14.2024.54
Fallimento. Problemi di solvibilità imputati al Covid-19 e al fallimento di un cliente. Malattia dell’amministratore della fallita
21 maggio 2024Italiano6 min
questa Camera con un reclamo del 19 aprile 2024 per ottenere l’annullamento del fallimento, asserendo di avere
Source ti.ch
Incarto n.
14.2024.54
Lugano
21 maggio 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
cancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a
giudice unico (art. 48b LOG) nella causa SO.2023.3883 (fallimento) della
Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 3 agosto 2023
dalla
CO 1
contro
RE 1
(patrocinata dall’avv. PA 1, __________)
giudicando sul reclamo del 19 aprile 2024 presentato dall’RE 1 contro
la decisione emessa il 10 aprile 2024 dal Pretore;
ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Nell’ambito dell’esecuzione
n. __________ della sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione, il 3 agosto
2023 la CO 1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, di
decretare il fallimento dell’RE 1 per il mancato pagamento di fr. 1'967.36
oltre a interessi e spese.
B. All’udienza di discussione del 10 aprile 2024
nessuno è comparso.
C. Statuendo
con decisione del 10 aprile 2024 il Pretore ha dichiarato il fallimento dell’RE
1 dal giorno successivo alle ore 10:00, ponendo a carico della massa
fallimentare la tassa di giustizia di fr. 80.– e un acconto di fr. 920.–
per le spese esecutive.
D. Contro la sentenza appena citata l’RE 1 è insorta a
questa Camera con un reclamo del 19 aprile 2024 per ottenere l’annullamento del fallimento, asserendo di avere
saldato il credito posto in esecuzione. Il reclamo non è stato intimato alla
controparte per osservazioni.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una
decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC),
contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a
CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48.
lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro
dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv. 2 CPC). Visto
che la notifica è avvenuta in concreto al
patrocinatore dell’RE 1 l’11 aprile 2024, il termine d’impugnazione è
scaduto domenica 21 aprile, per cui la scadenza è stata riportata a lunedì 22
aprile (art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF). Presentato tre
giorni prima (data del timbro postale), il reclamo è dunque senz’altro
tempestivo.
2.
In
virtù dell’art. 174 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la
dichiarazione di fallimento se – prima ipotesi (cpv. 1) – il debitore dimostra
che già prima della pronuncia era realizzato un motivo di reiezione della
domanda di fallimento (art. 172 LEF) o di differimento del fallimento (art.
173-173a LEF), oppure se – seconda ipotesi (cpv. 2) – egli rende verosimile la
sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che dopo la pronuncia il debito,
compresi gli interessi e le spese, è stato estinto (cpv. 2 n. 1), o che l’importo
dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a
disposizione del creditore (n. 2), oppure che il creditore ha ritirato la
domanda di fallimento (n. 3). L’enumerazione è esaustiva.
2.1
Nel
caso in esame la reclamante chiede l’annullamento del fallimento in virtù dell’art.
174.
cpv. 1 LEF, ma si limita a fare valere di essere stata toccata dalla
pandemia pochi mesi dopo la sua costituzione, di aver subito una perdita di fr. 142'000.–
in seguito al fallimento di una cliente (PI 1), che non è ancora riuscita a
recuperare, segnatamente perché ha dovuto cederne una parte ai propri creditori
in compensazione delle loro pretese e non ha tuttora ottenuto nel fallimento la
cessione dei crediti della fallita. Allega inoltre di aver dovuto far a meno
della sua amministratrice delegata a causa di problemi di salute e di aver
visto il suo conto chiuso dalla __________ Banca, impendendole incassi e
pagamenti. Sostiene anche che il credito di fr. 9'000.– dell’istante non è
assolutamente provato ed è irrisorio rispetto al suo credito verso l’PI 1. Rimprovera
infine all’istante di non averle trasmesso la “documentazione
richiesta” (apparentemente le polizze
assicurative, cfr. doc. 6 accluso al reclamo) e al Pretore di averla
assunta agli atti.
2.2
È di tutta evidenza che i motivi sommariamente esposti dalla reclamante
non rientrano tra quelli che, secondo l’art. 174 cpv. 1 LEF (sopra consid. 2),
giustificano la reiezione dell’istanza di fallimento o l’annullamento del
fallimento. Le società devono sempre essere solvibili, ossia in grado di pagare
i loro debiti esigibili, pure all’inizio della loro attività, mediante la costituzione
di un capitale sufficiente a mantenere la propria solvibilità anche durante i
periodi in cui l’attività non è redditizia o non consente di conseguire
tempestivamente entrate congrue (cfr. art. 165 CP e 725 CO; sentenza della
CEF 14.2023.132 del 29 febbraio 2024 consid. 2.3.1) e la costituzione di
riserve (art. 671 segg. CO) e accantonamenti (art. 959a cpv. 2 n. 2 lett.
c e 960 cpv. 3 CO). Devono anche provvedere a sostituire per tempo, se del caso
provvisoriamente, gli amministratori che non dovessero più essere in grado di
gestirle adeguatamente. Le difficoltà accennate dalla reclamante sono pertanto
prive di rilievo in questa sede.
2.3
La
contestazione del credito dell’istante è irricevibile, non solo perché è priva
di una seria motivazione, ma soprattutto perché andava proposta nella
procedura di rigetto (definitivo) dell’opposizione e non può pertanto essere fatta
valere (di nuovo) nella procedura di fallimento. Dato che l’importo del credito
dell’istante è irrisorio, nulla ne ostava il pagamento tempestivo. Al riguardo
la reclamante ha avuto tutto il tempo necessario, la domanda d’esecuzione
risalendo al 2 maggio 2022.
2.4
È
incomprensibile – e dunque irricevibile – la censura relativa alla mancata
trasmissione della “documentazione
richiesta”, poiché la reclamante non spiega a cosa
avrebbero dovuto servire le polizze assicurative – che ad ogni modo dovevano
essere in suo possesso – e in che consiste la pretesa lesione del suo diritto
di difesa, né in quale contesto essa si sarebbe verificata. Nella limitata
misura in cui è ricevibile, il reclamo va pertanto respinto.
3.
Non
essendo stato concesso effetto sospensivo al gravame, il fallimento non dev’essere
nuovamente pronunciato.
4.
La
tassa di giustizia, calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), è posta a
carico della parte soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC). Alla controparte non si
assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere osservazioni al
reclamo.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, il reclamo è respinto.
2. La
tassa di giustizia del presente giudizio, di fr. 230.–, è posta a carico
dell’RE 1.
3. Notificazione a:
–
;
– ;
– Ufficio
d’esecuzione, Lugano;
– Ufficio
dei fallimenti, Viganello.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
cancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).