14.2024.42
Rigetto definitivo dell’opposizione. Istanza di constatazione della nullità della decisione di rigetto relativa a un’esecuzione perenta
19 luglio 2024Italiano10 min
del 5% dal 29 gennaio 2019. Il 9 maggio 2022 il giudice delegato di questa Camera ha restituito a RI 1 senza ulteriore formalità il reclamo presentato contro la decisione appena
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Incarto n.
14.2024.42
Lugano
19 luglio 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
cancelliera:
Bertoni
statuendo nella causa SO.2021.2917 (rigetto definitivo
dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa
con istanza 21 giugno 2021 da
CO 1 IT-
(patrocinato dall’avv. PA 1, __________)
contro
HR-__________ (c/o __________, )
giudicando sul reclamo dell’11 marzo 2024 presentato da__________ RE 1
contro la decisione emessa il 27 febbraio 2024 dal Pretore, con cui ha respinto
la sua istanza dell’11 gennaio 2024 volta all’accertamento della nullità della
sentenza emessa dallo stesso giudice il 29 settembre 2021, con la quale aveva
accolto l’istanza di CO 1;
ritenuto
in fatto: A. Sulla scorta del precetto esecutivo n. __________ emesso il 2 luglio
2019 dalla sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione (UE), PI 1 ha escusso RI 1 per l’incasso di fr. 1'563'899.30
oltre a interessi e spese, la quale ha interposto
opposizione il 5 agosto 2019.
Fatti
B. Con
sentenza del 29 settembre 2021 (SO.2021.2917), il Pretore del Distretto di
Lugano, sezione 5, ha accolto l’istanza inoltrata da PI 1 il 21 giugno 2021 e
ha rigettato in via definitiva l’opposizione
al precetto esecutivo interposta dall’escussa il 5 agosto 2019
limitatamente alla somma richiesta di fr. 51'057.20 oltre agli interessi
del 5% dal 29 gennaio 2019. Il 9 maggio 2022 il giudice delegato di questa Camera ha restituito a RI 1 senza ulteriore formalità il reclamo presentato contro la decisione appena
citata (inc. 14.2021.163) in quanto anche l’atto emendato trasmesso dalla reclamante conteneva ancora inaccettabili contumelie.
C. Sulla
scorta della domanda di continuazione dell’esecuzione presentata da PI 1
limitatamente alla pretesa per spese legali
penali di fr. 51'057.20, il 13 maggio 2022 l’UE ha emesso l’avviso
di pignoramento (con il n. __________a) a concorrenza di fr. 34'728.–
complessivi (mentre per il saldo l’esecuzione è rimasta registrata con
il n. __________ e come sospesa da opposizione), poi sostituito con un nuovo
avviso per fr. 63'847.60, spese e interessi compresi.
D. Con
sentenza del 16 gennaio 2023 (inc. 15.2022.78), la Camera ha accolto i due
ricorsi interposti da RE 1 contro gli avvisi di pignoramento e li ha dichiarati
nulli.
E. L’11
gennaio 2024, RE 1 ha chiesto al Pretore di constatare la nullità assoluta
della decisione di rigetto del 29 settembre 2021, protesta spese e ripetibili.
F. Con
sentenza del 27 febbraio 2024, il Pretore ha respinto l’istanza nella misura in
cui era ricevibile. Non ha prelevato spese processuali né assegnato ripetibili.
G. Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorta a
questa Camera con un reclamo dell’11 marzo 2024 per ottenerne l’annullamento, la revoca, la dichiarazione della
nullità “e/o” dell’assenza di effetti, così come
la constatazione della nullità assoluta della decisione del 29 settembre 2021,
protestate tasse, spese e indennità.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3.
CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla
Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.
e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro
dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è
avvenuta in concreto a RE 1 il 28 febbraio 2024, il termine d’impugnazione è
scaduto sabato 9 marzo, per cui la scadenza è stata riportata a lunedì 11 marzo
(art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF). Presentato quello stesso
giorno (data del timbro postale), il reclamo è dunque tempestivo.
1.2
La Camera decide in linea di principio in
base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2
CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate
(art. 321 cpv. 1 CPC)
contenute nel reclamo (DTF 147 III 176 consid. 4.2.1, pag. 179 e i rimandi). Secondo l’art. 320
CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del
diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che
sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi
(art. 326 cpv. 1 CPC).
2.
Nella
decisione impugnata, il Pretore ha rilevato che RE 1 non aveva sollevato
l’eccezione di perenzione dell’esecuzione (giusta l’art. 88 LEF) nella causa in
cui è stata emessa la decisione di cui chiede la constatazione della nullità e
ad ogni modo che mal si comprende l’interesse di un simile accertamento,
giacché l’autorità di vigilanza ha già dichiarato la nullità dell’esecuzione e
dei relativi avvisi di pignoramento. Per quanto attiene alla domanda volta a
porre a carico di CO 1 tutte le spese e ripetibili, il primo giudice ha
considerato che sembrerebbe, più che una richiesta di accertamento della
nullità della decisione in questione, una domanda di revisione, presentata però
tardivamente, ossia più di novanta giorni dopo la notifica della sentenza
dell’autorità di vigilanza del 16 gennaio 2023. Di conseguenza ha integralmente
respinto l’istanza, rinunciando a prelevare spese processuali per motivi di
opportunità e ad assegnare ripetibili alla controparte, che non è stata
chiamata a presentare osservazioni.
3.
Nel
reclamo RE 1 si duole che il Pretore non avrebbe “speso una parola” sulla sua
richiesta di constatazione della nullità della decisione di rigetto
dell’opposizione del 29 settembre 2021.
3.1
In
realtà il Pretore ha addotto ben tre motivi per respingere la richiesta della
reclamante, ovvero l’assenza di allegazione della perenzione dell’esecuzione
nella procedura di rigetto dell’opposizione, l’assenza d’interesse ad agire
dell’istante, che già ha ottenuto l’accertamento della nullità dell’esecuzione,
e la tardività della sua istanza, considerata come un’istanza di revisione del
dispositivo sulle spese e ripetibili. La reclamante si confronta solo molto parzialmente con tali motivi. In particolare, non
specifica il proprio interesse giuridico a ottenere l’accertamento della
nullità della sentenza di rigetto. Insufficientemente motivato, il reclamo si
avvera pertanto irricevibile.
3.2
Ad
ogni modo, il Pretore ha evidenziato a ragione che la constatazione della
nullità dell’esecuzione contenuta nella decisione di questa Camera del 16
gennaio 2023 rende senza interesse l’accertamento dell’eventuale nullità della
sentenza di rigetto, la quale non può più
esplicare alcun effetto, tanto che qualora RE 1 avesse sollevato l’eccezione di
perenzione nella procedura di rigetto e il Pretore l’avesse accolta –
ciò che avrebbe presupposto che la perenzione fosse manifesta (DTF 125
III 45 consid. 3/a; sentenza della CEF 14.2014.227 del 12 febbraio 2015 consid.
5.1
e i rinvii) – egli avrebbe dovuto stralciare la causa in
quanto senza oggetto, la prosecuzione dell’esecuzione, che è l’unico tema della
procedura di rigetto dell’opposizione (cfr. DTF 147 III 176 consid. 4.2.1), essendo già esclusa
in seguito all’estinzione dell’esecuzione (cfr. sentenza della CEF
14.2023.42
dell’11 luglio 2023).
3.3
A scanso di equivoci, non può essere
condivisa l’opinione della reclamante secondo cui “la nullità sia un istituto
giuridico che supera ogni altro argomento”. Anche la nullità di una decisione giudiziaria
deve infatti essere fatta valere in conformità del principio di buona fede
(sentenza del Tribunale
federale 5A_426/2022 del 3 agosto 2022 consid. 5.3). L’unico riferimento citato dalla reclamante a
sostegno della propria tesi (la DTF 117 III 7 consid. 3/c, pag. 10) riguarda
poi un atto esecutivo (precetto esecutivo) e non una decisione giudiziaria. Chi
invoca la nullità di una decisione giudiziaria deve avervi un interesse degno
di protezione (cfr. DTF 147 III 226 consid. 4.4.2) onde evitare d’intasare
inutilmente i tribunali.
D’altronde, secondo la giurisprudenza l’annullamento
delle decisioni errate è la regola, mentre la nullità è l’eccezione,
segnatamente nell’ambito
civile (DTF 145 III 436 consid. 4). Sono nulle le decisioni
affette da un vizio particolarmente grave, manifestamente o almeno agevolmente riconoscibile, sempre che poi l’ammissione
della nullità non minacci seriamente la sicurezza del diritto (DTF 129 I
363.
consid. 2). Quali motivi di nullità entrano in considerazione soprattutto l’incompetenza
funzionale o materiale dell’autorità
giudicante, così come errori di procedura manifesti che ledono in modo
particolarmente grave i diritti fondamentali delle parti, segnatamente quando
la circostanza ha per conseguenza che chi invoca la nullità non ha potuto
partecipare alla procedura (DTF 137 I 273 consid. 3.1, con numerosi riferimenti, sentenza della CEF 14.2023.79 dell’8
gennaio 2024 consid. 4.2). All’infuori di queste ipotesi eccezionali la censura di nullità non
consente di rimettere in discussione una decisione passata in giudicato con
argomenti che il richiedente avrebbe potuto e dovuto far valere nella procedura
che ha condotto alla decisione di cui è chiesta la constatazione della nullità
oppure con un ricorso (citata 14.2023.79, consid. 5.2), ciò che vale in
particolare per le eccezioni di perenzione dell’esecuzione, di tardiva
convalida del sequestro (già sollevata senza successo nella procedura di
rigetto) o di violazione del principio ne bis in idem invocate da RE 1 nel reclamo. La
sentenza impugnata resisterebbe quindi alle critiche anche nel merito.
3.4
Come
rilevato dal Pretore, sarebbe stato ipotizzabile un interesse dell’escussa degno
di protezione unicamente per quanto attiene alla questione delle spese e
ripetibili. Sennonché la reclamante non ha dimostrato, e neppure allegato, di
aver rifuso a CO 1 le spese processuali da lui anticipate né le ripetibili
assegnategli. L’avesse fatto, del resto, l’azione di accertamento della pretesa
nullità della decisione di rigetto, peraltro intrapresa da RE 1 senza indicare alcun riferimento di legge o
giurisprudenziale circa la sua ammissibilità processuale, non sarebbe
stata la via giudiziaria corretta, poiché ella avrebbe dovuto promuovere contro
l’escutente un’azione di ripetizione d’indebito arricchimento, sostenendo in
via pregiudiziale la nullità della decisione di rigetto, siccome le azioni di
accertamento sono sussidiarie rispetto a
quelle condannatorie (DTF 135 III 378 consid. 2.2 e i rinvii; Heinzmann in: Commentaire romand, Code de procédure civile, 2a ed.
2018, n. 13 ad art. 88 CPC). Ne segue che anche su questo punto l’istanza
risulta priva d’interesse degno di protezione, come dunque pure il reclamo, ciò
che va accertato d’ufficio (art. 59 cpv. 2 lett. a e 60 CPC).
3.5
A
ben vedere, comunque sia, la questione delle spese e ripetibili della causa di
rigetto non si pone in sede di reclamo, perché RE 1 non ha formulato alcuna
conclusione al riguardo nel reclamo (in cui si limita a postulare la constatazione della nullità assoluta
della decisione del 29 settembre 2021), ciò che costituisce un ulteriore motivo
per non entrare in materia sul reclamo.
4.
La tassa del presente giudizio, stabilita
in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza
(art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone problema di ripetibili, la controparte, cui
il reclamo non è stato notificato per osservazioni, non essendo incorsa in
spese neppure in questa sede.
5.
Circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 51'057.20,
raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.
74.
cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia:
1. Il reclamo è irricevibile.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 400.– relative al presente giudizio,
già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico.
3. Notificazione a:
–
;
–
.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
cancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).