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Decisione

14.2024.49

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Inesigibilità del credito di rimborso di un mutuo. Reclamo irricevibile poiché insufficientemente motivato

7 agosto 2024Italiano7 min

respinto l’istanza, ponendo a carico dell’istante le spese processuali di fr. 100.–;

Source ti.ch

Incarto n.

14.2024.49

Lugano

7 agosto 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques,

presidente

cancelliera:

Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) nella causa SO.2024.17 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della

Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 20 dicembre

2023 da

RE 1

(rappresentato da RA 1 __________)

contro

CO 1

giudicando sul reclamo del 23 marzo 2024 presentato da RE 1 contro la

decisione emessa il 14 marzo 2024 dal Pretore;

ritenuto in fatto e

considerando in diritto:

che con precetto esecutivo n. __________ emesso il 7 dicembre 2023

dalla sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione, RE 1 ha escusso CO 1 per l’incasso

Fatti

di fr. 14'360.– oltre agli interessi del 5% dal 5 novembre 2019, indicando

quale causa del credito il “Prestito

personale del 05.11.2019 al 25.03.2021”;

che avendo CO 1 interposto opposizione al precetto

ese­cutivo, con istanza del 20

dicembre 2023 RE 1 ne ha chie­sto il rigetto provvisorio alla Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 5;

che

nel termine impartito, la convenuta si è opposta all’istanza con osservazioni

scritte dell’8 gennaio, completate il 10 gennaio 2024;

che

con replica spontanea del 18 gennaio 2024 e duplica spontanea del 24 gennaio

2024 le parti hanno ribadito le loro posizioni contrastanti;

che

statuendo con decisione del 14 marzo 2024, il Pretore ha

respinto l’istanza, ponendo a carico dell’istante le spese processuali di fr. 100.–;

che

contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa

Camera con un reclamo del 23 marzo 2024 per ottenerne implicitamente l’annullamento e l’accoglimento dell’istanza;

che la sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’op­­posizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla

Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.

e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso;

che

visto che la sentenza impugnata è stata notificata al rappresentante di RE 1 il 16 marzo 2024, il reclamo, presentato

il 25 marzo (data del timbro postale) entro il termine d’impugna­zione

di dieci giorni (art. 251 lett. a e 321 cpv. 2 CPC), è senz’altro tempestivo

anche senza tenere conto delle ferie pasquali;

che

la Camera decide in linea di

principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327

cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle

censure motivate (art. 321

cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 147 III 176 consid. 4.2.1, pag. 179 e i

rimandi);

che secondo l’art.

320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del

diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che

sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi

(art. 326 cpv. 1 CPC);

che

il reclamo dev’essere “motivato” (art. 321 cpv. 1 CPC) –

ciò che la Camera verifica d’ufficio – nel senso che dal memoriale deve

evincersi per quali ragioni la sentenza di primo grado è contestata (DTF 142 I

93 consid. 8.2 con rinvii);

che

spetta al reclamante confrontarsi con la motivazione addotta nella sentenza

Considerandi

impugnata, indicando in modo preciso i passaggi da lui contestati e i documenti

del fascicolo su cui si basa la sua critica (DTF 141 III 569 consid. 2.3.3) e spiegando

in che modo le sue argomentazioni possono influenzare la soluzione adottata dal

primo giudice (sentenza del Tribunale federale 5A_734/2023 del 18 dicembre 2023

consid. 3.3);

che

solo a tali condizioni è possibile entrare nel merito del ricorso, poiché

giudicare un reclamo non significa rifare il processo di pri­mo grado, ma

verificare se la sentenza impugnata resiste alla critica;

che

nella decisione impugnata, il Pretore ha constatato che la scrittura

privata prodotta dall’istante si configura quale un contrat­to di mutuo e

costituisce pertanto un titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione se il

creditore ha dimostrato che l’obbligo di restituzione è esigibile;

che

nella fattispecie il mutuo prevede però il rimborso per una data “da concordare” in un

momento successivo e l’istante non ha prodotto una chiara richiesta di restituzione

che sarebbe giunta alla convenuta almeno sei settimane (giusta l’art. 318 CO)

prima del­l’avvio dell’esecuzione, sicché il

credito posto in esecuzione non era esigibile al momento della notifica del precetto esecutivo, né lo è

diventato con tale notifica in mancanza di rispetto del preavviso di sei

settimane, onde la reiezione dell’istanza;

che

con il reclamo RE 1 non si confronta con la motivazione della decisione

impugnata, che pare invero non aver compreso;

che

in effetti egli afferma che gli è “sembrato di capire” che secondo la Pretura

non vi sarebbe un valido riconoscimento di debito;

che

in realtà il Pretore ha solo ritenuto che il credito non era esigibile al momento della notifica del precetto esecutivo,

argomento su cui l’insorgente non spende una parola;

che il reclamante chiede invece a CO 1, di cui

afferma di non aver più notizie da un anno, di rimborsare il prestito,

dicendosi, visto l’importo elevato dello stesso, disposto ad accettare un

pagamento rateale, e domanda alla Camera di “esaminare l’incarto”;

che

tali richieste sono inammissibili, poiché nulla hanno a che vedere né con la

motivazione della decisione impugnata, né con la procedura di rigetto dell’opposizione,

il cui scopo non è accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione, ma

verificare l’esisten­­za di un titolo esecutivo (e l’esigibilità del

credito posto in esecuzione al momento della promozione dell’esecuzione);

che

alla mancanza di esigibilità accertata dal Pretore non si può rimediare con un

reclamo, ma RE 1 dovrebbe promuovere una nuova esecuzione facendo valere di

aver chiesto il rimborso del mutuo già con il precetto esecutivo n. __________

oppure, per sicurezza, gli converrebbe trasmettere

alla convenuta una chia­ra richiesta di rimborso del mutuo e aspettare

sei settimane dalla comunicazione prima d’inoltrare la nuova esecuzione;

che

insufficientemente motivato, il reclamo è irricevibile;

che

la tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61

cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC);

che

non si pone problema di ripetibili poiché, stante il prevedibile esito dell’odierno

giudizio, il reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni;

che circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 14'360.–,

non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF;

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia:

1. Il reclamo è irricevibile.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 150.– relative al presente giudizio,

già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.

3. Notificazione a:

– __________– __________

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

cancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF

(art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie

(art. 46 cpv. 1 LTF).