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Decisione

14.2024.58

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Reclamo del convenuto contro la decisione che dichiara l’istanza irricevibile

22 aprile 2024Italiano3 min

il reclamo va d’acchito dichiarato irricevibile (art. 60 CPC), dal momento che RE

Source ti.ch

Incarto n.

14.2024.58

Lugano

22 aprile 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques,

presidente

cancelliera:

Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) nella causa SO.2024.300 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della

Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord promossa con istanza 28 marzo

2024 dalla

CO 1

contro

RE 1

giudicando sul reclamo del 3 aprile 2024 presentato da RE 1 contro la

decisione emessa il 28 marzo 2024 dal Pretore aggiunto;

ritenuto

in fatto e considerando in diritto:

che con precetto esecutivo n. __________ emesso il 13 novembre 2023

dalla sede di Mendrisio dell’Ufficio d’esecuzione, la CO 1 (in seguito: CO 1)

ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 764.65 oltre a interessi e spese;

che

avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 28

marzo 2024 la CO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura della

Giurisdizione di Mendrisio-Nord;

che statuendo con decisione del 28 marzo 2024, il Pretore aggiun­-to ha dichiarato l’istanza irricevibile

siccome RE 1 è domiciliato fuori dal suo circondario, ossia a __________

(Comune di __________), che fa parte del Circolo del Ceresio, e quindi del

Distretto di Lugano (Legge concernente le

Circoscrizioni dei Comuni, Circoli e Distretti, RL 180.100);

che

contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto alla “Corte d’Appello” con un reclamo del 3 aprile 2024, “respin­g[endo] questa richiesta di fr. 764.65”;

che

Fatti

il reclamo va d’acchito dichiarato irricevibile (art. 60 CPC), dal momento che RE

1 non ha alcun interesse concreto degno di protezione a contestare una

decisione che non gli arreca alcun pregiudizio (art. 59 cpv. 2 lett. a CPC),

visto che l’istanza della CO 1 contro di lui è stata dichiarata irricevibile,

cioè il Pretore aggiunto non ha esaminato le domande dell’istante, e le spese

processuali sono state poste a carico della CO 1;

che la tassa del presente giudizio

andrebbe posta a carico di RE 1 (art. 106 cpv. 1 CPC), ma

eccezionalmente si rinuncia a prelevarne una, siccome egli ha agito senza

l’ausilio di una persona cognita di diritto e il valore litigioso è esiguo;

che circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 764.65,

non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per

questi motivi,

pronuncia:

1. Il reclamo è irricevibile.

Considerandi

2.

Non

si riscuotono spese processuali.

3.

Notificazione a __________

Comunicazione

alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

cancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000.

Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF

(art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie

(art. 46 cpv. 1 LTF).