14.2024.56
Rigetto definitivo dell’opposizione. Decisioni tedesche (transazione giudiziaria e decisione sulle spese) dichiarate esecutive in Svizzera. Identità del credito. Esigibilità. Improponibilità delle censure di merito
23 ottobre 2024Italiano15 min
Mendrisio-Nord ha riconosciuto e dichiarato esecutive la transazione giudiziaria
Source ti.ch
RE 1
Incarto n.
14.2024.56
Lugano
23 ottobre 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
cancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa SO.2024.248 (rigetto definitivo dell’opposizione) della
Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord promossa con istanza 11 marzo
2024 dall’
CO 1 DE-
(patrocinata dall’PA 1, __________)
contro
RE 1
giudicando sul reclamo del 19 aprile 2024 presentato da RE 1 contro la
decisione emessa l’11 aprile 2024 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Sulla scorta della transazione giudiziaria raggiunta il 15 febbraio
2022 dinanzi al Landgericht di __________ (Germania), RE 1 si è impegnato a pagare € 20'000.– alla CO
1. Con decisione del 31 maggio 2022 (“Kostenfestsetzungsbeschluss”), il medesimo
Tribunale ha posto a carico di RE 1 le spese
di causa di € 1'309.83, oltre agl’interessi del 5% sopra il tasso
di base secondo il § 247 BGB dall’11 aprile 2022.
Fatti
B. Con
sentenza del 22 dicembre 2023 (SO.2023.1012), il Pretore della Giurisdizione di
Mendrisio-Nord ha riconosciuto e dichiarato esecutive la transazione giudiziaria
e la decisione sulle spese giudiziarie emessa dal Landgericht __________, ponendo
spese e ripetibili a carico di RE 1.
C. Con
precetto esecutivo n. __________ emesso il 5 gennaio 2024 dalla sede di
Mendrisio dell’Ufficio d’esecuzione, l’CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 22'322.30
oltre agl’interessi del 5% dal 22 dicembre 2023, indicando quale titolo di
credito la “transazione
giudiziaria davanti al tribunale di __________ del 15.02.2022 e decisione
31.05.2022 del tribunale di __________ riconosciute e dichiarate esecutive dal
Pretore della giurisdizione di Mendrisio nord il 22.12.02023. (totale euro
21307.83 al tasso di cambio del 15.02.22)”.
D. Avendo
RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza dell’11 marzo
2024 l’istante ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Pretura della
Giurisdizione di Mendrisio-Nord. Nel termine impartito, il convenuto si è
opposto all’istanza con osservazioni scritte del 20 marzo 2024. Il 28 marzo
2024 l’istante ha dichiarato di rinunciare a presentare una replica.
E. Statuendo con decisione dell’11 aprile 2024, il Pretore ha accolto l’istanza
e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dal convenuto, ponendo a
suo carico le spese processuali di fr. 370.–senz’assegnare indennità.
F. Contro
la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 19 aprile 2024 per ottenerne l’annullamento
e la reiezione dell’istanza, protestate spese e ripetibili.
G. Nel
termine impartitole il 4 ottobre 2024 per esprimersi sul reclamo, segnatamente
sulla questione della quantificazione degl’interessi di mora,
con osservazioni scritte del 10 ottobre l’CO 1 ha concluso per la reiezione del
reclamo, la condanno della reclamante a pagarle la tassa di giustizia e le
ripetibili della procedura di exequatur così come le spese processuali di prima sede, protestate tasse e
ripetibili “maggiorate per
temerarietà”.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3.
CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla
Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.
e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro
dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è
avvenuta in concreto a RE 1 al più presto il 12 aprile 2024, il termine d’impugnazione
è scaduto lunedì 22 aprile. Presentato tre giorni prima (data del timbro
postale), il reclamo è dunque senz’altro tempestivo.
1.2
La Camera decide in linea di principio in
base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2
CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate
(art. 321 cpv. 1 CPC)
contenute nel reclamo (DTF 147 III 176 consid. 4.2.1, pag. 179 e i rimandi). Secondo l’art. 320
CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del
diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che
sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi
(art. 326 cpv. 1 CPC).
2.
In
virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione
ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria
esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che
dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il
pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura
di rigetto è una procedura sommaria documentale (Urkundenprozess), il cui
scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza
di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo
prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva
senza indugio (art. 84 cpv. 2 LEF) ove l’escusso non dimostri immediatamente
una delle eccezioni liberatorie enumerate all’art. 81 LEF (DTF 139 III 444,
consid. 4.1.1).
In
ogni stadio di causa, il giudice esamina d’ufficio (art. 57 CPC), a prescindere
dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta costituisce valido
titolo di rigetto dell’opposizione (DTF 140 III 372 consid. 3.3.3) e se vi è
identità tra l’escutente indicato sul precetto esecutivo (come nell’istanza) e
il creditore designato nel titolo, tra l’escusso e il debitore menzionato nel
titolo e tra la pretesa posta in esecuzione e il debito accertato o
riconosciuto (DTF 142 III 720 consid. 4.1), fermo restando che in sede di
reclamo l’esame d’ufficio è limitato alle carenze manifeste (DTF 147
III 176 consid. 4.2.1). L’escutente deve anche dimostrare, con documenti, l’esigibilità
del credito posto in esecuzione al momento della notificazione del precetto
esecutivo all’escusso (art. 38 cpv. 2 LEF; DTF 84 II 651 consid. 4; sentenze del Tribunale federale 5A_954/2015 del 22 marzo 2016 consid.
3.1
e della CEF 14.2021. 160 del 5 maggio 2021 consid. 4.1.1), ove l’esigibilità
non risulti già dal titolo di rigetto,
la quale è in primo luogo definita dall’accordo delle parti e
sussidiariamente dalla legge (sentenza della CEF 14.2019.189 del 27 febbraio
2020.
consid 5.1 con rinvii).
3.
Nella
decisione impugnata, il Pretore ha considerato che la documentazione prodotta –
ossia la transazione giudiziaria, la relativa decisione sulle spese e la
sentenza di exequatur – costituisce un valido titolo di rigetto definitivo dell’opposizione.
Egli ha d’altronde rilevato che il convenuto non aveva sollevato alcuna valida
eccezione, onde l’accoglimento dell’istanza.
4.
Nel
reclamo RE 1 lamenta anzitutto che l’importo stabilito nelle decisioni estere
non corrisponde a quello del precetto esecutivo, sicché la sentenza impugnata
non sarebbe “formalmente
corretta”.
4.1
Il reclamante misconosce invero
che il rigetto dell’opposizione non è subordinato all’identità degli importi
sul precetto esecutivo e sul titolo di rigetto, ma solo all’identità dei crediti
(sentenze del Tribunale federale 5A_1023/2018 dell’8 luglio 2019, consid.
6.2.4.1, e della CEF 14.2022.162 del 19 giugno 2023 consid. 5.2.1). In effetti il
giudice deve solo verificare che vi sia corrispondenza di motivi, e non d’importi,
tra il credito indicato nel titolo esecutivo e quello menzionato sul precetto
esecutivo (DTF 134 III 659 consid. 5.3.2; v. pure DTF 139 III 447 consid.
4.1.1). Nel caso di specie è indubbio, e non è nemmeno contestato dal
reclamante, che la causa e i motivi dei crediti posti in esecuzione, ovvero il
risarcimento per violazione dei diritti d’autore e la rifusione delle spese
processuali, è il medesimo di quello che risulta dalla transazione giudiziaria
e dalla decisione sulle spese riconosciute esecutive in Svizzera.
4.2
D’altronde,
che gl’importi indicati in franchi svizzeri sul precetto esecutivo non siano
uguali a quelli espressi in euro negli atti esteri è senza rilievo per la
questione dell’identità dei crediti. Il giudice del rigetto non deve infatti
verificare d’ufficio il tasso e la data di conversione qualora non siano
contestati, giacché la causa del credito è sempre la medesima
a prescindere dalla valuta (citata 14.2022.162 consid. 5.2.2 con rinvii). Nel caso
specifico il debito accertato nelle decisioni estere è di complessivi € 21'309.83
(ovvero € 20'000.– oltre a spese di € 1'309.83) e nel precetto esecu-tivo, alla
voce “titolo di credito con data o
indicazione del motivo del credito”, è indicato che i fr. 22'322.30
posti in esecuzione corrispondono a € 21'307.83 al tasso di cambio – mai
contestato – del 15 febbraio 2022, data della
transazione giudiziaria dinanzi al Landgericht di __________. La corrispondenza
degl’importi in questione è quindi quasi perfetta e comunque la somma posta in
esecuzione non è superiore a quella risultante dai titoli di rigetto. La
decisione impugnata non presta dunque il fianco alla critica.
5.
Il
reclamante ripete poi di non essere stato messo “regolarmente”
in mora, poiché la controparte non gli ha assegnato trenta giorni per saldare
il debito, e afferma di non essergli chiaro quanto debba pagare, in assenza di
un esplicito calcolo degl’interessi e dell’indicazione del loro ammontare e
della data di decorrenza.
5.1
In realtà non era necessario che l’istante fissasse a RE
1.
un termine per pagare i € 20'000.– posti a suo carico nella transazione
giudiziaria, dal momento ch’essa non menziona alcuna scadenza né condizioni particolari
di esigibilità di quel debito, a parte il termine di revoca dell’accordo di due
settimane, sicché il debito è da considerare immediatamente esigibile due settimane
dall’udienza tenuta il 15 febbraio 2022, e meglio il 1° marzo 2022 (“2 Wochen ab heute”, doc. C, pag. 2 n. 4; cfr. pure sentenza della CEF 14.2016.283
del 7 marzo 2017 consid. 5.2). Quanto alle spese giudiziarie di € 1'309.83, la
loro esigibilità risulta direttamente dalla decisione che le fissa, laddove
stabilisce che maturano interessi dall’11 aprile 2022 (doc. D, pag. 1 in fondo;
nello stesso senso: sentenza della CEF 14.2012.102 del 22 agosto 2012 consid.
3.3). I crediti posti in esecuzione erano perciò senz’altro già esigibili al
momento della notifica del precetto esecutivo il 12 gennaio 2024.
5.2
Secondo la giurisprudenza, il rigetto definitivo dell’opposizione
va esteso agl’interessi di mora seppur non
contemplati dal dispositivo del titolo né in un’apposita decisione ove possano
essere facilmente calcolati o risultino dalla legge (DTF 148 III 230
consid. 4.2.4 e i rinvii al consid. 4.2.3; sentenza della CEF 14.2022.120 del 6
febbraio 2023 consid. 5.1 e gli altri rinvii).
5.2.1
Nel
caso in esame, contrariamente a quanto insinua il reclamante, risulta chiaramente dalla decisione che le fissa (doc. D) che le spese
giudiziarie di € 1'309.83 maturano interessi
di mora del 5% sopra il tasso di base secondo il § 247 BGB dall’11 aprile 2022.
Ora, da tale data fino al 31 dicembre 2022
il tasso di base era dello -0.88%, il primo semestre del 2023 del 1.62%, il
secondo semestre del 2023 del 3.12%, il primo semestre del 2024 del 3.62% e il
secondo semestre del 2024 del 3.37% (www.bundesbank.de/de/bundes-bank/organisation/agb-und-regelungen/basiszinssatz-607820). Ne segue che il tasso d’interesse del 5% fatto valere dall’escutente
è complessivamente inferiore a quello medio risultante dal diritto germanico,
mentre la richiesta di far decorrere gl’interessi dal 22 dicembre 2023 (corrispondente
alla data di emanazione della decisione
di exequatur [doc. A]), e non dall’11 aprile 2022 come stabilito nella
decisione germanica, è finanche
favorevole all’escusso. Nulla impedisce però al creditore di porre in
esecuzione una somma inferiore a quanto gli darebbe diritto il titolo di
rigetto dell’opposizione (citata 14.2022.162 consid. 5.2.1). Fatto sta, ad ogni
modo, che quanto doveva pagare l’escusso risultava chiaramente sia dalla decisione
germanica, sia dal precetto esecutivo.
5.2.2
Per
quanto attiene all’impegno di
pagare € 20'000.–, la transazione giudiziaria (doc. C)
non indica se lo stesso matura interessi di mora. Come il diritto svizzero
(art. 104 cpv. 1 CO), il diritto germanico prevede che di regola i debiti pecuniari
producono interessi durante il periodo d’inadempienza a un tasso annuo di
cinque punti percentuali superiore al tasso di base (§ 288 cpv. 1 BGB). La
richiesta dell’istante di far decorrere
gl’interessi di mora dal 22 dicembre 2023 anche per il debito di € 20'000.–
è pertanto finanche favorevole all’escusso
per i medesimi motivi indicati per le spese
giudiziarie (sopra consid. 5.2.1).
5.2.3
Anche
su questo punto il reclamo è infondato.
6.
RE
1.
ribadisce poi che non si è reso conto di ledere i diritti d’autore
della controparte e che le cartoline postali da lui utilizzate per l’homepage
del suo studio in internet erano state offerte
dallo Sponsor Ursapharm a tutti i partecipanti durante il “World Ophthalmology Congress” nel 2010 a Berlino come regalo ed erano libere da copyright, che il
contrario affermato dalla ditta __________ era “discutibile” e che il
risarcimento che gli viene reclamato, ben undici anni dopo l’accaduto, “non è giusto”.
Rileva che l’udienza del 15 febbraio 2022 ad __________ si è tenuta senza che
la sua richiesta di spostarla sia stata presa in considerazione dalla Pretura di Mendrisio-Nord, costringendolo a cercare
“disperatamente” e in tempi
ristretti un avvocato ad __________ di cui non sapeva nulla, salvo che poteva
presenziare all’udienza.
6.1
In virtù dell’art. 81 cpv. 1 LEF l’escusso può opporsi al rigetto
definitivo ove provi con documenti che dopo la sentenza il debito è stato
estinto o il termine per il pagamento è stato prorogato ovvero dimostri che è
prescritto. Motivi di estinzione verificatisi prima e che sarebbero potuti
essere sollevati già nella procedura che ha portato alla sentenza non possono
più essere fatti valere in sede di rigetto (DTF 138 III 586 consid. 6.1.2; 135
III 320 consid. 2.5; sentenza della CEF 14.2015.14 del 23 marzo 2015 consid.
5.2). Se la decisione è stata pronunciata in un altro
Stato, il giudice del rigetto non è abilitato a riesaminare le eccezioni già
respinte o proponibili nella procedura di exequatur (art. 81 cpv. 3 LEF; v. anche sentenza
della CEF 14.2021.69 del 22 giugno 2021 consid. 5).
6.2
Nel
caso specifico il reclamante disquisisce sulla violazione dei diritti d’autore
e quindi sull’esistenza nel merito del credito, che ritiene “non giusto”. Sennonché detta eccezione non rientra tra quelle enumerate all’art. 81
LEF e non poggia su fatti successivi alle sentenze estere, sicché risulterebbe
comunque tardiva in questa sede, avendo il reclamante avuto la possibilità di
sollevarla già nella procedura germanica che ha portato a tali decisioni. In
tal senso, a nulla valgono le lagnanze del reclamante, le quali attengono al
merito della vicenda in cui è venuto a formarsi il titolo esecutivo. Relativamente
all’obiezione secondo cui il rinvio dell’udienza non era stato accettato va
rilevato che un’eventuale violazione del suo diritto di essere sentito sarebbe
comunque dovuta essere fatta valere nella procedura di exequatur (ove avesse potuto
assurgere a motivo ostativo giusta gli art. 34 n. 1 o 2 e 45 cpv. 1 CLug) e non
in quella di rigetto (art. 81 cpv. 3 LEF; vedi nello stesso senso sentenza
della CEF 14.2018.17 del 12 aprile 2018 consid. 6.1 e 6.2). Anche queste
censure sono quindi infondate, ciò che determina l’integrale reiezione del
reclamo.
7.
Nelle osservazioni al reclamo l’CO 1 conclude
per la condanna della reclamante a pagarle la tassa di giustizia di fr. 200.–
e le ripetibili di fr. 500.– della procedura di exequatur (SO.2023.1012). A
parte il fatto che la sentenza emessa in tale causa il 22 dicembre 2023 (doc. A
accluso all’istanza) contiene già le condanne ora nuovamente richieste
(dispositivo n. 2), sicché la domanda è senza oggetto, essa è altresì
irricevibile giacché le spese processuali
in questione non sono indicate nel precetto esecutivo e pertanto esulano
dal tema ora in esame e dalla competenza
della Camera. Pure la richiesta di condanna al pagamento delle spese
processuali di prima sede di fr. 370.– è priva d’oggetto, siccome la
condanna richiesta figura già nella sentenza impugnata.
8.
La tassa del presente giudizio, stabilita
in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), come le
ripetibili, determinate in virtù dell’art. 11 cpv. 1-2 RTar (RL 178.310) per il
rinvio dell’art. 96 CPC, seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si
giustifica di maggiorare le ripetibili, giacché la questione degl’interessi di
mora non era chiarissima e l’istante non ha fatto nulla, neppure nelle sue
osservazioni al reclamo, per acclararla. Anzi, va tenuto conto nella loro
commisurazione che le richieste del punto 3 delle conclusioni presentate con le
osservazioni al reclamo sono senza oggetto (e in parte irricevibili).
9.
Circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 22'322.30,
non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.
74.
cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia:
1. Il reclamo è respinto.
2. Le
richieste del punto 3 delle conclusioni presentate con le
osservazioni al reclamo sono senza oggetto.
3. Le
spese processuali di complessivi fr. 400.– relative al presente giudizio,
già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico. Egli rifonderà all’CO 1
fr. 200.– per ripetibili.
4. Notificazione a:
– ;
–
.
Comunicazione
alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
cancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto
è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale
al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).
Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1
LTF).