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Decisione

14.2024.55

Rigetto definitivo dell’opposizione. Tassa militare. Reclamo irricevibile poiché insufficientemente motivato

5 settembre 2024Italiano8 min

dal 1.06.2022, Tassa militare 2021 (Acconti dedotti -200.00)” e fr. 4.65 (per “Interessi

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Incarto n.

14.2024.55

Lugano

5 settembre 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques,

presidente

cancelliera:

Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) nella causa SO.2024.129 (rigetto definitivo dell’opposizione) della

Giudicatura di pace del Circolo di Lugano Est promossa con istanza 20 marzo

2024 dalla

Confederazione Svizzera, Berna

(rappresentata dall’Ufficio esazione e

condoni, Bellinzona)

contro

RE 1

giudicando sul reclamo del 19 aprile 2024 presentato da RE 1 contro la

decisione emessa il 15 aprile 2024 dal Giudice di pace;

ritenuto in fatto e

considerando in diritto:

che con precetto esecutivo n. __________

emesso il 29 dicembre 2023 dalla sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione,

la Confederazione Svizzera ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 200.–

oltre agli interessi del 4% dal 12 dicembre 2023, indicando quale causa del

credito la “Tassa militare

Fatti

2021 (ev. soprattassa incl.) + interessi

dal 1.06.2022, Tassa militare 2021 (Acconti dedotti -200.00)” e fr. 4.65 (per “Interessi

aggiornati sino al 11.12.2023”);

che

avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 20

marzo 2024 la Confederazione Sviz-zera ne ha chiesto il rigetto definitivo alla

Giudicatura di pace del Circolo di Lugano Est;

che

nel termine impartito, il convenuto si è opposto all’istanza con osservazioni

scritte del 2 aprile 2024;

che

nel termine assegnatole, con replica del 9 aprile 2024 l’istante ha confermato le

sue conclusioni;

che

statuendo con decisione del 15 aprile 2024, il Giudice di

pace ha accolto l’istanza e rigettato in via definitiva l’opposizione

interposta dal convenuto, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 80.–

senz’assegnare indennità;

che

contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa

Camera con un reclamo del 19 aprile 2024 chiedendo di “annullare

il precetto esecutivo relativo alla tassa militare 2021” e di concedergli un “eventuale

esonero dal pagamento della stessa”;

che

la sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’op­­posizione – è

una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3

CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla

Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.

e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso;

che

pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è

impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC);

che

presentato il 19 aprile 2024 (data del timbro postale) contro la sentenza

notificata ad RE 1 al più presto il 16 aprile 2024, il reclamo è senz’altro

tempestivo;

che

la Camera decide in linea di

principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327

cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle

censure motivate (art. 321

cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 147 III 176 consid. 4.2.1, pag. 179 e i

rimandi);

che secondo

l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione

errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo

restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di

prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC);

che

il reclamo dev’essere “motivato” (art. 321 cpv. 1 CPC) –

ciò che la Camera verifica d’ufficio – nel senso che dal memoriale de­ve

evincersi per quali ragioni la sentenza di primo grado è contestata (DTF 142 I

93 consid. 8.2 con rinvii);

che

doglianze generiche e recriminazioni di carattere generale non sono

sufficienti, come non basta ripetere nel reclamo le argomentazioni esposte in

prima sede;

che

spetta al reclamante confrontarsi con la motivazione addotta nella sentenza

impugnata, indicando in modo preciso i passaggi da lui contestati e i documenti

del fascicolo su cui si basa la sua critica (DTF 141 III 569 consid. 2.3.3) e spiegando

in che modo le sue argomentazioni possono influenzare la soluzione adottata dal

primo giudice (sentenza del Tribunale federale 5A_734/2023 del 18 dicembre 2023

consid. 3.3);

Considerandi

che

solo a tali condizioni è possibile entrare nel merito del ricorso, poiché

giudicare un reclamo non significa rifare il processo di pri­mo grado, ma

verificare se la sentenza impugnata resiste alla critica;

che nella decisione impugnata, il Giudice di pace ha accolto l’i­­stanza

per il motivo che la decisione di tassazione del 31 ottobre 2022 (tassa

militare 2021), siccome passata in giudicato, costituiva un valido titolo di

rigetto definitivo dell’opposizione;

ch’egli ha

d’altronde rilevato che gli argomenti sollevati dal convenuto con le

osservazioni, seppur comprensibili, non potevano essere considerati come

eccezioni liberatorie e che non era il compito del giudice del rigetto valutare

la situazione finanziaria dell’e­­scusso o un’eventuale proposta transattiva;

che

nel reclamo RE 1 ribadisce di trovarsi in una situazione di ristrettezze

economiche e di non riuscire a pagare la tassa militare;

ch’egli

spiega di ricevere delle prestazioni assistenziali dall’Ufficio del Sostegno

sociale, il quale però non dà nessun aiuto extra per la tassa militare, siccome

ritiene che tutti i costi siano già inclusi nel fabbisogno mensile di fr. 1'031.–

riconosciutogli, ciò che a sua mente non corrisponde al vero, visto l’aumento

delle tasse e “balzelli” (tasse rifiuti), delle “spese

obbligatorie” (AIL, telefonia, ecc.) e del costo della

vita (vitto, spese quotidiane e alimentari, costi postali ecc.);

che

RE 1 ripete infine di aver chiesto aiuto al Fondo Comunale di Lugano, che gli ha

però risposto negativamente, la tassa militare non essendo di sua competenza;

che

così facendo il reclamante non si confronta con la motivazione della decisione

impugnata, secondo cui non spetta al giudice del rigetto valutare la situazione

finanziaria in cui versa;

che

il reclamo si avvera quindi irricevibile, poiché insufficientemente motivato;

che

la decisione impugnata è del resto corretta, giacché censure riguardanti la

situazione economica dell’escusso non costituisco­no un motivo che secondo la

legge – e segnatamente l’art. 81 LEF – l’autorità giudiziaria può prendere in

considerazione per respingere l’istanza di rigetto definitivo dell’opposizione;

che

delle sue difficoltà finanziarie si potrà tenere conto in sede di pignoramento,

misura che può vertere unicamente sulla parte che eccede il suo minimo

esistenziale (art. 93 LEF) (tra tante: senten­ze della CEF 14.2024.3 del 27 maggio 2024,

14.2023.77

del 12 di­cembre 2023 e 14.2023.3 del 19 maggio

2023);

che

per evitare spese inutili, RE 1 dovrebbe astenersi dall’interporre opposizioni

o reclami relativi a esecuzioni di crediti di cui non contesta (o non ha

contestato tempestivamente) l’esi­­stenza e l’importo, ma si limita a far

valere l’impossibilità di pagarli, questione che, come detto, viene esaminata

dall’ufficio d’esecu­­zione allo stadio (successivo) del pignoramento;

che

la scrivente Camera non è nemmeno competente per esonerarlo dal pagamento della

tassa militare né quindi per cambiare la decisione invocata come titolo di

rigetto, competenze attribuite per legge all’Ufficio esazione e condoni (art. 2

e 4 del Regolamento per l’esecuzione della legge federale sulla tassa d’esenzione

dal­l’obbligo militare [RTEO, RL 651.150]);

che

sarebbe così spettato ad RE 1 impugnare la decisione del 31 ottobre 2022 con

reclamo presso tale autorità, come peraltro indicato nella stessa decisione;

che anche tale richiesta si

avvera quindi inammissibile;

che la

tassa del presente giudizio seguirebbe la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC);

che

nel caso specifico la riscossione di oneri si tradurrebbe però con ogni

probabilità in un mero costo aggiuntivo per l’ente pubbli­co, dal momento che

gli unici redditi del reclamante appaiono essere prestazioni assistenziali di fr. 1'921.–

mensili;

che

in queste circostanze risulta opportuno prescindere eccezionalmente dal prelievo di spese processuali (con

il rilievo che la de­cisione potrebbe essere diversa nel caso in cui RE

1.

dovesse presentare un ulteriore reclamo inutile);

che

non si pone invece problema di spese ripetibili, la controparte, cui il reclamo

non è stato notificato per osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa

sede;

che circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 204.65,

non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia:

1. Il reclamo è irricevibile.

2. Non

si riscuotono spese processuali.

3. Notificazione a:

– ;

– .

Comunicazione

alla Giudicatura di pace del Circolo di Lugano Est.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

cancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF

(art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie

(art. 46 cpv. 1 LTF).