14.2024.49
Rigetto provvisorio dell’opposizione. Inesigibilità del credito di rimborso di un mutuo. Reclamo irricevibile poiché insufficientemente motivato
7 agosto 2024Italiano7 min
respinto l’istanza, ponendo a carico dell’istante le spese processuali di fr. 100.–;
Source ti.ch
Incarto n.
14.2024.49
Lugano
7 agosto 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
cancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa SO.2024.17 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della
Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 20 dicembre
2023 da
RE 1
(rappresentato da RA 1 __________)
contro
CO 1
giudicando sul reclamo del 23 marzo 2024 presentato da RE 1 contro la
decisione emessa il 14 marzo 2024 dal Pretore;
ritenuto in fatto e
considerando in diritto:
che con precetto esecutivo n. __________ emesso il 7 dicembre 2023
dalla sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione, RE 1 ha escusso CO 1 per l’incasso
Fatti
di fr. 14'360.– oltre agli interessi del 5% dal 5 novembre 2019, indicando
quale causa del credito il “Prestito
personale del 05.11.2019 al 25.03.2021”;
che avendo CO 1 interposto opposizione al precetto
esecutivo, con istanza del 20
dicembre 2023 RE 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 5;
che
nel termine impartito, la convenuta si è opposta all’istanza con osservazioni
scritte dell’8 gennaio, completate il 10 gennaio 2024;
che
con replica spontanea del 18 gennaio 2024 e duplica spontanea del 24 gennaio
2024 le parti hanno ribadito le loro posizioni contrastanti;
che
statuendo con decisione del 14 marzo 2024, il Pretore ha
respinto l’istanza, ponendo a carico dell’istante le spese processuali di fr. 100.–;
che
contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa
Camera con un reclamo del 23 marzo 2024 per ottenerne implicitamente l’annullamento e l’accoglimento dell’istanza;
che la sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla
Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.
e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso;
che
visto che la sentenza impugnata è stata notificata al rappresentante di RE 1 il 16 marzo 2024, il reclamo, presentato
il 25 marzo (data del timbro postale) entro il termine d’impugnazione
di dieci giorni (art. 251 lett. a e 321 cpv. 2 CPC), è senz’altro tempestivo
anche senza tenere conto delle ferie pasquali;
che
la Camera decide in linea di
principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327
cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle
censure motivate (art. 321
cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 147 III 176 consid. 4.2.1, pag. 179 e i
rimandi);
che secondo l’art.
320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del
diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che
sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi
(art. 326 cpv. 1 CPC);
che
il reclamo dev’essere “motivato” (art. 321 cpv. 1 CPC) –
ciò che la Camera verifica d’ufficio – nel senso che dal memoriale deve
evincersi per quali ragioni la sentenza di primo grado è contestata (DTF 142 I
93 consid. 8.2 con rinvii);
che
spetta al reclamante confrontarsi con la motivazione addotta nella sentenza
Considerandi
impugnata, indicando in modo preciso i passaggi da lui contestati e i documenti
del fascicolo su cui si basa la sua critica (DTF 141 III 569 consid. 2.3.3) e spiegando
in che modo le sue argomentazioni possono influenzare la soluzione adottata dal
primo giudice (sentenza del Tribunale federale 5A_734/2023 del 18 dicembre 2023
consid. 3.3);
che
solo a tali condizioni è possibile entrare nel merito del ricorso, poiché
giudicare un reclamo non significa rifare il processo di primo grado, ma
verificare se la sentenza impugnata resiste alla critica;
che
nella decisione impugnata, il Pretore ha constatato che la scrittura
privata prodotta dall’istante si configura quale un contratto di mutuo e
costituisce pertanto un titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione se il
creditore ha dimostrato che l’obbligo di restituzione è esigibile;
che
nella fattispecie il mutuo prevede però il rimborso per una data “da concordare” in un
momento successivo e l’istante non ha prodotto una chiara richiesta di restituzione
che sarebbe giunta alla convenuta almeno sei settimane (giusta l’art. 318 CO)
prima dell’avvio dell’esecuzione, sicché il
credito posto in esecuzione non era esigibile al momento della notifica del precetto esecutivo, né lo è
diventato con tale notifica in mancanza di rispetto del preavviso di sei
settimane, onde la reiezione dell’istanza;
che
con il reclamo RE 1 non si confronta con la motivazione della decisione
impugnata, che pare invero non aver compreso;
che
in effetti egli afferma che gli è “sembrato di capire” che secondo la Pretura
non vi sarebbe un valido riconoscimento di debito;
che
in realtà il Pretore ha solo ritenuto che il credito non era esigibile al momento della notifica del precetto esecutivo,
argomento su cui l’insorgente non spende una parola;
che il reclamante chiede invece a CO 1, di cui
afferma di non aver più notizie da un anno, di rimborsare il prestito,
dicendosi, visto l’importo elevato dello stesso, disposto ad accettare un
pagamento rateale, e domanda alla Camera di “esaminare l’incarto”;
che
tali richieste sono inammissibili, poiché nulla hanno a che vedere né con la
motivazione della decisione impugnata, né con la procedura di rigetto dell’opposizione,
il cui scopo non è accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione, ma
verificare l’esistenza di un titolo esecutivo (e l’esigibilità del
credito posto in esecuzione al momento della promozione dell’esecuzione);
che
alla mancanza di esigibilità accertata dal Pretore non si può rimediare con un
reclamo, ma RE 1 dovrebbe promuovere una nuova esecuzione facendo valere di
aver chiesto il rimborso del mutuo già con il precetto esecutivo n. __________
oppure, per sicurezza, gli converrebbe trasmettere
alla convenuta una chiara richiesta di rimborso del mutuo e aspettare
sei settimane dalla comunicazione prima d’inoltrare la nuova esecuzione;
che
insufficientemente motivato, il reclamo è irricevibile;
che
la tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61
cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC);
che
non si pone problema di ripetibili poiché, stante il prevedibile esito dell’odierno
giudizio, il reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni;
che circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 14'360.–,
non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.
74.
cpv. 1 lett. b LTF;
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia:
1. Il reclamo è irricevibile.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 150.– relative al presente giudizio,
già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.
3. Notificazione a:
– __________– __________
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
cancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto
è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF
(art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie
(art. 46 cpv. 1 LTF).