14.2024.50
Rigetto definitivo dell’opposizione. Prova dell’esecutività della sentenza penale appellata. Nova. Fatti noti al giudice in un’altra procedura
14 agosto 2024Italiano13 min
Lugano, sezione 5, ha ordinato il sequestro (n. __________) di beni riconducibili ad RE 1 sino a concorrenza di € 198'692.85
Source ti.ch
Incarto n.
14.2024.50
Lugano
14 agosto 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
cancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa SO.2024.679 (rigetto definitivo dell’opposizione) della
Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 2 febbraio
2024 da
RE 1 IT- (RA)
(patrocinata dall’avv. PA 1 __________)
contro
CO 1 IT-
(patrocinato dall’avv. RE 1 __________)
giudicando sul reclamo del 2 aprile 2024 presentato da RE 1 contro la
decisione emessa il 18 marzo 2024 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Con decisione del 20 novembre 2023 (inc. n. __________), la Corte
delle assise correzionali ha ritenuto CO 1 colpevole di alcuni reati
patrimoniali e l’ha condannato, fra l’altro, a pagare ad RE 1 € 198'692.85
oltre a interessi per “restituzione
di retrocessioni e risarcimento danni” e a fr. 14'088.35
per risarcimento delle spese legali.
Fatti
B. Su
istanza di RE 1, con decreto di
sequestro del 4 dicembre 2023 (SO.2023.5734) la Pretura del distretto di
Lugano, sezione 5, ha ordinato il sequestro (n. __________) di beni riconducibili ad RE 1 sino a concorrenza di € 198'692.85
(oltre agl’interessi del 5% dal 1° marzo 2016 su € 12'192.85 e dall’8 febbraio
2016 su € 186'500.–) e fr. 14'088.35. L’8 gennaio 2024 CO 1 ha formulato
opposizione al sequestro.
C. Con
precetto esecutivo n. __________ emesso il 15 gennaio 2024 dalla sede di Lugano
dell’Ufficio d’esecuzione, RE 1 ha escusso CO 1 per l’incasso di 1) fr. 11'539.51
oltre agli interessi del 5% dal 1° marzo 2016 (indicando quale causa del
credito: “Convalida del
sequestro n. __________ del 22.12.2023. Dispositivi 5.1 e 5.2 della Sentenza
del 20 novembre 2023 della Corte delle assise correzionali di Lugano di cui all’inc.
n. __________ e verbale di dibattimento del 20 novembre 2023 nell’ambito della
medesima procedura (controvalore di EUR 12'192.85)”), 2)
fr. 176'506.58 oltre agli interessi del 5% dall’8 febbraio 2016 (“vedi credito 1 [controvalore di EUR 186'500.00]”) e 3) fr. 14'088.35 (“vedi credito 1”).
D. Avendo
CO 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 2 febbraio
2024 RE 1 ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Pretura del Distretto di
Lugano, sezione 5. Entro il termine impartitogli per presentare osservazioni CO
1 è rimasto silente.
E. Statuendo con decisione del 18 marzo 2024, il Pretore ha respinto l’istanza,
ponendo a carico dell’istante le spese processuali di fr. 250.– senz’assegnare
indennità.
F. Contro
la sentenza appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 2 aprile 2024 per ottenerne l’annullamento
e l’accoglimento dell’istanza, protestate spese e ripetibili. Stante il prevedibile esito dell’odierno giudizio, il reclamo non è
stato notificato alla controparte per osservazioni.
G. Con
scritto del 7 giugno 2024 RE 1 ha prodotto la sentenza del
28 maggio 2024 (SO.2024.166) con cui il Pretore del distretto di Lugano ha
respinto l’opposizione avverso il sequestro.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3.
CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla
Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.
e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro
dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è
avvenuta in concreto al patrocinatore di RE 1 il 20 marzo 2024, il termine d’impugnazione
è scaduto durante le ferie pasquali (dal 2 marzo al 7 aprile inclusi: art. 56
n. 2 LEF [DTF 143 III 149 consid. 2.4.1.1]) ed è stato prorogato per legge fino
al terzo giorno utile dopo la fine delle stesse (art. 63 LEF per il rinvio dell’art.
145.
cpv. 4 CPC; DTF 108 III 49), ossia mercoledì 10 aprile. Presentato già il 2
aprile 2024 (data del timbro postale), il reclamo è dunque senz’altro
tempestivo. Invece lo scritto del 7 giugno 2024 è manifestamente tardivo.
1.2
La Camera decide in linea di principio in
base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2
CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate
(art. 321 cpv. 1 CPC)
contenute nel reclamo (DTF 147 III 176 consid. 4.2.1, pag. 179 e i rimandi). Secondo l’art. 320
CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del
diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che
sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi
(art. 326 cpv. 1 CPC).
1.2.1
Nel
caso di specie sono inammissibili, poiché addotte per la prima volta con il
reclamo, sia le osservazioni all’opposizione al sequestro del 14 febbraio 2024
(doc. D), sia le allegazioni di fatto fondate sulle stesse, in particolare in
merito al ritiro dell’appello e all’esecutività
della decisione penale. Non è quindi possibile tenerne conto ai fini
dell’odierno giudizio.
1.2.2
Ciò
vale a maggior ragione per la sentenza emessa il 28 maggio 2024 dal Pretore del
distretto di Lugano, sezione 5, prodotta da RE 1 con lo scritto del 7 giugno
2024.
dopo la scadenza del termine di reclamo (sopra consid. 1.1), a prescindere
dal fatto che si tratti di un vero novum (sentenza della CEF 14.2020.82 del 4
gennaio 2021, massimata in RtiD 2021 II 751 n. 39c, consid. 1.3.2).
2.
In
virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione
ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria
esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che
dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il
pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura
di rigetto è una procedura sommaria documentale (Urkundenprozess), il cui
scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza
di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo
prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva
senza indugio (art. 84 cpv. 2 LEF) ove l’escusso non dimostri immediatamente
una delle eccezioni liberatorie enumerate all’art. 81 LEF (DTF 139 III 444,
consid. 4.1.1).
3.
Nella
decisione impugnata, il Pretore ha constatato che la sentenza della Corte
delle assise correzionali di Lugano versata agli atti non conteneva l’attestazione di passato in giudicato, sicché la stessa non poteva costituire un titolo di rigetto
definitivo dell’opposizione. Egli ha inoltre rilevato che nemmeno il
verbale del dibattimento di medesima data poteva giustificare il rigetto
provvisorio dell’opposizione siccome, segnatamente, non era firmato dall’escusso
o dal suo patrocinatore. Ha quindi respinto l’istanza.
4.
Nel
reclamo RE 1 espone di aver ritirato l’appello contro la decisione penale con
scritto del 31 gennaio 2024, da lei prodotto
nella procedura d’opposizione al sequestro, insieme alla sentenza
motivata a norma dell’art. 399 cpv. 2 CPP munita del timbro di passato in
giudicato, ciò che ha reso la sentenza penale esecutiva ex tunc dalla sua data
d’emanazione il 20 novembre 2023 giusta l’art. 437 cpv. 2 CPP. Ella
sostiene che il primo
giudice doveva tenere in considerazione la documentazione prodotta nell’ambito
della procedura parallela di sequestro, posto che il medesimo giudice fungeva
sia da giudice del rigetto sia da giudice competente per la procedura d’opposizione
al sequestro. Gli era infatti nota l’esecutività del titolo di rigetto invocato
e avrebbe dovuto tenerne conto d’ufficio.
Ammettere il contrario costituisce a sua mente un formalismo eccessivo
che non merita tutela.
4.1
Giusta
l’art. 80 cpv. 1 LEF se il credito è fondato su una sentenza esecutiva, il
creditore può chiedere in giudizio il rigetto definitivo dell’opposizione. Le
decisioni penali sono esecutive non appena sono state notificate salvo
che siano state impugnate tempestivamente mediante un appello (art. 402 CPP),
un ricorso al Tribunale federale in materia penale nell’ipotesi dell’art. 103
cpv. 2 lett. b LTF oppure un rimedio giuridico non automaticamente sospensivo
ove l’autorità di ricorso abbia sospeso l’esecutività della decisione impugnata
(art. 387 CPP o 103 cpv. 3 LTF), come pure in caso di ritiro del ricorso (art. 437 cpv. 1 lett. b CPP, sentenza
della CEF 14.2022.53 del 2 novembre 2022 consid. 5.1 con rinvii). L’esecutività della
decisione invocata quale titolo di rigetto dev’essere rea-lizzata al momento
dell’emanazione del giudizio sull’istanza di rigetto (DTF 146 III 284 consid.
2.1; sentenza della CEF 14.2022.94 del 21 novembre 2022 consid. 4.1 con rinvii).
La mancanza di una decisione esecutiva giusta l’art. 80
LEF osta al rigetto dell’opposizione finché l’appello – che ha effetto
sospensivo (art. 402 CPP) – non è stato respinto, dichiarato irricevibile o
ritirato (già citata 14.2022.94 consid. 4.2). L’istante deve portare la prova piena dell’esistenza del titolo esecutivo di
rigetto (DTF 144 III 552 consid. 4.1.4) e deve farlo per mezzo di documenti (cfr. sentenze
del Tribunale federale 5A_693/2022 del 6 marzo 2023 consid. 3.4 e della CEF
14.2023.112
del 30 aprile 2024 consid. 5.3.2; sui documenti che comprovano l’esecutività,
si veda Abbet in: Abbet/Veuillet (a cura di), La
mainlevée de l’opposition, 2a ed. 2022, n. 73 ad art. 80 LEF).
4.2
Nel
caso di specie è pacifico che l’istante si è limitata in prima sede a produrre
una versione della sentenza della Corte delle assise correzionali senza timbro
di passaggio in giudicato o perlomeno
attestazione di esecutività e non ha speso una parola riguardo all’esecutività
della stessa. Spettava però a lei produrre la documentazione atta a ottenere il
rigetto dell’opposizione già dinanzi al giudice di prime cure. Solo in seconda
sede, e quindi in modo inammissibile (sopra consid. 1.2.1), ha allegato che l’appello
contro la sentenza penale è stato da lei ritirato il 31
gennaio 2024 e che quindi al momento dell’emanazione
del giudizio di primo grado (il 18 marzo 2024) la sentenza era esecutiva. È
vero che in prima sede ella ha menzionato che l’esecuzione era stata avviata a
convalida del sequestro, ma ciò non poteva sostituirsi a un’allegazione
esplicita, precisa e sostanziata in merito all’esecutività della decisione penale.
Del resto i richiami ad altri procedimenti vanno esclusi
nei casi in cui, come nella fattispecie, l’istante, quale parte della procedura
all’opposizione al sequestro, avrebbe potuto produrre già con l’istanza tutti i
documenti necessari alla tutela dei propri interessi nella procedura di rigetto
dell’opposizione da lei avviata (sentenza della CEF 14.2017.92 del 23 ottobre 2017, consid. 5.4 con
rinvii).
4.3
Contrariamente a quanto
crede la reclamante, il giudice del rigetto dell’opposizione non è tenuto – né
autorizzato – ad accertare i fatti d’ufficio (art. 55 cpv. 1 e, a contrario,
255.
CPC), ma unicamente a verificare se la documentazione prodotta dall’istante
costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione (sopra consid. 2). Il Pretore, pertanto, non doveva, né poteva,
assumere d’ufficio documenti prelevandoli dal suo incarto relativo all’opposizione
al sequestro né assegnare un termine all’istante per produrre la prova dell’esecutività
della decisione penale. Non vi era neppure spazio per un interpello (art. 56 CPC),
poiché tale istituto non deve servire a sanare negligenze processuali (sentenza del
Tribunale federale 4D_57/2013 del 22 agosto 2013, consid. 3.2 con rinvii; già citata 14.2017.92,
consid. 5.5 con rimandi). Dipendeva solo dalla reclamante, patrocinata
da un avvocato, presentare un’istanza completa di tutti i documenti necessari.
E se respingere l’istanza senza darle l’occasione di correggerla potrà anche considerarsi formalista,
non è certo un formalismo eccessivo, perché risulta connaturato al carattere documentale della
procedura di rigetto (v. sopra consid. 2; nello stesso senso la già citata CEF 14.2017.92,
consid. 5.5).
4.4
Nel
pretendere che la documentazione prodotta nella procedura d’opposizione al
sequestro era già conosciuta e debitamente a disposizione del primo giudice, la
reclamante pare riferirsi all’art. 151 CPC, secondo cui i fatti noti al giudice
non devono essere provati. Si può però dubitare che nella fattispecie al
Pretore dovesse essere noto il contenuto delle osservazioni dell’istante nella
procedura di opposizione al sequestro ricevute pochi giorni prima dell’emanazione
della decisione di (non) rigetto. Ad ogni modo, non occorre perdere di vista,
ancora una volta, che la procedura di rigetto è una procedura documentale
(sopra consid. 2), in cui la produzione del titolo di rigetto è la condizione sine qua non dell’accoglimento dell’istanza. In altri termini, il
titolo non è un semplice fatto che potrebbe considerarsi provato perché notorio
o non contestato dall’escusso, bensì un presupposto materiale che il giudice deve verificare d’ufficio (nello stesso senso la già
citata 14.2017.92 consid. 5.6; anche indirettamente la già menzionata
14.2023.112
consid. 5.3.3.1). La critica si rivela dunque ingiustificata. In
definitiva, in assenza di prova dell’esecutività della decisione penale, il rigetto definitivo non poteva essere concesso. La
decisione del primo giudice non presta il fianco alla critica.
4.5
Ad
ogni buon conto, il giudizio odierno non reca alcun danno irreparabile alla
reclamante, se non per quanto attiene alle spese processuali (evitabili in seconda sede semplicemente astenendosi dall’interporre
un reclamo inutile), dal momento che secondo la giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 140 III 456 consid. 2.5) l’escutente
può ripresentare una nuova istanza, anche nella stessa esecuzione (entro il
termine dell’art. 88 cpv. 2 LEF), producendo la documentazione mancante, in concreto la prova dell’esecutività della
decisione penale (DTF 140 III 456 consid. 2.5, RtiD 2016 II 653 n. 42c consid. 7.3/b, sentenza della CEF
14.2019.117
del 18 novembre 2019 consid. 6.2 e 9, e la già citata 14.2017.92
consid. 5.5 i.f.).
5.
La
tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv.
1.
OTLEF (RS 281.35) segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone
invece problema di ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è stato
notificato per osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede.
6.
Circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 202'134.44,
raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.
74.
cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia:
1. Il reclamo è respinto.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 400.– relative al presente giudizio,
già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico.
3. Notificazione a:
–
;
– .
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
cancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).