14.2024.55
Rigetto definitivo dell’opposizione. Tassa militare. Reclamo irricevibile poiché insufficientemente motivato
5 settembre 2024Italiano8 min
dal 1.06.2022, Tassa militare 2021 (Acconti dedotti -200.00)” e fr. 4.65 (per “Interessi
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Incarto n.
14.2024.55
Lugano
5 settembre 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
cancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa SO.2024.129 (rigetto definitivo dell’opposizione) della
Giudicatura di pace del Circolo di Lugano Est promossa con istanza 20 marzo
2024 dalla
Confederazione Svizzera, Berna
(rappresentata dall’Ufficio esazione e
condoni, Bellinzona)
contro
RE 1
giudicando sul reclamo del 19 aprile 2024 presentato da RE 1 contro la
decisione emessa il 15 aprile 2024 dal Giudice di pace;
ritenuto in fatto e
considerando in diritto:
che con precetto esecutivo n. __________
emesso il 29 dicembre 2023 dalla sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione,
la Confederazione Svizzera ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 200.–
oltre agli interessi del 4% dal 12 dicembre 2023, indicando quale causa del
credito la “Tassa militare
Fatti
2021 (ev. soprattassa incl.) + interessi
dal 1.06.2022, Tassa militare 2021 (Acconti dedotti -200.00)” e fr. 4.65 (per “Interessi
aggiornati sino al 11.12.2023”);
che
avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 20
marzo 2024 la Confederazione Sviz-zera ne ha chiesto il rigetto definitivo alla
Giudicatura di pace del Circolo di Lugano Est;
che
nel termine impartito, il convenuto si è opposto all’istanza con osservazioni
scritte del 2 aprile 2024;
che
nel termine assegnatole, con replica del 9 aprile 2024 l’istante ha confermato le
sue conclusioni;
che
statuendo con decisione del 15 aprile 2024, il Giudice di
pace ha accolto l’istanza e rigettato in via definitiva l’opposizione
interposta dal convenuto, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 80.–
senz’assegnare indennità;
che
contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa
Camera con un reclamo del 19 aprile 2024 chiedendo di “annullare
il precetto esecutivo relativo alla tassa militare 2021” e di concedergli un “eventuale
esonero dal pagamento della stessa”;
che
la sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione – è
una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3
CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla
Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.
e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso;
che
pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è
impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC);
che
presentato il 19 aprile 2024 (data del timbro postale) contro la sentenza
notificata ad RE 1 al più presto il 16 aprile 2024, il reclamo è senz’altro
tempestivo;
che
la Camera decide in linea di
principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327
cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle
censure motivate (art. 321
cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 147 III 176 consid. 4.2.1, pag. 179 e i
rimandi);
che secondo
l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione
errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo
restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di
prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC);
che
il reclamo dev’essere “motivato” (art. 321 cpv. 1 CPC) –
ciò che la Camera verifica d’ufficio – nel senso che dal memoriale deve
evincersi per quali ragioni la sentenza di primo grado è contestata (DTF 142 I
93 consid. 8.2 con rinvii);
che
doglianze generiche e recriminazioni di carattere generale non sono
sufficienti, come non basta ripetere nel reclamo le argomentazioni esposte in
prima sede;
che
spetta al reclamante confrontarsi con la motivazione addotta nella sentenza
impugnata, indicando in modo preciso i passaggi da lui contestati e i documenti
del fascicolo su cui si basa la sua critica (DTF 141 III 569 consid. 2.3.3) e spiegando
in che modo le sue argomentazioni possono influenzare la soluzione adottata dal
primo giudice (sentenza del Tribunale federale 5A_734/2023 del 18 dicembre 2023
consid. 3.3);
Considerandi
che
solo a tali condizioni è possibile entrare nel merito del ricorso, poiché
giudicare un reclamo non significa rifare il processo di primo grado, ma
verificare se la sentenza impugnata resiste alla critica;
che nella decisione impugnata, il Giudice di pace ha accolto l’istanza
per il motivo che la decisione di tassazione del 31 ottobre 2022 (tassa
militare 2021), siccome passata in giudicato, costituiva un valido titolo di
rigetto definitivo dell’opposizione;
ch’egli ha
d’altronde rilevato che gli argomenti sollevati dal convenuto con le
osservazioni, seppur comprensibili, non potevano essere considerati come
eccezioni liberatorie e che non era il compito del giudice del rigetto valutare
la situazione finanziaria dell’escusso o un’eventuale proposta transattiva;
che
nel reclamo RE 1 ribadisce di trovarsi in una situazione di ristrettezze
economiche e di non riuscire a pagare la tassa militare;
ch’egli
spiega di ricevere delle prestazioni assistenziali dall’Ufficio del Sostegno
sociale, il quale però non dà nessun aiuto extra per la tassa militare, siccome
ritiene che tutti i costi siano già inclusi nel fabbisogno mensile di fr. 1'031.–
riconosciutogli, ciò che a sua mente non corrisponde al vero, visto l’aumento
delle tasse e “balzelli” (tasse rifiuti), delle “spese
obbligatorie” (AIL, telefonia, ecc.) e del costo della
vita (vitto, spese quotidiane e alimentari, costi postali ecc.);
che
RE 1 ripete infine di aver chiesto aiuto al Fondo Comunale di Lugano, che gli ha
però risposto negativamente, la tassa militare non essendo di sua competenza;
che
così facendo il reclamante non si confronta con la motivazione della decisione
impugnata, secondo cui non spetta al giudice del rigetto valutare la situazione
finanziaria in cui versa;
che
il reclamo si avvera quindi irricevibile, poiché insufficientemente motivato;
che
la decisione impugnata è del resto corretta, giacché censure riguardanti la
situazione economica dell’escusso non costituiscono un motivo che secondo la
legge – e segnatamente l’art. 81 LEF – l’autorità giudiziaria può prendere in
considerazione per respingere l’istanza di rigetto definitivo dell’opposizione;
che
delle sue difficoltà finanziarie si potrà tenere conto in sede di pignoramento,
misura che può vertere unicamente sulla parte che eccede il suo minimo
esistenziale (art. 93 LEF) (tra tante: sentenze della CEF 14.2024.3 del 27 maggio 2024,
14.2023.77
del 12 dicembre 2023 e 14.2023.3 del 19 maggio
2023);
che
per evitare spese inutili, RE 1 dovrebbe astenersi dall’interporre opposizioni
o reclami relativi a esecuzioni di crediti di cui non contesta (o non ha
contestato tempestivamente) l’esistenza e l’importo, ma si limita a far
valere l’impossibilità di pagarli, questione che, come detto, viene esaminata
dall’ufficio d’esecuzione allo stadio (successivo) del pignoramento;
che
la scrivente Camera non è nemmeno competente per esonerarlo dal pagamento della
tassa militare né quindi per cambiare la decisione invocata come titolo di
rigetto, competenze attribuite per legge all’Ufficio esazione e condoni (art. 2
e 4 del Regolamento per l’esecuzione della legge federale sulla tassa d’esenzione
dall’obbligo militare [RTEO, RL 651.150]);
che
sarebbe così spettato ad RE 1 impugnare la decisione del 31 ottobre 2022 con
reclamo presso tale autorità, come peraltro indicato nella stessa decisione;
che anche tale richiesta si
avvera quindi inammissibile;
che la
tassa del presente giudizio seguirebbe la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC);
che
nel caso specifico la riscossione di oneri si tradurrebbe però con ogni
probabilità in un mero costo aggiuntivo per l’ente pubblico, dal momento che
gli unici redditi del reclamante appaiono essere prestazioni assistenziali di fr. 1'921.–
mensili;
che
in queste circostanze risulta opportuno prescindere eccezionalmente dal prelievo di spese processuali (con
il rilievo che la decisione potrebbe essere diversa nel caso in cui RE
1.
dovesse presentare un ulteriore reclamo inutile);
che
non si pone invece problema di spese ripetibili, la controparte, cui il reclamo
non è stato notificato per osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa
sede;
che circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 204.65,
non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.
74.
cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia:
1. Il reclamo è irricevibile.
2. Non
si riscuotono spese processuali.
3. Notificazione a:
– ;
– .
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del Circolo di Lugano Est.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
cancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto
è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF
(art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie
(art. 46 cpv. 1 LTF).