14.2024.43
Rigetto definitivo dell’opposizione. Decisione di restituzione di prestazioni sociali percepite indebitamente. Motivazione del reclamo. Limiti di cognizione del giudice del rigetto
25 luglio 2024Italiano8 min
C. Ghiringhelli 15 A, Bellinzona.
Source ti.ch
Incarto n.
14.2024.43
Lugano
25 luglio 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
cancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa SO.2024.396 (rigetto definitivo dell’opposizione) della
Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 18 gennaio
2024 dalla
Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG, Bellinzona
contro
RE 1
giudicando sul reclamo del 22 marzo 2024 presentato dalla RE 1 contro
la decisione emessa il 4 marzo 2024 dal Pretore;
ritenuto in fatto e
considerando in diritto:
che
con precetto esecutivo n. __________ emesso il 3 agosto 2023 dalla sede di
Lugano dell’Ufficio d’esecuzione, la Cassa cantonale di compensazione
AVS/AI/IPG ha escusso la RE 1 per l’incasso di fr. 6'176.10, indicando
quale causa del credito la “Decisione
di restituzione del 4 agosto 2022 quale indennità per perdite di guadagno
Corona”;
che
avendo la RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 18
gennaio 2024 la Cassa ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Pretura del
Distretto di Lugano, sezione 5;
che
nel termine impartito, la convenuta si è opposta all’istanza con osservazioni
scritte del 1° febbraio 2024;
che
statuendo con decisione del 4 marzo 2024, il Pretore ha
accolto l’istanza e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dalla
convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 100.–;
che
contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a
questa Camera con un reclamo del 22 marzo 2024 per ottenerne implicitamente l’annullamento e la reiezione dell’istanza;
che la sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla
Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.
e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso;
che visto che la notifica è avvenuta in concreto alla
RE 1 il 13 marzo 2024 il termine d’impugnazione è scaduto sabato 23 marzo 2024
durante le ferie pasquali (dal 24 marzo al 7 aprile inclusi: art. 56 n. 2 LEF
[DTF 143 III 149 consid. 2.4.1.1]), poiché il 23 era un sabato, ed è stato
prorogato per legge fino al terzo giorno utile dopo la fine delle stesse (art.
63 LEF per il rinvio dell’art. 145 cpv. 4 CPC; DTF 108 III 49), ossia mercoledì
10 aprile;
che
presentato già il 22 marzo 2024 (data del timbro postale), il reclamo è dunque
senz’altro tempestivo (art. 251 lett. a e 321 cpv. 2 CPC);
che
la Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della
giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame,
fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC)
contenute nel reclamo (DTF 147 III 176 consid. 4.2.1, pag. 179 e i rimandi);
che
secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione
errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo
restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova
nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC);
che
il reclamo dev’essere “motivato” (art. 321 cpv. 1 CPC) – ciò che
la Camera verifica d’ufficio – nel senso che dal memoriale deve
evincersi per quali ragioni la sentenza di primo grado è contestata (DTF 142 I
93 consid. 8.2 con rinvii);
che
doglianze generiche e recriminazioni di carattere generale non sono
sufficienti, come non basta ripetere nel reclamo le argomentazioni esposte in
prima sede;
che
spetta al reclamante confrontarsi con la motivazione addotta nella sentenza
impugnata, indicando in modo preciso i passaggi da lui contestati e i documenti
del fascicolo su cui si basa la sua critica (DTF 141 III 569 consid. 2.3.3) e spiegando
in che modo le sue argomentazioni possono influenzare la soluzione adottata dal
primo giudice (sentenza del Tribunale federale 5A_734/2023 del 18 dicembre
2023 consid. 3.3);
che
solo a tali condizioni è possibile entrare nel merito del ricorso, poiché
giudicare un reclamo non significa rifare il processo di primo grado, ma
verificare se la sentenza impugnata resiste alla critica;
che
nella decisione impugnata, il Pretore ha considerato indubbio che la decisione
del 4 agosto 2022 emessa dall’Istituto delle assicurazioni
sociali concernente l’obbligo posto a carico RE 1 di rimborsare l’indennità
di fr. 6'176.10 per perdita di guadagno (IPG) “Corona” percepita in troppo,
siccome passata in giudicato, costituisce un valido titolo di rigetto
definitivo dell’opposizione;
che
il Pretore ha d’altronde rilevato che la convenuta aveva sollevato una serie di contestazioni avverso la
decisione di restituzione, che però non spettava a lui analizzare, ma
che sarebbero semmai dovute essere
presentate a tempo debito di fronte al Tribunale cantonale delle
assicurazioni, onde l’accoglimento dell’istanza;
che
nel reclamo la RE 1 non si confronta con la motivazione della decisione
impugnata, ma ribadisce quanto già fatto valere con le osservazioni all’istanza,
ovvero che la decisione è stata emessa nei confronti di un soggetto sbagliato e
che non ha mai ricevuto l’indennità di cui viene chiesta la restituzione;
che
insufficientemente motivato il reclamo è quindi irricevibile;
che
pure le richieste della RE 1 di ottenere “un’ulteriore verifica” e la
prova dell’avvenuto pagamento dell’IPG in suo favore sono inammissibili e pure inutili
(sentenza della CEF 14.2020.114 del 12 febbraio 2021, pag. 4), poiché in sede
di reclamo è esclusa la produzione e l’assunzione di nuovi mezzi di prova (art.
326 cpv. 1 e a contrario 316 cpv. 3 CPC; sentenza della CEF 14.2023.140 del 27 marzo 2024
consid. 4.3);
che
ad ogni modo quanto esposto con il reclamo non riguarda la questione del
rigetto dell’opposizione, bensì solo l’esistenza del credito posto in
esecuzione, questione che esula dal potere di cognizione del giudice del
rigetto;
che
in effetti, né il giudice del rigetto né la scrivente Camera sono competenti per cambiare l’esito
della decisione invocata come titolo di rigetto, la cui regiudicata vieta loro un
riesame (cfr. art. 59 cpv. 2 lett. e
CPC);
che il compito del giudice del
rigetto si limita all’esame della forza probatoria del
titolo prodotto dal creditore e di eventuali eccezioni liberatorie a norma dell’art.
81 LEF, quali l’estinzione, la sospensione o la prescrizione del credito posto
in esecuzione verificatasi dopo l’emanazione della decisione invocata
quale titolo di rigetto (art. 81 cpv. 1 LEF), ovvero dopo l’ultimo stadio della
procedura di merito in cui si potevano addurre fatti nuovi (sentenza della CEF
14.2020.152 del 16 luglio 2021 consid. 7.2);
che
invece motivi di estinzione (o d’inesistenza o d’annullamento) verificatisi
prima e che sarebbero potuti essere sollevati già nella procedura che ha portato alla sentenza non possono più essere fatti
valere in sede di rigetto (tra tante: DTF 143 III 564 consid. 4.3.1; 138 III 583 consid.
6.1.2, pag. 586; sentenza
della CEF 14.2024.3 del 27 maggio 2024 con rinvii);
che
sono quindi inammissibili tutte le critiche di merito alla decisione prodotta
quale titolo di rigetto;
che
d’altronde la RE 1 risulta già essersi opposta alla decisione del 4 agosto 2022
e aver ricorso contro la decisione su opposizione al Tribunale cantonale delle
assicurazioni, entrambe le volte senza successo;
ch’essa
ha pertanto esaurito tutte le vie di ricorso e non può riproporre censure di
merito in questa sede (nello stesso senso la già citata 14.2024.3);
che
la tassa del presente giudizio segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC);
che
non si pone invece problema di spese ripetibili, la controparte, cui il reclamo
non è stato notificato per osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa
sede;
che per quanto attiene ai rimedi
esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore
litigioso, di fr. 6'176.10, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF;
Per questi motivi,
pronuncia:
1. Il reclamo è irricevibile.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 150.– relative al presente giudizio,
già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico.
3. Notificazione a:
– ;
– Cassa
cantonale di compensazione AVS/AI/IPG,
Via
Fatti
C. Ghiringhelli 15 A, Bellinzona.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
cancelliera
Considerandi
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000.
Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto
è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF
(art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie
(art. 46 cpv. 1 LTF).