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Decisione

14.2024.50

Rigetto definitivo dell’opposizione. Prova dell’esecutività della sentenza penale appellata. Nova. Fatti noti al giudice in un’altra procedura

14 agosto 2024Italiano13 min

Lugano, sezione 5, ha ordinato il sequestro (n. __________) di beni riconducibili ad RE 1 sino a concorrenza di € 198'692.85

Source ti.ch

Incarto n.

14.2024.50

Lugano

14 agosto 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques,

presidente

cancelliera:

Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) nella causa SO.2024.679 (rigetto definitivo dell’opposizione) della

Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 2 febbraio

2024 da

RE 1 IT- (RA)

(patrocinata dall’avv. PA 1 __________)

contro

CO 1 IT-

(patrocinato dall’avv. RE 1 __________)

giudicando sul reclamo del 2 aprile 2024 presentato da RE 1 contro la

decisione emessa il 18 marzo 2024 dal Pretore;

ritenuto

in fatto: A. Con decisione del 20 novembre 2023 (inc. n. __________), la Corte

delle assise correzionali ha ritenuto CO 1 colpevole di alcuni reati

patrimoniali e l’ha condannato, fra l’altro, a pagare ad RE 1 € 198'692.85

oltre a interessi per “restituzione

di retrocessioni e risarcimento danni” e a fr. 14'088.35

per risarcimento delle spese legali.

Fatti

B. Su

istanza di RE 1, con decreto di

sequestro del 4 dicembre 2023 (SO.2023.5734) la Pretura del distretto di

Lugano, sezione 5, ha ordinato il sequestro (n. __________) di beni riconducibili ad RE 1 sino a concorrenza di € 198'692.85

(oltre agl’interessi del 5% dal 1° marzo 2016 su € 12'192.85 e dall’8 febbraio

2016 su € 186'500.–) e fr. 14'088.35. L’8 gennaio 2024 CO 1 ha formulato

opposizione al sequestro.

C. Con

precetto esecutivo n. __________ emesso il 15 gennaio 2024 dalla sede di Lugano

dell’Ufficio d’esecuzione, RE 1 ha escusso CO 1 per l’incasso di 1) fr. 11'539.51

oltre agli interessi del 5% dal 1° marzo 2016 (indicando quale causa del

credito: “Convalida del

sequestro n. __________ del 22.12.2023. Dispositivi 5.1 e 5.2 della Sentenza

del 20 novembre 2023 della Corte delle assise correzionali di Lugano di cui all’inc.

n. __________ e verbale di dibattimento del 20 novembre 2023 nell’ambito della

medesima procedura (controvalore di EUR 12'192.85)”), 2)

fr. 176'506.58 oltre agli interessi del 5% dall’8 febbraio 2016 (“vedi credito 1 [controvalore di EUR 186'500.00]”) e 3) fr. 14'088.35 (“vedi credito 1”).

D. Avendo

CO 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 2 febbraio

2024 RE 1 ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Pretura del Distretto di

Lugano, sezione 5. Entro il termine impartitogli per presentare osservazioni CO

1 è rimasto silente.

E. Statuendo con decisione del 18 marzo 2024, il Pretore ha respinto l’istanza,

ponendo a carico dell’istante le spese processuali di fr. 250.– senz’assegnare

indennità.

F. Contro

la sentenza appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 2 aprile 2024 per ottenerne l’an­­nullamento

e l’accoglimento dell’istanza, protestate spese e ripetibili. Stante il prevedibile esito dell’odierno giudizio, il reclamo non è

stato notificato alla controparte per osservazioni.

G. Con

scritto del 7 giugno 2024 RE 1 ha prodotto la sentenza del

28 maggio 2024 (SO.2024.166) con cui il Pretore del distretto di Lugano ha

respinto l’opposizione avverso il sequestro.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’oppo­­sizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

3.

CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla

Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.

e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro

dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è

avvenuta in concreto al patrocinatore di RE 1 il 20 marzo 2024, il termine d’im­­pugnazione

è scaduto durante le ferie pasquali (dal 2 marzo al 7 aprile inclusi: art. 56

n. 2 LEF [DTF 143 III 149 consid. 2.4.1.1]) ed è stato prorogato per legge fino

al terzo giorno utile dopo la fine delle stesse (art. 63 LEF per il rinvio dell’art.

145.

cpv. 4 CPC; DTF 108 III 49), ossia mercoledì 10 aprile. Presentato già il 2

aprile 2024 (data del timbro postale), il reclamo è dunque senz’altro

tempestivo. Invece lo scritto del 7 giugno 2024 è manifestamente tardivo.

1.2

La Camera decide in linea di principio in

base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2

CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate

(art. 321 cpv. 1 CPC)

contenute nel reclamo (DTF 147 III 176 consid. 4.2.1, pag. 179 e i rimandi). Secondo l’art. 320

CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del

diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che

sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi

(art. 326 cpv. 1 CPC).

1.2.1

Nel

caso di specie sono inammissibili, poiché addotte per la prima volta con il

reclamo, sia le osservazioni all’opposizione al sequestro del 14 febbraio 2024

(doc. D), sia le allegazioni di fatto fondate sulle stesse, in particolare in

merito al ritiro dell’appello e al­l’esecutività

della decisione penale. Non è quindi possibile tenerne conto ai fini

dell’odierno giudizio.

1.2.2

Ciò

vale a maggior ragione per la sentenza emessa il 28 maggio 2024 dal Pretore del

distretto di Lugano, sezione 5, prodotta da RE 1 con lo scritto del 7 giugno

2024.

dopo la scadenza del termine di reclamo (sopra consid. 1.1), a prescindere

dal fatto che si tratti di un vero novum (sentenza della CEF 14.2020.82 del 4

gennaio 2021, massimata in RtiD 2021 II 751 n. 39c, consid. 1.3.2).

2.

In

virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione

ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria

esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che

dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il

pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura

di rigetto è una procedura sommaria documentale (Urkundenpro­zess), il cui

scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza

di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo

prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva

senza indugio (art. 84 cpv. 2 LEF) ove l’escusso non dimostri immediatamente

una delle eccezioni liberatorie enumerate all’art. 81 LEF (DTF 139 III 444,

consid. 4.1.1).

3.

Nella

decisione impugnata, il Pretore ha constatato che la senten­za della Corte

delle assise correzionali di Lugano versata agli atti non conteneva l’attestazione di passato in giudicato, sicché la stes­sa non poteva costituire un titolo di rigetto

definitivo dell’opposizio­­ne. Egli ha inoltre rilevato che nemmeno il

verbale del dibattimento di medesima data poteva giustificare il rigetto

provvisorio dell’op­posizione siccome, segnatamente, non era firmato dall’escusso

o dal suo patrocinatore. Ha quindi respinto l’istanza.

4.

Nel

reclamo RE 1 espone di aver ritirato l’appello contro la decisione penale con

scritto del 31 gennaio 2024, da lei prodotto

nella procedura d’opposizione al sequestro, insieme alla sen­tenza

motivata a norma dell’art. 399 cpv. 2 CPP munita del timbro di passato in

giudicato, ciò che ha reso la sentenza penale esecutiva ex tunc dalla sua data

d’emanazione il 20 novembre 2023 giusta l’art. 437 cpv. 2 CPP. Ella

sostiene che il primo

giudice doveva tenere in considerazione la documentazione prodotta nel­l’ambito

della procedura parallela di sequestro, posto che il medesimo giudice fungeva

sia da giudice del rigetto sia da giudice competente per la procedura d’opposizione

al sequestro. Gli era infatti nota l’esecutività del titolo di rigetto invocato

e avrebbe dovuto tenerne conto d’ufficio.

Ammettere il contrario costituisce a sua men­te un formalismo eccessivo

che non merita tutela.

4.1

Giusta

l’art. 80 cpv. 1 LEF se il credito è fondato su una sentenza esecutiva, il

creditore può chiedere in giudizio il rigetto definitivo dell’opposizione. Le

decisioni penali sono esecutive non appena sono state notificate salvo

che siano state impugnate tempestivamente mediante un appello (art. 402 CPP),

un ricorso al Tribunale federale in materia penale nell’ipotesi dell’art. 103

cpv. 2 lett. b LTF oppure un rimedio giuridico non automaticamente sospensivo

ove l’autorità di ricorso abbia sospeso l’esecutività della decisione impugnata

(art. 387 CPP o 103 cpv. 3 LTF), come pure in caso di ritiro del ricorso (art. 437 cpv. 1 lett. b CPP, sentenza

della CEF 14.2022.53 del 2 novembre 2022 consid. 5.1 con rinvii). L’esecu­tività della

decisione invocata quale titolo di rigetto dev’essere rea-lizzata al momento

dell’emanazione del giudizio sull’istanza di rigetto (DTF 146 III 284 consid.

2.1; sentenza della CEF 14.2022.94 del 21 novembre 2022 consid. 4.1 con rinvii).

La mancanza di una decisione esecutiva giusta l’art. 80

LEF osta al rigetto dell’opposi­­zione finché l’appello – che ha effetto

sospensivo (art. 402 CPP) – non è stato respinto, dichiarato irricevibile o

ritirato (già citata 14.2022.94 consid. 4.2). L’istante deve portare la prova piena del­l’esistenza del titolo esecutivo di

rigetto (DTF 144 III 552 consid. 4.1.4) e deve farlo per mezzo di documenti (cfr. sentenze

del Tribunale federale 5A_693/2022 del 6 marzo 2023 consid. 3.4 e della CEF

14.2023.112

del 30 aprile 2024 consid. 5.3.2; sui documenti che comprovano l’esecutività,

si veda Abbet in: Abbet/Veuillet (a cura di), La

mainlevée de l’opposition, 2a ed. 2022, n. 73 ad art. 80 LEF).

4.2

Nel

caso di specie è pacifico che l’istante si è limitata in prima sede a produrre

una versione della sentenza della Corte delle assise correzionali senza timbro

di passaggio in giudicato o perlomeno

attestazione di esecutività e non ha speso una parola riguar­do all’esecutività

della stessa. Spettava però a lei produrre la documentazione atta a ottenere il

rigetto dell’opposizione già dinanzi al giudice di prime cure. Solo in seconda

sede, e quindi in modo inammissibile (sopra consid. 1.2.1), ha allegato che l’appello

contro la sentenza penale è stato da lei ritirato il 31

gennaio 2024 e che quindi al momento dell’emanazione

del giudizio di primo gra­do (il 18 marzo 2024) la sentenza era esecutiva. È

vero che in prima sede ella ha menzionato che l’esecuzione era stata avviata a

convalida del sequestro, ma ciò non poteva sostituirsi a un’alle­gazione

esplicita, precisa e sostanziata in merito all’esecutività della decisione penale.

Del resto i richiami ad altri procedimenti vanno esclusi

nei casi in cui, come nella fattispecie, l’istante, quale parte della procedura

all’opposizione al sequestro, avrebbe potuto produrre già con l’istanza tutti i

documenti necessari alla tutela dei propri interessi nella procedura di rigetto

dell’opposizione da lei avviata (sentenza della CEF 14.2017.92 del 23 ottobre 2017, consid. 5.4 con

rinvii).

4.3

Contrariamente a quanto

crede la reclamante, il giudice del rigetto dell’opposizione non è tenuto – né

autorizzato – ad accertare i fatti d’ufficio (art. 55 cpv. 1 e, a contrario,

255.

CPC), ma unicamente a verificare se la documentazione prodotta dall’istante

costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione (sopra consid. 2). Il Pretore, per­tanto, non doveva, né poteva,

assumere d’ufficio documenti prelevandoli dal suo incarto relativo all’opposizione

al sequestro né assegnare un termine all’istante per produrre la prova dell’esecutività

della decisione penale. Non vi era neppure spazio per un interpello (art. 56 CPC),

poiché tale istituto non deve servire a sanare negligenze processuali (sentenza del

Tribunale federale 4D_57/2013 del 22 agosto 2013, consid. 3.2 con rinvii; già citata 14.2017.92,

consid. 5.5 con rimandi). Dipendeva solo dalla reclamante, patrocinata

da un avvocato, presentare un’istanza completa di tutti i documen­ti necessari.

E se respingere l’istanza senza darle l’occasione di correggerla potrà anche considerarsi formalista,

non è certo un formalismo eccessivo, perché risulta connaturato al carattere documentale della

procedura di rigetto (v. sopra consid. 2; nello stesso senso la già citata CEF 14.2017.92,

consid. 5.5).

4.4

Nel

pretendere che la documentazione prodotta nella procedura d’opposizione al

sequestro era già conosciuta e debitamente a disposizione del primo giudice, la

reclamante pare riferirsi all’art. 151 CPC, secondo cui i fatti noti al giudice

non devono essere provati. Si può però dubitare che nella fattispecie al

Pretore dovesse essere noto il contenuto delle osservazioni dell’istante nella

procedura di opposizione al sequestro ricevute pochi giorni prima dell’emanazione

della decisione di (non) rigetto. Ad ogni modo, non occorre perdere di vista,

ancora una volta, che la procedura di rigetto è una procedura documentale

(sopra consid. 2), in cui la produzione del titolo di rigetto è la condizione sine qua non dell’ac­coglimento dell’istanza. In altri termini, il

titolo non è un semplice fatto che potrebbe considerarsi provato perché notorio

o non contestato dall’escusso, bensì un presupposto materiale che il giudice deve verificare d’ufficio (nello stesso senso la già

citata 14.2017.92 consid. 5.6; anche indirettamente la già menzionata

14.2023.112

consid. 5.3.3.1). La critica si rivela dunque ingiustificata. In

definitiva, in assenza di prova dell’esecutività della decisione penale, il rigetto definitivo non poteva essere concesso. La

decisione del pri­mo giudice non presta il fianco alla critica.

4.5

Ad

ogni buon conto, il giudizio odierno non reca alcun danno irreparabile alla

reclamante, se non per quanto attiene alle spese processuali (evitabili in seconda sede semplicemente astenendosi dal­l’interporre

un reclamo inutile), dal momento che secondo la giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 140 III 456 consid. 2.5) l’e­scutente

può ripresentare una nuova istanza, anche nella stessa esecuzione (entro il

termine dell’art. 88 cpv. 2 LEF), producendo la documentazione mancante, in concreto la prova dell’esecutività della

decisione penale (DTF 140 III 456 consid. 2.5, RtiD 2016 II 653 n. 42c consid. 7.3/b, sentenza della CEF

14.2019.117

del 18 novem­bre 2019 consid. 6.2 e 9, e la già citata 14.2017.92

consid. 5.5 i.f.).

5.

La

tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv.

1.

OTLEF (RS 281.35) segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone

invece problema di ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è stato

notificato per osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede.

6.

Circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 202'134.44,

raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia:

1. Il reclamo è respinto.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 400.– relative al presente giudizio,

già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico.

3. Notificazione a:

;

– .

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

cancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).