.12.2021, Fattura d’acconto differenziale in base alla

decisione del 21.02.2023”, e di fr. 8.75 (per “Interessi”).

C. Avendo CO 1 interposto opposizione al precetto ese­cutivo,

con istanza del 24 novembre 2023 la Cassa ne ha chiesto il rigetto definitivo

alla Giudicatura di pace del Circolo di Breno per fr. 1'057.10 (comprese

le “spese precetto +

intimazione” di fr. 94.25 agli importi indicati

nel precetto esecutivo). Nel termine assegnatole CO 1 non ha presentato

osservazioni.

D. Statuendo con decisione del 26 febbraio 2024, il Giudice di pace ha parzialmente

accolto l’istanza e rigettato l’opposizione in via definitiva limitatamente a fr. 733.40,

oltre agl’interessi del 5% dal 22 febbraio 2023 al 27 aprile 2023, pari a fr. 6.75,

e alle spese esecutive di fr. 94.25 (anziché per fr. 1'057.10),

ponendo a carico della convenuta le spese processuali di fr. 90.– e un’indennità

di fr. 20.– a favore dell’istante.

E. Contro

la sentenza appena citata la Cassa è insorta a questa

Camera con un reclamo del 7 marzo 2024 per ottenerne, previo conferimento dell’effetto sospensivo, in via

principale l’annullamento e l’accoglimento dell’istanza per fr. 962.85 (fr. 1'057.10

dedotte le spese esecutive di fr. 94.25) e in via subordinata l’annullamento

e la retrocessione dell’incarto al primo giudice per nuovo giudizio, in

entrambi i casi protestate spese e ripetibili. Nel termine impartitole per

presentare osservazioni, CO 1 è rimasta silen­te. Il 6 giugno 2024 il

vicepresidente della Camera ha concesso l’effetto sospensivo al reclamo.

Considerando

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’oppo­­sizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla

Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.

e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1 Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro

dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è

avvenuta in concreto alla RE 1 il 27 febbraio 2024, il termine d’impugnazione è

scaduto venerdì 8 marzo. Presentato quello stesso giorno (data del timbro

postale), il reclamo è dunque tempestivo.

1.2 La Camera decide in linea di principio in

base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2

CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate

(art. 321 cpv. 1 CPC)

contenute nel reclamo (DTF 147 III 176 consid. 4.2.1, pag. 179 e i rimandi). Secondo l’art. 320

CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del

diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che

sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi

(art. 326 cpv. 1 CPC).

2. In

virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione

ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria

esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che

dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il

pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura

di rigetto è una procedura sommaria documentale (Urkundenprozess), il cui

scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza

di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo

prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva

senza indugio (art. 84 cpv. 2 LEF) ove l’escusso non dimostri immediatamente

una delle eccezioni liberatorie enumerate all’art. 81 LEF (DTF 139 III 444,

consid. 4.1.1).

3. Nella

decisione impugnata, il Giudice di pace ha considerato che la decisione

provvisoria con cui la Cassa ha fissato i contributi personali per il 2021 è

stata regolarmente intimata alla convenuta ed è passata in giudicato, di modo

che va parificata a una senten­za esecutiva. Ha rilevato invece che “non vi è evidenza”

della notifica della posta “AVS

Spese esecutive” di fr. 214.25 che figura sulla

fattura d’acconto differenziale in più delle somme incluse nella decisione e se

corrispondono alle spese di emissione del precetto esecutivo e delle spese dell’ufficio d’esecuzione di fr. 40.95 le stes­se

“sono

già riconosciute”. Ciò

posto, egli ha corretto il “capitale ini­ziale” di fr. 954.10 in fr. 733.40

(1'702.50 ./. 969.10), “ciò

che vale anche per gli interessi di mora”. In

definitiva ha parzialmente accordato il rigetto per fr. 733.40, oltre agl’interessi

del 5% dal 22 febbraio 2023 al 27 aprile 2023, pari a fr. 6.75, e alle

spese esecutive di fr. 53.30 e fr. 40.95 (anziché per fr. 1'057.10).

4. Nel

reclamo la Cassa sostiene che il “capitale

iniziale” non è di fr. 733.40 bensì di fr. 954.10,

perché ai contributi accertati nella decisione provvisoria di fr. 1'702.50

vanno aggiunti gl’interessi di mora di fr. 220.70

(fr. 214.25 e fr. 6.45) e le spese esecutive di una precedente

esecuzione (n. __________5), come indicato nella fattura d’acconto

differenziale, e dedotto il pagamento di fr. 969.10 effettuato dall’escussa.

Chiede inoltre di estendere il rigetto agl’inte­ressi di mora di fr. 8.75

maturati dal 22 febbraio 2023 al 27 aprile 2023 (come indicato sul precetto

esecutivo), rinunciando invece all’estensione alle spese esecutive.

5. Giusta

l’art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF sono parificate alle sentenze giudiziarie, e valgono

quindi quale titolo di rigetto definitivo, le decisioni di autorità

amministrative svizzere, purché siano esecutive. Di norma, come per le sentenze

civili non è necessario il passaggio in giudicato (Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I,

3a ed. 2021, n. 110 ad art. 80 LEF). Invece, semplici fatture, prive d’indi­cazione sui rimedi giuridici

esistenti, non possono essere parifica­te a decisioni amministrative, siccome

non vengono designate co­me tali nell’atto

stesso e non traggono siffatta qualità dalla legge (sentenze della CEF 14.2020.162 del 12 marzo 2021

e 14.2019.110 del 15 ottobre 2019

consid. 6.1/b con rinvii).

5.1 Nel

caso di specie la decisione provvisoria per l’anno 2021, che pacificamente è

esecutiva, costituisce un valido titolo di rigetto definitivo dell’opposizione

per l’importo ivi accertato di fr. 1'702.50, superiore a quello di fr. 962.85

(fr. 954.10 + 8.75) oltre agl’interes­si e spese. L’istanza andava quindi

accolta, a meno che l’escussa, conformemente all’art. 81 LEF, avesse dimostrato

con documenti di aver effettuato pagamenti tali da ridurre il suo debito a una

som­ma inferiore a quella posta in esecuzione. Orbene, CO 1 non ha presentato

osservazioni in prima sede (e neppure in seconda), sicché il Giudice di pace

non era autorizzato a esaminare d’ufficio un’eccezione da lei non sollevata

(art. 55 cpv. 1 CPC; sentenza della CEF 14.2022.116 del 3 marzo 2023 consid.

5.3.2).

5.2 Vero

è che gl’interessi di mora di fr. 220.70

relativi alla precedente esecuzione n. __________5, figurano solo nella

fattura d’acconto differenziale, la quale non è una decisione né quindi un

titolo di rigetto (v. sopra consid. 5). Fatto sta tuttavia che l’istante non

chie­de il pagamento della posta di fr. 220.70,

che anzi allega essersi estinta con il versamento dell’acconto di fr. 969.10,

bensì il saldo della somma di fr. 1'702.50 stabilita nella decisione in

seguito al pagamento dei fr. 969.10, imputati anche al debito di fr. 220.70. Sussiste quindi

incontestabilmente un’identità tra il credito accer-tato nella decisione e quel

saldo posto in esecuzione. Non si giustificava pertanto alcun intervento d’ufficio

del giudice del rigetto, che in particolare non era tenuto a verificare la

correttezza dell’imputazione dell’acconto di fr. 969.10 in assenza

di contestazione da parte dell’escussa (sopra consid. 5.1). Il reclamo risulta

pertanto fondato e come tale va accolto nel senso indicato dalla reclaman­te.

5.3 Per

mera abbondanza l’imputazione operata dall’istante risulta del resto conforme

alla norma dell’art. 86 cpv. 2 CO secondo cui, in assenza d’indicazione del

debitore di più debiti all’atto del pagamento, esso va imputato al debito

indicato dal creditore nella sua quietanza (nella fattispecie nella fattura d’acconto

differenziale) ove il debitore, come nel caso concreto, non faccia immediata

opposizione. L’imputazione dell’istante corrisponde inoltre a quella stabilita

per difetto dalla legge, secondo cui fra più debiti scaduti il pagamento sarà

imputato a quello per cui prima si procedette contro il debitore (art. 87 cpv. 1 CO), ovvero nel caso in esame al saldo

di fr. 220.70 dell’esecuzione precedente (cfr. sentenza della CEF

14.2022.27 del 14 settembre 2022 consid. 5.2).

5.4 Invece

che aggiungere ai fr. 954.10 gl’interessi di fr. 8.75 maturati dal 22

febbraio 2023 al 27 aprile 2023 come proposto dalla reclamante è più semplice fare decorrere gl’interessi

di mora dal 22 feb­braio 2023.

5.5 Quanto alle spese esecutive di fr. 94.25, la loro determinazione e

attribuzione sono decise dall’ufficio d’esecuzione con competenza esclusiva (cfr. art. 68 LEF; DTF 147 III 358 consid. 3.4.1, sentenza della CEF 14.2023.45 del 29

settembre 2023 consid. 5.4 con rinvii). Bene ha quindi fatto la reclamante a

non estendere la sua domanda di riforma della decisione impugnata a tali spese.

In definitiva l’op­posizione va rigettata in via definitiva per fr. 954.10

oltre agl’inte­ressi di mora del 5% (art. 104 cpv. 1 CO) dal 22 febbraio 2023.

6. La tassa del presente giudizio, stabilita

in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC).

La

richiesta della reclamante di assegnarle ripetibili non può inve­ce essere

accolta, poiché essa non è patrocinata da un rappresentante professionale in

giudizio (cfr. art. 95 cpv. 3 lett. b CPC). Non è neppure possibile

concederle un’indennità d’inconvenienza, da una parte perché non ha formulato alcuna motivazione al riguardo (cfr. art.

95 cpv. 3 lett. c CPC; sentenza della CEF 14.2012.105 del 21 agosto 2012), e

dall’altra poiché è dubbio che enti di diritto pub-blico agenti nell’esercizio

delle proprie attribuzioni ufficiali abbiano diritto a un’indennità d’inconvenienza

(sentenza della CEF 14.2019.193 del 2 gennaio 2020 consid. 4). Il

dispositivo sulle spese e indennità di prima sede non è contestato.

7. Circa

Fatti

i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore

Considerandi

litigioso, di fr. 220.70 (fr. 214.25 + fr. 6.45), non raggiunge

la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia:

1. Il reclamo è accolto e di conseguenza il

dispositivo n. 1 della decisione impugnata è così riformato:

“1. L’istanza è parzialmente

accolta e di conseguenza l’opposizione al precetto esecutivo n. __________

della sede di __________ dell’Ufficio d’ese­­cuzione

è rigettata in via definitiva limitatamente a fr. 954.10 oltre agli

interessi di mora del 5% dal 22 febbraio 2023.”

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 40.–, relative al presente giudizio,

sono poste a carico di CO 1.

3. Notificazione a:

;

– .

Comunicazione

alla Giudicatura di pace del Circolo di Breno.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

cancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF

(art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie

(art. 46 cpv. 1 LTF).