14.2024.51
Rigetto provvisorio dell’opposizione. Esecuzione in via di realizzazione del pegno manuale. Diritto di ritenzione nella locazione. Fallimento sospeso per mancanza d’attivo. Società escussa priva di organi. Stralcio della causa di rigetto in seguito alla realizzazione del pegno
11 settembre 2024Italiano7 min
di realizzazione di pegno manuale emesso il 13 giugno 2023 dalla sede di Mendrisio dell’Ufficio d’esecuzione,
Source ti.ch
Incarto n.
14.2024.51
Lugano
11 settembre 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
cancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa SO.2023.476 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della
Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud promossa con istanza 23 giugno
2023 dall’
RE 1
(patrocinata dall’PA 1 __________)
contro
CO 1
ritenuto in fatto e
considerando in diritto:
che
con contratto di locazione del 24 febbraio 2022 l’RE 1 ha locato alla CO 1 uno
stabile adibito a ristorante e albergo rescindibile la prima volta il 31 marzo
Fatti
2025 con un preavviso di dodici mesi;
che
il 5 giugno 2023 l’Ufficio d’esecuzione di Mendrisio ha emesso un verbale per
la formazione dell’inventario degli oggetti vincolati dal diritto di ritenzione
della locatrice per le pigioni di fr. 10'000.– scadute dal 1° aprile 2023
al 30 giugno 2023;
che a convalida dell’inventario, con
precetto esecutivo n. __________ per l’esecuzione in via
di realizzazione di pegno manuale emesso il 13 giugno 2023 dalla sede di Mendrisio dell’Ufficio d’esecuzione,
l’RE 1 ha escusso la CO 1 per l’incasso della pigione
scaduta di aprile 2023, di fr. 5'000.– oltre agli interessi del 7% dal 1°
aprile 2023, e per quella in corso di giugno 2023, sempre di fr. 5'000.–
oltre agli interessi del 7% dal 1° giugno 2023;
che
avendo la CO 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 23
giugno 2023 l’RE 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura della
Giurisdizione di Mendrisio-Sud;
che
con disposizione ordinatoria processuale del 10 luglio 2023 il Pretore aggiunto
della Giurisdizione di Mendrisio-Sud, preso atto che la CO 1 non aveva capacità
processuale (art. 67 cpv. 1 CPC) a causa della mancanza di organi con diritto
di firma, ha sospeso la causa di rigetto provvisorio dell’opposizione in virtù
dell’art. 126 CPC in attesa dell’esito della procedura dell’art. 939 CO avviata
su segnalazione dell’Ufficio del registro di commercio per lacune nell’organizzazione
della società escussa;
che
nella procedura appena citata, l’11 dicembre 2023 il Pretore della
giurisdizione di Mendrisio-Sud ha decretato lo scioglimento della CO 1 e ne ha ordinato la liquidazione
secondo le prescrizioni applicabili al fallimento ai sensi dell’art.
731b cpv. 1bis n. 3 CO (inc.
SO.2023.870);
che ad istanza dell’Ufficio dei fallimenti di Mendrisio, il 28 febbraio
2024 il Pretore della giurisdizione di Mendrisio-Sud ha pronunciato il
fallimento della CO 1 sulla base dell’art. 731b cpv. 4 CO a far tempo da
quello stesso giorno alle ore 16:30 (inc. (SO.2024.195);
che
sempre il 28 febbraio 2024, il Pretore della giurisdizione di Mendrisio-Sud ha
ordinato la sospensione della procedura di liquidazione del fallimento della CO
1 per mancanza di attivi secondo l’art. 230 LEF (inc. SO.2024.193);
che
così come richiesto dal Pretore aggiunto della Giurisdizione di Mendrisio-Sud,
il 25 marzo 2024 l’RE 1 ha comunicato di avere tuttora un interesse alla causa
di rigetto dell’opposizione e in particolare alla realizzazione degli attivi
oggetto del verbale di ritenzione;
che,
siccome la CO 1 risultava ancora priva di organi con
potere di firma, con decisione del 27
marzo 2024 il Pretore ha dichiarato l’istanza di rigetto irricevibile senza
prelevare spese processuali e senz’assegnare ripetibili;
che
contro la sentenza appena citata l’RE 1 è insorta a questa
Camera con un reclamo del 4 aprile 2024 per ottenere la sospensione del procedimento giusta l’art. 126 CPC in
attesa del ripristino della capacità processuale della convenuta, protestate
spese e ripetibili;
che
il 10 aprile 2024 il Presidente della scrivente Camera ha dichiarato
Considerandi
irricevibile la domanda d’effetto sospensivo presentata con l’impugnazione;
che
il 19 aprile 2024 la sede di Mendrisio dell’Ufficio dei fallimenti (UF) ha
pubblicato la sospensione della procedura di fallimento della CO 1 del 28
febbraio 2024 con l’indicazione che la procedura di fallimento sarebbe stata
chiusa per mancanza di attivo se nessun creditore ne avesse domandato la
continuazione fornendo entro dieci giorni, ovvero entro il 29 aprile 2024, la
garanzia richiesta, di fr. 3'000.–, per la quota di spese non coperte
dalla massa;
che
in tale pubblicazione l’UF ha precisato che in assenza di anticipo delle spese,
ogni creditore pignoratizio avrebbe nondimeno potuto
pretendere la realizzazione del proprio pegno entro il 9 maggio 2024 in
virtù dell’art. 230a cpv. 2 LEF;
che
la Camera ha verificato d’ufficio (art. 60 CPC) che l’RE 1 ha fatto uso della
facoltà offerta dall’UF il 19 aprile 2024 presentandogli un’offerta per l’acquisto
in blocco di tutti i beni inventariati per fr. 1'000.–, i quali le sono
stati aggiudicati il 16 luglio 2024 per il prezzo offerto, assolto mediante
parziale compensazione del proprio credito (garantito dal pegno mobiliare);
ch’essendo
dunque già avvenuta la realizzazione del pegno giusta l’art. 230a LEF,
la procedura di rigetto dell’opposizione all’esecuzione in via di realizzazione
del pegno manuale (art. 230 cpv. 4 LEF) è diventata senza oggetto, come pure la
relativa procedura di reclamo;
che
la causa va dunque stralciata dal ruolo (art. 242 CPC);
che la questione della
ripartizione delle spese e ripetibili conserva invece un interesse per quanto
attiene alle spese processuali di seconda sede, mentre non si pone per quanto
riguarda la prima sede, siccome il Pretore non ha prelevato spese processuali né
assegnato ripetibili;
che
di principio le spese processuali sono da ripartire secondo equità nel caso in
cui la causa diventa senza oggetto (art. 107 cpv. 1 lett. e CPC), le spese
giudiziarie inutili essendo a carico di chi le ha causate (art. 108 CPC);
che
la ripartizione dipende perciò dalle circostanze del caso specifico,
considerando equitativamente quale parte abbia provocato l’avvio della causa,
quale sarebbe stato presumibilmente l’esito della lite e quale parte sia all’origine
dei motivi che hanno reso il procedimento senza oggetto (FF 2006 pag. 6669 a
metà; sentenze del Tribunale federale 4A_272/2014 del 9 dicembre 2014, consid.
3.1
e della CEF 14.2017.175 del 16 aprile 2018);
che nel caso concreto la causa
di rigetto era d’acchito prematura, siccome il fallimento della CO 1 non era
ancora chiuso, ciò che secondo la giurisprudenza presuppone, in caso di
sospensione per mancanza di attivi, la conclusione della procedura di
realizzazione dei beni prevista dall’art. 230a LEF (DTF 130 III 481, consid.
2.3
e 3; sentenza della CEF 14.2021.102 del 18 gennaio 2022, RtiD 2022 II 756
n. 51c, consid. 4.3, 2° capoverso);
che l’esecuzione n. __________ non era pertanto ancora
rinata (art. 206 cpv. 1 LEF) e non poteva di conseguenza essere proseguita in
virtù dell’art. 230 cpv. 4 LEF, la procedura dell’art. 230a LEF essendo prioritaria (citate DTF
130.
III 481 consid. 3, pag. 487, e 14.2021.102, consid. 4.3);
che ad ogni modo la reclamante
avrebbe dovuto segnalare alla Camera l’asta del 16 luglio 2024, che ancora più
manifestamente rendeva senza oggetto la procedura di reclamo;
che la tassa di giustizia di
questa sede va pertanto posta a carico della reclamante, senza riduzione, poiché
la Camera è venuta a conoscenza dell’asta, per caso, solo in corso di redazione
della decisione;
che non si pone problema di ripetibili,
la controparte, cui il reclamo non è stato notificato per osservazioni, non
essendo incorsa in spese nemmeno in questa sede;
che
circa i rimedi esperibili sul
piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 10'000.–,
non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.
74.
cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia:
1. Il reclamo è dichiarato senza oggetto ed è
pertanto stralciato dal ruolo.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 250.– relative al presente giudizio,
già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico.
3. Notificazione a:
– ;
– .
Comunicazione
alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
cancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto
è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF
(art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie
(art. 46 cpv. 1 LTF).