14.2024.5
Rigetto definitivo dell’opposizione. Transazione giudiziaria. Contratto di locazione. Cambio proprietario dell’ente locato. Richiamo documenti. Onere allegatorio. Torto morale
27 marzo 2024Italiano14 min
del 12 maggio 2022 dinanzi alla sezione 4 della Pretura di Lugano, le parti hanno raggiunto un accordo transattivo sulle
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RE 1
Incarto n.
14.2024.5
Lugano
27 marzo 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
cancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa SO.2023.5055 (rigetto definitivo dell’opposizione) della
Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 24 ottobre
2023 dalla
CO 1
(rappresentata dalla RA 1
__________)
contro
RE 1RE 1
giudicando sul reclamo del 4 gennaio 2024 presentato da RE 1 contro la
decisione emessa il 19 dicembre 2023 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Con contratto del 7 dicembre 2018 la PI 1 ha locato a RE 1 un
appartamento in via __________ a __________ a tempo indeterminato dal 1°
gennaio 2019 per una pigione mensile di fr. 1'106.– oltre a spese di fr. 180.–.
Fino al 30 settembre 2020 RE 1 ha beneficiato del sussidio federale di fr. 460.–
mensili. Dal 17 marzo 2022 l’PI 1 è subentrata al contratto quale nuova
proprietaria dell’oggetto locato, in luogo della PI 1.
Fatti
B. All’udienza
del 12 maggio 2022 dinanzi alla sezione 4 della Pretura di Lugano, le parti hanno raggiunto un accordo transattivo sulle
due controversie che le vedevano opposte, del seguente tenore:
“1. Alla parte conduttrice è accordata una
protrazione unica e definitiva del contratto di locazione fino al 30 giugno 2022.
§ Entro
tale data l’ente locato dovrà essere riconsegnato inderogabilmente.
2. Il
debito per pigioni e spese accessorie arretrate al 30 giugno 2022 ammonta a fr. 28'692.40.
§ Alla
parte conduttrice è accordata una riduzione della pigione e un risarcimento
danni pari all’importo onnicomprensivo di CHF 12'000.–. Con il riconoscimento
di tale importo RE 1 si ritiene integralmente tacitato di ogni e qualsiasi
pretesa derivante dal contratto di locazione.
§§ Il
credito residuo a favore della parte locatrice ammonta a CHF 16'692.40 (CHF 28'692.40
– CHF 12'000.00). RE 1 riconosce di essere debitore nei confronti della parte
locatrice della somma di CHF 16'692.40.
§§§ La
somma di CHF 16'692.40 verrà soluta da RE 1 mediante versamenti rateali che
verranno fissati separatamente con la parte locatrice. Il mancato pagamento di
una sola rata nei termini fissati comporterà l’immediata esigibilità del
credito residuo.
3. Oneri
processuali a carico delle parti in ragione di ½ ciascuna, compensate le
indennità”.
C. Con
precetto esecutivo n. __________ emesso l’8 maggio 2023 dalla sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione, la CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 10'772.40
oltre agli interessi del 5% dal 15 aprile 2023, indicando quale causa del credito: “Pigioni mensili di agosto 2020
(parziale), agosto 2021, settembre 2021, ottobre 2021, novembre 2021, dicembre
2021, gennaio 2022 e
febbraio 2022, dedotto conguaglio spese 2020/2021 a favore, per appartamento 3
locali no. __________ al 7. piano, presso l’immobile in Via __________, __________,
__________”.
D. Avendo
RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 24 ottobre
2023 la CO 1 ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Pretura del Distretto di
Lugano, sezione 5. Nel termine impartito, il convenuto si è opposto all’istanza
con osservazioni scritte del 10 novembre 2023. Con successivi scritti del 20 e
30 novembre 2023 il convenuto ha prodotto ulteriore documentazione.
E. Statuendo con decisione del 19 dicembre
2023, il Pretore ha accolto l’istanza e rigettato in via definitiva l’opposizione
interposta dal convenuto, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 200.–.
F. Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 4 gennaio 2024 per ottenerne l’annullamento,
protestate spese e ripetibili, oltre a un “corretto importo per torto morale e per un adeguato
risarcimento per i non pochi gravi danni subiti e purtroppo mai finiti”. Stante il prevedibile esito dell’odierno giudizio, il reclamo non è
stato notificato alla controparte per osservazioni. Il 15 febbraio 2024 il
presidente della Camera ha confermato che sarebbe stato tenuto conto anche in
questa procedura del certificato per l’ammissione dell’assistenza giudiziaria già prodotto dal reclamante nella causa
14.2023.140.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3.
CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla
Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.
e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro
dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è
avvenuta in concreto a RE 1 il 27 dicembre 2023 durante le ferie esecutive
natalizie (art. 56 n. 2 LEF; DTF 143 III 149 consid. 2.4.1.1), il termine d’impugnazione,
iniziato a decorrere il primo giorno utile dopo le ferie (DTF 121 III 285
consid. 2/b e 49 III 76), ossia il 2 gennaio 2024, è scaduto venerdì 12 gennaio
2024.
Presentato brevi manu l’8 gennaio 2024, il reclamo è dunque senz’altro tempestivo. Lo
scritto del reclamante del 4 febbraio 2024, pervenuto il 12 febbraio, è invece
tardivo e quindi inammissibile.
1.2
La Camera decide in linea di principio in
base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2
CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate
(art. 321 cpv. 1 CPC)
contenute nel reclamo (DTF 147 III 176 consid. 4.2.1, pag. 179 e i rimandi). Secondo l’art. 320
CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del
diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che
sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi
(art. 326 cpv. 1 CPC).
2.
In
virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione
ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria
esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che
dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il
pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura
di rigetto è una procedura sommaria documentale (Urkundenprozess), il cui
scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza
di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo
prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva
senza indugio (art. 84 cpv. 2 LEF) ove l’escusso non dimostri immediatamente
una delle eccezioni liberatorie enumerate all’art. 81 LEF (DTF 139 III 444,
consid. 4.1.1).
3.
Nella
decisione impugnata, il Pretore ha rilevato che l’accordo transattivo registrato
nel verbale del 12 maggio 2022, che ha valenza di sentenza passata in giudicato,
costituisce un valido titolo di rigetto definitivo dell’opposizione per l’importo
ivi riconosciuto di fr. 16'692.40 per le pigioni fino al 30 giugno 2022 (di
agosto 2020 [parziale], da agosto 2021 a dicembre 2021 e da gennaio a febbraio
2022) e quindi anche per la pretesa di fr. 10'772.40 fatta valere
dall’istante, oltre agl’interessi di mora richiesti. In merito alle
osservazioni del convenuto, il Pretore ha rilevato ch’egli aveva sostenuto di
aver subito, a causa della controparte, “enormi danni + costi + e altro”, che secondo lui meritavano di essere opposti in compensazione con la
pretesa dell’istante. A sostegno di tale tesi il convenuto aveva prodotto una
copiosa documentazione, ove tuttavia pareva confondere diverse procedure:
quella decisa dal medesimo Pretore il 21 novembre 2023 (inc. SO.2023.4021) e
quelle pendenti (o precedentemente pendenti) presso la Sezione 4 della Pretura
di Lugano. Ad ogni modo, ha concluso il primo giudice, tra gli atti prodotti
non figura alcun documento funzionale all’accoglimento dell’eccezione di
compensazione, peraltro nemmeno quantificata, onde la sua reiezione.
4.
Nel
reclamo RE 1 lamenta che il primo giudice non ha eseguito gli adeguati
accertamenti e le verifiche di “tutti
gli scritti con allegati” da lui prodotti dopo la
ricezione del precetto esecutivo, che nella loro globalità sono gli stessi
indicati nel reclamo pendente presso il Tribunale d’appello (inc. 14.2023.140)
contro la decisione pretorile del 21 novembre 2023 (inc. SO.2023.4021). Si
duole anche che il Pretore non ha eseguito alcun accertamento in merito “a tutte le situazioni e ai fatti elencati” nei suoi numerosi scritti con allegati invitati negli ultimi anni alla
precedente proprietaria dello stabile, la cui vendita è avvenuta nel corso di
procedi-menti davanti alla sezione 4 della Pretura di Lugano, tutto ciò “in suo enorme danno e per denegata giustizia”.
4.1
La
procedura sommaria di rigetto dell’opposizione è retta dal principio
attitatorio. Spetta quindi alle parti dedurre in giudizio i fatti su cui
poggiano le loro domande e indicare i mezzi di prova (art. 55 cpv. 1 LEF).
Incombe in particolare all’escusso allegare i fatti che a suo giudizio provano
l’estinzione, la sospensione o la prescrizione del credito fatto valere dall’escutente (art. 81 cpv. 1 LEF) e produrre le
prove, in linea di massima solo documentali (art. 254 cpv. 1 CPC), a
sostegno dei fatti da lui allegati.
4.2
Contrariamente
a quanto crede il reclamante, non compete quindi al giudice ricercare tra i
documenti prodotti alla rinfusa dall’escusso quanto potrebbe servire a
motivare un’eccezione secondo l’art. 81 LEF (sentenza della CEF 14.2021.91 del
30.
dicembre 2021, RtiD 2022 II 769 n. 56c, consid. 4.2.2), bensì all’escusso
medesimo specificare nelle sue osservazioni gli elementi contenuti nella
documentazione da lui prodotta che giustificano la reiezione dell’istanza.
Ancora meno spetta al giudice del rigetto richiamare incarti relative ad altre
cause, siccome è preciso compito della parte produrre con i propri allegati
tutti i documenti che ritiene necessari alla tutela dei propri interessi
(sentenza della CEF 14.2018.150 del 27 maggio 2019 consid. 3.2 con numerosi
rinvii) e spiegarne il motivo.
4.3
Ad
ogni modo, il reclamante non si confronta con l’accertamento del Pretore, secondo
cui egli non ha prodotto alcun documento atto a dimostrare l’esistenza del
credito da lui posto in compensazione, che non ha neppure quantificato, per
tacere del fatto che il verbale d’udienza del 12 maggio 2022 menziona
chiaramente che le parti sono addivenute all’accordo transattivo “ad evasione delle procedure di cui agli inc. SE.2021.360 SO.2022.1977” e nel dispositivo indica
che tali cause “sono
stralciate dai ruoli per intervenuta transazione fra le parti”. Ne segue che gli eventi e documenti relativi alle cause stralciate sono
senza interesse perché sono superati dall’accordo transattivo invocato
dall’istante come titolo di rigetto.
5.
Il
reclamante espone poi che il debito di fr. 16'692.40 è già stato
concordato e deciso con il verbale del 12 maggio 2022, sicché la “divisione del debito” oggetto delle “ulteriori
e supplementari istanze giuridiche” nei suoi confronti
sono da annullare. Allude al fatto che il 12 luglio 2022 la vendita del bene
locato non era ancora stata “ufficializzata”
con l’iscrizione nel registro fondiario e che non gli
è stata inviata alcuna formale decisione in merito alla cessione al nuovo
proprietario di una parte del debito. Evidenzia pure di aver ricevuto dal nuovo
proprietario a fine aprile la prima cedola di pagamento della pigione di maggio
2022, e non a fine febbraio per la pigione di marzo 2022, come invece risulta “dalle tante dannose recenti istanze e PE oggetto
anche del presente reclamo”. Sostiene che non è stata
fornita la prova degli accordi stipulati con la nuova proprietaria in merito
alla “per me non corretta
divisione del debito”, riconosciuto alla controparte
il 12 luglio 2022, ove aveva dichiarato che avrebbe ridotto il debito mediante
“versamenti regolari anche di
piccole rate”.
5.1
La
censura è di difficile comprensione ed è fondata su allegazioni di fatto in
parte nuove, che non possono essere prese in considerazione ai fini del
giudizio (sopra consid. 1.2). Per quanto è dato di capire, il reclamante non è
d’accordo con “la divisione
del debito” tra la precedente e la nuova proprietaria.
Orbene, la CO 1 procede per l’incasso delle pigioni scadute quando ancora era
proprietaria del fondo, ovvero prima di marzo del 2022, per fr. 10'772.40, mentre l’PI 1, che le è
subentrata il 17 marzo 2022 quale nuova proprietaria dell’ente locato (doc. B)
in virtù dell’art. 261 cpv. 1 CO, l’ha escusso per il saldo, di fr. 5'920.– (fr. 16'692.40 ./. 10'772.40),
relativo alle pigioni e agli acconti per le spese accessorie da marzo a
giugno 2022, come risulta dalla decisione odierna relativa al reclamo proposto da RE 1 il 2 dicembre 2023 (inc.
14.2023.140). La “ripartizione” del debito non dà quindi adito a critiche.
5.2
Siccome
in nessuna delle due cause egli ha allegato né provato di aver estinto il
debito da lui riconosciuto, neppure in
parte, è senza rilievo che a suo dire egli sia stato informato del trapasso di
proprietà solo a fine aprile 2022. La cessione del credito non
richiedeva poi il suo consenso poiché è avvenuta per legge a norma dell’art.
261.
cpv. 1 CO (sentenza della CEF 14.2017.192 del 30 marzo 2018 consid. 5.1). Anche
tali censure cadono nel vuoto.
6.
Il
reclamante conclude dicendosi ben cosciente del debito dovuto alla controparte
e desideroso di ridurlo, ma asserisce che le sue precarie condizioni di salute
(invalidità al 100%) non glielo permettono. Non si può però fare altro che ribadire
quanto già spiegatogli dal Pretore, ossia che la situazione finanziaria critica
in cui versa è certo spiacevole dal profilo umano, ma dal punto di vista
giuridico non costituisce un motivo che secondo l’art. 81 cpv. 1 LEF l’autorità
giudiziaria può prendere in considerazione per respingere o sospendere l’istanza
di rigetto dell’opposizione. Delle sue
difficoltà finanziarie si terrà conto in sede di pignoramento, misura che potrà
vertere unicamente su eventuali redditi suoi non asso-lutamente impignorabili
limitatamente alla parte che eccede il suo minimo esistenziale (art. 93 LEF;
tra tante: sentenza della CEF 14.2017.120 del 25 luglio 2017, pagg. 2-3).
7.
RE
1.
chiede solo nelle conclusioni un adeguato risarcimento per il torto
morale e per i “non pochi
gravi danni subiti e purtroppo mai finiti”. È però
questa una domanda che esula dal tema del rigetto
dell’opposizione e come tale è pertanto irricevibili (sentenza della CEF
14.2019.79
del 1° ottobre 2019 consid. 8.2). Non è quindi possibile dare
seguito alla richiesta del reclamante. Il compito del giudice del rigetto e
dell’autorità superiore, e quindi il loro potere di cognizione, si limita
infatti all’esame della sussistenza di un titolo e di eventuali eccezioni a
norma dell’art. 82 cpv. 2 LEF. Nella limitata misura in cui è ricevibile, il
reclamo va pertanto respinto.
8.
La tassa del presente giudizio seguirebbe la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Il reclamante chiede tuttavia l’esenzione
dalle tasse e spese e dopo il reclamo ha inoltrato il certificato l’amissione all’assistenza giudiziaria.
L’esenzione richiesta (art.
118.
cpv. 1 lett. b CPC) è però subordinata non solo
all’indigenza del richiedente ma anche alle possibilità di successo della sua
domanda (art. 117 lett. b CPC), che nel caso concreto apparivano d’acchito
molto scarse. Tuttavia, tenuto conto dell’apparente difficile situazione
finanziaria del reclamante e del fatto che nei suoi confronti sono stati
rilasciati ben cento attestati di carenza di beni per oltre fr. 380'000.–, tutto
induce a ritenere che nel caso specifico la riscossione di oneri si tradurrebbe
in un mero costo aggiuntivo per l'ente pubblico, sicché giova eccezionalmente prescindere
dal loro prelievo, ciò che rende priva d'oggetto la domanda di gratuito
patrocinio.
Non
si pone invece problema di ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è
stato notificato per osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede.
9.
Circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 10'772.40,
non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.
74.
cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia:
1. Nella misura in cui è ricevibile, il
reclamo è respinto.
2. Non
si riscuotono spese processuali.
3. Notificazione a:
– ;
–
.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
cancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto
è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF
(art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie
(art. 46 cpv. 1 LTF).