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Decisione

14.2024.52

Fallimento. Estinzione del credito dell’istante prima della pronuncia

6 maggio 2024Italiano5 min

questa Camera con un reclamo del 10 aprile 2024 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento

Source ti.ch

Incarto n.

14.2024.52

Lugano

6

maggio 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques,

presidente

cancelliera:

Bertoni

statuendo nella composizione a

giudice unico (art. 48b LOG) nella causa SO.2024.117 (fallimento) della

Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord promossa con istanza 1° febbraio

2024 dalla

CO 1

contro

RE 1

(rappresentata dall’RA 1, __________)

giudicando sul reclamo del 10 aprile 2024 presentato dall’RE 1 contro

la decisione emessa il 10 aprile 2024 dal Pretore;

ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Nell’ambito dell’esecuzione n. __________

della sede di Mendrisio del­l’Ufficio d’esecuzione, il 1° febbraio 2024

la CO 1 ha chiesto alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord di

decretare il fallimento dell’RE 1 per il mancato pagamento di fr. 823.70

oltre a interessi e spese.

B. All’udienza

di discussione del 9 aprile 2024 nessuno è comparso.

C. Statuendo

con decisione del 10 aprile 2024 il Pretore ha dichiarato il fallimento dell’RE

1 dallo stesso giorno alle ore 14.00, ponendo a carico della massa fallimentare

la tassa di giustizia di fr. 70.–.

D. Contro la sentenza appena citata l’RE 1 è insorta a

questa Camera con un reclamo del 10 aprile 2024 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento

del fallimen­to, asserendo di avere saldato il credito posto in esecuzione. L’in­domani

il presidente della Camera ha concesso all’impugnazione effetto sospensivo. Il

reclamo non è stato intimato alla controparte per osservazioni, avendo la

stessa perso ogni interesse alla causa in seguito all’estinzione del suo

credito.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una

decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC),

contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a

CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.

48.

lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro

dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv. 2 CPC). Visto

che la notifica è avvenuta in concreto all’RE 1 l’11 aprile 2024, il termine d’impugna­zione

è scaduto domenica 21 aprile, per cui la scadenza è stata riportata a lunedì 22

aprile (art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF). Presentato già il

10.

aprile 2024 (data del timbro postale), il reclamo è dunque senz’altro

tempestivo.

2.

Secondo

l’art. 174 cpv. 1 LEF la decisione del giudice del fallimento può essere

deferita all’autorità giudiziaria superiore entro dieci giorni dalla

notificazione. Le parti possono avvalersi di fatti nuovi, se questi si sono

verificati anteriormente alla decisione di prima istanza (cosiddetti “unechte

Noven”). Il fallimento va quindi annullato, in particolare, se il debitore

dimostra con documenti che, prima della sua apertura, ha estinto il credito

posto in esecuzione per pagamento (art. 172 n. 3 LEF).

Nel

caso in esame la reclamante ha dimostrato di aver pagato il

credito posto in esecuzione dall’istante prima della pronuncia del fallimento,

o meglio il 19 febbraio 2024 (stato di ripartizione dell’Uf­ficio d’esecuzione

di Mendrisio di stessa data). Il problema è che l’RE 1 non ne ha informato il

Pretore prima che pronunciasse il fallimento, altrimenti egli avrebbe respinto

l’istanza (art. 172 n. 3 LEF). Trattandosi però di un fatto nuovo ammissibile

(sopra consid. 2), se ne deve tenere conto in questa sede e annullare il

fallimento, senza necessità di verificare la solvibilità della reclamante nel

senso

dell’art. 174 cpv. 2 LEF siccome il pagamento è anteriore alla

decisione impugnata.

3.

La

tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come pure le spese dell’Ufficio dei fallimen­ti,

sono poste in ambo le sedi a carico della reclamante, il cui pagamento tardivo,

effettuato più di 20 giorni dopo la notifica della comminatoria di fallimento

(avvenuta il 4 dicembre 2023), ha reso necessario l’avvio della procedura

giudiziaria (cfr. art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Alla controparte non si

assegnano ripetibili, non aven­do dovuto la stessa redigere osservazioni al

reclamo. La

tassa di giustizia di primo grado sarà riversata all’istante prelevandola sul­l’anticipo

versato in questa sede.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: I. Il reclamo è accolto e di conseguenza:

1. La dichiarazione di

fallimento pronunciata il 10 aprile 2024 dal­la Pretura della Giurisdizione di

Mendrisio-Nord nei confronti dell’RE 1 è annullata.

2. La tassa di giustizia di

prima sede di fr. 70.–, da anticipare co­me di rito, è posta a carico dell’RE

1.

3. Le spese dell’Ufficio

dei fallimenti, da anticipare come di rito, sono poste a carico dell’RE 1.

II. La

tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.– è posta a carico dell’RE 1. La parte eccedente dell’anticipo corrispo­sto

dalla reclamante in questa sede, pari a fr. 70.–, è versata alla CO 1

quale rimborso della tassa di giustizia di primo grado di cui al soprastante

dispositivo n. I.2.

III. Notificazione a:

– ;

– ;

– Ufficio

d’esecuzione, Mendrisio;

– Ufficio

dei fallimenti, Viganello;

– Ufficio

cantonale del Registro di commercio, Biasca;

– Ufficio

del Registro fondiario del Distretto di Mendrisio, Mendrisio.

Comunicazione

alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

cancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).