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Decisione

14.2024.56

Rigetto definitivo dell’opposizione. Decisioni tedesche (transazione giudiziaria e decisione sulle spese) dichiarate esecutive in Svizzera. Identità del credito. Esigibilità. Improponibilità delle censure di merito

23 ottobre 2024Italiano15 min

Mendrisio-Nord ha riconosciuto e dichiarato esecutive la transazione giudiziaria

Source ti.ch

RE 1

Incarto n.

14.2024.56

Lugano

23 ottobre 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques,

presidente

cancelliera:

Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) nella causa SO.2024.248 (rigetto definitivo dell’opposizione) della

Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord promossa con istanza 11 marzo

2024 dall’

CO 1 DE-

(patrocinata dall’PA 1, __________)

contro

RE 1

giudicando sul reclamo del 19 aprile 2024 presentato da RE 1 contro la

decisione emessa l’11 aprile 2024 dal Pretore;

ritenuto

in fatto: A. Sulla scorta della transazione giudiziaria raggiunta il 15 febbraio

2022 dinanzi al Landgericht di __________ (Germania), RE 1 si è impegnato a pagare € 20'000.– alla CO

1. Con decisione del 31 maggio 2022 (“Kostenfestset­zungsbeschluss”), il medesimo

Tribunale ha posto a carico di RE 1 le spese

di causa di € 1'309.83, oltre agl’interessi del 5% sopra il tasso

di base secondo il § 247 BGB dall’11 aprile 2022.

Fatti

B. Con

sentenza del 22 dicembre 2023 (SO.2023.1012), il Pretore della Giurisdizione di

Mendrisio-Nord ha riconosciuto e dichiarato esecutive la transazione giudiziaria

e la decisione sulle spese giudiziarie emessa dal Landgericht __________, ponendo

spese e ripetibili a carico di RE 1.

C. Con

precetto esecutivo n. __________ emesso il 5 gennaio 2024 dal­la sede di

Mendrisio dell’Ufficio d’esecuzione, l’CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 22'322.30

oltre agl’interessi del 5% dal 22 dicembre 2023, indicando quale titolo di

credito la “transazione

giudiziaria davanti al tribunale di __________ del 15.02.2022 e decisione

31.05.2022 del tribunale di __________ riconosciute e dichiarate esecutive dal

Pretore della giurisdizione di Mendrisio nord il 22.12.02023. (totale euro

21307.83 al tasso di cambio del 15.02.22)”.

D. Avendo

RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza dell’11 marzo

2024 l’istante ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Pretura della

Giurisdizione di Mendrisio-Nord. Nel termine impartito, il convenuto si è

opposto all’istanza con osservazioni scritte del 20 marzo 2024. Il 28 marzo

2024 l’istante ha dichiarato di rinunciare a presentare una replica.

E. Statuendo con decisione dell’11 aprile 2024, il Pretore ha accolto l’istanza

e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dal convenuto, ponendo a

suo carico le spese processuali di fr. 370.–senz’assegnare indennità.

F. Contro

la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 19 aprile 2024 per ottenerne l’annullamento

e la reiezione dell’istanza, protestate spese e ripetibili.

G. Nel

termine impartitole il 4 ottobre 2024 per esprimersi sul recla­mo, segnatamente

sulla questione della quantificazione degl’inte­ressi di mora,

con osservazioni scritte del 10 ottobre l’CO 1 ha concluso per la reiezione del

reclamo, la condanno della reclamante a pagarle la tassa di giustizia e le

ripetibili della procedura di exequatur così come le spese processuali di prima sede, protestate tasse e

ripetibili “maggiorate per

temerarietà”.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’oppo­­sizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

3.

CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla

Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.

e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro

dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è

avvenuta in concreto a RE 1 al più presto il 12 aprile 2024, il termine d’impu­­gnazione

è scaduto lunedì 22 aprile. Presentato tre giorni prima (data del timbro

postale), il reclamo è dunque senz’altro tempestivo.

1.2

La Camera decide in linea di principio in

base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2

CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate

(art. 321 cpv. 1 CPC)

contenute nel reclamo (DTF 147 III 176 consid. 4.2.1, pag. 179 e i rimandi). Secondo l’art. 320

CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del

diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che

sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi

(art. 326 cpv. 1 CPC).

2.

In

virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione

ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria

esecutiva o un titolo parificato, a me­no che l’escusso provi con documenti che

dopo l’emanazione del­la decisione il debito è stato estinto, il termine per il

pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura

di rigetto è una procedura sommaria documentale (Urkundenpro­zess), il cui

scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza

di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo

prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva

senza indugio (art. 84 cpv. 2 LEF) ove l’escusso non dimostri immediatamente

una delle eccezioni liberatorie enumerate all’art. 81 LEF (DTF 139 III 444,

consid. 4.1.1).

In

ogni stadio di causa, il giudice esamina d’ufficio (art. 57 CPC), a prescindere

dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta costituisce valido

titolo di rigetto dell’opposizione (DTF 140 III 372 consid. 3.3.3) e se vi è

identità tra l’escutente indicato sul precetto esecutivo (come nell’istanza) e

il creditore designato nel titolo, tra l’escusso e il debitore menzionato nel

titolo e tra la pretesa posta in esecuzione e il debito accertato o

riconosciuto (DTF 142 III 720 consid. 4.1), fermo restando che in sede di

reclamo l’esame d’ufficio è limitato alle carenze manifeste (DTF 147

III 176 consid. 4.2.1). L’escutente deve anche dimostrare, con documenti, l’esigibilità

del credito posto in esecuzione al momento della notificazione del precetto

esecutivo all’escusso (art. 38 cpv. 2 LEF; DTF 84 II 651 consid. 4; sentenze del Tribunale federale 5A_954/2015 del 22 marzo 2016 consid.

3.1

e della CEF 14.2021. 160 del 5 maggio 2021 consid. 4.1.1), ove l’esigibilità

non risulti già dal titolo di rigetto,

la quale è in primo luogo definita dall’accordo delle parti e

sussidiariamente dalla legge (sentenza della CEF 14.2019.189 del 27 febbraio

2020.

consid 5.1 con rinvii).

3.

Nella

decisione impugnata, il Pretore ha considerato che la documentazione prodotta –

ossia la transazione giudiziaria, la relativa decisione sulle spese e la

sentenza di exequatur – costituisce un valido titolo di rigetto definitivo dell’opposizione.

Egli ha d’altronde rilevato che il convenuto non aveva sollevato alcuna valida

eccezione, onde l’accoglimento dell’istanza.

4.

Nel

reclamo RE 1 lamenta anzitutto che l’importo stabilito nelle decisioni estere

non corrisponde a quello del precetto esecutivo, sicché la sentenza impugnata

non sarebbe “formalmen­te

corretta”.

4.1

Il reclamante misconosce invero

che il rigetto dell’opposizione non è subordinato all’identità degli importi

sul precetto esecutivo e sul titolo di rigetto, ma solo all’identità dei crediti

(sentenze del Tribunale federale 5A_1023/2018 dell’8 luglio 2019, consid.

6.2.4.1, e della CEF 14.2022.162 del 19 giugno 2023 consid. 5.2.1). In effetti il

giudice deve solo verificare che vi sia corrispondenza di motivi, e non d’importi,

tra il credito indicato nel titolo esecutivo e quello menzionato sul precetto

esecutivo (DTF 134 III 659 consid. 5.3.2; v. pure DTF 139 III 447 consid.

4.1.1). Nel caso di specie è indubbio, e non è nemmeno contestato dal

reclamante, che la causa e i motivi dei crediti posti in esecuzione, ovvero il

risarcimento per violazione dei diritti d’autore e la rifusione delle spese

processuali, è il medesimo di quello che risulta dalla transazione giudiziaria

e dalla decisione sulle spese riconosciute esecutive in Svizzera.

4.2

D’altronde,

che gl’importi indicati in franchi svizzeri sul precetto esecutivo non siano

uguali a quelli espressi in euro negli atti esteri è senza rilievo per la

questione dell’identità dei crediti. Il giudice del rigetto non deve infatti

verificare d’ufficio il tasso e la data di conversione qualora non siano

contestati, giacché la causa del credito è sempre la medesima

a prescindere dalla valuta (citata 14.2022.162 consid. 5.2.2 con rinvii). Nel caso

specifico il debito accertato nelle decisioni estere è di complessivi € 21'309.83

(ovvero € 20'000.– oltre a spese di € 1'309.83) e nel precetto esecu-tivo, alla

voce “titolo di credito con data o

indicazione del motivo del credito”, è indicato che i fr. 22'322.30

posti in esecuzione corrispondono a € 21'307.83 al tasso di cambio – mai

contestato – del 15 febbraio 2022, data della

transazione giudiziaria dinanzi al Landgericht di __________. La corrispondenza

degl’importi in questione è quindi quasi perfetta e comunque la somma posta in

esecuzione non è superiore a quella risultante dai titoli di rigetto. La

decisione impugnata non presta dunque il fianco alla critica.

5.

Il

reclamante ripete poi di non essere stato messo “regolarmente”

in mora, poiché la controparte non gli ha assegnato trenta giorni per saldare

il debito, e afferma di non essergli chiaro quanto deb­ba pagare, in assenza di

un esplicito calcolo degl’interessi e del­l’indicazione del loro ammontare e

della data di decorrenza.

5.1

In realtà non era necessario che l’istante fissasse a RE

1.

un termine per pagare i € 20'000.– posti a suo carico nella transazione

giudiziaria, dal momento ch’essa non menziona alcu­na scadenza né condizioni particolari

di esigibilità di quel debito, a parte il termine di revoca dell’accordo di due

settimane, sicché il debito è da considerare immediatamente esigibile due settimane

dall’udienza tenuta il 15 febbraio 2022, e meglio il 1° marzo 2022 (“2 Wochen ab heute”, doc. C, pag. 2 n. 4; cfr. pure sentenza della CEF 14.2016.283

del 7 marzo 2017 consid. 5.2). Quanto alle spese giudiziarie di € 1'309.83, la

loro esigibilità risulta direttamente dalla decisione che le fissa, laddove

stabilisce che maturano interessi dall’11 aprile 2022 (doc. D, pag. 1 in fondo;

nello stesso senso: sentenza della CEF 14.2012.102 del 22 agosto 2012 consid.

3.3). I crediti posti in esecuzione erano perciò senz’altro già esigibili al

momento della notifica del precetto esecutivo il 12 gennaio 2024.

5.2

Secondo la giurisprudenza, il rigetto definitivo dell’opposizione

va esteso agl’interessi di mora seppur non

contemplati dal dispositivo del titolo né in un’apposita decisione ove possano

essere facilmen­te calcolati o risultino dalla legge (DTF 148 III 230

consid. 4.2.4 e i rinvii al consid. 4.2.3; sentenza della CEF 14.2022.120 del 6

febbraio 2023 consid. 5.1 e gli altri rinvii).

5.2.1

Nel

caso in esame, contrariamente a quanto insinua il reclamante, risulta chiaramente dalla decisione che le fissa (doc. D) che le spese

giudiziarie di € 1'309.83 maturano interessi

di mora del 5% sopra il tasso di base secondo il § 247 BGB dall’11 aprile 2022.

Ora, da tale data fino al 31 dicembre 2022

il tasso di base era dello -0.88%, il primo semestre del 2023 del 1.62%, il

secondo semestre del 2023 del 3.12%, il primo semestre del 2024 del 3.62% e il

secondo semestre del 2024 del 3.37% (www.bundesbank.de/de/bundes­-bank/organisation/agb-und-regelungen/basiszinssatz-607820). Ne segue che il tasso d’interesse del 5% fatto valere dall’escutente

è complessivamente inferiore a quello medio risultante dal diritto germanico,

mentre la richiesta di far decorrere gl’interessi dal 22 dicembre 2023 (corrispondente

alla data di emanazione della decisione

di exequatur [doc. A]), e non dall’11 aprile 2022 come stabilito nella

decisione germanica, è finanche

favorevole all’escusso. Nulla impedisce però al creditore di porre in

esecuzione una somma inferiore a quanto gli darebbe diritto il titolo di

rigetto dell’opposizione (citata 14.2022.162 consid. 5.2.1). Fatto sta, ad ogni

modo, che quanto doveva pagare l’escusso risultava chiaramente sia dalla decisione

germanica, sia dal precetto esecutivo.

5.2.2

Per

quanto attiene all’impegno di

pagare € 20'000.–, la transazio­ne giudiziaria (doc. C)

non indica se lo stesso matura interessi di mora. Come il diritto svizzero

(art. 104 cpv. 1 CO), il diritto germanico prevede che di regola i debiti pecuniari

producono interessi durante il periodo d’inadempienza a un tasso annuo di

cinque punti percentuali superiore al tasso di base (§ 288 cpv. 1 BGB). La

richiesta dell’istante di far decorrere

gl’interessi di mora dal 22 dicembre 2023 anche per il debito di € 20'000.–

è pertanto finanche favorevole all’escusso

per i medesimi motivi indicati per le spe­se

giudiziarie (sopra consid. 5.2.1).

5.2.3

Anche

su questo punto il reclamo è infondato.

6.

RE

1.

ribadisce poi che non si è reso conto di ledere i diritti d’autore

della controparte e che le cartoline postali da lui utilizzate per l’homepage

del suo studio in internet erano state offerte

dallo Sponsor Ursapharm a tutti i partecipanti durante il “World Ophthalmology Congress” nel 2010 a Berlino come regalo ed era­no libere da copyright, che il

contrario affermato dalla ditta __________ era “discutibile” e che il

risarcimento che gli viene reclama­to, ben undici anni dopo l’accaduto, “non è giusto”.

Rileva che l’u­­dienza del 15 febbraio 2022 ad __________ si è tenuta senza che

la sua richiesta di spostarla sia stata presa in considerazione dalla Pretura di Mendrisio-Nord, costringendolo a cercare

“disperatamen­te” e in tempi

ristretti un avvocato ad __________ di cui non sapeva nulla, salvo che poteva

presenziare all’udienza.

6.1

In virtù dell’art. 81 cpv. 1 LEF l’escusso può opporsi al rigetto

definitivo ove provi con documenti che dopo la sentenza il debito è stato

estinto o il termine per il pagamento è stato prorogato ovvero dimostri che è

prescritto. Motivi di estinzione verificatisi prima e che sarebbero potuti

essere sollevati già nella procedura che ha portato alla sentenza non possono

più essere fatti valere in sede di rigetto (DTF 138 III 586 consid. 6.1.2; 135

III 320 consid. 2.5; sentenza della CEF 14.2015.14 del 23 marzo 2015 consid.

5.2). Se la decisione è stata pronunciata in un altro

Stato, il giudice del rigetto non è abilitato a riesaminare le eccezioni già

respinte o proponibili nella procedura di exequatur (art. 81 cpv. 3 LEF; v. anche sentenza

della CEF 14.2021.69 del 22 giugno 2021 consid. 5).

6.2

Nel

caso specifico il reclamante disquisisce sulla violazione dei diritti d’autore

e quindi sull’esistenza nel merito del credito, che ritiene “non giusto”. Sennonché detta eccezione non rientra tra quelle enumerate all’art. 81

LEF e non poggia su fatti successivi alle sentenze estere, sicché risulterebbe

comunque tardiva in questa sede, avendo il reclamante avuto la possibilità di

sollevarla già nella procedura germanica che ha portato a tali decisioni. In

tal senso, a nulla valgono le lagnanze del reclamante, le quali attengono al

merito della vicenda in cui è venuto a formarsi il titolo esecutivo. Relativamente

all’obiezione secondo cui il rinvio dell’u­­dienza non era stato accettato va

rilevato che un’eventuale violazione del suo diritto di essere sentito sarebbe

comunque dovuta essere fatta valere nella procedura di exequatur (ove avesse potuto

assurgere a motivo ostativo giusta gli art. 34 n. 1 o 2 e 45 cpv. 1 CLug) e non

in quella di rigetto (art. 81 cpv. 3 LEF; vedi nello stesso senso sentenza

della CEF 14.2018.17 del 12 aprile 2018 consid. 6.1 e 6.2). Anche queste

censure sono quindi infondate, ciò che determina l’integrale reiezione del

reclamo.

7.

Nelle osservazioni al reclamo l’CO 1 con­clude

per la condanna della reclamante a pagarle la tassa di giustizia di fr. 200.–

e le ripetibili di fr. 500.– della procedura di exequatur (SO.2023.1012). A

parte il fatto che la sentenza emessa in tale causa il 22 dicembre 2023 (doc. A

accluso all’istanza) contiene già le condanne ora nuovamente richieste

(dispositivo n. 2), sicché la domanda è senza oggetto, essa è altresì

irricevibile giacché le spese processuali

in questione non sono indicate nel precetto esecutivo e pertanto esulano

dal tema ora in esame e dalla competenza

della Camera. Pure la richiesta di condanna al pagamento delle spese

processuali di prima sede di fr. 370.– è priva d’oggetto, siccome la

condanna richiesta figura già nella senten­za impugnata.

8.

La tassa del presente giudizio, stabilita

in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), come le

ripetibili, determinate in virtù dell’art. 11 cpv. 1-2 RTar (RL 178.310) per il

rinvio dell’art. 96 CPC, seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si

giustifica di maggiorare le ripetibili, giacché la questione degl’interessi di

mora non era chiarissima e l’istante non ha fatto nulla, neppure nelle sue

osservazioni al reclamo, per acclararla. Anzi, va tenuto conto nella loro

commisurazione che le richieste del punto 3 delle conclusioni presentate con le

osservazioni al reclamo sono senza oggetto (e in parte irricevibili).

9.

Circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 22'322.30,

non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia:

1. Il reclamo è respinto.

2. Le

richieste del punto 3 delle conclusioni presentate con le

osservazioni al reclamo sono senza oggetto.

3. Le

spese processuali di complessivi fr. 400.– relative al presente giudizio,

già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico. Egli rifonderà all’CO 1

fr. 200.– per ripetibili.

4. Notificazione a:

– ;

.

Comunicazione

alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

cancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale

al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).

Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1

LTF).