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Decisione

14.2024.45

Scioglimento di società anonima senza recapito né amministratore. Fallimento sospeso per mancanza di attivo. Reclamo irricevibile e tardivo

22 aprile 2024Italiano5 min

iscrizione non verrà inoltrata un’opposizione motivata contro la cancellazione”;

Source ti.ch

Incarto n.

14.2024.45

Lugano

22 aprile 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques,

presidente

cancelliera:

Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) nella causa SO.2022.1520 (fallimento) della Pretura del Distretto di Lugano,

sezione 5, promossa con avviso al giudice inoltrato il 21 marzo 2022 dall’

Ufficio

dei fallimenti, Viganello

in merito alla

PI

1,

giudicando sul reclamo 21 marzo 2024 presentato da

RE

1, __________

(patrocinato

dall’avv. PA 1, __________)

contro la decisione emessa 28 marzo 2022 dal Pretore;

ritenuto in fatto e considerando in

diritto:

che

con decisione del 15 ottobre 2021, il

Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, ha pronunciato lo scioglimento

della PI 1 e ne ha ordinato la liquidazione secondo le prescrizioni

applicabili al fallimento in virtù degli art. 731b cpv. 1 e 939 cpv. 2 CO, avendo

accertato che la società era priva di amministrazione e di un recapito alla

sede statutaria e non aveva provveduto a ripristina la situazione legale

nonostante la diffida dell’Uf­ficio del registro di commercio del 26 agosto

2021;

che

preso atto dell’istanza dell’Ufficio dei fallimenti, il 24 marzo 2022 il

Pretore della Sezione 1 ha ordinato la sospensione della procedura di

liquidazione del fallimento per mancanza di attivo, mentre il 28 marzo 2022 il

Pretore della Sezione 5 ha pronunciato il fallimento della società dal 29 marzo

Fatti

2022 alle ore 10:00 in virtù dell’art. 731b cpv. 4 CO;

che

la sospensione della procedura fallimentare per mancanza di attivo è stata

pubblicata sul Foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) del __________

2022 con la seguente avvertenza: “La società

sarà cancellata d’ufficio se entro due anni dalla pubblicazione della presente

iscrizione non verrà inoltrata un’opposizione motivata contro la cancellazione”;

che

con scritto del 21 marzo 2024, PI 1, nella sua pretesa qualità di azionista

totalitario e amministratore unico della PI 1, ha interposto reclamo contro la

“decisione di fallimento del 24 marzo 2022”, previo conferimento del­l’effetto

sospensivo per scansare gli effetti nefasti del fallimento già solo “a livello di immagine”, affermando di

essere in grado di far fronte a tutti gl’impegni di spesa verso “eventuali” creditori e di aver sanato le

criticità riscontrate, provvedendo a fornire alla società un amministratore

unico, nella sua persona, e una sede nel Comune di Lugano;

che il reclamante non ha dimostrato di essere

legittimato a rappre­sentare la RE 1, non avendo prodotto l’atto di nomina

quale amministratore unico né provato di essere stato iscritto in tale

qualità nel registro di commercio, dal quale si evince invece ch’egli non è più

iscritto come tale dal 22 aprile 2021 e che la società è ancora oggi priva di

domicilio legale e di rappresentante;

che

il reclamo è del resto ampiamente tardivo, ricordato che pronunciata in

procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisio­ne di fallimento è

Considerandi

impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2

CPC), avvenuta nella fattispecie con pubblicazione sul FUSC del lontano 1°

aprile 2022;

che

il reclamante ha apparentemente confuso il termine d’impu­gnazione della

decisione di fallimento con il termine di due anni di opposizione alla

cancellazione della società dell’art. 159a cpv. 1 lett. a ORC;

che

a prescindere dal fatto che il reclamante non fa apparentemente valere alcun

valido motivo di opposizione alla cancellazio­ne della società, come potrebbe

essere la sussistenza di attivi ancora da

realizzare (v. Meisterhans/Gwelessiani/Schindler,

Com­-mentaire pratique de l’Ordonnance sur le registre du commerce, 3a

ed. 2023, n. 693 ad art. 159a), nella fattispecie non riscontrati dall’Ufficio

dei fallimenti, il quale ha chiesto la sospensione della procedura fallimentare

giustappunto per mancanza di attivi, non compete a questa Camera statuire su un’opposizione

alla cancellazione della società, bensì in prima battuta all’Ufficio del

registro di commercio;

che

lo scritto del 27 marzo 2024 in cui RE 1 ha comunicato il nuovo recapito della PI

1.

non è stato trasmesso all’Ufficio del registro di commercio poiché se ne evince

che una copia per conoscenza è stata inviata a tale Ufficio per posta A;

che

a scanso di equivoci occorre ricordare come la decisione di scioglimento di una società, una volta definitiva, non possa

più es­sere annullata o revocata (DTF 136 III 369 consid. 11.4.2, pag. 372);

che

il reclamo va pertanto dichiarato irricevibile;

che

la tassa del presente giudizio segue la soccombenza convenuta (art. 106 cpv. 1

CPC);

Dispositivo

per questi motivi,

pronuncia:

1. Il

reclamo è irricevibile.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 150.– relative al presente giudizio,

già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.

3. Notificazione all’

__________.

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il

presidente La

cancelliera

Rimedi

giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).