14.2024.45
Scioglimento di società anonima senza recapito né amministratore. Fallimento sospeso per mancanza di attivo. Reclamo irricevibile e tardivo
22 aprile 2024Italiano5 min
iscrizione non verrà inoltrata un’opposizione motivata contro la cancellazione”;
Source ti.ch
Incarto n.
14.2024.45
Lugano
22 aprile 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
cancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa SO.2022.1520 (fallimento) della Pretura del Distretto di Lugano,
sezione 5, promossa con avviso al giudice inoltrato il 21 marzo 2022 dall’
Ufficio
dei fallimenti, Viganello
in merito alla
PI
1,
giudicando sul reclamo 21 marzo 2024 presentato da
RE
1, __________
(patrocinato
dall’avv. PA 1, __________)
contro la decisione emessa 28 marzo 2022 dal Pretore;
ritenuto in fatto e considerando in
diritto:
che
con decisione del 15 ottobre 2021, il
Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, ha pronunciato lo scioglimento
della PI 1 e ne ha ordinato la liquidazione secondo le prescrizioni
applicabili al fallimento in virtù degli art. 731b cpv. 1 e 939 cpv. 2 CO, avendo
accertato che la società era priva di amministrazione e di un recapito alla
sede statutaria e non aveva provveduto a ripristina la situazione legale
nonostante la diffida dell’Ufficio del registro di commercio del 26 agosto
2021;
che
preso atto dell’istanza dell’Ufficio dei fallimenti, il 24 marzo 2022 il
Pretore della Sezione 1 ha ordinato la sospensione della procedura di
liquidazione del fallimento per mancanza di attivo, mentre il 28 marzo 2022 il
Pretore della Sezione 5 ha pronunciato il fallimento della società dal 29 marzo
Fatti
2022 alle ore 10:00 in virtù dell’art. 731b cpv. 4 CO;
che
la sospensione della procedura fallimentare per mancanza di attivo è stata
pubblicata sul Foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) del __________
2022 con la seguente avvertenza: “La società
sarà cancellata d’ufficio se entro due anni dalla pubblicazione della presente
iscrizione non verrà inoltrata un’opposizione motivata contro la cancellazione”;
che
con scritto del 21 marzo 2024, PI 1, nella sua pretesa qualità di azionista
totalitario e amministratore unico della PI 1, ha interposto reclamo contro la
“decisione di fallimento del 24 marzo 2022”, previo conferimento dell’effetto
sospensivo per scansare gli effetti nefasti del fallimento già solo “a livello di immagine”, affermando di
essere in grado di far fronte a tutti gl’impegni di spesa verso “eventuali” creditori e di aver sanato le
criticità riscontrate, provvedendo a fornire alla società un amministratore
unico, nella sua persona, e una sede nel Comune di Lugano;
che il reclamante non ha dimostrato di essere
legittimato a rappresentare la RE 1, non avendo prodotto l’atto di nomina
quale amministratore unico né provato di essere stato iscritto in tale
qualità nel registro di commercio, dal quale si evince invece ch’egli non è più
iscritto come tale dal 22 aprile 2021 e che la società è ancora oggi priva di
domicilio legale e di rappresentante;
che
il reclamo è del resto ampiamente tardivo, ricordato che pronunciata in
procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione di fallimento è
Considerandi
impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2
CPC), avvenuta nella fattispecie con pubblicazione sul FUSC del lontano 1°
aprile 2022;
che
il reclamante ha apparentemente confuso il termine d’impugnazione della
decisione di fallimento con il termine di due anni di opposizione alla
cancellazione della società dell’art. 159a cpv. 1 lett. a ORC;
che
a prescindere dal fatto che il reclamante non fa apparentemente valere alcun
valido motivo di opposizione alla cancellazione della società, come potrebbe
essere la sussistenza di attivi ancora da
realizzare (v. Meisterhans/Gwelessiani/Schindler,
Com-mentaire pratique de l’Ordonnance sur le registre du commerce, 3a
ed. 2023, n. 693 ad art. 159a), nella fattispecie non riscontrati dall’Ufficio
dei fallimenti, il quale ha chiesto la sospensione della procedura fallimentare
giustappunto per mancanza di attivi, non compete a questa Camera statuire su un’opposizione
alla cancellazione della società, bensì in prima battuta all’Ufficio del
registro di commercio;
che
lo scritto del 27 marzo 2024 in cui RE 1 ha comunicato il nuovo recapito della PI
1.
non è stato trasmesso all’Ufficio del registro di commercio poiché se ne evince
che una copia per conoscenza è stata inviata a tale Ufficio per posta A;
che
a scanso di equivoci occorre ricordare come la decisione di scioglimento di una società, una volta definitiva, non possa
più essere annullata o revocata (DTF 136 III 369 consid. 11.4.2, pag. 372);
che
il reclamo va pertanto dichiarato irricevibile;
che
la tassa del presente giudizio segue la soccombenza convenuta (art. 106 cpv. 1
CPC);
Dispositivo
per questi motivi,
pronuncia:
1. Il
reclamo è irricevibile.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 150.– relative al presente giudizio,
già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.
3. Notificazione all’
__________.
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il
presidente La
cancelliera
Rimedi
giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).