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Decisione

14.2024.5

Rigetto definitivo dell’opposizione. Transazione giudiziaria. Contratto di locazione. Cambio proprietario dell’ente locato. Richiamo documenti. Onere allegatorio. Torto morale

27 marzo 2024Italiano14 min

del 12 maggio 2022 dinanzi alla sezione 4 della Pretura di Lugano, le parti hanno raggiunto un accordo transattivo sul­le

Source ti.ch

RE 1

Incarto n.

14.2024.5

Lugano

27 marzo 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques,

presidente

cancelliera:

Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) nella causa SO.2023.5055 (rigetto definitivo dell’opposizione) della

Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 24 ottobre

2023 dalla

CO 1

(rappresentata dalla RA 1

__________)

contro

RE 1RE 1

giudicando sul reclamo del 4 gennaio 2024 presentato da RE 1 contro la

decisione emessa il 19 dicembre 2023 dal Pretore;

ritenuto

in fatto: A. Con contratto del 7 dicembre 2018 la PI 1 ha locato a RE 1 un

appartamento in via __________ a __________ a tempo indeterminato dal 1°

gennaio 2019 per una pigione mensile di fr. 1'106.– oltre a spese di fr. 180.–.

Fino al 30 settembre 2020 RE 1 ha beneficiato del sussidio federale di fr. 460.–

mensili. Dal 17 marzo 2022 l’PI 1 è subentrata al contratto quale nuova

proprietaria dell’oggetto locato, in luogo della PI 1.

Fatti

B. All’udienza

del 12 maggio 2022 dinanzi alla sezione 4 della Pretura di Lugano, le parti hanno raggiunto un accordo transattivo sul­le

due controversie che le vedevano opposte, del seguente tenore:

“1. Alla parte conduttrice è accordata una

protrazione unica e definitiva del contratto di locazione fino al 30 giugno 2022.

§ Entro

tale data l’ente locato dovrà essere riconsegnato inderogabilmente.

2. Il

debito per pigioni e spese accessorie arretrate al 30 giugno 2022 ammonta a fr. 28'692.40.

§ Alla

parte conduttrice è accordata una riduzione della pigione e un risarcimento

danni pari all’importo onnicomprensivo di CHF 12'000.–. Con il riconoscimento

di tale importo RE 1 si ritiene integralmente tacitato di ogni e qualsiasi

pretesa derivante dal contratto di locazione.

§§ Il

credito residuo a favore della parte locatrice ammonta a CHF 16'692.40 (CHF 28'692.40

– CHF 12'000.00). RE 1 riconosce di essere debitore nei confronti della parte

locatrice della somma di CHF 16'692.40.

§§§ La

somma di CHF 16'692.40 verrà soluta da RE 1 mediante versamenti rateali che

verranno fissati separatamente con la parte locatrice. Il mancato pagamento di

una sola rata nei termini fissati comporterà l’immediata esigibilità del

credito residuo.

3. Oneri

processuali a carico delle parti in ragione di ½ ciascuna, compensate le

indennità”.

C. Con

precetto esecutivo n. __________ emesso l’8 maggio 2023 dalla sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione, la CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 10'772.40

oltre agli interessi del 5% dal 15 aprile 2023, indicando quale cau­sa del credito: “Pigioni mensili di agosto 2020

(parziale), agosto 2021, settembre 2021, ottobre 2021, novembre 2021, dicembre

2021, gennaio 2022 e

febbraio 2022, dedotto conguaglio spese 2020/2021 a favore, per appartamento 3

locali no. __________ al 7. piano, presso l’immobile in Via __________, __________,

__________”.

D. Avendo

RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 24 ottobre

2023 la CO 1 ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Pretura del Distretto di

Lugano, sezione 5. Nel termine impartito, il convenuto si è opposto all’istanza

con osservazioni scritte del 10 novembre 2023. Con successivi scritti del 20 e

30 novembre 2023 il convenuto ha prodotto ulteriore documentazione.

E. Statuendo con decisione del 19 dicembre

2023, il Pretore ha accol­to l’istanza e rigettato in via definitiva l’opposizione

interposta dal convenuto, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 200.–.

F. Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 4 gennaio 2024 per ottenerne l’annullamento,

protestate spese e ripetibili, oltre a un “corretto importo per torto morale e per un adeguato

risarcimento per i non pochi gravi danni subiti e purtroppo mai finiti”. Stante il prevedibile esi­to dell’odierno giudizio, il reclamo non è

stato notificato alla controparte per osservazioni. Il 15 febbraio 2024 il

presidente della Camera ha confermato che sarebbe stato tenuto conto anche in

questa procedura del certificato per l’ammissione dell’assistenza giudiziaria già prodotto dal reclamante nella causa

14.2023.140.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’oppo­­sizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

3.

CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla

Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.

e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro

dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è

avvenuta in concreto a RE 1 il 27 dicembre 2023 durante le ferie esecutive

natalizie (art. 56 n. 2 LEF; DTF 143 III 149 consid. 2.4.1.1), il termine d’impugnazione,

iniziato a decorrere il primo giorno utile dopo le ferie (DTF 121 III 285

consid. 2/b e 49 III 76), ossia il 2 gennaio 2024, è scaduto venerdì 12 gennaio

2024.

Presentato brevi manu l’8 gennaio 2024, il reclamo è dunque senz’altro tempestivo. Lo

scritto del reclamante del 4 febbraio 2024, pervenuto il 12 febbraio, è invece

tardivo e quindi inammissibile.

1.2

La Camera decide in linea di principio in

base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2

CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate

(art. 321 cpv. 1 CPC)

contenute nel reclamo (DTF 147 III 176 consid. 4.2.1, pag. 179 e i rimandi). Secondo l’art. 320

CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del

diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che

sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi

(art. 326 cpv. 1 CPC).

2.

In

virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione

ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria

esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che

dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il

pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura

di rigetto è una procedura sommaria documentale (Urkundenprozess), il cui

scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza

di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo

prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva

senza indugio (art. 84 cpv. 2 LEF) ove l’escusso non dimostri immediatamente

una delle eccezioni liberatorie enumerate all’art. 81 LEF (DTF 139 III 444,

consid. 4.1.1).

3.

Nella

decisione impugnata, il Pretore ha rilevato che l’accordo transattivo registrato

nel verbale del 12 maggio 2022, che ha valenza di sentenza passata in giudicato,

costituisce un valido titolo di rigetto definitivo dell’opposizione per l’importo

ivi riconosciuto di fr. 16'692.40 per le pigioni fino al 30 giugno 2022 (di

agosto 2020 [parziale], da agosto 2021 a dicembre 2021 e da gennaio a febbraio

2022) e quindi anche per la pretesa di fr. 10'772.40 fatta valere

dall’istante, oltre agl’interessi di mora richiesti. In merito alle

osservazioni del convenuto, il Pretore ha rilevato ch’egli aveva sostenuto di

aver subito, a causa della controparte, “enormi danni + costi + e altro”, che secondo lui meritavano di essere opposti in compensazione con la

pretesa dell’istante. A sostegno di tale tesi il convenuto aveva prodotto una

copiosa documentazione, ove tuttavia pareva confondere diverse procedure:

quella decisa dal medesimo Pretore il 21 novembre 2023 (inc. SO.2023.4021) e

quelle pendenti (o precedentemente pendenti) presso la Sezione 4 della Pretura

di Lugano. Ad ogni modo, ha concluso il primo giudice, tra gli atti prodotti

non figura alcun documento funzionale al­l’accoglimento dell’eccezione di

compensazione, peraltro nemme­no quantificata, onde la sua reiezione.

4.

Nel

reclamo RE 1 lamenta che il primo giudice non ha eseguito gli adeguati

accertamenti e le verifiche di “tutti

gli scritti con allegati” da lui prodotti dopo la

ricezione del precetto esecutivo, che nella loro globalità sono gli stessi

indicati nel reclamo pendente presso il Tribunale d’appello (inc. 14.2023.140)

contro la decisione pretorile del 21 novembre 2023 (inc. SO.2023.4021). Si

duole anche che il Pretore non ha eseguito alcun accertamento in merito “a tutte le situazioni e ai fatti elencati” nei suoi numerosi scritti con allegati invitati negli ultimi anni alla

precedente proprietaria dello stabile, la cui vendita è avvenuta nel corso di

procedi-menti davanti alla sezione 4 della Pretura di Lugano, tutto ciò “in suo enorme danno e per denegata giustizia”.

4.1

La

procedura sommaria di rigetto dell’opposizione è retta dal principio

attitatorio. Spetta quindi alle parti dedurre in giudizio i fatti su cui

poggiano le loro domande e indicare i mezzi di prova (art. 55 cpv. 1 LEF).

Incombe in particolare all’escusso allegare i fatti che a suo giudizio provano

l’estinzione, la sospensione o la prescrizione del credito fatto valere dall’escutente (art. 81 cpv. 1 LEF) e produrre le

prove, in linea di massima solo documentali (art. 254 cpv. 1 CPC), a

sostegno dei fatti da lui allegati.

4.2

Contrariamente

a quanto crede il reclamante, non compete quindi al giudice ricercare tra i

documenti prodotti alla rinfusa dall’escus­so quanto potrebbe servire a

motivare un’eccezione secondo l’art. 81 LEF (sentenza della CEF 14.2021.91 del

30.

dicembre 2021, RtiD 2022 II 769 n. 56c, consid. 4.2.2), bensì all’escusso

medesimo specificare nelle sue osservazioni gli elementi contenuti nella

documentazione da lui prodotta che giustificano la reiezione del­l’istanza.

Ancora meno spetta al giudice del rigetto richiamare incarti relative ad altre

cause, siccome è preciso compito della parte produrre con i propri allegati

tutti i documenti che ritiene necessari alla tutela dei propri interessi

(sentenza della CEF 14.2018.150 del 27 maggio 2019 consid. 3.2 con numerosi

rinvii) e spiegarne il motivo.

4.3

Ad

ogni modo, il reclamante non si confronta con l’accertamento del Pretore, secondo

cui egli non ha prodotto alcun documento atto a dimostrare l’esistenza del

credito da lui posto in compensazione, che non ha neppure quantificato, per

tacere del fatto che il verbale d’udienza del 12 maggio 2022 menziona

chiaramente che le parti sono addivenute all’accordo transattivo “ad evasione delle procedure di cui agli inc. SE.2021.360 SO.2022.1977” e nel disposi­tivo indica

che tali cause “sono

stralciate dai ruoli per intervenuta transazione fra le parti”. Ne segue che gli eventi e documenti relativi alle cause stralciate sono

senza interesse perché sono superati dall’accordo transattivo invocato

dall’istante come titolo di rigetto.

5.

Il

reclamante espone poi che il debito di fr. 16'692.40 è già stato

concordato e deciso con il verbale del 12 maggio 2022, sicché la “divisione del debito” oggetto delle “ulteriori

e supplementari istanze giuridiche” nei suoi confronti

sono da annullare. Allude al fatto che il 12 luglio 2022 la vendita del bene

locato non era ancora stata “ufficializzata”

con l’iscrizione nel registro fondiario e che non gli

è stata inviata alcuna formale decisione in merito alla cessione al nuovo

proprietario di una parte del debito. Evidenzia pure di aver ricevuto dal nuovo

proprietario a fine aprile la prima cedola di pagamento della pigione di maggio

2022, e non a fine febbraio per la pigione di marzo 2022, come invece risulta “dalle tante dannose recenti istanze e PE oggetto

anche del presente reclamo”. Sostiene che non è stata

fornita la prova degli accordi stipulati con la nuova proprietaria in merito

alla “per me non corretta

divisione del debito”, riconosciuto alla controparte

il 12 luglio 2022, ove aveva dichiara­to che avrebbe ridotto il debito mediante

“versamenti regolari anche di

piccole rate”.

5.1

La

censura è di difficile comprensione ed è fondata su allegazioni di fatto in

parte nuove, che non possono essere prese in considerazione ai fini del

giudizio (sopra consid. 1.2). Per quanto è dato di capire, il reclamante non è

d’accordo con “la divisione

del debito” tra la precedente e la nuova proprietaria.

Orbene, la CO 1 procede per l’incasso delle pigioni scadute quando ancora era

proprietaria del fondo, ovvero prima di marzo del 2022, per fr. 10'772.40, mentre l’PI 1, che le è

subentrata il 17 marzo 2022 quale nuova proprietaria dell’ente locato (doc. B)

in virtù dell’art. 261 cpv. 1 CO, l’ha escusso per il saldo, di fr. 5'920.– (fr. 16'692.40 ./. 10'772.40),

relativo alle pigioni e agli acconti per le spese accessorie da marzo a

giugno 2022, come risulta dalla decisione odierna relativa al reclamo proposto da RE 1 il 2 dicembre 2023 (inc.

14.2023.140). La “ripartizione” del debito non dà quindi adito a critiche.

5.2

Siccome

in nessuna delle due cause egli ha allegato né provato di aver estinto il

debito da lui riconosciuto, neppure in

parte, è sen­za rilievo che a suo dire egli sia stato informato del trapasso di

proprietà solo a fine aprile 2022. La cessione del credito non

richiedeva poi il suo consenso poiché è avvenuta per legge a norma dell’art.

261.

cpv. 1 CO (sentenza della CEF 14.2017.192 del 30 marzo 2018 consid. 5.1). Anche

tali censure cadono nel vuoto.

6.

Il

reclamante conclude dicendosi ben cosciente del debito dovuto alla controparte

e desideroso di ridurlo, ma asserisce che le sue precarie condizioni di salute

(invalidità al 100%) non glielo permettono. Non si può però fare altro che ribadire

quanto già spiegatogli dal Pretore, ossia che la situazione finanziaria critica

in cui versa è certo spiacevole dal profilo umano, ma dal punto di vista

giuridico non costituisce un motivo che secondo l’art. 81 cpv. 1 LEF l’autorità

giudiziaria può prendere in considerazione per respinge­re o sospendere l’istanza

di rigetto dell’opposizione. Delle sue

difficoltà finanziarie si terrà conto in sede di pignoramento, misura che potrà

vertere unicamente su eventuali redditi suoi non asso-lutamente impignorabili

limitatamente alla parte che eccede il suo minimo esistenziale (art. 93 LEF;

tra tante: sentenza della CEF 14.2017.120 del 25 luglio 2017, pagg. 2-3).

7.

RE

1.

chiede solo nelle conclusioni un adeguato risarcimento per il torto

morale e per i “non pochi

gravi danni subiti e purtroppo mai finiti”. È però

questa una domanda che esula dal tema del rigetto

dell’opposizione e come tale è pertanto irricevibili (sentenza della CEF

14.2019.79

del 1° ottobre 2019 consid. 8.2). Non è quindi possibile dare

seguito alla richiesta del reclamante. Il compito del giudice del rigetto e

dell’autorità superiore, e quindi il loro potere di cognizione, si limita

infatti all’esame della sussistenza di un titolo e di eventuali eccezioni a

norma dell’art. 82 cpv. 2 LEF. Nella limitata misura in cui è ricevibile, il

reclamo va pertanto respinto.

8.

La tassa del presente giudizio seguirebbe la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Il reclamante chiede tuttavia l’esenzione

dalle tasse e spese e dopo il reclamo ha inoltrato il certificato l’amissio­ne all’assistenza giudiziaria.

L’esenzione richiesta (art.

118.

cpv. 1 lett. b CPC) è però subordinata non solo

all’indigenza del richiedente ma anche alle possibilità di successo della sua

domanda (art. 117 lett. b CPC), che nel caso concreto apparivano d’acchito

molto scarse. Tuttavia, tenuto conto dell’apparente difficile situazione

finanziaria del reclamante e del fatto che nei suoi confronti sono stati

rilasciati ben cento attestati di carenza di beni per oltre fr. 380'000.–, tutto

induce a ritenere che nel caso specifico la riscossione di oneri si tradurrebbe

in un mero costo aggiuntivo per l'ente pubblico, sicché giova eccezionalmente prescindere

dal loro prelievo, ciò che rende priva d'oggetto la domanda di gratuito

patrocinio.

Non

si pone invece problema di ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è

stato notificato per osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede.

9.

Circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 10'772.40,

non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia:

1. Nella misura in cui è ricevibile, il

reclamo è respinto.

2. Non

si riscuotono spese processuali.

3. Notificazione a:

– ;

.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

cancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF

(art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie

(art. 46 cpv. 1 LTF).