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Decisione

14.2024.47

Rigetto definitivo dell’opposizione. Tassazione fiscale. Attestato di carenza beni. Spese esecutive indicate nell’attestato di carenza di beni. Interessi di ritardo

7 agosto 2024Italiano15 min

(sentenza della CEF 14.2022.95 del 18 gennaio 2023 consid. 5). Ne segue che il reclamo della Confederazione Svizzera va accolto anche sulla que­stione degl’interessi di ritardo.

Source ti.ch

Incarti n.

14.2024.47

14.2024.48

Lugano

7 agosto 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques,

presidente

cancelliera:

Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) nelle cause SO.2024.165 e SO.2024.167 (rigetto definitivo dell’opposizione)

della Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna promosse con istanze 14 e

15 febbraio 2024 rispettivamente dalla

Confederazione Svizzera, Berna

e

Stato del Cantone Ticino, Bellinzona

(rappresentati dall’Ufficio

esazione e condoni, Bellinzona)

contro

CO 1

giudicando sui reclami del 27 marzo 2024 presentati dalla

Confederazione Svizzera e dallo Stato del Cantone Ticino contro le decisioni

emesse il 20 marzo 2024 dal Pretore;

ritenuto

in fatto: A. Con precetti esecutivi n. __________ e __________ emessi il 27

ottobre 2023 dalla sede di Locarno dell’Ufficio d’esecuzione, la Confederazione

Svizzera e lo Stato del Cantone Ticino hanno escusso CO 1 per l’incasso rispettivamente di fr. 8'001.10

e fr. 16'773.–, indicando quali cause dei crediti nel primo caso “Imposta federale diretta (IFD) 2016 come ACB

del 03.10.2023 n. emesso dall’ue di locarno < Imposta (IFD) 2016 (Acconti

dedotti – 191.30)” e nel

secondo “Imposta cantonale (IC) 2016 come ACB del 03-10-2023 n. emesso dall’ue di locarno< Imposta

(IC) 2016 (Acconti dedotti -398.90)”.

B. Avendo

CO 1 interposto opposizione ai precetti esecutivi, con istanze del 14 e 15 febbraio

2024 la Confederazione Svizzera e lo Stato del Cantone Ticino ne hanno chiesto

il rigetto definitivo alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna. Nei

termini impartitigli per presentare osservazioni, in entrambe le cause CO 1 è

rimasto silente.

C. Statuendo con decisioni separate del 20 marzo 2024, il Pretore ha parzialmente

accolto l’istanza della Confederazione Svizzera e ha rigettato l’opposizione in

via definitiva per fr. 7'533.60 e in via provvisoria per fr. 110.50

(anziché per fr. 8'001.10 in via definitiva), ponendo a carico del

convenuto le spese processuali di fr. 300.– e un’indennità di fr. 30.–

a favore dell’istante; ha pure parzialmente accolto l’istanza dello Stato del

Cantone Ticino e rigettato l’oppo­sizione in via definitiva per fr. 16'105.70

e in via provvisoria per fr. 165.75 (anziché per fr. 16'773.– in via

definitiva), ponendo a carico del convenuto le spese processuali di fr. 350.–

e un’inden­­nità di fr. 30.– a favore dell’istante.

D. Contro

le sentenze appena citate la Confederazione Svizzera e lo Stato del Cantone

Ticino sono insorti a questa Camera con

due distinti reclami del 27 marzo 2024 per ottenere l’accoglimento

integrale delle istanze, protestate spese e ripetibili. Entro il termine

impartitogli, CO 1 non ha presentato osservazioni ai recla­mi.

Considerando

in diritto: 1. Le sentenze impugnate – emanate in materia di rigetto dell’oppo­­sizione

– sono decisioni di prima istanza finali e inappellabili (art. 309 lett. b n. 3

CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla

Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.

e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1 I

reclami in esame sono di analogo contenuto e sono diretti contro decisioni

simili, fondate su un medesimo complesso di fatti e vertenti sull’applicazione

delle stesse norme giuridiche. Si giustifica così, per economia di

procedura, di congiungere le due procedure e di emanare una

sentenza unica (art. 125 lett. c CPC), pur man-tenendone l’autonomia nel

senso che i dispositivi restano separati e possono essere impugnati anche singolarmente.

1.2 Pronunciate

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), le decisioni sono impugnabili

entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la

notifica è avvenuta sia alla Confederazione Svizzera sia allo Stato del Cantone

Ticino al più presto il 21 marzo 2024, i termini d’impugnazione sono scaduti

durante le ferie pasquali (dal 24 marzo al 7 aprile inclusi: art. 56 n. 2 LEF

[DTF 143 III 149 consid. 2.4.1.1]) e sono stati prorogati per legge fino al

terzo giorno utile dopo la fine delle stesse (art. 63 LEF per il rinvio dell’art.

145 cpv. 4 CPC; DTF 108 III 49), ossia mercoledì 10 aprile. Presentati (al più

tardi) il 28 marzo 2024, i reclami sono dunque senz’altro tempestivi.

1.3 La Camera decide in linea di principio in

base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2

CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate

(art. 321 cpv. 1 CPC)

contenute nel reclamo (DTF 147 III 176 consid. 4.2.1, pag. 179 e i rimandi). Secondo l’art. 320

CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del

diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che

sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi

(art. 326 cpv. 1 CPC).

2. In

virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione

ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria

esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che

dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il

pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura

di rigetto è una procedura sommaria documentale (Urkundenprozess), il cui

scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza

di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo

prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva

senza indugio (art. 84 cpv. 2 LEF) ove l’escusso non dimostri immediatamente

una delle eccezioni liberatorie enumerate all’art. 81 LEF (DTF 139 III 444,

consid. 4.1.1).

3. Nelle

decisioni impugnate, il Pretore ha constatato, per quanto attiene alla

Confederazione Svizzera, che la decisione di tassazione del 6 settembre 2017,

passata in giudicato, costituisce un valido titolo di rigetto definitivo per fr. 7'533.60

e l’attestato di carenza di beni (ACB) del 3 ottobre 2023 un titolo di rigetto

provvisorio per fr. 110.50, mentre per quanto attiene allo Stato del

Cantone Ticino ha appurato che la decisione di tassazione del 6 settembre 2017,

passata in giudicato, costituisce un titolo di rigetto definitivo per fr. 16'105.70

e – per quanto è dato di capire – l’ACB del 3 ottobre 2023 un titolo di rigetto

provvisorio per fr. 165.75.

4. Nei

rispettivi reclami la RE 1 e lo Stato del Cantone Ticino rimproverano al primo

giudice di non aver esteso il rigetto dell’opposizione agl’interessi di mora,

malgrado avessero prodotto la documentazione necessaria alla loro

quantificazione, e di aver rigettato l’opposizione per le spese accertate negli

ACB solo in via provvisoria anziché definitiva.

5. Giusta l’art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF sono parificate alle

sentenze giudiziarie, e valgono quindi quale titolo di rigetto definitivo, le

decisioni di autorità amministrative svizzere, purché siano esecutive (Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n. 110 ad

art. 80 LEF). Per le imposte dirette, tuttavia, la legge parifica a sentenze

giudiziarie esecutive le decisioni di tassazione “cresciute in giudicato” (art.

165 cpv. 3 LIFD e 244 cpv. 3 LT).

5.1 Nel caso specifico, è pacifico che le due decisioni di tassazione agli

atti (doc. B) sono (da tempo) passate in giudicato (come risulta del resto dai

timbri apposti sugli atti in questione, che i reclamanti non contestano) e

valgono pertanto titoli di rigetto definitivo per l’imposta federale diretta

del 2016, di fr. 7'533.60, e per l’imposta cantonale del 2016, di fr. 16'105.70, come stabilito

dal Pretore.

5.2 Gli

enti reclamanti, tuttavia, chiedono che le opposizioni alle spese accertate

negli ACB del 3 ottobre 2023 acclusi alle istanze (doc. C), pari a fr. 110.50

per la Confederazione Svizzera e a fr. 165.75 per lo Stato del Cantone

Ticino, siano rigettate in via definitiva anziché provvisoria. Come da essi

rilevato, questa Camera, ma anche il Tribunale federale (DTF 147 III 364 consid.

3.5.3), ha già avuto modo di ricordare che

l’ACB, benché non rappresenti un ti­tolo di rigetto definitivo per i

crediti fiscali, lo è invece per le spese esecutive menzionate nell’atto,

stabilite in modo autoritativo dal­l’ufficio d’esecuzione, ossia dall’autorità

amministrativa preposta per legge a statuire su tali spese (sentenze della CEF

14.2022.62 del 25 ottobre 2022, RtiD 2023 I 658 n. 36c, consid. 5.1 e 5.4, e

14.2021.13-15 del 9 agosto 2021 consid. 5.2.1 con rinvii). Ciò vale anche

ovviamente per le spese esecutive menzionate nei precedenti ACB e incluse nei

conteggi prodotti con le istanze. Al riguardo i reclami meritano senz’altro accoglimento.

5.3 Le decisioni esecutive nel senso dell’art. 80

LEF valgono titolo di rigetto definitivo anche per gl’interessi di mora

maturati dopo il loro passaggio in giudicato sebbene non lo specifichino

esplicitamente (Staehelin, op. cit., n.

49 ad art. 80). Per le decisioni di tassazione fiscale, tuttavia, la questione

degli interessi di ritardo è disciplinata in modo specifico dalla relativa

legislazione speciale. Come evidenziato dai reclamanti, il rigetto può quindi

essere accordato per gl’interessi di mora qualora sia stata prodotta la

documentazione che permette di determinare come gli stessi sono stati calcolati, fermo restando che i crediti sui quali

maturano devono essere oggetto di un titolo di rigetto definitivo dell’opposizione

regolarmente prodotto dall’istante (sentenza della CEF 14.2022.18 dell’11

luglio 2022, RtiD 2023 I 655 n. 35c, consid. 5.3.2 e i rinvii).

5.3.1 Così

gli interessi di ritardo sull’imposta federale diretta decorrono dal 31 marzo

dell’anno civile successivo a quello fiscale, ma al più presto trenta giorni

dopo la notificazione del calcolo definitivo o provvisorio (conteggio) al tasso

fissato dal Consiglio federale con apposita ordinanza (art. 164 LIFD e 1 cpv. 1

dell’ordinanza [RS 642.124]). Il tasso è stabilito di anno in anno, ma quello

applicabile all’inizio di una procedura d’esecuzione rimane valido sino alla

chiusura della stessa (art. 3 dell’ordinanza). La decisione di tassazione

(definitiva) vale titolo di rigetto definitivo per gl’interessi di ritardo

maturati dalla notifica del conteggio definitivo, ma non per quelli maturati

tra la notifica del conteggio provvisorio (o richiesta d’acconto) e quella del

conteggio definitivo, per i quali l’autorità fiscale deve produrre anche il

conguaglio (o conteggio definitivo) (sentenza della CEF 14.2021.50 del 6

ottobre 2021, RtiD 2022 I 667 n. 39c, consid. 5.2.3).

5.3.1.1 Per quanto riguarda l’imposta

federale diretta del 2016, nel caso concreto figura agli atti il conteggio

(doc. H) relativo al calcolo degli interessi di ritardo del 3% (secondo l’allegato

all’apposita ordinan­za per gli anni dal 2016 al 2018) dal 31 marzo 2017 (anno

successivo a quello fiscale del 2016) fino al 5 novembre 2019 (data di rilascio

del primo ACB [doc. F]) per un totale di fr. 526.25, che corrisponde alla

somma degli interessi di fr. 335.40 fino al primo precetto esecutivo del 19

maggio 2018 (n. 2582780) e di fr. 190.85 da quella data fino all’emissione

del primo ACB (doc. F), che ha posto fine al decorso degli interessi di mora

(art. 149 cpv. 4 LEF).

5.3.1.2 Il conteggio comprende però

anche gl’interessi

sull’imposta provvisoria di fr. 4'099.– dal 31 marzo al

31 ottobre 2017 (data del conguaglio), di fr. 71.75, per i quali manca un

titolo di rigetto, l’istante non avendo prodotto il conguaglio (o conteggio definitivo). Sennonché essi sono da considerare estinti

dai ricavi ottenuti nelle quattro precedenti esecuzioni, di fr. 627.55 (v.

Fatti

i primi due e l’ultimo ACB, doc. C, D e F), in virtù dell’art. 85 cpv. 1 CO

(sentenza della CEF 14.2022.95 del 18 gennaio 2023 consid. 5). Ne segue che il reclamo della Confederazione Svizzera va accolto anche sulla que­stione degl’interessi di ritardo.

5.3.2 L’imposta

cantonale diretta e gli interessi devono essere pagati nei trenta giorni

successivi alla loro scadenza (art. 242 cpv. 1 LT) e per gli importi che non ha

versato entro il termine stabilito, il debitore deve pagare un interesse di

ritardo il cui tasso è fissato dal Consiglio di Stato (art. 243 cpv. 1 LT) con

apposito decreto esecutivo (in seguito “DE” valevole per il 2021 [RL 640.320] e

per gli anni precedenti dal 1995 giusta l’art. 12 cpv. 2), il quale stabilisce

tre scadenze fisse (il 1° maggio, il 1° luglio e il 1° settembre) per le rate d’acconto

e una scadenza variabile alla data d’intimazione del conteggio per la rata a

conguaglio (art. 240 LT e 1 cpv. 3 DE). L’interesse di ritardo decorre dal trentunesimo

giorno successivo alla scadenza (art. 6 cpv. 1 DE). Il tasso d’interesse è

stabilito di anno in anno, ma quello applicabile all’inizio di una procedura di

esecuzione rimane valido sino alla chiusura della stessa (art. 9 cpv. 2 DE). Le

rate d’acconto sono computate nell’imposta dovuta conformemente alla tassazione

definitiva e l’autorità di riscossione emette al riguardo il conteggio

definitivo, contro cui è data facoltà di reclamo all’autorità di riscossione e

di ricorso alla Camera di diritto tributario (art. 241 cpv. 3-5 LT). Se intende

ottenere il rigetto definitivo dell’opposizione anche per gli interessi di mora

maturati sulle imposte tra la notifica del conteggio provvisorio (o richiesta d’acconto)

e quella del conteggio definitivo, l’autorità fiscale deve produrre il conguaglio

(o conteggio definitivo) (citata 14.2022.18, consid. 5.3.4).

5.3.2.1 Per quanto concerne l’imposta cantonale del 2016 nel

caso concreto figura agli atti il conteggio (doc. H) degli interessi di ritardo

del 2.5% (giusta l’allegato all’apposito DE per gli anni dal 2016 al 2018) sul

capitale di fr. 16'105.70, che decorrono per le tre rate d’acconto di fr. 3'601.–

ciascuna dal 31 maggio, 31 luglio e 30 settembre 2016, ossia dal primo giorno

(computato) del mese che segue la relativa scadenza fissa del 1° maggio, 1°

Considerandi

luglio o 1° settembre, oltre agli interessi sempre del 2.5% sul conguaglio di fr. 5'302.70

dal 31 ottobre 2017, ossia dopo la data d’intimazione del 30 settembre 2017

(doc. G). Il totale di fr. 1'147.30

(doc. H) corrisponde alla somma degli interessi di fr. 807.25 fino al

primo precetto esecutivo del 19 maggio 2018 e di fr. 340.05 da

quella data fino all’emissione del primo ACB.

5.3.2.2

Il conteggio comprende

però anche gl’interessi

sulle tre rate del­l’imposta provvisoria (di fr. 3'601.– ognuna) dal 31 maggio 2016 al 31 ottobre 2017 (data del

conguaglio), di fr. 337.55, per i quali manca però un titolo di rigetto, l’istante

non avendo prodotto il conguaglio

(o conteggio definitivo). Sennonché

essi sono da considerare estinti dai ricavi ottenuti nelle quattro precedenti

esecuzioni, di fr. 1'322.25 (v. i primi due e l’ultimo ACB, doc. C, D e

F), in virtù dell’art. 85 cpv. 1 CO (v. sopra consid. 5.3.1.2). Ne segue che il reclamo dello Stato del Cantone

Ticino va accolto anche sulla questione degl’interessi di ritardo.

6.

In definitiva i reclami

meritano pieno accoglimento e le decisioni impugnate vanno riformate nel senso

della concessione del rigetto definitivo delle opposizioni per le somme poste

in esecuzione.

7.

La tassa del presente giudizio

seguirebbe la soccombenza del con­venuto (art. 106 cpv. 1 CPC), ma viste le sue

condizioni economiche verosimilmente difficili e il fatto ch’egli non è

intervenuto nella causa né in prima né in seconda sede, tanto vale prescindere

– eccezionalmente – da ogni prelievo, il quale rischierebbe di tradursi peraltro

in oneri d'incasso infruttuosi per l'ente pubblico.

Non si pone invece

problema d’indennità, gli enti reclamanti non avendone fatto domanda motivata

(art. 95 cpv. 3 lett. c CPC). Le spese processuali e le indennità di prima sede

non sono contestate e rimangono quindi invariate.

8.

Circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), i valori litigiosi, di fr. 578.– (8'001.10

./. 7'533.60 + 110.50) nella causa 14.2024.47, rispettivamente di fr. 833.05

(16'773 ./. 16'105.70 + 165.75) nella causa 14.2024.48, non raggiungono la

soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1

lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia:

1. Le

cause 14.2024.47 (SO.2024.165) e 14.2024.48 (SO.2024.167) sono

congiunte.

2. Il

reclamo della Confederazione Svizzera (14.2024.47) è accolto e di conseguenza

il dispositivo n. 1 della decisione impugnata (inc. SO.2024.165) è così

riformato:

“L’istanza è accolta e di conseguenza l’opposizione

interposta al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio di esecuzione di Locarno

è rigettata in via definitiva”.

3. Il reclamo dello Stato del Cantone Ticino (14.2024.48) è accolto e di

conseguenza il dispositivo n. 1 della decisione impugnata (inc. SO.2024.167) è

così riformato:

“L’istanza è accolta e di conseguenza l’opposizione

interposta al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio di esecuzione di Locarno

è rigettata in via definitiva”.

4. Non si riscuotono spese processuali.

5. Notificazione a:

– ;

– .

Comunicazione

alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

cancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF

(art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie

(art. 46 cpv. 1 LTF).