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Decisione

14.2024.41

Fallimento. Estinzione del credito dell’istante dopo la pronuncia. Solvibilità

27 marzo 2024Italiano8 min

questa Camera con un reclamo dell’11 marzo 2024 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento

Source ti.ch

RE 1

Incarto n.

14.2024.41

Lugano

27 marzo 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques,

presidente

cancelliera:

Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) nella causa SO.2024.73 (fallimento) della Pretura della Giurisdizione di

Locarno-Campagna promossa con istanza 18 gennaio 2024 dalla

CO 1

contro

RE 1

(patrocinato dall’avv. PA 1, __________)

giudicando sul reclamo dell’11 marzo 2024 presentato da RE 1 contro la

decisione emessa il 23 febbraio 2024 dal Pretore aggiunto;

ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Nell’ambito dell’esecuzione

n. __________ della sede di Locarno del­l’Ufficio d’esecuzione, il 18 gennaio

2024 l’CO 1 ha chiesto alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna di

decretare il fallimento di RE 1 per il mancato pagamento di fr. 19'225.05.

B. All’udienza

di discussione del 22 febbraio 2024 nessuno è comparso.

C. Statuendo

con decisione del 23 febbraio 2024 il Pretore aggiunto ha dichiarato il

fallimento di RE 1 dal 27 febbraio 2024 alle ore 14.00, ponendo a carico della

massa fallimentare la tassa di giustizia di fr. 100.–.

D. Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a

questa Camera con un reclamo dell’11 marzo 2024 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento

del fallimento, asserendo di avere saldato il credito posto in esecuzione. Il

13 marzo 2024 il presidente della Camera ha parzialmente accolto la domanda di

effetto sospensivo. Il reclamo non è stato intimato alla controparte per

osservazioni, avendo la stessa perso ogni interesse alla causa in seguito all’estinzione

del suo credito.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una

decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC),

contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a

CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.

48.

lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro

dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv. 2 CPC). Visto

che la notifica è avvenuta in concreto a RE

1.

il 28 febbraio 2024, il termine d’im­­pugnazione è scaduto sabato 9

marzo, per cui la scadenza è stata riportata a lunedì 11 marzo (art. 142 cpv. 3

CPC per il rinvio del­l’art. 31 LEF). Presentato quello stesso giorno (data

dell’autoade­sivo postale), il reclamo è dunque tempestivo.

2.

In

virtù

dell’art. 174 cpv. 2 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la

dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende

verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo

il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto (n. 1), o che l’importo

dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a

disposizione del creditore (n. 2), oppure che il creditore ha ritirato la

domanda di fallimento (n. 3). L’enumerazione è esaustiva.

2.1

Questi

fatti nuovi (e le relative prove), subentrati dopo la dichiarazione di

fallimento (nova

autentici o in senso proprio, denominati in

tedesco “echte Nova”, in

contrapposizione agli pseudonova o “unechte

Nova” citati all’art. 174 cpv. 1, 2° periodo

LEF), non vengono considerati d’ufficio, ma spetta al debitore farli valere

espres-samente e provarne l’adempimento con documenti, sempre che renda

verosimile la sua solvibilità. Un fatto è reso verosimile se il giudice, nel

suo libero esame, giunge alla conclusione ch’esso corrisponde con una

sufficiente probabilità alle allegazioni della parte (DTF 120 II 393 consid. 4/c).

Concretamente è pertanto sufficiente per l’annullamento della dichiarazione di

fallimento che la solvibilità del fallito sia più probabile della sua

insolvibilità. A tal proposito non devono essere poste esigenze troppo severe,

in modo particolare allorquando la possibilità che l’azienda sopravviva

economicamente non può essere negata a priori (FF 1991 III 80) e la

mancanza di liquidità sufficiente appare

passeggera (sentenza del Tribunale federale 5A_328/2011 dell’11

agosto 2011, consid. 2).

L’illiquidità

dev’essere oggettiva, tale da impedire al debitore di tacitare i suoi creditori

alla scadenza dei loro crediti. Un indizio d’in­solvibilità può emergere dal

numero e dall’importo delle esecuzioni pendenti, così come da eventuali nuove

istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di fallimento impugna­to.

Anche il fatto di non essere in grado di pagare modesti importi indica

insolvibilità. La solvibilità dev’essere resa verosimile sulla base di

riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti, estratti

bancari, contratti di credito e così via, mentre semplici dichiarazioni del

debitore sono insufficienti (Giroud/Theus

Simoni in: Basler Kommentar, SchKG II, 3a

ed. 2021, n. 26d ad art. 174 LEF).

2.2

Nel caso in esame il reclamante ha prodotto un

avviso di addebito del suo conto presso la PostFinance di fr. 20'116.95 l’8

marzo 2024 a favore del conto dell’Ufficio d’esecuzione (doc. DD accluso al

reclamo), che è bastato a estinguere l’esecuzione promossa dall’i­­stante,

come risulta dal confronto dei conteggi delle esecuzioni del 6 marzo (doc. QQ,

ag. 5) e dell’11 marzo 2024 (doc. XX, pag. 5), per cui il presupposto di cui

all’art. 174 cpv. 2 n. 1 risulta adempiuto.

2.3

Per

quel che riguarda invece il requisito della solvibilità – condizione

indispensabile per ottenere l’annullamento della decisione impugnata poiché,

come visto, il pagamento della somma posta in esecuzione è avvenuto soltanto

dopo la pronuncia del fallimen­to – il reclamante ha dimostrato di aver estinto

anche tutte le esecuzioni giunte allo stadio della comminatoria di fallimento e

tutti gli attestati di carenza di beni a suo carico (cfr. gli avvisi di

addebito [doc. DD a PP] e i conteggi delle esecuzioni

[doc. QQ e ZZ]). Le altre esecuzioni in corso, la maggior parte allo stadio del

pignoramento (28 per oltre fr. 90'000.–) o della realizzazione di un fondo

(2 per fr. 1'879.20), appaiono verosimilmente coperte dal valore di una

casa monofamiliare a __________ e di un appartamento di due locali e mezzo a __________,

stimati da un perito rispettivamente in fr. 650'000.– e fr. 280'000.–

(doc. SS e TT), che appartenevano alla defunta zia __________, di cui il

reclamante è con ogni verosimiglianza l’erede unico, secondo la dichiarazione

scritta del notaio depositario del testamento (doc. RR). Dedotti gli oneri

ipotecari di fr. 200'000.– (doc. UU) e fr. 120'000.– (doc. VV), l’attivo

netto residuo di oltre fr. 600'000.– copre ampiamente i debiti ancora

posti in esecuzione.

Ciò

porta a ritenere che la sopravvivenza economica del reclamante non sia

minacciata a breve. Ricordato che secondo giurisprudenza e dottrina non si

possono imporre esigenze troppo severe alla verosimiglianza della solvibilità,

nel caso che ci occupa si può affermare che la capacità di pagamento del reclamante

appare più probabile della sua incapacità di pagamento, per cui la prognosi in

merito alla sua situazione finanziaria può essere ritenuta favorevole e la sua

solvibilità sufficientemente verosimile. Risultando adempiuti i requisiti di

cui all’art. 174 cpv. 2 LEF, il fallimento di RE 1 va annullato.

3.

La

tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come

pure le spese dell’Ufficio dei fallimenti, sono poste in ambo le sedi a carico del

reclamante, il cui pagamento tardivo ha reso necessario l’avvio della procedura

giudiziaria (cfr. art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Alla controparte non si

assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere osservazioni al

reclamo.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: I. Il reclamo è accolto e di conseguenza:

1. La dichiarazione di

fallimento pronunciata il 23 febbraio 2024 dalla Pretura della Giurisdizione di

Locarno-Campagna nei confronti di RE 1 è annullata.

2. La tassa di giustizia di

prima sede di fr. 100.–, da anticipare come di rito, è posta a carico di RE

1.

3. Le spese dell’Ufficio

dei fallimenti, da anticipare come di rito, sono poste a carico di RE 1.

II. La

tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.– è posta a carico di RE

1.

III. Notificazione a:

– ;

;

– Ufficio

d’esecuzione, Locarno;

– Ufficio

dei fallimenti, Viganello;

– Ufficio

cantonale del Registro di commercio, Biasca;

– Ufficio

del Registro fondiario del Distretto di Locarno, Locarno.

Comunicazione

alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

cancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).