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Decisione

14.2024.42

Rigetto definitivo dell’opposizione. Istanza di constatazione della nullità della decisione di rigetto relativa a un’esecuzione perenta

19 luglio 2024Italiano10 min

del 5% dal 29 gennaio 2019. Il 9 maggio 2022 il giudice delegato di questa Camera ha restituito a RI 1 senza ulteriore formalità il reclamo presentato contro la decisione appena

Source ti.ch

Incarto n.

14.2024.42

Lugano

19 luglio 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta dei giudici:

Jaques,

presidente

Walser

e Grisanti

cancelliera:

Bertoni

statuendo nella causa SO.2021.2917 (rigetto definitivo

dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa

con istanza 21 giugno 2021 da

CO 1 IT-

(patrocinato dall’avv. PA 1, __________)

contro

HR-__________ (c/o __________, )

giudicando sul reclamo dell’11 marzo 2024 presentato da__________ RE 1

contro la decisione emessa il 27 febbraio 2024 dal Pretore, con cui ha respinto

la sua istanza del­l’11 gennaio 2024 volta all’accertamento della nullità della

sentenza emessa dallo stesso giudice il 29 settembre 2021, con la quale aveva

accolto l’istanza di CO 1;

ritenuto

in fatto: A. Sulla scorta del precetto esecutivo n. __________ emesso il 2 luglio

2019 dalla sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione (UE), PI 1 ha escusso RI 1 per l’incasso di fr. 1'563'899.30

oltre a interessi e spese, la quale ha interposto

opposizione il 5 ago­sto 2019.

Fatti

B. Con

sentenza del 29 settembre 2021 (SO.2021.2917), il Pretore del Distretto di

Lugano, sezione 5, ha accolto l’istanza inoltrata da PI 1 il 21 giugno 2021 e

ha rigettato in via definitiva l’opposizione

al precetto esecutivo interposta dall’escussa il 5 ago­sto 2019

limitatamente alla somma richiesta di fr. 51'057.20 oltre agli interessi

del 5% dal 29 gennaio 2019. Il 9 maggio 2022 il giudice delegato di questa Camera ha restituito a RI 1 senza ulteriore formalità il reclamo presentato contro la decisione appena

citata (inc. 14.2021.163) in quanto anche l’atto emendato trasmes­so dalla reclamante conteneva ancora inaccettabili contumelie.

C. Sulla

scorta della domanda di continuazione dell’esecuzione presentata da PI 1

limitatamente alla pretesa per spese legali

penali di fr. 51'057.20, il 13 maggio 2022 l’UE ha emesso l’avviso

di pignoramento (con il n. __________a) a concorrenza di fr. 34'728.–

complessivi (mentre per il saldo l’esecuzione è rimasta registrata con

il n. __________ e come sospesa da opposizione), poi sostituito con un nuovo

avviso per fr. 63'847.60, spese e interessi compresi.

D. Con

sentenza del 16 gennaio 2023 (inc. 15.2022.78), la Camera ha accolto i due

ricorsi interposti da RE 1 contro gli avvisi di pignoramento e li ha dichiarati

nulli.

E. L’11

gennaio 2024, RE 1 ha chiesto al Pretore di constatare la nullità assoluta

della decisione di rigetto del 29 settembre 2021, protesta spese e ripetibili.

F. Con

sentenza del 27 febbraio 2024, il Pretore ha respinto l’istanza nella misura in

cui era ricevibile. Non ha prelevato spese processuali né assegnato ripetibili.

G. Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorta a

questa Camera con un reclamo dell’11 marzo 2024 per ottenerne l’annul­lamento, la revoca, la dichiarazione della

nullità “e/o” dell’assenza di effetti, così come

la constatazione della nullità assoluta della de­cisione del 29 settembre 2021,

protestate tasse, spese e indennità.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’oppo­sizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

3.

CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla

Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.

e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro

dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è

avvenuta in concreto a RE 1 il 28 febbraio 2024, il termine d’impugnazione è

scaduto sabato 9 marzo, per cui la scadenza è stata riportata a lunedì 11 marzo

(art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF). Presentato quello stesso

giorno (data del timbro postale), il reclamo è dunque tempestivo.

1.2

La Camera decide in linea di principio in

base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2

CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate

(art. 321 cpv. 1 CPC)

contenute nel reclamo (DTF 147 III 176 consid. 4.2.1, pag. 179 e i rimandi). Secondo l’art. 320

CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del

diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che

sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi

(art. 326 cpv. 1 CPC).

2.

Nella

decisione impugnata, il Pretore ha rilevato che RE 1 non aveva sollevato

l’eccezione di perenzione dell’esecuzione (giusta l’art. 88 LEF) nella causa in

cui è stata emessa la decisione di cui chiede la constatazione della nullità e

ad ogni modo che mal si comprende l’interesse di un simile accertamento,

giacché l’au­torità di vigilanza ha già dichiarato la nullità dell’esecuzione e

dei relativi avvisi di pignoramento. Per quanto attiene alla domanda volta a

porre a carico di CO 1 tutte le spese e ripetibili, il primo giudice ha

considerato che sembrerebbe, più che una richiesta di accertamento della

nullità della decisione in questione, una domanda di revisione, presentata però

tardivamente, ossia più di novanta giorni dopo la notifica della sentenza

dell’autorità di vigilanza del 16 gennaio 2023. Di conseguenza ha integralmente

respinto l’istanza, rinunciando a prelevare spese processuali per motivi di

opportunità e ad assegnare ripetibili alla controparte, che non è stata

chiamata a presentare osservazioni.

3.

Nel

reclamo RE 1 si duole che il Pretore non avrebbe “speso una parola” sulla sua

richiesta di constatazione della nullità della decisione di rigetto

dell’opposizione del 29 settembre 2021.

3.1

In

realtà il Pretore ha addotto ben tre motivi per respingere la richiesta della

reclamante, ovvero l’assenza di allegazione della perenzione dell’esecuzione

nella procedura di rigetto dell’opposizio­­ne, l’assenza d’interesse ad agire

dell’istante, che già ha ottenuto l’accertamento della nullità dell’esecuzione,

e la tardività della sua istanza, considerata come un’istanza di revisione del

dispositivo sulle spese e ripetibili. La reclamante si confronta solo molto parzialmente con tali motivi. In particolare, non

specifica il proprio interesse giuridico a ottenere l’accertamento della

nullità della sentenza di rigetto. Insufficientemente motivato, il reclamo si

avvera pertanto irricevibile.

3.2

Ad

ogni modo, il Pretore ha evidenziato a ragione che la constatazione della

nullità dell’esecuzione contenuta nella decisione di questa Camera del 16

gennaio 2023 rende senza interesse l’ac­certamento dell’eventuale nullità della

sentenza di rigetto, la quale non può più

esplicare alcun effetto, tanto che qualora RE 1 avesse sollevato l’eccezione di

perenzione nella procedura di rigetto e il Pretore l’avesse accolta –

ciò che avrebbe presupposto che la perenzione fosse manifesta (DTF 125

III 45 consid. 3/a; sentenza della CEF 14.2014.227 del 12 febbraio 2015 consid.

5.1

e i rinvii) – egli avrebbe dovuto stralciare la causa in

quanto senza oggetto, la prosecuzione dell’esecuzione, che è l’unico tema della

procedura di rigetto dell’opposizione (cfr. DTF 147 III 176 consid. 4.2.1), essendo già esclusa

in seguito all’estinzione dell’esecuzio­­ne (cfr. sentenza della CEF

14.2023.42

dell’11 luglio 2023).

3.3

A scanso di equivoci, non può essere

condivisa l’opinione della reclamante secondo cui “la nullità sia un istituto

giuridico che supera ogni altro argomento”. Anche la nullità di una decisione giudiziaria

deve infatti essere fatta valere in conformità del principio di buona fede

(sentenza del Tribunale

federale 5A_426/2022 del 3 agosto 2022 consid. 5.3). L’unico riferimento citato dalla reclamante a

sostegno della propria tesi (la DTF 117 III 7 consid. 3/c, pag. 10) riguarda

poi un atto esecutivo (precetto esecutivo) e non una decisione giudiziaria. Chi

invoca la nullità di una decisione giudiziaria deve avervi un interesse degno

di protezione (cfr. DTF 147 III 226 consid. 4.4.2) onde evitare d’intasare

inutilmente i tribunali.

D’altronde, secondo la giurisprudenza l’annullamento

delle decisio­ni errate è la regola, mentre la nullità è l’eccezione,

segnatamente nell’ambito

civile (DTF 145 III 436 consid. 4). Sono nulle le decisioni

affette da un vizio particolarmente grave, manifestamente o almeno agevolmente riconoscibile, sempre che poi l’ammissione

della nullità non minacci seriamente la sicurezza del diritto (DTF 129 I

363.

consid. 2). Quali motivi di nullità entrano in considerazione soprattutto l’incompetenza

funzionale o materiale dell’auto­rità

giudicante, così come errori di procedura manifesti che ledono in modo

particolarmente grave i diritti fondamentali delle parti, segnatamente quando

la circostanza ha per conseguenza che chi invoca la nullità non ha potuto

partecipare alla procedura (DTF 137 I 273 consid. 3.1, con numerosi riferimenti, sentenza della CEF 14.2023.79 dell’8

gennaio 2024 consid. 4.2). All’infuori di queste ipotesi eccezionali la censura di nullità non

consente di rimettere in discussione una decisione passata in giudicato con

argomenti che il richiedente avrebbe potuto e dovuto far valere nella procedura

che ha condotto alla decisione di cui è chiesta la constatazione della nullità

oppure con un ricorso (citata 14.2023.79, consid. 5.2), ciò che vale in

particolare per le eccezioni di perenzione dell’esecuzione, di tardiva

convalida del sequestro (già sollevata senza successo nella procedura di

rigetto) o di violazione del principio ne bis in idem invocate da RE 1 nel reclamo. La

sentenza impugnata resisterebbe quindi alle critiche anche nel merito.

3.4

Come

rilevato dal Pretore, sarebbe stato ipotizzabile un interesse dell’escussa degno

di protezione unicamente per quanto attiene alla questione delle spese e

ripetibili. Sennonché la reclamante non ha dimostrato, e neppure allegato, di

aver rifuso a CO 1 le spese processuali da lui anticipate né le ripetibili

assegnategli. L’avesse fatto, del resto, l’azione di accertamento della pretesa

nullità della decisione di rigetto, peraltro intrapresa da RE 1 senza indicare alcun riferimento di legge o

giurispruden­ziale circa la sua ammissibilità processuale, non sarebbe

stata la via giudiziaria corretta, poiché ella avrebbe dovuto promuovere contro

l’escutente un’azione di ripetizione d’indebito arricchimen­to, sostenendo in

via pregiudiziale la nullità della decisione di rigetto, siccome le azioni di

accertamento sono sussidiarie rispetto a

quelle condannatorie (DTF 135 III 378 consid. 2.2 e i rinvii; Heinz­mann in: Commentaire romand, Code de procédure civile, 2a ed.

2018, n. 13 ad art. 88 CPC). Ne segue che anche su questo punto l’istanza

risulta priva d’interesse degno di protezione, come dunque pure il reclamo, ciò

che va accertato d’ufficio (art. 59 cpv. 2 lett. a e 60 CPC).

3.5

A

ben vedere, comunque sia, la questione delle spese e ripetibili della causa di

rigetto non si pone in sede di reclamo, perché RE 1 non ha formulato alcuna

conclusione al riguardo nel recla­mo (in cui si limita a postulare la constatazione della nullità assoluta

della decisione del 29 settembre 2021), ciò che costituisce un ulteriore motivo

per non entrare in materia sul reclamo.

4.

La tassa del presente giudizio, stabilita

in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza

(art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone problema di ripetibili, la controparte, cui

il reclamo non è stato notificato per osservazioni, non essendo incorsa in

spese neppure in questa sede.

5.

Circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 51'057.20,

raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia:

1. Il reclamo è irricevibile.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 400.– relative al presente giudizio,

già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico.

3. Notificazione a:

;

.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

cancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).