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Decisione

14.2024.43

Rigetto definitivo dell’opposizione. Decisione di restituzione di prestazioni sociali percepite indebitamente. Motivazione del reclamo. Limiti di cognizione del giudice del rigetto

25 luglio 2024Italiano8 min

C. Ghiringhelli 15 A, Bellinzona.

Source ti.ch

Incarto n.

14.2024.43

Lugano

25 luglio 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques,

presidente

cancelliera:

Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) nella causa SO.2024.396 (rigetto definitivo dell’opposizione) della

Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 18 gennaio

2024 dalla

Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG, Bellinzona

contro

RE 1

giudicando sul reclamo del 22 marzo 2024 presentato dalla RE 1 contro

la decisione emessa il 4 marzo 2024 dal Pretore;

ritenuto in fatto e

considerando in diritto:

che

con precetto esecutivo n. __________ emesso il 3 agosto 2023 dalla sede di

Lugano dell’Ufficio d’esecuzione, la Cassa cantonale di compensazione

AVS/AI/IPG ha escusso la RE 1 per l’incasso di fr. 6'176.10, indicando

quale causa del credito la “Decisione

di restituzione del 4 agosto 2022 quale indennità per perdite di guadagno

Corona”;

che

avendo la RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 18

gennaio 2024 la Cassa ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Pretura del

Distretto di Lugano, sezione 5;

che

nel termine impartito, la convenuta si è opposta all’istanza con osservazioni

scritte del 1° febbraio 2024;

che

statuendo con decisione del 4 marzo 2024, il Pretore ha

accolto l’istanza e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dalla

convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 100.–;

che

contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a

questa Camera con un reclamo del 22 marzo 2024 per ottenerne implicitamente l’annullamento e la reiezione dell’istanza;

che la sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’op­­posizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla

Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.

e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso;

che visto che la notifica è avvenuta in concreto alla

RE 1 il 13 marzo 2024 il termine d’impugnazione è scaduto sabato 23 marzo 2024

durante le ferie pasquali (dal 24 marzo al 7 aprile inclusi: art. 56 n. 2 LEF

[DTF 143 III 149 consid. 2.4.1.1]), poiché il 23 era un sabato, ed è stato

prorogato per legge fino al terzo gior­no utile dopo la fine delle stesse (art.

63 LEF per il rinvio dell’art. 145 cpv. 4 CPC; DTF 108 III 49), ossia mercoledì

10 aprile;

che

presentato già il 22 marzo 2024 (data del timbro postale), il reclamo è dunque

senz’altro tempestivo (art. 251 lett. a e 321 cpv. 2 CPC);

che

la Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della

giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame,

fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC)

contenute nel reclamo (DTF 147 III 176 consid. 4.2.1, pag. 179 e i rimandi);

che

secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione

errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo

restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova

nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC);

che

il reclamo dev’essere “motivato” (art. 321 cpv. 1 CPC) – ciò che

la Camera verifica d’ufficio – nel senso che dal memoriale deve

evincersi per quali ragioni la sentenza di primo grado è contestata (DTF 142 I

93 consid. 8.2 con rinvii);

che

doglianze generiche e recriminazioni di carattere generale non sono

sufficienti, come non basta ripetere nel reclamo le argomentazioni esposte in

prima sede;

che

spetta al reclamante confrontarsi con la motivazione addotta nella sentenza

impugnata, indicando in modo preciso i passaggi da lui contestati e i documenti

del fascicolo su cui si basa la sua critica (DTF 141 III 569 consid. 2.3.3) e spiegando

in che modo le sue argomentazioni possono influenzare la soluzione adottata dal

pri­mo giudice (sentenza del Tribunale federale 5A_734/2023 del 18 dicembre

2023 consid. 3.3);

che

solo a tali condizioni è possibile entrare nel merito del ricorso, poiché

giudicare un reclamo non significa rifare il processo di primo grado, ma

verificare se la sentenza impugnata resiste alla critica;

che

nella decisione impugnata, il Pretore ha considerato indubbio che la decisione

del 4 agosto 2022 emessa dall’Istituto delle assicurazioni

sociali concernente l’obbligo posto a carico RE 1 di rimborsare l’indennità

di fr. 6'176.10 per perdita di guadagno (IPG) “Corona” percepita in troppo,

siccome passata in giudicato, costituisce un valido titolo di rigetto

definitivo dell’opposizio­­ne;

che

il Pretore ha d’altronde rilevato che la convenuta aveva sollevato una serie di contestazioni avverso la

decisione di restituzione, che però non spettava a lui analizzare, ma

che sarebbero semmai dovute essere

presentate a tempo debito di fronte al Tribunale can­tonale delle

assicurazioni, onde l’accoglimento dell’istanza;

che

nel reclamo la RE 1 non si confronta con la motivazione della decisione

impugnata, ma ribadisce quanto già fatto valere con le osservazioni all’istanza,

ovvero che la decisione è stata emessa nei confronti di un soggetto sbagliato e

che non ha mai ricevuto l’indennità di cui viene chiesta la restituzione;

che

insufficientemente motivato il reclamo è quindi irricevibile;

che

pure le richieste della RE 1 di ottenere “un’ulteriore verifica” e la

prova dell’avvenuto pagamento dell’IPG in suo favore sono inammissibili e pure inutili

(sentenza della CEF 14.2020.114 del 12 febbraio 2021, pag. 4), poiché in sede

di reclamo è esclusa la produzione e l’assunzione di nuovi mezzi di prova (art.

326 cpv. 1 e a contrario 316 cpv. 3 CPC; sentenza della CEF 14.2023.140 del 27 marzo 2024

consid. 4.3);

che

ad ogni modo quanto esposto con il reclamo non riguarda la questione del

rigetto dell’opposizione, bensì solo l’esistenza del credito posto in

esecuzione, questione che esula dal potere di cognizione del giudice del

rigetto;

che

in effetti, né il giudice del rigetto né la scrivente Camera sono competenti per cambiare l’esito

della decisione invocata come titolo di rigetto, la cui regiudicata vieta loro un

riesame (cfr. art. 59 cpv. 2 lett. e

CPC);

che il compito del giudice del

rigetto si limita all’esame della forza probatoria del

titolo prodotto dal creditore e di eventuali eccezioni liberatorie a norma dell’art.

81 LEF, quali l’estinzione, la sospensione o la prescrizione del credito posto

in esecuzione verificatasi dopo l’emanazione della decisione invocata

quale titolo di rigetto (art. 81 cpv. 1 LEF), ovvero dopo l’ultimo stadio della

procedura di merito in cui si potevano addurre fatti nuovi (sentenza della CEF

14.2020.152 del 16 luglio 2021 consid. 7.2);

che

invece motivi di estinzione (o d’inesistenza o d’annullamento) verificatisi

prima e che sarebbero potuti essere sollevati già nella procedura che ha portato alla sentenza non possono più essere fatti

valere in sede di rigetto (tra tante: DTF 143 III 564 consid. 4.3.1; 138 III 583 consid.

6.1.2, pag. 586; sentenza

della CEF 14.2024.3 del 27 maggio 2024 con rinvii);

che

sono quindi inammissibili tutte le critiche di merito alla decisione prodotta

quale titolo di rigetto;

che

d’altronde la RE 1 risulta già essersi opposta alla decisione del 4 agosto 2022

e aver ricorso contro la decisione su opposizione al Tribunale cantonale delle

assicurazioni, entrambe le volte senza successo;

ch’essa

ha pertanto esaurito tutte le vie di ricorso e non può riproporre censure di

merito in questa sede (nello stesso senso la già citata 14.2024.3);

che

la tassa del presente giudizio segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC);

che

non si pone invece problema di spese ripetibili, la controparte, cui il reclamo

non è stato notificato per osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa

sede;

che per quanto attiene ai rimedi

esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore

litigioso, di fr. 6'176.10, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF;

Per questi motivi,

pronuncia:

1. Il reclamo è irricevibile.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 150.– relative al presente giudizio,

già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico.

3. Notificazione a:

– ;

– Cassa

cantonale di compensazione AVS/AI/IPG,

Via

Fatti

C. Ghiringhelli 15 A, Bellinzona.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

cancelliera

Considerandi

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000.

Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF

(art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie

(art. 46 cpv. 1 LTF).