14.2024.58
Rigetto provvisorio dell’opposizione. Reclamo del convenuto contro la decisione che dichiara l’istanza irricevibile
22 aprile 2024Italiano3 min
il reclamo va d’acchito dichiarato irricevibile (art. 60 CPC), dal momento che RE
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Incarto n.
14.2024.58
Lugano
22 aprile 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
cancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa SO.2024.300 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della
Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord promossa con istanza 28 marzo
2024 dalla
CO 1
contro
RE 1
giudicando sul reclamo del 3 aprile 2024 presentato da RE 1 contro la
decisione emessa il 28 marzo 2024 dal Pretore aggiunto;
ritenuto
in fatto e considerando in diritto:
che con precetto esecutivo n. __________ emesso il 13 novembre 2023
dalla sede di Mendrisio dell’Ufficio d’esecuzione, la CO 1 (in seguito: CO 1)
ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 764.65 oltre a interessi e spese;
che
avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 28
marzo 2024 la CO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura della
Giurisdizione di Mendrisio-Nord;
che statuendo con decisione del 28 marzo 2024, il Pretore aggiun-to ha dichiarato l’istanza irricevibile
siccome RE 1 è domiciliato fuori dal suo circondario, ossia a __________
(Comune di __________), che fa parte del Circolo del Ceresio, e quindi del
Distretto di Lugano (Legge concernente le
Circoscrizioni dei Comuni, Circoli e Distretti, RL 180.100);
che
contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto alla “Corte d’Appello” con un reclamo del 3 aprile 2024, “resping[endo] questa richiesta di fr. 764.65”;
che
Fatti
il reclamo va d’acchito dichiarato irricevibile (art. 60 CPC), dal momento che RE
1 non ha alcun interesse concreto degno di protezione a contestare una
decisione che non gli arreca alcun pregiudizio (art. 59 cpv. 2 lett. a CPC),
visto che l’istanza della CO 1 contro di lui è stata dichiarata irricevibile,
cioè il Pretore aggiunto non ha esaminato le domande dell’istante, e le spese
processuali sono state poste a carico della CO 1;
che la tassa del presente giudizio
andrebbe posta a carico di RE 1 (art. 106 cpv. 1 CPC), ma
eccezionalmente si rinuncia a prelevarne una, siccome egli ha agito senza
l’ausilio di una persona cognita di diritto e il valore litigioso è esiguo;
che circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 764.65,
non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.
74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per
questi motivi,
pronuncia:
1. Il reclamo è irricevibile.
Considerandi
2.
Non
si riscuotono spese processuali.
3.
Notificazione a __________
Comunicazione
alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
cancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000.
Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto
è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF
(art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie
(art. 46 cpv. 1 LTF).