14.2024.41
Fallimento. Estinzione del credito dell’istante dopo la pronuncia. Solvibilità
27 marzo 2024Italiano8 min
questa Camera con un reclamo dell’11 marzo 2024 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento
Source ti.ch
RE 1
Incarto n.
14.2024.41
Lugano
27 marzo 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
cancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa SO.2024.73 (fallimento) della Pretura della Giurisdizione di
Locarno-Campagna promossa con istanza 18 gennaio 2024 dalla
CO 1
contro
RE 1
(patrocinato dall’avv. PA 1, __________)
giudicando sul reclamo dell’11 marzo 2024 presentato da RE 1 contro la
decisione emessa il 23 febbraio 2024 dal Pretore aggiunto;
ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Nell’ambito dell’esecuzione
n. __________ della sede di Locarno dell’Ufficio d’esecuzione, il 18 gennaio
2024 l’CO 1 ha chiesto alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna di
decretare il fallimento di RE 1 per il mancato pagamento di fr. 19'225.05.
B. All’udienza
di discussione del 22 febbraio 2024 nessuno è comparso.
C. Statuendo
con decisione del 23 febbraio 2024 il Pretore aggiunto ha dichiarato il
fallimento di RE 1 dal 27 febbraio 2024 alle ore 14.00, ponendo a carico della
massa fallimentare la tassa di giustizia di fr. 100.–.
D. Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a
questa Camera con un reclamo dell’11 marzo 2024 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento
del fallimento, asserendo di avere saldato il credito posto in esecuzione. Il
13 marzo 2024 il presidente della Camera ha parzialmente accolto la domanda di
effetto sospensivo. Il reclamo non è stato intimato alla controparte per
osservazioni, avendo la stessa perso ogni interesse alla causa in seguito all’estinzione
del suo credito.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una
decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC),
contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a
CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48.
lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro
dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv. 2 CPC). Visto
che la notifica è avvenuta in concreto a RE
1.
il 28 febbraio 2024, il termine d’impugnazione è scaduto sabato 9
marzo, per cui la scadenza è stata riportata a lunedì 11 marzo (art. 142 cpv. 3
CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF). Presentato quello stesso giorno (data
dell’autoadesivo postale), il reclamo è dunque tempestivo.
2.
In
virtù
dell’art. 174 cpv. 2 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la
dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende
verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo
il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto (n. 1), o che l’importo
dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a
disposizione del creditore (n. 2), oppure che il creditore ha ritirato la
domanda di fallimento (n. 3). L’enumerazione è esaustiva.
2.1
Questi
fatti nuovi (e le relative prove), subentrati dopo la dichiarazione di
fallimento (nova
autentici o in senso proprio, denominati in
tedesco “echte Nova”, in
contrapposizione agli pseudonova o “unechte
Nova” citati all’art. 174 cpv. 1, 2° periodo
LEF), non vengono considerati d’ufficio, ma spetta al debitore farli valere
espres-samente e provarne l’adempimento con documenti, sempre che renda
verosimile la sua solvibilità. Un fatto è reso verosimile se il giudice, nel
suo libero esame, giunge alla conclusione ch’esso corrisponde con una
sufficiente probabilità alle allegazioni della parte (DTF 120 II 393 consid. 4/c).
Concretamente è pertanto sufficiente per l’annullamento della dichiarazione di
fallimento che la solvibilità del fallito sia più probabile della sua
insolvibilità. A tal proposito non devono essere poste esigenze troppo severe,
in modo particolare allorquando la possibilità che l’azienda sopravviva
economicamente non può essere negata a priori (FF 1991 III 80) e la
mancanza di liquidità sufficiente appare
passeggera (sentenza del Tribunale federale 5A_328/2011 dell’11
agosto 2011, consid. 2).
L’illiquidità
dev’essere oggettiva, tale da impedire al debitore di tacitare i suoi creditori
alla scadenza dei loro crediti. Un indizio d’insolvibilità può emergere dal
numero e dall’importo delle esecuzioni pendenti, così come da eventuali nuove
istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di fallimento impugnato.
Anche il fatto di non essere in grado di pagare modesti importi indica
insolvibilità. La solvibilità dev’essere resa verosimile sulla base di
riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti, estratti
bancari, contratti di credito e così via, mentre semplici dichiarazioni del
debitore sono insufficienti (Giroud/Theus
Simoni in: Basler Kommentar, SchKG II, 3a
ed. 2021, n. 26d ad art. 174 LEF).
2.2
Nel caso in esame il reclamante ha prodotto un
avviso di addebito del suo conto presso la PostFinance di fr. 20'116.95 l’8
marzo 2024 a favore del conto dell’Ufficio d’esecuzione (doc. DD accluso al
reclamo), che è bastato a estinguere l’esecuzione promossa dall’istante,
come risulta dal confronto dei conteggi delle esecuzioni del 6 marzo (doc. QQ,
ag. 5) e dell’11 marzo 2024 (doc. XX, pag. 5), per cui il presupposto di cui
all’art. 174 cpv. 2 n. 1 risulta adempiuto.
2.3
Per
quel che riguarda invece il requisito della solvibilità – condizione
indispensabile per ottenere l’annullamento della decisione impugnata poiché,
come visto, il pagamento della somma posta in esecuzione è avvenuto soltanto
dopo la pronuncia del fallimento – il reclamante ha dimostrato di aver estinto
anche tutte le esecuzioni giunte allo stadio della comminatoria di fallimento e
tutti gli attestati di carenza di beni a suo carico (cfr. gli avvisi di
addebito [doc. DD a PP] e i conteggi delle esecuzioni
[doc. QQ e ZZ]). Le altre esecuzioni in corso, la maggior parte allo stadio del
pignoramento (28 per oltre fr. 90'000.–) o della realizzazione di un fondo
(2 per fr. 1'879.20), appaiono verosimilmente coperte dal valore di una
casa monofamiliare a __________ e di un appartamento di due locali e mezzo a __________,
stimati da un perito rispettivamente in fr. 650'000.– e fr. 280'000.–
(doc. SS e TT), che appartenevano alla defunta zia __________, di cui il
reclamante è con ogni verosimiglianza l’erede unico, secondo la dichiarazione
scritta del notaio depositario del testamento (doc. RR). Dedotti gli oneri
ipotecari di fr. 200'000.– (doc. UU) e fr. 120'000.– (doc. VV), l’attivo
netto residuo di oltre fr. 600'000.– copre ampiamente i debiti ancora
posti in esecuzione.
Ciò
porta a ritenere che la sopravvivenza economica del reclamante non sia
minacciata a breve. Ricordato che secondo giurisprudenza e dottrina non si
possono imporre esigenze troppo severe alla verosimiglianza della solvibilità,
nel caso che ci occupa si può affermare che la capacità di pagamento del reclamante
appare più probabile della sua incapacità di pagamento, per cui la prognosi in
merito alla sua situazione finanziaria può essere ritenuta favorevole e la sua
solvibilità sufficientemente verosimile. Risultando adempiuti i requisiti di
cui all’art. 174 cpv. 2 LEF, il fallimento di RE 1 va annullato.
3.
La
tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come
pure le spese dell’Ufficio dei fallimenti, sono poste in ambo le sedi a carico del
reclamante, il cui pagamento tardivo ha reso necessario l’avvio della procedura
giudiziaria (cfr. art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Alla controparte non si
assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere osservazioni al
reclamo.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: I. Il reclamo è accolto e di conseguenza:
1. La dichiarazione di
fallimento pronunciata il 23 febbraio 2024 dalla Pretura della Giurisdizione di
Locarno-Campagna nei confronti di RE 1 è annullata.
2. La tassa di giustizia di
prima sede di fr. 100.–, da anticipare come di rito, è posta a carico di RE
1.
3. Le spese dell’Ufficio
dei fallimenti, da anticipare come di rito, sono poste a carico di RE 1.
II. La
tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.– è posta a carico di RE
1.
III. Notificazione a:
– ;
–
;
– Ufficio
d’esecuzione, Locarno;
– Ufficio
dei fallimenti, Viganello;
– Ufficio
cantonale del Registro di commercio, Biasca;
– Ufficio
del Registro fondiario del Distretto di Locarno, Locarno.
Comunicazione
alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
cancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).