14.2024.52
Fallimento. Estinzione del credito dell’istante prima della pronuncia
6 maggio 2024Italiano5 min
questa Camera con un reclamo del 10 aprile 2024 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento
Source ti.ch
Incarto n.
14.2024.52
Lugano
6
maggio 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
cancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a
giudice unico (art. 48b LOG) nella causa SO.2024.117 (fallimento) della
Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord promossa con istanza 1° febbraio
2024 dalla
CO 1
contro
RE 1
(rappresentata dall’RA 1, __________)
giudicando sul reclamo del 10 aprile 2024 presentato dall’RE 1 contro
la decisione emessa il 10 aprile 2024 dal Pretore;
ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Nell’ambito dell’esecuzione n. __________
della sede di Mendrisio dell’Ufficio d’esecuzione, il 1° febbraio 2024
la CO 1 ha chiesto alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord di
decretare il fallimento dell’RE 1 per il mancato pagamento di fr. 823.70
oltre a interessi e spese.
B. All’udienza
di discussione del 9 aprile 2024 nessuno è comparso.
C. Statuendo
con decisione del 10 aprile 2024 il Pretore ha dichiarato il fallimento dell’RE
1 dallo stesso giorno alle ore 14.00, ponendo a carico della massa fallimentare
la tassa di giustizia di fr. 70.–.
D. Contro la sentenza appena citata l’RE 1 è insorta a
questa Camera con un reclamo del 10 aprile 2024 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento
del fallimento, asserendo di avere saldato il credito posto in esecuzione. L’indomani
il presidente della Camera ha concesso all’impugnazione effetto sospensivo. Il
reclamo non è stato intimato alla controparte per osservazioni, avendo la
stessa perso ogni interesse alla causa in seguito all’estinzione del suo
credito.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una
decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC),
contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a
CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48.
lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro
dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv. 2 CPC). Visto
che la notifica è avvenuta in concreto all’RE 1 l’11 aprile 2024, il termine d’impugnazione
è scaduto domenica 21 aprile, per cui la scadenza è stata riportata a lunedì 22
aprile (art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF). Presentato già il
10.
aprile 2024 (data del timbro postale), il reclamo è dunque senz’altro
tempestivo.
2.
Secondo
l’art. 174 cpv. 1 LEF la decisione del giudice del fallimento può essere
deferita all’autorità giudiziaria superiore entro dieci giorni dalla
notificazione. Le parti possono avvalersi di fatti nuovi, se questi si sono
verificati anteriormente alla decisione di prima istanza (cosiddetti “unechte
Noven”). Il fallimento va quindi annullato, in particolare, se il debitore
dimostra con documenti che, prima della sua apertura, ha estinto il credito
posto in esecuzione per pagamento (art. 172 n. 3 LEF).
Nel
caso in esame la reclamante ha dimostrato di aver pagato il
credito posto in esecuzione dall’istante prima della pronuncia del fallimento,
o meglio il 19 febbraio 2024 (stato di ripartizione dell’Ufficio d’esecuzione
di Mendrisio di stessa data). Il problema è che l’RE 1 non ne ha informato il
Pretore prima che pronunciasse il fallimento, altrimenti egli avrebbe respinto
l’istanza (art. 172 n. 3 LEF). Trattandosi però di un fatto nuovo ammissibile
(sopra consid. 2), se ne deve tenere conto in questa sede e annullare il
fallimento, senza necessità di verificare la solvibilità della reclamante nel
senso
dell’art. 174 cpv. 2 LEF siccome il pagamento è anteriore alla
decisione impugnata.
3.
La
tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come pure le spese dell’Ufficio dei fallimenti,
sono poste in ambo le sedi a carico della reclamante, il cui pagamento tardivo,
effettuato più di 20 giorni dopo la notifica della comminatoria di fallimento
(avvenuta il 4 dicembre 2023), ha reso necessario l’avvio della procedura
giudiziaria (cfr. art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Alla controparte non si
assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere osservazioni al
reclamo. La
tassa di giustizia di primo grado sarà riversata all’istante prelevandola sull’anticipo
versato in questa sede.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: I. Il reclamo è accolto e di conseguenza:
1. La dichiarazione di
fallimento pronunciata il 10 aprile 2024 dalla Pretura della Giurisdizione di
Mendrisio-Nord nei confronti dell’RE 1 è annullata.
2. La tassa di giustizia di
prima sede di fr. 70.–, da anticipare come di rito, è posta a carico dell’RE
1.
3. Le spese dell’Ufficio
dei fallimenti, da anticipare come di rito, sono poste a carico dell’RE 1.
II. La
tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.– è posta a carico dell’RE 1. La parte eccedente dell’anticipo corrisposto
dalla reclamante in questa sede, pari a fr. 70.–, è versata alla CO 1
quale rimborso della tassa di giustizia di primo grado di cui al soprastante
dispositivo n. I.2.
III. Notificazione a:
– ;
– ;
– Ufficio
d’esecuzione, Mendrisio;
– Ufficio
dei fallimenti, Viganello;
– Ufficio
cantonale del Registro di commercio, Biasca;
– Ufficio
del Registro fondiario del Distretto di Mendrisio, Mendrisio.
Comunicazione
alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
cancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).