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Decisione

14.2024.54

Fallimento. Problemi di solvibilità imputati al Covid-19 e al fallimento di un cliente. Malattia dell’amministratore della fallita

21 maggio 2024Italiano6 min

questa Camera con un reclamo del 19 aprile 2024 per ottenere l’annulla­­mento del fallimento, asserendo di avere

Source ti.ch

Incarto n.

14.2024.54

Lugano

21 maggio 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques,

presidente

cancelliera:

Bertoni

statuendo nella composizione a

giudice unico (art. 48b LOG) nella causa SO.2023.3883 (fallimento) della

Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 3 agosto 2023

dalla

CO 1

contro

RE 1

(patrocinata dall’avv. PA 1, __________)

giudicando sul reclamo del 19 aprile 2024 presentato dall’RE 1 contro

la decisione emessa il 10 aprile 2024 dal Pretore;

ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Nell’ambito dell’esecuzione

n. __________ della sede di Lugano del­l’Ufficio d’esecuzione, il 3 agosto

2023 la CO 1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, di

decretare il fallimento dell’RE 1 per il mancato pagamento di fr. 1'967.36

oltre a interessi e spese.

B. All’udienza di discussione del 10 aprile 2024

nessuno è comparso.

C. Statuendo

con decisione del 10 aprile 2024 il Pretore ha dichiarato il fallimento dell’RE

1 dal giorno successivo alle ore 10:00, ponendo a carico della massa

fallimentare la tassa di giustizia di fr. 80.– e un acconto di fr. 920.–

per le spese esecutive.

D. Contro la sentenza appena citata l’RE 1 è insorta a

questa Camera con un reclamo del 19 aprile 2024 per ottenere l’annulla­­mento del fallimento, asserendo di avere

saldato il credito posto in esecuzione. Il reclamo non è stato intimato alla

controparte per osservazioni.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una

decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC),

contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a

CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.

48.

lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro

dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv. 2 CPC). Visto

che la notifica è avvenuta in concreto al

patrocinatore dell’RE 1 l’11 aprile 2024, il ter­mine d’impugnazione è

scaduto domenica 21 aprile, per cui la scadenza è stata riportata a lunedì 22

aprile (art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF). Presentato tre

giorni prima (data del timbro postale), il reclamo è dunque senz’altro

tempestivo.

2.

In

virtù dell’art. 174 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la

dichiarazione di fallimento se – prima ipotesi (cpv. 1) – il debitore dimostra

che già prima della pronuncia era realizzato un motivo di reiezione della

domanda di fallimento (art. 172 LEF) o di differimento del fallimento (art.

173-173a LEF), oppure se – seconda ipotesi (cpv. 2) – egli rende verosimile la

sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che dopo la pronuncia il debito,

compresi gli interessi e le spese, è stato estinto (cpv. 2 n. 1), o che l’importo

dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a

disposizione del creditore (n. 2), oppure che il creditore ha ritirato la

domanda di fallimento (n. 3). L’enumerazione è esaustiva.

2.1

Nel

caso in esame la reclamante chiede l’annullamento del fallimento in virtù dell’art.

174.

cpv. 1 LEF, ma si limita a fare valere di essere stata toccata dalla

pandemia pochi mesi dopo la sua costituzione, di aver subito una perdita di fr. 142'000.–

in seguito al fallimento di una cliente (PI 1), che non è ancora riuscita a

recuperare, segnatamente perché ha dovuto cederne una parte ai propri creditori

in compensazione delle loro pretese e non ha tuttora ottenuto nel fallimento la

cessione dei crediti della fallita. Allega inoltre di aver dovuto far a meno

della sua amministratrice delegata a causa di problemi di salute e di aver

visto il suo conto chiuso dalla __________ Banca, impendendole incassi e

pagamenti. Sostiene anche che il credito di fr. 9'000.– dell’istante non è

assolutamente provato ed è irrisorio rispetto al suo credito verso l’PI 1. Rimprovera

infine all’istante di non averle trasmesso la “documentazione

richiesta” (apparentemente le polizze

assicurative, cfr. doc. 6 accluso al reclamo) e al Pretore di averla

assunta agli atti.

2.2

È di tutta evidenza che i motivi sommariamente esposti dalla reclamante

non rientrano tra quelli che, secondo l’art. 174 cpv. 1 LEF (sopra consid. 2),

giustificano la reiezione dell’istanza di fallimento o l’annullamento del

fallimento. Le società devono sempre essere solvibili, ossia in grado di pagare

i loro debiti esigibili, pure all’inizio della loro attività, mediante la costituzione

di un capitale sufficien­te a mantenere la propria solvibilità anche durante i

periodi in cui l’attività non è redditizia o non consente di conseguire

tempestivamente entrate congrue (cfr. art. 165 CP e 725 CO; sentenza della

CEF 14.2023.132 del 29 febbraio 2024 consid. 2.3.1) e la costituzione di

riserve (art. 671 segg. CO) e accantonamenti (art. 959a cpv. 2 n. 2 lett.

c e 960 cpv. 3 CO). Devono anche provvedere a sostituire per tempo, se del caso

provvisoriamente, gli amministratori che non dovessero più essere in grado di

gestirle adeguatamente. Le difficoltà accennate dalla reclamante sono pertanto

prive di rilievo in questa sede.

2.3

La

contestazione del credito dell’istante è irricevibile, non solo perché è priva

di una seria motivazione, ma soprattutto perché anda­va proposta nella

procedura di rigetto (definitivo) dell’opposizione e non può pertanto essere fatta

valere (di nuovo) nella procedura di fallimento. Dato che l’importo del credito

dell’istante è irrisorio, nulla ne ostava il pagamento tempestivo. Al riguardo

la reclaman­te ha avuto tutto il tempo necessario, la domanda d’esecuzione

risalendo al 2 maggio 2022.

2.4

È

incomprensibile – e dunque irricevibile – la censura relativa alla mancata

trasmissione della “documentazione

richiesta”, poiché la reclamante non spiega a cosa

avrebbero dovuto servire le polizze assicurative – che ad ogni modo dovevano

essere in suo posses­so – e in che consiste la pretesa lesione del suo diritto

di difesa, né in quale contesto essa si sarebbe verificata. Nella limitata

misura in cui è ricevibile, il reclamo va pertanto respinto.

3.

Non

essendo stato concesso effetto sospensivo al gravame, il fallimento non dev’essere

nuovamente pronunciato.

4.

La

tassa di giustizia, calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), è posta a

carico della parte soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC). Alla controparte non si

assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere osservazioni al

reclamo.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, il reclamo è respinto.

2. La

tassa di giustizia del presente giudizio, di fr. 230.–, è posta a carico

dell’RE 1.

3. Notificazione a:

;

– ;

– Ufficio

d’esecuzione, Lugano;

– Ufficio

dei fallimenti, Viganello.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

cancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).