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Decisione

14.2024.51

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Esecuzione in via di realizzazione del pegno manuale. Diritto di ritenzione nella locazione. Fallimento sospeso per mancanza d’attivo. Società escussa priva di organi. Stralcio della causa di rigetto in seguito alla realizzazione del pegno

11 settembre 2024Italiano7 min

di realizzazione di pegno manuale emesso il 13 giugno 2023 dalla sede di Mendrisio dell’Ufficio d’esecuzione,

Source ti.ch

Incarto n.

14.2024.51

Lugano

11 settembre 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques,

presidente

cancelliera:

Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) nella causa SO.2023.476 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della

Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud promossa con istanza 23 giugno

2023 dall’

RE 1

(patrocinata dall’PA 1 __________)

contro

CO 1

ritenuto in fatto e

considerando in diritto:

che

con contratto di locazione del 24 febbraio 2022 l’RE 1 ha locato alla CO 1 uno

stabile adibito a ristorante e albergo rescindibile la prima volta il 31 marzo

Fatti

2025 con un preavviso di dodici mesi;

che

il 5 giugno 2023 l’Ufficio d’esecuzione di Mendrisio ha emesso un verbale per

la formazione dell’inventario degli oggetti vincolati dal diritto di ritenzione

della locatrice per le pigioni di fr. 10'000.– scadute dal 1° aprile 2023

al 30 giugno 2023;

che a convalida dell’inventario, con

precetto esecutivo n. __________ per l’esecuzione in via

di realizzazione di pegno manuale emesso il 13 giugno 2023 dalla sede di Mendrisio dell’Ufficio d’esecuzione,

l’RE 1 ha escusso la CO 1 per l’incasso della pigione

scaduta di aprile 2023, di fr. 5'000.– oltre agli interessi del 7% dal 1°

aprile 2023, e per quella in corso di giugno 2023, sempre di fr. 5'000.–

oltre agli interessi del 7% dal 1° giugno 2023;

che

avendo la CO 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 23

giugno 2023 l’RE 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura della

Giurisdizione di Mendrisio-Sud;

che

con disposizione ordinatoria processuale del 10 luglio 2023 il Pretore aggiunto

della Giurisdizione di Mendrisio-Sud, preso atto che la CO 1 non aveva capacità

processuale (art. 67 cpv. 1 CPC) a causa della mancanza di organi con diritto

di firma, ha sospeso la causa di rigetto provvisorio dell’opposizione in virtù

dell’art. 126 CPC in attesa dell’esito della procedura dell’art. 939 CO avviata

su segnalazione dell’Ufficio del registro di commercio per lacune nell’organizzazione

della società escussa;

che

nella procedura appena citata, l’11 dicembre 2023 il Pretore della

giurisdizione di Mendrisio-Sud ha decretato lo scioglimento della CO 1 e ne ha ordinato la liquidazione

secondo le pre­scrizioni applicabili al fallimento ai sensi dell’art.

731b cpv. 1bis n. 3 CO (inc.

SO.2023.870);

che ad istanza dell’Ufficio dei fallimenti di Mendrisio, il 28 febbraio

2024 il Pretore della giurisdizione di Mendrisio-Sud ha pronuncia­to il

fallimento della CO 1 sulla base dell’art. 731b cpv. 4 CO a far tempo da

quello stesso giorno alle ore 16:30 (inc. (SO.2024.195);

che

sempre il 28 febbraio 2024, il Pretore della giurisdizione di Mendrisio-Sud ha

ordinato la sospensione della procedura di liquidazione del fallimento della CO

1 per mancanza di attivi secondo l’art. 230 LEF (inc. SO.2024.193);

che

così come richiesto dal Pretore aggiunto della Giurisdizione di Mendrisio-Sud,

il 25 marzo 2024 l’RE 1 ha comunicato di avere tuttora un interesse alla causa

di rigetto dell’op­posizione e in particolare alla realizzazione degli attivi

oggetto del verbale di ritenzione;

che,

siccome la CO 1 risultava ancora priva di organi con

potere di firma, con decisione del 27

marzo 2024 il Pretore ha dichiarato l’istanza di rigetto irricevibile senza

prelevare spese processuali e senz’assegnare ripetibili;

che

contro la sentenza appena citata l’RE 1 è insorta a questa

Camera con un reclamo del 4 aprile 2024 per ottenere la sospensione del procedimento giusta l’art. 126 CPC in

attesa del ripristino della capacità processuale della convenuta, protestate

spese e ripetibili;

che

il 10 aprile 2024 il Presidente della scrivente Camera ha dichiarato

Considerandi

irricevibile la domanda d’effetto sospensivo presentata con l’impugnazione;

che

il 19 aprile 2024 la sede di Mendrisio dell’Ufficio dei fallimenti (UF) ha

pubblicato la sospensione della procedura di fallimento della CO 1 del 28

febbraio 2024 con l’indicazione che la procedura di fallimento sarebbe stata

chiusa per mancanza di attivo se nessun creditore ne avesse domandato la

continuazione fornendo entro dieci giorni, ovvero entro il 29 aprile 2024, la

garanzia richiesta, di fr. 3'000.–, per la quota di spese non coperte

dalla massa;

che

in tale pubblicazione l’UF ha precisato che in assenza di anticipo delle spese,

ogni creditore pignoratizio avrebbe nondimeno potuto

pretendere la realizzazione del proprio pegno entro il 9 mag­gio 2024 in

virtù dell’art. 230a cpv. 2 LEF;

che

la Camera ha verificato d’ufficio (art. 60 CPC) che l’RE 1 ha fatto uso della

facoltà offerta dall’UF il 19 aprile 2024 presentandogli un’offerta per l’acquisto

in blocco di tutti i beni inventariati per fr. 1'000.–, i quali le sono

stati aggiudicati il 16 luglio 2024 per il prezzo offerto, assolto mediante

parziale compensazione del proprio credito (garantito dal pegno mobiliare);

ch’essendo

dunque già avvenuta la realizzazione del pegno giusta l’art. 230a LEF,

la procedura di rigetto dell’opposizione all’ese­cuzione in via di realizzazione

del pegno manuale (art. 230 cpv. 4 LEF) è diventata senza oggetto, come pure la

relativa procedura di reclamo;

che

la causa va dunque stralciata dal ruolo (art. 242 CPC);

che la questione della

ripartizione delle spese e ripetibili conserva invece un interesse per quanto

attiene alle spese processuali di seconda sede, mentre non si pone per quanto

riguarda la prima sede, siccome il Pretore non ha prelevato spese processuali né

assegnato ripetibili;

che

di principio le spese processuali sono da ripartire secondo equità nel caso in

cui la causa diventa senza oggetto (art. 107 cpv. 1 lett. e CPC), le spese

giudiziarie inutili essendo a carico di chi le ha causate (art. 108 CPC);

che

la ripartizione dipende perciò dalle circostanze del caso specifico,

considerando equitativamente quale parte abbia provocato l’avvio della causa,

quale sarebbe stato presumibilmente l’esito della lite e quale parte sia all’origine

dei motivi che hanno reso il procedimento senza oggetto (FF 2006 pag. 6669 a

metà; senten­ze del Tribunale federale 4A_272/2014 del 9 dicembre 2014, consid.

3.1

e della CEF 14.2017.175 del 16 aprile 2018);

che nel caso concreto la causa

di rigetto era d’acchito prematura, siccome il fallimento della CO 1 non era

ancora chiuso, ciò che secondo la giurisprudenza presuppone, in caso di

sospensione per mancanza di attivi, la conclusione della procedura di

realizzazione dei beni prevista dall’art. 230a LEF (DTF 130 III 481, consid.

2.3

e 3; sentenza della CEF 14.2021.102 del 18 gennaio 2022, RtiD 2022 II 756

n. 51c, consid. 4.3, 2° capoverso);

che l’esecuzione n. __________ non era pertanto ancora

rinata (art. 206 cpv. 1 LEF) e non poteva di conseguenza essere proseguita in

virtù dell’art. 230 cpv. 4 LEF, la procedura dell’art. 230a LEF essendo prioritaria (citate DTF

130.

III 481 consid. 3, pag. 487, e 14.2021.102, consid. 4.3);

che ad ogni modo la reclamante

avrebbe dovuto segnalare alla Camera l’asta del 16 luglio 2024, che ancora più

manifestamente rendeva senza oggetto la procedura di reclamo;

che la tassa di giustizia di

questa sede va pertanto posta a carico della reclamante, senza riduzione, poiché

la Camera è venuta a conoscenza dell’asta, per caso, solo in corso di redazione

della decisione;

che non si pone problema di ripetibili,

la controparte, cui il reclamo non è stato notificato per osservazioni, non

essendo incorsa in spese nemmeno in questa sede;

che

circa i rimedi esperibili sul

piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 10'000.–,

non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia:

1. Il reclamo è dichiarato senza oggetto ed è

pertanto stralciato dal ruolo.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 250.– relative al presente giudizio,

già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico.

3. Notificazione a:

– ;

– .

Comunicazione

alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

cancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF

(art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie

(art. 46 cpv. 1 LTF).